This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22019D1368
Decision of the EEA Joint Committee No 205/2017 of 27 October 2017 amending Annex XX (Environment) to the EEA Agreement [2019/1368]
Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2019/1368]
Decisione del Comitato misto SEE n. 205/2017, del 27 ottobre 2017, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2019/1368]
GU L 219 del 22.8.2019, pp. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/18 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 205/2017
del 27 ottobre 2017
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2019/1368]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (2). |
|
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21aw (Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:
|
«21awa. |
32016 R 2072: Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5). |
|
21awb. |
32016 R 1927: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento delegato (UE) 2016/2072 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 ottobre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI
(1) GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5.
(2) GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.