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Document 22020A1026(01)

    Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook relativo alla proroga del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

    GU L 356 del 26.10.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/1545/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    26.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 356/9


    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE FRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK RELATIVO ALLA PROROGA DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

    A.   Lettera dell'Unione europea

    Egregi Signori,

    Ho l'onore di confermare che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la proroga del protocollo attualmente vigente (14 ottobre 2016 - 13 ottobre 2020), di seguito «il protocollo», che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

    In tale contesto l'Unione europea e il governo delle Isole Cook hanno convenuto quanto segue.

    (1)

    Dal 14 ottobre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.

    (2)

    La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi nelle acque delle Isole Cook per il periodo della proroga corrisponde all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.

    (3)

    L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 350 000 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 6 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3 del protocollo, entro quattro mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicano mutatis mutandis.

    (4)

    Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1) supra, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3) supra, sono ridotti proporzionalmente. L'importo corrispondente già versato è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

    (5)

    Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga le licenze di pesca sono rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato, capo II, sezione 5, del protocollo per l'ultimo anno di applicazione.

    (6)

    Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 14 ottobre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla sua firma, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.

    Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

    Per l'Unione europea

    B.   Lettera del governo delle Isole Cook

    Egregi Signori,

    mi pregio di comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna, così redatta:

    «Egregi signori,

    Ho l'onore di confermare che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la proroga del protocollo attualmente vigente (14 ottobre 2016 - 13 ottobre 2020), di seguito “il protocollo”, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo del protocollo.

    In tale contesto l'Unione europea e il governo delle Isole Cook hanno convenuto quanto segue.

    (1)

    Dal 14 ottobre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.

    (2)

    La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi nelle acque delle Isole Cook per il periodo della proroga corrisponde all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo. Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.

    (3)

    L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 350 000 EUR. La commissione mista di cui all'articolo 6 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3 del protocollo, entro quattro mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicano mutatis mutandis.

    (4)

    Qualora i negoziati per il rinnovo del protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1) supra, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2) e 3) supra, sono ridotti proporzionalmente. L'importo corrispondente già versato è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

    (5)

    Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga le licenze di pesca sono rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato, capo II, sezione 5, del protocollo per l'ultimo anno di applicazione.

    (6)

    Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 14 ottobre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla sua firma, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.»

    Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per il mio governo.

    La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

    Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo delle Isole Cook


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