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Document 22020D1223

    Raccomandazione n. 1/2020 del comitato doganale istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, dell’8 dicembre 2020 sull’applicazione dell’articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    PUB/2020/998

    GU L 434 del 23.12.2020, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1/oj

    23.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 434/67


    RACCOMANDAZIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DOGANALE ISTITUITO DALL’ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L’UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL’ALTRA,

    dell’8 dicembre 2020

    sull’applicazione dell’articolo 27 del protocollo relativo alla definizione della nozione di«prodotti originari»e ai metodi di cooperazione amministrativa

    IL COMITATO DOGANALE,

    visto l’accordo di libero scambio (in appresso «l’accordo») tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, in particolare l’articolo 15.2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 6.16, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 27 del protocollo dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso «protocollo») stabilisce la procedura per la verifica delle prove dell’origine e i compiti e le responsabilità delle autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice.

    (2)

    L’Unione europea e la Repubblica di Corea (in appresso «le parti») hanno individuato la necessità di un’interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo, nonché delle diverse fasi della procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell’interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici soggetti alla verifica, sul territorio di ciascuna parte.

    (3)

    L’articolo 6.16, paragrafo 5, dell’accordo autorizza il comitato doganale a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo. Le parti ritengono opportuno che il comitato doganale formuli una raccomandazione ai fini di un’interpretazione comune e di una corretta attuazione della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo,

    RACCOMANDA:

    1.   Caratteristiche principali della procedura di verifica

    (1)

    Le caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all’articolo 27 sono duplici: si tratta di un sistema detto di «verifica indiretta» basato sulla fiducia reciproca tra le autorità doganali delle parti.

    (2)

    Per «verifica indiretta» s’intende che le autorità doganali della parte importatrice non effettuano esse stesse le verifiche, bensì inviano una richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice, cui spetta effettuare la verifica rivolgendosi all’esportatore. Il risultato della verifica è trasmesso dalle autorità doganali della parte esportatrice alle autorità doganali della parte importatrice. La logica che sottende il sistema è che le autorità doganali della parte esportatrice in cui è compilata la prova dell’origine (dichiarazione di origine) sono nella posizione migliore per verificare tale prova grazie alla prossimità con l’esportatore (conoscenza delle attività e della storia dell’esportatore, facilità di accesso alle informazioni, conoscenza del sistema contabile nazionale, assenza di barriere linguistiche). Spetta quindi in primo luogo alle autorità doganali della parte esportatrice stabilire se i prodotti in questione sono originari o no, conformemente alle norme di origine applicabili.

    (3)

    La «verifica delle prove dell’origine» sarà effettuata sulla base della fiducia reciproca tra le autorità doganali delle parti. La «fiducia reciproca» presuppone che le autorità doganali della parte esportatrice verifichino attentamente le questioni segnalate dalle autorità doganali della parte importatrice e comunichino i risultati di tale verifica alle autorità doganali della parte importatrice, che fa affidamento sui risultati del lavoro svolto dalle autorità doganali della parte esportatrice. Tuttavia, le autorità doganali della parte importatrice hanno il diritto di chiedere informazioni supplementari alla parte esportatrice se ritengono che la risposta non sia sufficientemente completa o non consenta di comprendere la posizione espressa dalla parte esportatrice. I dettagli relativi alle informazioni che la parte importatrice può chiedere alla parte esportatrice figurano ai punti 2.4.2 (Risultanze e fatti) e 2.4.3 (Informazioni sufficienti).

