Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D2067

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2018, del 9 febbraio 2018, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2019/2067]

GU L 323 del 12.12.2019, pp. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2067/oj

12.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/61


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2018

del 9 febbraio 2018

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE [2019/2067]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2016/792 abroga il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (2), che è integrato nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato XXI dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 19a (Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio) dell’allegato XXI dell’accordo SEE è sostituito dal seguente:

« 32016 R 0792: Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2016/792 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 febbraio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.

(2)   GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top