Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0046

    Decisione n. 2/2020 del consiglio di associazione UE-America centrale, del 14 dicembre 2020, che introduce note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alla dichiarazione su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine [2021/46]

    ST/1953/2020/REV/1

    GU L 25 del 26.1.2021, p. 96–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/46/oj

    26.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 25/96


    DECISIONE N. 2/2020 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

    del 14 dicembre 2020

    che introduce note esplicative degli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alla dichiarazione su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine [2021/46]

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

    visto l’accordo che istituisce un’associazione tra l’America centrale, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 37 dell’allegato II;

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

    (2)

    A norma dell’articolo 37 dell’allegato II dell’accordo, le parti concordano note esplicative riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’amministrazione dell’allegato II in sede di sottocomitato per le dogane, alla facilitazione degli scambi e alle regole di origine e ne raccomandano l’approvazione da parte del consiglio di associazione.

    (3)

    Poiché il certificato di circolazione delle merci EUR.1 di cui all’appendice 3 dell’allegato II dell’accordo è solo un modello, potrebbero sussistere lievi differenze nei moduli stampati dalle varie autorità. È opportuno chiarire che tali differenze non dovrebbero avere come effetto la mancata accettazione degli stessi.

    (4)

    Al fine di garantire che tali differenze non siano fonte di difficoltà per l’accettazione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e al fine di garantire un’interpretazione armonizzata da parte delle autorità pubbliche competenti delle parti, è opportuno fornire linee guida circa il contenuto del documento.

    (5)

    Le note esplicative relative alle istruzioni per la compilazione dei certificati di circolazione EUR.1 contenute nell’allegato della presente decisione forniscono linee guida. Tuttavia esse dovrebbero essere lette in combinato disposto con le note esplicative relative all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 30 contenuti nell’allegato della presente decisione per quanto riguarda i motivi della mancata accettazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 per motivi tecnici e del rifiuto del regime preferenziale senza verifica.

    (6)

    Sono fornite linee guida relative all’applicazione delle disposizioni concernenti la dichiarazione su fattura, alla base per l’applicazione del valore limite per qualsiasi esportatore per la compilazione di una dichiarazione su fattura, e per l’autorizzazione e il controllo degli esportatori autorizzati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvate le note esplicative relative agli articoli 15, 16, 19, 20 e 30 dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo in relazione al certificato di circolazione delle merci EUR.1, alle dichiarazioni su fattura, agli esportatori autorizzati e al controllo delle prove dell’origine che figurano nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

     

     

     


    ALLEGATO

    NOTE ESPLICATIVE

    Articolo 15

    Certificato di circolazione delle merci EUR.1: moduli e istruzioni per la compilazione

    Numero di serie EUR.1

    Il certificato di circolazione delle merci EUR.l deve recare un numero di serie progressivo per agevolarne l’identificazione. Il numero di serie è solitamente composto da una o più lettere e numeri.

    Moduli del certificato di circolazione delle merci EUR.1

    Il certificato di circolazione delle merci EUR.1, che varia, ad esempio, nella formulazione o nel posizionamento delle note a piè di pagina, in funzione dell’autorità pubblica competente che lo rilascia, rispetto ai modelli figuranti nell’appendice 3 (modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1) dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di “prodotti originari” e metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo, possono essere accettati come prova dell’origine, se le variazioni non modificano le informazioni richieste in ciascuna casella.

    Casella 1

    Esportatore

    Deve contenere tutti i dati dell’esportatore delle merci (nome, indirizzo completo e paese di origine dell’esportazione).

    Casella 2

    Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

    A questo fine, precisare:

    America centrale; Unione europea o UE (1); Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

    Casella 3

    Destinatario

    Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, i dati del destinatario da indicare sono: nome, indirizzo completo e paese di destinazione delle merci.

    Casella 4

    Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

    Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio di origine delle merci:

    America centrale; Unione europea o UE (2); Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

    Casella 5

    Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

    Specificare il paese, il gruppo di paesi o il territorio della parte importatrice a cui i prodotti devono essere consegnati:

    America centrale; Unione europea o UE (3); Ceuta; Melilla; Andorra o AD; San Marino o SM.

    Casella 6

    Informazioni riguardanti il trasporto

    Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare il mezzo di trasporto e la lettera di trasporto aereo o i numeri della polizza di carico, recanti i nomi delle rispettive aziende di trasporto.

    Casella 7

    Osservazioni

    Questa casella deve essere compilata:

    1.

    Nel caso di un certificato rilasciato dopo l’esportazione delle merci a norma dell’articolo 16 dell’allegato II dell’accordo: nella casella deve essere indicata la dicitura seguente, in una delle lingue di cui al detto accordo: “RILASCIATO A POSTERIORI” Inoltre, per i casi costituiti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato II il numero del certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici deve essere indicato in questa casella: “EUR.1 n. …”.

