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Document 22019A1114(01)
Free trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore
ST/7972/2018/ADD/5
GU L 294 del 14.11.2019, p. 3–755
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1875/oj
14.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/3 |
ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE
L'Unione europea, di seguito denominata «l'Unione»,
e
la Repubblica di Singapore, di seguito denominata «Singapore»,
di seguito denominate congiuntamente «parti» o denominata singolarmente «parte»,
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione, nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce;
DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti tra le parti;
RICONOSCENDO che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale;
DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche e commerciali e gli investimenti conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli scambi e gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;
DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilità, creare nuove possibilità di impiego e migliorare il benessere generale, riaffermando a tal fine la loro volontà di promuovere la liberalizzazione del commercio e degli investimenti;
CONVINTE che il presente accordo favorirà lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi, accrescendo così la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;
RIAFFERMANDO il diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio internazionale a beneficio di tutte le parti interessate;
INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi ed agli investimenti reciproci;
DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio internazionale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi, nonché ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;
BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1.1
Istituzione di una zona di libero scambio
Le parti istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.
ARTICOLO 1.2
Obiettivi
Il presente accordo ha per obiettivi la liberalizzazione e la facilitazione degli scambi commerciali e degli investimenti tra le parti, conformemente alle sue disposizioni.
ARTICOLO 1.3
Definizioni di applicazione generale
Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:
«accordo sull'agricoltura», l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo sugli appalti pubblici», l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC;
«accordo sulle ispezioni pre-imbarco», l'accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo antidumping», l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo sulla valutazione in dogana», l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«giorno», un giorno di calendario;
«DSU», l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
«GATS», l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
«GATT 1994», l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche (di seguito anche «SA»);
«FMI», il Fondo monetario internazionale;
«accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione», l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«misura», qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica;
«persona fisica di una parte», un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione (1), secondo i rispettivi ordinamenti;
«accordo di partenariato e cooperazione», l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 2018;
«persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
«accordo sulle misure di salvaguardia», l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo SCM», l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo SPS», l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo TBT», l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
«accordo TRIPS», l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
«OMPI», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
«OMC», l'Organizzazione mondiale del commercio; e
«accordo OMC», l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
CAPO DUE
TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 2.1
Obiettivo
Le parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente gli scambi di merci nel corso di un periodo transitorio che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità del presente accordo e all'articolo XXIV del GATT 1994.
ARTICOLO 2.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.
ARTICOLO 2.3
Trattamento nazionale
Ciascuna parte riserva alle merci dell'altra parte il trattamento nazionale in conformità dell'articolo III del GATT 1994, alle relative note e disposizioni integrative. A tale fine, gli obblighi sanciti dall'articolo III del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 2.4
Dazio doganale
Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicato o connesso a tale importazione o esportazione.
In un «dazio doganale» non rientrano:
a) |
gli oneri equivalenti a un'imposta interna, applicati coerentemente con l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); |
b) |
il dazio istituito coerentemente con le disposizioni del capo 3 (Misure di difesa commerciale); |
c) |
i dazi applicati coerentemente con gli articoli VI, XVI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura e al DSU; e |
d) |
i diritti o gli altri oneri istituiti coerentemente con l'articolo 2.10 (Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione). |
ARTICOLO 2.5
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti è disciplinata dalla nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, in conformità del sistema armonizzato ed alle relative modifiche.
SEZIONE B
RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
ARTICOLO 2.6
Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni
1. Ciascuna parte riduce o sopprime i propri dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'altra parte in conformità delle tabelle di cui all'allegato 2-A. Ai fini del presente capo, per «originario» si intende l'origine della merce come determinata conformemente alle regole di origine e ad altre prescrizioni di cui al protocollo 1.
2. L'aliquota di base dei dazi doganali sulle importazioni, cui devono essere applicate le successive riduzioni a norma del paragrafo 1, è quella specificata nelle tabelle di cui all'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce l'aliquota del dazio doganale sulle importazioni applicata alla nazione più favorita (di seguito «NPF»), tale aliquota del dazio si applica se e fino a che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni calcolata in conformità della rispettiva tabella di cui all'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed ampliare la portata della riduzione e della soppressione dei dazi doganali sulle importazioni. Una decisione delle parti nell'ambito del comitato per lo scambio di merci in merito a tale accelerazione o ampliamento sostituisce qualunque aliquota del dazio o categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle per tale merce.
ARTICOLO 2.7
Soppressione dei dazi doganali e delle tasse sulle esportazioni
Nessuna delle parti mantiene in vigore o istituisce dazi doganali o tasse sulle esportazioni o sulle vendite all'esportazione di merci dell'altra parte o in relazione ad esse, ovvero imposte interne sulle merci esportate verso l'altra parte superiori a quelle che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
ARTICOLO 2.8
Clausola di standstill
Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, nessuna delle parti aumenta un dazio doganale esistente o impone un nuovo dazio doganale sulle importazioni di una merce originaria dell'altra parte. È fatto salvo il diritto delle parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle di cui all'allegato 2-A a seguito di una riduzione unilaterale.
SEZIONE C
MISURE NON TARIFFARIE
ARTICOLO 2.9
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
1. Nessuna delle parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita all'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, in conformità dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note e disposizioni integrative. A tale scopo, l'articolo XI del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis.
2. Le parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XI, paragrafo 2, lettere a) e c), del GATT 1994, la parte che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo all'esportazione delle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.
ARTICOLO 2.10
Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione
1. Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle relative note e disposizioni integrative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi doganali e dalle misure di cui all'articolo 2.4 (Dazio doganale), lettere da a) a c), applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
2. Ciascuna delle parti mette a disposizione dell'altra le informazioni concernenti diritti ed oneri da essa applicati in relazione all'importazione e all'esportazione, tramite un mezzo designato ufficialmente, compresa Internet.
3. Nessuna delle parti impone alcuna formalità consolare (2), compresi il pagamento dei diritti e degli oneri connessi, in relazione all'importazione di qualsiasi merce dell'altra parte.
ARTICOLO 2.11
Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione
1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.
2. Le parti adottano e gestiscono eventuali procedure in materia di licenze di importazione o esportazione (3) in conformità delle disposizioni seguenti:
a) |
articolo 1, paragrafi da 1 a 9 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione; |
b) |
articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione; |
c) |
articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione. |
A tal fine, le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono integrate nel presente accordo e ne formano parte. Le parti applicano tali disposizioni, mutatis mutandis, a tutte le procedure in materia di licenze di esportazione.
3. Ciascuna parte garantisce che tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
4. Ciascuna parte adotta o mantiene procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel proprio territorio o per l'esportazione dal proprio territorio verso l'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.
5. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere procedure in materia di licenze di importazione o di esportazione non automatiche a meno che non risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione mediante tale procedura in materia di licenze.
6. La parte che adotta procedure in materia di licenze di esportazione o modifiche di tali procedure ne informa tramite notifica il comitato per lo scambio di merci 60 giorni prima della loro pubblicazione. Tale notifica contiene le informazioni richieste a norma dell'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione.
7. Una parte risponde entro 60 giorni alle richieste dell'altra parte in merito a qualunque procedura in materia di licenze che la parte destinataria della richiesta intende adottare, ha adottato o mantenuto, nonché in merito ai criteri per il rilascio e/o l'assegnazione delle licenze di importazione o esportazione.
ARTICOLO 2.12
Imprese commerciali di Stato
1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi vigenti a norma dell'articolo XVII del GATT 1994 ivi incluse le relative note e disposizioni integrative, nonché dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, di cui all'allegato 1-A dell'accordo OMC, che sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
2. Ciascuna parte può richiedere informazioni all'altra parte, come previsto dall'articolo XVII, paragrafo 4, lettere c) e d), dell'accordo GATT 1994.
ARTICOLO 2.13
Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
1. Le parti assumono ulteriori impegni in relazione alle misure non tariffarie settoriali relative alle merci di cui agli allegati 2-B e 2-C (di seguito «allegati settoriali»). A tal fine le parti possono modificare gli allegati settoriali tramite decisione del comitato per lo scambio di merci.
2. Le parti, su richiesta di una di esse, avviano negoziati al fine di ampliare la portata dei loro impegni in materia di misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
SEZIONE D
ECCEZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MERCI
ARTICOLO 2.14
Eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capo osta all'adozione di misure conformi all'articolo XX dell'accordo GATT 1994, ivi incluse le relative note e disposizioni integrative, che sono integrate nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
2. Le parti convengono che, prima di adottare qualsiasi misura di cui all'articolo XX, lettere i) e j), dell'accordo GATT 1994, la parte esportatrice che intende adottare le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro 30 giorni, la parte esportatrice può applicare alle esportazioni del prodotto interessato le misure previste dal presente articolo. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la parte che intende adottare le misure può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.
SEZIONE E
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 2.15
Comitato per lo scambio di merci
1. Il comitato per lo scambio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), si riunisce a richiesta di una parte o del comitato per il commercio al fine di esaminare qualsiasi questione attinente al presente capo ed è composto di rappresentanti delle parti.
2. Le funzioni del comitato comprendono:
a) |
il monitoraggio dell'attuazione del presente capo e degli allegati 2-A, 2-B e 2-C; |
b) |
la promozione degli scambi di merci tra le parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'ampliamento della portata della soppressione dei dazi e sull'ampliamento della portata degli impegni in materia di misure non tariffarie previste dal presente accordo, e all'occorrenza su altre questioni; a seguito di tali consultazioni, il comitato può, se necessario, modificare o ampliare gli allegati 2-A, 2-B e 2-C mediante decisione; e |
c) |
l'esame delle misure tariffarie e non tariffarie relative agli scambi di merci tra le parti; all'occorrenza il comitato per lo scambio di merci può sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio. |
CAPO 3
MISURE DI DIFESA COMMERCIALE
SEZIONE A
MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE
ARTICOLO 3.1
Disposizioni generali
1. Le parti riaffermano i propri diritti e i propri obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM ed applicano misure antidumping e compensative in conformità delle disposizioni del presente capo.
2. Le parti, nel riconoscere che le misure antidumping e compensative possono essere indebitamente impiegate per ostacolare il commercio, convengono che:
a) |
tali misure debbano essere utilizzate in piena conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC e devono essere basate su un sistema equo e trasparente; e |
b) |
debba essere riservata particolare attenzione agli interessi della parte contro cui viene applicata una tale misura. |
3. Ai fini della presente sezione, l'origine delle merci è determinata in conformità delle regole di origine non preferenziali delle parti.
ARTICOLO 3.2
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Una volta che le autorità competenti di una parte abbiano ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, tale parte notifica il ricevimento della domanda per iscritto all'altra parte.
2. Una volta che le autorità competenti di una parte abbiano ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra parte, e al più tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la parte notifica il ricevimento della domanda per iscritto all'altra parte e offre a quest'ultima la possibilità di consultare le sue autorità competenti in merito alla domanda al fine di chiarire la situazione di fatto e giungere ad una soluzione concordata. Le parti si adoperano per tenere tali consultazioni nel più breve tempo possibile.
3. Immediatamente dopo l'istituzione di qualsiasi misura provvisoria e in ogni caso prima della decisione definitiva, entrambe le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che hanno portato alla decisione di applicare tali misure. Rimangono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 6.5 dell'accordo antidumping ed all'articolo 12.4 dell'accordo SCM. Qualsiasi comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
4. A tutte le parti interessate è accordata la possibilità di essere sentite per esprimere il loro punto di vista nel corso delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale.
ARTICOLO 3.3
Regola del dazio inferiore
Qualora una parte decida di istituire un dazio antidumping o compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile e deve essere inferiore ad esso se tale dazio inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
ARTICOLO 3.4
Considerazione dell'interesse pubblico
Nessuna delle parti applica misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni emerse durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. Per valutare l'interesse pubblico si tiene conto della situazione dell'industria nazionale, degli importatori e delle loro associazioni rappresentative nonché degli utilizzatori rappresentativi e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori, nella misura in cui essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.
ARTICOLO 3.5
Esclusione dal meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie e di mediazione
Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) né a quella del capo 15 (Meccanismo di mediazione).
SEZIONE B
MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI
ARTICOLO 3.6
Disposizioni generali
1. Ciascuna delle parti mantiene i propri diritti ed i propri obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. Salvo diversa disposizione della presente sezione, il presente accordo non conferisce diritti né impone obblighi supplementari alle parti per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Le parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:
a) |
una misura di salvaguardia bilaterale; e |
b) |
una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia. |
3. Ai fini della presente sezione, l'origine delle merci è determinata in conformità delle regole di origine non preferenziali delle parti.
ARTICOLO 3.7
Trasparenza
1. Nonostante l'articolo 3.6 (Disposizioni generali), su richiesta dell'altra parte, e a condizione che quest'ultima abbia un interesse sostanziale, la parte che avvia un'inchiesta in merito alle misure di salvaguardia o che intende istituire misure di salvaguardia notifica per iscritto immediatamente, almeno sette giorni prima dell'apertura dell'inchiesta o dell'istituzione di tali misure, tutte le informazioni pertinenti che hanno portato all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia o all'istituzione di misure di salvaguardia, comprese, se del caso, le risultanze provvisorie e definitive dell'inchiesta. Rimane comunque salva la disposizione di cui all'articolo 3.2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Nell'istituire le misure di salvaguardia, le parti si adoperano affinché tali misure incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
3. Ai fini del paragrafo 2, la parte che intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatti i requisiti giuridici per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di consultazioni bilaterali. Qualora entro 30 giorni dalla notifica non si pervenga ad una soluzione soddisfacente, la parte importatrice può adottare le misure di salvaguardia definitive. La possibilità di avviare consultazioni deve essere offerta anche all'altra parte al fine di promuovere scambi di opinioni sulle informazioni di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 3.8
Esclusione dal meccanismo bilaterale di risoluzione delle controversie e di mediazione
Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) né a quella del capo 15 (Meccanismo di mediazione).
SEZIONE C
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA BILATERALE
ARTICOLO 3.9
Definizioni
Ai fini della presente sezione:
a) |
i termini «grave pregiudizio» e «minaccia di grave pregiudizio» si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tal fine l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis; e |
b) |
«periodo transitorio» indica un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. |
ARTICOLO 3.10
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una parte sono importate nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può, unicamente durante il periodo transitorio, adottare le misure di cui al paragrafo 2 alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
a) |
sospende ulteriori riduzioni dell'aliquota del dazio doganale sulla merce in questione prevista nell'allegato 2-A; oppure |
b) |
aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce in questione fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le aliquote seguenti:
|
ARTICOLO 3.11
Condizioni e limitazioni
1. Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 2 e si consulta con l'altra parte con il maggior anticipo possibile rispetto all'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di:
a) |
riesaminare le informazioni risultanti dall'inchiesta e verificare se le condizioni di cui al presente articolo siano soddisfatte; |
b) |
scambiarsi opinioni sulla misura e sulla sua idoneità, alla luce degli obiettivi stabiliti dalla presente sezione, ad eliminare il grave pregiudizio o la relativa minaccia per l'industria nazionale, causati da un aumento delle importazioni, quale descritto dall'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1; e |
c) |
scambiarsi opinioni preliminari in materia di indennizzo di cui all'articolo 3.13 (Compensazione). |
2. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo a seguito di un'inchiesta delle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne formano parte, mutatis mutandis.
3. La decisione di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale) non viene presa salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'incremento delle importazioni dell'altra parte e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. A tal fine sono tenuti in debita considerazione altri fattori, tra cui le importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.
4. Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.
5. Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:
a) |
se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento; |
b) |
per un periodo superiore a due anni; tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria stia procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e le eventuali proroghe, non superi i quattro anni; oppure |
c) |
oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra parte. |
6. Nessuna misura è applicata nuovamente alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo uguale alla metà del periodo durante il quale la misura di salvaguardia era stata precedentemente applicata. In tal caso non si applica l'articolo 3.13 (Compensazione), paragrafo 3.
7. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
ARTICOLO 3.12
Misure provvisorie
1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti relative al fatto che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di qualunque misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle prescrizioni dell'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafi 2 e 3. Qualora l'inchiesta di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 2, non dimostri che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), la parte rimborsa sollecitamente gli aumenti tariffari. La durata delle misure provvisorie è inclusa nel periodo di cui all'articolo 3.11 (Condizioni e limitazioni), paragrafo 5, lettera b).
2. Se una parte adotta una misura provvisoria a norma del presente articolo, essa ne dà notifica per iscritto all'altra parte prima di adottarla ed avvia consultazioni con l'altra parte immediatamente dopo l'adozione di tale misura.
ARTICOLO 3.13
Compensazione
1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o sotto forma di concessioni equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla parte che applica la misura di salvaguardia. La parte esportatrice invia all'altra parte una notifica scritta almeno 30 giorni prima di sospendere le concessioni a norma del presente paragrafo.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non viene esercitato per i primi 24 mesi di vigenza di una misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che quest'ultima sia conforme alle disposizioni del presente accordo.
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
ARTICOLO 4.1
Obiettivi
L'obiettivo del presente capo è facilitare e incrementare gli scambi di merci tra le parti mediante un quadro che permetta di prevenire, individuare ed eliminare gli inutili ostacoli agli scambi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo TBT.
ARTICOLO 4.2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione di tutte le norme, di tutti i regolamenti tecnici e di tutte le procedure di valutazione della conformità, definiti nell'allegato 1 dell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi di merci tra le parti, indipendentemente dall'origine di tali merci.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica:
a) |
alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; oppure |
b) |
alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo SPS che sono contemplate dal capo 5 del presente accordo. |
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
ARTICOLO 4.3
Conferma dell'accordo TBT
Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci in vigore derivanti dall'accordo TBT che è integrato nel presente accordo e ne forma parte, mutatis mutandis.
ARTICOLO 4.4
Cooperazione congiunta
1. Le parti rafforzano la loro cooperazione nell'ambito delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati.
2. Le parti si adoperano per identificare e sviluppare iniziative di cooperazione in materia di regolamentazione adeguate ai vari settori o alle diverse questioni, che possono comprendere, tra l'altro:
a) |
lo scambio di informazioni ed esperienze riguardo all'elaborazione e all'applicazione dei rispettivi regolamenti tecnici e all'uso di buone prassi di regolamentazione; |
b) |
la semplificazione, se del caso, dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità; |
c) |
iniziative per evitare inutili divergenze tra le rispettive impostazioni in materia di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, e per far convergere o allineare i regolamenti tecnici con le norme internazionali; |
d) |
la promozione della cooperazione tra i rispettivi organismi pubblici o privati competenti in tema di metrologia, normazione, prove, certificazione e accreditamento; |
e) |
iniziative per garantire un'efficace interazione tra le autorità di regolamentazione a livello nazionale, regionale e internazionale, ad esempio mediante il rinvio delle richieste di una parte alle autorità di regolamentazione competenti; e |
f) |
lo scambio di informazioni sugli sviluppi prodottisi nelle pertinenti sedi regionali e multilaterali per quanto concerne le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità. |
3. Ciascuna delle parti, su richiesta dell'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione a norma del presente capo avanzate dall'altra parte.
ARTICOLO 4.5
Norme
1. Le parti riaffermano gli obblighi che ad esse incombono, a norma dell'articolo 4.1 dell'accordo TBT, di garantire che i loro organismi di normazione accettino e rispettino il «codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme» di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.
2. Con l'obiettivo di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte invita i propri organismi di normazione, nonché gli organismi regionali di normazione dei quali esse o i loro organismi di normazione sono membri, a cooperare con gli organismi di normazione pertinenti dell'altra parte nelle attività internazionali di normazione.
3. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni:
a) |
sull'impiego delle norme a sostegno dei regolamenti tecnici; |
b) |
sui rispettivi processi di normazione e sull'entità dell'uso di norme internazionali o regionali come base delle loro norme nazionali; e |
c) |
sugli accordi di cooperazione attuati da ciascuna delle parti in materia di normazione, purché le informazioni possano essere messe a disposizione del pubblico. |
ARTICOLO 4.6
Regolamenti tecnici
Le parti convengono di fare il miglior uso possibile della corretta prassi regolamentare nell'elaborazione, nell'adozione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, come previsto nell'accordo TBT, comprese le indicazioni seguenti:
a) |
considerare, in fase di elaborazione di un regolamento tecnico, tra l'altro, l'impatto del regolamento tecnico previsto e la disponibilità di alternative, di natura regolamentare e non regolamentare, al regolamento tecnico proposto, in grado di soddisfare i legittimi obiettivi della parte; |
b) |
avvalersi, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 2.4 dell'accordo TBT e per quanto possibile, delle norme internazionali pertinenti come base dei propri regolamenti tecnici, tranne quando l'impiego di tali norme internazionali rappresenti un mezzo inappropriato o inefficace per il raggiungimento dei legittimi obiettivi perseguiti; laddove le norme internazionali non siano state utilizzate come base, e su richiesta dell'altra parte, spiegare i motivi per cui tali norme sono state ritenute inappropriate o inefficaci in relazione all'obiettivo perseguito; e |
c) |
definire, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 2.8 dell'accordo TBT e laddove sia opportuno, i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni, anziché in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. |
ARTICOLO 4.7
Procedure di valutazione della conformità
1. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità, tra cui:
a) |
l'affidamento della parte importatrice sulla dichiarazione di conformità di un fornitore; |
b) |
gli accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità relative a specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra parte; |
c) |
il ricorso a procedure di accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità; |
d) |
la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformità, compresi organismi situati nel territorio dell'altra parte; |
e) |
il riconoscimento unilaterale, ad opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte; |
f) |
gli accordi volontari tra organismi di valutazione della conformità situati nel territorio di ciascuna parte; e |
g) |
il ricorso ad accordi regionali o internazionali di riconoscimento multilaterale di cui le parti sono firmatarie. |
2. Tenuto conto in particolare di tali considerazioni, le parti:
a) |
intensificano gli scambi di informazioni relativi a questi ed altri meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformità; |
b) |
si scambiano informazioni sui criteri impiegati per scegliere procedure di valutazione della conformità appropriate per prodotti specifici e, conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, non impongono procedure di valutazione della conformità più severe o modalità di applicazione più severe di quanto sia necessario per offrire alla parte importatrice una garanzia adeguata sulla conformità dei prodotti alle norme ed ai regolamenti tecnici applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità; |
c) |
si scambiano informazioni sulle politiche di accreditamento e valutano come utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e l'uso migliore degli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e |
d) |
garantiscono che, nella misura in cui due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione sul mercato del prodotto, gli operatori economici possano scegliere tra di essi. |
3. Le parti confermano l'obbligo che ad esse incombe a norma dell'articolo 5.2.5 dell'accodo TBT, di garantire che gli oneri per la valutazione obbligatoria della conformità dei prodotti importati siano equi in rapporto a quelli imposti per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale oppure originari di qualunque altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dal fatto che gli impianti del richiedente non sono situati nello stesso luogo dell'organismo preposto alla valutazione della conformità.
4. Su richiesta di una di esse, le parti possono decidere di avviare consultazioni con l'obiettivo di definire iniziative settoriali adeguate per ciascun settore relative all'impiego di procedure per la valutazione della conformità o volte a facilitare l'accettazione dei risultati della valutazione di conformità. La parte che presenta la richiesta è tenuta a giustificarla fornendo le informazioni pertinenti su come tale iniziativa settoriale possa agevolare gli scambi tra le parti. Nel corso di tali consultazioni possono essere presi in considerazione tutti i meccanismi di cui al paragrafo 1. La parte che rifiuti tale richiesta è tenuta a fornire una motivazione qualora l'altra parte la richieda.
ARTICOLO 4.8
Trasparenza
Le parti confermano gli obblighi di trasparenza che ad esse incombono a norma dell'accordo TBT per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, e convengono:
a) |
qualora una fase del processo di elaborazione di un regolamento tecnico sia oggetto di una consultazione pubblica, di tenere conto del parere dell'altra parte e di fornire a quest'ultima ed ai suoi soggetti interessati, senza alcuna discriminazione, opportunità ragionevoli di formulare osservazioni; |
b) |
nel caso di notifiche effettuate in conformità all'articolo 2.9 dell'accordo TBT, di concedere all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notifica per la formulazione di osservazioni scritte sulla proposta e, laddove sia possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo; |
c) |
di concedere un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanità, protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale; e |
d) |
di mettere a disposizione dell'altra parte o dei suoi operatori economici informazioni pertinenti (ad esempio mediante un sito web pubblico, se disponibile) sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità in vigore e di fornire loro, su richiesta e senza indebiti ritardi, orientamenti scritti, a seconda dell'opportunità e della disponibilità, su come conformarsi ai suoi regolamenti tecnici. |
ARTICOLO 4.9
Vigilanza del mercato
Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.
ARTICOLO 4.10
Marcatura ed etichettatura
1. Le parti prendono atto, secondo quanto disposto nell'allegato 1, punto 1, dell'accordo TBT, che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e, qualora i loro regolamenti tecnici prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, si impegnano a garantire che tali regolamenti non siano elaborati con l'obiettivo o l'effetto di frapporre indebiti ostacoli agli scambi internazionali e che tali regolamenti non siano più restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, secondo quanto disposto dall'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
2. Le parti convengono che, qualora una parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
a) |
tale parte si adopera per stabilire unicamente prescrizioni utili per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto oppure utili per indicare la conformità del prodotto ai requisiti obbligatori; |
b) |
tale parte può specificare le informazioni da indicare sull'etichetta e può imporre il rispetto di talune prescrizioni regolamentari relative all'apposizione dell'etichetta, ma non richiede alcuna approvazione preventiva o certificazione delle etichette e delle marcature come condizione imprescindibile per la vendita dei prodotti sul proprio mercato, tranne qualora ciò sia ritenuto necessario in considerazione del rischio del prodotto per la salute o per la vita delle persone, degli animali o delle piante; |
c) |
qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, tale parte garantisce che tali numeri siano comunicati agli operatori economici pertinenti senza indebito ritardo e senza discriminazioni; |
d) |
purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non provochi disorientamento rispetto alle informazioni prescritte nel territorio della parte importatrice delle merci, tale parte ammette che quanto segue sia usato per la marcatura o l'etichettatura delle merci:
|
e) |
tale parte accetta che l'etichettatura, comprese la rietichettatura e le correzioni dell'etichettatura, venga effettuata, se del caso, negli stabilimenti autorizzati (per esempio, nei depositi doganali presso il punto di importazione) nel territorio della parte importatrice prima della distribuzione e della vendita del prodotto come alternativa all'etichettatura nel luogo di origine, a meno che tale etichettatura nel luogo di origine non debba essere effettuata per motivi di salute pubblica o di sicurezza; e |
f) |
tale parte si adopera, nei casi in cui ritenga che ciò non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto. |
3. Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC, il paragrafo 2 si applica ai prodotti agricoli, ai prodotti industriali ed ai prodotti agricoli trasformati, comprese le bevande e le bevande spiritose.
ARTICOLO 4.11
Punti di contatto
I punti di contatto designati a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto), hanno tra l'altro il compito di:
a) |
sorvegliare l'attuazione e l'amministrazione delle disposizioni del presente capo; |
b) |
affrontare senza indugio tutte le questioni che l'altra parte solleva in relazione all'elaborazione, all'adozione, all'applicazione e all'esecuzione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità; |
c) |
rafforzare la cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; |
d) |
scambiarsi informazioni in materia di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità; |
e) |
agevolare le attività di cooperazione, ove necessario, in conformità all'articolo 4.4 (Cooperazione congiunta), paragrafo 2; e |
f) |
disporre la creazione di gruppi di lavoro ad hoc su richiesta di una delle parti, con l'obiettivo di esaminare nuovi modi per facilitare gli scambi tra le parti. |
ARTICOLO 4.12
Disposizioni finali
1. Le parti possono discutere in sede di comitato per lo scambio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), eventuali accordi di attuazione derivanti dal presente capo. Le parti possono adottare, con decisione adottata in tale comitato, tutte le misure di attuazione necessarie a tal fine.
2. Le parti hanno assunto ulteriori impegni concernenti misure non tariffarie settoriali relativamente alle merci di cui all'allegato 4-A ed alle relative appendici.
CAPO 5
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
ARTICOLO 5.1
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) |
proteggere la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante nei rispettivi territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «misure SPS»); |
b) |
collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo SPS; e |
c) |
fornire uno strumento per migliorare la comunicazione, la cooperazione e la risoluzione delle questioni relative all'attuazione delle misure SPS che incidono sugli scambi tra le parti. |
ARTICOLO 5.2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure SPS di una parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio tra le parti.
2. Il presente capo si applica anche alla collaborazione tra le parti sulle questioni di reciproco interesse per le parti relative al benessere degli animali.
3. Nessuna disposizione del presente capo pregiudica i diritti delle parti nel quadro dell'accordo TBT per quanto concerne le misure che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
ARTICOLO 5.3
Definizioni
Ai fini del presente capo:
a) |
si applicano le definizioni contenute nell'allegato A dell'accordo SPS; e |
b) |
le parti possono concordare altre definizioni da utilizzare nell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito «Codex Alimentarius») e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito «OIE»), nonché della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito «IPPC»). |
ARTICOLO 5.4
Diritti e obblighi
Le parti affermano i propri diritti ed i propri obblighi derivanti dall'accordo SPS.
ARTICOLO 5.5
Autorità competenti
Le autorità competenti delle parti responsabili dell'attuazione del presente capo sono indicate nell'allegato 5-A. Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente tali autorità competenti.
ARTICOLO 5.6
Principi generali
Nell'attuazione del presente capo le parti:
a) |
garantiscono la coerenza delle misure SPS con i principi di cui all'articolo 3 dell'accordo SPS; |
b) |
non utilizzano le misure SPS per creare ostacoli ingiustificati agli scambi; |
c) |
garantiscono che le procedure stabilite a norma del presente capo siano intraprese e concluse senza indebito ritardo e che tali procedure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte in cui esistano condizioni identiche o simili; e |
d) |
non utilizzano le procedure di cui alla lettera c), né le richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso ai rispettivi mercati in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche. |
ARTICOLO 5.7
Prescrizioni in materia di importazione
1. Le prescrizioni in materia di importazione di una parte si applicano all'intero territorio dell'altra parte.
2. La parte esportatrice garantisce che i prodotti esportati nella parte importatrice siano conformi alle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie della parte importatrice.
3. La parte importatrice garantisce che le proprie prescrizioni in materia di importazione vengano applicate ai prodotti importati provenienti dalla parte esportatrice in modo proporzionato e non discriminatorio.
4. I diritti imposti per le procedure sui prodotti importati provenienti dalla parte esportatrice sono equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili e non sono superiori al costo effettivo del servizio.
5. La parte importatrice ha il diritto di procedere a controlli all'importazione sui prodotti provenienti dalla parte esportatrice ai fini dell'attuazione delle misure SPS.
6. I controlli all'importazione effettuati sui prodotti provenienti dalla parte esportatrice si basano sui rischi sanitari e fitosanitari associati a tali importazioni. Tali controlli sono effettuati senza indebito ritardo e in modo da minimizzare gli effetti sugli scambi tra le parti.
7. La parte importatrice mette a disposizione della parte esportatrice, su richiesta della parte esportatrice, informazioni sulla frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti della parte esportatrice. La parte importatrice può variare la periodicità dei controlli materiali sulle partite, se del caso, a seguito di i) verifiche, ii) controlli all'importazione, o iii) un accordo reciproco tra le parti, intervenuto anche in seguito alle consultazioni previste dal presente capo.
8. Qualora i controlli all'importazione rivelino che i prodotti non sono conformi alle pertinenti prescrizioni della parte importatrice in materia di importazione, qualsiasi azione intrapresa dalla parte importatrice deve essere proporzionata ai rischi sanitari e fitosanitari associati all'importazione del prodotto non conforme.
ARTICOLO 5.8
Verifiche
1. Al fine di creare e mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, la parte importatrice ha il diritto di compiere in qualsiasi momento verifiche che possono comprendere:
a) |
visite di verifica presso la parte esportatrice, per verificare integralmente o in parte il sistema di ispezione e di certificazione delle autorità competenti della parte esportatrice, conformemente alle pertinenti norme internazionali, agli orientamenti ed alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; e |
b) |
richieste di informazioni alla parte esportatrice in merito al suo sistema di ispezione e certificazione e dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema. |
2. La parte importatrice comunica alla parte esportatrice i risultati e le conclusioni delle verifiche effettuate a norma del paragrafo 1. La parte importatrice può mettere tali risultati a disposizione del pubblico.
3. Qualora decida di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, la parte importatrice ne informa la parte esportatrice mediante notifica almeno 60 giorni di calendario prima del suo svolgimento, tranne in casi di emergenza o salvo diverso accordo tra le parti. Qualsiasi modifica di tale visita è concordata fra le parti.
4. I costi incorsi per effettuare la verifica totale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorità competenti della parte esportatrice e i costi incorsi per effettuare qualsiasi ispezione di singoli stabilimenti, sono sostenuti dalla parte importatrice.
5. La parte importatrice fornisce per iscritto alla parte esportatrice informazioni relative alla verifica effettuata entro il termine di 60 giorni di calendario. La parte esportatrice dispone di 45 giorni di calendario per formulare le proprie osservazioni su tali informazioni. Le osservazioni formulate dalla parte esportatrice sono allegate e, se del caso, incluse nel documento relativo ai risultati finali della verifica.
6. Nonostante quanto previsto al paragrafo 5, qualora durante una verifica sia individuato un rischio significativo per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte importatrice ne informa la parte esportatrice il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 10 giorni di calendario dal termine della verifica.
ARTICOLO 5.9
Facilitazione degli scambi
1. Nei casi in cui la parte importatrice imponga una verifica in loco al fine di autorizzare le importazioni di una determinata categoria o di determinate categorie di prodotti di origine animale provenienti dalla parte esportatrice si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
la verifica valuta il sistema di ispezione e di certificazione della parte esportatrice in conformità dell'articolo 5.8 (Verifiche) e tiene conto, su richiesta dell'altra parte, di tutte le informazioni pertinenti fornite per iscritto dalla parte esportatrice; |
b) |
qualora la verifica del sistema di ispezione e di certificazione si concluda con un esito soddisfacente, la parte importatrice comunica per iscritto il risultato positivo della verifica alla parte esportatrice. In tal caso, nella propria comunicazione, la parte importatrice può anche informare del fatto di aver autorizzato, o che intende autorizzare, le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti; |
c) |
qualora l'esito della verifica dei sistemi di ispezione e certificazione si riveli insoddisfacente, la parte importatrice comunica per iscritto i risultati della verifica alla parte esportatrice. In tal caso la comunicazione deve comprendere una delle informazioni seguenti:
|
2. Qualora la parte importatrice abbia autorizzato le importazioni di una o più categorie specifiche di prodotti di originale animale di cui al paragrafo 1, lettera b), la parte esportatrice comunica alla parte importatrice l'elenco dei singoli stabilimenti che soddisfano le prescrizioni della parte importatrice stabilite specificamente in conformità degli articoli 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione) e 5.8 (Verifiche). Inoltre si applica quanto segue:
a) |
su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce i singoli stabilimenti di cui all'allegato 5-B, punto 3, situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei medesimi. Quando richiede il riconoscimento della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce le informazioni richieste dall'altra parte per garantire il rispetto delle prescrizioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione). Il riconoscimento della parte importatrice è coerente con le condizioni stabilite all'allegato 5-B e si limita a quelle categorie di prodotti le cui importazioni sono autorizzate; |
b) |
in seguito al riconoscimento dei singoli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), la parte importatrice adotta le misure legislative o amministrative necessarie, in conformità delle proprie procedure giuridiche e amministrative, al fine di consentire le importazioni entro 40 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta della parte esportatrice e, se del caso, le informazioni richieste dalla parte importatrice per garantire il rispetto delle prescrizioni pertinenti, comprese quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione); |
c) |
la parte importatrice notifica alla parte esportatrice l'accettazione o la non accettazione dei singoli stabilimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, i motivi dell'eventuale rifiuto. |
ARTICOLO 5.10
Misure connesse alla salute degli animali e delle piante
1. Le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi o malattie e di zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, conformemente all'accordo SPS ed alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC. Il comitato SPS di cui all'articolo 5.15 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie) può precisare ulteriormente la procedura per il riconoscimento di tali zone, comprese le procedure per il riconoscimento di tali zone in caso di insorgenza di un focolaio, tenendo conto dell'accordo SPS e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni pertinenti dell'OIE e dell'IPPC.
2. Nel determinare le zone indenni da organismi nocivi o malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
3. Le parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle parti per determinare tali zone. Quando accetta la determinazione di tali zone operata dalla parte esportatrice, la parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice in conformità dell'accordo SPS e alle norme, agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'OIE e dell'IPPC.
4. Se la parte importatrice non accetta la determinazione operata dalla parte esportatrice, ne spiega le ragioni ed è disponibile a consultazioni.
5. Qualora la parte esportatrice sostenga che determinate zone del proprio territorio sono zone indenni da organismi nocivi o malattie oppure zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, fornisce gli elementi di prova necessari a dimostrare in modo obiettivo alla parte importatrice che tali zone sono, e probabilmente rimarranno, zone indenni da organismi nocivi o malattie oppure zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, a seconda dei casi. A tale scopo, alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
6. Le parti riconoscono il principio di compartimentalizzazione dell'OIE e il principio dei siti di produzione indenni da organismi nocivi dell'IPPC. Il comitato SPS di cui all'articolo 5.15 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie) valuterà eventuali raccomandazioni future dell'OIE e dell'IPPC in materia e potrà formulare raccomandazioni di conseguenza.
ARTICOLO 5.11
Trasparenza e scambio di informazioni
1. Le parti:
a) |
perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili al commercio e, in particolare, per quelle di cui all'articolo 5.7 (Prescrizioni in materia di importazione) applicate alle importazioni provenienti dall'altra parte; |
b) |
migliorano la comprensione reciproca delle rispettive misure SPS e la loro applicazione; |
c) |
si scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS, compresi i progressi a livello di nuovi dati scientifici disponibili che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; |
d) |
comunicano, alla parte che ne faccia richiesta, le prescrizioni in materia di importazione applicabili all'importazione di determinati prodotti entro 15 giorni di calendario; e |
e) |
informano la parte che ne faccia richiesta sullo stato della domanda di autorizzazione di determinati prodotti entro 15 giorni di calendario. |
2. I punti di contatto responsabili delle informazioni di cui al paragrafo 1 sono quelli designati dalle parti a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto), paragrafo 1. Le informazioni vengono trasmesse per posta, fax o e-mail. Le informazioni trasmesse per e-mail possono essere firmate elettronicamente e sono inviate unicamente da un punto di contatto a un altro.
3. Si ritiene che lo scambio di informazioni abbia avuto luogo qualora le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), siano state rese disponibili mediante notifica all'OMC in conformità delle norme e delle procedure pertinenti, o qualora le informazioni di cui sopra siano state pubblicate sui siti web delle parti, ufficiali, accessibili al pubblico e gratuiti.
4. Tutte le notifiche di cui al presente capo sono effettuate ai punti di contatto di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 5.12
Consultazioni
1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto all'altra parte, entro due giorni di calendario, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari.
2. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante che interessa prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tal caso, ciascuna parte si adopera per fornire a tempo debito tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi.
3. Le consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono tenersi mediante e-mail, videoconferenza o conferenza telefonica. La parte richiedente garantisce la stesura del resoconto della consultazione.
ARTICOLO 5.13
Misure di emergenza
1. In caso di grave rischio per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, la parte importatrice può, senza preventiva notifica, adottare le misure necessarie alla protezione della vita o della salute delle persone, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in viaggio tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
2. La parte che adotta le misure informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro 24 ore dall'adozione della misura. Ciascuna delle parti può richiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria o su qualsiasi misura che sia stata adottata. L'altra parte risponde non appena le informazioni richieste sono disponibili.
3. Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 5.12 (Consultazioni), le parti si consultano sulla situazione entro 15 giorni di calendario dalla notifica. Tali consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.
ARTICOLO 5.14
Equivalenza
1. Le parti possono riconoscere l'equivalenza di una singola misura e/o di gruppi di misure e/o di sistemi applicabili a un settore o a parte di esso a norma dei paragrafi da 4 a 7. Il riconoscimento dell'equivalenza si applica agli scambi tra le parti di animali e prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali, oppure agli scambi di prodotti correlati, se del caso.
2. Qualora non sia stata riconosciuta l'equivalenza, gli scambi hanno luogo alle condizioni prescritte dalla parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione da essa previsto.
3. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione degli elementi seguenti:
a) |
le misure SPS vigenti nella legislazione, nelle norme e nelle procedure, compresi i controlli relativi ai sistemi di ispezione e di certificazione volti a garantire l'osservanza delle misure SPS della parte esportatrice e della parte importatrice; |
b) |
la struttura documentata delle autorità competenti, le attribuzioni e i poteri di cui sono investite, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e le risorse di cui dispongono; e |
c) |
l'operato delle autorità competenti per quanto riguarda i programmi di controllo e il rispetto delle garanzie fornite. |
4. Nelle loro valutazioni, le parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.
5. La parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria o fitosanitaria applicata dalla parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione della parte importatrice. A tal fine alla parte importatrice che ne faccia richiesta viene consentito l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
6. Nel riconoscimento dell'equivalenza le parti tengono conto degli orientamenti del Codex Alimentarius, dell'OIE, dell'IPPC e del comitato SPS dell'OMC.
7. Una volta riconosciuta l'equivalenza, le parti possono inoltre concordare un modello semplificato dei certificati sanitari o fitosanitari ufficiali necessari per ogni partita di animali o prodotti di origine animale, vegetali o prodotti vegetali o altri prodotti correlati destinati all'importazione.
ARTICOLO 5.15
Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «comitato SPS»), istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), comprende rappresentanti delle autorità competenti delle parti.
2. Il comitato SPS si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. In seguito esso si riunisce almeno una volta all'anno o con la frequenza concordata dalle parti. Il comitato SPS adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. Esso si riunisce di persona, tramite conferenza telefonica, videoconferenza, o qualsiasi altro mezzo, secondo quanto convenuto dalle parti.
3. Il comitato SPS può decidere di istituire gruppi di lavoro tecnici composti di esperti delle parti ed incaricati di individuare ed affrontare questioni d'ordine scientifico e tecnico derivanti dal presente capo e di esplorare le possibilità di una più stretta collaborazione su questioni sanitarie e fitosanitarie di reciproco interesse. Qualora siano necessarie ulteriori competenze, persone diverse dai rappresentanti delle parti possono partecipare ai gruppi di lavoro tecnici.
4. Il comitato SPS si può occupare di tutte le questioni connesse all'efficace applicazione del presente capo. In particolare esso ha i compiti seguenti e le responsabilità seguenti:
a) |
definire le procedure o le modalità necessarie per mettere in atto le disposizioni del presente capo inclusi gli allegati 5-A e 5-B; |
b) |
monitorare l'attuazione del presente capo; e |
c) |
costituire una sede di discussione dei problemi derivanti dall'applicazione di determinate misure SPS, al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. In tali casi il comitato SPS è convocato d'urgenza, su richiesta di una parte, per procedere alle consultazioni. L'avvio di tali consultazioni non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e del capo 15 (Meccanismo di mediazione). |
5. Il comitato SPS si scambia informazioni, conoscenze ed esperienze nell'ambito del benessere degli animali al fine di promuovere la collaborazione in materia tra le parti.
6. Mediante decisione in seno al comitato SPS, le parti possono adottare raccomandazioni e decisioni relative all'autorizzazione delle importazioni, allo scambio di informazioni, alla trasparenza, al riconoscimento della regionalizzazione, all'equivalenza e alle misure alternative, nonché a qualunque altra questione di cui ai paragrafi 4 e 5.
ARTICOLO 5.16
Consultazioni tecniche
1. Se una parte ritiene che una misura presa dall'altra parte sia o possa essere contraria agli obblighi previsti nel presente capo e ritiene che la misura provochi o possa provocare perturbazioni ingiustificate degli scambi commerciali, essa può richiedere consultazioni tecniche in seno al comitato SPS al fine di giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. Le autorità competenti di cui all'allegato 5-A agevolano tali consultazioni.
2. Le consultazioni tecniche in sede di comitato SPS si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di consultazioni tecniche, tranne qualora le parti impegnate nelle consultazioni non decidano di proseguirle. Le consultazioni tecniche possono essere condotte tramite conferenza telefonica, videoconferenza o qualsiasi altro strumento concordato dalle parti.
CAPO 6
DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI
ARTICOLO 6.1
Obiettivi
1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per garantire che la legislazione e le procedure pertinenti nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere la facilitazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali.
2. A tal fine, le parti convengono che la legislazione deve essere non discriminatoria e che le procedure doganali devono basarsi sul ricorso a metodi moderni ed a controlli efficaci per combattere le frodi e per proteggere i legittimi scambi.
3. Le parti riconoscono che non vanno in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di interesse generale, compresi quelli connessi alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi.
ARTICOLO 6.2
Principi
1. Le parti convengono di basare le rispettive disposizioni e procedure doganali:
a) |
sugli strumenti e sulle norme internazionali applicabili in materia di dogane e commercio che le parti hanno accettato, compresi gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro normativo per rendere sicuro e per facilitare il commercio mondiale, di seguito «quadro normativo SAFE») dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito «OMD»); |
b) |
sulla tutela del commercio legittimo attraverso l'effettiva applicazione ed il rispetto delle prescrizioni legislative; |
c) |
su una legislazione atta ad evitare oneri inutili o discriminatori per gli operatori economici, che preveda l'ulteriore facilitazione degli scambi per gli operatori economici con un alto livello di conformità e che assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose; e |
d) |
su norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e che garantiscano che l'applicazione di tali norme non determini indebiti ritardi dello svincolo delle merci. |
2. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:
a) |
semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; e |
b) |
lavorano per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e la documentazione richiesti dalle dogane e dalle altre agenzie. |
ARTICOLO 6.3
Cooperazione doganale
1. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6.1 (Obiettivi), le parti cooperano in materia doganale a livello delle rispettive autorità.
2. Per rafforzare la cooperazione in materia doganale, le parti fra l'altro:
a) |
si scambiano informazioni sulle rispettive normative doganali e sulla loro attuazione, nonché sulle procedure doganali, in particolare in relazione agli ambiti seguenti:
|
b) |
considerano lo sviluppo di iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e ad altre procedure doganali, nonché iniziative volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale; |
c) |
collaborano sugli aspetti doganali volti a rendere sicura e ad agevolare la catena di approvvigionamento negli scambi internazionali secondo quanto disposto dal quadro normativo SAFE; |
d) |
stabiliscono, se del caso, il reciproco riconoscimento delle rispettive tecniche di gestione del rischio, delle norme in materia di rischio, dei controlli di sicurezza e dei programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati e i vantaggi reciprocamente concordati; e |
e) |
rafforzano il coordinamento in seno alle organizzazioni internazionali, quali l'OMC e l'OMD. |
ARTICOLO 6.4
Transito e trasbordo
1. Ciascuna parte garantisce la facilitazione ed il controllo effettivo delle operazioni di trasbordo e dei movimenti di transito attraverso il rispettivo territorio.
2. Le parti promuovono e attuano regimi di transito regionale volti a facilitare gli scambi commerciali.
3. Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità e agenzie interessate sui rispettivi territori al fine di agevolare il traffico in transito.
ARTICOLO 6.5
Decisioni anticipate (Advance rulings)
Prima dell'importazione di una merce nel suo territorio ed in conformità delle proprie normative e procedure, ciascuna parte emana nei confronti degli operatori commerciali stabiliti sul proprio territorio, tramite le proprie autorità doganali o altre autorità competenti, decisioni anticipate (advance rulings) scritte concernenti la classificazione tariffaria, l'origine e qualsiasi altra materia a sua discrezione.
ARTICOLO 6.6
Procedura doganale semplificata
1. Ciascuna delle parti definisce procedure semplificate di importazione ed esportazione trasparenti ed efficienti, onde ridurre i costi e migliorare la prevedibilità a vantaggio degli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese. Agli operatori commerciali autorizzati è altresì accordato un accesso agevolato alle semplificazioni doganali in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
2. Per l'espletamento delle formalità necessarie a vincolare le merci a un regime doganale è utilizzata un'unica dichiarazione doganale, oppure il suo equivalente elettronico.
3. Le parti applicano tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio e i metodi di audit post-sdoganamento, per semplificare e agevolare l'entrata e lo svincolo delle merci.
4. Le parti promuovono lo sviluppo progressivo e l'impiego di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, atti ad agevolare lo scambio elettronico di dati tra gli operatori commerciali, le autorità doganali ed altre agenzie collegate di ciascuna parte.
ARTICOLO 6.7
Svincolo delle merci
Ciascuna delle parti garantisce che le rispettive autorità doganali, le autorità di frontiera o le altre autorità competenti applichino prescrizioni e procedure che:
a) |
prevedano lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità delle rispettive leggi e formalità doganali e commerciali; |
b) |
prevedano il trattamento prima dell'arrivo (vale a dire la presentazione elettronica anticipata e l'eventuale trattamento delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci) per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo; e |
c) |
prevedano lo svincolo delle merci senza il pagamento di dazi doganali, previa costituzione di una garanzia ove richiesta, conformemente alla legislazione della parte interessata, a copertura del pagamento definitivo dei dazi doganali. |
ARTICOLO 6.8
Diritti e oneri
1. I diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione e per le formalità necessarie a tale importazione o esportazione. Essi non superano il costo approssimativo del servizio fornito e non sono calcolati su una base ad valorem.
2. Le informazioni su diritti ed oneri sono pubblicate tramite un mezzo ufficialmente designato, che può comprendere Internet. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere è imposto per il servizio fornito, l'autorità responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalità di pagamento.
3. Diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finché non sono state pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 6.9
Spedizionieri doganali
Le parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali non prevedono l'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali. Le parti applicano norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio delle licenze per gli spedizionieri doganali.
ARTICOLO 6.10
Ispezioni pre-imbarco
Le parti convengono che le rispettive disposizioni e procedure doganali non impongono l'obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite dall'accordo sulle ispezioni pre-imbarco, o qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate da imprese private nel luogo di destinazione prima dello sdoganamento.
ARTICOLO 6.11
Valutazione in dogana
1. Le parti determinano il valore in dogana delle merci conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.
ARTICOLO 6.12
Gestione del rischio
1. Le parti basano le proprie procedure d'esame e di sdoganamento, nonché le procedure di verifica posteriore all'entrata delle merci, su principi di valutazione del rischio e sull'uso di audit, invece di esaminare ogni spedizione in modo esaustivo per valutare l'osservanza di tutte le prescrizioni in materia di importazione.
2. Le parti convengono di adottare e applicare le proprie prescrizioni e procedure di controllo delle importazioni, delle esportazioni, del transito e del trasbordo di merci sulla base dei principi di gestione del rischio, applicati in modo che le misure volte a garantire il rispetto della normativa si concentrino sulle operazioni che richiedono particolare attenzione.
