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Dokument 22020D0297

Decisione del Comitato misto SEE n. 278/2019, del 13 dicembre 2019, che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/297]

GU L 68 del 5.3.2020, S. 7-7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/297/oj

5.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 278/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE [2020/297]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 302 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1289 della Commissione) del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

«303.

32019 R 0894: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta da Escherichia coli CGMCC 7.232 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 63).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/894 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON


(1)   GU L 142 del 29.5.2019, pag. 63.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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