    2.

    Nel caso di rilascio di un duplicato del certificato a norma dell’articolo 17 dell’allegato II dell’accordo: nella casella deve essere indicata la dicitura seguente, in una delle lingue di cui al detto accordo: “DUPLICATO”, accompagnata dalla data di rilascio del certificato di circolazione delle merci originale EUR.1.

    3.

    In caso di cumulo dell’origine con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù o Venezuela: nella casella deve essere indicata la dicitura seguente: “cumulo con (nome del paese)”, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato II.

    4.

    Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, nella casella deve essere indicata la dicitura: “Prodotto originario ai sensi dell’appendice 2A dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di ‘prodotti originari’ e i metodi di cooperazione amministrativa)”.

    5.

    In altri casi che possono essere considerati utili per chiarire le informazioni del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    Casella 8

    Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli; descrizione delle merci

    Fornire una descrizione delle merci, secondo la descrizione figurante nella fattura, e altre informazioni quali: numero d’ordine o di prodotto; marche e numeri; numero e tipo di colli (palette, cassette, buste, rotoli, barili, sacchi ecc.). È possibile aggiungere una descrizione generale delle merci nella misura in cui si riferisce alla descrizione specifica contenuta nella fattura e vi è un legame univoco tra il documento d’importazione e il certificato di circolazione delle merci EUR.1. In questo caso, il numero della fattura è indicato in questa casella. La classificazione tariffaria dovrebbe di preferenza essere riportata almeno in una voce (codice di quattro cifre) nell’ambito del sistema armonizzato.

    Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

    La descrizione delle merci deve essere preceduta da un numero d’ordine o di prodotto, senza interlinee o spazi vuoti e non devono esserci spazi vuoti tra i prodotti specificati nel certificato stesso. Qualora lo spazio della casella non fosse completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e sbarrare la parte non riempita così da rendere impossibili aggiunte successive.

    Qualora lo spazio della casella non sia sufficiente da permettere di specificare gli elementi necessari per l’identificazione dei prodotti, in particolare nel caso di spedizioni voluminose, l’esportatore può specificare i prodotti cui si riferisce il certificato su fatture allegate relative a detti prodotti e, se necessario, su qualsiasi altro documento commerciale, sempreché:

    a)

    indichi il numero delle fatture nella casella 10 del certificato di circolazione delle merci EUR.1;

    b)

    le fatture e, se del caso, qualsiasi altro documento commerciale, siano solidamente attaccate al certificato prima della loro presentazione all’autorità pubblica competente; nonché

    c)

    l’autorità pubblica competente abbia apposto sulle fatture e, se del caso, su qualsiasi altro documento commerciale un timbro che le colleghi ai certificati.

    Casella 9

    Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

    Indicare la massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.) di tutte le merci elencate nella casella 8 o separatamente per ciascuna voce (voce SA).

    Casella 10

    Fatture

    Indicazione facoltativa. Qualora la casella fosse compilata, indicare data e numero/numeri della fattura.

    Casella 11

    Visto dell’autorità pubblica competente o dell’autorità doganale

    Casella ad uso esclusivo dell’autorità pubblica competente o dell’autorità doganale, a seconda dei casi nei diversi paesi, che rilascia il certificato.

    Casella 12

    Dichiarazione dell’esportatore

    Casella ad uso esclusivo dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato. Deve riportare il luogo e la data in cui il certificato è stato compilato e recare la firma dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

    L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato può firmare fisicamente o una parte può consentire loro di firmare digitalmente il certificato EUR.1.

    Firmando il presente modulo l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato dichiara che le merci possono beneficiare delle disposizioni dell’accordo UE-America centrale.

    Casella 13 Domanda di controllo e Casella 14 Risultato del controllo

    Le caselle in questione sono ad uso esclusivo delle autorità doganali o dell’autorità pubblica competente, a seconda dei casi nei diversi paesi, ai fini della verifica.

    Articolo 15, paragrafo 3

    Documenti che accompagnano un certificato di circolazione EUR.1

    Una fattura concernente merci esportate nell’ambito di un regime preferenziale dal territorio di una delle Parti e che accompagna un certificato di circolazione EUR.1 può essere emessa in un paese terzo.

    Articolo 15, paragrafo 7

    Dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata

    Ai fini delle autorità competenti che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportazione è considerata effettuata o assicurata mediante la presentazione della dichiarazione di esportazione da parte dell’esportatore e la sua accettazione da parte delle autorità doganali.

    Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

    Motivi tecnici

    1.

