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Document 22020D0040
Decision No 2/2019 of the Community/Switzerland Inland Transport Committee of 13 December 2019 on transitory measures to maintain smooth rail traffic between Switzerland and the European Union [2020/40]
Decisione n. 2/2019 Del Comitato Dei Trasporti Terrestri Comunità-Svizzera del 13 dicembre 2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2020/40]
Decisione n. 2/2019 Del Comitato Dei Trasporti Terrestri Comunità-Svizzera del 13 dicembre 2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2020/40]
C/2019/8862
GU L 13 del 17.1.2020, p. 43–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2023
17.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 13/43 |
DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA
del 13 dicembre 2019
relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea [2020/40]
IL COMITATO,
visto l’accordo del 21 giugno 1999 fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera («il Comitato misto») garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55. |
(2) |
A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’accordo. |
(3) |
La decisione n. 1/2013 del Comitato misto (1) stabilisce il riconoscimento, su base di reciprocità, dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie rilasciati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di uno Stato membro o della Svizzera in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Essa stabilisce inoltre il riconoscimento, su base di reciprocità, delle dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, dei certificati «CE» di verifica, delle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo, nonché degli organismi notificati previsti dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(4) |
La direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa nuove prescrizioni per l’immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, dei sottosistemi e dei veicoli ferroviari. La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) fissa nuove prescrizioni per il rilascio dei certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie. Dette direttive assegnano inoltre nuove funzioni all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («l’Agenzia»). In particolare, l’Agenzia è incaricata del rilascio delle autorizzazioni d’immissione sul mercato di un veicolo e delle autorizzazioni del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797 («le autorizzazioni UE del veicolo») nonché del rilascio dei certificati di sicurezza unici conformemente all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 («i certificati di sicurezza unici»). Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri entro il 16 giugno 2019 oppure, nel caso degli Stati membri che ne hanno debitamente informato la Commissione e l’Agenzia, entro il 16 giugno 2020. Le direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE sono abrogate e sostituite dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 a decorrere dal 16 giugno 2020. |
(5) |
La Svizzera prevede inoltre di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. È pertanto necessario inserire nell’accordo le nuove disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante una revisione dell’allegato 1. |
(6) |
Nella sua forma attuale l’accordo non prevede la possibilità che le istituzioni o gli organi dell’Unione europea esercitino competenze in Svizzera e non consente al Comitato misto di modificare l’accordo in tal senso. In attesa di una modifica dell’accordo nell’ambito delle procedure applicabili, è necessario stabilire disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. A tal fine occorre precisare che la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili in Svizzera può essere stabilita mediante la combinazione di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’Agenzia, da un lato, e di una verifica da parte della Svizzera del rispetto delle norme nazionali svizzere, dall’altro. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni UE del veicolo, l’Agenzia dovrebbe tenere conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza o delle autorizzazioni del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea. |
(7) |
È opportuno che i certificati «CE» e le dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797 siano reciprocamente riconosciuti. |
(8) |
Al fine di limitare gli oneri amministrativi, dovrebbe essere consentito ai richiedenti di presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico o un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’Agenzia e per la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera. Per lo stesso motivo si dovrebbe consentire ai richiedenti di avvalersi a tal fine dello sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Alla Svizzera dovrebbe essere accordato l’accesso allo sportello unico e l’Agenzia e la Svizzera dovrebbero cooperare nella misura necessaria all’attuazione della presente decisione. |
(9) |
Le norme nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, applicabili al rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo sul territorio svizzero («le norme nazionali»), dovrebbero essere notificate ai fini della pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. I settori ai quali le norme nazionali svizzere sono applicabili dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’accordo. |
(10) |
La Svizzera e l’Unione europea sono impegnate a eliminare le norme nazionali superflue che ostacolano l’interoperabilità e la fluidità della circolazione ferroviaria tra la Svizzera e l’Unione europea. Alcune norme nazionali svizzere elencate nell’allegato 1 dell’accordo potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche di interoperabilità e dovrebbero essere rivedute entro il 31 dicembre 2020 ai fini della loro eliminazione o modifica o del loro mantenimento. |
(11) |
