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Document 22020D0896

    Decisione n. 1/2020 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 19 giugno 2020 relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]

    C/2020/4011

    GU L 206 del 30.6.2020, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/896/oj

    30.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 206/65


    DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA

    del 19 giugno 2020

    relativa all’allineamento della decisione n. 2/2019 con le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, rinviate a causa della pandemia di Covid-19 [2020/896]

    IL COMITATO,

    visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1) (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    La decisione n. 2/2019 del Comitato misto, del 13 dicembre 2019 (2), è finalizzata alla salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea, conformemente ai requisiti introdotti dalla direttiva (UE) 2016/797 (3) e direttiva (UE) 2016/798 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio. A causa delle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di Covid-19, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno rinviato le date di recepimento delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante adozione della direttiva (UE) 2020/700 (5). È opportuno allineare la decisione n. 2/2019 del Comitato misto con le date di recepimento quali modificate da tale direttiva,

    DECIDE:

    Articolo 1

    All’articolo 7 della decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 13 dicembre 2019, è inserito il nuovo paragrafo 2 bis seguente:

    »2 bis.

    L’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che ne hanno dato notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità dell’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797 o dell’articolo 33, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/798. ».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Berna, il 19 giugno 2020

    Per la Confederazione Svizzera

    Il presidente

    Peter FÜGLISTALER

    Per l’Unione europea

    Il capo della delegazione dell’Unione europea

    Elisabeth WERNER


    (1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

    (2)  GU L 13 del 17.1.2020, pag. 43.

    (3)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

    (4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

    (5)  Direttiva (UE) 2020/700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante modifica delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 per quanto riguarda la proroga dei periodi di recepimento (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 27.)


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