    2.   Le diverse fasi della procedura di verifica

    2.1.   Avvio di una richiesta di verifica

    (4)

    Le autorità doganali della parte importatrice possono avviare una richiesta di verifica a posteriori delle prove dell’origine se nutrono dubbi ragionevoli sui seguenti aspetti:

    l’autenticità dei documenti. Esempio: dubbi sul fatto che la fattura contenente la dichiarazione di origine sia una falsa fattura compilata dall’importatore o dall’esportatore al fine di beneficiare dell’origine preferenziale;

    il carattere originario dei prodotti in questione. Esempio: dubbi sul fatto che i prodotti rispondano ai criteri conferenti l’origine stabiliti nell’allegato II del protocollo (regole di origine specifiche per prodotto);

    o

    il rispetto delle altre condizioni previste dal protocollo relative alle prove dell’origine. Esempio: dubbi sul fatto che l’esportatore avesse o abbia ancora lo status di esportatore autorizzato.

    (5)

    Oltre ai casi di ragionevole dubbio sugli elementi summenzionati, le autorità doganali della parte importatrice possono avviare una richiesta di verifica per casi selezionati su base casuale. Tale possibilità riguarda i casi che non rientrano nel campo di applicazione dei suddetti tre elementi interessati dal ragionevole dubbio.

    2.2.   Invio della richiesta di verifica

    (6)

    Le autorità doganali della parte importatrice devono inviare la richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice competente per la verifica delle prove dell’origine. La richiesta deve indicare se la verifica è avviata su base casuale o sulla base di ragionevoli dubbi. L’articolo 27.3 stabilisce che la richiesta deve indicare, se del caso, i motivi dell’indagine.

    (7)

    L’indicazione dei motivi dell’indagine consente alle autorità doganali della parte esportatrice di trattare la richiesta nel modo più efficiente in termini di costi e oneri amministrativi.

    (8)

    Viceversa, se richiedono un’indagine su base casuale, le autorità doganali della parte importatrice non sono obbligate a indicarne il motivo.

    (9)

    Tuttavia, conformemente all’articolo 27.3, le prove dell’origine dei prodotti oggetto dell’indagine o una copia di tali documenti devono essere inviate alle autorità doganali della parte esportatrice.

    2.3.   Svolgimento della verifica

    (10)

    Nell’ambito del sistema di verifica indiretta, la verifica delle prove dell’origine compilate dagli esportatori della parte esportatrice compete alle autorità doganali della parte esportatrice. Tuttavia, con l’applicazione dell’articolo 27.8 (cfr. il punto 2.9, Indagine comune, per ulteriori dettagli), le autorità doganali della parte importatrice possono, a determinate condizioni, partecipare al processo di verifica nel territorio della parte esportatrice.

    (11)

    In caso di verifica delle prove dell’origine fornite dall’importatore, le autorità doganali della parte importatrice inviano una richiesta di verifica alle autorità doganali della parte esportatrice. Le autorità doganali della parte importatrice non chiedono all’importatore di raccogliere direttamente dall’esportatore le informazioni di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3.

    (12)

    Inoltre, le disposizioni dell’articolo 27 non prevedono che le autorità doganali della parte importatrice possano chiedere direttamente agli esportatori di fornire loro dati o informazioni.

    (13)

    Tuttavia, tali disposizioni non impediscono agli importatori e agli esportatori di entrambe le parti, di comune accordo e su base volontaria, di scambiarsi dati o informazioni e di presentarli alle autorità doganali della parte importatrice. Lo scambio o la presentazione di tali dati non sono obbligatori e l’eventuale rifiuto di fornire le informazioni non è motivo di esclusione dal trattamento preferenziale senza che si proceda a verifica. Ciò non fa parte del processo di verifica.

    (14)

    Le prove del trasporto diretto presentate con riferimento all’articolo 13 non saranno considerate come prove dell’origine e non sono, in quanto tali, oggetto di verifica delle prove dell’origine di cui all’articolo 27.

    2.4.   Trattamento dei risultati della verifica

    (15)

    Le autorità doganali della parte esportatrice informano al più presto le autorità doganali della parte importatrice in merito ai risultati della verifica, comprese le risultanze e i fatti. In particolare, le autorità doganali della parte esportatrice dovrebbero ridurre al minimo il tempo di risposta per le richieste di verifica relative alla validità di uno status di esportatore autorizzato.