    Un certificato di circolazione delle merci EUR.1 che non sia stato compilato nel rispetto delle disposizioni in vigore può essere respinto per “motivi tecnici”. In questi casi può essere presentato in un secondo tempo il certificato vistato a posteriori. Questa categoria riguarda, ad esempio, le situazioni in cui:

    il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia compilato su un formulario non regolamentare (ad esempio privo di fondo arabescato; molto diverso di dimensioni o di colore dal modello; privo di numero di serie; stampato in una lingua non autorizzata);

    una casella, la cui compilazione è obbligatoria, sia rimasta vuota (ad esempio casella 4 EUR.1);

    il certificato di circolazione delle merci EUR.1 sia vidimato da un’autorità non competente di una parte;

    sia vistato con un timbro che non è stato notificato;

    la data alla casella 11 sia anteriore alla data figurante nella casella 12;

    manchino timbro o firma (casella 11 del certificato di circolazione delle merci EUR.1);

    sia presentata una fotocopia o una copia in luogo dell’originale del certificato di circolazione delle merci EUR.1;

    l’indicazione nella casella 2 o 5 si riferisca a un paese non facente parte dell’accordo;

    se non sia stata tracciata la linea orizzontale sotto l’ultima riga della descrizione e non sia stata sbarrata la parte non riempita nella casella 8.

    Azioni da intraprendere:

    Si appone la menzione “documento respinto” in una delle lingue ufficiali dell’accordo, indicandone il o i motivi, o sul certificato stesso o su un altro documento rilasciato dalle autorità doganali. Il certificato e, se del caso, l’altro documento è restituito all’importatore per permettergli di ottenere il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. L’amministrazione doganale può eventualmente conservare una fotocopia del certificato respinto in vista di un controllo a posteriori o qualora abbia motivo di supporre una frode.

    2.

    Fatto salvo quanto precede, errori, incoerenze od omissioni minori nella compilazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 non possono essere considerati motivi tecnici sufficienti per il suo rigetto, poiché non impediscono l’acquisizione e la valutazione delle pertinenti informazioni contenute nella prova dell’origine. A titolo di esempio, i casi seguenti non sono considerati come motivi tecnici per il rifiuto:

    errori di battitura, quando non vi sia dubbio sulla correttezza delle informazioni fornite in una o più caselle di un certificato di circolazione delle merci EUR.1;

    le informazioni fornite oltrepassano lo spazio disponibile nelle singole caselle;

    una o più caselle sono compilate con un timbro, a condizione che siano state inserite tutte le informazioni richieste (ad esempio, le firme vanno apposte a mano);

    l’unità di misura usata nella casella 9 non riprende quella indicata nella fattura corrispondente (ad esempio: kg nel certificato di circolazione delle merci EUR.1 e metri quadrati nella fattura);

    nella casella 11 mancano le informazioni sul documento di esportazione, quando la normativa del paese o territorio di esportazione non richieda l’indicazione di tali informazioni;

    la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 non figura sull’apposita riga della casella 11, ma viene comunque chiaramente indicata nella stessa casella (ad esempio nell’ambito del timbro ufficiale utilizzato dalle autorità competenti per vistare il certificato);

    le caselle facoltative 3, 6, 7 e 10 non sono state compilate.

    Articolo 19

    Applicazione delle disposizioni relative alla dichiarazione su fattura

    Si applicano le disposizioni seguenti:

    a)

    qualora una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (4) comprenda prodotti originari e non originari, essi devono essere identificati come tali nei suddetti documenti;

    b)

    una dichiarazione su fattura compilata sul retro della fattura, della bolla di consegna o di qualsiasi altro documento commerciale è accettabile.

    Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)

    Valore base relativo alla presentazione e all’accettazione di dichiarazioni su fattura, compilate da qualsiasi esportatore

    Il prezzo franco fabbrica può essere usato come valore base per decidere quando una dichiarazione su fattura possa sostituire un certificato di circolazione delle merci EUR.1 tenuto conto del valore limite di cui all’appendice 6 dell’allegato II. Qualora si consideri valore base il prezzo franco fabbrica, il paese di importazione è tenuto ad accettare le dichiarazioni su fattura presentate in rapporto a tale prezzo.

    In assenza di prezzo franco fabbrica, in caso di spedizione a titolo gratuito, si considera valore base per la determinazione del valore limite quello stabilito in dogana dall’autorità del paese di importazione.

    Articolo 20

    Esportatore autorizzato

    Per esportatore si intendono le persone o gli operatori, indipendentemente dal fatto che si tratti di produttori o di commercianti, purché siano rispettate tutte le altre condizioni indicate nell’allegato II.

