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Document 22023D0603

Decisione n. 1/2022 del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada del 15 dicembre 2022 relativa all’adozione del regolamento interno [2023/603]

PUB/2023/284

GU L 79 del 17.3.2023, p. 181–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/603/oj

17.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/181


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA L’UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

del 15 dicembre 2022

relativa all’adozione del regolamento interno [2023/603]

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

Come stabilito dall’articolo 6, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno. È pertanto opportuno adottare il regolamento interno di cui all’allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Regolamento interno

È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2022

Per il comitato misto

I copresidenti

Mircea PĂSCĂLUȚĂ

Kristian SCHMIDT


(1)  GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.


ALLEGATO

Regolamento interno del comitato misto

Articolo 1

Capi delegazione

1.   Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed eventualmente il suo sostituto. Il capo delegazione può essere sostituito dal suo vice o da un delegato per determinate riunioni.

2.   Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova. Le funzioni di presidente sono svolte dal capo della delegazione pertinente o, in sua assenza, dal suo vice o dal delegato designato in sostituzione.

Articolo 2

Riunioni

1.   Il comitato misto si riunisce quando necessario. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell’accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l’accordo conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del medesimo.

2.   Il comitato misto può indire riunioni in presenza o con altre modalità (ad esempio teleconferenza o videoconferenza).

3.   Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in uno Stato membro dell’Unione europea e nella Repubblica di Moldova, salvo diverso accordo tra le parti.

4.   La lingua di lavoro è l’inglese.

5.   Una volta concordati tra le parti la data e il luogo delle riunioni, queste ultime sono convocate dalla Commissione europea per l’Unione europea e dal ministero competente per il trasporto stradale per la Repubblica di Moldova.

6.   Salvo diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Se del caso, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

Articolo 3

Delegazioni

1.   Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.

2.   Previo accordo per consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni o a parti di esse rappresentanti dei portatori di interessi dell’industria dei trasporti stradali in veste di osservatori.

3.   Previo accordo per consenso, il comitato misto può invitare a partecipare alle riunioni o a parti di esse altre parti interessate o esperti affinché forniscano informazioni su argomenti specifici.

4.   Gli osservatori non partecipano al processo decisionale del comitato misto.

Articolo 4

Segreteria

Le funzioni di segretari del comitato misto sono svolte congiuntamente da un funzionario dei servizi della Commissione europea e da un funzionario del ministero della Repubblica di Moldova competente per il trasporto stradale.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1.   I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari trasmettono l’ordine del giorno provvisorio ai membri delle delegazioni.

2.   L’ordine del giorno è adottato dal comitato misto all’inizio di ciascuna riunione. L’inclusione nell’ordine del giorno di punti non figuranti nell’ordine del giorno provvisorio è possibile in caso di consenso del comitato misto.

3.   I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell’urgenza del caso specifico.

Articolo 6

Verbali

1.   Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatta una bozza di verbale. Nella bozza sono indicati gli argomenti discussi e le decisioni adottate.

2.   La bozza di verbale è trasmessa dal capo delegazione ospitante all’altro capo delegazione, tramite i segretari del comitato misto, entro un mese dalla riunione per l’approvazione mediante procedura scritta.

3.   Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e una copia originale è conservata da ciascuna delle parti. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.

4.   I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti.

I capi delegazione possono abbreviare il termine indicato al paragrafo 2 e accordarsi su una data per l’approvazione di cui al paragrafo 3 in funzione delle esigenze o dell’urgenza del caso specifico.

Articolo 7

Procedura scritta

Laddove necessario e debitamente motivato, le decisioni del comitato misto possono essere adottate con procedura scritta. A tale fine i capi delegazione si scambiano le bozze delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, che possono poi essere confermate mediante uno scambio di corrispondenza. Ciascuna parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere la questione.

Articolo 8

Deliberazioni

1.   Il comitato misto prende le sue decisioni per consenso tra le parti.

2.   Le decisioni del comitato misto recano il titolo di «decisione» seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da un’indicazione dell’oggetto.

3.   Le decisioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e accluse al verbale.

4.   Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.

5.   Le parti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Una copia originale delle decisioni è conservata da ciascuna parte.

Articolo 9

Gruppi di lavoro

1.   Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto in conformità all’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo e incluso in un allegato della decisione che istituisce il gruppo di lavoro stesso.

2.   I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti.

3.   I gruppi di lavoro operano sotto l’autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4.   Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, modificarne il mandato o stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell’esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte sostiene le spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno che per le spese postali e di telecomunicazione.

2.   Qualsiasi altra spesa relativa all’organizzazione materiale delle riunioni è sostenuta dalla parte che ospita la riunione.

Articolo 11

Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento interno con una decisione adottata in conformità all’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo.


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