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Document 22021A0203(01)
Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America, on the other, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Protocollo dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
Protocollo dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
OJ L 39, 3.2.2021, p. 1–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001
3.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 39/1 |
PROTOCOLLO
dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L’UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di seguito denominati "Stati membri dell’Unione europea",
e
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COSTA RICA,
LA REPUBBLICA DI EL SALVADOR,
LA REPUBBLICA DEL GUATEMALA,
LA REPUBBLICA DI HONDURAS,
LA REPUBBLICA DI NICARAGUA,
LA REPUBBLICA DI PANAMA,
di seguito denominate anche "America centrale",
dall’altra,
CONSIDERANDO che l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (1) ("accordo"), è stato firmato a Tegucigalpa, Honduras, il 29 giugno 2012 e che la sua parte IV (Commercio) si applica, a norma dell’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo, dal 1o agosto 2013 tra la parte UE e l’Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra la parte UE e il Costa Rica ed El Salvador e dal 1o dicembre 2013 tra la parte UE e il Guatemala;
CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia ("Croazia") all’Unione europea ("trattato di adesione") è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Croazia, la sua adesione all’accordo deve essere formalizzata tramite la conclusione di un protocollo di tale accordo;
CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 358, paragrafo 2, dell’accordo, le parti possono decidere qualsiasi modifica dell’accordo, e che l’articolo 359 dell’accordo contempla l’adesione di nuovi Stati membri all’Unione europea e stabilisce disposizioni per tener conto degli effetti di tale adesione sull’accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
LE PARTI
Articolo 1
La Croazia diventa parte dell’accordo e viene aggiunta all’elenco delle parti dell’accordo.
SEZIONE II
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI REGIME SPECIALE PER LE BANANE
Articolo 2
La tabella che figura nell’allegato I (Soppressione dei dazi doganali), appendice 3 (Regime speciale per le banane), paragrafo 1, dell’accordo è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato I del presente protocollo.
SEZIONE III
CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 3
L’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 17, paragrafo 2, dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo sono modificati conformemente all’ allegato II del presente protocollo.
Articolo 4
L’appendice 4 (Dichiarazione su fattura) dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo è sostituita dall’allegato III del presente protocollo.
Articolo 5
1. Il presente protocollo può essere applicato a prodotti originari dell’America centrale o della Croazia che rispettano l’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo e che, alla data di entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito o presso le parti in regime di deposito provvisorio, in magazzini doganali o in una zona franca.
2. In tali casi, il trattamento tariffario preferenziale di cui al paragrafo 1 è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, alle autorità doganali della parte importatrice sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori nella parte esportatrice.
SEZIONE IV
STABILIMENTO, COMMERCIO DI SERVIZI E COMMERCIO ELETTRONICO
Articolo 6
La sezione A dell’allegato X (Elenchi di impegni relativi allo stabilimento) dell’accordo è sostituita dall’allegato IV del presente protocollo.
Articolo 7
La sezione A dell’allegato XI (Elenchi di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) dell’accordo è sostituita dall’allegato V del presente protocollo.
Articolo 8
L’allegato XII (Riserve relative al personale chiave e ai laureati in tirocinio della parte UE) dell’accordo è sostituito dall’allegato VI del presente protocollo.
Articolo 9
L’allegato XV (Punti di informazione) dell’accordo è sostituito dall’allegato VII del presente protocollo.
SEZIONE V
APPALTI PUBBLICI
Articolo 10
1. I soggetti della Croazia elencati nell’allegato VIII del presente protocollo sono aggiunti all’elenco intitolato "Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di soggetti dell’amministrazione centrale ai sensi della direttiva UE sugli appalti" che figura nell’allegato XVI (Appalti pubblici), appendice 1 (Settori interessati), sezione A, punto G (Elenco della parte UE), dell’accordo.
2. La Croazia è aggiunta all’elenco intitolato "Elenco delle forniture e delle attrezzature commissionate dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito contemplate dal titolo" che figura nell’allegato XVI, appendice 1, sezione A, punto G (Elenco della parte UE), dell’accordo e il suo titolo è sostituito dal seguente: "Elenco delle forniture e delle attrezzature commissionate dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza di Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito contemplate dal titolo".
3. I soggetti della Croazia elencati nell’allegato IX del presente protocollo sono aggiunti all’elenco intitolato "Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti" che figura nell’allegato XVI, appendice 1, sezione B, punto G (Elenco della parte UE), dell’accordo.
4. I soggetti della Croazia elencati nell’allegato X del presente protocollo sono aggiunti all’elenco intitolato "Elenchi indicativi di amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui alla sezione C" nel pertinente settore dell’allegato XVI, appendice 1, sezione C, punto G (Elenco della parte) UE, dell’accordo.