È opportuno abrogare la decisione n. 1/2013 del Comitato misto. Tuttavia, dato che a norma delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 alcuni Stati membri recepiranno tali direttive solo entro il 16 giugno 2020, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione del Comitato misto dovrebbero continuare ad applicarsi fino a tale data nei confronti degli Stati membri interessati. |
(12) |
Le dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, i certificati «CE» di verifica nonché le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo e i certificati di sicurezza riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 dovrebbero continuare a essere riconosciuti alle condizioni a cui sono stati rilasciati. |
(13) |
Le disposizioni transitorie della presente decisione dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020, in attesa della modifica dell’accordo volta ad estendere alla rete ferroviaria svizzera il ruolo dell’Agenzia nel settore dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo. Il Comitato misto dovrebbe esaminare la proroga delle misure transitorie oltre il 31 dicembre 2020 qualora sia probabile che le disposizioni giuridiche equivalenti al regolamento (UE) 2016/796 e alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 non saranno applicate entro il 31 dicembre 2020, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato 1 dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. Il rispetto delle prescrizioni applicabili all’utilizzo della rete ferroviaria svizzera da parte di un’impresa ferroviaria può essere stabilito mediante una combinazione di:
— |
un certificato di sicurezza unico rilasciato dall’Agenzia in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 e |
— |
una decisione della Svizzera volta a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 6, paragrafo 1. |
Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce i certificati di sicurezza unici rilasciati dall’Agenzia in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798.
La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte delle autorità nazionali svizzere è effettuata entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (7).
2. Ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico per l’utilizzo della rete ferroviaria dell’Unione europea, l’Agenzia tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
3. Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’Agenzia e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di certificato di sicurezza unico e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/763 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.
Articolo 3
1. Il rispetto delle prescrizioni applicabili alle autorizzazioni per l’utilizzo del veicolo sulla rete ferroviaria svizzera può essere stabilito mediante una combinazione di:
— |
un’autorizzazione UE del veicolo rilasciata dall’Agenzia in conformità all’articolo 21 e all’articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797 e |
— |
una decisione della Svizzera volta a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 6, paragrafo 1. |
Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce le autorizzazioni UE del veicolo rilasciate dall’Agenzia in conformità agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.
La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera è effettuata entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (8).
2. Ai fini del rilascio di un’autorizzazione UE del veicolo per l’utilizzo di un veicolo sulla rete ferroviaria dell’Unione europea, l’Agenzia tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un’autorizzazione del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
3. Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un’autorizzazione UE del veicolo e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’Agenzia e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di un’autorizzazione UE del veicolo e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.
Articolo 4
1. Si riconoscono, su base di reciprocità:
a) |
i certificati «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati da un organismo notificato; |
b) |
le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciate dal fabbricante o dal suo mandatario; |
c) |
i certificati «CE» di verifica, di cui all’allegato IV della direttiva (UE) 2016/797, rilasciati da un organismo notificato; |
d) |
le dichiarazioni «CE» di verifica, di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, rilasciate dal richiedente; |
e) |
l’elenco degli organismi di valutazione della conformità della Svizzera e dell’Unione europea, di cui all’articolo 38 della direttiva (UE) 2016/797. |
2. La Svizzera notifica alla Commissione europea e agli Stati membri dell’Unione europea gli organismi di valutazione della conformità stabiliti in Svizzera in conformità all’articolo 37 della direttiva (UE) 2016/797.
Gli organismi notificati svizzeri possono svolgere le loro attività alle condizioni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/797 e finché sono conformi alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/797.
La Commissione provvede alla pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati svizzeri.
Articolo 5
1. Le domande di decisione intese a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, sono presentate tramite lo sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796.
2. Le domande di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e all’articolo 3, paragrafo 3, sono presentate tramite lo sportello unico.
3. La Svizzera registra una copia della decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali nello sportello unico.
4. La Svizzera ha accesso allo sportello unico ai fini della presente decisione.
Articolo 6
1. Le norme nazionali svizzere possono completare le prescrizioni dell’Unione europea o derogarvi, nella misura in cui tali norme riguardano i parametri tecnici dei sottosistemi, gli aspetti operativi e gli aspetti relativi al personale addetto alle operazioni di sicurezza elencate nell’allegato 1 dell’accordo.
