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Document 22020D0087

    Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/87]

    GU L 26 del 30.1.2020, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/87/oj

    30.1.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/68


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 70/2018

    del 23 marzo 2018

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE [2020/87]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (1).

    (2)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XX dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 1fq[Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:

    «1fr.

    32017 D 2117: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1).»

    Articolo 2

    Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Claude MAERTEN


    (1)  GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1.

    (*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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