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Document 22024D0502

Decisione del comitato misto SEE n. 239/2021, del 24 settembre 2021, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/502]

GU L, 2024/502, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/502/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/502/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/502

22.2.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 239/2021

del 24 settembre 2021

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/502]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

Considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/80 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo alla non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che approva la sostanza di base estratto di bulbo di Allium cepa L. in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/129 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva estratto d'aglio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/413 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione, del 10 marzo 2021, che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/459 della Commissione, del 16 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva fenpirazamina (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/464 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativo alla non approvazione dell'estratto di pepe di cayenna, Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum, come sostanza di base in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (13).

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:

1.

al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:

"-

32020 R 2101: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione, del 15 dicembre 2020 (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 79),

-

32020 R 2104: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione, del 15 dicembre 2020 (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 93),

-

32020 R 2105: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione, del 15 dicembre 2020 (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 96),

-

32021 R 0052: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/52 della Commissione, del 22 gennaio 2021 (GU L 23 del 25.1.2021, pag. 13),

-

32021 R 0081: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione, del 27 gennaio 2021 (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 12),

-

32021 R 0129: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/129 della Commissione, del 3 febbraio 2021 (GU L 40 del 4.2.2021, pag. 11),

-

32021 R 0134: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione, del 4 febbraio 2021 (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 4),

-

32021 R 0413: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/413 della Commissione, dell'8 marzo 2021 (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 32),

-

32021 R 0427: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione, del 10 marzo 2021 (GU L 84 del 11.3.2021, pag. 21),

-

32021 R 0459: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/459 della Commissione, del 16 marzo 2021 (GU L 91 del 17.3.2021, pag. 4)."

2.

dopo il punto 13zzzzzzzzzzzh (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"13zzzzzzzzzzzi.

32020 R 2101: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 79).

13zzzzzzzzzzzj.

32020 R 2105: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 96).

13zzzzzzzzzzzk.

32021 R 0079: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/79 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo alla non approvazione della sostanza attiva topramezone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 8).

13zzzzzzzzzzzl.

32021 R 0080: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/80 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativo alla non approvazione del biossido di carbonio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 10).

13zzzzzzzzzzzm.

32021 R 0081: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/81 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che approva la sostanza di base estratto di bulbo di Allium cepa L. in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 12).

13zzzzzzzzzzzn.

32021 R 0129: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/129 della Commissione, del 3 febbraio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva estratto d'aglio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 40 del 4.2.2021, pag. 11).

13zzzzzzzzzzzo.

32021 R 0134: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/134 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio Akanthomyces muscarius ceppo Ve6 (precedentemente Lecanicillium muscarium ceppo Ve6) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 4).

13zzzzzzzzzzzp.

32021 R 0413: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/413 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio farina di sangue, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 32).

13zzzzzzzzzzzq.

32021 R 0427: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/427 della Commissione, del 10 marzo 2021, che approva la sostanza attiva 24-epibrassinolide come sostanza a basso rischio, in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 21).

13zzzzzzzzzzzr.

32021 R 0464: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/464 della Commissione, del 17 marzo 2021, relativo alla non approvazione dell'estratto di pepe di cayenna, Capsicum annuum L., varietà annuum, gruppo longum, come sostanza di base in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 94 del 18.3.2021, pag. 1)."

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2101, (UE) 2020/2104, (UE) 2020/2105, (UE) 2021/52, (UE) 2021/79, (UE) 2021/80, (UE) 2021/81, (UE) 2021/129, (UE) 2021/134, (UE) 2021/413, (UE) 2021/427, (UE) 2021/459 e (UE) 2021/464 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE


(1)   GU L 425 del 16.12.2020, pag. 79.

(2)   GU L 425 del 16.12.2020, pag. 93.

(3)   GU L 425 del 16.12.2020, pag. 96.

(4)   GU L 23 del 25.1.2021, pag. 13.

(5)   GU L 29 del 28.1.2021, pag. 8.

(6)   GU L 29 del 28.1.2021, pag. 10.

(7)   GU L 29 del 28.1.2021, pag. 12.

(8)   GU L 40 del 4.2.2021, pag. 11.

(9)   GU L 42 del 5.2.2021, pag. 4.

(10)   GU L 81 del 9.3.2021, pag. 32.

(11)   GU L 84 del 11.3.2021, pag. 21.

(12)   GU L 91 del 17.3.2021, pag. 4.

(13)   GU L 94 del 18.3.2021, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/502/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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