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Document 22024D0941

    Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2023, del 22 settembre 2023, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/941]

    GU L, 2024/941, 25.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/941/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/941/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/941

    25.4.2024

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 198/2023

    del 22 settembre 2023

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/941]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 della Commissione, del 15 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (2).

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 abroga il regolamento (UE) n. 26/2011 (3), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 (4), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 abroga il regolamento (UE) n. 885/2011 (5), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

    (6)

    La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

    1.

    dopo il punto 483 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

    "484.

    32023 R 0341: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 della Commissione, del 15 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 (GU L 48 del 16.2.2023, pag. 19)

    485.

    32023 R 0366: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";

    2.

    al punto 80 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0366: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";

    3.

    al punto 99 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0366: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";

    4.

    al punto 137 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0366: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";

    5.

    al punto 234 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

    ", modificato da:

    32023 R 0366: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";

    6.

    il testo dei punti 1zzzzzz (Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione), 2zk (Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione) e 2zl (Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione) è soppresso.

    Articolo 2

    Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/341 e (UE) 2023/366 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Pascal SCHAFHAUSER


    (1)   GU L 48 del 16.2.2023, pag. 19.

    (2)   GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59.

    (3)   GU L 11 del 15.1.2011, pag. 18.

    (4)   GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.

    (5)   GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3.

    (*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/941/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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