    2.4.1.   Mezzi di comunicazione ausiliari

    (16)

    La comunicazione delle richieste di verifica e delle notifiche dei risultati tra le autorità doganali di entrambe le parti è effettuata per posta ordinaria. Parallelamente, le autorità doganali di entrambe le parti possono ricorrere a mezzi ausiliari quali la posta elettronica al fine di comunicare rapidamente e garantire che le richieste o le risposte pervengano al destinatario nella parte interessata.

    2.4.2.   Risultanze e fatti

    (17)

    Per «risultanze e fatti» s’intende che la risposta sulla verifica fornita dalle autorità doganali della parte esportatrice comprende alcuni dettagli sulla procedura di verifica da esse eseguita. L’ambito di applicazione delle «risultanze e dei fatti» è limitato ai seguenti elementi:

    le conclusioni sull’autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti in questione o sul rispetto delle altre condizioni previste dal protocollo;

    la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l’applicazione della regola di origine;

    e

    informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame (luogo e data).

    2.4.3.   Informazioni sufficienti

    (18)

    In caso di verifica a campione, le autorità doganali della parte importatrice non richiedono alle autorità doganali della parte esportatrice più informazioni di quelle elencate al punto 2.4.2 (risultanze e fatti).

    (19)

    In caso di verifiche basate su ragionevoli dubbi, se le autorità doganali competenti della parte importatrice ritengono che le informazioni fornite dalle autorità doganali della parte esportatrice siano insufficienti per determinare l’autenticità dei documenti o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali della parte importatrice possono chiedere informazioni supplementari alle autorità doganali della parte esportatrice. Le informazioni supplementari richieste non possono andare oltre il seguente elenco:

    se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);

    se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione;

    se il criterio di origine era basato su modifiche della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine);

    se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale;

    se il criterio di origine era basato su una trasformazione specifica, una descrizione della trasformazione specifica che ha conferito l’origine a tale particolare prodotto; e

    se si applica la regola della tolleranza, il valore o il peso dei prodotti finali e il valore o il peso dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti finali.

    (20)

    Se la risposta non contiene le informazioni sufficienti di cui sopra che consentano alle autorità doganali della parte importatrice di determinare l’autenticità dei documenti in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti negano la concessione del trattamento preferenziale, tranne in circostanze eccezionali (cfr. il punto 2.7 relativo alle circostanze eccezionali).

    (21)

    Le autorità doganali della parte esportatrice non trasmettono alle autorità doganali della parte importatrice informazioni riservate la cui divulgazione, a giudizio dell’esportatore, potrebbe mettere a rischio i suoi interessi commerciali. La mancata comunicazione di informazioni riservate non può costituire l’unico motivo per le autorità doganali della parte importatrice di negare la concessione del trattamento preferenziale, purché le autorità doganali della parte esportatrice indichino i motivi della mancata trasmissione delle informazioni riservate e forniscano alle autorità doganali della parte importatrice prove soddisfacenti del carattere originario delle merci.

    2.5.   Termini di risposta alle richieste di verifica

    (22)

    L’articolo 27.6 stabilisce che i risultati della verifica devono essere comunicati quanto prima.

    (23)

    L’articolo 27.7 stabilisce che la parte importatrice deve, in linea di massima, negare la concessione del trattamento preferenziale, ma solo se sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni:

    la richiesta di verifica è stata presentata sulla base di ragionevoli dubbi;

    e

    non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti.

    (24)

    Di conseguenza, per i casi selezionati per la verifica su base casuale la parte importatrice non può negare la concessione del trattamento preferenziale senza prima avere ottenuto la risposta della parte esportatrice.

    2.5.1.   Termini per le richieste di verifica su base casuale

    (25)

    Le autorità doganali della parte esportatrice si adoperano per rispondere alle richieste di verifica su base casuale entro un termine di 12 mesi. Tuttavia, poiché l’articolo 27 non fissa un termine per le verifiche su base casuale, le autorità doganali della parte importatrice non rifiutano la concessione del trattamento preferenziale unicamente sulla base del fatto che le autorità doganali della parte esportatrice non hanno fornito una risposta entro il termine di 12 mesi a una richiesta di verifica su base casuale.

    2.5.2.   Termini per le richieste di verifica sulla base di ragionevoli dubbi

    (26)

    Per i casi selezionati sulla base di ragionevoli dubbi, la parte importatrice nega la concessione del trattamento preferenziale se non è pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica, tranne in circostanze eccezionali.

    2.6.   Annullamento dei risultati

    (27)

    I risultati di una verifica possono, in via eccezionale, essere annullati dall’autorità doganale della parte esportatrice. L’annullamento della risposta iniziale sarà effettuato entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica.

    2.7.   Circostanze eccezionali

    (28)

    Tuttavia, anche se le due condizioni succitate per negare la concessione del trattamento preferenziale sono soddisfatte, il testo dell’articolo 27.7 stabilisce che la concessione di un trattamento preferenziale è ancora possibile sulla base della clausola delle «circostanze eccezionali».

    (29)

    La parte importatrice continua infatti a disporre del potere discrezionale di decidere se sussistano circostanze eccezionali che giustificano il fatto che il trattamento preferenziale non deve essere negato in quanto tale.

    (30)

    Le circostanze eccezionali comprendono in particolare le seguenti situazioni:

    la parte esportatrice non è in grado di rispondere alla richiesta di verifica presentata dalla parte importatrice nel caso in cui:

    a)

    incidenti che l’esportatore non poteva ragionevolmente prevedere, quali incendio, allagamento o altre calamità naturali, guerra, tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi e simili, hanno causato la distruzione parziale o totale dei documenti giustificativi dell’origine o ritardi nella presentazione di tali documenti; o

    b)

    la risposta è stata ritardata da cause che esulano dal controllo, come una procedura di ricorso amministrativo o giudiziario conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte, sebbene l’esportatore e l’autorità doganale della parte esportatrice abbiano esercitato la dovuta diligenza conformandosi agli obblighi previsti dal protocollo;

    è stato riscontrato che la richiesta o la risposta alla richiesta non sono pervenute a causa di errori commessi dalle autorità interessate;

    la richiesta o la risposta alla richiesta di verifica non sono pervenute a causa di problemi nei canali di comunicazione (cambiamento di indirizzo della persona incaricata della verifica, posta restituita a seguito di errori amministrativi delle autorità postali ecc.).

    2.8.   Sollecito

    (31)

    Si raccomanda alle autorità doganali della parte importatrice, laddove non abbiano ancora ricevuto risposta, di inviare un sollecito alla parte esportatrice prima della scadenza del periodo di dieci mesi.

    (32)

    Si raccomanda alle autorità doganali della parte esportatrice, ove non siano in grado di rispondere entro il termine di dieci mesi, di informarne l’autorità richiedente prima della scadenza del termine, fornendo una stima del tempo supplementare necessario per completare la loro procedura di verifica e indicando il motivo del ritardo nella risposta.

    2.9.   Indagine congiunta

    (33)

    L’articolo 27.8 stabilisce che la parte importatrice può partecipare a una verifica dell’origine effettuata dalle autorità doganali della parte esportatrice e che, in tal caso, entrambe le parti faranno riferimento all’articolo 7 del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale per l’esecuzione della richiesta di partecipazione della parte importatrice. In questi casi si applicano le condizioni di cui all’articolo 7. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 4, del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca stabilisce che solo i funzionari debitamente autorizzati della parte importatrice possono presenziare alle indagini condotte sul territorio della parte esportatrice e che le condizioni dell’indagine comune sono stabilite dalla parte esportatrice.

    Per il comitato doganale UE-Corea

    a nome dell’Unione europea

    Jean-Michel GRAVE

    Bruxelles, 8 dicembre 2020

    a nome della Repubblica di Corea

    PARK Jihoon

    Sejong, 8 dicembre 2020


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