ARTICOLO 6.13
Sportello unico
Ciascuna delle parti si adopera per sviluppare o mantenere sistemi di sportelli unici al fine di agevolare un'unica trasmissione elettronica di tutte le informazioni richieste dalla normativa doganale e di altra natura per l'esportazione, l'importazione e il transito di merci.
ARTICOLO 6.14
Procedure di ricorso
1. Ciascuna delle parti stabilisce procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle dogane e di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o che incidono sul transito delle merci.
2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte delle autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo in conformità della legislazione delle parti.
ARTICOLO 6.15
Trasparenza
1. Ciascuna delle parti pubblica o rende disponibili in altro modo, anche con mezzi elettronici, la propria legislazione, i regolamenti e le procedure amministrative nonché le altre prescrizioni relative alle dogane ed alla facilitazione degli scambi.
2. Ciascuna delle parti designa o mantiene uno o più punti d'informazione per rispondere alle domande dei soggetti interessati riguardanti questioni in materia di dogane e di facilitazione degli scambi commerciali.
ARTICOLO 6.16
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le parti convengono:
a) |
sull'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale allorché esse formulano proposte legislative e procedure generali in materia doganale e di facilitazione degli scambi commerciali. A tal fine si tengono, all'occorrenza, consultazioni tra le autorità doganali e la comunità imprenditoriale; |
b) |
di pubblicare o rendere disponibili in altro modo, possibilmente per via elettronica, prima della loro applicazione le nuove leggi e procedure generali relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi commerciali, comprese le relative modifiche e interpretazioni. Le parti rendono disponibili al pubblico anche le pertinenti comunicazioni amministrative, quali i requisiti delle agenzie e le procedure di entrata, le ore di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera, e i punti di contatto per chiedere informazioni; |
c) |
sulla necessità di lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di norme, procedure, diritti od oneri, nuovi o modificati, fatti salvi i legittimi obiettivi di interesse generale (ad esempio le modifiche delle aliquote dei dazi); e |
d) |
di garantire che le rispettive dogane e le correlate prescrizioni e procedure continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori prassi, e producano gli effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi. |
ARTICOLO 6.17
Comitato doganale
1. Il comitato doganale istituito dall'articolo 16.2 (Comitati specializzati) è composto di rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti. Il comitato doganale garantisce il corretto funzionamento del presente capo, del protocollo 1 e di eventuali ulteriori disposizioni in materia doganale che le parti possono concordare. In sede di comitato doganale le parti possono esaminare qualsiasi questione pertinente e adottare decisioni in materia.
2. Le parti possono adottare raccomandazioni e adottare decisioni in sede di comitato doganale in merito al riconoscimento reciproco delle tecniche di gestione del rischio, alle norme in materia di rischio, ai controlli di sicurezza ed ai programmi di partenariato commerciale, compresi aspetti quali la trasmissione dei dati, i vantaggi reciprocamente concordati e qualsiasi altra questione di cui al paragrafo 1.
3. Le parti possono decidere di indire riunioni ad hoc per qualsiasi questione doganale, comprese le regole di origine e qualsiasi altra disposizione in materia doganale a discrezione delle parti. All'occorrenza esse possono anche istituire sottogruppi per questioni specifiche.
CAPO 7
OSTACOLI NON TARIFFARI AGLI SCAMBI E AGLI INVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
ARTICOLO 7.1
Obiettivi
In linea con gli sforzi compiuti a livello mondiale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, le parti condividono l'obiettivo di promuovere, sviluppare ed aumentare la produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili e sostenibili, in particolare facilitando gli scambi e gli investimenti. A tal fine, le parti cooperano per eliminare o ridurre gli ostacoli tariffari e non tariffari e cooperano per promuovere la convergenza normativa con le norme regionali ed internazionali o il ravvicinamento alle medesime.
ARTICOLO 7.2
Definizioni
Ai fini del presente capo:
a) |
per «requisito di contenuto locale» si intende:
|
b) |
per «misura» si intende qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo, adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; |
c) |
per «misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali» si intende qualsiasi obbligo di stabilire o di esercire congiuntamente con società o altre imprese locali di una qualiasi entità giuridica, quale una società, un trust, una partnership, una joint venture o avviare altre relazioni contrattuali; |
d) |
per «compensazione» si intende qualsiasi condizione che incentiva lo sviluppo locale, come il rilascio ingiustificato di licenze tecnologiche, gli investimenti, l'obbligo di contrattare con una determinata istituzione finanziaria, il countertrade (commercio in compensazione) e le prescrizioni analoghe; e |
e) |
per la definizione di «prestatore di servizi» si rimanda all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera l). |
ARTICOLO 7.3
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle misure che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti connessi alla produzione di energia da fonti non fossili, rinnovabili e sostenibili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il presente capo non si applica ai prodotti da cui l'energia viene generata.
2. Il presente capo non si applica ai progetti di ricerca e sviluppo né ai progetti dimostrativi realizzati su scala non commerciale.
3. Il presente capo lascia impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente accordo, comprese eventuali deroghe, riserve o limitazioni a tali disposizioni, alle misure di cui al paragrafo 1, mutatis mutandis. Si precisa che qualora vi sia un contrasto tra il presente capo e qualsiasi altra disposizione del presente accordo, le altre disposizioni del presente accordo prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.
ARTICOLO 7.4
Principi
Ciascuna parte:
a) |
si astiene dall'adottare misure che prevedano requisiti di contenuto locale o altre compensazioni che possano incidere sui prodotti, sui prestatori di servizi, sugli imprenditori o sugli stabilimenti dell'altra parte; |
b) |
si astiene dall'adottare misure che richiedano l'istituzione di partenariati con imprese locali, a meno che tali partenariati non siano ritenuti necessari per motivi tecnici e purché la parte possa provare tali motivi tecnici su richiesta dell'altra parte; |
c) |
garantisce che le norme concernenti le procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio di licenze, applicate in particolare alle attrezzature, agli impianti e alle relative infrastrutture della rete di trasmissione, siano oggettive, trasparenti, e non arbitrarie, e non discriminatorie nei confronti dei richiedenti dell'altra parte; |
d) |
garantisce che:
|
e) |
garantisce che i termini, le condizioni e le procedure per il collegamento e l'accesso alle reti di trasmissione di energia elettrica siano trasparenti e non discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra parte. |
ARTICOLO 7.5
Norme, regolamenti tecnici e valutazione della conformità
1. Laddove esistano norme internazionali o regionali riguardanti i prodotti per la produzione di energia da fonti non fossili rinnovabili e sostenibili, le parti utilizzano tali norme, o singole parti pertinenti di tali norme, come base dei propri regolamenti tecnici, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono in particolare da considerarsi organismi internazionali di normazione competenti l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO») e la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC»).
2. All'occorrenza le parti elaborano regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, comprese le prestazioni ambientali, invece che in termini di concezione o caratteristiche descrittive.
3. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 84 del sistema armonizzato (tranne la voce 8401) nonché al SA 850231 e 854140:
a) |
l'Unione accetterà le dichiarazioni di conformità dei fornitori di Singapore alle stesse condizioni previste per i fornitori dell'Unione e senza ulteriori requisiti per l'immissione sul mercato di tali prodotti; e |
b) |
Singapore accetterà le dichiarazioni di conformità o i rapporti di prova dell'UE senza ulteriori requisiti per l'immissione sul mercato di tali prodotti. Singapore può prescrivere l'obbligo di prova o certificazione da parte di un terzo alle condizioni di cui all'allegato 4-A, articolo 5 (Misure di salvaguardia). |
Si precisa che il presente paragrafo non pregiudica la possibilità per le parti di applicare prescrizioni che non attengono ai prodotti di cui al presente paragrafo, come leggi urbanistiche o regolamenti edilizi.
ARTICOLO 7.6
Eccezioni
1. Il presente capo è soggetto alle eccezioni di cui agli articoli 2.14 (Eccezioni generali), 8.62 (Eccezioni generali), 9.3 (Sicurezza ed eccezioni generali) e, per maggiore chiarezza, alle pertinenti disposizioni del capo 16 (Disposizioni istituzionali, generali e finali).
2. Si precisa che, fermo restando l'obbligo di non applicare tali misure in un modo che rappresenti una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i prodotti, i prestatori di servizi o gli investitori delle parti quando esistano condizioni identiche, o una restrizione dissimulata agli scambi ed agli investimenti tra di esse, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione, ad opera di una parte, delle misure necessarie per il funzionamento sicuro delle reti energetiche in questione o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
ARTICOLO 7.7
Attuazione e cooperazione
1. Le parti collaborano e si scambiano informazioni su qualsiasi questione pertinente all'applicazione del presente capo in sede di comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio). Le parti possono, con decisione del comitato per il commercio, adottare misure di attuazione appropriate a tal fine; all'occorrenza le parti possono aggiornare il presente capo.
2. La cooperazione può comprendere:
a) |
lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche normative in settori quali:
|
b) |
la promozione della convergenza, anche nelle sedi regionali pertinenti, tra i loro regolamenti tecnici e concetti regolamentari, le loro norme, prescrizioni e procedure di valutazione della conformità regionali o nazionali e le norme internazionali. |
CAPO 8
SERVIZI, STABILIMENTO E COMMERCIO ELETTRONICO
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 8.1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Le parti, nell'affermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, la disciplina del presente capo:
a) |
non si applica alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali; |
b) |
non si applica ai servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna delle parti; |
c) |
non prescrive la privatizzazione delle imprese pubbliche; e |
d) |
non si applica a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una prestazione di servizi a titolo commerciale. |
3. Ciascuna parte conserva il diritto di disciplinare e di adottare nuove disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici in un modo coerente con quanto disposto dal presente capo.
4. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi (4) derivanti all'altra parte dalle disposizioni del presente capo.
ARTICOLO 8.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
«imposte dirette», tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché le imposte sugli importi complessivi di salari e retribuzioni versati dalle imprese, come anche le imposte sulle plusvalenze; |
b) |
«persona giuridica», qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società, trust, partnership, joint venture, imprese individuali o associazioni; |
c) |
«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica di Singapore»:
Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio, rispettivamente, dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale (6), rispettivamente, nel territorio dell'Unione o di Singapore; una persona giuridica è:
|
d) |
nonostante quanto previsto alla lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione a condizione che le loro navi siano registrate in conformità della rispettiva legislazione di uno Stato membro dell'Unione e battano bandiera di tale Stato membro dell'Unione; |
e) |
«misura», qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma; |
f) |
«misure adottate o mantenute in vigore da una parte», le misure prese da:
|
g) |
«misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sugli scambi di servizi», le misure riguardanti, tra l'altro:
|
h) |
«elenco di impegni specifici», si riferisce, nel caso dell'Unione, l'allegato 8-A e le relative appendici e, nel caso di Singapore, l'allegato 8-B e le relative appendici; |
i) |
«consumatore di servizi», qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio; |
j) |
«prestazione di un servizio», la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la fornitura di un servizio; |
k) |
«servizio fornito dall'altra parte», un servizio fornito:
|
l) |
«prestatore di servizi», ogni persona che presta o si propone di prestare un servizio, anche attraverso lo stabilimento; e |
m) |
«servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri», qualunque servizio che non siaprestato su base commerciale, né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi;e |
n) |
«scambi di servizi», la prestazione di un servizio:
|
SEZIONE B
PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
ARTICOLO 8.3
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
a) |
i servizi audiovisivi; |
b) |
il cabotaggio marittimo nazionale (7); e |
c) |
i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
|
ARTICOLO 8.4
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per «prestazione transfrontaliera di servizi» si intende la prestazione di un servizio:
a) |
dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; e |
b) |
nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte. |
ARTICOLO 8.5
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate nel proprio elenco di impegni specifici.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le misure seguenti, salvo diversa disposizione del proprio elenco di impegni specifici:
a) |
limitazioni del numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica (8); |
b) |
limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e |
c) |
limitazioni del numero complessivo di imprese di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (9). |
ARTICOLO 8.6
Trattamento nazionale
1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici, e fatte salve eventuali condizioni e restrizioni indicate nello stesso, ciascuna parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la prestazione transfrontaliera di servizi.
2. Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori di una parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.
ARTICOLO 8.7
Elenco di impegni specifici
1. I settori liberalizzati da una parte secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori, sono specificati nel suo elenco di impegni specifici.
2. Nessuna delle parti può adottare nei riguardi di servizi o di prestatori di servizi dell'altra parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.
SEZIONE C
STABILIMENTO
ARTICOLO 8.8
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«succursale» di una persona giuridica, una sede di attività o una persona giuridica che non ha personalità giuridica distinta e che è un'estensione della società madre; |
b) |
«attività economica», ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici; |
c) |
«imprenditore», qualsiasi persona di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento (10); |
d) |
«stabilimento»:
al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli, nel territorio di una parte per svolgere un'attività economica, compresa tra l'altro la prestazione di un servizio; e |
e) |
«controllata» di una persona giuridica di una parte, una persona giuridica controllata da un'altra persona giuridica di tale parte secondo quanto disposto dalla sua legislazione nazionale (11). |
ARTICOLO 8.9
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti che incidono sullo stabilimento in tutti i settori di attività economica, tranne:
a) |
l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione (12) di materiali nucleari; |
b) |
la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; |
c) |
i servizi audiovisivi; |
d) |
il cabotaggio marittimo nazionale (13); e |
e) |
i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
|
ARTICOLO 8.10
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante stabilimento, ciascuna parte concede agli stabilimenti ed agli imprenditori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate nel proprio elenco di impegni specifici.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, ciascuna parte si astiene dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le misure seguenti, salvo diversa disposizione del proprio elenco di impegni specifici:
a) |
limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni in materia di stabilimento, come una verifica della necessità economica; |
b) |
limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; |
c) |
limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica (14); |
d) |
limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi; |
e) |
misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attività economica ad opera di un imprenditore dell'altra parte; e |
f) |
limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio secondo la definizione di cui all'articolo 8.13 (Ambito di applicazione e definizioni) (15), che possono essere impiegate in un determinato settore o che un imprenditore può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica. |
ARTICOLO 8.11
Trattamento nazionale
1. Nei settori identificati nel proprio elenco di impegni specifici e fatte salve eventuali condizioni o restrizioni indicate nello stesso, ciascuna parte concede agli stabilimenti e agli imprenditori dell'altra parte, in relazione a tutte le misure che incidono sullo stabilimento (16), un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e imprenditori simili.
2. Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando agli stabilimenti e agli imprenditori dell'altra parte sia un trattamento formalmente identico sia un trattamento formalmente diverso a quello concesso ai propri stabilimenti e imprenditori.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti e degli imprenditori della parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti e agli imprenditori simili dell'altra parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli imprenditori in questione.
ARTICOLO 8.12
Elenco di impegni specifici
1. I settori liberalizzati da una parte secondo le disposizioni della presente sezione, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti ed agli imprenditori dell'altra parte in tali settori, sono specificati nel suo elenco di impegni specifici.
2. Nessuna delle parti può adottare nei riguardi di stabilimenti e di imprenditori dell'altra parte nuove misure discriminatorie o misure più discriminatorie rispetto agli impegni specifici assunti in conformità del paragrafo 1.
SEZIONE D
PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI
ARTICOLO 8.13
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nei rispettivi territori di personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di servizi alle imprese, in conformità dell'articolo 8.1 (Obiettivo e ambito di applicazione), paragrafo 4.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«personale chiave», le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento; il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, responsabili della creazione di uno stabilimento nonché il personale trasferito all'interno di una società:
|
b) |
«laureati in tirocinio», persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa (17); e |
c) |
«venditori di servizi alle imprese», persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi per la vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi e che non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante. |
ARTICOLO 8.14
Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C (Stabilimento) e fatte salve le riserve di cui al relativo elenco di impegni specifici, ciascuna parte consente agli imprenditori dell'altra parte di assumere temporaneamente presso il proprio stabilimento persone fisiche dell'altra parte purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio secondo la definizione di cui all'articolo 8.13 (Ambito di applicazione e definizioni). L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, di 90 giorni nell'arco di 12 mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e di un anno per i laureati in tirocinio. Per il personale trasferito all'interno della società tale periodo può essere prorogato per un massimo di altri due anni, nel rispetto del diritto nazionale (18).
2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C (Stabilimento), le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dei rispettivi elenchi di impegni specifici, misure che limitano – sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica – il numero totale di persone fisiche che un imprenditore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie.
ARTICOLO 8.15
Venditori di servizi alle imprese
Nei settori liberalizzati a norma della sezione B (Prestazione transfrontaliera di servizi) o C (Stabilimento) e fatte salve le riserve di cui ai rispettivi elenchi di impegni specifici, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi (19).
SEZIONE E
QUADRO NORMATIVO
SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
ARTICOLO 8.16
Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali
1. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale previste nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Le parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare e presentare una raccomandazione comune sul reciproco riconoscimento al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati). Tale raccomandazione è accompagnata da elementi di prova atti a confermare:
a) |
il valore economico di un accordo previsto sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito «accordo di reciproco riconoscimento»); e |
b) |
la compatibilità dei rispettivi regimi, vale a dire la misura in cui i criteri applicati da ciascuna parte per l'autorizzazione, il rilascio di licenze, l'attività e la certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono compatibili. |
3. Non appena ricevuta una raccomandazione comune, il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.
4. Qualora, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo, le parti compiono i passi necessari per negoziare un accordo sul riconoscimento reciproco, attraverso le rispettive autorità competenti o i soggetti designati autorizzati da una parte.
ARTICOLO 8.17
Trasparenza
Ciascuna delle parti risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente capo o incidano sul medesimo. Ciascuna delle parti istituisce inoltre uno o più centri di informazione a norma dell'articolo 13.4 (Richieste di informazioni e punti di contatto) chiamati a fornire informazioni specifiche su tali questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta.
SOTTOSEZIONE 2
REGOLAMENTAZIONE INTERNA
ARTICOLO 8.18
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione si applica alle misure adottate dalle parti aventi ad oggetto requisiti e procedure in materia di licenze e qualifiche concernenti:
a) |
la prestazione transfrontaliera di servizi quale definita dall'articolo 8.4 (Definizioni); |
b) |
lo stabilimento nel loro territorio di persone giuridiche e fisiche quali definite dall'articolo 8.8 (Definizioni); oppure |
c) |
il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel loro territorio, di cui all'articolo 8.13 (Ambito di applicazione e definizioni). |
2. La presente sottosezione si applica soltanto ai settori in cui una parte ha assunto impegni specifici e nella misura in cui siano applicabili tali impegni specifici.
3. La presente sottosezione non si applica alle misure che costituiscano limitazioni ai sensi degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato), e/o degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale).
4. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) |
«autorità competenti», qualsiasi governo ed autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da governi od autorità centrali, regionali o locali, che prende una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento per l'esercizio di un'attività economica diversa dai servizi; |
b) |
«procedure in materia di licenze», le norme di carattere amministrativo o procedurale alle quali deve ottemperare qualsiasi persona fisica o giuridica quando mira ad ottenere l'autorizzazione alla prestazione di servizi o allo stabilimento per esercitare un'attività diversa dai servizi, compresi la modifica o il rinnovo di una licenza, al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di licenze; |
c) |
«requisiti in materia di licenze», i requisiti di carattere sostanziale, diversi dai requisiti in materia di qualifiche, che una persona fisica o una persona giuridica è tenuta a dimostrare di soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione o la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione alla prestazione di un servizio o allo stabilimento per esercitare un'attività economica diversa dai servizi; |
d) |
«procedure in materia di qualifiche», le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti in materia di qualifiche necessario per ottenere l'autorizzazione a prestare un servizio; e |
e) |
«requisiti in materia di qualifiche», i requisiti sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che tale persona è tenuta a dimostrare di soddisfare al fine di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio. |
ARTICOLO 8.19
Condizioni in materia di licenze e qualifiche
1. Ciascuna parte provvede affinché le misure relative ai requisiti ed alle procedure in materia di licenze e qualifiche siano fondate su criteri:
a) |
chiari; |
b) |
obiettivi e trasparenti; e |
c) |
stabiliti in anticipo ed accessibili al pubblico ed ai soggetti interessati. |
2. Un'autorizzazione o una licenza è concessa, in base alla disponibilità, non appena sulla base di un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite sono soddisfatte.
3. Ciascuna parte mantiene o istituisce procedure od istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame e, se giustificato, alla definizione di opportuni rimedi, per le decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali . Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
Il presente paragrafo non implica l'obbligo per le parti di istituire tali istanze o procedure nei casi in cui ciò sia incompatibile con la loro struttura costituzionale oppure con la natura del loro ordinamento giuridico.
ARTICOLO 8.20
Procedure in materia di licenze e qualifiche
1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza o di autorizzazione (20) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del servizio.
2. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità competente impieghi procedure e adotti dedisioni nel processo di rilascio delle licenze o di autorizzazione che siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alle proprie decisioni in modo indipendente e non dovrebbe essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi soggetto a licenza o ad autorizzazione.
3. Qualora esistano termini specifici per le domande, ai richiedenti è accordato un periodo di tempo ragionevole per la loro presentazione. L'autorità competente avvia il trattamento di tali domande senza indebito ritardo. Ove possibile, le domande devono essere accettate in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per il formato cartaceo.
4. Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Le parti si adoperano per stabilire termini normali per il trattamento delle domande.
5. Qualora l'autorità competente ritenga che una domanda sia incompleta, entro un termine ragionevole dal ricevimento di tale domanda, ne informa il richiedente e, nei limiti del possibile, specifica le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.
6. Ove possibile, in sostituzione dei documenti originali, devono essere accettate le copie autenticate.
7. Qualora l'autorità competente respinga la domanda, il richiedente ne è informato per iscritto senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta deve essere informato anche in merito ai motivi del rigetto della domanda e ai termini per la presentazione di un ricorso. Se del caso, al richiedente deve essere riconosciuta la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.
8. Ciascuna parte provvede affinché le licenze od autorizzazioni, una volta concesse, producano effetti senza indebiti ritardi e in conformità dei termini e alle condizioni ivi specificate.
SOTTOSEZIONE 3
SERVIZI INFORMATICI
ARTICOLO 8.21
Servizi informatici
1. Le parti si attengono all'intesa definita nei paragrafi seguenti per quanto concerne i servizi informatici liberalizzati a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Le parti convengono che il codice CPC (21) 84, cioè il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, riguarda tutti i servizi informatici e i servizi correlati. Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune delle funzioni di base quali figurano nel paragrafo 3 o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono tutti i servizi seguenti, come anche qualsiasi combinazione degli stessi:
a) |
consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici; |
b) |
consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione al software (22); |
c) |
elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati; |
d) |
manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e |
e) |
formazione del personale dei clienti nell'ambito del software, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove. |
4. Le parti convengono che, in diversi casi, i servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (23) mediante mezzi elettronici e no. Tuttavia esiste in questi casi una differenza di rilievo tra i servizi informatici e i servizi correlati (ad esempio web-hosting o hosting di applicazioni) da un lato e gli altri servizi (24) resi possibili dai servizi informatici e dai servizi correlati. Gli altri servizi, indipendentemente dal fatto che siano i servizi informatici e quelli correlati a renderli possibili, non rientrano nel codice CPC 84.
SOTTOSEZIONE 4
SERVIZI POSTALI
ARTICOLO 8.22
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale (25)
Le parti introducono o mantengono in vigore misure appropriate (26) volte a impedire che i prestatori di servizi postali che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale del mercato rilevante dei servizi postali, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali.
ARTICOLO 8.23
Indipendenza degli organismi di regolamentazione
Gli organismi di regolamentazione sono separati dai prestatori di servizi postali, ai quali non devono rispondere del loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
SOTTOSEZIONE 5
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
ARTICOLO 8.24
Ambito di applicazione
1. La presente sottosezione si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazione e stabilisce i principi del quadro normativo per i servizi di telecomunicazioni liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.
2. La presente sottosezione non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in materia di diffusione via cavo o via etere di programmi radiofonici o televisivi.
3. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di obbligare una parte:
a) |
ad autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte ad istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni salvo quanto previsto nel suo elenco di impegni specifici; oppure |
b) |
a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazione qualora tali reti o servizi non siano offerti al grande pubblico o a esigere da qualunque prestatore di servizi di farlo. |
4. Ciascuna delle parti può imporre, mantenere, modificare o revocare i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi previsti dagli articoli 8.26 (Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni e relativo utilizzo), 8.28 (Interconnessione), 8.29 (Interconnessione con i fornitori principali), 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), 8.32 (Elementi disaggregati di rete), 8.33 (Coubicazione), 8.34 (Rivendita), 8.35 (Condivisione di strutture), 8.36 (Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati) e 8.38 (Stazioni per l'approdo dei cavi sottomarini), in modo coerente con le proprie leggi nazionali e con le procedure interne che disciplinano i rispettivi mercati delle telecomunicazioni. Per l'Unione tali procedure richiedono che le autorità di regolamentazione dell'Unione conducano un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi secondo quanto stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione, e implicano la designazione di un prestatore di servizi come detentore di un significativo potere di mercato e la decisione delle autorità di regolamentazione, basata su tale analisi, di imporre, mantenere, modificare o revocare tali diritti e obblighi.
ARTICOLO 8.25
Definizioni
Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) |
«servizio radiotelevisivo», la catena ininterrotta di trasmissione via cavo o via etere, indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria, necessaria per la ricezione o la visualizzazione di segnali di programmi sonori o visivi da parte della totalità o di una qualsiasi parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori; |
b) |
«utilizzatore finale», un consumatore o un prestatore di servizi cui vengono forniti reti o servizi pubblici di telecomunicazioni per uso diverso da quello destinato all'ulteriore fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni; |
c) |
«infrastrutture essenziali», le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazioni che:
|
d) |
«interconnessione», il collegamento a fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utilizzatori di un fornitore di comunicare con gli utilizzatori di un altro fornitore e di accedere ai servizi prestati da un altro fornitore; |
e) |
«fornitore principale», un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni di cui trattasi, in termini di prezzi e di offerta, mediante:
|
f) |
«non discriminatorio», un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili; |
g) |
«portabilità del numero», la possibilità per gli utilizzatori finali delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazioni di conservare gli stessi numeri di telefono, nello stesso luogo, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di reti o di servizi pubblici di telecomunicazioni ad un altro fornitore simile; |
h) |
«rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni che una parte richiede per fornire servizi di telecomunicazione tra punti terminali definiti della rete; |
i) |
«servizio pubblico di telecomunicazione», qualsiasi servizio di telecomunicazione che una parte obbliga, espressamente o di fatto, di offrire al pubblico; |
j) |
«stazione per l'approdo dei cavi sottomarini», i locali e gli edifici in cui confluiscono le terminazioni dei cavi sottomarini internazionali che vengono connessi ai collegamenti di backhaul; |
k) |
«telecomunicazioni», la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici; |
l) |
«servizi di telecomunicazioni», tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluso servizi radiotelevisivi e attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazioni; e |
m) |
«organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni», l'organismo o gli organismi nazionali responsabili della regolamentazione delle telecomunicazioni. |
ARTICOLO 8.26
Accesso a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni e relativo utilizzo
1. Ciascuna parte provvede affinché tutti i prestatori di servizi dell'altra parte possano avere accesso e possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazioni offerti nel proprio territorio od oltre i propri confini, compresi i circuiti privati affittati, con modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti, anche conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 2 e 3.
2. Ciascuna parte garantisce che tali prestatori di servizi siano autorizzati a:
a) |
acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete pubblica di telecomunicazioni; |
b) |
collegare circuiti privati, affittati o di proprietà, a reti e servizi pubblici di telecomunicazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, o a circuiti affittati da o di proprietà di altri prestatori di servizi; e |
c) |
utilizzare protocolli operativi di loro scelta, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di telecomunicazioni al grande pubblico. |
3. Ciascuna parte garantisce che tutti i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel proprio territorio od oltre i propri confini, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in forma leggibile dalla macchina nel territorio di una delle parti. L'introduzione, ad opera di una parte, di nuove misure, o di modifiche alle misure esistenti, che incidano in modo significativo su tale uso, è notificata all'altra parte ed è soggetta a consultazioni.
ARTICOLO 8.27
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di qualsiasi rete o servizio pubblici di telecomunicazioni nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
ARTICOLO 8.28
Interconnessione (27)
1. Ciascuna parte dispone che qualsiasi prestatore di servizi autorizzato a fornire reti o servizi pubblici di telecomunicazioni abbia il diritto e l'obbligo di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni. Gli accordi di interconnessione devono essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le parti interessate.
2. Le autorità di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa concernente un accordo di interconnessione esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
ARTICOLO 8.29
Interconnessione con i fornitori principali
1. Ciascuna parte garantisce che ogni fornitore principale nel proprio territorio fornisca interconnessione alle infrastrutture ed alle apparecchiature dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete del fornitore principale. Tale interconnessione è fornita:
a) |
secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che tale fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni ad esso non collegati o per le proprie società controllate o altre società collegate; |
b) |
tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e |
c) |
su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. |
2. Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio rendano noti al pubblico i loro accordi di interconnessione o un'offerta di interconnessione di riferimento.
3. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
4. I fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, quando non sono in grado di risolvere le controversie riguardanti le modalità, le condizioni e le tariffe che regolano l'interconnessione che deve essere prestata da un fornitore principale, ricorrono all'autorità di regolamentazione, che mira a risolvere le controversie nel più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dal momento in cui è stata adita, fermo restando che la risoluzione di controversie complesse può richiedere più di 180 giorni.
ARTICOLO 8.30
Comportamento dei fornitori principali
1. Ciascuna parte può prescrivere ai fornitori principali obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che i fornitori principali applichino condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori che offrono servizi equivalenti, e che detti fornitori principali forniscano a terzi servizi e informazioni di un livello di qualità e a condizioni equivalenti a quelli che assicurano per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali.
ARTICOLO 8.31
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure appropriate (28) volte a impedire che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale nel proprio territorio, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:
a) |
la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o la compressione dei margini; |
b) |
l'impiego con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; |
c) |
la mancata messa a disposizione di altri fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni, con tempestività, di informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e delle informazioni pertinenti sul piano commerciale necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi pubblici di telecomunicazioni; |
d) |
la fissazione di prezzi per i servizi che rischi di restringere la concorrenza in modo irragionevole, come l'applicazione di prezzi predatori. |
ARTICOLO 8.32
Elementi disaggregati di rete
1. Ciascuna parte prescrive ai fornitori principali l'obbligo di accogliere richieste ragionevoli di accesso e di impiego di determinati elementi di rete e risorse correlate in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile, su base disaggregata, in modo tempestivo e con modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, e in particolare:
a) |
di dare accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi, e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire le offerte di rivendita delle linee di abbonati; |
b) |
di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; |
c) |
di consentire la coubicazione; e |
d) |
di fornire i servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto. |
2. Nel valutare gli obblighi di cui al paragrafo 1, le parti possono tener conto, tra l'altro, dei fattori seguenti:
a) |
la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, compresa la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti; |
b) |
la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile; |
c) |
gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; e |
d) |
la necessità di salvaguardare una concorrenza effettiva e sostenibile. |
ARTICOLO 8.33
Coubicazione
1. Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte la coubicazione fisica delle attrezzature necessarie per l'interconnessione o l'accesso agli elementi disaggregati di rete in modo tempestivo e con modalità e condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
2. Ciascuna parte può stabilire, conformemente al proprio diritto nazionale, i siti in cui richiede ai fornitori principali nel proprio territorio di consentire la coubicazione a norma del paragrafo 1.
ARTICOLO 8.34
Rivendita
Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte, a fini di rivendita, servizi pubblici di telecomunicazioni che tali fornitori principali offrono al dettaglio agli utilizzatori finali in conformità delle disposizioni della presente sottosezione e, in particolare, dell'articolo 8.32 (Elementi disaggregati di rete).
ARTICOLO 8.35
Condivisione di strutture
1. Ciascuna parte può, tenendo conto del principio di proporzionalità, imporre a qualsiasi fornitore principale avente il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, la condivisione di tali strutture o proprietà, compresi gli edifici, gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, i piloni, le antenne, le torri ed altre strutture di supporto, i pali, i condotti, le guaine, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.
2. Ciascuna parte può stabilire, conformemente al proprio diritto nazionale, le strutture alle quali i fornitori principali nel suo territorio devono fornire accesso a norma del paragrafo 1, basandosi sul presupposto che tali strutture non possano in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio concorrente.
ARTICOLO 8.36
Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati
Ciascuna parte garantisce che i fornitori principali di servizi relativi ai circuiti affittati nel proprio territorio forniscano alle persone giuridiche dell'altra parte i servizi relativi ai circuiti affittati che sono servizi pubblici di telecomunicazioni in modo tempestivo e secondo modalità e condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
ARTICOLO 8.37
Portabilità del numero
Ciascuna delle parti garantisce che i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni nel proprio territorio forniscano la portabilità del numero per i servizi designati dalla parte stessa, nella misura in cui ciò risulti tecnicamente fattibile, in modo tempestivo e secondo modalità e condizioni ragionevoli.
ARTICOLO 8.38
Stazioni per l'approdo dei cavi sottomarini
Ciascuna parte garantisce l'accesso ai sistemi di cavi sottomarini, comprese le strutture d'approdo, nel proprio territorio, allorché un fornitore è autorizzato a gestire un sistema di cavi sottomarini come servizio pubblico di telecomunicazioni, secondo modalità e condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti.
ARTICOLO 8.39
Autorità di regolamentazione indipendente
1. Ciascuna parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni sia indipendente rispetto a qualsiasi fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o di servizi o apparecchiature per telecomunicazioni, e che non debba rispondere ad essi del suo operato. A tal fine, ciascuna parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga alcun interesse finanziario in tali fornitori né eserciti alcun controllo su di essi.
2. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni adottate e le procedure seguite dagli organismi di regolamentazione delle telecomunicazioni siano eque e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato e che siano formulate ed attuate senza indebito ritardo. A tal fine, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi interesse finanziario che essa detiene in un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni non influenzi le decisioni adottate e le procedure seguite dall'organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni.
3. I poteri delle autorità di regolamentazione sono esercitati in modo trasparente a norma della legislazione nazionale applicabile.
4. Le autorità di regolamentazione hanno il potere di garantire che i fornitori di reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni nei rispettivi territori forniscano loro, su richiesta e senza indugio, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire alle autorità di regolamentazione di svolgere i loro compiti secondo quanto disposto dalla presente sottosezione. Le informazioni richieste sono ragionevolmente proporzionate allo svolgimento dei compiti delle autorità di regolamentazione e vengono trattate in conformità degli obblighi di riservatezza.
5. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri sufficienti per la regolamentazione del settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni vengano assegnate a più organismi.
ARTICOLO 8.40
Servizi universali
1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario in relazione al tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Qualora una parte imponga a un prestatore di servizi di telecomunicazioni di fornire gli elenchi degli abbonati, tale parte garantisce che il fornitore applichi il principio di non discriminazione al trattamento delle informazioni fornitegli da altri prestatori di tali servizi di telecomunicazioni.
ARTICOLO 8.41
Autorizzazione a prestare servizi di telecomunicazioni
1. Ciascuna parte provvede affinché le procedure per il rilascio di licenze siano le più semplici possibili e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio.
2. Qualora una parte imponga a un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni di possedere una licenza, tale parte rende disponibile al pubblico:
a) |
tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze, le modalità, le condizioni e le procedure applicate; e |
b) |
il periodo di tempo ragionevole che sarebbe normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza. |
3. Ciascuna parte garantisce che ai richiedenti che ne facciano domanda vengano comunicati per iscritto i motivi del diniego del rilascio di una licenza.
4. Qualora il rilascio di una licenza sia stato indebitamente negato, il richiedente ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi.
5. Gli eventuali diritti di licenza o autorizzazione (29) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, devono essere ragionevoli e non devono di per sé limitare la prestazione del servizio.
ARTICOLO 8.42
Attribuzione e uso di risorse limitate
1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2. Le parti convengono che le decisioni riguardanti l'attribuzione e l'assegnazione dello spettro e la gestione delle frequenze non sono di per sé misure incompatibili con gli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato). Di conseguenza, ciascuna parte si riserva il diritto di attuare le proprie politiche di gestione dello spettro e delle frequenze, il che può incidere sul numero di fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni, a condizione che ciò avvenga in modo compatibile con quanto disposto dal presente capo. Le parti si riservano altresì il diritto di attribuire le bande di frequenza in modo tale da tenere conto delle esigenze attuali e future.
ARTICOLO 8.43
Applicazione
1. Ciascuna parte garantisce che il proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni mantenga procedure adeguate e disponga dell'autorità necessaria per far applicare le misure nazionali relative agli obblighi di cui alla presente sottosezione. Tali procedure e tale autorità comprendono la possibilità di imporre sanzioni tempestive, proporzionate ed efficaci o la modifica, la sospensione e la revoca delle licenze.
2. Allorché un fornitore principale rifiuta di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dagli articoli 8.29 (Interconnessione con i fornitori principali), 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), 8.31 (Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali), 8.32 (Elementi disaggregati di rete), 8.33 (Coubicazione), 8.34 (Rivendita), 8.35 (Condivisione di strutture), o 8.36 (Fornitura di servizi relativi ai circuiti affittati), il prestatore di servizi richiedente può rivolgersi all'organismo di regolamentazione, che emana una decisione vincolante nel termine più breve possibile e, comunque, , entro un periodo di tempo ragionevole.
ARTICOLO 8.44
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
1. Ciascuna delle parti garantisce che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte possano ricorrere tempestivamente ad un organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni o ad un altro organismo competente per la risoluzione delle controversie derivanti da misure nazionali volte a disciplinare questioni di cui alla presente sottosezione.
2. Ciascuna delle parti garantisce che i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni dell'altra parte interessati da una decisione del proprio organismo di regolamentazione delle telecomunicazioni possano ricorrere contro tale decisione dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente rispetto alle parti interessate.
3. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque motivate per iscritto e sono impugnabili dinanzi a un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente.
4. Le parti interessate attuano in modo efficace le decisioni prese dagli organi di ricorso conformemente alla legislazione nazionale applicabile ed alle procedure interne. La presentazione di un ricorso non giustifica l'inosservanza di una decisione di regolamentazione, a meno che tale decisione non venga sospesa da un'autorità appropriata.
ARTICOLO 8.45
Trasparenza
Qualora gli organismi di regolamentazione intendano adottare misure connesse alle disposizioni della presente sottosezione, essi danno alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di misura entro un periodo di tempo ragionevole in conformità della propria legislazione nazionale. Gli organismi di regolamentazione rendono pubbliche le proprie procedure di consultazione per tali progetti di misure. I risultati della procedura di consultazione dovrebbero essere resi pubblicamente disponibili dall'organismo di regolamentazione, tranne qualora si tratti di informazioni riservate conformemente a quanto disposto dalla legislazione nazionale sulla riservatezza commerciale.
ARTICOLO 8.46
Flessibilità nella scelta delle tecnologie
Nessuna delle parti impedisce che i fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni dispongano della flessibilità necessaria per scegliere le tecnologie da impiegare per prestare i loro servizi subordinatamente alla capacità di ciascuna parte di adottare le misure necessarie per garantire che gli utilizzatori finali di reti diverse siano in grado di comunicare tra loro.
ARTICOLO 8.47
Rapporti con altri capi, sezioni e sottosezioni
In caso di contrasto tra la presente sottosezione e un'altra sottosezione o sezione del presente capo o di altro capo, la presente sottosezione prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
ARTICOLO 8.48
Cooperazione
1. Le parti, riconoscendo il rapido sviluppo del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, sia nel contesto nazionale sia in quello internazionale, cooperano per promuovere lo sviluppo di tali servizi al fine di ottenere per le parti il massimo vantaggio dall'uso delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
2. Tale cooperazione può riguardare tra l'altro:
a) |
lo scambio di opinioni su questioni politiche quali, ad esempio, il quadro normativo per la disciplina delle reti a banda larga ad alta velocità e la riduzione delle tariffe di roaming internazionale; e |
b) |
la promozione dell'uso dei servizi delle telecomunicazioni e dei servizi delle tecnologie dell'informazione, compresi i nuovi servizi emergenti, da parte dei consumatori e dei settori pubblico e privato. |
3. Le modalità di cooperazione possono comprendere:
a) |
la promozione del dialogo sulle questioni politiche; |
b) |
il rafforzamento della cooperazione in sede internazionale in materia di telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione; e |
c) |
altre forme di attività di cooperazione. |
SOTTOSEZIONE 6
SERVIZI FINANZIARI
ARTICOLO 8.49
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) |
«servizio finanziario», qualsiasi servizio di carattere finanziario, compresi un servizio ausiliario o accessorio ad un servizio di carattere finanziario, fornito da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:
|
b) |
«prestatore di servizi finanziari», qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che svolge o intende svolgere l'attività di prestazione di servizi finanziari nel territorio di tale parte ma non comprende i soggetti pubblici; |
c) |
«nuovo servizio finanziario», un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una delle parti, ma è prestato nel territorio dell'altra parte; |
d) |
«soggetto pubblico»:
|
e) |
«organismo di autoregolamentazione», qualsiasi organismo non governativo, comprese le borse o i mercati dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, gli organismi di compensazione, o altre organizzazioni o associazioni, che esercitano poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù di atti legislativi o su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali. |
ARTICOLO 8.50
Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure ragionevoli aventi come scopo:
a) |
la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; |
b) |
la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure |
c) |
la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario. |
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
3. Nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o di rivelare informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Ciascuna delle parti fa quanto in suo potere per garantire l'attuazione e l'applicazione nel proprio territorio dei «Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria» del comitato di Basilea, delle norme e dei principi dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa, degli «Obiettivi e principi sul commercio dei valori mobiliari» , nonché delle norme riconosciute a livello internazionale per la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali quali enunciate nel modello di convenzione fiscale dell'OCSE del 2017 in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
5. Fatto salvo l'articolo 8.6 (Trattamento nazionale) e fermi restando altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte e degli strumenti finanziari.
ARTICOLO 8.51
Organismi di autoregolamentazione
Qualora una parte imponga l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione al fine di permettere ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte di prestare servizi finanziari nel proprio territorio, tale parte impone a tale organismo di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento Nazionale).
ARTICOLO 8.52
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale e in base a quanto consentito dai rispettivi criteri d'accesso, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte, stabiliti nel proprio territorio e soggetti a disciplina o vigilanza quali prestatori di servizi finanziari a norma della propria legislazione nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici ed agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una parte.
ARTICOLO 8.53
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna parte, senza necessità di ulteriori propri interventi legislativi, autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario che i propri prestatori di servizi finanziari simili sono autorizzati a fornire. Ciascuna parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora una parte richieda una simile autorizzazione, la decisione è adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali a norma dell'articolo 8.50 (Misure prudenziali).
ARTICOLO 8.54
Trattamento dei dati
1. A condizione che siano fornite garanzie adeguate a tutela della vita privata e della riservatezza, ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore garanzie adeguate a tutela della vita privata e dei dati personali, compresi i registri e i documenti contabili delle persone fisiche, purché tali garanzie non siano utilizzate per eludere le disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 8.55
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, attività o servizi sul proprio territorio, facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, salvo laddove tali attività possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private, come previsto dalla regolamentazione interna di tale parte.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, attività o servizi sul proprio territorio per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale parte, compresi i suoi soggetti pubblici, salvo laddove tale regolamentazione interna della parte preveda che tali attività possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o istituzioni private.
SOTTOSEZIONE 7
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
ARTICOLO 8.56
Ambito di applicazione, definizioni e principi
1. La presente sottosezione stabilisce i principi riguardanti la liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni B (Prestazione transfrontaliera di servizi), C (Stabilimento) e D (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
2. Ai fini della presente sottosezione, il «trasporto marittimo internazionale» comprende i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, qualora tali trasporti abbiano luogo con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare contratti direttamente con gli operatori di altri modi di trasporto.
3. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, le parti convengono di garantire un'efficace applicazione dei principi del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili su base commerciale, della libertà di prestare servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.
Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) |
le parti applicano in modo efficace il principio del libero accesso ai mercati e alle rotte dei trasporti marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie; e |
b) |
ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole del trattamento che la parte che lo accorda riserva alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, mpmché per quanto riguarda i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'accesso agli ormeggi ed alle infrastrutture per il carico e lo scarico. |
4. Nell'applicare questi principi, le parti:
a) |
si astengono dall'introdurre clausole concernenti la ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi; e |
b) |
dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali (30) o ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o che potrebbero avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale. |
5. Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte ad avere uno stabilimento e ad esercitare la propria attività nel suo territorio conformemente alle condizioni inserite nel proprio elenco di impegni specifici.
6. Ciascuna parte mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte i servizi portuali seguenti con modalità ed a condizioni ragionevoli e non discriminatorie:
a) |
pilotaggio; |
b) |
rimorchio; |
c) |
vettovagliamento; |
d) |
rifornimento di carburante e acqua; |
e) |
raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; |
f) |
capitaneria di porto; |
g) |
ausili alla navigazione; |
h) |
servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricità; e |
i) |
le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio. |
SEZIONE F
COMMERCIO ELETTRONICO
ARTICOLO 8.57
Obiettivi
1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono sull'importanza di agevolarne l'uso e lo sviluppo nonché sull'applicabilità delle norme OMC al commercio elettronico.
2. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico tra loro, in particolare collaborando per quanto riguarda i problemi posti dal commercio elettronico nel quadro delle disposizioni del presente capo. In tale contesto, le parti devono evitare di imporre restrizioni o regolamentazioni inutili del commercio elettronico.
3. Le parti riconoscono l'importanza della libera circolazione di informazioni su Internet, pur concordando sul fatto che ciò non deve compromettere i diritti dei titolari della proprietà intellettuale, data l'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale su Internet.
4. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
ARTICOLO 8.58
Dazi doganali
Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.
ARTICOLO 8.59
Prestazione elettronica di servizi
Si precisa che le parti dichiarano che le misure riguardanti la prestazione di un servizio tramite mezzi elettronici rientrano nell'ambito di applicazione degli obblighi istituiti dalle pertinenti disposizioni del presente capo, fatte salve eventuali eccezioni applicabili a tali obblighi.
ARTICOLO 8.60
Firme elettroniche
1. Le parti adottano iniziative per agevolare una migliore comprensione delle rispettive regole in materia di firme elettroniche e per esaminare, fatte salve la legislazione e le condizioni nazionali pertinenti, la fattibilità di un futuro accordo di reciproco riconoscimento in materia di firme elettroniche.
2. Nel realizzare gli obiettivi del paragrafo 1, ciascuna parte:
a) |
agevola, nella misura del possibile, la rappresentanza dell'altra parte in seno ai forum esistenti in materia di firme elettroniche, organizzati formalmente o informalmente dalle proprie autorità competenti, consentendo all'altra parte di presentare le proprie regole in materia di firme elettroniche; |
b) |
promuove, nella misura del possibile, lo scambio di opinioni sulle firme elettroniche tramite l'organizzazione di seminari specifici e riunioni di esperti su temi quali la sicurezza e l'interoperabilità; e |
c) |
sostiene, nella misura del possibile, gli sforzi realizzati dall'altra parte per studiare e analizzare le proprie regole in materia mettendo a disposizione le pertinenti informazioni. |
ARTICOLO 8.61
Cooperazione regolamentare sul commercio elettronico
1. Le parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avrà per tema, tra l'altro:
a) |
il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione; |
b) |
la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione delle informazioni; |
c) |
la disciplina delle comunicazioni elettroniche commerciali non sollecitate; |
d) |
la protezione dei consumatori; e |
e) |
qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. |
2. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.
SEZIONE G
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 8.62
Eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte in cui esistano condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo può essere intesa come ostativa all'adozione o all'applicazione, ad opera delle parti, dimisure:
a) |
necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico (31); |
b) |
necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante; |
c) |
relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori nazionali o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; |
d) |
necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; |
e) |
necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
oppure |
f) |
incompatibili con gli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte (32). |
ARTICOLO 8.63
Riesame
Con l'obiettivo di approfondire ulteriormente la liberalizzazione, eliminare le restrizioni rimanenti e garantire un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, le parti riesaminano il presente capo e i rispettivi elenchi di impegni specifici entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari. In seguito a tale esame, il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), può decidere di modificare i pertinenti elenchi di impegni specifici.
ARTICOLO 8.64
COMITATO PER LO SCAMBIO DI SERVIZI, GLI INVESTIMENTI E GLI APPALTI PUBBLICI
1. Il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici è responsabile dell'effettiva attuazione del presente capo e a tal fine:
a) |
riesamina periodicamente l'attuazione del presente capo da parte di ciascuna parte e l'elenco degli impegni specifici in conformità dell'articolo 8.63 (Riesame); |
b) |
se del caso, adotta decisioni ai sensi dell' 8.63 (Riesame) modificando le appendici degli allegati 8-A e 8-B; e |
c) |
esamina ogni questione in relazione al presente capo che le parti concordino. |
2. Le responsabilità del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici in relazione capo 9 (appalti pubblici) figurano nell'articolo 9.19 (Responsabilità del comitato).
