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Document 22023D0821
Recommendation No 2/2023 of the Joint Committee established by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community of 24 March 2023 on Article 13(3a) of the Protocol on Ireland/Northern Ireland [2023/821]
Raccomandazione N. 2/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 sull’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]
Raccomandazione N. 2/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 sull’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]
PUB/2023/432
GU L 102 del 17.4.2023, p. 86–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/86 |
RACCOMANDAZIONE N. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
del 24 marzo 2023
sull’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord [2023/821.]
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1) («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 166, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 166, paragrafo 3, dell’accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo. |
(2) |
A norma dell’articolo 182 dell’accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo. |
(3) |
Se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale, |
HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il comitato misto raccomanda all’Unione e al Regno Unito quanto segue:
Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell’articolo 175 dell’accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l’articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, l’Unione e il Regno Unito convengono entro 30 giorni dalla notifica che, ai fini dell’esecuzione del lodo del collegio arbitrale e, a seconda dei casi, nella misura ivi stabilita, si applica l’atto dell’Unione come modificato o sostituito dall’atto specifico dell’Unione definito all’articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del lodo del collegio arbitrale all’Unione e al Regno Unito.
Articolo 2
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.
Fatto a Londra, il 24 marzo 2023.
Per il Comitato misto
I copresidenti
Maroš ŠEFČOVIČ
James CLEVERLY