2. La Svizzera comunica all’Agenzia le norme nazionali di cui al paragrafo 1 ai fini della loro pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796.
Articolo 7
1. La decisione n. 1/2013 del Comitato misto è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 16 giugno 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno informato l’Agenzia e la Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 o all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.
3. Le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, i certificati «CE» di verifica e le dichiarazioni «CE» di verifica riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni in cui sono stati rilasciati.
4. I certificati di sicurezza e le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni a cui sono stati rilasciati.
Articolo 8
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019
Per l’Unione europea
La presidente
Elisabeth WERNER
Per la Confederazione svizzera
Il capo della delegazione svizzera
Peter FÜGLISTALER
(1) Decisione n. 1/2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 6 dicembre 2013, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 79).
(2) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).
(3) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).
(5) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
(6) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).
ALLEGATO
« ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI APPLICABILI
Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:
Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea
SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE
— |
Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82). |
— |
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). |
— |
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente accordo:
|
— |
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano. |
— |
Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36). |
— |
Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21). |
— |
Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39). |
— |
Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8). |
SEZIONE 2 — NORME SOCIALI
— |
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). |
— |
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4). |
— |
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). |
— |
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8). |
— |
Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16). |
— |
Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). |
— |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10). |
— |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU L 85 del 28.3.2018, pag. 1). |
— |
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1). |
— |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28). |
SEZIONE 3 — NORME TECNICHE
Veicoli a motore
— |
Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49). |
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Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). |
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Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32). |
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Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). |
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Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). |
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Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). |
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Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33). |
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Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51). |
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Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1). |
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Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1004 della Commissione, del 22 giugno 2016 (GU L 165 del 23.6.2016, pag. 1). |
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Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28). |
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Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51). |
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Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3). |
Trasporto di merci pericolose
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Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11). |
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Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2018/1846 della Commissione, del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 58). Ai fini del presente accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE: |
1.
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
RO - a - CH - 1
Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.
Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.
Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
RO - a - CH - 2
Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.
Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
RO - a - CH - 3
Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.
Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.
Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
RO - bi - CH - 1
Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.
Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).
Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
RO - bi - CH - 2
Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione
Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).
Osservazioni: Il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
RO - bi - CH - 3
Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punto 8.2.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.
Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.
Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
2.
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
RA - a - CH - 1
Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in contenitori cisterna.
Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 6.8.
Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.
Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1 210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, capitolo 6.14, dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
RA - a - CH - 2
Oggetto: documento di trasporto.
Riferimento all’allegato II, capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.
Contenuto della legislazione nazionale: È possibile utilizzare un termine collettivo nel documento di trasporto, se tale documento è accompagnato da un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato dell’ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).
Data di scadenza: 1o gennaio 2023.
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Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1). |
SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO
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Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). |
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Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). |
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Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). |
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Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9). |
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Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1o giugno 2016 (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 22). |
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Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). |
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Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33). |
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Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 20). |
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Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1) modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione, del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15). |
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Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1). |
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Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1). |
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Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). |
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Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). |
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Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1o marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8). |
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Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20). |
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Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). |
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Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103). |
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Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32). |
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Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36). |
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Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44). |
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Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35). In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:
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Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). |
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Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/924 della Commissione, dell’8 giugno 2015 (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 10). |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6). |
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Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489). |
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Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1). |
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Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16). |
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Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018 (GU L 149 del 14.6.2018, pag. 16). In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:
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Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394). |
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Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421). |
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Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356). |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3). |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17). |
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Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44); in Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 7 (paragrafi da 1 a 3), da 8 a 10, 12, 15, 17, 21 (senza il paragrafo 7), da 22 a 25, da 27 a 42, 44, 45 e 49, nonché gli allegati II, III e IV. |
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Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102); in Svizzera si applicano soltanto le seguenti disposizioni: articoli 9, 10 (senza paragrafo 7), 13, 14 e 17, nonché l’allegato III. |
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Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1). In Svizzera si applicano le seguenti norme nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto:
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66). |
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Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16). |
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Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26). |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49). |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9). |
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Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 390). |
SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI
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Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). |
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Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). |
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Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59). |