CAPO 9
APPALTI PUBBLICI
ARTICOLO 9.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
«beni e servizi commerciali», beni e servizi generalmente venduti o offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, per fini non pubblici; |
b) |
«attività concorrenziale» nel caso dell'Unione:
ai fini della lettera b), punto i), per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto delle caratteristiche dei beni o dei servizi di cui trattasi, dell'esistenza di beni o servizi alternativi, dei prezzi e della presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o dei servizi in questione; |
c) |
«servizi di costruzione», qualsiasi servizio mirante alla realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, come definito nella divisione 51 della classificazione centrale provvisoria dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC); |
d) |
«misura correttiva», nel quadro delle procedure nazionali di ricorso, l'annullamento o la garanzia dell'annullamento delle decisioni che sono state adottate illegittimamente da un ente appaltante, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dal bando di gara, dai capitolati d'oneri o da ogni altro documento connesso alla procedura di aggiudicazione; |
e) |
«asta elettronica», un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili – diversi dal prezzo dell'offerta – connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte; |
f) |
«scritto» o «per iscritto», qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e successivamente comunicata, ivi comprese le informazioni elettronicamente trasmesse e memorizzate; |
g) |
«persona giuridica», la definizione di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera b); |
h) |
«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica di Singapore», la definizione di cui all'articolo 8.2 (Definizioni), lettera c); |
i) |
«gara a trattativa privata», una procedura di gara in cui l'ente appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta; |
j) |
«stabilita in loco», una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte e di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte o da queste controllata. Una persona giuridica è:
|
k) |
«misura», qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un ente appaltante relativi ad un appalto disciplinato; |
l) |
«elenco a uso ripetuto», un elenco di fornitori che l'ente appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento in tale elenco, e che l'ente appaltante intende utilizzare più di una volta; |
m) |
«avviso di gara d'appalto», l'avviso pubblicato da un ente appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; |
n) |
«compensazione», qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi; |
o) |
«gara aperta», una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; |
p) |
«privatizzato», nel caso di Singapore, un organismo rifondato a partire da un ente appaltante, o da parte di esso, in qualità di persona giuridica che agisce secondo considerazioni commerciali nell'acquisizione di beni e che non ha più diritto di esercitare poteri pubblici, anche se le amministrazioni pubbliche vi possiedono partecipazioni o ne nominano i membri del consiglio di amministrazione; si precisa che, quando il governo di una parte possiede partecipazioni o nomina un funzionario governativo nel consiglio d'amministrazione dell'ente privatizzato, si ritiene che quest'ultimo agisca secondo considerazioni commerciali nell'acquisto di beni e servizi, ad esempio per quanto riguarda la disponibilità, i prezzi e la qualità dei beni e dei servizi, se il governo o il funzionario governativo così nominato non influenza né dirige, direttamente o indirettamente, le decisioni del consiglio di amministrazione in relazione agli appalti di beni e servizi dell'ente; |
q) |
«ente appaltante», un ente disciplinato dagli allegati 9-A, 9-B o 9-C; |
r) |
«fornitore qualificato», un fornitore che l'ente appaltante riconosce in possesso dei requisiti per partecipare; |
s) |
«AAP riveduto», il testo dell'accordo sugli appalti pubblici, come modificato dal protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012; |
t) |
«gara mediante preselezione», la procedura di gara in virtù della quale l'ente appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati; |
u) |
«servizi», anche i servizi di costruzione, salvo diversa indicazione; |
v) |
«norma», un documento che è stato approvato da un organismo riconosciuto e che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può comprendere o riguardare esclusivamente le prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura concernenti un prodotto, un servizio, un processo o un metodo di produzione; |
w) |
«fornitore», qualsiasi persona o gruppo di persone di una o dell'altra parte, a seconda dei casi, che fornisca o possa fornire beni o servizi; e |
x) |
«specifiche tecniche», qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
|
ARTICOLO 9.2
Ambito di applicazione e settori interessati
1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o meno per via elettronica, esclusivamente o parzialmente.
2. Ai fini del presente capo, per «appalto disciplinato» si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:
a) |
di beni, servizi o di entrambi in qualunque combinazione:
|
b) |
in qualsiasi forma contrattuale, compreso l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, e qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato secondo la definizione di cui all'allegato 9-I; |
c) |
il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle pertinenti soglie precisate negli allegati da 9-A a 9-G, al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi); |
d) |
indetta da un ente appaltante; e |
e) |
non altrimenti esclusa dalla disciplina a norma del paragrafo 3 o nella sezione di una delle parti degli allegati da 9-A a 9-G. |
3. Salvo disposizioni contrarie negli allegati da 9-A a 9-G, il presente capo non si applica:
a) |
all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili o ai diritti ad essi inerenti; |
b) |
agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una delle parti, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali; |
c) |
alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti ad istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli; |
d) |
ai contratti di pubblico impiego; |
e) |
agli appalti indetti:
|
4. Ciascuna parte fornisce le informazioni seguenti negli allegati da 9-A a 9-G:
a) |
allegato 9-A: enti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; |
b) |
allegato 9-B: enti delle amministrazioni di livello inferiore a quello centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; |
c) |
allegato 9-C: tutti gli altri enti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo; |
d) |
allegato 9-D: beni disciplinati dal presente capo; |
e) |
allegato 9-E: servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo; |
f) |
allegato 9-F: servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; e |
g) |
allegato 9-G: eventuali note generali. |
5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, un ente appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti che non sono elencati negli allegati da 9-A a 9-C, dette condizioni sono disciplinate, mutatis mutandis, dall'articolo 9.4 (Principi generali).
6. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, l'ente appaltante:
a) |
non può suddividere un appalto in appalti singoli né individuare o avvalersi di un particolare metodo di valutazione del valore dell'appalto al fine di escludere in tutto o in parte l'appalto interessato dall'applicazione del presente capo; e |
b) |
include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, sia esso aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:
|
7. Qualora ai fini di un appalto sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati (di seguito «appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa:
a) |
sul valore degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente dell'ente appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti previsti nei 12 mesi successivi in termini di quantità o di valore del bene o del servizio oggetto dell'appalto; oppure |
b) |
sul valore stimato degli appalti ricorrenti relativi allo stesso tipo di bene o servizio da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario dell'ente appaltante. |
8. In caso di appalti che prevedano la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di beni o servizi, oppure di appalti per i quali non è specificato un prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:
a) |
nel caso di un appalto di durata determinata:
|
b) |
nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48; e |
c) |
in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b). |
ARTICOLO 9.3
Sicurezza ed eccezioni generali
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione ad appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure ad appalti indispensabili per la sicurezza o per la difesa nazionale.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti impongano o applichino misure:
a) |
necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; |
b) |
necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante; |
c) |
necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; oppure |
d) |
riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario. |
ARTICOLO 9.4
Principi generali
1. In relazione a qualsiasi misura attinente ad un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori di quest'ultima un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi enti appaltanti, accorda ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, le parti, compresi i loro enti appaltanti, si astengono:
a) |
dal riservare ai fornitori dell'altra parte stabiliti in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri fornitori stabiliti in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione stranieri; oppure |
b) |
dal discriminare i fornitori stabiliti in loco in base al principio che i beni o i servizi da essi offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte. |
3. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, l'ente appaltante:
a) |
garantisce che i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e |
b) |
predispone dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricezione e la prevenzione degli accessi non autorizzati. |
4. L'ente appaltante conduce l'appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:
a) |
garantire la compatibilità con quanto disposto dal presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata; |
b) |
evitare conflitti di interesse; e |
c) |
prevenire pratiche di corruzione. |
5. Ai fini degli appalti disciplinati, alle parti è fatto divieto di applicare ai beni o ai servizi importati o forniti a partire dall'altra parte regole di origine diverse da quelle da esse applicate nello stesso momento, nel corso di normali operazioni commerciali, alle importazioni o alle forniture degli stessi beni o servizi provenienti dall'altra parte.
6. In relazione ad un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi enti appaltanti, si astiene dal chiedere, considerare, imporre o applicare eventuali compensazioni.
7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi doganali e agli oneri di qualsiasi tipo imposti all'importazione o in relazione ad essa, ai metodi di riscossione di tali dazi ed oneri, ad altri regolamenti o formalità per l'importazione né alle misure riguardanti gli scambi di servizi diverse da quelle che regolano gli appalti disciplinati.
ARTICOLO 9.5
Informazioni sul sistema di appalti
1. Ciascuna parte:
a) |
pubblica tempestivamente, tramite un mezzo d'informazione elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche; e |
b) |
ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte. |
2. Ciascuna parte specifica nell'allegato 9-H:
a) |
i mezzi d'informazione elettronici o cartacei tramite i quali essa pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1; e |
b) |
i mezzi di informazione elettronici o cartacei tramite i quali essa pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 9.6 (Avvisi), dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 8, e dall'articolo 9.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 2. |
3. Ciascuna delle parti informa tempestivamente il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) delle eventuali modifiche apportate ai mezzi d'informazione specificati nell'allegato 9-H.
ARTICOLO 9.6
Avvisi
1. Per ciascun appalto disciplinato, l'ente appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, accessibile gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso, salvo nel caso delle circostanze descritte nell'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata). L'avviso di gara d'appalto rimane facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Ciascuna parte indica nella propria sezione dell'allegato 9-H i mezzi elettronici appropriati.
2. Salvo quanto diversamente disposto nel presente capo, tutti gli avvisi di gara d'appalto indicano:
a) |
il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e qualsiasi informazione necessaria per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione sull'appalto, con indicazione del costo e dei termini di pagamento se applicabili; |
b) |
una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità; |
c) |
per gli appalti ricorrenti, ove possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi; |
d) |
una descrizione di qualsiasi opzione; |
e) |
i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto; |
f) |
il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica; |
g) |
se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto; |
h) |
l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte; |
i) |
la lingua o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se diverse dalla lingua ufficiale nel luogo in cui l'ente appaltante ha sede; |
j) |
un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, ivi compresa qualsiasi prescrizione relativa ai certificati o ai documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione a tali condizioni, a meno che queste ultime non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; |
k) |
se l'ente appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, ai sensi dell'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), i criteri che saranno utilizzati per selezionare tali fornitori ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori che saranno ammessi alla gara; e |
l) |
che l'appalto rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. |
3. Per ciascun appalto che bandisce, l'ente appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC garantendone la pronta consultazione. L'avviso contiene come minimo le informazioni seguenti:
a) |
l'oggetto dell'appalto; |
b) |
il termine per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e |
c) |
il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara. |
4. Gli enti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro (di seguito «avviso di appalti programmati»), per via elettronica tramite il punto di accesso unico utilizzato per la pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto. Tale avviso di appalti programmati deve indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara d'appalto.
5. Gli enti appaltanti di cui agli allegati 9-B o 9-C possono pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle indicate nel paragrafo 2 e precisi che i fornitori interessati devono manifestare all'ente appaltante il loro interesse per l'appalto.
ARTICOLO 9.7
Condizioni per la partecipazione
1. Un ente appaltante subordina la partecipazione a un dato appalto unicamente a quelle condizioni essenziali a garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica, commerciale, tecnica e finanziaria necessaria all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a) |
non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto al fatto che tale fornitore abbia già ottenuto uno o più appalti da un ente appaltante della parte o vanti una precedente esperienza sul territorio della parte interessata; ma |
b) |
può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto. |
3. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione, l'ente appaltante:
a) |
ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno sia al di fuori del territorio della parte cui appartiene l'ente appaltante; e |
b) |
esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara. |
4. Le parti, compresi i loro enti appaltanti, possono escludere dalla partecipazione un fornitore, qualora sussistano elementi di prova a sostegno di tale decisione, per motivi quali:
a) |
fallimento; |
b) |
false dichiarazioni; |
c) |
grave o persistente inadempienza nel rispetto di qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti; |
d) |
sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti; |
e) |
grave mancanza professionale, atti od omissioni con ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; oppure |
f) |
evasione fiscale. |
ARTICOLO 9.8
Qualificazione dei fornitori
1. Ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, può predisporre un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni.
2. Ciascuna delle parti provvede a che:
a) |
i suoi enti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze nelle rispettive procedure in materia di qualifiche; e |
b) |
i suoi enti appaltanti, qualora predispongano sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione. |
3. Nessuna parte, compresi i suoi enti appaltanti, adotta o applica qualsiasi sistema di registrazione o procedura di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.
4. Nel bandire una gara d'appalto mediante preselezione, l'ente appaltante:
a) |
include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e |
b) |
dal decorrere dei termini dell'appalto,fornisce ai fornitori qualificati quanto meno le informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.10 (Termini), paragrafo 3, lettera b. |
5. Gli enti appaltanti consentono a tutti i fornitori qualificati di partecipare ad un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato e ne abbia precisato i criteri di selezione. In ogni caso, il numero di fornitori ammessi a presentare un'offerta deve essere sufficiente a garantire la concorrenza senza compromettere l'efficienza operativa del sistema degli appalti.
6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, l'ente appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati che sono stati selezionati conformemente al paragrafo 5.
7. Gli enti appaltanti possono tenere un elenco di fornitori ad uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:
a) |
sia pubblicato una volta l'anno; e |
b) |
nel caso di pubblicazione elettronica, sia reso costantemente consultabile sui pertinenti mezzi di comunicazione di cui all'allegato 9-H. |
8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:
a) |
una descrizione dei beni e servizi o delle relative categorie per cui l'elenco può essere utilizzato; |
b) |
le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inclusi in tale elenco e i metodi che l'ente appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori ne siano in possesso; |
c) |
il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la pertinente documentazione relativa all'elenco; |
d) |
il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e |
e) |
l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato per gli appalti disciplinati dal presente accordo. |
9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, gli enti appaltanti possono pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:
a) |
specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e |
b) |
sia pubblicato per via elettronica e sia costantemente consultabile durante il periodo di validità. |
10. Gli enti appaltanti consentono in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto e provvedono ad inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.
11. Qualora un fornitore non incluso in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione ad una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutti i documenti richiesti entro il termine di cui all'articolo 9.10 (Termini), paragrafo 2, l'ente appaltante esamina la domanda. L'ente appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, l'ente appaltante non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.
12. Gli enti appaltanti iscritti nell'allegato 9-C possono pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto, a condizione che:
a) |
l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni di cui al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori iscritti nell'elenco ad uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco ad uso ripetuto; e |
b) |
l'ente appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2, sempre che siano disponibili. |
13. Gli enti appaltanti di cui all'allegato 9-C possono permettere ad un fornitore che ha chiesto di essere iscritto in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 di partecipare ad un determinato appalto, purché l'ente appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfa le condizioni per la partecipazione.
14. Gli enti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco ad uso ripetuto la propria decisione in merito alla richiesta.
15. L'ente appaltante che respinge la richiesta di partecipazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco ad uso ripetuto, cessa di riconoscerne la qualifica o lo esclude da un elenco ad uso ripetuto, ne informa tempestivamente il fornitore e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
ARTICOLO 9.9
Specifiche tecniche e documentazione di gara
1. Gli enti appaltanti si astengono dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.
2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative a beni o servizi oggetto dell'appalto, se del caso gli enti appaltanti:
a) |
stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e |
b) |
determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi. |
3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive gli enti appaltanti devono precisare, all'occorrenza, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, tramite l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».
4. Gli enti appaltanti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e ciò a condizione che l'ente appaltante inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».
5. Gli enti appaltanti non sollecitano né accettano, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.
6. Si precisa che ciascuna parte, ivi compresi i rispettivi enti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la preservazione delle risorse naturali o la tutela ambientale.
7. Gli enti appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplati al paragrafo 2, lettera a), possono prendere in considerazione l'impiego di specifiche dettagliate o, all'occorrenza, di parti di queste, quali definite dai marchi di qualità ecologica esistenti nell'Unione e dai marchi di qualità ecologica (green labels) esistenti a Singapore, a condizione che:
a) |
tali specifiche siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o dei servizi oggetto dell'appalto; |
b) |
i requisiti del marchio siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; e |
c) |
tali specifiche siano accessibili a tutte le parti interessate. |
8. Gli enti appaltanti mettono a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
a) |
l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo; |
b) |
qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni richieste per la partecipazione alla gara d'appalto; |
c) |
tutti i criteri di valutazione che l'ente appaltante applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio; |
d) |
se l'ente appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica; |
e) |
se l'ente appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione; |
f) |
in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio ed eventualmente le persone autorizzate a presenziarvi; |
g) |
altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e |
h) |
eventuali date per la fornitura di beni o servizi. |
9. Per la determinazione dei termini di consegna dei beni o di prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, gli enti appaltanti tengono conto di fattori quali la complessità dell'appalto, l'entità dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.
10. Gli enti appaltanti possono stabilire condizioni ambientali in relazione all'esecuzione dell'appalto, purché tali condizioni siano compatibili con le regole stabilite dal presente capo e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara (33) o nella documentazione di gara.
11. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, i prezzi e gli altri fattori di costo, la qualità, il valore tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.
12. Gli enti appaltanti, tempestivamente:
a) |
rendono disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate; |
b) |
forniscono, su richiesta, la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati; e |
c) |
rispondono a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto, purché tali informazioni non avvantaggino il fornitore rispetto ai concorrenti. |
13. L'ente appaltante che, prima dell'aggiudicazione di un appalto, modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, o ripubblichi o modifichi l'avviso o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le suddette modifiche, o gli avvisi o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:
a) |
a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti all'ente appaltante e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per trasmettere le informazioni iniziali; e |
b) |
a tempo debito, onde permettere ai suddetti fornitori di modificare e di ripresentare, se del caso, le offerte. |
ARTICOLO 9.10
Termini
1. Gli enti appaltanti, compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, accordano ai fornitori un periodo di tempo sufficiente a preparare e presentare le domande di partecipazione e a presentare offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:
a) |
la natura e la complessità degli appalti; |
b) |
l'entità dei subappalti previsti; e |
c) |
il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e nazionali qualora non si ricorra a mezzi elettronici. |
Tali termini e le loro eventuali proroghe devono essere identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.
2. In caso di gara mediante preselezione, il termine finale stabilito dagli enti appaltanti per la presentazione delle richieste di partecipazione non deve essere inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto ma non potrà essere inferiore a 10 giorni.
3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine finale stabilito dall'ente appaltante per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 40 giorni dalla data in cui:
a) |
è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; oppure |
b) |
l'ente appaltante notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare le offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco ad uso ripetuto. |
4. Gli enti appaltanti possono ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni nei casi in cui:
a) |
l'ente appaltante ha provveduto a pubblicare, almeno 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati conformemente all'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 4, che contiene:
|
b) |
l'ente appaltante indica, nel caso di gare di natura ricorrente, in un avviso di gara d'appalto iniziale, che i termini dell'appalto di cui al presente paragrafo saranno forniti in avvisi successivi; oppure |
c) |
per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'ente appaltante, il termine per la presentazione delle offerte stabilito in conformità del paragrafo 3 risulta impraticabile. |
5. Gli enti appaltanti possono ridurre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 3 di cinque giorni in ciascuna delle circostanze seguenti:
a) |
l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica; |
b) |
tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a partire dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e |
c) |
le offerte possono pervenire per via elettronica all'ente appaltante. |
6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non potrà in nessun caso ridurre il termine ultimo di cui al paragrafo 3 ad un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.
7. Fatta salva ogni altra disposizione di cui al presente articolo, l'ente appaltante che commissiona beni o servizi commerciali, o qualsiasi combinazione di beni e servizi commerciali, può ridurre i termini dell'appalto di cui al paragrafo 3 ad un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica l'avviso di gara d'appalto e la documentazione di gara. Se l'ente appaltante accetta anche di ricevere le offerte di beni e servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere inoltre ridotto ad un periodo non inferiore a 10 giorni.
8. Se un ente appaltante di cui all'allegato 9-B o 9-C ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine ultimo dell'appalto può essere stabilito per mutuo consenso tra l'ente appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il termine non può essere inferiore a 10 giorni.
ARTICOLO 9.11
Trattative
1. Ciascuna parte può incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
a) |
qualora l'ente appaltante abbia manifestato la sua intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 2; oppure |
b) |
qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un altro avviso che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara. |
2. Gli enti appaltanti:
a) |
garantiscono che l'eventuale eliminazione di fornitori che partecipano alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o in un altro avviso che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara; e |
b) |
una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori partecipanti possono presentare offerte nuove o modificate. |
ARTICOLO 9.12
Gara a trattativa privata
1. A condizione di non utilizzare la presente disposizione allo scopo di evitare la concorrenza tra fornitori, o in modo che costituisca una discriminazione nei confronti dei fornitori dell'altra parte o che tuteli i fornitori nazionali, l'ente appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 9.6 (Avvisi), 9.7 (Condizioni per la partecipazione), 9.8 (Qualificazione dei fornitori), l'articolo 9.9 (Specifiche tecniche e documentazione di gara), paragrafi da 8 a 13, e gli articoli 9.10 (Termini), 9.11 (Trattative), 9.13 (Aste elettroniche) e 9.14 (Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti), soltanto nelle circostanze seguenti:
a) |
qualora:
sempre che l'ente appaltante non modifichi sostanzialmente i requisiti precisati nella documentazione di gara; |
b) |
nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni e servizi sostitutivi per le ragioni seguenti:
|
c) |
nel caso di prestazioni supplementari, non contemplate nell'appalto iniziale, richieste al fornitore originario di beni e servizi, qualora la fornitura di detti beni e servizi da parte di un altro fornitore:
|
d) |
nella misura in cui risulti strettamente necessario qualora, per motivi di estrema urgenza imputabili ad eventi che l'ente appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione; |
e) |
per i beni acquistati sul mercato dei prodotti di base; |
f) |
qualora l'ente appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale. Lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere una produzione o fornitura limitata volta a includere i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il prodotto o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione, la fornitura in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto, o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; |
g) |
nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; e |
h) |
qualora l'appalto sia assegnato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
|
2. Gli enti appaltanti preparano una relazione scritta per ciascun contratto aggiudicato a norma del paragrafo 1. Tale relazione comprende il nome dell'ente appaltante, il valore e la natura dei beni o dei servizi appaltati, e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.
ARTICOLO 9.13
Aste elettroniche
L'ente appaltante che intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta elettronica, comunica a ciascun partecipante:
a) |
il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica; |
b) |
i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e |
c) |
qualsiasi altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta. |
ARTICOLO 9.14
Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti
1. Gli enti appaltanti adottano procedure di ricevimento, di spoglio e di trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara d'appalto e la riservatezza delle offerte.
2. Gli enti appaltanti non possono penalizzare i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte qualora tale ritardo sia unicamente imputabile a disguidi causati dall'ente appaltante.
3. L'ente appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offre ad un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.
4. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.
5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, l'ente appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:
a) |
l'offerta più vantaggiosa; oppure |
b) |
l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio. |
6. L'ente appaltante che riceve un'offerta ad un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, che sia capace di onorare i termini del contratto, e se il prezzo tenga conto della concessione di eventuali sovvenzioni.
7. L'ente appaltante che accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto il fornitore ha beneficiato di sovvenzioni può respingere tale offerta per tale motivo unicamente dopo aver consultato il fornitore e quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente appaltante, che la sovvenzione in questione era compatibile con la disciplina relativa alle sovvenzioni stabilita dal presente accordo.
8. L'ente appaltante non ricorre ad opzioni, non interrompe l'appalto né modifica gli appalti assegnati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.
ARTICOLO 9.15
Trasparenza delle informazioni sugli appalti
1. Gli enti appaltanti comunicano tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni in materia di aggiudicazione dell'appalto e, ove richiesto da uno dei fornitori, vi provvede per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9.16, (Divulgazione delle informazioni), paragrafi 2 e 3, l'ente appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.
2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascuno degli appalti disciplinati dal presente capo, l'ente appaltante pubblica un avviso tramite i pertinenti mezzi di comunicazione, elettronici o cartacei, di cui all'allegato 9-H. Qualora l'ente appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le informazioni seguenti:
a) |
una descrizione dei beni o dei servizi oggetto della fornitura; |
b) |
il nome e l'indirizzo dell'ente appaltante; |
c) |
il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario; |
d) |
il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto; |
e) |
la data di aggiudicazione; e |
f) |
il tipo di procedura di gara utilizzato; in caso di gara a trattativa privata, a norma dell'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata), una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura. |
3. Ciascun ente appaltante, per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto, conserva:
a) |
la documentazione e le relazioni sulle procedure di aggiudicazione e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni di cui all'articolo 9.12 (Gara a trattativa privata); e |
b) |
i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato mediante mezzi elettronici. |
4. Ciascuna parte accetta di comunicare all'altra parte le statistiche disponibili e comparabili pertinenti agli appalti disciplinati dal presente capo.
ARTICOLO 9.16
Divulgazione delle informazioni
1. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce tempestivamente tutte le informazioni necessarie a stabilire se l'appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e in conformità del presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo ciascuna delle parti, compresi i relativi enti appaltanti, si astiene dal divulgare a un particolare fornitore informazioni che potrebbero pregiudicare la concorrenza tra fornitori.
3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, e per i relativi enti appaltanti, organi di ricorso o le relative autorità, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:
a) |
ostacoli l'applicazione della legge; |
b) |
possa pregiudicare la concorrenza leale tra i fornitori; |
c) |
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; oppure |
d) |
sia altrimenti contraria all'interesse pubblico. |
ARTICOLO 9.17
Procedure nazionali di ricorso
1. Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano ad un fornitore di contestare:
a) |
una violazione del presente capo; oppure |
b) |
qualora l'ordinamento giuridico nazionale di una parte non riconosca al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo, la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, |
verificatesi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. In ogni caso, ciascuna parte garantisce che l'organo di ricorso, su impugnazione di un fornitore, possa esaminare le decisioni adottate dai rispettivi enti appaltanti in merito al fatto che un determinato appalto rientri o no tra gli appalti disciplinati dal presente capo.
Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorsi devono essere formulate per iscritto e rese generalmente accessibili tramite mezzi elettronici e/o su un supporto cartaceo.
2. Qualora un fornitore contesti una violazione o la mancata osservanza di cui al paragrafo 1, nell'ambito di una gara per un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, la parte cui appartiene l'ente appaltante invita l'ente ed il fornitore ad avviare consultazioni per giungere ad una soluzione. L'ente procede ad un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami senza che ciò pregiudichi la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare future o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso, termine in ogni caso non inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza degli elementi alla base del ricorso.
4. Ciascuna delle parti istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi enti appaltanti, competente a ricevere e esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.
5. Qualora un organismo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4 esamini inizialmente il ricorso, la parte pertinente garantisce al fornitore la possibilità di impugnarne la decisione iniziale dinanzi ad un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dall'ente appaltante che ha condotto l'appalto oggetto del ricorso.
6. Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna delle parti garantisce che esso sia soggetto a controllo giurisdizionale oppure che disponga di procedure atte a garantire:
a) |
che l'ente appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione rilevante; |
b) |
che alle parti in causa (di seguito «i partecipanti») sia riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al medesimo; |
c) |
ai partecipanti il diritto di essere rappresentati e accompagnati; |
d) |
che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento; |
e) |
che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e |
f) |
che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione. |
7. Ciascuna parte adotta o mantiene procedure che prevedano misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Queste possono implicare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto;
8. Ciascuna parte predispone che, qualora l'organo di ricorso abbia accertato una violazione o la mancata osservanza di cui al paragrafo 1, la possibilità per l'organo di ricorso di imporre misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali. Qualora un contratto sia già stato aggiudicato, le parti possono prevedere che le misure correttive non siano applicabili.
ARTICOLO 9.18
Modifica e rettifica dei settori interessati
1. Ciascuna delle parti notifica all'altra parte qualsiasi proposta di rettifica degli allegati da 9-A a 9-I, ogni trasferimento di un ente da uno di tali allegati all'altro, ritiro di un ente da tali allegati, o qualsiasi altra modifica di tali allegati (di seguitotali atti sono collettivamente denominati «modifica»).
2. Ogni volta che una parte propone di ritirare un ente appaltante dagli allegati da 9-A a 9-G adducendo quale motivazione l'effettiva cessazione del controllo e dell'influenza da parte dello Stato sugli appalti disciplinati dell'ente appaltante, la parte che propone tale modifica (di seguito «parte che propone la modifica») include nella notifica elementi di prova atti a dimostrare l'effettiva cessazione di tale controllo o influenza da parte dello Stato. Il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati degli enti figuranti nell'allegato 9-C si considerano effettivamente cessati quando:
a) |
nel caso dell'Unione, l'ente appaltante svolge un'attività concorrenziale; e |
b) |
nel caso di Singapore, l'ente è stato privatizzato. |
Laddove il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente appaltante di una delle parti siano effettivamente cessati, l'altra parte non ha diritto ad adeguamenti compensativi.
3. Per qualsiasi altra modifica proposta, la parte che propone la modifica include nella notifica informazioni sulle probabili conseguenze della modifica sui settori interessati contemplati dal presente capo. Qualora intenda apportare modifiche di lieve entità o rettifiche tecniche puramente formali prive di incidenza sugli appalti disciplinati, la parte che propone la modifica ne dà notifica all'altra parte almeno una volta ogni due anni.
4. Qualora l'altra parte (di seguito «parte che obietta») si opponga alla notifica ad opera della parte che propone la modifica, le parti cercano di comporre la controversia mediante consultazioni, comprese, all'occorrenza, consultazioni in seno al comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati). Nel corso di tali consultazioni le parti prendono in considerazione:
a) |
gli elementi di prova relativi all'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati dell'ente nel caso di una notifica di cui al paragrafo 2; |
b) |
gli elementi di prova atti a dimostrare che la modifica proposta non incide sui settori interessati in caso di una notifica di cui al paragrafo 3; e |
c) |
qualsiasi pretesa relativa alla necessità degli adeguamenti compensativi derivanti da modifiche notificate a norma del paragrafo 1 o il livello di tali adeguamenti. Detti adeguamenti possono essere costituiti da un ampliamento compensativo dei settori interessati ad opera della parte che propone la modifica o da una riduzione equivalente dei settori interessati ad opera della parte che obietta, in entrambe i casi al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi ed un livello di copertura concordata tra le parti comparabile a quello previsto dal presente capo. |
5. Le parti possono ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 14 (Risoluzione delle controversie). Se la parte che obietta, dopo aver partecipato alle consultazioni a norma del paragrafo 4, ritiene che sussistano una o più delle situazioni seguenti:
a) |
nel caso di cui al paragrafo 4, lettera a), il controllo o l'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente non sono effettivamente cessati; |
b) |
nel caso di cui al paragrafo 4, lettera b), una modifica non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e incide sui settori interessati, dovendo quindi formare oggetto di adeguamenti compensativi; oppure |
c) |
nel caso di cui al paragrafo 4, lettera c), gli adeguamenti compensativi proposti nel corso della consultazione tra le parti non sono sufficienti a mantenere un livello di copertura comparabile a quello concordato tra le parti, |
6. Una proposta di modifica diventa effettiva solo qualora:
a) |
la parte che obbietta non abbia presentato alla parte che propone la modifica un'obiezione scritta alla proposta di modifica entro 45 giorni dalla data della notifica delle modifiche proposte; |
b) |
la parte che obietta abbia notificato alla parte che propone la modifica il ritiro della propria obiezione; |
c) |
le parti abbiano raggiunto un accordo dopo aver debitamente portato a termine le consultazioni di cui al paragrafo 4; oppure |
d) |
l'obiezione sia stata risolta tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 5. |
ARTICOLO 9.19
Competenze del comitato
1. In sede di comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono:
a) |
adottare le modalità di presentazione dei dati statistici a norma dell'articolo 9.15 (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafo 4; |
b) |
riesaminare le notifiche pendenti relative alle modifiche dei settori interessati e approvare gli aggiornamenti degli elenchi di enti di cui agli allegati da 9-A a 9-C; |
c) |
approvare gli adeguamenti compensativi risultanti da modifiche che incidono sui settori interessati; |
d) |
rivedere, se del caso, i criteri indicativi che dimostrano l'effettiva cessazione del controllo o dell'influenza dello Stato sugli appalti disciplinati di un ente; |
e) |
adottare criteri per decidere il livello di adeguamenti compensativi dei settori interessati; |
f) |
esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle parti; |
g) |
scambiarsi informazioni in relazione ad opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte, compresi quelli indetti da amministrazioni di livello inferiore a quello centrale; e |
h) |
esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo. |
2. In sede di comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono adottare qualsiasi decisione necessaria ai fini dell'applicazione delle lettere da a) a h).
ARTICOLO 9.20
Adeguamento alle disposizioni dell'AAP
Qualora l'AAP riveduto sia modificato o sostituito da un altro accordo le parti modificano il presente capo, mediante decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), all'occorrenza.
CAPO DIECI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
ARTICOLO 10.1
Obiettivi
1. Gli obiettivi del presente capo sono:
a) |
agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti; e |
b) |
aumentare i benefici derivanti dagli scambi e dagli investimenti mediante un livello adeguato ed efficace di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e l'adozione di misure per l'effettiva applicazione di tali diritti. |
2. Gli obiettivi e i principi fissati dalla parte I dell'accordo TRIPS, ed in particolare dagli articoli 7 (Obiettivi) e 8 (Principi), si applicano al presente capo, mutatis mutandis.
SEZIONE A
PRINCIPI
ARTICOLO 10.2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le parti richiamano gli impegni derivanti dai trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, compresi l'accordo TRIPS e la convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come riveduta a Stoccolma il 15 luglio 1967, (di seguito «la convenzione di Parigi»). Le disposizioni del presente capo completano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le parti sono firmatarie.
2. Ai fini del presente capo, per «diritti di proprietà intellettuale» s'intendono:
a) |
tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS, e segnatamente:
|
b) |
le privative per ritrovati vegetali. |
ARTICOLO 10.3
Esaurimento
Ciascuna parte è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS.
SEZIONE B
NORME CONCERNENTI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SOTTOSEZIONE A
DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI
ARTICOLO 10.4
Protezione concessa
Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti dalla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886 (come da ultimo riveduta a Parigi il 24 luglio 1971), dal trattato dell'OMPI sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, dal trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e dall'accordo TRIPS (35). Le parti possono predisporre la tutela degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione conformemente alle disposizioni pertinenti della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961.
ARTICOLO 10.5
Durata della protezione
1. Ciascuna parte dispone che, se la durata della protezione di un'opera è calcolata sulla base della vita dell'autore, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.
2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.
3. La durata della protezione di un'opera cinematografica (36) non può essere inferiore a 70 anni dal momento in cui l'opera è stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora tale divulgazione non avvenga entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, ad almeno 70 anni dalla realizzazione dell'opera (37).
4. La durata della tutela dei diritti sui fonogrammi non può essere inferiore a 50 anni dalla realizzazione dei fonogrammi e, se il fonogramma è pubblicato durante tale periodo, la durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma.
5. La durata della tutela dei diritti sulle emissioni radiotelevisive non può essere inferiore a 50 anni dalla prima diffusione o dalla realizzazione dell'emissione.
6. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.
ARTICOLO 10.6
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte garantisce ai produttori di fonogrammi (38) il diritto a una remunerazione equa e unica qualora un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma siano utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una esecuzione pubblica (39). (40)
ARTICOLO 10.7
Diritto sulle successive vendite
Le parti convengono di scambiarsi opinioni e informazioni sulle prassi e sulle politiche concernenti il diritto degli artisti sulle successive vendite delle opere dell'intelletto.
ARTICOLO 10.8
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le parti si impegnano a promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di assicurare un accesso più agevole ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle parti, nonché di assicurare il trasferimento dei diritti derivanti dall'utilizzo delle opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore.
ARTICOLO 10.9
Protezione delle misure tecnologiche
1. Le parti prevedono una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di qualsiasi misura tecnologica efficace (41) che gli autori, gli artisti interpreti o esecutori o i produttori di fonogrammi impiegano nell'esercizio dei loro diritti relativi alle loro opere ed esecuzioni e ai loro fonogrammi e che limitano le azioni, riguardanti dette opere, dette esecuzioni e detti fonogrammi, che non siano autorizzate dagli autori, dagli esecutori o interpreti e dai produttori di fonogrammi interessati o consentite dalla legislazione nazionale (42).
2. Al fine di fornire una tutela giuridica adeguata e i rimedi giuridici efficaci di cui al paragrafo 1, ciascuna parte prevede come minimo una protezione:
a) |
per quanto previsto dal proprio diritto interno:
|
b) |
contro la fabbricazione, l'importazione o la distribuzione di un dispositivo o prodotto, compresi i programmi per computer, o la prestazione di un servizio che:
|
3. Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 1, una parte può adottare o mantenere limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi a norma del diritto interno di una parte.
ARTICOLO 10.10
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Per tutelare le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (44) ciascuna parte dispone una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro qualsiasi persona che esegua consapevolmente una qualsiasi delle azioni seguenti, senza averne il diritto ed essendo consapevole oppure, per quanto riguarda i rimedi giuridici civili, avendo ragionevoli motivi per essere consapevole che indurranno, consentiranno, faciliteranno o celeranno una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi. Tali azioni sono:
a) |
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e |
b) |
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico copie di opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi, con la consapevolezza del fatto che le informazioni elettroniche sul regime dei diritti sono state rimosse o alterate senza autorizzazione. |
2. Nel disporre una tutela giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci a norma del paragrafo 1, una parte può adottare o mantenere limitazioni o eccezioni appropriate alle misure di attuazione del paragrafo 1. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non pregiudicano i diritti, le limitazioni, le eccezioni o i mezzi di difesa contro la violazione di diritti d'autore o di diritti connessi a norma del diritto interno di una parte.
ARTICOLO 10.11
Eccezioni e limitazioni
Le parti possono prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti di cui all'articolo 10.6 (Produttori di fonogrammi) esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari.
SOTTOSEZIONE B
MARCHI
ARTICOLO 10.12
Accordi internazionali
Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi, concluso a Ginevra il 27 ottobre 1994 e del trattato di Singapore sul diritto dei marchi adottato a Singapore il 27 marzo 2006 (45).
ARTICOLO 10.13
Procedura di registrazione
Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi che preveda l'obbligo per l'amministrazione competente in materia di marchi di giustificare per iscritto il rifiuto di registrare un marchio. Il richiedente ha la possibilità di impugnare tale rifiuto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Ciascuna parte predispone la possibilità per i terzi di opporsi a domande di registrazione di marchi. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
ARTICOLO 10.14
Marchi notori
Le parti proteggono i marchi notori conformemente all'accordo TRIPS. Per stabilire se un marchio sia notorio, le parti prendono in considerazione la Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (Raccomandazione congiunta relativa alle disposizioni per la protezione dei marchi notori), adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 20 al 29 settembre 1999.
ARTICOLO 10.15
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna parte:
a) |
prevede l'uso leale di termini descrittivi (46) come eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio; e |
b) |
può prevedere altre limitate eccezioni, |
a condizione che tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi dei titolari del marchio e dei terzi.
SOTTOSEZIONE C
INDICAZIONI GEOGRAFICHE (47)
ARTICOLO 10.16
Ambito di applicazione
1. La sottosezione C (Indicazioni geografiche) si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari originari dei territori delle parti.
2. Le indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte sono disciplinate dalla sottosezione C (Indicazioni geografiche) soltanto se sono riconosciute e dichiarate come indicazioni geografiche nel loro paese di origine.
ARTICOLO 10.17
Sistema di protezione delle indicazioni geografiche
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte istituisce sistemi per la registrazione e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio, per le categorie di vini e bevande spiritose e di prodotti agricoli e alimentari per cui lo ritenga opportuno.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 contiene elementi quali:
a) |
un registro nazionale; |
b) |
una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche inserite, o da inserire, nel registro nazionale di cui al paragrafo 2, lettera a), identifichino un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; |
c) |
una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e |
d) |
mezzi legali che consentano la rettifica e la cancellazione delle voci che figurano nel registro nazionale di cui al paragrafo 2, lettera a) e che tengano conto dei legittimi interessi dei terzi e dei titolari di diritti sulle indicazioni geografiche registrate in questione. |
3. Le parti, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche in ciascuna parte (48) per tutte le denominazioni elencate nell'allegato 10-A, si riuniscono non appena possibile per adottare una decisione in sede di comitato per il commercio di cui all'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato 10-B delle denominazioni di ciascuna parte, contenute nell'allegato 10-A, che sono state e rimangono protette quali indicazioni geografiche a norma dei rispettivi sistemi delle parti di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 10.18
Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche
Le parti concordano sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato 10-B e che ciascuna parte deve proteggere a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche). Tali modifiche dell'allegato 10-B sono subordinate al fatto che le indicazioni geografiche fossero e continuino ad essere protette come indicazioni geografiche nell'ambito dei rispettivi sistemi delle parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.
ARTICOLO 10.19
Ambito di protezione delle indicazioni geografiche
1. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:
a) |
l'uso nella designazione o nella presentazione di un prodotto di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una regione geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da poter indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del prodotto; e |
b) |
qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis (Concorrenza sleale) della convenzione di Parigi. |
2. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di vini e bevande spiritose elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del loro sistema di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna parte prevede i mezzi legali atti a consentire ai soggetti interessati di impedire l'uso di tali indicazioni geografiche di vini o bevande spiritose per identificare vini o bevande spiritose non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica anche qualora:
a) |
venga indicata la vera origine del prodotto; |
b) |
l'indicazione geografica sia una traduzione; oppure |
c) |
l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili. |
3. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), in relazione alle indicazioni geografiche di prodotti agricoli ed alimentari elencate nell'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di una parte di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, ciascuna parte prevede i mezzi legali atti a consentire ai soggetti interessati di impedire l'uso di tali indicazioni geografiche per identificare un prodotto simile (49) non originario del luogo cui fa riferimento l'indicazione geografica in questione, anche qualora:
a) |
venga indicata la vera origine del prodotto; |
b) |
l'indicazione geografica sia una traduzione (50); oppure |
c) |
l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili. |
4. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) impone a una parte di applicare le disposizioni di tale sottosezione ad un'indicazione geografica qualora il titolare del diritto:
a) |
non rinnovi la registrazione dell'indicazione geografica nel mercato di tale parte; oppure |
b) |
non mantenga un livello minimo di attività o interessi commerciali in relazione all'indicazione geografica nel mercato di tale parte, comprese la commercializzazione, la promozione e la sorveglianza del mercato. |
5. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte stabilisce le modalità pratiche che permettano di distinguere tra loro indicazioni geografiche omonime nel suo territorio, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e dell'esigenza di evitare di indurre in errore i consumatori.
6. Qualora una parte riceva una domanda di registrazione o di protezione di un'indicazione geografica omonima di una delle indicazioni geografiche figuranti nell'allegato 10-B, tale parte prenderà in considerazione le opinioni e le osservazioni del richiedente e dei produttori interessati (51) per stabilire le condizioni che consentono di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime.
ARTICOLO 10.20
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
Un'indicazione geografica protetta a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) può essere utilizzata anche da soggetti diversi dal richiedente, a condizione che tale uso sia connesso ai prodotti quali identificati da tale indicazione geografica.
ARTICOLO 10.21
Relazione con i marchi
1. Fatto salvo l'articolo 10.22 (Disposizioni generali), per le indicazioni geografiche elencate all'allegato 10-B e che continuano ad essere protette quali indicazioni geografiche nell'ambito del sistema di una delle parti di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2, la registrazione di un marchio per prodotti contenenti, o costituiti da, un'indicazione geografica che identifica prodotti simili è negata o annullata d'ufficio se ciò è consentito dalla legislazione nazionale della parte, o su richiesta di una parte interessata, per quanto riguarda i prodotti privi dell'origine dell'indicazione geografica in questione, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, le parti riconoscono che l'esistenza nel territorio di una parte di un marchio anteriore confliggente non preclude in toto la registrazione di una successiva indicazione geografica di prodotti simili nel territorio di tale parte (52).
3. Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o i diritti sul marchio sono stati acquisiti con l'uso in buona fede, qualora tale possibilità sia prevista dalle rispettive legislazioni nazionali delle parti, e tale domanda, registrazione o acquisizione ha luogo:
a) |
prima della data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato; oppure |
b) |
prima che l'indicazione geografica sia protetta nel suo paese d'origine, |
le misure adottate per attuare la sottosezione C (Indicazioni geografiche) non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il mero fatto che quest'ultimo sia identico o simile a un'indicazione geografica.
4. Le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche) qualora, a causa della reputazione o della notorietà di un marchio, tale protezione possa indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.
ARTICOLO 10.22
Norme generali
1. Le condizioni per l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui alla sottosezione C (Indicazioni geografiche) nel territorio di una parte sono disciplinate dal diritto interno di tale parte.
2. In relazione ai prodotti agricoli ed alimentari, nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte a impedire l'uso continuato e simile da parte di alcuno dei suoi cittadini o residenti di indicazioni geografiche dell'altra parte, in relazione a prodotti o servizi, qualora tali cittadini o residenti abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di tale parte:
a) |
per almeno 10 anni prima del 1o gennaio 2004; oppure |
b) |
in buona fede prima di tale data. |
3. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche da inserire nell'allegato 10-B, qualora sia stata determinata un'utilizzazione precedente
a) |
in virtù del procedimento di opposizione durante le procedure nazionali di registrazione |
b) |
oppure di qualunque procedimento legale, |
tale utilizzazione precedente viene inserita nell'allegato 10-B in relazione all'indicazione geografica in questione conformemente al:
i) |
meccanismo previsto dall'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 3, nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a); e |
ii) |
meccanismo previsto dall'articolo 10.18 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche), nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b). |
4. Ciascuna parte può stabilire le condizioni pratiche che dovranno consentire di differenziare tale utilizzazione precedente dall'indicazione geografica nel proprio territorio, tenendo conto della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore.
5. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte.
6. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione a qualsiasi denominazione contenuta in un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti o servizi per i quali la denominazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di tale parte.
7. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte ad applicarne le disposizioni in relazione ad un'indicazione geografica dell'altra parte per prodotti della vite per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di tale parte alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC nel territorio di tale parte.
8. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) impedisce a una parte di proteggere come indicazione geografica, nel rispetto della propria legislazione nazionale, un termine che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale.
9. Una parte può disporre che qualsiasi richiesta ai sensi della sottosezione C (Indicazioni geografiche) in relazione all'uso o alla registrazione di un marchio debba essere presentata entro cinque anni dopo la data in cui l'uso pregiudizievole dell'indicazione protetta sia divenuto comunemente noto in tale parte o entro cinque anni dalla data di registrazione del marchio nella medesima parte, purché il marchio sia stato pubblicato entro la data di registrazione, se quest'ultima è anteriore a quella in cui l'uso pregiudizievole è divenuto comunemente noto in tale parte, e a condizione che l'indicazione geografica non sia usata o registrata in malafede.
10. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.
11. Nessuna disposizione della sottosezione C (Indicazioni geografiche) obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non sia protetta o che abbia cessato di essere protetta conformemente alla legislazione nazionale del paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica.
ARTICOLO 10.23
Rapporto con il comitato per il commercio
Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio) ha il potere di:
a) |
adottare decisioni circa l'inserimento nell'elenco dell'allegato 10-B di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 3; e |
b) |
modificare l'allegato 10-B conformemente all'articolo 10.18 (Modifica dell'elenco delle indicazioni geografiche). |
SOTTOSEZIONE D
DISEGNI
ARTICOLO 10.24
Requisiti per la protezione dei disegni registrati (53)
1. Le parti garantiscono la protezione dei disegni creati indipendentemente, che siano nuovi od originali (54). Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla sottosezione D (Disegni) (55).
2. La protezione riconosciuta ai disegni non si estende ai disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.
3. Un disegno non conferisce diritti quando è contrario all'ordine pubblico o al buon costume (56).
ARTICOLO 10.25
Diritti conferiti dalla registrazione
Il titolare di un disegno protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo la produzione, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali.
ARTICOLO 10.26
Durata della protezione
La durata della protezione concessa è di almeno 10 anni a decorrere dalla data della domanda.
ARTICOLO 10.27
Eccezioni
Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
ARTICOLO 10.28
Rapporto con il diritto d'autore
Ciascuna parte prevede la possibilità che un disegno registrato nel territorio di una parte conformemente alla sottosezione D (Disegni) non sia completamente escluso dalla protezione prevista dalla legislazione nazionale di tale parte in materia di diritto d'autore. Ciascuna delle parti determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è possibile goderne (57).
SOTTOSEZIONE E
BREVETTI
ARTICOLO 10.29
Accordi internazionali
Le parti richiamano gli obblighi derivanti dal trattato di cooperazione in materia di brevetti (concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979 e modificato il 3 febbraio 1984). Le parti, se del caso, compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi al disposto degli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1o giugno 2000; coerentemente con la legislazione e le procedure nazionali.
ARTICOLO 10.30
Brevetti e salute pubblica
1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui alle sottosezioni E (Brevetti) ed F (Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico) siano coerenti con tale dichiarazione.
2. Ciascuna parte rispetta la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, nonché la decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 6 dicembre 2005, sulla modifica dell'accordo TRIPS, che adotta il protocollo che modifica l'accordo TRIPS.
ARTICOLO 10.31
Proroga della durata dei diritti conferiti dai brevetti
Le parti riconoscono che i prodotti farmaceutici protetti (58) da un brevetto nei rispettivi territori possono essere soggetti ad un procedimento amministrativo di autorizzazione prima di essere immessi sui rispettivi mercati. Le parti prevedono una proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente al procedimento amministrativo di autorizzazione all'immissione in commercio (59). La proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti non può superare i cinque anni (60).
ARTICOLO 10.32
Cooperazione
Le parti convengono di collaborare ad iniziative intese ad agevolare:
a) |
la concessione di brevetti sulla base delle domande presentate dai richiedenti di una parte nel territorio dell'altra parte; e |
b) |
l'abilitazione e il riconoscimento dei consulenti in materia di brevetti di una parte nel territorio dell'altra parte. |
SOTTOSEZIONE F
PROTEZIONE DEI DATI SULLE PROVE
ARTICOLO 10.33
Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico
Qualora una parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente a terzi, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di autorizzazione nel territorio di tale parte, di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi, tranne in presenza del consenso di tale parte (61) (62) (63).
ARTICOLO 10.34
Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo (64)
1. Qualora una parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza e all'efficacia di tale prodotto, essa non consente a terzi, per un periodo minimo di 10 anni dalla data di autorizzazione, di commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi, tranne in presenza del consenso di tale parte.
2. Qualora una parte preveda misure o procedure dirette a evitare la duplicazione di prove su animali vertebrati per quanto concerne i prodotti chimici agricoli, tale parte può stabilire le condizioni e le circostanze in cui un prodotto identico o simile può essere commercializzato da terzi sulla base dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata alla parte che ha presentato i dati sulle prove o gli studi.
3. Qualora una parte subordini il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto chimico agricolo alla presentazione dei dati sulle prove o degli studi relativi alla sicurezza o all'efficacia di tale prodotto, tale parte si adopera per trattare tempestivamente la domanda con l'obiettivo di evitare ritardi irragionevoli.
SOTTOSEZIONE G
VARIETÀ VEGETALI
ARTICOLO 10.35
Accordi internazionali
Le parti confermano i loro obblighi derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, quale riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991, compresa la loro capacità di attuare l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di tale convenzione.
SEZIONE C
TUTELA CIVILE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
ARTICOLO 10.36
Obblighi generali
1. Le parti affermano gli impegni assunti in forza degli articoli da 41 a 50 dell'accordo TRIPS e in conformità di tali impegni stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso a norma del rispettivo diritto interno contro gli atti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo.
2. In particolare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 stabiliti da ciascuna parte a norma del rispettivo diritto interno:
a) |
tengono conto, ove opportuno, della necessità di proporzionalità tra la gravità della violazione e gli interessi di terzi; |
b) |
sono leali ed equi; |
c) |
non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati; e |
d) |
sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. |
3. Nessuna disposizione del presente capo pregiudica la capacità delle parti di applicare la loro legislazione interna in generale né crea alcun obbligo per le parti di modificare la loro legislazione vigente per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Fatti salvi i precedenti principi generali, nessuna disposizione del presente capo introduce alcun obbligo per le parti:
a) |
di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale; oppure |
b) |
per quanto concerne la distribuzione delle risorse destinate rispettivamente alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e all'applicazione della legge in generale. |
ARTICOLO 10.37
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Nei procedimenti giudiziari civili per violazione di un diritto di proprietà intellettuale ciascuna parte adotta le misure appropriate, conformemente al diritto ed alle politiche nazionali, per pubblicare o mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle decisioni giudiziarie definitive. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private. Ciascuna parte può prevedere ulteriori misure di pubblicità, appropriate alle particolari circostanze, compresa la pubblicità a grande diffusione.
