This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22024D0941
Decision of the EEA joint committee No 198/2023 of 22 September 2023 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2024/941]
Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/941]
Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/941]
GU L, 2024/941, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/941/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/941 |
25.4.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 198/2023
del 22 settembre 2023
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/941]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 della Commissione, del 15 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (2). |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 abroga il regolamento (UE) n. 26/2011 (3), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 (4), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 abroga il regolamento (UE) n. 885/2011 (5), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
1. |
dopo il punto 483 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
|
2. |
al punto 80 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
|
3. |
al punto 99 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
|
4. |
al punto 137 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
|
5. |
al punto 234 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
|
6. |
il testo dei punti 1zzzzzz (Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione), 2zk (Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione) e 2zl (Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/341 e (UE) 2023/366 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER
(1) GU L 48 del 16.2.2023, pag. 19.
(2) GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59.
(3) GU L 11 del 15.1.2011, pag. 18.
(4) GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.
(5) GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/941/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)