5. L’elenco dei mezzi di comunicazione per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti di cui all’appendice 2 (Mezzi per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti) dell’allegato XVI dell’accordo è sostituito dall’elenco dell’allegato XI del presente protocollo.
SEZIONE VI
OMC
Articolo 11
Le Repubbliche della parte AC si impegnano a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare eventuali concessioni in conformità dell’articolo XXIV.6 e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI del GATS in relazione all’adesione della Croazia all’Unione europea.
SEZIONE VII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 12
1. Il presente protocollo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2, le disposizioni del presente protocollo possono essere applicate dall’Unione europea e da ciascuna delle Repubbliche della parte AC a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui esse si saranno reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 sono trasmesse ai depositari del presente protocollo che sono il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, per la parte UE e la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), per le Repubbliche della parte AC.
5. Le parti per le quali il presente protocollo è entrato in vigore possono anche utilizzare materiali originari di una Repubblica della parte AC per la quale il presente protocollo non è in vigore.
6. Quando, n conformità del paragrafo 3, una disposizione del presente protocollo è applicata dalle parti in attesa dell’entrata in vigore di quest’ultimo, i riferimenti all’entrata in vigore del presente protocollo contenuti in tale disposizione si considerano fatti alla data a decorrere dalla quale le parti decidono di applicare la disposizione conformemente al paragrafo 3.
Articolo 13
1. Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. La parte UE trasmette alle Repubbliche della parte AC la versione in lingua croata dell’accordo. Con riserva dell’entrata in vigore del presente protocollo, la versione in lingua croata fa fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle altre lingue del protocollo. L’articolo 363 dell’accordo è modificato di conseguenza.
Articolo 14
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Articolo 15
Il presente protocollo non consente riserve unilaterali o dichiarazioni interpretative.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo,
ALLEGATO I
(ALLEGATO I DELL’ACCORDO)
Appendice 3
REGIME SPECIALE PER LE BANANE
1.
Al prodotto agricolo originario dell’America Centrale di cui alla voce 0803.00.19 della nomenclatura combinata (Banane fresche, esclusa la frutta del plantano), figurante nella categoria "ST" della tabella della parte UE si applicano i dazi doganali preferenziali seguenti:
Anno |
Dazio doganale preferenziale |
Volume limite delle importazioni, in tonnellate |
|||||
(EUR/t) |
Costa Rica |
Panama |
Honduras |
Guatemala |
Nicaragua |
El Salvador |
|
Fino al 31 dicembre 2010 |
145 |
1 025 000 |
375 000 |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
2 000 |
1.1-31.12.2011 |
138 |
1 076 250 |
393 750 |
52 500 |
52 500 |
10 500 |
2 100 |
1.1-31.12.2012 |
131 |
1 127 500 |
412 500 |
55 000 |
55 000 |
11 000 |
2 200 |
1.1-31.12.2013 |
124 |
1 178 750 |
431 250 |
57 500 |
57 500 |
11 500 |
2 300 |
1.1-31.12.2014 |
117 |
1 254 419 |
458 934 |
61 191 |
61 191 |
12 238 |
2 448 |
1.1-31.12.2015 |
110 |
1 301 599 |
476 195 |
63 493 |
63 493 |
12 699 |
2 540 |
1.1-31.12.2016 |
103 |
1 349 942 |
493 881 |
65 851 |
65 851 |
13 170 |
2 634 |
1.1-31.12.2017 |
96 |
1 397 316 |
511 213 |
68 162 |
68 162 |
13 632 |
2 726 |
1.1-31.12.2018 |
89 |
1 444 767 |
528 573 |
70 476 |
70 476 |
14 095 |
2 819 |
1.1-31.12.2019 |
82 |
1 493 881 |
546 542 |
72 872 |
72 872 |
14 574 |
2 915 |
Dall’1.1.2020 |
75 |
non pertinente |
non pertinente |
non pertinente |
non pertinente |
non pertinente |
non pertinente |
ALLEGATO II
(ALLEGATO II DELL’ACCORDO)
TITOLO IV
PROVA DELL’ORIGINE
(1) |
L’articolo 16, paragrafo 4, dell’allegato II (relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo è sostituito dal seguente:
|
(2) |
L’articolo 17, paragrafo 2, dell’allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo è sostituito al seguente:
|
ALLEGATO III
(ALLEGATO II DELL’ACCORDO)
Appendice 4
DICHIARAZIONE SU FATTURA
Disposizioni specifiche per la compilazione della dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, è compilata utilizzando una delle versioni linguistiche e in conformità alle disposizioni della legislazione interna del paese esportatore. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello. La dichiarazione su fattura è redatta secondo le indicazioni fornite nelle note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad pública competente n° … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (2) sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs or competent public authority authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l’autorité publique compétente n° … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell’autorità pubblica competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu atlauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali … (2).