ARTICOLO 10.38
Disponibilità di misure, procedure e mezzi di ricorso civili
1. In relazione ai diritti di proprietà intellettuale quali definiti al paragrafo 2, ciascuna parte mette a disposizione dei titolari dei diritti, nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso civili di cui alla sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale).
2. Ai fini della sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale), si intende per:
a) |
«titolari del diritto», i titolari di licenze esclusive nonché le federazioni e le associazioni (65) giuridicamente legittimate a rivendicare tali diritti; e |
b) |
«diritti di proprietà intellettuale», tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, dell'accordo TRIPS (66). |
ARTICOLO 10.39
Misure di protezione delle prove
1. Le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:
a) |
contro una parte o, se del caso, un terzo posti sotto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, per prevenire la violazione di diritti di proprietà intellettuale, in particolare per impedire l'accesso ai circuiti commerciali di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale; e |
b) |
per preservare gli elementi di prova pertinenti relativi alla presunta violazione. |
2. Ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. Nei procedimenti condotti inaudita altera parte ciascuna parte autorizza le proprie autorità giudiziarie a reagire rapidamente alle richieste di misure provvisorie e a decidere senza indebito indugio.
3. Almeno nei casi di violazione di diritti d'autore o diritti connessi e nei casi di contraffazione di marchi, ciascuna parte dispone che nei procedimenti giudiziari civili le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci sospette, dei materiali e degli strumenti utilizzati per commettere la violazione e, almeno per quanto riguarda la contraffazione di marchi, delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in copia.
4. Le parti dispongono che le proprie autorità abbiano il potere di obbligare l'attore, per quanto riguarda le misure provvisorie, a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di comprovare, con un sufficiente grado di certezza, che sia in atto o sia imminente una violazione dei diritti dell'attore, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi. Tale cauzione o garanzia equivalente non può tuttavia indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure per l'adozione di tali misure provvisorie.
5. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione od omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie hanno il potere di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.
ARTICOLO 10.40
Elementi di prova e diritto d'informazione
1. Fatto salvo il rispettivo diritto nazionale di ciascuna parte in materia di privilegi, tutela della riservatezza o trattamento dei dati personali, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare del diritto o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta degli elementi di prova, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione dei terzi presumibilmente coinvolti nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei relativi canali di distribuzione.
ARTICOLO 10.41
Altri rimedi
1. Ciascuna parte dispone che nei procedimenti giudiziari civili, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, le sue autorità giudiziarie, su richiesta del titolare del diritto e almeno relativamente alle merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore e alle merci contraffatte per quanto concerne il marchio, abbiano il potere di ordinare:
a) |
che tali merci che violano un diritto di proprietà intellettuale siano, senza indennizzo di alcun genere:
|
b) |
che i materiali e gli strumenti usati principalmente nella fabbricazione o nella creazione di tali merci che violano un diritto di proprietà intellettuale siano distrutti o rimossi, senza indebito ritardo e senza indennizzo di alcun genere, al di fuori dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. |
2. Nel considerare qualsiasi domanda del titolare del diritto, secondo quanto indicato al paragrafo 1, si tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, le azioni correttive imposte e gli interessi di terzi.
3. I rimedi di cui al presente articolo possono essere attuati a spese dell'autore della violazione.
ARTICOLO 10.42
Ingiunzioni
Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili in cui una decisione giudiziaria abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, le proprie autorità giudiziarie, su richiesta del titolare del diritto, abbiano il potere di emettere, nei confronti dell'autore della violazione o, se del caso, nei confronti di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria in questione, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove ciò sia previsto dalla legislazione interna della parte, il mancato rispetto di un'ingiunzione è, se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata al fine di garantirne l'esecuzione.
ARTICOLO 10.43
Misure alternative
Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione nazionale che, nei procedimenti giudiziari civili in cui una decisione giudiziaria abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale del titolare, nei casi opportuni e su istanza della persona cui potrebbero essere applicate le misure previste all'articolo 10.41 (Altri rimedi) e/o all'articolo 10.42 (Ingiunzioni), le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure previste all'articolo 10.41 (Altri rimedi) e/o all'articolo 10.42 (Ingiunzioni), a condizione che l'istante abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, l'esecuzione delle misure in questione possa causargli un danno sproporzionato e l'indennizzo pecuniario alla parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente (67).
ARTICOLO 10.44
Risarcimento del danno
1. Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le rispettive autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione, che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire il pregiudizio che quest'ultimo ha subito a causa della violazione.
2. Per determinare l'importo del risarcimento per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale le autorità giudiziarie di una parte hanno il potere di considerare, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compresi la perdita di profitti e il valore delle merci o dei servizi oggetto della violazione, calcolato in base al prezzo di mercato oppure al prezzo al dettaglio raccomandato (68). Almeno nei casi di violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi e di contraffazione del marchio, ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare del diritto, in alternativa o in aggiunta al risarcimento del danno o come parte di tale risarcimento, i proventi ottenuti dall'autore della violazione che siano attribuibili al comportamento lesivo del diritto.
3. In alternativa al paragrafo 2, ciascuna parte può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di stabilire, nei casi opportuni, che il risarcimento dei danni può consistere in una somma forfettaria calcolata in base ad elementi che comprendono, come minimo, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
4. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che, qualora l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possano prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che può essere predeterminato.
ARTICOLO 10.45
Spese legali
Ciascuna parte dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa oppure eventuali altre spese previste dal diritto nazionale di tale parte.
ARTICOLO 10.46
Presunzioni relative al diritto d'autore e ai diritti connessi
Nei procedimenti civili riguardanti il diritto d'autore o diritti connessi, ciascuna parte prevede la presunzione secondo la quale, almeno per quanto riguarda le opere letterarie od artistiche, in mancanza di prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome compare su tale opera, interpretazione, esecuzione o fonogramma in modo abituale è il titolare del diritto, ed è pertanto legittimato ad avviare un procedimento per violazione.
ARTICOLO 10.47
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, ciascuna parte prevede esenzioni o limitazioni nella propria legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilità dei prestatori di servizi e la portata dei rimedi disponibili nei confronti di tali prestatori, per le violazioni del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei marchi compiute con l'ausilio di sistemi o reti controllati o gestiti da tali soggetti o per loro conto.
2. Le esenzioni o limitazioni di cui al paragrafo 1:
a) |
riguardano le funzioni seguenti:
|
b) |
possono riguardare altresì le funzioni seguenti:
|
3. L'ammissibilità a beneficiare delle esenzioni o delle limitazioni di cui al presente articolo non può essere subordinata al fatto che il prestatore di servizi effettui una sorveglianza del proprio servizio o ricerchi in modo esplicito indizi dell'attività di violazione, tranne nella misura in cui ciò sia coerente con le misure tecniche in questione.
4. Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione interna le condizioni che i prestatori di servizi devono soddisfare per essere ammessi a godere delle esenzioni o delle limitazioni di cui al presente articolo. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, ciascuna parte può prevedere procedure appropriate che garantiscano l'efficacia delle notifiche di asserita violazione e delle contronotifiche ad opera dei titolari del materiale rimosso o disattivato per errore o per una non corretta identificazione.
5. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di tutele di applicazione generale contro la violazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi, oppure dei marchi. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico di una parte, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa di tale parte imponga al prestatore di servizi di impedire o di porre fine a una violazione.
6. Ciascuna parte può richiedere consultazioni con l'altra parte per esaminare come affrontare future funzioni di natura analoga a quelle contemplate nel presente articolo.
SEZIONE D
MISURE ALLA FRONTIERA
ARTICOLO 10.48
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica», le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno identico all'indicazione geografica validamente registrata per dette merci nel territorio in cui esse si trovano, oppure un segno che non può essere distinto da tale indicazione geografica nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare dell'indicazione geografica in questione a norma del diritto interno della parte in cui si trovano le merci; |
b) |
«merci contraffatte per quanto concerne il marchio», le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci oppure un marchio che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione a norma del diritto interno della parte in cui si trovano le merci; |
c) |
«merci in transito», le merci per le quali il passaggio nel territorio di una parte, con o senza trasbordo o sbarco nel territorio della parte, come anche il deposito, la rottura di carico, il cambiamento del modo di trasporto o della modalità di movimentazione, rappresentino solamente una parte di un itinerario completo che inizia e termina oltre le frontiere della parte sul cui territorio tali merci transitano; |
d) |
«merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore», le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo, qualora la realizzazione di tale riproduzione costituisca una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso a norma della legislazione nazionale della parte in cui si trovano le merci; e |
e) |
«merci usurpative per quanto concerne il disegno», le merci per le quali il disegno sia stato registrato e alle quali sia stato applicato tale disegno registrato, oppure un disegno che non sia sostanzialmente differente dal disegno registrato, senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione di tali merci costituisca una violazione a norma del diritto interno della parte in cui si trovano le merci. |
ARTICOLO 10.49
Ambito di applicazione delle misure alla frontiera
1. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna parte adotta o mantiene procedure relative alle merci soggette a controllo doganale in virtù delle quali il titolare del diritto può chiedere alle autorità competenti di sospendere l'immissione in libera pratica di merci per le quali esiste il sospetto che si tratti di:
a) |
merci contraffatte per quanto concerne il marchio; |
b) |
merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore; |
c) |
merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica; e |
d) |
merci usurpative per quanto concerne il disegno. |
2. Le parti adottano o mantengono procedure relative alle merci soggette a controllo doganale in virtù delle quali le rispettive autorità competenti possono agire d'ufficio per sospendere l'immissione in libera pratica di merci per le quali esiste il sospetto che si tratti di (72):
a) |
merci contraffatte per quanto concerne il marchio; |
b) |
merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore; e |
c) |
merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica. |
3. Le parti non hanno l'obbligo di prevedere le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda le merci in transito. Rimane comunque salva la disposizione di cui all'articolo 10.51 (Cooperazione), paragrafo 2.
4. Singapore si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 possibilmente entro due anni, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda le procedure in materia di:
a) |
merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica; e |
b) |
merci usurpative per quanto concerne il disegno. |
ARTICOLO 10.50
Identificazione delle spedizioni
Per agevolare l'effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali adottano una serie di soluzioni volte a identificare le spedizioni contenenti merci contraffatte per quanto concerne il marchio, merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, merci usurpative per quanto concerne il disegno e merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica. Tali soluzioni includono tecniche di analisi del rischio basate, tra l'altro, sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti, sulle informazioni raccolte e sulle ispezioni dei carichi di merci.
ARTICOLO 10.51
Cooperazione
1. Le parti convengono di cooperare per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazione di diritti di proprietà intellettuale. A tal fine, in particolare, le parti si scambiano informazioni e provvedono a stabilire le modalità della cooperazione da concordare tra le loro autorità doganali, in materia di scambi di: merci contraffatte per quanto concerne il marchio, merci usurpative per quanto concerne il diritto d'autore, merci usurpative per quanto concerne il disegno o merci contraffatte per quanto concerne l'indicazione geografica.
2. Per quanto riguarda le spedizioni di merci che transitano o sono trasbordate nel territorio di una parte, che sono destinate al territorio dell'altra parte e sulle quali esiste il sospetto che si tratti di merci contraffatte o usurpative le parti, su propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, forniscono le informazioni disponibili all'altra parte per consentire un'applicazione efficace della normativa volta a reprimere tali spedizioni. Le parti non possono fornire informazioni inviate in via riservata dallo spedizioniere, dalla compagnia di navigazione o dall'agente di quest'ultima.
SEZIONE E
COOPERAZIONE
ARTICOLO 10.52
Cooperazione
1. Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'attuazione degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo. La cooperazione riguarda, tra l'altro, le attività seguenti:
a) |
scambio di informazioni sui quadri giuridici relativi ai diritti di proprietà intellettuale, riguardanti anche l'attuazione delle norme e dei sistemi relativi alla proprietà intellettuale con lo scopo di promuovere un'efficiente registrazione dei diritti di proprietà intellettuale; |
b) |
scambio tra le rispettive autorità responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, delle relative esperienze e delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; |
c) |
scambio di informazioni e cooperazione sulla sensibilizzazione del pubblico e sulle iniziative appropriate per promuovere la consapevolezza dei vantaggi emananti dai diritti e dai sistemi di proprietà intellettuale; |
d) |
sviluppo delle capacità e cooperazione tecnica per quanto riguarda, tra l'altro: gestione, rilascio di licenze, valutazione e sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale; informazioni relative alla tecnologia ed al mercato; agevolazione della collaborazione a livello industriale, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale che possono trovare applicazione nella protezione o nel miglioramento dell'ambiente anche attraverso l'istituzione di una piattaforma o una banca dati; partenariati pubblico-privato a sostegno della cultura e dell'innovazione; |
e) |
scambio di informazioni e cooperazione sulle questioni relative alla proprietà intellettuale, ove opportuno e pertinente agli sviluppi della tecnologia rispettosa dell'ambiente; e |
f) |
qualsiasi altro settore di cooperazione o qualunque altra attività eventualmente discussi e concordati tra le parti. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti convengono di designare un punto di contatto al fine di mantenere il dialogo, compresa all'occorrenza la convocazione di riunioni su questioni relative alla proprietà intellettuale tra i rispettivi esperti tecnici nelle materie disciplinate dal presente capo.
3. La cooperazione a norma del presente articolo è realizzata secondo la legislazione, le norme, i regolamenti, le direttive o le politiche di ciascuna parte. La cooperazione avviene anche secondo termini e condizioni concordati tra le parti e rimane soggetta alla disponibilità di risorse di ciascuna parte.
CAPO 11
CONCORRENZA E QUESTIONI CORRELATE
SEZIONE A
COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE E CONCENTRAZIONI
ARTICOLO 11.1
Principi
1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Esse riconoscono che le pratiche e le operazioni commerciali anticoncorrenziali possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
2. Al fine di promuovere una concorrenza libera e non falsata in tutti i settori delle proprie economie, ciascuna parte mantiene in vigore nei rispettivi territori una legislazione completa che affronti in modo efficace le pratiche seguenti, qualora tali pratiche incidano sugli scambi tra le parti:
a) |
gli accordi orizzontali e verticali (73) tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte; |
b) |
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte; e |
c) |
le concentrazioni tra imprese che producono una sostanziale riduzione della concorrenza o che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra parte; |
ARTICOLO 11.2
Attuazione
1. Ciascuna parte mantiene la propria autonomia nello sviluppo e nell'applicazione della sua legislazione. Le parti si impegnano, tuttavia, a conferire ad autorità provviste di mezzi adeguati la responsabilità di dare efficace applicazione alla legislazione di cui all'articolo 11.1 (Principi), paragrafo 2.
2. Le parti applicheranno le rispettive legislazioni di cui all'articolo 11.1 (Principi), paragrafo 2, in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equità procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate, compreso il loro diritto di essere sentite prima dell'adozione della decisione in merito a un caso.
SEZIONE B
IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI E MONOPOLI DI STATO
ARTICOLO 11.3
Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi
1. Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di creare o mantenere imprese pubbliche, o di riconoscere a imprese diritti speciali o esclusivi, secondo il proprio diritto.
2. Ciascuna parte garantisce che le imprese pubbliche e le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi siano soggette alla legislazione di cui alla sezione A (Comportamento anticoncorrenziale e concentrazioni), nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.
3. Ciascuna parte garantisce che le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi non facciano uso di tali diritti per mettere in atto, direttamente o indirettamente, anche tramite i loro rapporti con le società madri, con le società controllate o con altre imprese soggette ad una proprietà comune, pratiche anticoncorrenziali che danneggino gli investimenti e lo scambio di beni o di servizi dell'altra parte in un altro mercato sul quale tali imprese non godono di diritti speciali o esclusivi.
4. Singapore garantisce chetutte le imprese pubbliche e tutte le imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi agiscano soltanto secondo considerazioni commerciali nella vendita o nell'acquisto di beni o servizi, ad esempio per quanto riguarda il prezzo, la qualità, la disponibilità, la commerciabilità, il trasporto ed altre condizioni di acquisto o di vendita, eriserva un trattamento non discriminatorioagli stabilimenti dell'Unione, alle merci dell'Unione ed ai prestatori di servizi dell'Unione,.
ARTICOLO 11.4
Monopoli di Stato
Sebbene nessuna disposizione del presente capo possa essere interpretata come un divieto per una parte di istituire o mantenere monopoli di Stato, ciascuna parte adegua i monopoli di Stato a carattere commerciale in modo tale che tali monopoli non operino alcuna discriminazione nei confronti di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte per quanto concerne le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi applicabili a beni e servizi.
SEZIONE C
SOVVENZIONI
ARTICOLO 11.5
Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente accordo, si intende per sovvenzione una misura che soddisfa, mutatis mutandis, le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, mutatis mutandis, indipendentemente dal fatto che la sovvenzione venga concessa per la produzione di beni o di servizi (74).
2. Le disposizioni del presente capo si applicano solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SCM. S'intendono specifiche le sovvenzioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate).
3. Le disposizioni degli articoli 11.7 (Sovvenzioni vietate), 11.8 (Altre sovvenzioni) e 11.10 (Clausola di revisione), come anche le disposizioni di cui all'allegato 11-A, non si applicano alle sovvenzioni al settore della pesca, alle sovvenzioni relative a prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e ad altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
ARTICOLO 11.6
Rapporto con l'OMC
Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una parte, derivanti dell'accordo OMC, concernenti in particolare l'applicazione di misure di difesa commerciale o l'avvio di procedimenti per la risoluzione di controversie o di altre misure appropriate nei confronti di sovvenzioni concesse dall'altra parte.
ARTICOLO 11.7
Sovvenzioni vietate
1. Per quanto concerne le sovvenzioni relative allo scambio di merci, le parti confermano i propri diritti ed i propri obblighi sanciti dall'articolo 3 dell'accordo SCM, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
2. Sono vietate le seguenti sovvenzioni relative allo scambio di merci e servizi a meno che la parte che eroga la sovvenzione, su richiesta dell'altra parte, non abbia dimostrato che la sovvenzione in questione non incide sul commercio dell'altra parte, né plausibilmente vi inciderà in futuro:
a) |
qualsiasi accordo giuridico in virtù del quale un governo o un organo pubblico sia tenuto a coprire i debiti o le passività di talune imprese senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto all'importo di tali debiti o alla durata di tale responsabilità; e |
b) |
qualsiasi forma di sostegno a imprese insolventi o in difficoltà (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in denaro, le iniezioni di capitale, i conferimenti di attivi a un prezzo inferiore a quello di mercato, le esenzioni fiscali) senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione (75), |
3. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non impedisce alle parti di fornire sovvenzioni per porre rimedio a gravi perturbazioni della propria economia. Per «grave perturbazione nell'economia di una parte» si intende una crisi eccezionale, temporanea e significativa che colpisce l'intera economia di una delle parti, e non soltanto una regione specifica o un settore economico determinato di tale parte.
4. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico né alle sovvenzioni concesse all'industria del carbone.
ARTICOLO 11.8
Altre sovvenzioni
1. Le parti convengono di fare il possibile per applicare la loro legislazione in materia di concorrenza o altra legislazione per rimediare alle o rimuovere le distorsioni della concorrenza causate da altre sovvenzioni specifiche relative allo scambio di merci e servizi non disciplinate dall'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), nella misura in cui tali sovvenzioni incidano o possano altresì incidere sugli scambi commerciali delle parti; le parti si impegnano altresì a prevenire l'insorgere di tali situazioni. L'allegato 11-A contiene orientamenti specifici sui tipi di sovvenzioni che non producono tali effetti.
2. Le parti convengono di scambiarsi informazioni, su richiesta di una di esse, e di avviare un primo dialogo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con l'obiettivo di sviluppare norme applicabili ad altre sovvenzioni, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale. A tal fine, le parti possono adottare una decisione in seno al comitato per il commercio.
ARTICOLO 11.9
Trasparenza
1. Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore delle sovvenzioni relative agli scambi di merci e alla prestazione di servizi. A tal fine, ogni due anni ciascuna parte presenta all'altra una relazione sulla base giuridica, sulla forma e, nei limiti del possibile, sull'importo o sul bilancio, e sui beneficiari delle sovvenzioni concesse dalle proprie pubbliche amministrazioni o da qualsiasi altro organismo pubblico.
2. Tale relazione si intende presentata qualora le informazioni pertinenti siano rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico, entro giugno del secondo anno civile successivo alla concessione delle sovvenzioni.
ARTICOLO 11.10
Clausola di revisione
Le parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui è fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna parte può sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle parti.
SEZIONE D
QUESTIONI GENERALI
ARTICOLO 11.11
Cooperazione e coordinamento in materia di applicazione della legge
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento per rafforzare ulteriormente l'effettiva applicazione della legge. Le rispettive autorità fanno il possibile per cooperare e coordinare l'applicazione delle rispettive legislazioni nazionali al fine di raggiungere l'obiettivo del presente accordo, vale a dire una concorrenza libera e non falsata nell'ambito delle loro relazioni commerciali.
ARTICOLO 11.12
Riservatezza
1. Qualora una parte comunichi informazioni in virtù del presente accordo, tale parte garantisce la protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate.
2. Qualora una parte comunichi informazioni in via riservata in virtù del presente accordo, la parte che riceve tali informazioni ne garantisce la riservatezza conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
ARTICOLO 11.13
Consultazione
1. Per favorire la comprensione reciproca tra le parti o per affrontare determinate questioni che sorgano nell'ambito delle sezioni A (Comportamento anticoncorrenziale e concentrazioni), B (Imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, e monopoli di Stato) o D (Questioni generali), ciascuna parte, su richiesta dell'altra, avvia consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte. Nelle sue richieste, l'altra parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le parti.
2. Le parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, qualsiasi questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle sezioni A (Comportamento anticoncorrenziale e concentrazioni), B (Imprese pubbliche, imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi e monopoli di Stato) o D (Questioni generali).
3. Per facilitare l'esame della questione che è oggetto delle consultazioni, ciascuna parte si adopera per fornire all'altra parte le pertinenti informazioni non riservate.
ARTICOLO 11.14
Meccanismo di mediazione e risoluzione delle controversie
Nessuna delle parti può ricorrere alle disposizioni dei capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione) le questioni inerenti al presente capo, ad eccezione delle questioni disciplinate dall'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate).
CAPO 12
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
SEZIONE A
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
ARTICOLO 12.1
Contesto e obiettivi
1. Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il preambolo dell'accordo OMC, la dichiarazione ministeriale di Singapore dell'OMC del 1996, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito «OIL») sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, del 2008. Tenendo in considerazione tali strumenti, le parti ribadiscono il loro impegno a sviluppare e promuovere il commercio internazionale e le loro relazioni economiche e commerciali bilaterali in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile.
2. Le parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e costituiscono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un'impostazione globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
3. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro. Nel contempo le parti sottolineano l'importanza di non utilizzare le norme in materia di ambiente e di lavoro per scopi protezionistici.
4. Le parti riconoscono come loro obiettivo il rafforzamento delle loro relazioni commerciali e della collaborazione in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile secondo quanto indicato ai paragrafi 1 e 2. Alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna parte, le parti non intendono armonizzare le rispettive norme in materia di lavoro o di ambiente.
ARTICOLO 12.2
Diritto di legiferare e livelli di protezione
1. Le parti riconoscono il diritto spettante a ciascuna parte di stabilire i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche pertinenti, in conformità dei principi sanciti dalle norme o dagli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui sono firmatarie, secondo quanto previsto agli articoli 12.3 (Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro) e 12.6 (Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente).
2. Le parti continuano a migliorare tali norme e politiche e si adoperano per garantire ed incoraggiare elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro.
SEZIONE B
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – ASPETTI INERENTI AL LAVORO (76)
ARTICOLO 12.3
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla globalizzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di interesse comune.
2. Le parti confermano i rispettivi impegni, assunti nell'ambito della dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, a riconoscere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti quale elemento essenziale dello sviluppo sostenibile in tutti i paesi e quale obiettivo prioritario della cooperazione internazionale. Le parti sono decise a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire a tutti un lavoro dignitoso.
3. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione a Ginevra nel giugno 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare in modo efficace i principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ed in particolare:
a) |
la libertà di associazione ed il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; |
b) |
l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio; |
c) |
l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e |
d) |
l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. |
Le parti confermano gli impegni ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che Singapore e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato.
4. Le parti si adopereranno assiduamente per ratificare ed attuare in modo efficace le convenzioni fondamentali dell'OIL e si scambierabbi informazioni al riguardo. Esse prenderanno inoltre in considerazione la ratifica e l'attuazione efficace di altre convenzioni dell'OIL, tenendo conto delle circostanze nazionali. Le parti si scambieranno informazioni al riguardo.
5. Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo.
ARTICOLO 12.4
Cooperazione in materia di lavoro nel contesto del commercio e dello sviluppo sostenibile
Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche del lavoro relativi al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose in settori che comprendono, tra l'altro:
a) |
la cooperazione nelle sedi internazionali per affrontare gli aspetti occupazionali del commercio e dello sviluppo sostenibile, compresi, tra l'altro, la riunione dell'OIL e il vertice Europa/Asia; |
b) |
lo scambio di informazioni e la condivisione di migliori prassi in settori quali le normative e le pratiche del lavoro, i sistemi che assicurano il rispetto e l'applicazione, la gestione delle controversie di lavoro, la consultazione delle parti sociali, la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori nonché la salute e la sicurezza sul lavoro; |
c) |
lo scambio di opinioni in merito agli effetti positivi e negativi del presente accordo sugli aspetti occupazionali dello sviluppo sostenibile e alle possibilità di rafforzarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate da una delle parti o da entrambe; |
d) |
lo scambio di opinioni sulla promozione della ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL e delle altre convenzioni di reciproco interesse, nonché sull'effettiva attuazione delle convenzioni ratificate; |
e) |
la cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere; e |
f) |
lo scambio di opinioni in merito all'incidenza che regolamenti, norme e standard in materia di lavoro hanno sul commercio. |
ARTICOLO 12.5
Informazioni scientifiche
Nella preparazione e nell'attuazione delle misure per la salute e la sicurezza sul lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto delle pertinenti informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali correlati, laddove disponibili, compreso il principio di precauzione sancito in tali norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali.
SEZIONE C
COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – ASPETTI AMBIENTALI
ARTICOLO 12.6
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra le politiche, le norme e le misure in materia di commercio e di ambiente. In tale contesto, le parti si consulteranno e coopereranno, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali di comune interesse attinenti al commercio.
2. Le parti danno efficace attuazione agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie, nelle rispettive leggi e nei regolamenti o in altre misure o pratiche vigenti nei rispettivi territori (77).
3. Le parti confermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito «UNFCCC»), e di attuare effettivamente l'UNFCCC, il relativo protocollo di Kyoto, e l'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 in modo coerente con i principi e le disposizioni dell'UNFCCC. Esse si impegnano a collaborare per rafforzare il regime multilaterale basato su norme nel quadro dell'UNFCCC partendo dalle decisioni adottate in tale ambito, nonché per sostenere gli sforzi intesi a sviluppare, nel quadro dell'UNFCCC, un accordo internazionale sui cambiamenti climatici applicabile a tutte le parti per il periodo successivo al 2020.
4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure volte a attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono firmatarie, a condizione che tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.
ARTICOLO 12.7
Commercio di legname e prodotti del legno
Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste a livello globale. A tal fine, le parti si impegnano a:
a) |
scambiarsi informazioni sulle strategie per promuovere il commercio e il consumo di legname e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo legale e sostenibile, e a promuovere la consapevolezza circa tali strategie; |
b) |
promuovere l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale a livello mondiale, e a far fronte al commercio di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti, ad esempio mediante la promozione dell'uso di legname e prodotti del legno provenienti da foreste gestite in modo legale e sostenibile, anche attraverso sistemi di verifica e certificazione; |
c) |
cooperare per promuovere l'efficacia delle misure o delle politiche intese a far fronte al commercio di legname tagliato illegalmente e dei relativi prodotti; e |
d) |
promuovere l'applicazione efficace della convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) per quanto riguarda le specie di alberi il cui stato di conservazione è considerato a rischio. |
ARTICOLO 12.8
Commercio di prodotti ittici
Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione delle risorse ittiche in modo sostenibile. A tal fine, le parti si impegnano a:
a) |
rispettare le misure di conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche come definiti dagli strumenti internazionali ratificati dalle parti, e a sostenere i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito «FAO») ed i pertinenti strumenti dell'ONU in questi ambiti; |
b) |
introdurre e attuare misure efficaci per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito «pesca INN»), compresa la cooperazione con le organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, l'attuazione dei loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture per l'esportazione di pesce e prodotti della pesca, e le parti agevolano altresì l'esclusione dei prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e lo scambio di informazioni sulle attività di pesca INN; |
c) |
adottare misure efficaci di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto delle misure di conservazione, quali misure di competenza dello Stato di approdo appropriate; e |
d) |
sostenere i principi dell'accordo FAO inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, e a rispettare le pertinenti disposizioni dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
ARTICOLO 12.9
Informazioni scientifiche
Nella preparazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente che possano incidere sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna di esse tiene conto dei dati scientifici e delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali, laddove disponibili, nonché del principio di precauzione.
ARTICOLO 12.10
Cooperazione sugli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile
Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche ambientali attinenti al commercio al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo. Le parti possono avviare attività di cooperazione reciprocamente vantaggiose in settori che comprendono, tra l'altro:
a) |
lo scambio di opinioni in merito agli effetti positivi e negativi del presente accordo sugli aspetti ambientali dello sviluppo sostenibile e alle possibilità di rafforzarli, prevenirli o attenuarli, tenendo conto delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità realizzate da una delle parti o da entrambe; |
b) |
la cooperazione nelle sedi internazionali competenti per gli aspetti ambientali del commercio e dello sviluppo sostenibile, in particolare nell'ambito dell'OMC, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente; |
c) |
la cooperazione finalizzata a promuovere la ratifica e l'attuazione efficace degli accordi multilaterali in materia di ambiente che incidono sul commercio; |
d) |
lo scambio di informazioni e la cooperazione per quanto riguarda i sistemi di certificazione e di etichettatura pubblici e privati, compresi l'etichettatura ecologica e gli appalti pubblici verdi; |
e) |
lo scambio di opinioni sull'incidenza che regolamenti, norme e standard in materia ambientale hanno sul commercio; |
f) |
la cooperazione concernente gli aspetti legati al commercio del regime internazionale attuale e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i modi per ovviare agli effetti negativi del commercio sul clima, nonché i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica; |
g) |
la cooperazione riguardo agli aspetti legati al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresa la cooperazione doganale; |
h) |
la cooperazione riguardo alla gestione sostenibile delle foreste volta a promuovere misure efficaci per la certificazione della produzione sostenibile di legname; |
i) |
lo scambio di opinioni sulla relazione tra gli accordi multilaterali in materia di ambiente e le norme del commercio internazionale; |
j) |
lo scambio di opinioni sulla liberalizzazione dei beni e dei servizi ambientali; e |
k) |
lo scambio di opinioni in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine. |
SEZIONE D
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 12.11
Commercio ed investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile
1. Le parti sono decise a continuare a compiere sforzi particolari per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le parti riconoscono inoltre l'utilità degli sforzi volti a promuovere lo scambio di merci soggette a sistemi privati o volontari volti a garantire lo sviluppo sostenibile, quali l'etichettatura ecologica o il commercio equo ed etico.
2. Le parti dedicano particolare attenzione ad agevolare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in relazione a beni e servizi rispettosi del clima, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico, anche tramite l'adozione di quadri politici favorevoli all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi.
3. Le parti riconoscono la necessità di garantire che, al momento di elaborare i sistemi di sostegno pubblico per i combustibili fossili, si tenga in debito conto la necessità di ridurre le emissioni di gas serra e la necessità di limitare le distorsioni degli scambi per quanto possibile. Sebbene l'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), paragrafo 2, lettera b), non si applichi alle sovvenzioni all'industria del carbone, le parti condividono l'obiettivo di ridurre progressivamente le sovvenzioni per i combustibili fossili. Tale riduzione può essere accompagnata da misure volte ad attenuare le conseguenze sociali legate al passaggio a combustibili a basso tenore di carbonio. Inoltre entrambe le parti promuoveranno attivamente lo sviluppo di un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, anche tramite investimenti in energie rinnovabili e soluzioni efficienti dal punto di vista energetico.
4. Nel promuovere il commercio e gli investimenti, le parti devono compiere sforzi particolari per promuovere pratiche di responsabilità sociale delle imprese adottate su base volontaria. A tale riguardo, ciascuna parte fa riferimento ai principi, alle norme ed agli orientamenti pertinenti accettati a livello internazionale, che ha concordato o cui ha aderito, quali le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni e a cooperare in materia di promozione della responsabilità sociale delle imprese.
ARTICOLO 12.12
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Le parti non rinunciano né altrimenti derogano, né propongono di rinunciare o altrimenti derogare alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Le parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, qualora tale omissione di dare efficace applicazione influisca sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
ARTICOLO 12.13
Trasparenza
Ciascuna parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale volte a tutelare l'ambiente o le condizioni di lavoro, che possono incidere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti, siano sviluppate, introdotte e gestite in modo trasparente e con debito preavviso, e che ai soggetti interessati sia offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni, in conformità del diritto interno di tale parte e al capo 13 (Trasparenza).
ARTICOLO 12.14
Riesame dell'impatto sullo sviluppo sostenibile
1. Le parti si impegnano, congiuntamente o singolarmente, a monitorare, valutare e riesaminare l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante i propri processi partecipativi e le proprie istituzioni pertinenti, conformemente alle proprie prassi vigenti.
2. Le parti si scambieranno opinioni sulle metodologie e sugli indicatori per la valutazione d'impatto sulla sostenibilità del commercio.
ARTICOLO 12.15
Assetto istituzionale e meccanismo di monitoraggio
1. Ciascuna parte designa nell'ambito della propria amministrazione un ufficio chiamato a fungere da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente capo.
2. Le parti istituiscono un consiglio per il commercio e lo sviluppo sostenibile (di seguito «consiglio»). Il consiglio è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte.
3. Il consiglio si riunisce entro i primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni volta che sia necessario, per sovrintendere all'attuazione del presente capo.
4. Ciascuna riunione del consiglio comprende una seduta pubblica con le parti interessate per uno scambio di opinioni su questioni connesse all'attuazione del presente capo. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi gli interessi delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori, gli interessi in ambito ambientale e quelli dei gruppi imprenditoriali e di altri soggetti interessati a seconda dei casi.
5. Ciascuna parte istituisce nuovi meccanismi di consultazione o fa ricorso a quelli esistenti, per ottenere il parere dei soggetti nazionali interessati, ad esempio i gruppi consultivi nazionali, in merito all'attuazione del presente capo. Tali meccanismi includono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati indipendenti a livello economico, sociale ed ambientale. Tra tali soggetti interessati sono comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre alle organizzazioni non governative. Tali soggetti interessati possono, di loro iniziativa, presentare alle rispettive parti pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo.
ARTICOLO 12.16
Consultazioni governative
1. In caso di disaccordo su qualsiasi questione attinente al presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 12.16 (Consultazioni governative) e 12.17 (Gruppo di esperti). Non si applicano al presente capo le disposizioni dei capi 14 (Risoluzione di controversie) e 15 (Meccanismi di mediazione).
2. In caso di disaccordo quale richiamato al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere l'apertura di consultazioni con l'altra parte inviando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.
3. Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe, prendendo in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e quello di tali organizzazioni. All'occorrenza le parti possono, previo accordo reciproco, chiedere il parere di tali organizzazioni o organismi, o di qualsiasi persona od organismo cui le parti ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
4. La parte che ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata può chiedere che il consiglio sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Il consiglio si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione.
5. Se necessario, il consiglio può consultare le parti interessate pertinenti.
6. Le decisioni adottate dal consiglio vengono rese pubbliche, salvo diversa decisione del consiglio.
ARTICOLO 12.17
Gruppo di esperti
1. Una parte può richiedere, presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte, l'istituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare qualsiasi questione per la quale il consiglio non abbia trovato una soluzione soddisfacente entro 120 giorni dalla presentazione di una domanda di convocazione del consiglio per valutare tale questione a norma dell'articolo 12.16 (Consultazioni governative), paragrafo 4, o entro un termine più lungo eventualmente stabilito da entrambe le parti.
2. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio stabilisce le regole di procedura del gruppo di esperti, prendendo a riferimento le pertinenti regole di procedura di cui all'allegato 14-A. Si applicano al presente articolo i principi di cui all'allegato 14-B.
3. Nella sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio istituisce un elenco di almeno dodici persone che accettano e sono idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco di esperti per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone almeno quattro persone per l'esercizio della funzione di esperto nel sottoelenco. Previo accordo di entrambe le parti, ciascuna di esse propone altresì almeno due persone per il sottoelenco di presidenti. Nel corso delle proprie riunioni il consiglio riesaminerà l'elenco per garantire che sia mantenuto almeno a livello di dodici persone.
4. L'elenco di cui al paragrafo 3 comprende persone con conoscenze o competenze specifiche in relazione alle questioni disciplinate nel presente capo, al diritto del lavoro o dell'ambiente o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Tali persone devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto concerne le questioni di cui sono chiamate ad occuparsi né essere collegate al governo di Singapore o al governo di uno Stato membro dell'Unione, o all'Unione.
5. Un gruppo di esperti è composto di tre membri, salvo diverso accordo tra le parti. Entro 30 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la richiesta di costituzione del gruppo di esperti, le parti si consultano reciprocamente per concordare la composizione del medesimo. Qualora non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro tale termine, le parti di comune accordo scelgono il presidente dal pertinente sottoelenco di cui al paragrafo 3 oppure, qualora non raggiungano un accordo entro i successivi sette giorni, lo estraggono a sorte. Ciascuna parte designa un esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 entro 44 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Le parti possono convenire la selezione di qualsiasi altro esperto che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 per far parte del gruppo di esperti. Qualora la composizione del gruppo di esperti non sia stata completata entro il termine di 44 giorni dalla data in cui la parte chiamata a rispondere riceve la domanda di costituzione di un gruppo di esperti, gli esperti che non siano ancora stati nominati sono estratti a sorte entro il termine di sette giorni dai sottoelenchi di cui al paragrafo 3 tra le persone proposte dalle parti che non hanno completato la procedura. Qualora tale elenco non sia stato ancora stabilito, gli esperti sono estratti a sorte tra le persone che sono state formalmente proposte da una delle parti o da entrambe. La data di costituzione del gruppo di esperti è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre esperti.
6. Salvo che le parti decidano diversamente entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del mandato seguente:
«Esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo relativo al commercio ed allo sviluppo sostenibile, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, ed elaborare una relazione al riguardo, conformemente al disposto dell'articolo 12.17 (Gruppo di esperti), paragrafo 8, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione».
7. Il gruppo di esperti può ottenere informazioni da tutte le fonti che ritenga appropriate. Per le questioni legate all'adempimento degli accordi multilaterali di cui agli articoli 12.3 (Norme ed accordi multilaterali in materia di lavoro) e 12.6 (Norme ed accordi multilaterali in materia di ambiente), il gruppo di esperti deve chiedere informazioni ed ottenere il parere dell'OIL o degli organismi istituiti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute nell'ambito del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.
8. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale e una relazione finale. Tali relazioni accertano i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti, oltre a fornire le motivazioni alla base di tutte le risultanze e raccomandazioni formulate. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione interinale entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Le parti possono presentare al gruppo di esperti osservazioni scritte in merito alla relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Il gruppo di esperti trasmette alle parti la relazione finale entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora ritenga che i termini di cui al presente paragrafo non possano essere rispettati, il presidente del gruppo di esperti ne dà notifica alle parti per iscritto, precisando le ragioni del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti intende trasmettere la propria relazione interinale e finale. Il gruppo di esperti trasmette la relazione finale entro 180 giorni dalla data della sua costituzione, salvo diverso accordo tra le parti. Tale relazione finale sarà resa disponibile al pubblico, a meno che le parti non decidano altrimenti.
9. Le parti discutono le misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte interessata informa i soggetti interessati, tramite i meccanismi di consultazione di cui all'articolo 12.15 (Assetto istituzionale e meccanismo di monitoraggio), paragrafo 5, e l'altra parte circa le sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare, entro tre mesi dalla data in cui la relazione è stata presentata alle parti. Il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal consiglio. I soggetti interessati possono presentare osservazioni al consiglio al riguardo.
CAPO 13
TRASPARENZA
ARTICOLO 13.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) |
«misure di applicazione generale», qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, sentenza, procedura o decisione amministrativa che possa avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo ma sono escluse le decisioni che producono effetti nei confronti di una singola persona; e |
b) |
«soggetto interessato», qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale. |
ARTICOLO 13.2
Obiettivi e ambito di applicazione
1. Riconoscendo l'incidenza che i rispettivi contesti normativi possono avere sugli investimenti e sugli scambi commerciali tra di esse, le parti si adoperano per predisporre un contesto regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, ivi comprese le piccole e medie imprese che svolgono attività sul loro territorio.
2. Le parti, nel confermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, introducono chiarimenti e migliori regole in materia di trasparenza, consultazione e gestione delle misure di applicazione generale.
ARTICOLO 13.3
Pubblicazione delle misure di applicazione generale
1. In relazione alle misure di applicazione generale, ciascuna parte garantisce che:
a) |
tali misure siano facilmente accessibili ai soggetti interessati, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere ai soggetti interessati e all'altra parte di prenderne conoscenza; |
b) |
venga, per quanto possibile, fornita una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione di tali misure; e |
c) |
sia previsto un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di tali misure, tranne quando ciò non sia possibile per ragioni di urgenza. |
2. Ciascuna parte:
a) |
si adopera per pubblicare qualsiasi proposta di misura di applicazione generale che intenda adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta; |
b) |
offre ai soggetti interessati ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per tali possibilità e |
c) |
si sforza di tenere conto delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati in merito alle misure proposte. |
ARTICOLO 13.4
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Per agevolare l'efficace attuazione del presente accordo e per facilitare la comunicazione tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto al momento della sua entrata in vigore.
2. Su richiesta di una parte, il punto di contatto dell'altra parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile per qualsiasi particolare questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno eventualmente necessario per facilitare la comunicazione con la parte richiedente.
3. Le parti istituiscono o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate dai soggetti interessati dell'altra parte in merito a misure di applicazione generale, proposte o in vigore, a alla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti di contatto istituiti in applicazione del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.
4. Le parti riconoscono che qualsiasi risposta fornita in applicazione del paragrafo 3 può non essere definitiva o giuridicamente vincolante ma soltanto a scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
5. Qualsiasi richiesta di informazioni a norma del presente articolo è trasmessa all'altra parte tramite i punti di contatto pertinenti di cui al paragrafo 1.
6. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio le informazioni e risponde alle domande riguardanti le misure di applicazione generale, in vigore o proposte, che la parte richiedente ritiene possano incidere sull'attuazione del presente accordo, indipendentemente dal fatto che alla parte richiedente siano state precedentemente notificate tali misure.
7. Ciascuna parte crea o mantiene meccanismi adeguati col compito di cercare di risolvere efficacemente i problemi che i soggetti interessati dell'altra parte possano incontrare nell'applicazione di qualsiasi misura di applicazione generale. Tali processi devono essere accessibili, temporalmente definiti, trasparenti e orientati ai risultati. Essi non pregiudicano le eventuali procedure di ricorso o di riesame istituite o mantenute dalle parti, né i diritti e gli obblighi delle parti sanciti dai capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione).
8. Qualsiasi informazione fornita a norma del presente articolo non pregiudica l'eventuale coerenza della misura con il presente accordo.
ARTICOLO 13.5
Procedimenti amministrativi
Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale, ciascuna parte, nell'applicare nei casi specifici tali misure a persone, beni o servizi determinati dell'altra parte:
a) |
quando un procedimento è avviato, si adopera per informare con un preavviso ragionevole e secondo le proprie procedure i soggetti interessati dell'altra parte direttamente coinvolti in tale procedimento dell'avvio di un procedimento, fornendo informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica del procedimento e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; |
b) |
accorda ai soggetti interessati una possibilità ragionevole di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, nella misura in cui i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e |
c) |
garantisce che le proprie procedure siano basate sulla propria legislazione e ad essa conformi. |
ARTICOLO 13.6
Riesame dei provvedimenti amministrativi
1. Ciascuna parte, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, crea o mantiene procedure od istanze giudiziarie, arbitrali o amministrative per un riesame tempestivo e, qualora ciò sia giustificato, per una riforma dei provvedimenti amministrativi (78) relativi alle materie oggetto del presente accordo. Tali tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'esecuzione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale circa l'esito della questione.
2. Ciascuna parte garantisce che, innanzi a tali tribunali o nell'ambito di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) |
una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e |
b) |
una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa della parte. |
3. Fatta salva la possibilità di impugnazione o ulteriore riesame nei modi previsti dal diritto di tale parte, ciascuna parte garantisce che la decisione di cui al paragrafo 2 sia attuata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda il provvedimento amministrativo in questione.
ARTICOLO 13.7
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le parti convengono di cooperare per promuovere la qualità e l'efficacia delle rispettive regolamentazioni tramite lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.
2. Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e si impegnano a cooperare per promuoverli nell'ambito delle rispettive amministrazioni, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.
ARTICOLO 13.8
Norme specifiche
Le norme specifiche contenute in altri capi del presente accordo e concernenti l'oggetto del presente capo, nella misura in cui differiscano dalle disposizioni del presente capo, prevalgono su queste ultime.
CAPO QUATTORDICI
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE A
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 14.1
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è stabilire un meccanismo efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di giungere, per quanto possibile, a soluzioni accettabili per entrambe.
ARTICOLO 14.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.
SEZIONE B
CONSULTAZIONI
ARTICOLO 14.3
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato per il commercio, che illustra i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni devono ritenersi concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili e, se del caso, beni o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente.
5. Se la parte cui è presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale).
SEZIONE C
PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SOTTOSEZIONE A
PROCEDURE DI ARBITRATO
ARTICOLO 14.4
Avvio del procedimento arbitrale
1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni), la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato per il commercio. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure costituiscono una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione).
ARTICOLO 14.5
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio arbitrale.
3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la scelta del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, estraendolo a sorte tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1.
4. Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:
a) |
ciascuna parte può selezionare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e |
b) |
qualora una delle parti non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. |
5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati dal paragrafo 4:
a) |
qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure |
b) |
qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte. |
6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito ai fini del paragrafo 3, il presidente è scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano persone fisiche di una parte.
7. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre arbitri.
8. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle regole da 19 a 25 dell'allegato 14-A e conformemente alle procedure ivi previste.
ARTICOLO 14.6
Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza
Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
ARTICOLO 14.7
Relazione interinale del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni fondamentali alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specificidella relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o, se del caso, a beni o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la metà del termine di cui al paragrafo 1, e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specifici della relazione interinale entro 15 giorni dalla notifica.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e affrontano con chiarezza le osservazioni di entrambe le parti.
ARTICOLO 14.8
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato per il commercio entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o, se del caso, a beni o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
SOTTOSEZIONE B
ESECUZIONE
ARTICOLO 14.9
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le parti adottano le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
ARTICOLO 14.10
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito «periodo di tempo ragionevole») per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.
ARTICOLO 14.11
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo. Tale richiesta spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 14.12
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte convenuta avvia negoziati con la parte attrice al fine di concordare un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le parti.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato per il commercio, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la parte attrice intende sospendere. La parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.
3. Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato per il commercio entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.
5. La sospensione degli obblighi è temporanea e non si applica:
a) |
una volta che le parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata); oppure |
b) |
una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 1, permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione); oppure |
c) |
qualora le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) siano state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2. |
ARTICOLO 14.13
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La parte convenuta notifica alla parte attrice ed al comitato per il commercio qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca della sospensione degli obblighi messa in atto dalla parte attrice.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato per il commercio. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle parti e al comitato per il commercio entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione), la sospensione degli obblighi è revocata.
SOTTOSEZIONE C
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 14.14
Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale
1. Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti, che non può essere superiore a 12 mesi. Il collegio arbitrale riprende i lavori alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le parti. Qualora la parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 14.21 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti.
2. In qualsiasi momento le parti possono convenire e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.
ARTICOLO 14.15
Soluzione concordata
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia soggetta alla disciplina del presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Il procedimento è concluso qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne.
ARTICOLO 14.16
Regole di procedura
1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinati dall'allegato 14-A.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 14.17
Comunicazione di informazioni
1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.
2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformità dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 14.18
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito «organo di conciliazione»). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione).
ARTICOLO 14.19
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 14.2 (Ambito di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.
SEZIONE D
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 14.20
Elenchi degli arbitri
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo le parti stabiliscono un elenco di cinque persone disposte ed idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto disposto dall'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale).
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone atte ad esercitare la funzione di arbitro.
3. Il comitato per il commercio provvederà a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale o risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni a titolo personale, non devono essere collegati al governo di nessuna delle parti e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 14-B.
ARTICOLO 14.21
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica in base alle disposizioni del presente capo oppure in base all'accordo OMC, tale parte non può avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente capo e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente ad opera di una parte della controversia.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) |
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 del DSU e si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione adotta la relazione del panel e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e |
b) |
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato per il commercio a norma dell'articolo 14.8 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 14.15 (Soluzione concordata). |
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi secondo quanto disposto dal presente capo.
ARTICOLO 14.22
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
ARTICOLO 14.23
Riesame e modifica del capo
Le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il presente capo ed gli allegati 14-A e 14-B.
CAPO 15
MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 15.1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente capo si applica a qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo, che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le parti, salvo disposizioni contrarie.
SEZIONE A
PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 15.2
Richiesta di informazioni
1. In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può chiedere per iscritto all'altra parte informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta è formulata fornisce una risposta scritta entro 20 giorni.
2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilità della risposta, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
ARTICOLO 15.3
Avvio del procedimento
1. In qualunque momento, una parte può chiedere l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti; tale richiesta:
a) |
indica la specifica misura contestata; |
b) |
indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; e |
c) |
spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura. |
2. La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.
ARTICOLO 15.4
Scelta del mediatore
1. Le parti si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 15.3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2.
2. Qualora le parti non trovino un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o al suo delegato di sorteggiare il mediatore tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.
3. Il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
5. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 14-B si applica ai mediatori, mutatis mutandis. Ai mediatori si applicano, mutatis mutandis, anche le regole da 4 a 9 e da 46 a 49 dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 15.5
Regole del procedimento di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle parti può inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli scambi commerciali e sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.
5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7. Il procedimento di mediazione si conclude:
a) |
con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale adozione; |
b) |
con l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale accordo; |
c) |
con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale dichiarazione; oppure |
d) |
con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, nel caso in cui il procedimento di mediazione si concluda nel giorno di tale dichiarazione. |
SEZIONE B
ATTUAZIONE
ARTICOLO 15.6
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le parti concordano una soluzione comune, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata in tali procedimenti; ii) delle procedure applicate; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta per iscritto alle parti una relazione finale dei fatti. Detta relazione finale scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
SEZIONE C
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 15.7
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie).
