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Document 22020D0345

Decisione del Comitato misto SEE n. 327/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]

GU L 68 del 5.3.2020, pp. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/345/oj

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 327/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2018/1091 abroga il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo SEE, il testo del punto 23 [Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

« 32018 R 1091: Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

gli Stati EFTA non sono vincolati alla disaggregazione dei dati per regioni ai sensi del presente regolamento.

b)

Gli Stati EFTA non sono tenuti a rilevare e a fornire dati sull’attuazione delle misure associate al modulo «Sviluppo rurale» di cui all’articolo 7, lettera b), al modulo «Frutteto» di cui all’articolo 7, lettera g), e al modulo «Vigneto» di cui all’articolo 7, lettera h), figuranti nell’allegato IV del regolamento, compresi eventuali dati ad hoc che integrino i tre moduli summenzionati in virtù dell’articolo 9.

c)

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/1091 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.

(2)   GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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