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n° … (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr …. (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
… (3) (Luogo e data) … (4) (Firma dell’esportatore; indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato II, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco
(2) Indicare l’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 34 dell’allegato II, l’esportatore è tenuto a indicarli chiaramente, mediante la sigla "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione.
(3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
(4) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, dell’allegato II dell’accordo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO IV
(ALLEGATO X DELL’ACCORDO)
ELENCHI DI IMPEGNI RELATIVI ALLO STABILIMENTO
1. |
L’elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma dell’articolo 166 del presente accordo nonché le limitazioni dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili - a seguito della formulazione di riserve - agli stabilimenti e agli investitori delle Repubbliche della parte AC in tali settori. L’elenco comprende gli elementi seguenti:
Quando la colonna di cui al paragrafo 1, lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (N.B. l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili). Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell’elenco in appresso. |
2. |
Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori:
|
3. |
Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazione quando esse non costituiscono una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 164 e 165 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell’altra parte. |
4. |
Conformemente all’articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti. |
5. |
Conformemente all’articolo 164 del presente accordo, nell’elenco in appresso non figurano prescrizioni non discriminatorie riguardanti i tipi di forma giuridica di uno stabilimento. |
6. |
I diritti e gli obblighi che discendono dall’elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
7. |
Nell’elenco in appresso sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
|
(168) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(169) Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente dei singoli settori. Ai fini di una più agevole comprensione, nel presente elenco vengono inserite note a piè di pagina specifiche che, senza essere esaurienti, indicano a titolo illustrativo i settori in cui i servizi pubblici sono particolarmente importanti.
(170) I servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
(171) I servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
(172) I servizi di consulenza connessi all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
(173) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(174) Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.A.
(175) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.h).
(176) Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere e non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.
(177) L’editoria e la stampa per conto terzi figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F.p).
(178) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(179) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(180) È esclusa la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che figura tra i SERVIZI ENERGETICI.
(181) Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI.
(182) Sono escluse la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI.
(183) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui l’investitore o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (eccetto qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro dell’Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
(184) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.
(185) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(186) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(187) Parte di CPC 85201 che figura al punto 6.A.h) (Servizi medici e dentistici).
(188) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(189) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi tecnici di prova e analisi obbligatori per il rilascio di autorizzazioni all’immissione in commercio o di autorizzazioni per l’uso (ad es. controllo tecnico dei veicoli, controlli alimentari).
(190) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica a determinate attività di prospezione mineraria (minerali, petrolio, gas, ecc.).
(191) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F. l), da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici.
(192) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(193) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(194) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
(195) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(196) Ad esempio lettere e cartoline.
(197) Compresi libri e cataloghi.
(198) Giornali e periodici.
(199) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell’avvenuta ricezione.
(200) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(201) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull’involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(202) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(203) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(204) Sono esclusi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 6.B. (Servizi informatici).
(205) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(206) Nota di chiarimento: alcuni Stati membri dell’Unione europea conservano una partecipazione pubblica in alcuni operatori delle telecomunicazioni. Gli Stati membri si riservano il diritto di conservare in futuro detta partecipazione pubblica. Non si tratta di una limitazione dell’accesso al mercato. In Belgio la partecipazione statale e i diritti di voto nella società Belgacom vengono decisi liberamente per legge e attualmente sono disciplinati dalla legge del 21 marzo 1991 sulla riforma delle imprese economiche di proprietà statale.
(207) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(208) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica alla distribuzione di prodotti chimici, farmaci, prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico, materiale militare, pietre e metalli preziosi nonché, in alcuni Stati membri dell’Unione europea, alla distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco e di bevande alcoliche.
(209) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(210) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B. e 6.F.l). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI ai punti 18.E. e 18.F.
(211) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 6.A.k).
(212) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(213) Corrisponde ai servizi di smaltimento delle acque reflue.
(214) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(215) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(216) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(217) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) (Servizi di assistenza a terra).
(218) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(219) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto marittimo che comportano l’utilizzo di proprietà demaniali.
(220) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.
(221) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto sulle vie navigabili interne che comportano l’uso di proprietà demaniali.
(222) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di trasporto ferroviario che comportano l’uso di proprietà demaniali.
(223) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(224) In alcuni Stati membri dell’Unione europea si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(225) Parte di CPC 71235 che figura tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. (Servizi postali e di corriere).
(226) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.B.
(227) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(228) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 6.F. l), da 1 a 4.