2. La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
a) |
le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione; |
b) |
la volontà manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure |
c) |
i pareri o le proposte formulati dal mediatore. |
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15.5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e a meno che le parti non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere resi o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Ciascuna parte può comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.
ARTICOLO 15.8
Termini
I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
ARTICOLO 15.9
Spese
1. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto alla regola 10, lettera b), dell'allegato 14-A.
ARTICOLO 15.10
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessità di modificare la procedura di mediazione alla luce dell'esperienza nell'utilizzo della procedura di mediazione e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede OMC.
CAPO 16
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 16.1
Comitato per il commercio
1. Le parti istituiscono un comitato per il commercio comprendente rappresentanti delle parti.
2. Il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato per il commercio è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e o dai rispettivi delegati. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato per il commercio:
a) |
assicura il corretto funzionamento del presente accordo; |
b) |
sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali; |
c) |
sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo; |
d) |
esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni commerciali tra le parti; |
e) |
fatti salvi i capi 14 (Risoluzione delle controversie) e 15 (Meccanismo di mediazione), si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e |
f) |
esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo. |
4. Il comitato per il commercio può:
a) |
decidere di istituire o sciogliere comitati specializzati, o affidare loro responsabilità, fermo restando che i poteri riconosciuti a tali comitati per l'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti o di modifiche possono essere modificati solo secondo la procedura di modifica di cui all'articolo 16.5 (Modifiche); |
b) |
comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della società civile; |
c) |
esaminare le possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi da esso espressamente previsti; |
d) |
adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, ivi compresi i collegi arbitrali di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie); |
e) |
adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo; |
f) |
adottare il proprio regolamento interno; e |
g) |
adottare, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa su cui le parti possano convenire. |
5. Il comitato per il commercio informa il comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo di partenariato e cooperazione in merito alle attività del comitato per il commercio e a quelle dei suoi comitati specializzati, se del caso, in occasione delle riunioni ordinarie del comitato misto.
6. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le parti confermano l'intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralità di prospettive nell'attuazione del presente accordo.
ARTICOLO 16.2
Comitati specializzati
1. Sono istituiti i comitati specializzati seguenti sotto gli auspici del comitato per il commercio:
a) |
il comitato per lo scambio di merci; |
b) |
il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie (il «comitato SPS»); |
c) |
il comitato doganale; e |
d) |
il comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici. |
2. La composizione, il mandato, i compiti e, se del caso, il funzionamento dei comitati specializzati sono definiti nelle pertinenti disposizioni del presente accordo o dal comitato per il commercio.
3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma ogni due anni, al livello appropriato, alternativamente nell'Unione o a Singapore, o senza indebito ritardo su richiesta di una parte o del comitato per il commercio. Essi sono copresieduti da rappresentanti delle parti. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle loro attività al comitato per il commercio nel corso delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.
ARTICOLO 16.3
Evoluzione della normativa OMC
In caso di modifica di qualsiasi disposizione dell'accordo OMC che le parti hanno integrato nel presente accordo, le parti si consultano reciprocamente, attraverso il comitato per il commercio, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe, ove necessario. In seguito a tale riesame le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il presente accordo di conseguenza.
ARTICOLO 16.4
Processo decisionale
1. Le parti possono adottare decisioni in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate in tali comitati sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il comitato per il commercio e i comitati specializzati possono formulare raccomandazioni appropriate nei casi previsti dal presente accordo.
3. Il comitato per il commercio e i comitati specializzati adottano le proprie decisioni e le proprie raccomandazioni sulla base di un accordo tra le parti.
ARTICOLO 16.5
Modifiche
1. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche di tale accordo entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.
2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, le parti possono, in sede di comitato per il commercio o di un comitato specializzato, adottare una decisione diretta a modificare il presente accordonei casi previsti dall'accordo medesimo.
ARTICOLO 16.6
Fiscalità
1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o uno tra uno dei suoi Stati membri e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno dei suoi Stati membri e Singapore, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.
3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio se i contribuenti si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito (79).
4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.
5. |
|
ARTICOLO 16.7
Conto corrente e movimenti di capitali
1. Le parti autorizzano, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile (80) sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.
2. Le parti si consultano onde agevolare tra loro i movimenti di capitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, ed in particolare la graduale liberalizzazione del conto capitale e finanziario, al fine di sostenere un quadro stabile e sicuro per gli investimenti a lungo termine.
ARTICOLO 16.8
Fondi sovrani di investimento
Ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).
ARTICOLO 16.9
Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
1. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti connessi agli scambi di merci e servizi e allo stabilimento.
2. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.
3. La parte che mantiene in vigore o che adotta o modifica misure restrittive ne dà sollecitamente notifica all'altra parte.
4. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato per il commercio. Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) |
la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alle difficoltà finanziarie esterne; |
b) |
la situazione economica e commerciale esterna; oppure |
c) |
le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate. |
Nel corso delle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie o bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione del Fondo monetario internazionale riguardante la situazione della bilancia dei pagamenti e la posizione finanziaria esterna della parte interessata.
ARTICOLO 16.10
Misure temporanee di salvaguardia relative ai movimenti di capitali e ai pagamenti
1. Qualora, in circostanze eccezionali, una parte sia confrontata a gravi difficoltà, o di rischio di gravi difficoltà, per il funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di tale parte, tale parte può adottare misure di salvaguardia temporanee in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti. Tali misure devono essere strettamente necessarie e la loro durata non deve superare in nessun caso i sei mesi (81); esse non devono inoltre costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una parte e una non parte in situazioni simili.
2. La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
ARTICOLO 16.11
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a) |
obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; |
b) |
impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
|
c) |
impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. |
ARTICOLO 16.12
Divulgazione delle informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2. Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio o ai comitati specializzati informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
ARTICOLO 16.13
Entrata in vigore
1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono convenire un'altra data.
3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori.
ARTICOLO 16.14
Durata
1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Una parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una delle parti ha presentato tale richiesta.
ARTICOLO 16.15
Adempimento degli obblighi
Le parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
ARTICOLO 16.16
Mancanza di efficacia diretta
Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.
ARTICOLO 16.17
Allegati, appendici, dichiarazioni comuni, protocolli e intese
Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.
ARTICOLO 16.18
Rapporti con altri accordi
1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni complessive tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e Singapore, dall'altra, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione e rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato e cooperazione.
2. Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo le obbliga ad agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.
ARTICOLO 16.19
Future adesioni all'Unione
1. L'Unione notifica senza indebito ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:
a) |
nella misura del possibile, fornire a Singapore tutte le informazioni che Singapore richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e |
b) |
tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore. |
3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4. Le parti esaminano i possibili effetti di un'adesione sul presente accordo in sede di comitato per il commercio con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione all'Unione di un paese terzo. Le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, mettere in atto gli adeguamenti o gli accordi di transizione necessari.
ARTICOLO 16.20
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica:
a) |
per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e |
b) |
per quanto riguarda Singapore, al suo territorio. |
Ogni riferimento a «territorio» nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.
2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione non comprese nei territori di cui al paragrafo 1, lettera a).
ARTICOLO 16.21
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.
V Bruseli devätnásteho októbra dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Сингапур
Por la República de Singapur
Za Singapurskou republiku
For Republikken Singapore
Für die Republik Singapur
Singapuri Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Σινγκαπούρης
For the Republic of Singapore
Pour la République de Singapour
Za Republiku Singapur
Per la Repubblica di Singapore
Singapūras Republikas vārdā –
Singapūro Respublikos vardu
A Szingapúri Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Singapore
Voor de Republiek Singapore
W imieniu Republiki Singapuru
Pela República de Singapura
Pentru Republica Singapore
Za Singapurskú republiku
Za Republiko Singapur
Singaporen tasavallan puolesta
För Republiken Singapore
(1) Il termine «persona fisica» comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).
(2) Per «formalità consolare» si intende la procedura volta ad ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice o nel territorio di un terzo una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altra documentazione doganale relativa all'importazione del bene.
(3) Ai fini del presente articolo, per «procedure in materia di licenze non automatiche» s'intendono le procedure per il rilascio delle licenze in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche che soddisfano i requisiti della parte interessata per l'effettuazione di operazioni di importazione o esportazione concernenti merci soggette a procedure in materia di licenze.
(4) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.
(5) Per «amministrazione centrale» si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.
(6) L'Unione riconosce che il concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE) equivale al concetto di «attività commerciale sostanziale». Di conseguenza, l'Unione estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore.
(7) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (di seguito «UNCLOS»), nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto o luogo.
(8) Il paragrafo 2, lettera a), comprende le misure che prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d), o di essere residente nel territorio di una parte come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.
(9) Il presente paragrafo non comprende le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.
(10) Se l'attività economica non è esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'imprenditore, (vale a dire alla persona giuridica), è nondimeno concesso, mediante tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli imprenditori. Tale trattamento è esteso allo stabilimento per mezzo del quale è esercitata l'attività economica e non è necessariamente esteso ad altre parti facenti capo all'imprenditore al di fuori del territorio in cui è esercitata l'attività economica.
(11) Si precisa che la definizione di «controllata» di una persona giuridica di una parte può riferirsi anche ad una persona giuridica controllata da un'altra controllata di una persona giuridica di tale parte.
(12) Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attività economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.
(13) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, a norma del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto o luogo.
(14) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
(15) Si precisa che le misure o le limitazioni riguardanti specificamente il personale chiave ed i laureati in tirocinio sono soggette all'articolo 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio).
(16) Gli obblighi derivanti dal presente articolo riguardano anche le disposizioni che disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di nazionalità e di residenza.
(17) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Le autorità competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.
(18) Si precisa che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8.1 (Obiettivo e ambito di applicazione), paragrafo 4, il soggiorno nel territorio di una parte a norma delle presenti disposizioni non autorizza il lavoratore trasferito all'interno della società a chiedere la residenza permanente o la cittadinanza di tale parte.
(19) Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra Singapore e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
(20) I diritti di licenza o di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(21) Per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.
(22) Per «software» si intende la serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer. Numerosi programmi diversi possono essere sviluppati per specifiche applicazioni (software applicativo) e il cliente può scegliere se utilizzare i programmi già pronti disponibili in commercio (i pacchetti software) o sviluppare programmi specifici per determinate esigenze (software personalizzato), o ancora può scegliere una combinazione delle due opzioni descritte.
(23) Ad esempio W/120.1.A.b. (servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili); W/120.1.A.d. (servizi di architettura); W/120.1.A.h. (servizi medici e dentistici), W/120.2.D. (servizi audiovisivi); W/120.5. (servizi di istruzione).
(24) Cfr. nota precedente.
(25) Si precisa che soltanto le misure relative ai servizi di base di recapito lettere sono soggette all'articolo 8.22 (Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale).
(26) Il mantenimento di misure appropriate comprende l'effettiva applicazione di tali misure.
(27) Ai fini del presente articolo e dell'articolo 8.30 (Comportamento dei fornitori principali), la designazione di un fornitore di reti e servizi pubblici di telecomunicazioni come fornitore principale è effettuata in conformità della legislazione e alle procedure nazionali di ciascuna parte.
(28) Il mantenimento di misure appropriate comprende l'effettiva applicazione di tali misure.
(29) I diritti di licenza o di autorizzazione non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
(30) Ai fini della presente lettera, il termine «misure» comprende esclusivamente le misure che costituiscono una discriminazione negativa basata sulla nazionalità o sulla provenienza geografica della persona fisica o giuridica cui è applicata la misura.
(31) L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
(32) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
a) |
si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; |
b) |
si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; |
c) |
si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi; |
d) |
si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; |
e) |
operano una distinzione tra imprenditori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure |
f) |
determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. |
I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione nazionale della parte che adotta la misura.
(33) Ai fini dei paragrafi 10, 11 e 13 del presente articolo, nonché dell'articolo 9.11 (Trattative), paragrafo 2, per «un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara» si intende un avviso di appalti programmati disciplinato dall'articolo 9.6 (Avvisi), paragrafo 5, e un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco ad uso ripetuto, disciplinato dall'articolo 9.8 (Qualificazione dei fornitori), paragrafo 12.
(34) Nel caso dell'Unione, ai fini del presente capo, i «brevetti» comprendono i diritti derivanti dai certificati complementari di protezione.
(35) Fatto salvo l'articolo 10.6 (Produttori di fonogrammi), le parti riconoscono che i riferimenti a tali accordi internazionali sono soggetti alle riserve che ciascuna parte ha formulato al riguardo.
(36) Per l'Unione, il termine «opere cinematografiche» comprende anche le opere audiovisive.
(37) Nel caso dell'Unione, la durata della protezione scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore a norma della sua legislazione nazionale; tale durata non può essere in ogni caso inferiore alla durata minima della protezione stabilita dall'articolo 10.5 (Durata della protezione), paragrafo 3.
(38) Per «produttore di un fonogramma» si intende la persona fisica o giuridica che prende l'iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni.
(39) Per «esecuzione pubblica» si intende, in relazione ad un fonogramma, qualsiasi modalità di presentazione al pubblico di suoni o di rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.
(40) Singapore attua pienamente gli obblighi di cui al presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
(41) Ai fini del presente articolo per «misure tecnologiche» si intende qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, nel normale corso di funzionamento, è destinato a prevenire o limitare azioni riguardanti opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi, non autorizzate dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori, o dai produttori di fonogrammi, conformemente alla normativa nazionale di ciascuna parte. Fatto salvo l'ambito di applicazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi nella normativa nazionale di ciascuna parte, le misure tecnologiche sono considerate efficaci se l'uso di opere, esecuzioni, interpretazioni o fonogrammi protetti è controllato dagli autori, dagli artisti interpreti o esecutori o dai produttori di fonogrammi mediante l'applicazione di un controllo o di una protezione dell'accesso, quali codifica, scrambling o meccanismi di controllo delle copie, che raggiunge l'obiettivo di tutela.
(42) Nessuna disposizione del presente capo impone a Singapore di limitare l'importazione o la vendita sul mercato interno di un dispositivo che non renda efficace una misura tecnologica, a condizione che l'unico scopo di tale dispositivo sia controllare la segmentazione del mercato per copie lecite di film, e che esso non rappresenti in alcun altro modo una violazione della normativa nazionale di Singapore.
(43) Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo nessuna delle parti è obbligata a imporre che la progettazione di prodotti elettronici di consumo, prodotti di telecomunicazioni o prodotti informatici, oppure la progettazione e la selezione di parti e componenti per detti prodotti, offrano una risposta a qualsiasi misura tecnologica particolare, a condizione che il prodotto non violi altrimenti le misure di attuazione dei suddetti paragrafi.
(44) Ai fini del presente articolo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende:
a) |
informazioni che identificano l'opera, l'interpretazione o esecuzione o il fonogramma; l'autore dell'opera, l'artista interprete o esecutore dello spettacolo o il produttore del fonogramma; oppure il titolare di qualsiasi diritto attinente all'opera, all'interpretazione o esecuzione o al fonogramma; |
b) |
informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera, dell'interpretazione o esecuzione o del fonogramma; oppure |
c) |
qualsiasi numero o codice che rappresenti le informazioni descritte alle lettere a) e b), |
qualora tali informazioni siano allegate ad una copia dell'opera, dell'esecuzione o interpretazione o del fonogramma, o appaiano connesse alla comunicazione o alla diffusione al pubblico di un'opera, di un'interpretazione o esecuzione o di un fonogramma.
(45) Singapore è parte del trattato di Singapore sul diritto dei marchi; l'Unione dal canto suo compie ogni ragionevole sforzo per agevolare l'adesione al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.
(46) L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica dei prodotti o dei servizi, a condizione che tale uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale o commerciale.
(47) Ai fini del presente capo, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, qualora una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
(48) Ai fini della sottosezione C (Indicazioni geografiche), nel caso di Singapore, la procedura per la protezione delle indicazioni geografiche si riferisce alla procedura nazionale di registrazione nell'ambito del regime istituito da Singapore in applicazione dell'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), paragrafo 2.
(49) Ai fini del presente paragrafo e dell'articolo 10.21 (Relazione con i marchi), paragrafo 1, per «prodotto simile», in relazione ad un prodotto per il quale è stata protetta un'indicazione geografica nel sistema istituito da una parte di cui all'articolo 10.17 (Sistema di protezione delle indicazioni geografiche), si intende qualsiasi prodotto che, nel registro istituito da tale parte, rientri nella stessa categoria di prodotti cui appartiene il prodotto per il quale è stata registrata un'indicazione geografica.
(50) Si precisa che resta inteso che ciò viene valutato caso per caso. Questa disposizione non si applica quando viene fornita la prova che non vi è alcun collegamento tra l'indicazione geografica protetta e la traduzione del termine. Si intende inoltre che la presente disposizione non pregiudica le disposizioni generali di cui alla sottosezione C (Indicazioni geografiche).
(51) Nel caso di Singapore, per «produttori interessati» s'intendono i titolari dei diritti in questione.
(52) Nel caso di Singapore, un'indicazione geografica in conflitto con un marchio anteriore esistente può essere registrata con il consenso del titolare dei diritti del marchio anteriore esistente. Nel caso dell'Unione, tale consenso non è un prerequisito per la registrazione di un'indicazione geografica in conflitto con un marchio anteriore.
(53) Ai fini della sottosezione Disegni, l'UE protegge anche i disegni e i modelli non registrati se questi soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
(54) Le parti convengono che, laddove la legislazione interna di una parte lo preveda, possa essere richiesto anche il carattere individuale dei disegni, con ciò intendendo disegni che differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. L'Unione europea considera che un disegno presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno già noto al pubblico.
(55) Resta inteso che i disegni non sono esclusi dalla protezione solo sulla base del fatto che essi costituiscono parte di un articolo o di un prodotto, a condizione che siano visibili, soddisfino i criteri del presente paragrafo, e:
a) |
soddisfino ogni altro criterio per la protezione dei disegni; e |
b) |
non siano altrimenti esclusi dalla protezione dei disegni, |
nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali delle parti.
(56) Nessuna disposizione del presente articolo osta a che una delle parti preveda altre specifiche esclusioni dalla protezione dei disegni in virtù del proprio diritto interno. Le parti convengono che tali esclusioni non sono ampie.
(57) Nel caso di Singapore, l'estensione della protezione e le condizioni alle quali è possibile goderne comprendono le circostanze di cui all'articolo 74 del Singapore's Copyright Act (legge di Singapore sul diritto d'autore).
(58) Ai fini del presente articolo e dell'articolo 10.33 (Protezione dei dati sulle prove comunicati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico), la dicitura «prodotto farmaceutico» è definita per ciascuna parte dalle rispettive legislazioni delleparti alla data della firma del presente accordo. Nel caso dell'Unione, per «prodotto farmaceutico» si intende «medicinale».
(59) Singapore si impegna a prevedere una proroga della durata dei diritti conferiti dalla disciplina in materia di protezione dei brevetti per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente al procedimento amministrativo di autorizzazione all'immissione in commercio di sostanze per diagnosi o prove autorizzate come medicinali.
(60) Le rispettive legislazioni delle parti determinano le condizioni e le procedure per accordare la proroga della durata della protezione brevettuale, senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico, se prevista dalle parti.
(61) Le rispettive legislazioni delle parti determinano le condizioni e le procedure per accordare la protezione contemplata dal presente articolo.
(62) Le parti, cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, avviano discussioni in merito alla possibilità di estendere la durata della protezione dei dati sulle prove presentati per ottenere un'autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico.
(63) Nel contesto del presente articolo, resta inteso che i dati sulle prove o gli studi riservati presentati non devono essere utilizzati per determinare se autorizzare qualsiasi altra domanda per un periodo di almeno cinque anni:
a) |
nel caso di Singapore, a decorrere dalla data di ricevimento della prima domanda; |
b) |
nel caso dell'Unione, a decorrere dalla data di autorizzazione della prima domanda, |
salvo consenso prestato dalla parte che aveva fornito i dati sulle prove o gli studi.
(64) Nel caso dell'Unione, ai fini del presente articolo, per «prodotti chimici agricoli» si intendono le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a:
a) |
proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, sempre che tali sostanze o preparati non siano altrimenti definiti alle lettere da b) a e); |
b) |
influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita); |
c) |
conservare i prodotti vegetali, sempre che tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali del Consiglio o della Commissione in materia di conservanti; |
d) |
eliminare i vegetali indesiderati; oppure |
e) |
eliminare parti di vegetali, frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali. |
(65) Ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni, resta inteso che l'espressione «federazioni e associazioni» comprende gli organismi di gestione collettiva dei diritti e, nel contesto dell'Unione, gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
(66) Una parte può escludere i brevetti dall'ambito di applicazione della sezione C (Tutela civile dei diritti di proprietà intellettuale).
(67) Resta inteso che Singapore può disporre che le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare un indennizzo pecuniario qualora tale persona abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, o qualora l'esecuzione delle misure in questione possa causargli un danno sproporzionato e l'indennizzo pecuniario alla parte lesa risulti ragionevolmente soddisfacente.
(68) Nel caso dell'Unione, nei casi opportuni ciò comprenderebbe anche elementi diversi dai fattori economici, come il pregiudizio morale causato al titolare del diritto dalla violazione.
(69) Resta inteso che la funzione di trasmissione include la funzione di indirizzamento (routing).
(70) Resta inteso che la funzione di fornitura di accesso a materiali, senza possibilità di sceglierne e/o di modificarne il contenuto, fa riferimento anche a qualsiasi mezzo utilizzato per accedere alla rete di comunicazione e comprende i casi in cui vengono forniti i collegamenti al materiale.
(71) Resta inteso che il processo di memorizzazione temporanea (caching) effettuato tramite un processo automatico può fare riferimento alla memorizzazione intermedia e temporanea del materiale nel corso della trasmissione o della fornitura di accesso a tale materiale.
(72) Le parti esamineranno le possibilità di includere le merci usurpative per quanto concerne il disegno nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono, con decisione in seno al comitato per il commercio, modificare il paragrafo 2 del presente articolo in seguito a tale riesame.
(73) Qualora l'autorità competente di Singapore valuti che, secondo il divieto di cui all'articolo 34 della legge sulla concorrenza (capo 50B), gli effetti anticoncorrenziali di un accordo verticale plausibilmente superano gli effetti favorevoli alla concorrenza, l'autorità competente consulta il ministro, il quale decide in merito all'applicabilità dell'articolo 34 della legge sulla concorrenza all'accordo verticale in questione. Ciò non pregiudica la possibilità per l'autorità competente di Singapore di applicare l'articolo 47 della legge sulla concorrenza, applicabile agli accordi verticali conclusi da un'impresa dominante.
(74) Il presente paragrafo non pregiudica l'esito delle future discussioni in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi. Le parti considerano favorevolmente l'adozione, da parte del comitato per il commercio, di una possibile decisione volta ad aggiornare il presente accordo al fine di rispecchiare l'accordo raggiunto in seno all'OMC sulla definizione di sovvenzioni per i servizi.
(75) Ciò non impedisce alle parti di fornire un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
(76) Quando, nel presente capo, si richiama il concetto di «lavoro», si fa riferimento anche alle questioni pertinenti all'Agenda per un lavoro dignitoso, quale convenuta in seno all'OIL e nella dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006.
(77) Il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente comprende i protocolli, le modifiche, gli allegati e gli adeguamenti vincolanti per le parti.
(78) Si precisa che il riesame dei provvedimenti amministrativi può assumere la forma del controllo giurisdizionale di common law e che la riforma dei provvedimenti amministrativi può comprendere un rinvio all'organismo che ha preso tali provvedimenti affinché adotti misure correttive.
(79) Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanità pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilità macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilità macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilità dell'economia nazionale.
(80) Per «valuta liberamente convertibile» si intende una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.
(81) In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.
ELENCO DEGLI ALLEGATI, APPENDICI, DICHIARAZIONI COMUNI, PROTOCOLLI E INTESE DEL PRESENTE ACCORDO
Allegati ed appendici del capo 2 |
|
Allegato 2-A |
Soppressione dei dazi doganali |
Appendice 2-A-1 |
Tabella dei dazi di Singapore |
Appendice 2-A-2 |
Tabella dei dazi dell'Unione |
Allegato dell'appendice 2-A-2 |
Tabella dei dazi dell'Unione – Linee tariffarie |
Allegato 2-B |
Veicoli a motore e loro parti |
Allegato 2-C |
Prodotti farmaceutici e dispositivi medici |
Allegato e appendici del capo 4 |
|
Allegato 4-A |
Prodotti elettronici |
Appendice 4-A-1 |
Ambito di applicazione |
Appendice 4-A-2 |
Categorie di prodotti |
Appendice 4-A-3 |
Definizioni |
Allegati del capo 5 |
|
Allegato 5-A |
Autorità competenti |
Allegato 5-B |
Requisiti e disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per i prodotti di origine animale |
Allegati ed appendici del capo 8 |
|
Allegato 8-A |
Elenco di impegni specifici dell'Unione |
Appendice 8-A-1 |
Unione - Elenco di impegni specifici in conformità dell'articolo 8.7 (Elenco di impegni specifici) |
Appendice 8-A-2 |
Unione - Elenco di impegni specifici in conformità dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici) |
Appendice 8-A-3 |
Unione - Elenco di impegni specifici in conformità degli articoli 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese) |
Allegato 8-B |
Elenco di impegni specifici di Singapore |
Appendice 8-B-1 |
Singapore - Elenco di impegni specifici |
Appendice 8-B-2 |
Singapore - Elenco di impegni specifici – Appendice sui servizi finanziari |
Allegati del capo 9 |
|
Allegato 9-A |
Enti delle amministrazioni centrali che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo |
Allegato 9-B |
Enti delle amministrazioni di livello inferiore a quello centrale che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo |
Allegato 9-C |
Enti pubblici e altri enti che aggiudicano appalti conformemente alle disposizioni del presente accordo |
Allegato 9-D |
Merci |
Allegato 9-E |
Servizi |
Allegato 9-F |
Concessioni di servizi e lavori di costruzione |
Allegato 9-G |
Note generali e deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 9.4 (Principi generali) |
Allegato 9-H |
Mezzi di pubblicazione |
Allegato 9-I |
Partenariati pubblico-privato |
Allegati del capo 10 |
|
Allegato 10-A |
Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti |
Allegato 10-B |
Indicazioni geografiche protette |
Allegati del capo 11 |
|
Allegato 11-A |
Principi applicabili ad altre sovvenzioni |
Allegati del capo 14 |
|
Allegato 14-A |
Regole di procedura dell'arbitrato |
Allegato 14-B |
Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori |
Protocolli |
|
Protocollo 1 |
Sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa (comprende gli allegati e le dichiarazioni comuni) |
Intese |
|
Intesa 1 |
In relazione all'articolo 16.6 (Fiscalità) |
Intesa 2 |
In relazione alla retribuzione degli arbitri |
Intesa 3 |
Ulteriori disposizioni in materia doganale |
Intesa 4 |
Riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato (AEO) |
Dichiarazioni comuni |
|
Dichiarazione comune |
Relativa alle unioni doganali |
ALLEGATO 2-A
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
1.
A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), ciascuna parte sopprime tutti i dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nelle tabelle di ciascuna parte figuranti nel presente allegato.
2.
Le categorie seguenti di soppressione progressiva si applicano alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) per i dazi doganali non soppressi alla data di entrata in vigore del presente accordo:
a) |
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «3» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; |
b) |
i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria «5» di soppressione progressiva dei dazi della tabella di ciascuna parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e tali merci sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale; e |
c) |
nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali a norma del presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria «X» di soppressione progressiva dei dazi. |
3.
In relazione alle merci rientranti in uno specifico codice della tariffa doganale, l'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi, necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna fase di riduzione, sono indicate per tale codice nella tabella di ciascuna parte.
4.
Ai fini del paragrafo 2, le aliquote dei dazi doganali delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino o, nel caso dell'Unione, al centesimo di euro più vicino, se pertinente.
5.
Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di ciascuna parte, ogni riduzione annuale ha effetto a decorrere dal primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 6.
6.
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
«anno 1»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo; |
b) |
«anno 2»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; |
c) |
«anno 3»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; |
d) |
«anno 4»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo; e |
e) |
«anno 5»: il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo. |
7.
Le appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi di Sigapore) sono parte integrante del presente allegato.
Appendice 2-A-1
TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE
Note generali
1. |
Connessione con la nomenclatura combinata (di seguito «NC») dell'Unione: le disposizioni della presente tabella fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime. |
2. |
Le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune dell'Unione in vigore alla data del 1o gennaio 2010. |
3. |
A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni) e dell'allegato 2-A, punto 1, l'Unione sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie di Singapore a norma del presente accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, ad eccezione dei dazi figuranti nella presente tabella. |
Sistema dei prezzi d'entrata
4. |
Ai punti da 5 a 7 della presente appendice figurano le modifiche al sistema di prezzi d'entrata che l'Unione applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e atti successivi) e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione. In particolare, le merci originarie di Singapore elencate nella presente appendice sono soggette al sistema di prezzi d'entrata che figura nella presente appendice e non a quello specificato nella tariffa doganale comune di cui al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 (e nell'elenco CXL dell'OMC per l'Unione. |
5. |
Per le merci originarie di Singapore cui l'Unione applica il proprio sistema di prezzi d'entrata conformemente al regolamento (CE) n. 927/2012 della Commissione del 9 ottobre 2012 e all'elenco CXL dell'OMC per l'Unione, i dazi doganali ad valorem sono soppressi secondo le categorie di soppressione progressiva stabilite nella tabella dell'Unione. |
6. |
I dazi doganali specifici applicabili alle merci di cui al punto 5, a norma del regolamento (CE) n. 948/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, non rientrano nella soppressione dei dazi doganali secondo le categorie di soppressione progressiva della tabella dell'Unione. Tali dazi doganali specifici sono invece mantenuti per le seguenti merci:
|
7. |
Il dazio specifico di cui al punto 6 non è superiore alla più bassa tra l'aliquota NPF prevalente o l'aliquota NPF vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo. |
ALLEGATO DELL'APPENDICE 2-A-2 DEL CAPO DUE TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO DELLE MERCI
TABELLA DEI DAZI DELL'UNIONE
NC 2013 |
Designazione delle merci |
Aliquota di base |
Categoria di soppressione progressiva dei dazi |
Prezzo d'entrata |
0102 29 10 |
- - - - di peso inferiore o uguale a 80 kg |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 21 |
- - - - - destinati alla macellazione |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 29 |
- - - - - altri |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 41 |
- - - - - destinati alla macellazione |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 49 |
- - - - - altri |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 51 |
- - - - - - destinate alla macellazione |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 59 |
- - - - - - altre |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 61 |
- - - - - - destinate alla macellazione |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 69 |
- - - - - - altre |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 91 |
- - - - - - destinati alla macellazione |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 29 99 |
- - - - - - altri |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 39 10 |
- - - delle specie domestiche |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0102 90 91 |
- - - delle specie domestiche |
10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0103 91 10 |
- - - delle specie domestiche |
41,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0103 92 11 |
- - - - Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg |
35,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0103 92 19 |
- - - - altri |
41,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0104 10 30 |
- - - Agnelli (non ancora usciti dall'anno) |
80,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0104 10 80 |
- - - altri |
80,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0104 20 90 |
- - altri |
80,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0105 11 11 |
- - - - Razze ovaiole |
52 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 11 19 |
- - - - altri |
52 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 11 91 |
- - - - Razze ovaiole |
52 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 11 99 |
- - - - altri |
52 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 12 00 |
- - Tacchine e tacchini |
152 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 13 00 |
- - Anatre |
52 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 14 00 |
- - Oche |
152 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 15 00 |
- - Faraone |
52 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0105 94 00 |
- - Galli e galline della specie Gallus domesticus |
20,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0105 99 10 |
- - - Anatre |
32,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0105 99 20 |
- - - Oche |
31,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0105 99 30 |
- - - Tacchini e tacchine |
23,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0105 99 50 |
- - - Faraone |
34,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0201 10 00 |
- in carcasse o mezzene |
12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0201 20 20 |
- - Quarti detti «compensati» |
12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0201 20 30 |
- - Busti e quarti anteriori |
12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0201 20 50 |
- - Selle e quarti posteriori |
12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0201 20 90 |
- - altri |
12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0201 30 00 |
- disossate |
12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 10 00 |
- in carcasse o mezzene |
12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 20 10 |
- - Quarti detti «compensati» |
12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 20 30 |
- - Busti e quarti anteriori |
12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 20 50 |
- - Selle e quarti posteriori |
12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 20 90 |
- - altri |
12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 30 10 |
- - Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo |
12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 30 50 |
- - Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» |
12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0202 30 90 |
- - altre |
12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 11 10 |
- - - di animali della specie suina domestica |
53,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 12 11 |
- - - - Prosciutti e loro pezzi |
77,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 12 19 |
- - - - Spalle e loro pezzi |
60,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 19 11 |
- - - - parti anteriori e loro pezzi |
60,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 19 13 |
- - - - Lombate e loro pezzi |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 19 15 |
- - - - Pancette (ventresche) e loro pezzi |
46,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 19 55 |
- - - - - disossate |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 19 59 |
- - - - - altre |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 21 10 |
- - - di animali della specie suina domestica |
53,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 22 11 |
- - - - Prosciutti e loro pezzi |
77,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 22 19 |
- - - - Spalle e loro pezzi |
60,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 29 11 |
- - - - parti anteriori e loro pezzi |
60,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 29 13 |
- - - - Lombate e loro pezzi |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 29 15 |
- - - - Pancette (ventresche) e loro pezzi |
46,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 29 55 |
- - - - - disossate |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0203 29 59 |
- - - - - altre |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 10 00 |
- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate |
12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 21 00 |
- - in carcasse o mezzene |
12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 22 10 |
- - - Busto o mezzo busto |
12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 22 30 |
- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella |
12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 22 50 |
- - - Coscia o mezza coscia |
12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 22 90 |
- - - altri |
12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 23 00 |
- - disossate |
12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 30 00 |
- Carcasse e mezzene di agnello, congelate |
12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 41 00 |
- - in carcasse o mezzene |
12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 42 10 |
- - - Busto o mezzo busto |
12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 42 30 |
- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella |
12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 42 50 |
- - - Coscia o mezza coscia |
12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 42 90 |
- - - altre |
12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 43 10 |
- - - di agnello |
12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 43 90 |
- - - altre |
12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 11 |
- - - Carcasse o mezzene |
12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 13 |
- - - Busto o mezzo busto |
12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 15 |
- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella |
12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 19 |
- - - Coscia o mezza coscia |
12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 31 |
- - - - Pezzi non disossati |
12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 39 |
- - - - Pezzi disossati |
12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 51 |
- - - Carcasse o mezzene |
12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 53 |
- - - Busto o mezzo busto |
12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 55 |
- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella |
12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 59 |
- - - Coscia o mezza coscia |
12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 71 |
- - - - Pezzi non disossati |
12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0204 50 79 |
- - - - Pezzi disossati |
12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0206 10 95 |
- - - Pezzi detti «onglets» e «hampes» |
12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0206 29 91 |
- - - - Pezzi detti «onglets» e «hampes» |
12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0206 80 91 |
- - - delle specie equina, asinina o mulesca |
6,4 |
3 |
|
0207 11 10 |
- - - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %» |
26,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 11 30 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %» |
29,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 11 90 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati |
32,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 12 10 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %» |
29,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 12 90 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati |
32,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 10 |
- - - - disossati |
102,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 20 |
- - - - - Metà o quarti |
35,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 30 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 40 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 50 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
60,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 60 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
46,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 70 |
- - - - - altri |
100,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 13 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 10 |
- - - - disossati |
102,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 20 |
- - - - - Metà o quarti |
35,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 30 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 40 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 50 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
60,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 60 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
46,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 70 |
- - - - - altri |
100,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 14 91 |
- - - - Fegati |
6,4 |
5 |
|
0207 14 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 24 10 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %» |
34 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 24 90 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati |
37,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 25 10 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %» |
34 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 25 90 |
- - - presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati |
37,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 10 |
- - - - disossati |
85,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 20 |
- - - - - Metà o quarti |
41 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 30 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 40 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 50 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
67,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 60 |
- - - - - - Fusi (coscette) e loro pezzi |
25,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 70 |
- - - - - - altri |
46 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 80 |
- - - - - altri |
83 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 26 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 10 |
- - - - disossati |
85,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 20 |
- - - - - Metà o quarti |
41 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 30 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 40 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 50 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
67,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 60 |
- - - - - - Fusi (coscette) e loro pezzi |
25,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 70 |
- - - - - - altri |
46 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 80 |
- - - - - altri |
83 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 27 91 |
- - - - Fegati |
6,4 |
5 |
|
0207 27 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 41 20 |
- - - presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %» |
38 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 41 30 |
- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» |
46,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 41 80 |
- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate |
51,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 42 30 |
- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» |
46,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 42 80 |
- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate |
51,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 10 |
- - - - disossati |
128,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 21 |
- - - - - Metà o quarti |
56,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 31 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 41 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 51 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
115,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 61 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
46,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 71 |
- - - - - Parti dette «paltò di anatra» |
66 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 81 |
- - - - - altri |
123,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 44 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 10 |
- - - - disossati |
128,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 21 |
- - - - - Metà o quarti |
56,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 31 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 41 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 51 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
115,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 61 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
46,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 71 |
- - - - - Parti dette «paltò di anatra» |
66 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 81 |
- - - - - altri |
123,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 45 95 |
- - - - - altri |
6,4 |
5 |
|
0207 45 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 51 10 |
- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %» |
45,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 51 90 |
- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate |
48,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 52 10 |
- - - presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %» |
45,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 52 90 |
- - - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate |
48,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 10 |
- - - - disossati |
110,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 21 |
- - - - - Metà o quarti |
52,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 31 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 41 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 51 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
86,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 61 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
69,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 71 |
- - - - - Parti dette «paltò di oca» |
66 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 81 |
- - - - - altri |
123,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 54 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 10 |
- - - - disossati |
110,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 21 |
- - - - - Metà o quarti |
52,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 31 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 41 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 51 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
86,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 61 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
69,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 71 |
- - - - - Parti dette «paltò di oca» |
66 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 81 |
- - - - - altri |
123,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 55 95 |
- - - - - altri |
6,4 |
5 |
|
0207 55 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 05 |
- - interi, freschi, refrigerati o congelati |
49,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 10 |
- - - - disossati |
128,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 21 |
- - - - - Metà o quarti |
54,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 31 |
- - - - - Ali intere, anche senza punta |
26,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 41 |
- - - - - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 51 |
- - - - - Petti e loro pezzi |
115,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 61 |
- - - - - Cosce e loro pezzi |
46,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 81 |
- - - - - altri |
123,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0207 60 99 |
- - - - altri |
18,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0209 10 11 |
- - - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia |
21,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0209 10 19 |
- - - secco o affumicato |
23,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0209 10 90 |
- - Grasso di maiale diverso da quello della sottovoce 0209 10 11 o 0209 10 19 |
12,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0209 90 00 |
- altri |
41,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 11 11 |
- - - - - Prosciutti e loro pezzi |
77,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 11 19 |
- - - - - Spalle e loro pezzi |
60,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 11 31 |
- - - - - Prosciutti e loro pezzi |
151,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 11 39 |
- - - - - Spalle e loro pezzi |
119 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 12 11 |
- - - - salate o in salamoia |
46,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 12 19 |
- - - - secche o affumicate |
77,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 10 |
- - - - - Mezzene bacon o 3/4 anteriori |
68,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 20 |
- - - - - 3/4 posteriori o parti centrali |
75,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 30 |
- - - - - Parti anteriori e loro pezzi |
60,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 40 |
- - - - - Lombate e loro pezzi |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 50 |
- - - - - altre |
86,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 60 |
- - - - - Parti anteriori e loro pezzi |
119 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 70 |
- - - - - Lombate e loro pezzi |
149,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 81 |
- - - - - - disossate |
151,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 19 89 |
- - - - - - altre |
151,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 20 10 |
- - non disossate |
15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 20 90 |
- - disossate |
15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 92 91 |
- - - - Carni |
130 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 92 99 |
- - - - Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie |
15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 21 |
- - - - - non disossate |
222,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 29 |
- - - - - disossate |
311,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 39 |
- - - - altre |
130 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 41 |
- - - - - Fegati |
64,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 49 |
- - - - - altre |
47,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 51 |
- - - - - Pezzi detti «onglets» e «hampes» |
15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0210 99 90 |
- - - Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie |
15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0303 23 00 |
- - Tilapia (Oreochromis spp.) |
8 |
5 |
|
0303 24 00 |
- - Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
8 |
5 |
|
0303 29 00 |
- - altri |
8 |
5 |
|
0303 32 00 |
- - Passere di mare (Pleuronectes platessa) |
15 |
5 |
|
0303 41 90 |
- - - altri |
22 |
5 |
|
0303 42 90 |
- - - altri |
22 |
5 |
|
0303 43 90 |
- - - altri |
22 |
5 |
|
0303 44 90 |
- - - altri |
22 |
5 |
|
0303 45 18 |
- - - - altri |
22 |
5 |
|
0303 45 99 |
- - - - altri |
22 |
5 |
|
0303 46 90 |
- - - altri |
22 |
5 |
|
0303 49 85 |
- - - altri |
22 |
5 |
|
0303 53 10 |
- - - Sardine della specie Sardina pilchardus |
23 |
5 |
|
0303 53 30 |
- - - Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.) |
15 |
5 |
|
0303 54 90 |
- - - della specie Scomber australasicus |
15 |
5 |
|
0303 57 00 |
- - Pesce spada (Xiphias gladius) |
7,5 |
5 |
|
0303 64 00 |
- - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
7,5 |
5 |
|
0303 65 00 |
- - Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
7,5 |
5 |
|
0303 66 11 |
- - - - Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus |
15 |
5 |
|
0303 66 12 |
- - - - Naselli della specie Merluccius hubbsi |
15 |
5 |
|
0303 66 13 |
- - - - Naselli della specie (Merluccius australis) |
15 |
5 |
|
0303 66 19 |
- - - - altri |
15 |
5 |
|
0303 66 90 |
- - - Naselli del genere Urophycis |
15 |
5 |
|
0303 81 30 |
- - - Smeriglio (Lamna nasus) |
8 |
5 |
|
0303 81 90 |
- - - altri |
8 |
5 |
|
0303 83 00 |
- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
15 |
5 |
|
0303 84 10 |
- - - Spigole (Dicentrarchus labrax) |
15 |
5 |
|
0303 89 10 |
- - - di acqua dolce |
8 |
5 |
|
0303 89 29 |
- - - - - altri |
22 |
5 |
|
0303 90 90 |
- - altri |
10 |
5 |
|
0304 31 00 |
- - Tilapia (Oreochromis spp.) |
9 |
5 |
|
0304 32 00 |
- - Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
9 |
5 |
|
0304 33 00 |
- - Persico africano (Lates niloticus) |
9 |
5 |
|
0304 39 00 |
- - altri |
9 |
5 |
|
0304 42 10 |
- - - della specie Oncorhynchus mykiss, di peso superiore a 400 g per pezzo |
12 |
5 |
|
0304 42 50 |
- - - della specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster |
9 |
5 |
|
0304 42 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
0304 43 00 |
- - Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi) |
18 |
5 |
|
0304 44 10 |
- - - Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida |
18 |
5 |
|
0304 44 30 |
- - - Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
18 |
5 |
|
0304 44 90 |
- - - altri |
18 |
5 |
|
0304 45 00 |
- - Pesci spada (Xiphias gladius) |
18 |
5 |
|
0304 46 00 |
- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
18 |
5 |
|
0304 49 10 |
- - - di acqua dolce |
9 |
5 |
|
0304 49 50 |
- - - - scorfani (Sebastes spp.) |
18 |
5 |
|
0304 49 90 |
- - - - altri |
18 |
5 |
|
0304 51 00 |
- - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
8 |
5 |
|
0304 52 00 |
- - Salmonidi |
8 |
5 |
|
0304 53 00 |
- - Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae |
15 |
5 |
|
0304 54 00 |
- - Pesci spada (Xiphias gladius) |
15 |
5 |
|
0304 55 00 |
- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
15 |
5 |
|
0304 59 10 |
- - - di acqua dolce |
8 |
5 |
|
0304 59 90 |
- - - - altri |
15 |
5 |
|
0304 61 00 |
- - Tilapia (Oreochromis spp.) |
9 |
X |
|
0304 62 00 |
- - Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) |
9 |
X |
|
0304 84 00 |
- - Pesci spada (Xiphias gladius) |
7,5 |
5 |
|
0304 87 00 |
- - Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) |
18 |
5 |
|
0304 89 30 |
- - - - Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) della sottovoce 0304 87 00 |
18 |
5 |
|
0304 89 51 |
- - - - - spinaroli e gattucci (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) |
7,5 |
5 |
|
0304 89 55 |
- - - - - smerigli (Lamna nasus) |
7,5 |
5 |
|
0304 89 59 |
- - - - - altri squali |
7,5 |
5 |
|
0304 92 00 |
- - Austromerluzzi (Dissostichus spp.) |
7,5 |
5 |
|
0304 93 10 |
- - - Surimi |
14,2 |
5 |
|
0304 93 90 |
- - - altri |
8 |
5 |
|
0304 94 10 |
- - - Surimi |
14,2 |
5 |
|
0304 94 90 |
- - - altri |
7,5 |
5 |
|
0304 95 10 |
- - - Surimi |
14,2 |
5 |
|
0304 95 21 |
- - - - - Merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus |
7,5 |
5 |
|
0304 95 25 |
- - - - - Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua |
7,5 |
5 |
|
0304 95 29 |
- - - - - altri |
7,5 |
5 |
|
0304 95 30 |
- - - - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) |
7,5 |
5 |
|
0304 95 40 |
- - - - Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
7,5 |
5 |
|
0304 95 50 |
- - - - Naselli del genere Merluccius spp. |
7,5 |
5 |
|
0304 95 60 |