    Il conferimento dello status di esportatore autorizzato è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta da parte dell’esportatore. Nell’esaminare la domanda, le autorità pubbliche competenti devono accertarsi in particolare che:

    l’esportatore effettui regolarmente esportazioni;

    l’esportatore sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci da esportare. L’esame deve accertare che l’esportatore sia a conoscenza delle regole in materia di origine applicabili e che sia in possesso di tutti i documenti che attestino l’origine;

    l’esportatore presenta, per quanto riguarda attività di esportazione precedentemente svolte, garanzie sufficienti del carattere originario delle merci e della possibilità di ottemperare a tutti gli obblighi che ne derivano; nonché

    Al momento del rilascio di un’autorizzazione gli esportatori devono:

    impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura esclusivamente per merci per le quali essi possiedono, al momento del rilascio, tutte le prove o gli elementi contabili necessari;

    assumere la completa responsabilità dell’utilizzo, segnatamente per quanto riguarda dichiarazioni di origine inesatte o un uso erroneo di detta autorizzazione;

    accertare che la persona incaricata all’interno dell’impresa di compilare le dichiarazioni su fattura sia a conoscenza e comprenda le regole in materia di origine;

    impegnarsi a conservare tutti i documenti giustificativi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la dichiarazione;

    impegnarsi a presentare prove dell’origine alle autorità pubbliche competenti in qualsiasi momento, e a consentire ispezioni da parte delle suddette autorità in qualsiasi momento.

    L’autorità pubblica competente deve effettuare controlli periodici degli esportatori autorizzati. Il controllo deve essere effettuato in modo da garantire l’utilizzo corretto dell’autorizzazione e può essere effettuato a intervalli determinati, se possibile, in base a criteri di analisi dei rischi.

    Le autorità pubbliche competenti delle parti devono notificare alla Commissione dell’Unione europea il sistema di numerazione nazionale utilizzato per designare gli esportatori autorizzati. La Commissione dell’Unione europea invierà questa informazione alle autorità doganali degli altri paesi.

    Articolo 30

    Rifiuto del regime preferenziale senza verifica

    Si tratta dei casi in cui la prova dell’origine è considerata inapplicabile:

    la prova dell’origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1) è stata rilasciata da un paese non facente parte dell’accordo;

    la descrizione delle merci nella casella 8 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 si riferisce a merci diverse da quelle presentate;

    la prova dell’origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1) presenta raschiature o correzioni sovrapposte non siglate e vistate;

    il termine di validità della prova dell’origine (certificato di circolazione delle merci EUR.1) è superato per motivi non previsti nell’accordo (ad esempio circostanze eccezionali), fatti salvi i casi in cui le merci siano state presentate anteriormente alla scadenza del termine.

    Azioni da intraprendere:

    La prova dell’origine con la menzione «INAPPLICABILE» deve essere conservata dall’amministrazione doganale alla quale è stata presentata, per evitare ulteriori tentativi di utilizzazione. Fatte salve le azioni legali intraprese conformemente alla legislazione nazionale, le autorità doganali del paese di importazione informano senza ritardo, se del caso, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti del paese di esportazione in merito al rifiuto.

    «ALLEGATO ALLE NOTE ESPLICATIVE

    Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea

    Lingua

    UE

    Unione europea (UE)

    BG

    EC

    Европейски съюз (ЕС)

    CS

    EU

    Evropská unie

    DA

    EU

    Den Europæiske Union

    DE

    EU

    Europäische Union

    EL

    EE

    Ευρωπαϊκή Ένωση

    EN

    EU

    European Union

    ES

    UE

    Unión Europea

    ET

    EL

    Euroopa Liit

    FI

    EU

    Euroopan unioni

    FR

    UE

    Union européenne

    HR

    EU

    Europska unija

    HU

    EU

    Európai Unió

    IT

    UE

    Unione europea

    LT

    ES

    Europos Sąjunga

    LV

    ES

    Eiropas Savienība

    MT

    UE

    Unjoni Ewropea

    NL

    EU

    Europese Unie

    PL

    UE

    Unia Europejska

    PT

    UE

    União Europeia

    RO

    UE

    Uniunea Europeană

    SK

    Európska únia

    SL

    EU

    Evropska unija

    SV

    EU

    Europeiska unionen

    »

    (1)  Cfr. “Allegato alle note esplicative: Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea”

    (2)  Cfr. “Allegato alle note esplicative: Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea”

    (3)  Cfr. “Allegato alle note esplicative: Termini facenti inequivocabilmente riferimento all’Unione europea”

    (4)  Un esempio di tali documenti commerciali è la distinta dei colli che accompagna le merci.


    Top