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Document 22020D0345
Decision of the EEA Joint Committee No 327/2019 of 13 December 2019 amending Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement [2020/345]
Decisione del Comitato misto SEE n. 327/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]
Decisione del Comitato misto SEE n. 327/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]
GU L 68 del 5.3.2020, pp. 85–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
5.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/85 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 327/2019
del 13 dicembre 2019
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2020/345]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (1). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2018/1091 abroga il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo. |
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(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato XXI dell’accordo SEE, il testo del punto 23 [Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:
« 32018 R 1091: Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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a) |
gli Stati EFTA non sono vincolati alla disaggregazione dei dati per regioni ai sensi del presente regolamento. |
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b) |
Gli Stati EFTA non sono tenuti a rilevare e a fornire dati sull’attuazione delle misure associate al modulo «Sviluppo rurale» di cui all’articolo 7, lettera b), al modulo «Frutteto» di cui all’articolo 7, lettera g), e al modulo «Vigneto» di cui all’articolo 7, lettera h), figuranti nell’allegato IV del regolamento, compresi eventuali dati ad hoc che integrino i tre moduli summenzionati in virtù dell’articolo 9. |
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c) |
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.» |
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2018/1091 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gunnar PÁLSSON
(1) GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.
(2) GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.