- - - - Melù o potassolo (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) |
7,5 |
5 |
|
0304 95 90 |
- - - - altri |
7,5 |
5 |
|
0304 99 10 |
- - - Surimi |
14,2 |
5 |
|
0304 99 21 |
- - - - di acqua dolce |
8 |
5 |
|
0304 99 29 |
- - - - - Scorfani (Sebastes spp.) |
8 |
5 |
|
0304 99 55 |
- - - - - Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) |
15 |
5 |
|
0304 99 61 |
- - - - - Pesci castagna (Brama spp.) |
15 |
5 |
|
0304 99 65 |
- - - - - Rane pescatrici (Lophius spp.) |
7,5 |
5 |
|
0304 99 99 |
- - - - - altri |
7,5 |
5 |
|
0305 10 00 |
- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
13 |
5 |
|
0305 20 00 |
- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia |
11 |
5 |
|
0305 31 00 |
- - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
16 |
5 |
|
0305 32 11 |
- - - - della specie Gadus macrocephalus |
16 |
5 |
|
0305 32 19 |
- - - - altri |
20 |
5 |
|
0305 32 90 |
- - - altri |
16 |
5 |
|
0305 39 10 |
- - - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar), e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia |
15 |
5 |
|
0305 39 50 |
- - - Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia |
15 |
5 |
|
0305 39 90 |
- - - altri |
16 |
5 |
|
0305 41 00 |
- - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
13 |
5 |
|
0305 42 00 |
- - Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
10 |
5 |
|
0305 43 00 |
- - Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) |
14 |
5 |
|
0305 44 10 |
- - - Anguille (Anguilla spp.) |
14 |
5 |
|
0305 44 90 |
- - - altri |
14 |
5 |
|
0305 49 10 |
- - - Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) |
15 |
5 |
|
0305 49 20 |
- - - Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
16 |
5 |
|
0305 49 30 |
- - - Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
14 |
5 |
|
0305 49 80 |
- - - altri |
14 |
5 |
|
0305 51 10 |
- - - secchi, non salati |
13 |
5 |
|
0305 51 90 |
- - - secchi e salati |
13 |
5 |
|
0305 61 00 |
- - Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
12 |
5 |
|
0305 62 00 |
- - Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
13 |
5 |
|
0305 63 00 |
- - Acciughe (Engraulis spp.) |
10 |
5 |
|
0305 64 00 |
- - Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.) |
12 |
5 |
|
0305 69 10 |
- - - Pesci della specie Boreogadus saida |
13 |
5 |
|
0305 69 30 |
- - - Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) |
15 |
5 |
|
0305 69 50 |
- - - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) |
11 |
5 |
|
0305 69 80 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
0305 71 10 |
- - - affumicati |
14 |
5 |
|
0306 11 05 |
- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati |
20 |
5 |
|
0306 11 10 |
- - - - Code di aragoste |
12,5 |
5 |
|
0306 11 90 |
- - - - altre |
12,5 |
5 |
|
0306 12 10 |
- - - - interi |
6 |
5 |
|
0306 12 90 |
- - - - altri |
16 |
5 |
|
0306 14 10 |
- - - - Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus |
7,5 |
5 |
|
0306 14 30 |
- - - - Granchi porri Cancer pagurus |
7,5 |
5 |
|
0306 14 90 |
- - - - altri |
7,5 |
5 |
|
0306 15 10 |
- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati |
20 |
5 |
|
0306 15 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
0306 16 91 |
- - - - Gamberetti grigi della specie Crangon |
18 |
5 |
|
0306 16 99 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
0306 17 91 |
- - - - Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
12 |
5 |
|
0306 17 92 |
- - - - Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus |
12 |
5 |
|
0306 17 93 |
- - - - Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus |
12 |
5 |
|
0306 17 94 |
- - - - Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon |
18 |
5 |
|
0306 17 99 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
0306 19 05 |
- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati |
20 |
5 |
|
0306 19 10 |
- - - - Gamberi |
7,5 |
5 |
|
0306 19 90 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
0306 21 10 |
- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati |
20 |
5 |
|
0306 21 90 |
- - - altri |
12,5 |
5 |
|
0306 22 10 |
- - - vivi |
8 |
5 |
|
0306 22 91 |
- - - - - interi |
8 |
5 |
|
0306 22 99 |
- - - - - altri |
10 |
5 |
|
0306 24 30 |
- - - - Granchi porri Cancer pagurus |
7,5 |
5 |
|
0306 24 80 |
- - - - altri |
7,5 |
5 |
|
0306 25 10 |
- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati |
20 |
5 |
|
0306 25 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
0306 26 90 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
0306 27 99 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
0306 29 05 |
- - - affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati |
20 |
5 |
|
0306 29 10 |
- - - - Gamberi |
7,5 |
5 |
|
0306 29 90 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
0307 11 90 |
- - - altre |
9 |
5 |
|
0307 19 90 |
- - - altre |
9 |
5 |
|
0307 21 00 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
8 |
5 |
|
0307 29 10 |
- - - - Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati |
8 |
5 |
|
0307 29 90 |
- - - - altri |
8 |
5 |
|
0307 31 10 |
- - - Mytilus spp. |
10 |
5 |
|
0307 31 90 |
- - - Perna spp. |
8 |
5 |
|
0307 39 10 |
- - - - Mytilus spp. |
10 |
5 |
|
0307 39 90 |
- - - - Perna spp. |
8 |
5 |
|
0307 41 10 |
- - - Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, e seppiole (Sepiola spp.) |
8 |
5 |
|
0307 41 91 |
- - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus |
6 |
5 |
|
0307 41 99 |
- - - - altri |
8 |
5 |
|
0307 51 00 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
8 |
5 |
|
0307 59 10 |
- - - - congelati |
8 |
5 |
|
0307 59 90 |
- - - - altri |
8 |
5 |
|
0307 71 00 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
11 |
5 |
|
0307 79 30 |
- - - Veneri incrocicchiate o vongole o altre specie della famiglia Veneridae, congelati |
8 |
5 |
|
0307 81 00 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
11 |
5 |
|
0307 91 00 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
11 |
5 |
|
0307 99 11 |
- - - - Totani Illex spp. |
8 |
5 |
|
0308 11 00 |
- - vive, fresche o refrigerate |
11 |
5 |
|
0308 21 00 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
11 |
5 |
|
0308 30 10 |
- - vive, fresche o refrigerate |
11 |
5 |
|
0308 90 10 |
- - vivi, freschi o refrigerati |
11 |
5 |
|
0401 10 10 |
- - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
13,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 10 90 |
- - altri |
12,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 20 11 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
18,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 20 19 |
- - - altri |
17,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 20 91 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
22,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 20 99 |
- - - altri |
21,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 40 10 |
- - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
57,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 40 90 |
- - altri |
56,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 50 11 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
57,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 50 19 |
- - - altri |
56,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 50 31 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
110 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 50 39 |
- - - altri |
109,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 50 91 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri |
183,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0401 50 99 |
- - - altri |
182,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 10 11 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
125,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 10 19 |
- - - altri |
118,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 10 91 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 10 99 |
- - - altri |
1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 21 11 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 21 18 |
- - - - altri |
130,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 21 91 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 21 99 |
- - - - altri |
161,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 29 11 |
- - - - Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % |
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 29 15 |
- - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 29 19 |
- - - - - altri |
1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 29 91 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 29 99 |
- - - - altri |
1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 91 10 |
- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 % |
34,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 91 30 |
- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 % |
43,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 91 51 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
110 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 91 59 |
- - - - altri |
109,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 91 91 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
183,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 91 99 |
- - - - altri |
182,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 99 10 |
- - - aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % |
57,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 99 31 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 99 39 |
- - - - altri |
1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 99 91 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg |
1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0402 99 99 |
- - - - altri |
1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 11 |
- - - - inferiore o uguale a 3 % |
20,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 13 |
- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
24,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 19 |
- - - - superiore a 6 % |
59,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 31 |
- - - - inferiore o uguale a 3 % |
0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 33 |
- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 39 |
- - - - superiore a 6 % |
0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 51 |
- - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
8,3 + 95 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 53 |
- - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 59 |
- - - - superiore a 27 % |
8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 91 |
- - - - inferiore o uguale a 3 % |
8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 93 |
- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 10 99 |
- - - - superiore a 6 % |
8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 11 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
100,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 13 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 19 |
- - - - - superiore a 27 % |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 31 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 33 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 39 |
- - - - - superiore a 27 % |
1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 51 |
- - - - - inferiore o uguale a 3 % |
20,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 53 |
- - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
24,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 59 |
- - - - - superiore a 6 % |
59,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 61 |
- - - - - inferiore o uguale a 3 % |
0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 63 |
- - - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 69 |
- - - - - superiore a 6 % |
0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 71 |
- - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
8,3 + 95 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 73 |
- - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 79 |
- - - - superiore a 27 % |
8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 91 |
- - - - inferiore o uguale a 3 % |
8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 93 |
- - - - superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0403 90 99 |
- - - - superiore a 6 % |
8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 02 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 04 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 06 |
- - - - - superiore a 27 % |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 12 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
100,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 14 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 16 |
- - - - - superiore a 27 % |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 26 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 28 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 32 |
- - - - - superiore a 27 % |
1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 34 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 36 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 38 |
- - - - - superiore a 27 % |
1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 48 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,07 EUR/kg/net |
5 |
|
0404 10 52 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 54 |
- - - - - superiore a 27 % |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 56 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
100,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 58 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 62 |
- - - - - superiore a 27 % |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 72 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 74 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 76 |
- - - - - superiore a 27 % |
1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 78 |
- - - - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 82 |
- - - - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 10 84 |
- - - - - superiore a 27 % |
1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 90 21 |
- - - inferiore o uguale a 1,5 % |
100,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 90 23 |
- - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
135,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 90 29 |
- - - superiore a 27 % |
167,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 90 81 |
- - - inferiore o uguale a 1,5 % |
0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 90 83 |
- - - superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0404 90 89 |
- - - superiore a 27 % |
1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 10 11 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg |
189,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 10 19 |
- - - - altro |
189,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 10 30 |
- - - Burro ricombinato |
189,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 10 50 |
- - - Burro di siero di latte |
189,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 10 90 |
- - altro |
231,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 20 10 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
9 + EA |
5 |
|
0405 20 30 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % |
9 + EA |
5 |
|
0405 20 90 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
189,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 90 10 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 % |
231,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0405 90 90 |
- - altri |
231,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0406 90 86 |
- - - - - - - - superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % |
151 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0406 90 87 |
- - - - - - - - superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % |
151 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0406 90 88 |
- - - - - - - - superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 % |
151 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0406 90 93 |
- - - - - - superiore a 72 % |
185,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0406 90 99 |
- - - - - altri |
221,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0407 11 00 |
- - di galline della specie Gallus domesticus |
35 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0407 19 11 |
- - - - di tacchine o di oche |
105 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0407 19 19 |
- - - - altri |
35 EUR/1 000 p/st |
5 |
|
0407 21 00 |
- - di galline della specie Gallus domesticus |
30,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0407 29 10 |
- - - di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie Gallus domesticus |
30,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0407 90 10 |
- - di volatili da cortile |
30,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0408 11 80 |
- - - altri |
142,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0408 19 81 |
- - - - liquidi |
62 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0408 19 89 |
- - - - altri, compresi congelati |
66,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0408 91 80 |
- - - altri |
137,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0408 99 80 |
- - - altri |
35,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0409 00 00 |
Miele naturale |
17,3 |
3 |
|
0602 90 10 |
- - Bianco di funghi (micelio) |
8,3 |
3 |
|
0602 90 50 |
- - - - altre piante da pien'aria |
8,3 |
3 |
|
0602 90 99 |
- - - - - altri |
6,5 |
3 |
|
0604 90 99 |
- - - altri |
10,9 |
3 |
|
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0703 20 00 |
- Agli |
9,6 + 120 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0704 90 10 |
- - Cavoli bianchi e cavoli rossi |
12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0707 00 05 |
- Cetrioli |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0709 91 00 |
- - Carciofi |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0709 92 90 |
- - - altri |
13,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0709 93 10 |
- - - Zucchine |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0710 40 00 |
- Granturco dolce |
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0711 20 90 |
- - altre |
13,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0711 51 00 |
- - Funghi del genere Agaricus |
9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda |
5 |
|
0711 90 30 |
- - - Granturco dolce |
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0712 90 19 |
- - - altro |
9,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0714 10 00 |
- Radici di manioca |
9,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0714 20 90 |
- - altre |
6,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0714 30 00 |
- Igname (Dioscorea spp.) |
9,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0714 40 00 |
- Colocasia (Colocasia spp.) |
9,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0714 50 00 |
- Malanga (Xanthosoma spp.) |
9,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0714 90 20 |
- - Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido |
9,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0802 11 90 |
- - - altre |
5,6 |
3 |
|
0803 90 10 |
- - fresche |
176 EUR/1 000 kg/net |
5 |
|
0805 10 20 |
- - Arance dolci, fresche |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0805 20 10 |
- - Clementine |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0805 20 30 |
- - Monreal e satsuma |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0805 20 50 |
- - Mandarini e wilkings |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0805 20 70 |
- - Tangerini |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0805 20 90 |
- - altri |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0805 50 10 |
- - Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0806 10 10 |
- - da tavola |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0808 10 10 |
- - Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre |
7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0808 10 80 |
- - altre |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0808 30 10 |
- - Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre |
7,2 MIN 0,36 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0808 30 90 |
- - altre |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0809 10 00 |
- Albicocche |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0809 21 00 |
- - Ciliege acide (Prunus cerasus) |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0809 29 00 |
- - altre |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0809 30 10 |
- - Pesche noci |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0809 30 90 |
- - altre |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0809 40 05 |
- - Prugne |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
0811 10 11 |
- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % |
20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0811 20 11 |
- - - con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % |
20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0811 90 11 |
- - - - Frutta tropicale e noci tropicali |
13 + 5,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
0811 90 19 |
- - - - altri |
20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1001 11 00 |
- - destinato alla semina |
148 EUR/t |
5 |
|
1001 19 00 |
- - altro |
148 EUR/t |
5 |
|
1001 91 20 |
- - - Frumento (grano) tenero e frumento segalato |
95 EUR/t |
5 |
|
1001 91 90 |
- - - altri |
95 EUR/t |
5 |
|
1001 99 00 |
- - altro |
95 EUR/t |
5 |
|
1002 10 00 |
- destinata alla semina |
93 EUR/t |
5 |
|
1002 90 00 |
- altra |
93 EUR/t |
5 |
|
1003 10 00 |
- destinato alla semina |
93 EUR/t |
5 |
|
1003 90 00 |
- altro |
93 EUR/t |
5 |
|
1004 10 00 |
- destinata alla semina |
89 EUR/t |
5 |
|
1004 90 00 |
- altra |
89 EUR/t |
5 |
|
1005 10 90 |
- - altro |
94 EUR/t |
5 |
|
1005 90 00 |
- altro |
94 EUR/t |
5 |
|
1006 10 10 |
- - destinato alla semina |
7,7 |
3 |
|
1006 10 21 |
- - - - a grani tondi |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 23 |
- - - - a grani medi |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 25 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 27 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 92 |
- - - - a grani tondi |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 94 |
- - - - a grani medi |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 96 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 10 98 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
211 EUR/t |
5 |
|
1006 20 11 |
- - - a grani tondi |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 13 |
- - - a grani medi |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 15 |
- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 17 |
- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 92 |
- - - a grani tondi |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 94 |
- - - a grani medi |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 96 |
- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 20 98 |
- - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
65 EUR/t |
5 |
|
1006 30 21 |
- - - - a grani tondi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 23 |
- - - - a grani medi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 25 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 27 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 42 |
- - - - a grani tondi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 44 |
- - - - a grani medi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 46 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3 |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 48 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 61 |
- - - - a grani tondi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 63 |
- - - - a grani medi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 65 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 67 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 92 |
- - - - a grani tondi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 94 |
- - - - a grani medi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 96 |
- - - - a grani tondi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 30 98 |
- - - - a grani medi |
175 EUR/t |
5 |
|
1006 40 00 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3 |
128 EUR/t |
5 |
|
1007 10 90 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
94 EUR/t |
5 |
|
1007 90 00 |
- - - - a grani tondi |
94 EUR/t |
5 |
|
1008 10 00 |
- - - - a grani medi |
37 EUR/t |
5 |
|
1008 21 00 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 |
56 EUR/t |
5 |
|
1008 29 00 |
- - - - - con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 |
56 EUR/t |
5 |
|
1008 40 00 |
- - - - a grani tondi |
37 EUR/t |
5 |
|
1008 50 00 |
- - - - a grani medi |
37 EUR/t |
5 |
|
1008 60 00 |
- - - - a grani tondi |
93 EUR/t |
5 |
|
1008 90 00 |
- - - - a grani medi |
37 EUR/t |
5 |
|
1101 00 11 |
- - di frumento (grano) duro |
172 EUR/t |
5 |
|
1101 00 15 |
- - di frumento (grano) tenero e di spelta |
172 EUR/t |
5 |
|
1101 00 90 |
- di frumento segalato |
172 EUR/t |
5 |
|
1102 20 10 |
- - avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
173 EUR/t |
5 |
|
1102 20 90 |
- - altra |
98 EUR/t |
5 |
|
1102 90 10 |
- - di orzo |
171 EUR/t |
5 |
|
1102 90 30 |
- - di avena |
164 EUR/t |
5 |
|
1102 90 50 |
- - Farina di riso |
138 EUR/t |
5 |
|
1102 90 70 |
- - Farina di segala |
168 EUR/t |
5 |
|
1102 90 90 |
- - altre |
98 EUR/t |
5 |
|
1103 11 10 |
- - - di frumento (grano) duro |
267 EUR/t |
5 |
|
1103 11 90 |
- - - di frumento (grano) tenero e di spelta |
186 EUR/t |
5 |
|
1103 13 10 |
- - - aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % |
173 EUR/t |
5 |
|
1103 13 90 |
- - - altri |
98 EUR/t |
5 |
|
1103 19 20 |
- - - di segala o di orzo |
171 EUR/t |
5 |
|
1103 19 40 |
- - - di avena |
164 EUR/t |
5 |
|
1103 19 50 |
- - - di riso |
138 EUR/t |
5 |
|
1103 19 90 |
- - - altri |
98 EUR/t |
5 |
|
1103 20 25 |
- - di segala o di orzo |
171 EUR/t |
5 |
|
1103 20 30 |
- - di avena |
164 EUR/t |
5 |
|
1103 20 40 |
- - di granturco |
173 EUR/t |
5 |
|
1103 20 50 |
- - di riso |
138 EUR/t |
5 |
|
1103 20 60 |
- - di frumento (grano) |
175 EUR/t |
5 |
|
1103 20 90 |
- - altri |
98 EUR/t |
5 |
|
1104 12 10 |
- - - Cereali schiacciati |
93 EUR/t |
5 |
|
1104 12 90 |
- - - Fiocchi |
182 EUR/t |
5 |
|
1104 19 10 |
- - - di frumento (grano) |
175 EUR/t |
5 |
|
1104 19 30 |
- - - di segala |
171 EUR/t |
5 |
|
1104 19 50 |
- - - di granturco |
173 EUR/t |
5 |
|
1104 19 61 |
- - - - Cereali schiacciati |
97 EUR/t |
5 |
|
1104 19 69 |
- - - - Fiocchi |
189 EUR/t |
5 |
|
1104 19 91 |
- - - - Fiocchi di riso |
234 EUR/t |
5 |
|
1104 19 99 |
- - - - altri |
173 EUR/t |
5 |
|
1104 22 40 |
- - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati |
162 EUR/t |
5 |
|
1104 22 50 |
- - - perlati |
145 EUR/t |
5 |
|
1104 22 95 |
- - - altri |
93 EUR/t |
5 |
|
1104 23 40 |
- - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati; perlati |
152 EUR/t |
5 |
|
1104 23 98 |
- - - altri |
98 EUR/t |
5 |
|
1104 29 04 |
- - - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati |
150 EUR/t |
5 |
|
1104 29 05 |
- - - - perlati |
236 EUR/t |
5 |
|
1104 29 08 |
- - - - altri |
97 EUR/t |
5 |
|
1104 29 17 |
- - - - mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati |
129 EUR/t |
5 |
|
1104 29 30 |
- - - - perlati |
154 EUR/t |
5 |
|
1104 29 51 |
- - - - - di frumento (grano) |
99 EUR/t |
5 |
|
1104 29 55 |
- - - - - di segala |
97 EUR/t |
5 |
|
1104 29 59 |
- - - - - altri |
98 EUR/t |
5 |
|
1104 29 81 |
- - - - - di frumento (grano) |
99 EUR/t |
5 |
|
1104 29 85 |
- - - - - di segala |
97 EUR/t |
5 |
|
1104 29 89 |
- - - - - altri |
98 EUR/t |
5 |
|
1104 30 10 |
- - di frumento (grano) |
76 EUR/t |
5 |
|
1104 30 90 |
- - altri |
75 EUR/t |
5 |
|
1106 10 00 |
- di legumi da granella secchi della voce 0713 |
7,7 |
3 |
|
1106 20 10 |
- - denaturati |
95 EUR/t |
5 |
|
1106 20 90 |
- - altri |
166 EUR/t |
5 |
|
1107 10 11 |
- - - presentato in forma di farina |
177 EUR/t |
5 |
|
1107 10 19 |
- - - altro |
134 EUR/t |
5 |
|
1107 10 91 |
- - - presentato in forma di farina |
173 EUR/t |
5 |
|
1107 10 99 |
- - - altro |
131 EUR/t |
5 |
|
1107 20 00 |
- torrefatto |
152 EUR/t |
5 |
|
1108 11 00 |
- - Amido di frumento (grano) |
224 EUR/t |
5 |
|
1108 12 00 |
- - Amido di granturco |
166 EUR/t |
5 |
|
1108 13 00 |
- - Fecola di patate |
166 EUR/t |
5 |
|
1108 14 00 |
- - Fecola di manioca |
166 EUR/t |
5 |
|
1108 19 10 |
- - - Amido di riso |
216 EUR/t |
5 |
|
1108 19 90 |
- - - altri |
166 EUR/t |
5 |
|
1109 00 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
512 EUR/t |
5 |
|
1209 10 00 |
- Semi di barbabietole da zucchero |
8,3 |
3 |
|
1212 91 20 |
- - - secche, anche polverizzate |
23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1212 91 80 |
- - - altre |
6,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1212 93 00 |
- - Canne da zucchero |
4,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1212 99 49 |
- - - - altri |
5,8 |
3 |
|
1501 10 90 |
- - altri |
17,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1501 20 90 |
- - altri |
17,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1509 10 10 |
- - Olio d'oliva lampante |
122,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1509 10 90 |
- - altri |
124,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1509 90 00 |
- altri |
134,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1510 00 10 |
- Oli greggi |
110,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1510 00 90 |
- altri |
160,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1511 90 11 |
- - - presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
12,8 |
3 |
|
1511 90 19 |
- - - altrimenti presentate |
10,9 |
3 |
|
1511 90 91 |
- - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
5,1 |
3 |
|
1511 90 99 |
- - - altri |
9 |
3 |
|
1513 21 30 |
- - - - presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
12,8 |
3 |
|
1513 21 90 |
- - - - altrimenti presentati |
6,4 |
3 |
|
1513 29 11 |
- - - - presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
12,8 |
3 |
|
1513 29 19 |
- - - - altrimenti presentate |
10,9 |
3 |
|
1513 29 30 |
- - - - destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
5,1 |
3 |
|
1513 29 50 |
- - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
12,8 |
3 |
|
1513 29 90 |
- - - - - altrimenti presentati |
9,6 |
3 |
|
1517 10 10 |
- - avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1517 90 10 |
- - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1522 00 31 |
- - - Paste di saponificazione (soapstocks) |
29,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1522 00 39 |
- - - altri |
47,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1601 00 91 |
- - Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti |
149,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1601 00 99 |
- - altri |
100,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 10 00 |
- Preparazioni omogeneizzate |
16,6 |
3 |
|
1602 20 10 |
- - di oca o di anatra |
10,2 |
3 |
|
1602 20 90 |
- - altre |
16 |
3 |
|
1602 31 11 |
- - - - contenenti unicamente carne di tacchino non cotta |
102,4 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1602 31 19 |
- - - - altre |
102,4 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1602 31 80 |
- - - altre |
102,4 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1602 32 11 |
- - - - non cotte |
86,7 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1602 32 19 |
- - - - altre |
102,4 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1602 32 30 |
- - - contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili |
10,9 |
3 |
|
1602 32 90 |
- - - altre |
10,9 |
3 |
|
1602 39 21 |
- - - - non cotte |
86,7 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1602 39 29 |
- - - - altre |
10,9 |
3 |
|
1602 39 85 |
- - - altre |
10,9 |
3 |
|
1602 41 10 |
- - - della specie suina domestica |
156,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 42 10 |
- - - della specie suina domestica |
129,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 49 11 |
- - - - - Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti |
156,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 49 13 |
- - - - - Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle |
129,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 49 15 |
- - - - - altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi |
129,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 49 19 |
- - - - - altre |
85,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 49 30 |
- - - - contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
75 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 49 50 |
- - - - contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
54,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 50 10 |
- - non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte |
303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 90 51 |
- - - - contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica |
85,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1602 90 61 |
- - - - - - non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte |
303,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1604 11 00 |
- - Salmoni |
5,5 |
5 |
|
1604 12 10 |
- - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
15 |
5 |
|
1604 12 91 |
- - - - in recipienti ermeticamente chiusi |
20 |
5 |
|
1604 12 99 |
- - - - altri |
20 |
5 |
|
1604 13 11 |
- - - - sotto olio d'oliva |
12,5 |
5 |
|
1604 13 19 |
- - - - altri |
12,5 |
5 |
|
1604 13 90 |
- - - altri |
12,5 |
5 |
|
1604 14 11 |
- - - - sotto olio vegetale |
24 |
X |
|
1604 14 16 |
- - - - - Filetti detti «loins» |
24 |
X |
|
1604 14 18 |
- - - - - altri |
24 |
X |
|
1604 14 90 |
- - - Boniti (Sarda spp.) |
25 |
X |
|
1604 15 11 |
- - - - Filetti |
25 |
5 |
|
1604 15 19 |
- - - - altri |
25 |
5 |
|
1604 15 90 |
- - - della specie Scomber australasicus |
20 |
5 |
|
1604 16 00 |
- - Acciughe |
25 |
5 |
|
1604 17 00 |
- - Anguille |
20 |
5 |
|
1604 19 10 |
- - - Salmonidi, diversi dai salmoni |
7 |
5 |
|
1604 19 31 |
- - - - Filetti detti «loins» |
24 |
5 |
|
1604 19 39 |
- - - - altri |
24 |
5 |
|
1604 19 50 |
- - - Pesci della specie Orcynopsis unicolor |
12,5 |
5 |
|
1604 19 91 |
- - - - Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
7,5 |
5 |
|
1604 19 92 |
- - - - - Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
20 |
5 |
|
1604 19 93 |
- - - - - Merluzzi carbonari (Pollachius virens) |
20 |
5 |
|
1604 19 94 |
- - - - - Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
20 |
5 |
|
1604 19 95 |
- - - - - Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) |
20 |
5 |
|
1604 19 97 |
- - - - - altri |
20 |
5 |
|
1604 20 05 |
- - Preparazioni di surimi |
20 |
X |
|
1604 20 10 |
- - - di salmoni |
5,5 |
5 |
|
1604 20 70 |
- - - di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus |
24 |
X |
|
1604 31 00 |
- - Caviale |
20 |
5 |
|
1604 32 00 |
- - Succedanei del caviale |
20 |
5 |
|
1605 40 00 |
- altri crostacei |
20 |
5 |
|
1701 12 10 |
- - - destinati ad essere raffinati |
33,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 12 90 |
- - - altri |
41,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 13 10 |
- - - destinati ad essere raffinati |
33,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 13 90 |
- - - altri |
41,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 14 10 |
- - - destinati ad essere raffinati |
33,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 14 90 |
- - - altri |
41,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 91 00 |
- - con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
41,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 99 10 |
- - - Zuccheri bianchi |
41,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1701 99 90 |
- - - altri |
41,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 11 00 |
- - contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
14 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 19 00 |
- - altri |
14 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 20 10 |
- - Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio) |
5 |
|
1702 30 10 |
- - Isoglucosio |
50,7 EUR/100 kg/net mas |
5 |
|
1702 30 50 |
- - - in polvere cristallina bianca, anche agglomerata |
26,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 30 90 |
- - - altri |
20 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 40 10 |
- - Isoglucosio |
50,7 EUR/100 kg/net mas |
5 |
|
1702 40 90 |
- - altri |
20 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 50 00 |
- Fruttosio chimicamente puro |
16 + 50,7 EUR/100 kg/net mas |
X |
|
1702 60 10 |
- - Isoglucosio |
50,7 EUR/100 kg/net mas |
5 |
|
1702 60 80 |
- - Sciroppo di inulina |
0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio) |
5 |
|
1702 60 95 |
- - altri |
0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio) |
5 |
|
1702 90 30 |
- - Isoglucosio |
50,7 EUR/100 kg/net mas |
5 |
|
1702 90 50 |
- - Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina |
20 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 90 71 |
- - - contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio |
0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio) |
5 |
|
1702 90 75 |
- - - - in polvere, anche agglomerati |
27,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 90 79 |
- - - - altri |
19,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1702 90 80 |
- - Sciroppo di inulina |
0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio) |
5 |
|
1702 90 95 |
- - altri |
0,4 EUR/100 kg/net (per 1 % in peso, di saccarosio) |
5 |
|
1704 10 10 |
- - aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net MAX 17,9 |
5 |
|
1704 10 90 |
- - aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net MAX 18,2 |
5 |
|
1704 90 10 |
- - Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
13,4 |
5 |
|
1704 90 30 |
- - Preparazione detta «cioccolato bianco» |
9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1704 90 51 |
- - - Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 55 |
- - - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 61 |
- - - Confetti e prodotti simili confettati |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 65 |
- - - - Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 71 |
- - - - Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 75 |
- - - - Caramelle |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 81 |
- - - - - ottenuti per compressione |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1704 90 99 |
- - - - - altri |
9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
X |
|
1803 10 00 |
- non sgrassata |
9,6 |
5 |
|
1803 20 00 |
- completamente o parzialmente sgrassata |
9,6 |
5 |
|
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
7,7 |
5 |
|
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
8 |
5 |
|
1806 10 15 |
- - non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio |
8 |
5 |
|
1806 10 20 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % |
8 + 25,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1806 10 30 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % |
8 + 31,4 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1806 10 90 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % |
8 + 41,9 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1806 20 10 |
- - aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 20 30 |
- - aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 20 50 |
- - - aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 20 70 |
- - - Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» |
15,4 + EA |
5 |
|
1806 20 80 |
- - - Glassatura al cacao |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 20 95 |
- - - altre |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 31 00 |
- - ripiene |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 32 10 |
- - - con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 32 90 |
- - - altre |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 11 |
- - - - contenenti alcole |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 19 |
- - - - altri |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 31 |
- - - - ripieni |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 39 |
- - - - non ripieni |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 50 |
- - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 60 |
- - Pasta da spalmare contenente cacao |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 70 |
- - Preparazioni per bevande, contenenti cacao |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1806 90 90 |
- - altre |
8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z |
5 |
|
1901 10 00 |
- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
7,6 + EA |
5 |
|
1901 20 00 |
- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
7,6 + EA |
3 |
|
1901 90 11 |
- - - aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % |
5,1 + 18 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1901 90 19 |
- - - altri |
5,1 + 14,7 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1901 90 91 |
- - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
12,8 |
3 |
|
1901 90 99 |
- - - altri |
7,6 + EA |
5 |
|
1902 11 00 |
- - contenenti uova |
7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1902 19 10 |
- - - non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero |
7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 19 90 |
- - - altre |
7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 20 10 |
- - contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
8,5 |
3 |
|
1902 20 30 |
- - contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
54,3 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 20 91 |
- - - cotte |
8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 20 99 |
- - - altre |
8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 30 10 |
- - secche |
6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 30 90 |
- - altre |
6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1902 40 10 |
- - non preparato |
7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1902 40 90 |
- - altro |
6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 10 10 |
- - a base di granturco |
3,8 + 20 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 10 30 |
- - a base di riso |
5,1 + 46 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 10 90 |
- - altri |
5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 20 10 |
- - Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
9 + EA |
5 |
|
1904 20 91 |
- - - a base di granturco |
3,8 + 20 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 20 95 |
- - - a base di riso |
5,1 + 46 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 20 99 |
- - - altri |
5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 30 00 |
- Bulgur di grano |
8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 90 10 |
- - a base di riso |
8,3 + 46 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1904 90 80 |
- - altri |
8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1905 10 00 |
- Pane croccante detto «Knäckebrot» |
5,8 + 13 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1905 20 10 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1905 20 30 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1905 20 90 |
- - avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) |
10,1 + 31,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
1905 31 11 |
- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 31 19 |
- - - - altri |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 31 30 |
- - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 31 91 |
- - - - - doppio biscotto con ripieno |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 31 99 |
- - - - - altri |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 32 05 |
- - - aventi tenore di umidità superiore a 10 % |
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M |
5 |
|
1905 32 11 |
- - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 32 19 |
- - - - - altre |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 32 91 |
- - - - - salate, anche ripiene |
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M |
5 |
|
1905 32 99 |
- - - - - altre |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
5 |
|
1905 40 10 |
- - Fette biscottate |
9,7 + EA |
5 |
|
1905 40 90 |
- - altri |
9,7 + EA |
5 |
|
1905 90 10 |
- - Pane azimo (mazoth) |
3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1905 90 20 |
- - Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net |
3 |
|
1905 90 30 |
- - - Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca |
9,7 + EA |
3 |
|
1905 90 45 |
- - - Biscotti |
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M |
3 |
|
1905 90 55 |
- - - Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati |
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M |
3 |
|
1905 90 60 |
- - - - con aggiunta di dolcificanti |
9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z |
3 |
|
1905 90 90 |
- - - - altri |
9 + EA MAX 20,7 + AD F/M |
3 |
|
2001 90 30 |
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net |
X |
|
2001 90 40 |
- - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2003 10 20 |
- - conservati temporaneamente, completamente cotti |
18,4 + 191 EUR/100 kg/net eda |
5 |
|
2003 10 30 |
- - altri |
18,4 + 222 EUR/100 kg/net eda |
5 |
|
2004 90 10 |
- - Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net |
X |
|
2005 80 00 |
- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net |
X |
|
2006 00 31 |
- - - Ciliege |
20 + 23,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2006 00 35 |
- - - Frutta tropicale e noci tropicali |
12,5 + 15 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2006 00 38 |
- - - altre |
20 + 23,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 10 10 |
- - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % |
24 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 91 10 |
- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % |
20 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 91 30 |
- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % |
20 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 99 20 |
- - - - Puree e paste di marroni |
24 + 19,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 99 31 |
- - - - - di ciliege |
24 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 99 33 |
- - - - - di fragole |
24 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 99 35 |
- - - - - di lamponi |
24 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 99 39 |
- - - - - altre |
24 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2007 99 50 |
- - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % |
24 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 20 11 |
- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % |
25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 20 31 |
- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % |
25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 30 19 |
- - - - altri |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 40 19 |
- - - - - altre |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 40 31 |
- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 50 19 |
- - - - - altre |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 50 51 |
- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 60 19 |
- - - - altre |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 70 19 |
- - - - - altre |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 70 51 |
- - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 80 19 |
- - - - altre |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 93 19 |
- - - - - altri |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 93 99 |
- - - - senza aggiunta di zuccheri |
18,4 |
3 |
|
2008 97 16 |
- - - - - - di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali) |
16 + 2,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 97 18 |
- - - - - - altri |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 97 32 |
- - - - - - di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali) |
15 |
3 |
|
2008 99 21 |
- - - - - avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % |
25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 99 31 |
- - - - - - - Frutta tropicale |
16 + 2,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 99 34 |
- - - - - - - altri |
25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 99 85 |
- - - - - Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net |
X |
|
2008 99 91 |
- - - - - Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2008 99 99 |
- - - - - altri |
18,4 |
3 |
|
2009 11 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 11 91 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 19 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 19 91 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 29 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 29 91 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
12 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 39 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 39 51 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 39 91 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
14,4 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 49 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 EUR per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 49 91 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 61 10 |
- - - di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2009 61 90 |
- - - di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto |
22,4 + 27 EUR/hl |
5 |
|
2009 69 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto |
40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 69 19 |
- - - - altri |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2009 69 51 |
- - - - - concentrati |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2009 69 59 |
- - - - - altri |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2009 69 71 |
- - - - - - concentrati |
22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 69 79 |
- - - - - - altri |
22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 69 90 |
- - - - - altri |
22,4 + 27 EUR/hl |
5 |
|
2009 79 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto |
30 + 18,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 79 91 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
18 + 19,3 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 81 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 81 51 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 89 11 |
- - - - - di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 89 34 |
- - - - - - Succhi di frutta tropicale |
21 + 12,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 89 35 |
- - - - - - altri |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 89 61 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
19,2 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 89 85 |
- - - - - - - Succhi di frutta tropicale |
10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 89 86 |
- - - - - - - altri |
16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 90 11 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 90 21 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto |
33,6 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 90 31 |
- - - - di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
20 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 90 71 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % |
15,2 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 90 92 |
- - - - - - - Miscugli di succhi di frutta tropicale |
10,5 + 12,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2009 90 94 |
- - - - - - - altri |
16,8 + 20,6 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2101 11 00 |
- - Estratti, essenze e concentrati |
9 |
3 |
|
2101 12 92 |
- - - Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè |
11,5 |
3 |
|
2101 12 98 |
- - - altri |
9 + EA |
3 |
|
2101 20 98 |
- - - altri |
6,5 + EA |
3 |
|
2101 30 19 |
- - - altri |
5,1 + 12,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2101 30 99 |
- - - altri |
10,8 + 22,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2102 10 10 |
- - Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
10,9 |
5 |
|
2102 10 31 |
- - - secchi |
12 + 49,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2102 10 39 |
- - - altri |
12 + 14,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2102 10 90 |
- - altri |
14,7 |
5 |
|
2102 20 11 |
- - - in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
8,3 |
5 |
|
2102 20 19 |
- - - altri |
5,1 |
5 |
|
2102 30 00 |
- Lieviti in polvere preparati |
6,1 |
5 |
|
2103 10 00 |
- Salsa di soia |
7,7 |
3 |
|
2103 20 00 |
- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
10,2 |
5 |
|
2103 30 90 |
- - Senape preparata |
9 |
5 |
|
2103 90 90 |
- - altri |
7,7 |
3 |
|
2104 10 00 |
- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
11,5 |
3 |
|
2104 20 00 |
- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
14,1 |
5 |
|
2105 00 10 |
- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte |
8,6 + 20,2 EUR/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2105 00 91 |
- - uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % |
8 + 38,5 EUR/100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2105 00 99 |
- - uguale o superiore a 7 % |
7,9 + 54 EUR/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2106 10 20 |
- - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
12,8 |
5 |
|
2106 10 80 |
- - altri |
EA |
5 |
|
2106 90 20 |
- - Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl |
3 |
|
2106 90 30 |
- - - di isoglucosio |
42,7 EUR/100 kg/net mas |
3 |
|
2106 90 51 |
- - - - di lattosio |
14 EUR/100 kg/net |
3 |
|
2106 90 55 |
- - - - di glucosio o di maltodestrina |
20 EUR/100 kg/net |
3 |
|
2106 90 59 |
- - - - altri |
0,4 EUR/100 kg/net |
3 |
|
2106 90 98 |
- - - altre |
9 + EA |
3 |
|
2202 90 91 |
- - - inferiore a 0,2 % |
6,4 + 13,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2202 90 95 |
- - - uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % |
5,5 + 12,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2202 90 99 |
- - - uguale o superiore a 2 % |
5,4 + 21,2 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2204 30 92 |
- - - - concentrati |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2204 30 94 |
- - - - altri |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2204 30 96 |
- - - - concentrati |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2204 30 98 |
- - - - altri |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
5 |
Cfr. allegato 2-A-2, punto 4 |
2207 10 00 |
- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
19,2 EUR/hl |
5 |
|
2207 20 00 |
- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
10,2 EUR/hl |
5 |
|
2208 40 11 |
- - - Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl |
5 |
|
2208 40 39 |
- - - - altri |
0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl |
5 |
|
2208 40 51 |
- - - Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) |
0,6 EUR/% vol/hl |
5 |
|
2208 40 99 |
- - - - altri |
0,6 EUR/% vol/hl |
5 |
|
2208 90 91 |
- - - inferiore o uguale a 2 litri |
1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl |
5 |
|
2208 90 99 |
- - - superiore a 2 litri |
1 EUR/% vol/hl |
5 |
|
2302 10 10 |
- - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % |
44 EUR/t |
5 |
|
2302 10 90 |
- - altri |
89 EUR/t |
5 |
|
2302 30 10 |
- - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % |
44 EUR/t |
5 |
|
2302 30 90 |
- - altri |
89 EUR/t |
5 |
|
2302 40 02 |
- - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % |
44 EUR/t |
5 |
|
2302 40 08 |
- - - altri |
89 EUR/t |
5 |
|
2302 40 10 |
- - - aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % |
44 EUR/t |
5 |
|
2302 40 90 |
- - - altri |
89 EUR/t |
5 |
|
2303 10 11 |
- - - superiore a 40 % in peso |
320 EUR/t |
5 |
|
2306 90 19 |
- - - - aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % |
48 EUR/t |
5 |
|
2307 00 19 |
- - altre |
1,62 EUR/kg/tot. alc. |
5 |
|
2308 00 19 |
- - altri |
1,62 EUR/kg/tot. alc. |
5 |
|
2309 10 13 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
498 EUR/t |
5 |
|
2309 10 15 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % |
730 EUR/t |
5 |
|
2309 10 19 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % |
948 EUR/t |
5 |
|
2309 10 33 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
530 EUR/t |
5 |
|
2309 10 39 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % |
888 EUR/t |
5 |
|
2309 10 51 |
- - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % |
102 EUR/t |
5 |
|
2309 10 53 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
577 EUR/t |
5 |
|
2309 10 59 |
- - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % |
730 EUR/t |
5 |
|
2309 10 70 |
- - - non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari |
948 EUR/t |
5 |
|
2309 90 31 |
- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % |
23 EUR/t |
5 |
|
2309 90 33 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
498 EUR/t |
5 |
|
2309 90 35 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % |
730 EUR/t |
5 |
|
2309 90 39 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % |
948 EUR/t |
5 |
|
2309 90 41 |
- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % |
55 EUR/t |
5 |
|
2309 90 43 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
530 EUR/t |
5 |
|
2309 90 49 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 % |
888 EUR/t |
5 |
|
2309 90 51 |
- - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % |
102 EUR/t |
5 |
|
2309 90 53 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % |
577 EUR/t |
5 |
|
2309 90 59 |
- - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % |
730 EUR/t |
5 |
|
2309 90 70 |
- - - - non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari |
948 EUR/t |
5 |
|
2401 10 35 |
- - Tabacchi «light air cured» |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 10 60 |
- - Tabacchi «sun cured» del tipo orientale |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 10 70 |
- - Tabacchi «dark air cured» |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 10 85 |
- - Tabacchi «flue cured» |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 10 95 |
- - altri |
10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 20 35 |
- - Tabacchi «light air cured» |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 20 60 |
- - Tabacchi «sun cured» del tipo orientale |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 20 70 |
- - Tabacchi «dark air cured» |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 20 85 |
- - Tabacchi «flue cured» |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 20 95 |
- - altri |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2401 30 00 |
- Cascami di tabacco |
11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2402 10 00 |
- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
26 |
5 |
|
2402 20 10 |
- - contenenti garofano |
10 |
5 |
|
2402 20 90 |
- - altre |
57,6 |
5 |
|
2402 90 00 |
- altri |
57,6 |
5 |
|
2403 11 00 |
- - Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo |
74,9 |
5 |
|
2403 19 10 |
- - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
74,9 |
5 |
|
2403 19 90 |
- - - altro |
74,9 |
5 |
|
2403 91 00 |
- - Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
16,6 |
5 |
|
2403 99 10 |
- - - Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
41,6 |
5 |
|
2403 99 90 |
- - - altri |
16,6 |
5 |
|
2905 32 00 |
- - Glicole propilenico (propan-1,2 -diolo) |
5,5 |
3 |
|
2905 43 00 |
- - Mannitolo |
9,6 + 125,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2905 44 11 |
- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2905 44 19 |
- - - - altro |
9 + 37,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2905 44 91 |
- - - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
7,7 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2905 44 99 |
- - - - altro |
9 + 53,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
2917 36 00 |
- - Acido tereftalico e suoi sali |
6,5 |
3 |
|
2917 39 95 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
2922 49 85 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
2922 50 00 |
- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate |
6,5 |
5 |
|
2930 50 00 |
- Captafol (ISO) e metamidofos (ISO) |
6,5 |
3 |
|
2930 90 99 |
- - altri |
6,5 |
5 |
|
2932 19 00 |
- - altri |
6,5 |
3 |
|
2933 29 90 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
2933 39 99 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
2933 79 00 |
- - altri lattami |
6,5 |
3 |
|
2934 99 90 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
3302 10 10 |
- - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl |
5 |
|
3302 10 21 |
- - - - - non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
12,8 |
5 |
|
3302 10 29 |
- - - - - altre |
9 + EA |
5 |
|
3502 11 90 |
- - - altra |
123,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3502 19 90 |
- - - altra |
16,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3502 20 91 |
- - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) |
123,5 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3502 20 99 |
- - - altra |
16,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3505 10 10 |
- - Destrina |
9 + 17,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3505 10 90 |
- - - altri |
9 + 17,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3505 20 10 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % |
8,3 + 4,5 EUR/100 kg/net MAX 11,5 |
5 |
|
3505 20 30 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 % |
8,3 + 8,9 EUR/100 kg/net MAX 11,5 |
5 |
|
3505 20 50 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % |
8,3 + 14,2 EUR/100 kg/net MAX 11,5 |
5 |
|
3505 20 90 |
- - con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % |
8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net MAX 11,5 |
5 |
|
3603 00 90 |
- altri |
6,5 |
3 |
|
3809 10 10 |
- - aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % |
8,3 + 8,9 EUR/100 kg/net MAX 12,8 |
5 |
|
3809 10 30 |
- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % |
8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net MAX 12,8 |
5 |
|
3809 10 50 |
- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % |
8,3 + 15,1 EUR/100 kg/net MAX 12,8 |
5 |
|
3809 10 90 |
- - aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 % |
8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net MAX 12,8 |
5 |
|
3824 60 11 |
- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3824 60 19 |
- - - altro |
9 + 37,8 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3824 60 91 |
- - - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo |
7,7 + 23 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3824 60 99 |
- - - altro |
9 + 53,7 EUR/100 kg/net |
5 |
|
3902 90 90 |
- - altri |
6,5 |
3 |
|
3906 10 00 |
- Poli(metacrilato di metile) |
6,5 |
3 |
|
3906 90 90 |
- - altri |
6,5 |
3 |
|
3907 10 00 |
- Poliacetali |
6,5 |
3 |
|
3907 20 20 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
3907 20 99 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
3907 30 00 |
- Resine epossidiche |
6,5 |
3 |
|
3907 40 00 |
- Policarbonati |
6,5 |
3 |
|
3907 60 20 |
- - con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g |
6,5 |
5 |
|
3913 90 00 |
- altri |
6,5 |
5 |
|
4010 11 00 |
- - rinforzati soltanto di metallo |
6,5 |
5 |
|
4010 12 00 |
- - rinforzati soltanto di materie tessili |
6,5 |
5 |
|
4010 19 00 |
- - altri |
6,5 |
5 |
|
4010 31 00 |
- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm |
6,5 |
5 |
|
4010 32 00 |
- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm |
6,5 |
5 |
|
4010 33 00 |
- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm |
6,5 |
5 |
|
4010 34 00 |
- - Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm |
6,5 |
5 |
|
4010 35 00 |
- - Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm |
6,5 |
5 |
|
4010 36 00 |
- - Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm |
6,5 |
5 |
|
4010 39 00 |
- - altre |
6,5 |
5 |
|
4104 11 90 |
- - - - altri |
5,5 |
3 |
|
4104 19 90 |
- - - - altri |
5,5 |
3 |
|
4104 41 19 |
- - - - - altri |
6,5 |
3 |
|
4104 41 51 |
- - - - - Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2) |
6,5 |
3 |
|
4104 41 59 |
- - - - altri |
6,5 |
3 |
|
4104 41 90 |
- - - - altri |
5,5 |
3 |
|
4104 49 19 |
- - - - - altri |
6,5 |
3 |
|
4104 49 51 |
- - - - - Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2) |
6,5 |
3 |
|
4104 49 59 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
4104 49 90 |
- - - - altri |
5,5 |
3 |
|
4107 11 11 |
- - - - Box-calf |
6,5 |
3 |
|
4107 11 19 |
- - - - altri |
6,5 |
3 |
|
4107 11 90 |
- - - - - altri |
6,5 |
3 |
|
4107 12 11 |
- - - - Box-calf |
6,5 |
3 |
|
4107 12 19 |
- - - - altri |
6,5 |
3 |
|
4107 12 91 |
- - - - di bovini (compresi i bufali) |
5,5 |
3 |
|
4107 12 99 |
- - - - di equidi |
6,5 |
3 |
|
4107 19 10 |
- - - Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2) |
6,5 |
3 |
|
4107 19 90 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
4107 91 10 |
- - - da suola |
6,5 |
3 |
|
4107 91 90 |
- - - altri |
6,5 |
3 |
|
4107 99 10 |
- - - di bovini (compresi i bufali) |
6,5 |
3 |
|
4107 99 90 |
- - - di equidi |
6,5 |
3 |
|
4202 12 11 |
- - - - Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili |
9,7 |
5 |
|
4202 12 19 |
- - - - altri |
9,7 |
5 |
|
4202 12 50 |
- - - di materie plastiche stampate |
5,2 |
3 |
|
4202 19 10 |
- - - di alluminio |
5,7 |
3 |
|
4202 92 11 |
- - - - Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi |
9,7 |
3 |
|
4202 92 15 |
- - - - Contenitori per strumenti musicali |
6,7 |
3 |
|
4202 92 19 |
- - - - altri |
9,7 |
3 |
|
4203 21 00 |
- - speciali per praticare gli sport |
9 |
5 |
|
4203 29 90 |
- - - altri |
7 |
5 |
|
4411 12 90 |
- - - altri |
7 |
5 |
|
4411 14 90 |
- - - altri |
7 |
3 |
|
4411 92 10 |
- - - non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie |
7 |
5 |
|
4411 92 90 |
- - - altri |
7 |
5 |
|
4412 10 00 |
- di bambù |
10 |
5 |
|
4412 31 10 |
- - - di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola o White Lauan |
10 |
5 |
|
4412 31 90 |
- - - altro |
7 |
3 |
|
4412 32 10 |
- - - di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar) |
7 |
3 |
|
4412 32 90 |
- - - altro |
7 |
3 |
|
4412 94 10 |
- - - avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere |
10 |
5 |
|
4412 99 40 |
- - - - - di acero, betulla, carpino, castagno, ciliegio, faggio, frassino, hickory, ippocastano, noce, olmo, ontano, pioppo, platano, quercia, robinia pseudoacacia, tiglio o tulipier (yellow poplar) |
10 |
5 |
|
4412 99 50 |
- - - - - altro |
10 |
5 |
|
4412 99 85 |
- - - - altro |
10 |
5 |
|
5007 20 11 |
- - - greggi, sgommati o imbianchiti |
6,9 |
3 |
|
5007 20 19 |
- - - altri |
6,9 |
3 |
|
5007 20 39 |
- - - - altri |
7,5 |
3 |
|
5007 20 41 |
- - - Tessuti chiari (non serrati) |
7,2 |
3 |
|
5007 20 59 |
- - - - tinti |
7,2 |
3 |
|
5007 20 69 |
- - - - - altri |
7,2 |
3 |
|
5007 20 71 |
- - - - stampati |
7,2 |
3 |
|
5007 90 10 |
- - greggi, sgommati o imbianchiti |
6,9 |
3 |
|
5007 90 30 |
- - tinti |
6,9 |
3 |
|
5007 90 50 |
- - a colori |
6,9 |
3 |
|
5007 90 90 |
- - stampati |
6,9 |
3 |
|
5111 11 00 |
- - di peso non superiore a 300 g/m2 |
8 |
3 |
|
5112 20 00 |
- altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali |
8 |
3 |
|
5208 11 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5208 12 16 |
- - - - inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 12 19 |
- - - - superiore a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 12 96 |
- - - - inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 12 99 |
- - - - superiore a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 13 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5208 19 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5208 22 16 |
- - - - inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 22 96 |
- - - - inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 32 16 |
- - - - inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 32 19 |
- - - - superiore a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 32 96 |
- - - - inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5208 33 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5208 42 00 |
- - ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 |
8 |
3 |
|
5208 43 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5208 49 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5208 52 00 |
- - ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 |
8 |
3 |
|
5208 59 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5209 11 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5209 19 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5209 21 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5209 31 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5209 32 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5209 41 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5209 43 00 |
- - altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5209 52 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5209 59 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5210 11 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5210 19 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5210 21 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5210 29 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5210 31 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5210 32 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5210 41 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5210 49 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5211 11 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5211 12 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5211 20 00 |
- imbianchiti |
8 |
3 |
|
5211 31 00 |
- - ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5211 32 00 |
- - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5211 39 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5212 14 90 |
- - - altrimenti misti |
8 |
3 |
|
5212 23 90 |
- - - altrimenti misti |
8 |
3 |
|
5212 24 90 |
- - - altrimenti misti |
8 |
3 |
|
5309 19 00 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5309 29 00 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5407 20 11 |
- - - inferiore a 3 m |
8 |
3 |
|
5407 20 19 |
- - - uguale o superiore a 3 m |
8 |
3 |
|
5407 41 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5407 42 00 |
- - tinti |
8 |
3 |
|
5407 43 00 |
- - di filati di diversi colori |
8 |
3 |
|
5407 44 00 |
- - stampati |
8 |
3 |
|
5407 51 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5407 52 00 |
- - tinti |
8 |
3 |
|
5407 53 00 |
- - di filati di diversi colori |
8 |
3 |
|
5407 54 00 |
- - stampati |
8 |
3 |
|
5407 61 10 |
- - - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5407 61 30 |
- - - tinti |
8 |
3 |
|
5407 61 90 |
- - - stampati |
8 |
3 |
|
5407 69 10 |
- - - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5407 69 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5407 71 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5407 72 00 |
- - tinti |
8 |
3 |
|
5407 74 00 |
- - stampati |
8 |
3 |
|
5407 81 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5407 82 00 |
- - tinti |
8 |
3 |
|
5407 83 00 |
- - di filati di diversi colori |
8 |
3 |
|
5407 92 00 |
- - tinti |
8 |
3 |
|
5407 93 00 |
- - di filati di diversi colori |
8 |
3 |
|
5408 23 00 |
- - di filati di diversi colori |
8 |
3 |
|
5408 34 00 |
- - stampati |
8 |
3 |
|
5512 11 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5512 19 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5513 11 20 |
- - - di larghezza inferiore o uguale a 165 cm |
8 |
3 |
|
5513 11 90 |
- - - di larghezza superiore a 165 cm |
8 |
3 |
|
5513 12 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5513 13 00 |
- - altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere |
8 |
3 |
|
5513 19 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5513 21 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5513 23 10 |
- - - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5513 23 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5513 29 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5513 31 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5513 39 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5513 49 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5514 11 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5514 12 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5514 19 10 |
- - - di fibre in fiocco di poliestere |
8 |
3 |
|
5514 19 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5514 21 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5514 22 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5514 29 00 |
- - altri tessuti |
8 |
3 |
|
5514 30 10 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5514 41 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela |
8 |
3 |
|
5514 42 00 |
- - di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 |
8 |
3 |
|
5514 43 00 |
- - altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere |
8 |
3 |
|
5515 11 10 |
- - - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5515 11 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5515 12 10 |
- - - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5515 19 10 |
- - - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5515 19 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5515 91 10 |
- - - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5516 11 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5516 21 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5516 41 00 |
- - greggi o imbianchiti |
8 |
3 |
|
5602 10 11 |
- - - - di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
6,7 |
3 |
|
5602 10 19 |
- - - - di altre materie tessili |
6,7 |
3 |
|
5602 10 31 |
- - - - di lana o di peli fini |
6,7 |
3 |
|
5602 10 38 |
- - - - di altre materie tessili |
6,7 |
3 |
|
5602 10 90 |
- - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
6,7 |
3 |
|
5602 21 00 |
- - di lana o di peli fini |
6,7 |
3 |
|
5602 29 00 |
- - di altre materie tessili |
6,7 |
3 |
|
5602 90 00 |
- altri |
6,7 |
3 |
|
5607 21 00 |
- - Spago per legare |
12 |
3 |
|
5607 29 00 |
- - altri |
12 |
5 |
|
5607 49 11 |
- - - - intrecciati |
8 |
3 |
|
5607 49 19 |
- - - - altri |
8 |
3 |
|
5607 50 11 |
- - - - intrecciati |
8 |
3 |
|
5607 50 30 |
- - - aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) |
8 |
3 |
|
5607 50 90 |
- - di altre fibre sintetiche |
8 |
3 |
|
5607 90 20 |
- - di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 |
6 |
3 |
|
5607 90 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5608 11 20 |
- - - ottenute con spago, corde o funi |
8 |
3 |
|
5608 11 80 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5608 19 11 |
- - - - - ottenute con spago, corde o funi |
8 |
3 |
|
5608 19 19 |
- - - - - altri |
8 |
3 |
|
5608 19 30 |
- - - - altre |
8 |
3 |
|
5608 19 90 |
- - - altre |
8 |
3 |
|
5608 90 00 |
- altre |
8 |
3 |
|
5701 10 10 |
- - contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe) |
8 |
3 |
|
5701 10 90 |
- - altri |
8 MAX 2,8 EUR/m2 |
3 |
|
5702 31 10 |
- - - Tappeti Axminster |
8 |
3 |
|
5702 32 10 |
- - - Tappeti Axminster |
8 |
3 |
|
5702 49 00 |
- - di altre materie tessili |
8 |
3 |
|
5702 99 00 |
- - di altre materie tessili |
8 |
3 |
|
5703 10 00 |
- di lana o di peli fini |
8 |
3 |
|
5703 20 12 |
- - - Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2 |
8 |
3 |
|
5703 20 18 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5704 10 00 |
- Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2 |
6,7 |
3 |
|
5704 90 00 |
- altri |
6,7 |
3 |
|
5705 00 80 |
- di altre materie tessili |
8 |
3 |
|
5801 36 00 |
- - Tessuti di ciniglia |
8 |
3 |
|
5804 10 10 |
- - uniti |
6,5 |
3 |
|
5804 10 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5804 21 10 |
- - - a fuselli (tombolo) |
8 |
3 |
|
5804 21 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5804 29 10 |
- - - a fuselli (tombolo) |
8 |
3 |
|
5804 29 90 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5804 30 00 |
- Pizzi a mano |
8 |
3 |
|
5806 10 00 |
- Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna |
6,3 |
3 |
|
5806 20 00 |
- altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma |
7,5 |
3 |
|
5806 32 10 |
- - - muniti di vere cimose |
7,5 |
3 |
|
5806 32 90 |
- - - altri |
7,5 |
3 |
|
5806 39 00 |
- - di altre materie tessili |
7,5 |
3 |
|
5806 40 00 |
- Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) |
6,2 |
3 |
|
5807 10 10 |
- - con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura |
6,2 |
3 |
|
5807 10 90 |
- - altri |
6,2 |
3 |
|
5807 90 10 |
- - di feltro o di stoffe non tessute |
6,3 |
3 |
|
5807 90 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5810 10 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5810 91 90 |
- - - altri |
7,2 |
3 |
|
5810 92 90 |
- - - altri |
7,2 |
3 |
|
5901 10 00 |
- Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili |
6,5 |
3 |
|
5901 90 00 |
- altri |
6,5 |
3 |
|
5902 20 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5902 90 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
5903 20 90 |
- - spalmati, ricoperti o stratificati |
8 |
3 |
|
5903 90 10 |
- - impregnati |
8 |
3 |
|
5903 90 91 |
- - - con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto |
8 |
3 |
|
5903 90 99 |
- - - altri |
8 |
3 |
|
5905 00 90 |
- - altre |
6 |
3 |
|
5906 91 00 |
- - a maglia |
6,5 |
3 |
|
5909 00 10 |
- di fibre sintetiche |
6,5 |
3 |
|
5909 00 90 |
- di altre materie tessili |
6,5 |
3 |
|
5911 40 00 |
- Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli |
6 |
3 |
|
6001 10 00 |
- Stoffe dette a peli lunghi |
8 |
3 |
|
6001 92 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
8 |
3 |
|
6002 90 00 |
- altre |
6,5 |
3 |
|
6003 30 10 |
- - Pizzi Raschel |
8 |
3 |
|
6004 10 00 |
- contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma |
8 |
3 |
|
6004 90 00 |
- altre |
6,5 |
3 |
|
6005 31 50 |
- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6005 32 50 |
- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6005 33 10 |
- - - per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6005 33 50 |
- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6005 33 90 |
- - - altre |
8 |
3 |
|
6005 34 10 |
- - - per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6005 34 50 |
- - - Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6005 42 00 |
- - tinte |
8 |
3 |
|
6005 90 90 |
- - altre |
8 |
3 |
|
6006 31 10 |
- - - per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6006 32 90 |
- - - altre |
8 |
3 |
|
6006 33 10 |
- - - per tende e tendine |
8 |
3 |
|
6006 34 90 |
- - - altre |
8 |
3 |
|
6006 43 00 |
- - di filati di diversi colori |
8 |
3 |
|
6006 44 00 |
- - stampate |
8 |
3 |
|
6006 90 00 |
- altre |
8 |
3 |
|
6101 20 10 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6101 20 90 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
5 |
|
6101 30 10 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6101 30 90 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
5 |
|
6101 90 20 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6101 90 80 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
5 |
|
6102 10 10 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6102 10 90 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
5 |
|
6102 20 10 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6102 20 90 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
3 |
|
6102 30 10 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6102 30 90 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
3 |
|
6102 90 10 |
- - Cappotti, giacconi, mantelli e simili |
12 |
5 |
|
6102 90 90 |
- - Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili |
12 |
5 |
|
6103 10 10 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6103 10 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6103 22 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6103 23 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6103 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6103 31 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6103 32 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6103 33 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6103 39 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6103 41 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6103 42 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6103 43 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
3 |
|
6103 49 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6104 13 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6104 19 20 |
- - - di cotone |
12 |
5 |
|
6104 19 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6104 22 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6104 23 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6104 29 10 |
- - - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6104 29 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6104 31 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6104 32 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6104 33 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6104 39 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6104 41 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6104 42 00 |
- - di cotone |
12 |
3 |
|
6104 43 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6104 44 00 |
- - di fibre artificiali |
12 |
5 |
|
6104 49 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6104 51 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6104 52 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6104 53 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
3 |
|
6104 59 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6104 61 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6104 62 00 |
- - di cotone |
12 |
3 |
|
6104 63 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
3 |
|
6104 69 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6105 10 00 |
- di cotone |
12 |
3 |
|
6105 20 10 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
3 |
|
6105 20 90 |
- - di fibre artificiali |
12 |
5 |
|
6105 90 10 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6105 90 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6106 10 00 |
- di cotone |
12 |
5 |
|
6106 20 00 |
- di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
|
6106 90 10 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6106 90 30 |
- - di seta o di cascami di seta |
12 |
5 |
|
6106 90 50 |
- - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6106 90 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6107 11 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6107 12 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
|
6107 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6107 21 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6107 22 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6107 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6107 91 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6107 99 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6108 11 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6108 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6108 21 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6108 22 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6108 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6108 31 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6108 32 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6108 39 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6108 91 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6108 92 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6108 99 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6109 10 00 |
- di cotone |
12 |
3 |
|
6109 90 20 |
- - di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
|
6109 90 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
3 |
|
6110 11 10 |
- - - Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più |
10,5 |
5 |
|
6110 11 30 |
- - - - per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
|
6110 11 90 |
- - - - per donna o ragazza |
12 |
3 |
|
6110 12 10 |
- - - per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
|
6110 12 90 |
- - - per donna o ragazza |
12 |
5 |
|
6110 19 10 |
- - - per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
|
6110 19 90 |
- - - per donna o ragazza |
12 |
5 |
|
6110 20 10 |
- - Magliette a collo alto |
12 |
5 |
|
6110 20 91 |
- - - per uomo o ragazzo |
12 |
3 |
|
6110 20 99 |
- - - per donna o ragazza |
12 |
3 |
|
6110 30 10 |
- - Magliette a collo alto |
12 |
5 |
|
6110 30 91 |
- - - per uomo o ragazzo |
12 |
3 |
|
6110 30 99 |
- - - per donna o ragazza |
12 |
3 |
|
6110 90 10 |
- - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6110 90 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
3 |
|
6111 20 90 |
- - altri |
12 |
3 |
|
6111 30 90 |
- - altri |
12 |
5 |
|
6111 90 19 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6111 90 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6112 11 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6112 12 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6112 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6112 20 00 |
- Tute da sci e completi da sci |
12 |
5 |
|
6112 31 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6112 39 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6112 41 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6112 49 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6113 00 90 |
- altri |
12 |
5 |
|
6114 20 00 |
- di cotone |
12 |
5 |
|
6114 30 00 |
- di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
|
6114 90 00 |
- di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6115 10 10 |
- - Calzettoni per varici, di fibre sintetiche |
8 |
5 |
|
6115 10 90 |
- - altri |
12 |
5 |
|
6115 21 00 |
- - di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex |
12 |
5 |
|
6115 22 00 |
- - di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex |
12 |
5 |
|
6115 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6115 30 11 |
- - - Calzettoni |
12 |
5 |
|
6115 30 19 |
- - - Calze |
12 |
5 |
|
6115 30 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6115 94 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6115 95 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6115 96 10 |
- - - Calzettoni (gambaletti) |
12 |
5 |
|
6115 96 91 |
- - - - Calze da donna |
12 |
5 |
|
6115 96 99 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6115 99 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6117 10 00 |
- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili |
12 |
5 |
|
6117 80 80 |
- - altri |
12 |
5 |
|
6117 90 00 |
- parti |
12 |
5 |
|
6201 11 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6201 12 10 |
- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg |
12 |
5 |
|
6201 12 90 |
- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg |
12 |
5 |
|
6201 13 10 |
- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg |
12 |
5 |
|
6201 13 90 |
- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg |
12 |
5 |
|
6201 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6201 91 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6201 92 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6201 93 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6201 99 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6202 11 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6202 12 10 |
- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg |
12 |
3 |
|
6202 12 90 |
- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg |
12 |
5 |
|
6202 13 10 |
- - - di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg |
12 |
3 |
|
6202 13 90 |
- - - di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg |
12 |
3 |
|
6202 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6202 91 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6202 92 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6202 93 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
|
6202 99 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6203 11 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6203 12 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6203 19 10 |
- - - di cotone |
12 |
5 |
|
6203 19 30 |
- - - di fibre artificiali |
12 |
5 |
|
6203 19 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6203 22 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 22 80 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6203 23 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 23 80 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6203 29 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 29 18 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
6203 29 30 |
- - - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6203 29 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6203 31 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6203 32 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 32 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6203 33 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 33 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6203 39 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 39 19 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6203 39 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6203 41 10 |
- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso |
12 |
3 |
|
6203 41 30 |
- - - Tute con bretelle (salopettes) |
12 |
5 |
|
6203 41 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6203 42 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 42 31 |
- - - - - di tessuti detti «Denim» |
12 |
3 |
|
6203 42 33 |
- - - - - di velluti e felpe a trama, tagliati a coste |
12 |
5 |
|
6203 42 35 |
- - - - - altri |
12 |
3 |
|
6203 42 51 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 42 59 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6203 42 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6203 43 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 43 19 |
- - - - altri |
12 |
3 |
|
6203 43 31 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 43 39 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6203 43 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6203 49 11 |
- - - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 49 19 |
- - - - - altri |
12 |
5 |
|
6203 49 31 |
- - - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6203 49 39 |
- - - - - altre |
12 |
5 |
|
6203 49 50 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
6203 49 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6204 11 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6204 12 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6204 13 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6204 19 10 |
- - - di fibre artificiali |
12 |
5 |
|
6204 19 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6204 21 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6204 22 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 22 80 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6204 23 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 23 80 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6204 29 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 29 18 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
6204 29 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6204 31 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6204 32 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 32 90 |
- - - altre |
12 |
5 |
|
6204 33 10 |
- - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 33 90 |
- - - altre |
12 |
3 |
|
6204 39 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 39 19 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6204 39 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
3 |
|
6204 41 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6204 42 00 |
- - di cotone |
12 |
3 |
|
6204 43 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
3 |
|
6204 44 00 |
- - di fibre artificiali |
12 |
5 |
|
6204 49 10 |
- - - di seta o di cascami di seta |
12 |
3 |
|
6204 49 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6204 51 00 |
- - di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6204 52 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6204 53 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6204 59 10 |
- - - di fibre artificiali |
12 |
5 |
|
6204 59 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
3 |
|
6204 61 10 |
- - - Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso |
12 |
5 |
|
6204 61 85 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6204 62 11 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 62 31 |
- - - - - di tessuti detti «Denim» |
12 |
3 |
|
6204 62 33 |
- - - - - di velluti e felpe a trama, tagliati a coste |
12 |
5 |
|
6204 62 39 |
- - - - - altri |
12 |
3 |
|
6204 62 51 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6204 62 59 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6204 62 90 |
- - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 63 11 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6204 63 18 |
- - - - da lavoro |
12 |
3 |
|
6204 63 31 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6204 63 39 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6204 63 90 |
- - - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 69 11 |
- - - - - altri |
12 |
5 |
|
6204 69 18 |
- - - - - da lavoro |
12 |
5 |
|
6204 69 31 |
- - - - - altre |
12 |
5 |
|
6204 69 39 |
- - - - altri |
12 |
5 |
|
6204 69 50 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6204 69 90 |
- - - - altre |
12 |
5 |
|
6205 20 00 |
- di cotone |
12 |
3 |
|
6205 30 00 |
- di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6205 90 10 |
- - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6205 90 80 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6206 10 00 |
- di seta o di cascami di seta |
12 |
5 |
|
6206 20 00 |
- di lana o di peli fini |
12 |
5 |
|
6206 30 00 |
- di cotone |
12 |
3 |
|
6206 40 00 |
- di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
|
6206 90 10 |
- - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6206 90 90 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6207 11 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6207 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6207 21 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6207 22 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6207 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6207 91 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6207 99 10 |
- - - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6207 99 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6208 11 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6208 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6208 21 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6208 22 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6208 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6208 91 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6208 92 00 |
- - di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
|
6208 99 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6209 20 00 |
- di cotone |
10,5 |
5 |
|
6209 30 00 |
- di fibre sintetiche |
10,5 |
5 |
|
6209 90 10 |
- - di lana o di peli fini |
10,5 |
5 |
|
6209 90 90 |
- - di altre materie tessili |
10,5 |
5 |
|
6210 10 10 |
- - con prodotti della voce 5602 |
12 |
5 |
|
6210 10 92 |
- - - Camici monouso, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico |
12 |
3 |
|
6210 10 98 |
- - - altri |
12 |
3 |
|
6210 20 00 |
- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 |
12 |
5 |
|
6210 30 00 |
- altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 |
12 |
5 |
|
6210 40 00 |
- altri indumenti per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
|
6210 50 00 |
- altri indumenti per donna o ragazza |
12 |
3 |
|
6211 11 00 |
- - per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
|
6211 12 00 |
- - per donna o ragazza |
12 |
5 |
|
6211 20 00 |
- Tute da sci e completi da sci |
12 |
5 |
|
6211 32 10 |
- - - Indumenti da lavoro |
12 |
5 |
|
6211 32 31 |
- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa |
12 |
5 |
|
6211 32 41 |
- - - - - parti superiori |
12 |
5 |
|
6211 32 42 |
- - - - - parti inferiori |
12 |
5 |
|
6211 32 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6211 33 10 |
- - - Indumenti da lavoro |
12 |
5 |
|
6211 33 31 |
- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa |
12 |
5 |
|
6211 33 41 |
- - - - - parti superiori |
12 |
5 |
|
6211 33 42 |
- - - - - parti inferiori |
12 |
5 |
|
6211 33 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6211 39 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6211 42 10 |
- - - Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro |
12 |
5 |
|
6211 42 31 |
- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa |
12 |
5 |
|
6211 42 41 |
- - - - - Parti superiori |
12 |
5 |
|
6211 42 42 |
- - - - - Parti inferiori |
12 |
5 |
|
6211 42 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6211 43 10 |
- - - Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro |
12 |
5 |
|
6211 43 31 |
- - - - di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa |
12 |
5 |
|
6211 43 41 |
- - - - - Parti superiori |
12 |
5 |
|
6211 43 42 |
- - - - - Parti inferiori |
12 |
5 |
|
6211 43 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6211 49 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
3 |
|
6212 10 10 |
- - presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip |
6,5 |
3 |
|
6212 10 90 |
- - altri |
6,5 |
3 |
|
6212 20 00 |
- Guaine e guaine-mutandine |
6,5 |
3 |
|
6212 30 00 |
- Modellatori |
6,5 |
3 |
|
6212 90 00 |
- altri |
6,5 |
3 |
|
6213 20 00 |
- di cotone |
10 |
3 |
|
6213 90 00 |
- di altre materie tessili |
10 |
5 |
|
6214 10 00 |
- di seta o di cascami di seta |
8 |
3 |
|
6215 10 00 |
- di seta o di cascami di seta |
6,3 |
3 |
|
6215 20 00 |
- di fibre sintetiche o artificiali |
6,3 |
3 |
|
6215 90 00 |
- di altre materie tessili |
6,3 |
3 |
|
6217 10 00 |
- Accessori |
6,3 |
3 |
|
6217 90 00 |
- Parti |
12 |
5 |
|
6301 10 00 |
- Coperte a riscaldamento elettrico |
6,9 |
3 |
|
6301 20 10 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6301 20 90 |
- - altre |
12 |
5 |
|
6301 30 10 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6301 30 90 |
- - altre |
7,5 |
5 |
|
6301 40 10 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6301 40 90 |
- - altre |
12 |
5 |
|
6301 90 10 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6301 90 90 |
- - altre |
12 |
5 |
|
6302 10 00 |
- Biancheria da letto a maglia |
12 |
5 |
|
6302 21 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6302 22 10 |
- - - di stoffe non tessute |
6,9 |
3 |
|
6302 22 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 29 10 |
- - - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6302 29 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 31 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6302 32 10 |
- - - di stoffe non tessute |
6,9 |
3 |
|
6302 32 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 39 20 |
- - - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6302 39 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 40 00 |
- Biancheria da tavola a maglia |
12 |
5 |
|
6302 51 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6302 53 10 |
- - - di stoffe non tessute |
6,9 |
3 |
|
6302 53 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 59 10 |
- - - di lino |
12 |
5 |
|
6302 59 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 60 00 |
- Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone |
12 |
5 |
|
6302 91 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6302 93 10 |
- - - di stoffe non tessute |
6,9 |
3 |
|
6302 93 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6302 99 10 |
- - - di lino |
12 |
5 |
|
6302 99 90 |
- - - altra |
12 |
5 |
|
6303 12 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6303 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6303 91 00 |
- - di cotone |
12 |
5 |
|
6303 92 10 |
- - - di stoffe non tessute |
6,9 |
3 |
|
6303 92 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6303 99 10 |
- - - di stoffe non tessute |
6,9 |
3 |
|
6303 99 90 |
- - - altri |
12 |
5 |
|
6304 11 00 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6304 19 10 |
- - - di cotone |
12 |
5 |
|
6304 19 30 |
- - - di lino o di ramiè |
12 |
5 |
|
6304 19 90 |
- - - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6304 91 00 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6304 92 00 |
- - di cotone, diversi da quelli a maglia |
12 |
5 |
|
6304 93 00 |
- - diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6304 99 00 |
- - diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6305 20 00 |
- di cotone |
7,2 |
5 |
|
6305 32 11 |
- - - - a maglia |
12 |
5 |
|
6305 32 19 |
- - - - altri |
7,2 |
5 |
|
6305 32 90 |
- - - altri |
7,2 |
3 |
|
6305 33 10 |
- - - a maglia |
12 |
5 |
|
6305 33 90 |
- - - altri |
7,2 |
5 |
|
6305 39 00 |
- - altri |
7,2 |
5 |
|
6305 90 00 |
- di altre materie tessili |
6,2 |
3 |
|
6306 12 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6306 19 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6306 22 00 |
- - di fibre sintetiche |
12 |
5 |
|
6306 29 00 |
- - di altre materie tessili |
12 |
5 |
|
6306 30 00 |
- Vele |
12 |
5 |
|
6306 40 00 |
- Materassi pneumatici |
12 |
5 |
|
6306 90 00 |
- altri |
12 |
5 |
|
6307 10 10 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6307 10 90 |
- - altri |
7,7 |
5 |
|
6307 20 00 |
- Cinture e giubbotti di salvataggio |
6,3 |
3 |
|
6307 90 10 |
- - a maglia |
12 |
5 |
|
6307 90 92 |
- - - - Teli monouso confezionati con prodotti della voce 5603 , del tipo usato in ambito chirurgico |
6,3 |
3 |
|
6307 90 98 |
- - - - altri |
6,3 |
3 |
|
6308 00 00 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
12 |
5 |
|
6401 10 00 |
- Calzature con puntale protettivo di metallo |
17 |
5 |
|
6401 92 10 |
- - - con tomaie di gomma |
17 |
5 |
|
6401 92 90 |
- - - con tomaie di materia plastica |
17 |
5 |
|
6401 99 00 |
- - altre |
17 |
5 |
|
6402 12 10 |
- - - Calzature da sci |
17 |
5 |
|
6402 12 90 |
- - - Calzature per il surf da neve |
17 |
5 |
|
6402 19 00 |
- - altre |
16,9 |
5 |
|
6402 20 00 |
- Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli |
17 |
5 |
|
6402 91 10 |
- - - con puntale protettivo di metallo |
17 |
5 |
|
6402 91 90 |
- - - altre |
16,9 |
5 |
|
6402 99 05 |
- - - con puntale protettivo di metallo |
17 |
5 |
|
6402 99 10 |
- - - - con tomaie di gomma |
16,8 |
5 |
|
6402 99 31 |
- - - - - - di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm |
16,8 |
5 |
|
6402 99 39 |
- - - - - - altre |
16,8 |
5 |
|
6402 99 50 |
- - - - - Pantofole ed altre calzature da camera |
16,8 |
5 |
|
6402 99 91 |
- - - - - - inferiore a 24 cm |
16,8 |
5 |
|
6402 99 93 |
- - - - - - - Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna |
16,8 |
5 |
|
6402 99 96 |
- - - - - - - - per uomo |
16,8 |
5 |
|
6402 99 98 |
- - - - - - - - per donna |
16,8 |
5 |
|
6403 20 00 |
- Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce |
8 |
3 |
|
6403 40 00 |
- altre calzature, con puntale protettivo di metallo |
8 |
3 |
|
6403 51 11 |
- - - - - inferiore a 24 cm |
8 |
3 |
|
6403 51 15 |
- - - - - - per uomo |
8 |
3 |
|
6403 51 19 |
- - - - - - per donna |
8 |
3 |
|
6403 59 91 |
- - - - - inferiore a 24 cm |
8 |
3 |
|
6403 91 11 |
- - - - - inferiore a 24 cm |
8 |
3 |
|
6403 91 13 |
- - - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna |
8 |
3 |
|
6403 91 91 |
- - - - - inferiore a 24 cm |
8 |
3 |
|
6403 91 93 |
- - - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna |
8 |
3 |
|
6403 91 96 |
- - - - - - - per uomo |
8 |
3 |
|
6403 99 31 |
- - - - - - inferiore a 24 cm |
8 |
3 |
|
6403 99 33 |
- - - - - - - Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna |
8 |
3 |
|
6403 99 36 |
- - - - - - - - per uomo |
8 |
3 |
|
6404 11 00 |
- - Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili |
16,9 |
5 |
|
6404 19 10 |
- - - Pantofole ed altre calzature da camera |
16,9 |
5 |
|
6404 19 90 |
- - - altre |
17 |
3 |
|
6404 20 10 |
- - Pantofole ed altre calzature da camera |
17 |
5 |
|
6404 20 90 |
- - altre |
17 |
3 |
|
6405 90 10 |
- - con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito |
17 |
5 |
|
6903 10 00 |
- contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti |
5 |
3 |
|
6903 20 10 |
- - contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3) |
5 |
3 |
|
6903 20 90 |
- - contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3) |
5 |
3 |
|
6903 90 10 |
- - contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti |
5 |
3 |
|
6903 90 90 |
- - altri |
5 |
3 |
|
6907 10 00 |
- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm |
5 |
3 |
|
6907 90 20 |
- - di grès |
5 |
3 |
|
6908 10 00 |
- Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm |
7 |
5 |
|
6908 90 11 |
- - - Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» |
6 |
3 |
|
6908 90 20 |
- - - altre |
5 |
3 |
|
6908 90 31 |
- - - Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» |
5 |
3 |
|
6908 90 51 |
- - - - di superficie non superiore a 90 cm2 |
7 |
5 |
|
6908 90 91 |
- - - - - di grès |
5 |
3 |
|
6908 90 99 |
- - - - - altre |
5 |
3 |
|
6909 11 00 |
- - di porcellana |
5 |
3 |
|
6909 90 00 |
- altri |
5 |
3 |
|
6910 10 00 |
- di porcellana |
7 |
3 |
|
6910 90 00 |
- altri |
7 |
3 |
|
6911 10 00 |
- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina |
12 |
3 |
|
6911 90 00 |
- altri |
12 |
5 |
|
6912 00 10 |
- di terracotta comune |
5 |
3 |
|
6912 00 30 |
- di grès |
5,5 |
3 |
|
6912 00 50 |
- di maiolica o di terraglia |
9 |
5 |
|
6912 00 90 |
- altri |
7 |
3 |
|
6913 90 93 |
- - - di maiolica o di terraglia |
6 |
3 |
|
6913 90 98 |
- - - altri |
6 |
3 |
|
6914 10 00 |
- di porcellana |
5 |
3 |
|
7010 20 00 |
- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura |
5 |
3 |
|
7010 90 43 |
- - - - - - - - superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l |
5 |
3 |
|
7010 90 57 |
- - - - - - - - inferiore a 0,15 l |
5 |
3 |
|
7010 90 71 |
- - - - - - superiore a 0,055 l |
5 |
3 |
|
7010 90 91 |
- - - - - - di vetro non colorato |
5 |
3 |
|
7010 90 99 |
- - - - - - di vetro colorato |
5 |
3 |
|
7013 10 00 |
- Oggetti di vetroceramica |
11 |
5 |
|
7013 22 10 |
- - - fabbricati a mano |
11 |
5 |
|
7013 22 90 |
- - - fabbricati meccanicamente |
11 |
5 |
|
7013 28 10 |
- - - fabbricati a mano |
11 |
5 |
|
7013 28 90 |
- - - fabbricati meccanicamente |
11 |
5 |
|
7013 33 11 |
- - - - incisi o altrimenti decorati |
11 |
5 |
|
7013 33 19 |
- - - - altri |
11 |
5 |
|
7013 33 91 |
- - - - incisi o altrimenti decorati |
11 |
5 |
|
7013 33 99 |
- - - - altri |
11 |
5 |
|
7013 37 10 |
- - - di vetro temperato |
11 |
5 |
|
7013 37 51 |
- - - - - incisi o altrimenti decorati |
11 |
5 |
|
7013 37 59 |
- - - - - altri |
11 |
5 |
|
7013 37 91 |
- - - - - incisi o altrimenti decorati |
11 |
5 |
|
7013 37 99 |
- - - - - altri |
11 |
5 |
|
7013 41 10 |
- - - fabbricati a mano |
11 |
5 |
|
7013 41 90 |
- - - fabbricati meccanicamente |
11 |
5 |
|
7013 42 00 |
- - di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C |
11 |
5 |
|
7013 49 10 |
- - - di vetro temperato |
11 |
5 |
|
7013 49 91 |
- - - - fabbricati a mano |
11 |
5 |
|
7013 49 99 |
- - - - fabbricati meccanicamente |
11 |
5 |
|
7013 91 10 |
- - - fabbricati a mano |
11 |
3 |
|
7013 91 90 |
- - - fabbricati meccanicamente |
11 |
5 |
|
7013 99 00 |
- - altri |
11 |
3 |
|
7016 10 00 |
- Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili |
8 |
3 |
|
7018 10 19 |
- - - altre |
7 |
5 |
|
7018 90 90 |
- - altri |
6 |
3 |
|
7019 11 00 |
- - Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm |
7 |
5 |
|
7019 12 00 |
- - Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) |
7 |
5 |
|
7019 19 10 |
- - - di filamenti |
7 |
3 |
|
7019 19 90 |
- - - di fibre in fiocco |
7 |
5 |
|
7019 32 10 |
- - - di filamenti |
5 |
3 |
|
7019 32 90 |
- - - altri |
5 |
3 |
|
7019 40 00 |
- Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) |
7 |
5 |
|
7019 51 00 |
- - di larghezza non superiore a 30 cm |
7 |
5 |
|
7019 52 00 |
- - di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex |
7 |
5 |
|
7019 59 00 |
- - altri |
7 |
3 |
|
7020 00 08 |
- - finite |
6 |
3 |
|
8482 10 10 |
- - il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm |
8 |
3 |
|
8482 10 90 |
- - altri |
8 |
3 |
|
8482 20 00 |
- Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici |
8 |
3 |
|
8482 30 00 |
- Cuscinetti a rulli a botte |
8 |
3 |
|
8482 40 00 |
- Cuscinetti ad aghi (a rullini) |
8 |
3 |
|
8482 50 00 |
- Cuscinetti a rulli cilindrici |
8 |
3 |
|
8482 80 00 |
- altri, compresi, i cuscinetti combinati |
8 |
3 |
|
8519 20 91 |
- - - con sistema di lettura mediante fascio laser |
9,5 |
5 |
|
8519 81 21 |
- - - - - - con sistema di lettura analogico e numerico (digitale) |
9 |
5 |
|
8519 81 31 |
- - - - - - - del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm |
9 |
5 |
|
8519 81 35 |
- - - - - - - altri |
9,5 |
3 |
|
8519 81 85 |
- - - - - - altri |
7 |
5 |
|
8521 10 20 |
- - che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s |
14 |
3 |
|
8521 10 95 |
- - altri |
8 |
3 |
|
8521 90 00 |
- altri |
13,9 |
3 |
|
8525 80 99 |
- - - altri |
14 |
3 |
|
8527 12 10 |
- - - con sistema di lettura analogico e digitale |
14 |
5 |
|
8527 12 90 |
- - - altri |
10 |
5 |
|
8527 13 10 |
- - - con sistema di lettura mediante fascio laser |
12 |
5 |
|
8527 13 91 |
- - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale |
14 |
5 |
|
8527 13 99 |
- - - - altri |
10 |
3 |
|
8527 21 20 |
- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser |
14 |
3 |
|
8527 21 52 |
- - - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale |
14 |
5 |
|
8527 21 59 |
- - - - - altri |
10 |
5 |
|
8527 21 70 |
- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser |
14 |
5 |
|
8527 21 92 |
- - - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale |
14 |
5 |
|
8527 21 98 |
- - - - - altri |
10 |
5 |
|
8527 29 00 |
- - altri |
12 |
5 |
|
8527 91 11 |
- - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale |
14 |
5 |
|
8527 91 19 |
- - - - altri |
10 |
3 |
|
8527 91 35 |
- - - - con sistema di lettura mediante fascio laser |
12 |
3 |
|
8527 91 91 |
- - - - - a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale |
14 |
5 |
|
8527 91 99 |
- - - - - altri |
10 |
5 |
|
8527 92 90 |
- - - altri |
9 |
5 |
|
8527 99 00 |
- - altri |
9 |
3 |
|
8528 49 10 |
- - - in monocromie |
14 |
5 |
|
8528 49 80 |
- - - a colori |
14 |
3 |
|
8528 59 10 |
- - - in monocromie |
14 |
3 |
|
8528 59 40 |
- - - - con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) |
14 |
5 |
|
8528 59 80 |
- - - - altri |
14 |
5 |
|
8528 69 99 |
- - - - a colori |
14 |
5 |
|
8528 71 19 |
- - - - altri |
14 |
5 |
|
8528 71 91 |
- - - - Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette «set-top box con funzione di comunicazione», comprese quelle che incorporano un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o riproduzione, purché non perdano il carattere essenziale di una set-top box che ha una funzione di comunicazione) |
14 |
5 |
|
8528 71 99 |
- - - - altri |
14 |
5 |
|
8528 72 10 |
- - - Teleproiettori |
14 |
3 |
|
8528 72 20 |
- - - Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica |
14 |
5 |
|
8528 72 30 |
- - - - con tubo immagini incorporato |
14 |
5 |
|
8528 72 40 |
- - - - con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) |
14 |
5 |
|
8528 72 60 |
- - - - con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP) |
14 |
5 |
|
8528 72 80 |
- - - - altri |
14 |
5 |
|
8529 90 92 |
- - - - di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528 |
5 |
3 |
|
8540 11 00 |
- - a colori |
14 |
5 |
|
8702 10 11 |
- - - nuovi |
16 |
5 |
|
8702 10 19 |
- - - usati |
16 |
5 |
|
8702 10 91 |
- - - nuovi |
10 |
5 |
|
8702 90 31 |
- - - - nuovi |
10 |
5 |
|
8702 90 39 |
- - - - usati |
10 |
5 |
|
8703 10 18 |
- - altri |
10 |
5 |
|
8703 21 10 |
- - - nuovi |
10 |
5 |
|
8703 21 90 |
- - - usati |
10 |
5 |
|
8703 22 10 |
- - - nuovi |
10 |
5 |
|
8703 22 90 |
- - - usati |
10 |
3 |
|
8703 23 11 |
- - - - Campers e motorcaravans |
10 |
5 |
|
8703 23 19 |
- - - - altri |
10 |
3 |
|
8703 23 90 |
- - - usati |
10 |
3 |
|
8703 24 10 |
- - - nuovi |
10 |
5 |
|
8703 24 90 |
- - - usati |
10 |
3 |
|
8703 31 10 |
- - - nuovi |
10 |
5 |
|
8703 31 90 |
- - - usati |
10 |
5 |
|
8703 32 19 |
- - - - altri |
10 |
3 |
|
8703 32 90 |
- - - usati |
10 |
3 |
|
8703 33 19 |
- - - - altri |
10 |
5 |
|
8703 33 90 |
- - - usati |
10 |
3 |
|
8703 90 10 |
- - azionati da motore elettrico |
10 |
5 |
|
8703 90 90 |
- - altri |
10 |
5 |
|
8704 21 31 |
- - - - - nuovi |
22 |
5 |
|
8704 21 39 |
- - - - - usati |
22 |
3 |
|
8704 21 91 |
- - - - - nuovi |
10 |
3 |
|
8704 21 99 |
- - - - - usati |
10 |
3 |
|
8704 22 91 |
- - - - nuovi |
22 |
5 |
|
8704 22 99 |
- - - - usati |
22 |
5 |
|
8704 31 91 |
- - - - - nuovi |
10 |
5 |
|
8704 31 99 |
- - - - - usati |
10 |
5 |
|
8704 90 00 |
- altri |
10 |
5 |
|
8706 00 11 |
- - degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704 |
19 |
5 |
|
8706 00 99 |
- - altri |
10 |
5 |
|
8711 20 98 |
- - - superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3 |
8 |
3 |
|
8712 00 30 |
- Biciclette con cuscinetti a sfere |
14 |
5 |
|
8712 00 70 |
- altri |
15 |
5 |
|
9002 90 00 |
- altri |
6,7 |
3 |
|
9011 10 90 |
- - altri |
6,7 |
5 |
|
9011 90 90 |
- - altri |
6,7 |
3 |
|
9619 00 41 |
- - - A maglia |
12 |
5 |
|
9619 00 49 |
- - - Altri |
6,3 |
3 |
|
9619 00 59 |
- - - Altri |
10,5 |
3 |
|
Appendice 2-A-2
TABELLA DEI DAZI DI SINGAPORE
1.
Le disposizioni della presente tabella fanno riferimento alla formulazione della Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties (Classificazione degli scambi, dazi doganali e accise di Singapore, di seguito «STCCE») e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della STCCE. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della STCCE, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2.
A norma dell'articolo 2.6 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali sulle importazioni), Singapore sopprime i dazi doganali su tutte le merci originarie dell'Unione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO 2-B
VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI
ARTICOLO 1
Disposizioni generali
1. Il presente allegato si applica a tutti i tipi di veicoli a motore e loro parti che sono oggetto di scambi tra le parti e rientrano nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2012 (di seguito «prodotti di cui al presente allegato»).
2. Ai fini dei prodotti di cui al presente allegato, le parti confermano i seguenti obiettivi e principi condivisi:
a) |
eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali; |
b) |
promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali; |
c) |
promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate in particolare su sistemi di omologazione applicati nel quadro degli accordi gestiti dal Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (di seguito «WP 29») della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito «UNECE»); |
d) |
stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; |
e) |
assicurare la protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente; |
f) |
rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali. |
ARTICOLO 2
Norme internazionali
1. Le parti riconoscono che il WP 29 è l'organismo internazionale di normazione responsabile per i prodotti di cui al presente allegato (1).
2. Se Singapore decide di introdurre un sistema di omologazione per i prodotti di cui al presente allegato, esso prenderà in considerazione la possibilità di firmare l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958.
ARTICOLO 3
Convergenza normativa
1. |
|
2. Nella misura in cui una parte abbia introdotto e mantenga in vigore un regolamento tecnico interno che si discosti dai regolamenti UNECE o RTM in vigore in conformità del paragrafo 1, tale parte riesamina detto regolamento tecnico interno a intervalli regolari, non superiori a cinque anni, al fine di accrescere la convergenza di tale regolamento tecnico interno con i pertinenti regolamenti UNECE o RTM. Al momento di esaminare i propri regolamenti tecnici interni, le parti valutano se le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento sussistono ancora. Il risultato di tali riesami, comprese le informazioni scientifiche e tecniche utilizzate, è comunicato, su richiesta, all'altra parte.
3. Singapore accetta, i nuovi (3) prodotti dell'Unione di cui al presente allegato inclusi in una scheda di omologazione CE o UNECE sul proprio mercato come conformi ai regolamenti tecnici interni e alle proprie procedure di valutazione della conformità, senza ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità ai requisiti contemplati da un'omologazione CE (4) o UNECE. Sono considerati prove sufficienti di una scheda di omologazione un certificato di conformità CE, nel caso di veicoli interi, o un marchio di omologazione CE o UNECE apposto sul prodotto, nel caso di componenti e di entità tecniche.
4. Le autorità amministrative competenti di ciascuna delle parti possono verificare, con controlli casuali a campione a norma della propria legislazione interna, che i prodotti risultino conformi, se del caso:
a) |
a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte, o |
b) |
ai regolamenti tecnici interni la cui conformità è stata attestata da un certificato di conformità CE, nel caso di veicoli interi, o da un marchio di omologazione CE o UNECE apposto sul prodotto, nel caso di componenti e di entità tecniche, secondo quanto disposto al paragrafo 3. |
Tale verifica è effettuata conformemente ai regolamenti tecnici interni di cui alle lettere a) o b), a seconda dei casi. Ciascuna parte può chiedere che un fornitore ritiri un prodotto dal suo mercato qualora quest'ultimo non risulti conforme a tali regolamenti e requisiti.
ARTICOLO 4
Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche
1. Nessuna parte impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto di cui al presente allegato, omologato dalla parte esportatrice, in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, tranne qualora la parte importatrice possa dimostrare, sulla base di informazioni tecniche o scientifiche, che questa nuova tecnologia o caratteristica comporta rischi per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente.
2. Quando una parte rifiuta l'immissione sul mercato o chiede il ritiro dal mercato di un prodotto dell'altra parte di cui al presente allegato in quanto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica tale da creare un rischio per la salute umana, la sicurezza o per l'ambiente, essa notifica immediatamente questa decisione all'altra parte e agli operatori economici (5) interessati. La notifica contiene tutte le informazioni tecniche o scientifiche pertinenti prese in considerazione dalla parte per la decisione.
ARTICOLO 5
Licenze
Nessuna parte può applicare licenze di importazione automatiche o non automatiche (6) per i prodotti di cui al presente allegato.
ARTICOLO 6
Altre misure di restrizione degli scambi
Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure normative specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Tale disposizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare misure necessarie per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente o della salute pubblica e per la prevenzione di pratiche ingannevoli, purché dette misure si basino su informazioni tecniche o scientifiche comprovate.
ARTICOLO 7
Cooperazione congiunta
In sede di comitato per lo scambio di merci, le parti collaborano e si scambiano informazioni su eventuali questioni pertinenti per l'attuazione del presente allegato.
(1) Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle parti di accettare norme nazionali o regolamenti tecnici di altri paesi.
(2) L'articolo 3 (Convergenza normativa), paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e l'articolo 6 (Altre misure di restrizione degli scambi) del presente allegato non pregiudicano la facoltà di Singapore di adottare misure di gestione del traffico, quali sistemi di pedaggio elettronico, per specifici vincoli di spazio di Singapore.
(3) Ai fini del presente paragrafo, con il termine «nuovi prodotti dell'Unione di cui al presente allegato», qualora sia riferito a veicoli interi, si intendono i veicoli mai immatricolati prima a livello mondiale.
(4) Ai fini di una maggiore chiarezza i termini «omologazione CE», «scheda di omologazione CE», «certificato di conformità» e «marchio di omologazione CE» si intendono in base al significato che assumono nella normativa dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(5) Se Singapore è la parte importatrice, per «operatore economico» si intende l'importatore del prodotto interessato.
(6) I termini «licenze di importazione», «licenze di importazione automatiche» e «licenze di importazione non automatiche» sono definiti agli articoli da 1 a 3 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
ALLEGATO 2-C
PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI
ARTICOLO 1
Disposizioni generali
Le parti confermano gli obiettivi e principi condivisi seguenti:
a) |
prevenire ed eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali; |
b) |
stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; |
c) |
promuovere l'innovazione relativa a prodotti farmaceutici e di dispositivi medici sicuri ed efficaci, come pure un accesso tempestivo a tali prodotti e dispositivi, grazie a procedure trasparenti e responsabili, senza impedire a una parte di applicare standard elevati in materia di sicurezza, efficacia e qualità; |
d) |
intensificare la cooperazione tra le rispettive autorità sanitarie sulla base di norme, pratiche e orientamenti internazionali, nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito «OMS»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito «OCSE»), la Conferenza internazionale sull'armonizzazione (di seguito «ICH»), la Pharmaceutical Inspection Convention e il Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (Convenzione per le ispezioni farmaceutiche e Programma di cooperazione nelle ispezioni farmaceutiche, di seguito «PIC/S») per i prodotti farmaceutici e la Task Force «Armonizzazione globale» (di seguito «GHTF») per i dispositivi medici. |
ARTICOLO 2
Norme internazionali
Le parti utilizzano, come base dei propri regolamenti tecnici, le norme, le pratiche e gli orientamenti internazionali per i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici, compresi quelli elaborati dall'OMS, dall'OCSE, dall'ICH, da PIC/S e dalla GHTF, tranne qualora esistano validi motivi, fondati su informazioni tecniche o scientifiche, per cui tali norme, pratiche ed orientamenti internazionali risultino inefficaci o inappropriati per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.
ARTICOLO 3
Trasparenza
1. Per quanto riguarda le misure di applicazione generale relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici, ciascuna parte provvede affinché:
a) |
tali misure siano facilmente accessibili alle persone interessate e all'altra parte, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra parte di prenderne conoscenza; |
b) |
siano spiegati, per quanto possibile, l'obiettivo e la motivazione delle misure; e |
c) |
tra la pubblicazione e l'entrata in vigore delle misure sia previsto un arco di tempo ragionevole, tranne quando per motivi di urgenza non è possibile. |
2. In conformità del rispettivo diritto interno, ciascuna parte provvede, nella misura del possibile:
a) |
a pubblicare preventivamente ogni proposta intesa ad adottare o modificare una misura di applicazione generale relativa alla regolamentazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, con una spiegazione dell'obiettivo e dei motivi della proposta; |
b) |
ad offrire alle persone interessate e all'altra parte ragionevoli possibilità di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per il ricorso a tali possibilità; |
c) |
a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate e dall'altra parte in merito alle misure proposte. |
3. Nella misura in cui le autorità sanitarie di una parte introducano o applichino procedure per la registrazione, la fissazione dei prezzi o il rimborso dei prodotti farmaceutici, detta parte:
a) |
provvede affinché i criteri, le regole, le procedure e, se pertinente, gli eventuali orientamenti, relativi alla registrazione, alla fissazione dei prezzi o al rimborso dei prodotti farmaceutici siano obiettivi, equi, trasparenti, ragionevoli e non discriminatori e siano messi a disposizione delle persone interessate su richiesta; |
b) |
provvede affinché le decisioni su tutte le domande riguardanti la fissazione dei prezzi, o l'approvazione di prodotti farmaceutici, ai fini del rimborso siano adottate e comunicate al richiedente entro un termine ragionevole e definito che va computato a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. Qualora le informazioni presentate dal richiedente siano giudicate inadeguate o insufficienti e la procedura sia di conseguenza sospesa, le autorità competenti della parte in questione indicano al richiedente le informazioni aggiuntive da presentare e riprendono il processo iniziale di decisione una volta ricevute tali informazioni; |
c) |
offre ai richiedenti adeguate possibilità di presentare osservazioni su aspetti pertinenti del processo decisionale relativo alla fissazione dei prezzi e al rimborso, fatta salva la normativa interna applicabile in materia di riservatezza; |
d) |
in caso di decisione negativa in merito alla registrazione, alla regolamentazione dei prezzi o al rimborso, espone al richiedente le proprie motivazioni in una dichiarazione sufficientemente dettagliata per permettere di comprendere gli elementi alla base della decisione, indicando i criteri applicati e, se del caso, i pareri o le raccomandazioni di esperti su cui essa si fonda. Il richiedente è inoltre informato di tutti i rimedi disponibili a norma del diritto interno e dei termini per l'esperimento di tali rimedi. |
ARTICOLO 4
Cooperazione normativa
Il Comitato per lo scambio di merci:
a) |
sorveglia e favorisce l'attuazione del presente allegato; |
b) |
facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi del presente allegato; |
c) |
discute modalità per incentivare, ove possibile, la compatibilità dei processi di approvazione regolamentare; |
d) |
discute modalità per agevolare gli scambi bilaterali dei principi attivi farmaceutici. |
ARTICOLO 5
Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) |
«prodotti farmaceutici»:
I prodotti farmaceutici comprendono, ad esempio, i medicinali chimici, i medicinali biologici (quali vaccini e (anti)tossine), inclusi i medicinali derivati da sangue o plasma umano, i medicinali per terapie avanzate (quali medicinali di terapia genica e medicinali di terapia cellulare), i medicinali vegetali e i radiofarmaci; |
b) |
«dispositivo medico» (1): ogni strumento, apparecchio, mezzo, macchinario, attrezzatura, impianto, reagente o calibratore in vitro, software, materiale o un articolo analogo o correlato, destinato dal fabbricante ad essere impiegato, da solo o in combinazione, sull'uomo per uno o più dei fini specifici seguenti:
|
c) |
«autorità sanitarie di una parte»: salvo altrimenti disposto, i soggetti che formano parte di quest'ultima o da essa istituiti per applicare o gestire i suoi programmi di assistenza sanitaria; |
d) |
«fabbricante» il legittimo titolare dei diritti di un prodotto nel territorio di una parte. |
(1) Ai fini di una maggiore chiarezza, un dispositivo medico non esercita l'azione principale cui è destinato, nel corpo umano o sul corpo umano, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processi metabolici, ma la sua funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.
ALLEGATO 4-A
PRODOTTI ELETTRONICI
ARTICOLO 1
Disposizioni generali
1. Le parti confermano gli obiettivi e principi condivisi seguenti:
a) |
eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali; |
b) |
fondare le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, ove opportuno, sulle pertinenti norme internazionali; |
c) |
eliminare la duplicazione di procedure di valutazione della conformità inutilmente gravose; e |
d) |
intensificare la cooperazione al fine di promuovere lo sviluppo degli scambi bilaterali di prodotti elettronici. |
2. Il presente allegato si applica unicamente alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di ciascuna parte riguardanti la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (di seguito «CEM») del materiale elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei prodotti elettronici di consumo definiti nell'appendice 4-A-1 (di seguito «prodotti interessati»).
ARTICOLO 2
Norme internazionali e organismi di normazione
1. Le parti riconoscono che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (di seguito «ISO»), la Commissione elettrotecnica internazionale (di seguito «IEC») e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «ITU») sono gli organismi internazionali di normazione responsabili in materia di CEM e di sicurezza dei prodotti interessati dal presente allegato (1).
2. Laddove esistano norme internazionali pertinenti stabilite dall'ISO, dall'IEC e dall'ITU, le parti utilizzano tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti come base per qualsiasi norma, regolamento tecnico o procedura di valutazione della conformità, tranne qualora tali norme internazionali o le loro singole parti pertinenti risultino inefficaci o inadatte per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti da una parte. In tali casi, una parte identifica, su richiesta dell'altra parte, le singole parti della norma, del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità che si discostano sensibilmente dalle pertinenti norme internazionali e giustifica tale scostamento.
3. Fatto salvo l'articolo 2.3 dell'accordo TBT, nella misura in cui una parte mantenga regolamenti tecnici che si discostano dalle pertinenti norme internazionali in vigore, come indicato al paragrafo 2, tale parte riesamina detti regolamenti tecnici a intervalli regolari, che non devono essere superiori a cinque anni, al fine di valutare se sussistono ancora le circostanze che hanno dato luogo allo scostamento dalla pertinente norma internazionale. Il risultato di tali riesami è comunicato, su richiesta, all'altra parte.
4. Le parti incoraggiano i rispettivi organismi di normazione a partecipare all'elaborazione di norme internazionali in sede di ISO, IEC e ITU e a consultarsi nell'ambito di tali organismi internazionali di normazione allo scopo di definire approcci comuni.
ARTICOLO 3
Innovazione
1. Nessuna parte impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto in quanto quest'ultimo incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto della parte importatrice, qualora essa presenti riserve debitamente motivate al fabbricante del prodotto di cui al paragrafo 1, di chiedere la prova che la nuova tecnologia o caratteristica non presenta un rischio per la sicurezza, la CEM o qualsiasi altro obiettivo legittimo di cui all'articolo 2.2 dell'accordo TBT.