(229) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l’uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
(230) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l’uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
(231) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l’uso di proprietà demaniali.
(232) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l’uso di proprietà demaniali.
(233) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(234) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.C.
(235) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(236) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(237) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI.
(238) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(239) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(240) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(241) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(242) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici, eccetto per i servizi di consulenza.
(243) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) (Servizi medici), al punto 6.A.j)2. (Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico) (punti 13.A. e 13.C.).
(244) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di stazioni termali e ai massaggi non terapeutici forniti nell’ambito di servizi pubblici come nel caso di alcune sorgenti d’acqua.
ALLEGATO V
(ALLEGATO XI DELL’ACCORDO)
ELENCHI DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
1. |
L’elenco di impegni in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell’articolo 172 del presente accordo nonché le limitazioni dell’accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili - a seguito della formulazione di riserve - ai servizi e ai prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC in tali settori. L’elenco comprende gli elementi seguenti:
Quando la colonna di cui al paragrafo 1, lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (N.B. l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili). Non è previsto alcun impegno per la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nell’elenco in appresso. |
2. |
Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori:
|
3. |
Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell’accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 170 e 171 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell’elenco, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC. |
4. |
L’elenco in appresso non pregiudica l’applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l’esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco degli impegni relativi allo stabilimento. |
5. |
Conformemente all’articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti. |
6. |
I diritti e gli obblighi che discendono dall’elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
7. |
Nell’elenco in appresso sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
|
(527) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(528) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (eccetto qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell’Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
(529) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 1.A.a) (Servizi legali).
(530) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(531) Parte di CPC 85201 che figura al punto 1.A.h) (Servizi medici e dentistici).
(532) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(533) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l), da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 1.B. (Servizi informatici).
(534) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).
(535) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(536) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
(537) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(538) Ad esempio lettere e cartoline.
(539) Compresi libri e cataloghi.
(540) Giornali e periodici.
(541) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell’avvenuta ricezione.
(542) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(543) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull’involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(544) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(545) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(546) Sono esclusi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. (Servizi informatici).
(547) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(548) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(549) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.D.
(550) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B. e 1.F.l) Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano tra i SERVIZI ENERGETICI ai punti 13.E. e 13.F.
(551) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
(552) Corrisponde ai servizi di smaltimento delle acque reflue.
(553) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(554) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(555) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.E.a) (Servizi di assistenza a terra).
(556) Sono compresi i servizi di distribuzione (feedering) e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.
(557) Parte di CPC 71235 che figura tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. (Servizi postali e di corriere).
(558) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(559) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 1.F.l) da 1 a 4.
(560) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.
(561) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 3. SERVIZI EDILIZI.
(562) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) (Servizi medici), al punto 1.A.j).2. (Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico) (punti 8.A. e 8.C.).
ALLEGATO VI
(ALLEGATO XII DELL’ACCORDO)
ALLEGATO XII
RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE E AI LAUREATI IN TIROCINIO DELLA PARTE UE
1.
L’elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma dell’articolo 166 del presente accordo per le quali, conformemente all’articolo 174 del presente accordo, si applicano limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio e precisa tali limitazioni. L’elenco comprende i seguenti elementi:
a) |
una prima colonna che indica il settore o sottosettore a cui si applicano le limitazioni; |
b) |
una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili. |
Quando la colonna di cui al paragrafo 1, lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (N.B. l’assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l’intera UE eventualmente applicabili).
L’Unione europea e i suoi Stati membri non assumono alcun impegno per il personale chiave e i laureati in tirocinio in attività economiche non liberalizzate (dicitura "nessun impegno") a norma dell’articolo 166 del presente accordo.
2.
Ai fini dell’identificazione dei singoli settori e sottosettori:
a) |
per "ISIC rev 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev 3.1, 2002; |
b) |
per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991; |
c) |
per "CPC ver. 1.0" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998. |
3.
Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio non si applicano qualora la finalità o l’effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
4.
Nell’elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazione quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell’articolo 174 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l’attività economica), anche se non comprese nell’elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave e ai laureati in tirocinio dell’altra parte.
5.
Conformemente all’articolo 159, paragrafo 3, del presente accordo, l’elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
6.
Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni prescritte dal diritto e dalla normativa della parte UE in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell’elenco in appresso.
7.
L’elenco in appresso non pregiudica l’esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell’elenco degli impegni relativi allo stabilimento.
8.
Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell’impatto su di essi.
9.
I diritti e gli obblighi che discendono dall’elenco delle riserve non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
10.
Nell’elenco in appresso sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Repubblica ceca |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
ES |
Spagna |
EE |
Estonia |
UE |
Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
EL |
Grecia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |