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Document 22020D0896
Decision No 1/2020 of the Community/Switzerland Inland Transport Committee of 19 June 2020 aligning Decision No 2/2019 with the dates of transposition, postponed due to the COVID-19 pandemic, of Directives (EU) 2016/797 and (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council [2020/896]
Decisione n. 1/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 19 giugno 2020 relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]
Decisione n. 1/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 19 giugno 2020 relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]
C/2020/4011
GU L 206 del 30.6.2020, p. 65–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 206/65 |
DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA
del 19 giugno 2020
relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]
IL COMITATO,
visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
La decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019 (2), è finalizzata alla salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea, conformemente ai requisiti introdotti dalla direttiva (UE) 2016/797 (3) e direttiva (UE) 2016/798 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. A causa delle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rinviato le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante adozione della direttiva (UE) 2020/700 (5). È opportuno allineare la decisione n. 2/2019 del Comitato misto con le date di recepimento quali modificate da tale direttiva,
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 7 della decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, è inserito il nuovo paragrafo 2 bis seguente:
»2 bis. |
L’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che ne hanno dato notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797 o dell’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798. ». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Berna, il 19 giugno 2020
Per la Confederazione Svizzera
Il presidente
Peter FÜGLISTALER
Per l’Unione europea
Il capo della delegazione dell’Unione europea
Elisabeth WERNER
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.
(2) GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43.
(3) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(4) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
(5) Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27.)