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Document 22019D2067
Decision of the EEA Joint Committee No 31/2018 of 9 February 2018 amending Annex XXI (Statistics) to the EEA Agreement [2019/2067]
Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2018, del 9 febbraio 2018, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2019/2067]
Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2018, del 9 febbraio 2018, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2019/2067]
GU L 323 del 12.12.2019, pp. 61–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
12.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/61 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 31/2018
del 9 febbraio 2018
che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2019/2067]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1). |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/792 abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il testo del punto 19a (Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:
« 32016 R 0792: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»
Articolo 2
Il testo del regolamento (UE) 2016/792 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.
(2) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.