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Document 22024D0960

    Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/960]

    GU L, 2024/960, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/960/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/960/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/960

    25.4.2024

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 223/2023

    del 22 settembre 2023

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/960]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 che autorizza un'estensione dell'uso dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento (2).

    (3)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:

    1.

    al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

    "—

    32023 R 0058: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione, del 5 gennaio 2023 (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 10).

    32023 R 0065: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 (GU L 6 del 9.1.2023, pag. 1). "

    2.

    al punto 149 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0065: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 (GU L 6 del 9.1.2023, pag. 1). "

    3.

    al punto 169 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0065: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 (GU L 6 del 9.1.2023, pag. 1). "

    4.

    al punto 191 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0065: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 (GU L 6 del 9.1.2023, pag. 1). "

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/58 e (UE) 2023/65 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Pascal SCHAFHAUSER


    (1)   GU L 5 del 6.1.2023, pag. 10.

    (2)   GU L 6 del 9.1.2023, pag. 1.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/960/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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