ARTICOLO 4
Procedure di valutazione della conformità
1. Le parti non elaborano, adottano o applicano procedure di valutazione della conformità al fine di, o che producono l'effetto di, creare inutili ostacoli agli scambi con l'altra parte. In linea di principio, le parti dovrebbero evitare di prevedere l'obbligo di valutazione della conformità da parte di un terzo per dimostrare la conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici sulla sicurezza e/o sulla CEM e dovrebbero considerare piuttosto la possibilità di utilizzare la dichiarazione di conformità del fornitore e/o meccanismi di sorveglianza successivi all'immissione sul mercato per assicurare la conformità dei prodotti alle norme o ai requisiti tecnici pertinenti.
2. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 5 (Misure di salvaguardia) e 6 (Eccezioni) e all'appendice 4-A-2, nella misura in cui una parte richieda un'assicurazione esplicita della conformità ai regolamenti tecnici interni in materia di sicurezza e/o di CEM dei prodotti interessati, ciascuna delle parti accetta sul suo mercato i prodotti, basandosi su una o più delle seguenti:
a) |
una dichiarazione di conformità del fornitore, quando non è obbligatorio l'intervento di un organismo di valutazione della conformità o l'esecuzione di prove del prodotto da parte un laboratorio di prova riconosciuto e, qualora vengano eseguite prove, queste possono essere effettuate dal fabbricante stesso o da un organismo competente di sua scelta; o |
b) |
una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata dal laboratorio di prova dell'organismo di certificazione (Certification Body, «CB») dell'altra parte nell'ambito del programma di tale organismo («CB Scheme») secondo il Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (Sistema mondiale di conformità delle prove e della certificazione delle apparecchiature e delle componenti elettrotecniche, di seguito «IECEE CB Scheme»), corredata di un valido certificato di prova dell'organismo di certificazione, conformemente alle norme e alle procedure del sistema «IECEE CB Scheme» e agli impegni assunti dalle parti in tale contesto; o |
c) |
una dichiarazione di conformità del fornitore basata su una relazione di prova rilasciata da qualsiasi laboratorio di prova o su un certificato rilasciato da qualsiasi organismo di certificazione dell'altra parte che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova o dei certificati con uno o più organismi di valutazione della conformità designati dalla parte importatrice. |
La scelta della base di cui al presente paragrafo spetta al fornitore.
3. La dichiarazione di conformità del fornitore di cui al paragrafo 2 si basa sulla norma ISO/IEC 17050. Le parti accettano che il fornitore sia il solo responsabile del rilascio, della modifica e del ritiro della dichiarazione di conformità, della preparazione della documentazione tecnica necessaria per la valutazione della conformità dei prodotti interessati ai pertinenti regolamenti tecnici e dell'apposizione dei marchi prescritti. Le parti possono richiedere che la dichiarazione di conformità sia datata ed indichi il fornitore o il suo rappresentante autorizzato nei rispettivi territori, la persona abilitata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato a firmare la dichiarazione, i prodotti contemplati dalla dichiarazione e i regolamenti tecnici applicati cui la dichiarazione di conformità si riferisce.
4. Oltre a quanto disposto ai paragrafi da 1 a 3, una parte non può richiedere alcuna forma di registrazione dei prodotti o dei fornitori, qualora tale registrazione impedisca o ritardi l'immissione sul mercato di prodotti conformi ai regolamenti tecnici della parte stessa. Qualora una parte esamini la dichiarazione del fornitore, tale esame si limita esclusivamente a verificare, in base alla documentazione presentata, che le prove siano state effettuate in conformità dei pertinenti regolamenti tecnici della parte e che le informazioni contenute nella documentazione siano complete. Tale esame non deve ritardare indebitamente l'immissione dei prodotti sul mercato della parte e la parte accetta la dichiarazione, senza eccezioni, se i prodotti sono conformi ai regolamenti tecnici della parte e se la documentazione presentata risulta completa. Qualora una dichiarazione sia respinta, la parte comunica la sua decisione al fornitore, spiegando i motivi di tale rifiuto. Su richiesta del fornitore, la parte fornisce, se pertinente, informazioni o orientamenti su come porre rimedio alle carenze, nonché una spiegazione dei mezzi di ricorso per impugnare la decisione.
ARTICOLO 5
Misure di salvaguardia
In deroga a quanto disposto all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), ciascuna delle parti può introdurre requisiti che rendano obbligatoria la prova o la certificazione da parte di un terzo in materia di CEM o di sicurezza dei prodotti interessati, o procedure amministrative per l'approvazione o il riesame delle relazioni di prova per determinati prodotti interessati alle condizioni seguenti:
a) |
sussistono motivi validi legati alla protezione della salute umana o della sicurezza che giustificano l'introduzione di tali requisiti o procedure, fondati su informazioni tecniche o scientifiche comprovate; |
b) |
tali requisiti o procedure non sono più restrittivi ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e |
c) |
la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali requisiti o procedure al momento dell'entrata in vigore del presente accordo. |
Fatto salvo l'articolo 2.10 dell'accordo TBT, prima di introdurre detti requisiti o procedure, la parte informa l'altra parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione. Qualsiasi requisito introdotto è il più possibile conforme al presente allegato. Dopo l'adozione, i requisiti o le procedure introdotti sono riesaminati regolarmente e sono abrogati qualora i motivi per la loro introduzione non sussistano più.
ARTICOLO 6
Eccezioni
1. Poiché Singapore ha accettato di ridurre sostanzialmente l'elenco dei prodotti per i quali richiede un'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore richiede tale certificazione da parte di un terzo solo per i prodotti di cui all'appendice 4-A-2.
2. Prima dell'entrata in vigore del presente accordo, Singapore avrà avviato un riesame del suo sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), con l'intento di ridurre il numero delle categorie di prodotti contemplate dal sistema e figuranti nell'appendice 4-A-2. Il riesame valuta la necessità di mantenere il sistema nella sua forma attuale o se i risultati auspicati dal sistema, di garantire la salute umana e la sicurezza a Singapore, possano essere raggiunti con procedure semplificate e più favorevoli agli scamb (2) i.
3. Il riesame di cui al paragrafo 2 comprende inoltre una valutazione del rischio per ciascuno dei prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), al fine di accertare se il passaggio alla sorveglianza successiva all'immissione sul mercato in conformità all'articolo 4, (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 1, o l'accettazione di un'assicurazione esplicita della conformità a norma del paragrafo 2 di detto articolo comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza. Tale valutazione dei rischi è effettuata sulla base delle informazioni tecniche e scientifiche disponibili, quali le segnalazioni dei consumatori relative a incidenti legati alla sicurezza e il tasso di non conformità rilevato nelle ispezioni dei prodotti. La valutazione dei rischi esamina inoltre se i prodotti sono stati utilizzati per gli impieghi finali previsti e con le ragionevoli ed abituali precauzioni.
4. A seconda del risultato dell'esame di cui al paragrafo 3, Singapore può mantenere i requisiti relativi all'assicurazione esplicita della conformità mediante certificazione da parte di un terzo per i prodotti contemplati dal sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza) e figuranti nell'appendice 4-A-2 per i quali i risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 dimostrano che l'adozione delle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, per tali prodotti comporterebbe rischi eccessivi per la salute umana e la sicurezza, o qualora non fosse possibile istituire il sistema di sorveglianza successiva all'immissione sul mercato far fronte efficacemente a tali rischi.
5. Singapore sottopone la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3 alla discussione nell'ambito della prima riunione del comitato per lo scambio di merci. In seguito al riesame effettuato da Singapore le parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2 mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.
6. Nella misura in cui continua a richiedere l'assicurazione esplicita della conformità ai suoi requisiti obbligatori in materia di sicurezza e/o di CEM in forma di certificazione da parte di un terzo per i prodotti interessati, Singapore accetta un certificato di conformità ai suoi regolamenti tecnici rilasciato da un organismo di valutazione della conformità dell'Unione designato da Singapore (3). Singapore assicura inoltre, ai fini del rilascio di tali certificati, che gli organismi di valutazione della conformità da esso designati accettinole relazioni di prova elaborate:
a) |
conformemente alle norme e alle procedure del sistema «IECEE CB Scheme» e agli impegni assunti dalle parti in tale contesto, da uno dei laboratori di prova riconosciuti o dei laboratori di prova del fabbricante riconosciuti di un organismo di certificazione dell'Unione; |
b) |
conformemente alle pertinenti norme, indicazioni e raccomandazioni internazionali (compresa la norma ISO/IEC 17025), da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione accreditato da un organismo di accreditamento che sia firmatario dell'accordo di reciproco riconoscimento della Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori o di uno degli accordi di reciproco riconoscimento dei suoi organismi regionali di cui Singapore è parte; o |
c) |
da qualsiasi laboratorio di prova dell'Unione che abbia concluso accordi volontari di accettazione reciproca delle relazioni di prova con uno o più organismi di valutazione della conformità designati da Singapore. |
7. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito a intervalli regolari non superiori a cinque anni, Singapore riesamina nuovamente l'appendice 4-A-2, con l'obiettivo di ridurre il numero delle categorie di prodotti che vi figurano. Tale riesame e quelli successivi comprendono la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3. Singapore sottopone tali valutazioni del rischio alla discussione nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.
8. In seguito al riesame effettuato da Singapore le parti possono, se del caso, modificare l'appendice 4-A-2, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci.
ARTICOLO 7
Cooperazione congiunta
1. Le parti cooperano strettamente per promuovere la comprensione reciproca in materia di regolamentazione e prendono in considerazione qualsiasi richiesta dell'altra parte in relazione all'attuazione del presente allegato.
2. Tale cooperazione si svolge nell'ambito del comitato per lo scambio di merci.
(1) Le parti possono convenire, mediante decisione del comitato per lo scambio di merci, di aggiungere nuovi organismi internazionali di normazione ritenuti pertinenti ai fini dell'applicazione del presente allegato.
(2) Ad esempio, Singapore riesaminerà le procedure amministrative associate al sistema di registrazione per la tutela dei consumatori (requisiti di sicurezza), comprese le procedure per l'accettazione e il riesame delle relazioni di prova e dei certificati di conformità.
(3) Singapore soddisfa tale requisito entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Appendice 4-A-1
CAMPO DI APPLICAZIONE
1.
L'allegato 4-A riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 2, dell'allegato 4-A che, nel caso degli obblighi dell'Unione, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata), o della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE o delle disposizioni in materia di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (versione codificata).Per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/5/CE l'Unione può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica a norma dell'articolo 3 di tale direttiva.
Qualora un fornitore non abbia applicato, o abbia applicato solo in parte, le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/5/CE, le apparecchiature radio che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale direttiva, sono soggette alle procedure di cui all'allegato IV o V della direttiva 1999/5/CE, a scelta del fornitore. Laddove la dichiarazione di conformità del fornitore debba essere corredata di relazioni di prova, il fornitore può ricorrere alle procedure di cui all'articolo 4 (Procedure di valutazione della conformità), paragrafo 2, lettere b) e c), dell'allegato 4.
2.
L'allegato 4-A contempla altresì i prodotti elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 1 (Disposizioni generali) che, nel caso degli obblighi di Singapore, rientrano, alla data della firma del presente accordo, nell'ambito di applicazione dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2011 (Requisiti in materia di sicurezza dei beni di consumo), dei regolamenti sulla protezione dei consumatori del 2004 (Requisiti di sicurezza), della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori).Per i prodotti nel quadro della legge sulle telecomunicazioni, cap. 323 e dei regolamenti sulle telecomunicazioni del 2004 (Rivenditori) Singapore può prescrivere requisiti aggiuntivi, diversi da quelli sulla sicurezza e la compatibilità elettromagnetica.
3.
Le parti convengono che i prodotti oggetto delle normative interne di cui alla presente appendice, comprendenti tutti i prodotti cui si applica l'allegato 4-A, sono destinati a coprire l'intera gamma dei prodotti elettronici. Resta inteso che qualora un prodotto non rientri nell'allegato 4-A per una parte, ma vi rientri per l'altra parte, o qualora sia soggetto, all'atto della firma del presente accordo o successivamente, all'obbligo di certificazione da parte di un terzo per una parte, ma non per l'altra, quest'ultima può sottoporre il prodotto in questione a un trattamento analogo se necessario a proteggere la salute umana e la sicurezza. Prima di applicare tali misure, la parte che intende introdurle informa l'altra parte delle proprie intenzioni e dispone un periodo di tre mesi per le consultazioni.
Appendice 4-A-2
CATEGORIE DI PRODOTTI
Cucina per uso domestico: dispositivo per la cottura che comprende forni e griglie fissi separati, fornelli del piano di cottura, piani di cottura elettrici, griglie e piastre a grigliare che fanno parte di cucine, nonché forni e griglie per installazione murale, eccettuate le cucine con massa inferiore a 18 kg.
Asciugacapelli: apparecchio elettrico destinato ad essere utilizzato per asciugare i capelli che incorpora elementi riscaldanti.
Apparecchio HI-FI: dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni con distorsioni minime, connesso all'alimentazione di rete quale unica fonte energetica, per uso domestico e usi generali simili in interni, con una tensione nominale di alimentazione non superiore a 250 volt RMS.
Prodotto per l'audio (diverso dagli apparecchi HI-FI): dispositivo elettronico per la riproduzione di suoni, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.
Ferro da stiro: apparecchio elettrico con piastra riscaldata per la stiratura di indumenti, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.
Bollitore: apparecchio elettrico per uso domestico, destinato a scaldare l'acqua di consumo, con una capacità nominale non superiore a 10 litri.
Forno a microonde: apparecchio elettrico per uso domestico destinato a scaldare alimenti e bevande utilizzando l'energia elettromagnetica (microonde) in una o più bande di frequenza I.S.M. tra 300 MHz e 30 GHz. Tali apparecchi possono anche comprendere la funzione della rosolatura.
Cuociriso: apparecchio elettrico per uso domestico destinato alla cottura del riso.
Frigorifero: insieme autonomo costituito da un mobile isolato termicamente per il deposito e la conservazione di alimenti al di sopra di 0 °C (32 °F) e da un'unità refrigerante a compressione di vapore predisposta per estrarre il calore dall'interno del mobile, dotato o meno di congelatori.
Condizionatore da stanza: insieme autonomo progettato come un'unità, generalmente montato in una finestra, inserito in una parete o montato come console. È destinato principalmente a fornire aria condizionata in modo diretto in uno spazio chiuso, stanza o ambiente (spazio condizionato). Comprende una fonte primaria di refrigerazione per il raffreddamento e la deumidificazione e un sistema per la circolazione e la purificazione dell'aria, così come un meccanismo di drenaggio per raccogliere o eliminare ogni condensa. Può includere anche un sistema per l'umidificazione, la ventilazione o l'evacuazione dell'aria.
Ventilatore da tavolo o a piantana: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata e continua monofase non superiore a 250 volt, destinato all'uso domestico e a fini analoghi.
Televisore o schermo di visualizzazione: dispositivo elettronico utilizzato per ricevere e visualizzare informazioni provenienti da una stazione trasmittente o da una fonte locale, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un televisore a tubo catodico.
Aspirapolvere: apparecchio utilizzato per rimuovere lo sporco e la polvere mediante aspirazione prodotta da una pompa ad aria motorizzata e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.
Lavatrice: apparecchio elettrico per il lavaggio di indumenti e tessili (con o senza meccanismo di riscaldamento dell'acqua), l'evacuazione dell'acqua dagli indumenti o l'asciugatura degli indumenti.
Lampada da tavolo o a piantana: lampada portatile di impiego generale, diversa dalle torce, utilizzata con lampadine fluorescenti tubolari a filamento di tungsteno o altre lampadine a scarica, connessa, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete.
Tostapane, grill, girarrosto, piastra elettrica e apparecchi simili: apparecchi elettrici per uso domestico connessi all'alimentazione di rete, che utilizzano un calore diretto o indiretto (ad esempio, con un mezzo riscaldante quale l'aria e l'olio da cucina) per la preparazione di alimenti.
Ventilatore da parete o da soffitto: ventilatore elettrico e relativo regolatore, montato sulla parete o sul soffitto, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.
Adattatore: dispositivo destinato a fornire corrente alternata o continua a partire da una fonte di corrente alternata o continua, autonomamente o in quanto parte di un accessorio, utilizzato per apparecchi quali computer, attrezzature di telecomunicazione, apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico o giocattoli.
Macchina per il caffè, slow cooker, hot pot e apparecchi simili: apparecchi elettrici che scaldano l'acqua portandola a temperature elevate nel corso della preparazione di alimenti e bevande.
Apparecchio per dischi laser: dispositivo elettronico di videoregistrazione e riproduzione o solo di riproduzione, connesso, direttamente o indirettamente, all'alimentazione di rete e destinato all'uso domestico e a usi generali simili in interni, diverso da un lettore o un dispositivo video per dischi laser (LD).
Frullatore, miscelatore, tritacarne e apparecchi simili: apparecchi elettrici per la preparazione di alimenti e bevande, destinati all'uso domestico.
Refrigeratore dell'aria: apparecchio elettrico per la movimentazione dell'aria predisposto per utilizzare l'acqua come fluido di raffreddamento e relativo regolatore, utilizzato a corrente alternata o continua monofase non superiore a 250 volt e destinato all'uso domestico e a fini analoghi.
Computer personale (compresi monitor, stampanti, altoparlante e altri accessori alimentati dalla rete elettrica): sistema di dati basato su un microprocessore, dotato di una potenza di calcolo locale compatta per il trattamento di grafici ad alta definizione e di un'interfaccia di comunicazione flessibile.
Dispositivo di illuminazione decorativa: ghirlande luminose dotate di lampade a incandescenza disposte in serie o in parallelo da utilizzare in interni o all'esterno, con una tensione di rete non superiore a 250 volt.
Spina rettangolare da 13 ampere a 3 poli: dispositivo mobile dotato di fusibile e di poli sporgenti predisposti per essere inseriti nei poli di una presa corrispondente. Una spina contiene anche elementi che assicurano il collegamento elettrico e la ritenuta meccanica di un idoneo cordone flessibile.
Fusibile (13-ampere o meno) utilizzato in una spina: dispositivo che, mediante la fusione di uno o più dei suoi componenti appositamente predisposti e proporzionati, apre il circuito in cui è inserito e interrompe la corrente quando viene superato un determinato valore per un periodo sufficiente. Il fusibile comprende tutte le parti che costituiscono il dispositivo completo.
Spina rotonda da 15 ampere a 3 poli: dispositivo dotato di 3 poli metallici generalmente cilindrici predisposti per essere inseriti nei corrispondenti poli di una presa e per il collegamento a un idoneo cordone flessibile.
Adattatore multiplo: adattatore con più di una serie di poli femmina (i poli femmina possono essere o non essere dello stesso tipo o con la stessa tensione dei poli maschio della spina).
Presa mobile a 3 poli: accessorio dotato di una serie di 3 poli femmina predisposti per essere inseriti nei poli maschio di una spina corrispondente e di elementi per assicurare il collegamento elettrico di idonei cavi o cordoni flessibili e il collegamento o l'integrazione a un cordone flessibile, che può essere facilmente spostato da un luogo all'altro mentre è alimentato dalla rete.
Avvolgitore di cavo elettrico portatile: dispositivo costituito da un cavo o cordone flessibile attaccato a una bobina alla quale può essere avvolto completamente, dotato di una spina e di uno o più poli femmina.
Scaldacqua elettrico istantaneo: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.
Scaldacqua elettrico ad accumulo basato sulla pressione di rete: apparecchio elettrico fisso per uso domestico e fini analoghi, utilizzato per riscaldare l'acqua a una temperatura inferiore a quella di bollitura con una tensione nominale non superiore a 250 V per gli apparecchi monofase e a 480 V per gli altri apparecchi.
Interruttore differenziale a corrente residua (RCCB): dispositivo utilizzato per proteggere le persone da contatti indiretti, le cui parti conduttrici esposte sono connesse a un idoneo impianto di terra.
Presa da 13 ampere a 3 poli: presa da 13 A con otturatore, singola o multipla, dotata dei rispettivi interruttori di comando, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi portatili, apparecchiature audio e video, apparecchi di illuminazione, ecc., in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.
Presa rotonda da 15 ampere a 3 poli: presa da 15 A con otturatore dotata di un interruttore collegato tra il polo femmina in tensione della presa e il morsetto di alimentazione, destinata al montaggio a incasso in una scatola idonea o al montaggio su superficie o su pannello. La presa è adatta per il collegamento di apparecchi elettrici in circuiti a corrente alternata che funzionano solo a una tensione non superiore a 250 V RMS a 50 Hz.
Interruttore elettrico da parete per uso domestico: interruttore di impiego generale azionato manualmente per corrente alternata, che funziona solo a una tensione nominale non superiore a 440 V e a una corrente nominale non superiore a 63 A, utilizzato per impianti elettrici fissi per uso domestico o per impianti simili, interni o esterni.
Alimentatore per lampade fluorescenti tubolari: unità inserita tra l'alimentazione e una o più lampade fluorescenti che, mediante induttanza, capacitanza o una combinazione di induttanza e capacitanza o circuiti elettronici, ha la funzione principale di limitare la corrente della lampada al valore richiesto.
Trasformatore di isolamento per lampade da incasso: trasformatore con avvolgimenti primari e secondari, separati elettricamente per limitare i rischi dovuti a un accidentale contatto simultaneo con la massa e con parti in tensione o parti metalliche che possono essere messe in tensione per un difetto di isolamento.
Appendice 4-A-3
DEFINIZIONI
Ai fini dell'allegato 4-A, si applicano le seguenti definizioni:
«sicurezza del materiale elettrico»: materiale, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza, che non compromette la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni in caso di installazione e manutenzione adeguate e di utilizzo conforme ai fini previsti;
«compatibilità elettromagnetica»: apparecchiature progettate e fabbricate, secondo le tecniche più recenti, in modo da garantire che:
a) |
le perturbazioni elettromagnetiche prodotte non raggiungano un'intensità tale da impedire il normale funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione o di altre apparecchiature; e |
b) |
la apparecchiature presentino un livello d'immunità alle perturbazioni elettromagnetiche prevedibili nelle condizioni d'uso cui sono destinate, tale da preservarne il normale funzionamento da un deterioramento inaccettabile delle prestazioni delle apparecchiature quando queste sono utilizzate secondo le condizioni d'uso cui sono destinate. |
«perturbazione elettromagnetica»: ogni fenomeno elettromagnetico che può alterare il funzionamento di un'apparecchiatura, tra cui un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;
«immunità»: idoneità di un'apparecchiatura a funzionare secondo i fini previsti e senza alterazioni delle prestazioni in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
«dichiarazione di conformità»: rilascio, sulla base di una decisione adottata dopo un esame, di una dichiarazione secondo cui è stato dimostrato il rispetto di requisiti specifici;
«fornitore»: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nel territorio della parte importatrice o qualora nessuno dei due sia presente nel territorio della parte importatrice, la responsabilità di presentare la dichiarazione del fornitore spetta all'importatore;
«laboratorio di prova»: organismo di valutazione della conformità che effettua servizi di prova e che ha ricevuto un'attestazione che dimostra formalmente la sua competenza a svolgere tali compiti specifici.
Le definizioni di «norma», «regolamento tecnico» e «procedure di valutazione della conformità» sono identiche a quelle indicate all'allegato I dell'accordo TBT.
ALLEGATO 5-A
AUTORITÀ COMPETENTI
ARTICOLO 1
Autorità competenti dell'Unione
Le autorità competenti dell'Unione comprendono le amministrazioni degli Stati membri e la Commissione europea. A tale riguardo si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
per quanto riguarda le esportazioni verso Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni di produzione e delle pertinenti prescrizioni, comprese le ispezioni prescritte e il rilascio dei certificati sanitari (o relativi al benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni convenute; |
b) |
per quanto riguarda le importazioni da Singapore, le amministrazioni degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione; |
c) |
la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e della supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché dell'azione legislativa volta a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno dell'Unione. |
ARTICOLO 2
Autorità competenti di Singapore
La Agri-Food and Veterinary Authority (di seguito «AVA») è responsabile della fornitura costante di prodotti alimentari sicuri e sani, della protezione della salute degli animali, dei pesci e delle piante così come dell'agevolazione degli scambi di prodotti alimentari e agricoli.
A tale riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
l'AVA è l'autorità competente responsabile dell'ispezione delle importazioni e delle esportazioni nonché della messa in quarantena; |
b) |
l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della sicurezza dei prodotti alimentari, primari e trasformati, garantisce la sicurezza di tutti i prodotti alimentari, dalla produzione fino alla fase precedente la vendita al dettaglio. Al fine di valutare e garantire la sicurezza alimentare, l'AVA adotta un metodo di analisi e gestione dei rischi dotato di basi scientifiche e fondato su norme internazionali; e |
c) |
l'AVA è l'autorità nazionale responsabile della salute degli animali e delle piante. Essa gestisce un programma globale volto a prevenire l'introduzione di malattie animali con un'incidenza notevole sull'agricoltura, sull'economia e sulla salute pubblica, così come un programma globale destinato a controllare e a prevenire la comparsa di malattie e di organismi nocivi con un'incidenza notevole sull'economia e sulla salute delle piante. |
ALLEGATO 5-B
REQUISITI E DISPOSIZIONI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
1.
L'autorità competente della parte importatrice redige gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.
2.
I requisiti e le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti ad opera della parte importatrice sono i seguenti:
a) |
il prodotto di origine animale che lo stabilimento intende esportare verso la parte importatrice è stato autorizzato dalle autorità competenti della parte importatrice. Tale autorizzazione precisa i requisiti per l'importazione e la certificazione; |
b) |
le autorità competenti della parte esportatrice riconosce gli stabilimenti destinati ad esportare il prodotto di origine animale in questione e ha fornito alla parte importatrice le garanzie sanitarie richieste dalla stessa, secondo cui gli stabilimenti soddisfano i requisiti pertinenti della parte importatrice; |
c) |
leautorità competenti della parte esportatrice ha la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione di esportazione di uno stabilimento in caso di inosservanza dei requisiti; |
d) |
la parte importatrice può effettuare verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche) nel quadro della procedura di riconoscimento. Le verifiche nell'ambito della procedura di riconoscimento riguardano la struttura, l'organizzazione e le facoltà dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento e delle garanzie sanitarie riguardanti la conformità ai requisiti della parte importatrice. Le verifiche possono consistere in ispezioni in loco presso un certo numero di stabilimenti rappresentativi che figurano negli elenchi degli stabilimenti riconosciuti della parte esportatrice. Considerate la struttura specifica e le responsabilità all'interno dell'Unione, dette verifiche nell'Unione possono riguardare singoli Stati membri. |
e) |
la parte importatrice può effettuare in qualsiasi momento le verifiche a norma dell'articolo 5.8 (Verifiche). In base ai risultati di tali verifiche, la parte importatrice può modificare gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti da essa redatti, di cui al punto 1 del presente allegato. |
3.
Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 si limitano inizialmente alle categorie di stabilimenti seguenti:
a) |
tutti gli stabilimenti per le carni fresche di specie domestiche; |
b) |
tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento; |
c) |
tutti gli stabilimenti per le carni di pollame; |
d) |
tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie; |
e) |
tutti gli stabilimenti per altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (ad es. budella per salumi, preparazioni a base di carne, carne macinata); |
f) |
tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana; |
g) |
gli stabilimenti di trasformazione e le navi officina o navi congelatrici per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei. |
ALLEGATO 8-A
ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'UNIONE
1.
L'elenco degli impegni specifici dell'Unione figura nelle appendici da 8-A-1 a 8-A-3.
2.
Le appendici di cui al paragrafo 1 costituscono parte integrante del presente allegato.
3.
Si applicano al presente allegato le definizione dei termini di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico).
4.
Nell'identificare singoli settori e sottosettori di servizi si intende per:
a) |
«CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; |
b) |
«CPC ver 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998; |
c) |
«ISIC rev 3.1»: la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, secondo la definizione di cui all'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002. |
5.
Nelle appendici specificate nel paragrafo 1 per fare rifereimento all'Unione o ai suoi Stati membri si usano le abbreviazioni seguenti:
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Repubblica ceca |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
UE |
Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri |
ES |
Spagna |
EE |
Estonia |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
EL |
Grecia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LV |
Lettonia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SE |
Svezia |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
UK |
Regno Unito |
Appendice 8-A-1
UNIONE
ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 8.7
(ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI)
(PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI)
1. |
L'elenco degli impegni di seguito indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 8.7 (Elenco degli impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi di Singapore in tali settori. L'elenco di seguito comprende gli elementi seguenti:
Non è previsto alcun impegno per la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo e che non figurano nell'elenco di impegni di seguito. |
2. |
Nell'elenco di impegni di seguito non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi e procedure di licenza quando tali misure non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale a termini degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.6 (Trattamento nazionale). Tali misure (ad esempio obblighi di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai prestatori di servizi di Singapore. |
3. |
L'elenco di impegni di seguito non pregiudica la possibilità della prestazione transfrontaliera di servizi di cui all'articolo 8.4, lettera a) (Definizioni), in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. |
4. |
Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e ambito di applicazione), l'elenco di impegni di seguito non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte. |
5. |
I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco di impegni di seguito non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
6. |
Il termine «investitore», come utilizzato nel presente elenco di impegni, va inteso come il termine «imprenditore» di cui all'articolo 8.8, lettera c) (Definizioni).
|
(1) Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.
(2) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(3) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(4) In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.
(5) A causa della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi legali di Singapore quest'ultimo non può ancora impegnarsi a garantire un maggiore accesso al mercato in questo settore. Al fine di concedere un maggiore accesso al mercato le parti riesamineranno i propri impegni in tema di servizi legali entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare i rispettivi elenchi a tale riguardo.
(6) Ciò comprende i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di licenza possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare una parte in sede civile quando la parte sia in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
(7) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 1.A.a), Servizi legali.
(8) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(9) Parte di CPC 85201 che figura al punto 1.A.h), Servizi medici e odontoiatrici.
(10) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(11) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano dal punto 1.F.l) 1. al punto 1.F.1) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 1.B., Servizi informatici e servizi correlati.
(12) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).
(13) Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.
(14) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(15) Lettere, cartoline, ecc.
(16) Compresi libri e cataloghi.
(17) Giornali e periodici.
(18) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di recapito per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, recapito direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.
(19) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(20) Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(21) Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(22) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(23) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B., Servizi informatici e servizi correlati.
(24) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo (indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria) necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(25) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.D.
(26) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 1.B e 1.F.1). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 14.E e 14.F.
(27) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura in SERVIZI PROFESSIONALI, punto 1.A.k).
(28) Corrisponde ai servizi fognari.
(29) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(30) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(31) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(32) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(33) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(34) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(35) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, punto 2.A., Servizi postali e di corriere
(36) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.B.
(37) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 1.F.l) 1 al punto 1.F.1) 4.
(38) Per «servizi di sdoganamento» si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.
(39) Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o nell'entroterra, per riempirli/svuotarli, ripararli e metterli a disposizione per le spedizioni.
(40) Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali, rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.
(41) Per «servizi marittimi di spedizione merci» si intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali.
(42) Nessun impegno per impossibilità tecnica.
(43) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 14.C.
(44) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 3, SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.
(45) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 1.A.j)2., Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 8.A e 8.C.
Appendice 8-A-2
UNIONE
ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 8.12
(ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI)
(STABILIMENTO)
1. |
L'elenco di impegni di seguito indica le attività economiche liberalizzate a norma dell'articolo 8.12 (Elenco degli impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli imprenditori di Singapore in tali attività. L'elenco di seguito comprende gli elementi seguenti:
Non è previsto nessun impegno per lo stabilimento nei settori o sottosettori contemplati nel presente accordo che non figurano nell'elenco di impegni di seguito. |
2. |
Nell'elenco di impegni di seguito non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi e procedure di licenza quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale a termini degli articoli 8.10 (Accesso al mercato) e 8.11 (Trattamento nazionale). Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli stabilimenti e agli investitori di Singapore. |
3. |
Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e campo di applicazione), l'elenco di impegni di seguito non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte. |
4. |
In deroga all'articolo 8.10 (Accesso al mercato), nell'elenco di impegni di seguito non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione da parte dell'Unione. |
5. |
I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco di seguito non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche. |
6. |
Il termine «investitore», come utilizzato nel presente elenco di impegni, va inteso come il termine «imprenditore» di cui all'articolo 8.8, lettera c) (Definizioni). |
7. |
Qualora l'Unione mantenga una riserva per la quale a un prestatore di servizi sia richiesta la cittadinanza, la nazionalità, la residenza permanente o la residenza nel territorio dell'Unione come condizione per la prestazione di un servizio nel territorio di quest'ultima, una riserva di cui all'elenco di impegni riportato nell'appendice 8-A-3 a norma dell'articolo 8.13 (Campo di applicazione e definizioni) rispetto alla circolazione temporanea delle persone fisiche equivale, per quanto possibile, a una riserva in relazione agli impegni in tema di stabilimento adottati nella presente appendice in conformità dell'articolo 8.12 (Elenco degli impegni specifici).
|
(1) Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.
(2) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(3) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(4) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(5) In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.
(6) Poiché i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente dei singoli settori. Ai fini di una più agevole comprensione, nel presente elenco vengono inserite note a piè di pagina specifiche che, senza essere esaurienti, indicano a titolo illustrativo i settori in cui i servizi pubblici sono particolarmente importanti.
(7) Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi informatici e servizi correlati.
(8) A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'Unione, esse sono beneficiarie del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione.
(9) Tali investimenti tendenzialmente comportano per detti enti anche interessi non economici.
(10) Importo totale delle attività o importo totale delle passività, più il capitale.
(11) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).
(12) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).
(13) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punti 6.F.f) e 6.F.g).
(14) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(15) Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.A.
(16) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.
(17) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.h).
(18) Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.
(19) L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.p).
(20) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(21) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.
(22) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(23) Non comprende la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che figura in SERVIZI ENERGETICI.
(24) Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che figurano in SERVIZI ENERGETICI.
(25) Non comprende la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che figurano in SERVIZI ENERGETICI.
(26) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di oltre il 50 % della partecipazione in una persona giuridica.
(27) A causa della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi legali di Singapore quest'ultimo non può ancora impegnarsi a garantire un maggiore accesso al mercato in questo settore. Al fine di concedere un maggiore accesso al mercato le parti riesamineranno i propri impegni in tema di servizi legali entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare i rispettivi elenchi a tale riguardo.
(28) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di licenza possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
(29) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 1.A.a), Servizi legali.
(30) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(31) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(32) Parte di CPC 85201, che figura al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici.
(33) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(34) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi tecnici di prova e analisi obbligatori per il rilascio di autorizzazioni all'immissione in commercio o di autorizzazioni per l'uso (ad esempio controllo tecnico dei veicoli, controlli alimentari).
(35) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica a determinate attività di prospezione mineraria (ad esempio minerali, petrolio e gas).
(36) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B., Servizi informatici e servizi correlati.
(37) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(38) Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.
(39) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(40) Lettere, cartoline, ecc.
(41) Compresi libri e cataloghi.
(42) Giornali e periodici.
(43) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di recapito per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, recapito direttamente al destinatario, tracciabilità e rintracciabilità, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e conferma dell'avvenuta ricezione.
(44) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(45) Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(46) Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(47) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(48) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 6.B., Servizi informatici e servizi correlati.
(49) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo (indipendentemente dall'ubicazione della trasmissione originaria) necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(50) Al fine di una maggiore chiarezza alcuni Stati membri dell'Unione conservano una partecipazione pubblica in alcuni operatori delle telecomunicazioni. Tali Stati membri si riservano il diritto di conservare in futuro detta partecipazione pubblica. Non si tratta di una limitazione dell'accesso al mercato. In Belgio la partecipazione statale e i diritti di voto nella società Belgacom vengono decisi per legge e attualmente sono disciplinati a norma della legge del 21 marzo 1991 sulla riforma delle imprese economiche di proprietà statale.
(51) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica alla distribuzione di prodotti chimici, farmaci, prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico, materiale militare, pietre e metalli preziosi nonché, in alcuni Stati membri dell'Unione europea, alla distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco e di bevande alcoliche.
(52) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.D.
(53) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 6.B e 6.F.1).
Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 19.E e 19.F.
(54) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura in SERVIZI PROFESSIONALI, punto 6.A.k).
(55) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(56) Corrisponde ai servizi fognari.
(57) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(58) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(59) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(60) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(61) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali e agli altri servizi di trasporto marittimo che comportano l'utilizzo di proprietà demaniali.
(62) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(63) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(64) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(65) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione e destinato allo stesso porto.
(66) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di trasporto ferroviario che comportano l'uso di proprietà demaniali.
(67) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(68) In alcuni Stati membri si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
(69) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, punto 2.A, Servizi postali e di corriere, di cui all'appendice 8-A-1.
(70) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.B.
(71) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(72) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4.
(73) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l'uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
(74) Per «servizi di sdoganamento» si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.
(75) Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o nell'entroterra, per riempirli/svuotarli, ripararli e metterli a disposizione per le spedizioni.
(76) Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali, rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.
(77) Per «servizi marittimi di spedizione merci» si intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali.
(78) Tale misura è applicata su base non discriminatoria.
(79) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi portuali, agli altri servizi ausiliari che comportano l'uso di proprietà demaniali e ai servizi di rimorchio e spinta.
(80) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l'uso di proprietà demaniali.
(81) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi che comportano l'uso di proprietà demaniali.
(82) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.C.
(83) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(84) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(85) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.
(86) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(87) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(88) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(89) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
(90) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici, salvo per i servizi di consulenza.
(91) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 6.A.j) 2., Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.
(92) La limitazione orizzontale sui servizi pubblici si applica ai servizi di stazioni termali e ai massaggi non terapeutici prestati nell'ambito di servizi pubblici come nel caso di alcune sorgenti d'acqua.
Appendice 8-A-3
UNIONE
ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI IN CONFORMITÀ DEGLI ARTICOLI 8.14
(PERSONALE CHIAVE E LAUREATI IN TIROCINIO)
E 8.15 (VENDITORI DI SERVIZI ALLE IMPRESE)
(PERSONALE CHIAVE, LAUREATI IN TIROCINIO E VENDITORI DI SERVIZI ALLE IMPRESE)
1. |
L'elenco di riserve di seguito indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 8.7 (Elenco degli impegni specifici) e 8.12 (Elenco degli impegni specifici) per le quali si applicano limitazioni del personale chiave e dei laureati in tirocinio in conformità degli articolo 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese) e precisa tali limitazioni. L'elenco di seguito comprende gli elementi seguenti:
L'Unione non assume impegni per il personale chiave nell'ambito delle attività economiche non liberalizzate (senza nessun impegno) in conformità dell'articolo 8.12 (Elenco di impegni specifici). |
2. |
Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli. |
3. |
Nell'elenco di riserve di seguito non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi e procedure di licenza quando esse non costituiscono una limitazione a termini degli articoli 8.14 (Personale chiave e laureati in tirocinio) e 8.15 (Venditori di servizi alle imprese). Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco di seguito, si applicano in qualunque caso al personale chiave e ai laureati in tirocinio di Singapore. |
4. |
Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni prescritte dal diritto e della normativa dell'Unione in tema di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresa la disciplina riguardante il periodo di soggiorno e i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi, anche se non comprese nell'elenco di seguito. |
5. |
Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e campo di applicazione), l'elenco di riserve di seguito non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una parte. |
6. |
L'elenco di riserve di seguito non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento. |
7. |
Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'incidenza sugli stessi. |
8. |
I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco di riserve di seguito non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
|
(1) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(2) Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno dell'Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 8.16 dell'accordo (Mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali).
(3) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.h).
(4) L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.p).
(5) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in tema di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza applicabili negli Stati membri dell'Unione. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in tema di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di licenza possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in tema di diritto dell'Unione sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione che agisce personalmente, mentre quelli in tema di diritto di uno Stato membro dell'Unione sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'Unione e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare una parte in sede civile quando la parte sia in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.
(6) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in campo fiscale che figurano al punto 6.A.a), Servizi legali.
(7) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri dell'Unione. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(8) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(9) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845) figurano al punto 6.B., Servizi informatici e servizi correlati.
(10) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(11) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, 6.B e 6.F.1). Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano in SERVIZI ENERGETICI, punti 19.E e 19.F.
(12) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE nell'appendice 8-A-1, punto 2.A, Servizi postali e di corriere.
(13) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.B.
(14) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, dal punto 6.F.l) 1. al punto 6.F.1) 4.
(15) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano in SERVIZI ENERGETICI, punto 19.C.
(16) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8., SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI.
(17) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h), Servizi medici e odontoiatrici, al punto 6.A.j) 2., Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.
ALLEGATO 8-B
ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DI SINGAPORE
1.
L'elenco degli impegni specifici di Singapore figura nelle appendici da 8-B-1 a 8-B-2.
2.
Le appendici di cui al paragrafo 1 costituiscono parte integrante del presente allegato.
3.
Si applicano al presente allegato le definizioni dei termini di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento, commecio elettronico).
Appendice 8-B-1
SINGAPORE
ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI
NOTE ESPLICATIVE
1. |
La classificazione dei settori dei servizi che figurano nel presente elenco si basa sulla classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria del 1991 adottata dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, salvo diversamente indicato dall'assenza di un numero di CPC. L'ordine riflette l'elenco di classificazione dei settori dei servizi quale utilizzata nel documento GATT MTN.GNS/w/120 del 10 luglio 1991. L'elenco di impegni specifici è in linea con gli orientamenti che figurano nei documenti GATT MTN.GNS/GATT W/164, del 3 settembre 1993, e MTN.GNS/W/164/Add.1, del 30 novembre 1993. |
2. |
La presenza di simboli «**» accanto a singoli codici CPC indica che l'impegno specifico per tale codice non interessa l'intera gamma dei servizi contemplati da tale codice. |
3. |
La classificazione dei settori relativi allo stabilimento che figurano nel presente elenco si basa sulla classificazione internazionale tipo, per industrie (ISIC), Revisione 3, adottata dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite. Ove necessario e opportuno, Singapore potrebbe precisare l'esatta portata dell'impegno nel caso in cui quest'ultimo non rifletta esattamente il sistema di classificazione. |
4. |
L'elenco di impegni di seguito («il presente elenco») indica i settori dei servizi liberalizzati a norma degli articoli 8.7 (Elenco degli impegni specifici) e 8.12 (Elenco degli impegni specifici) nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali settori. Il presente elenco comprende gli elementi seguenti:
|
5. |
In deroga all'articolo 8.10 (Accesso al mercato), nell'elenco di impegni di seguito non occorre specificare le prescrizioni non discriminatorie riguardanti il tipo di forma giuridica di uno stabilimento ai fini del loro mantenimento o della loro adozione da parte di Singapore. |
6. |
Nel presente elenco non figurano le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché agli obblighi di licenza quando esse non costituiscono una limitazione a termini degli articoli 8.5 (Accesso al mercato) e 8.10 (Accesso al mercato) nonché degli articoli 8.6 (Trattamento nazionale) e 8.11 (Trattamento nazionale). Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati e di superare esami specifici, compresi esami di lingua, e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione. |
7. |
Conformemente all'articolo 8.1, paragrafo 2, lettera a) (Obiettivo e campo di applicazione), l'elenco di seguito non si applica alle sovvenzioni o agli stanziamenti concessi da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
|
(1) I soggetti abilitati ad assumere tale funzione sono principalmente cittadini di Singapore, residenti permanenti di Singapore e titolari di EntrePass (tutti con indirizzo locale).
(2) A seguito della conclusione della revisione del Business Registration Act (legge sulla registrazione delle imprese) ogni modifica apportata da Singapore al medesimo ai fini dell'abrogazione, se del caso, di eventuali restrizioni applicate alle imprese gestite completamente online sarà integrata nel presente elenco.
(3) A causa della progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi legali di Singapore quest'ultimo non può ancora impegnarsi a garantire un maggiore accesso al mercato in questo settore. Al fine di concedere un maggiore accesso al mercato le parti riesamineranno i propri impegni in tema di servizi legali entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il comitato per il commercio può modificare gli impegni di ciascuna delle parti al riguardo.
(4) Per «lettera» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare (non elettronicamente) a un determinato destinatario o indirizzo indicato dal mittente sulla lettera stessa o sull'involucro, compreso un articolo postale contenente tale comunicazione. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(5) Le condizioni di sicurezza non possono in alcun caso costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli operatori dell'UE o una restrizione dissimulata allo stabilimento o alla prestazione transfrontaliera di servizi.
(6) Per «posta celere locale» si intende una lettera proveniente da un mittente di Singapore, destinata a essere recapitata a Singapore nell'arco della stessa giornata lavorativa.
(7) Per «posta celere internazionale» si intende una lettera: i) proveniente da un mittente di Singapore, destinata a essere recapitata al di fuori di Singapore più rapidamente rispetto agli standard di recapito pubblicati per le lettere spedite per posta aerea dal servizio postale pubblico; oppure ii) proveniente da un mittente al di fuori di Singapore e destinata a essere recapitata a Singapore nell'arco della stessa giornata lavorativa.
(8) I servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di trasmissione radiotelevisiva, che consistono nella catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico.
(9) I servizi di telecomunicazione di base possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare.
(10) Sono compresi i servizi voce, dati e fax.
(11) I servizi mobili possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare.
(12) Gli istituti universitari locali sono istituti universitari stabiliti a norma di una legge parlamentare o designati dal ministero dell'Istruzione.
(13) Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari di deposito di Singapore. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del prestatore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.
(14) Per concessione di licenza si intende la registrazione per le compagnie di assicurazione e i broker assicurativi che svolgono attività assicurative a Singapore, come stabilito dalla normativa nazionale sulle assicurazioni.
(15) Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari di deposito di Singapore. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del prestatore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.
(16) Questa limitazione non esclude la possibilità che parte di tali operazioni possa essere effettuata online.
(17) Questa limitazione non esclude la possibilità che parte di tali operazioni possa essere effettuata online.
(18) Per «gruppo bancario mondiale cui appartiene la banca dell'UE» si intende la società madre della banca dell'UE (o la banca dell'UE, a seconda dei casi, qualora essa non sia di proprietà o controllata da una società madre) e il suo gruppo di società, che sono oggetto di fusione secondo le norme in tema di contabilità nel paese in cui la società madre è registrata o stabilita.
(19) Sono esclusi i servizi di ristorazione per i servizi di trasporto aereo e marittimo.
(20) Sono esclusi i servizi di ristorazione per i servizi di trasporto aereo e marittimo.
(21) Per immatricolare una nave battente bandiera di Singapore l'armatore deve essere cittadino di Singapore o una società registrata a Singapore con un capitale minimo versato pari a 50 000 SGD.
(22) Per immatricolare una nave battente bandiera di Singapore l'armatore deve essere cittadino di Singapore o una società registrata a Singapore con un capitale minimo versato pari a 50 000 SGD.
(23) Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dalla quotazione alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali, rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci. Questo sottosettore non comprende tuttavia nessun servizio tra quelli di cui ai «servizi di movimentazione di carichi marittimi», ai «servizi di stazionamento e deposito di container», ai «servizi di spedizione merci» e ai «servizi di sdoganamento».
(24) Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o nell'entroterra, per riempirli/svuotarli, ripararli e metterli a disposizione per le spedizioni.
(25) Per «servizi marittimi di spedizione merci» si intende l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la comunicazione di informazioni commerciali, compreso lo sdoganamento. Per sdoganamento si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua consueta attività complementare, ma è escluso l'esercizio dei poteri statutari da parte dei funzionari doganali.
ALLEGATO DELL'APPENDICE 8-B-1:
TIPI DI SERVIZI SOCIALI ESCLUSI DALL'ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI DI SINGAPORE
1.
Servizi residenziali di supervisione legale destinati a (9331):
a) |
donne e ragazze ospitate in un luogo sicuro a norma della sezione 160 della Women's Charter (Carta delle donne, cap. 353), (93312); |
b) |
bambini ospitati in un luogo sicuro a norma della sezione 8 del Children & Young Persons Act), («CYP Act») (legge per l'infanzia e la gioventù - «legge CYP», cap. 38) (93312); |
c) |
bambini e giovani tenuti in un luogo di detenzione a norma della sezione 44, paragrafo 1, lettera f), della legge CYP, o in affidamento a una struttura rieducativa (1) a norma della sezione 44, paragrafo 1, lettera g), della legge CYP (93319); |
d) |
bambini e giovani ammessi in una casa autorizzata ai fini della supervisione legale a norma della sezione 49, punto ii), della legge CYP (93312); e |
e) |
soggetti in semilibertà con obbligo di residenza in un istituto approvato a norma della sezione 12 del Probation Offenders Act (legge sulla sospensione condizionale per gli autori di reati, cap. 252), (93319). |
2.
Servizi non residenziali di supervisione legale destinati a (9332):
a) |
bambini e giovani posti sotto la supervisione di un assistente sociale a norma della sezione 49, lettera i), della legge CYP (93329); e |
b) |
soggetti in semilibertà senza obbligo di residenza in un istituto approvato a norma della sezione 5 della del Probation Offenders Act (legge sulla sospensione condizionale per gli autori di reati) (93329). |
(1) Il termine «struttura rieducativa» utilizzato nella sezione 44, paragrafo 1, lettera g), della legge CYP indica un istituto di custodia cautelare per giovani autori di reati e non un istituto di istruzione convenzionale. I giovani autori di reati vengono ospitati in una «struttura rieducativa» ai fini della riabilitazione piuttosto che di un'istruzione formale.
Appendice 8-B-2
SINGAPORE
ELENCO DI IMPEGNI SPECIFICI - APPENDICE SUI SERVIZI FINANZIARI
A. IMPEGNI SPECIFICI
Tutti gli impegni del presente elenco sono soggetti agli impegni orizzontali nell'elenco degli impegni specifici di Singapore. Tutti gli impegni nel presente elenco sono inoltre soggetti alle condizioni di accesso, ai criteri di ammissione, all'ordinamento nazionale, agli orientamenti, alle norme, ai regolamenti, ai termini e alle condizioni dell'Autorità monetaria di Singapore (MAS) o di qualsiasi altra autorità o organismo competente di Singapore, a seconda dei casi, purché non eludano gli obblighi assunti da Singapore con il presente accordo. Le persone giuridiche che prestano servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto attiene alla forma giuridica (1).
Assicurazioni
1. |
Singapore non deve richiedere la registrazione o l'approvazione per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti di assicurazione vita (2), dai prodotti connessi con il fondo di previdenza centrale (Central Provident Fund) e dai prodotti collegati a partecipazioni. Qualora sia necessaria la registrazione o l'approvazione di un prodotto, Singapore deve consentire l'introduzione del prodotto in esame – che verrà considerato approvato salvo diniego entro un termine ragionevole – cercando di provvedervi entro 30 giorni. Singapore non deve mantenere limitazioni relative alla quantità o alla frequenza di introduzione dei prodotti. Questo impegno specifico non si applica nel caso in cui un'istituzione finanziaria dell'Unione cerchi di prestare un nuovo servizio finanziario a norma dell'articolo 8.53 (Nuovi servizi finanziari). |
Gestione di portafogli
2. |
|
Carte di credito e di debito
3. |
Singapore deve esaminare le domande di accesso alle reti di sportelli bancomat gestite da banche locali a Singapore per le carte di credito e di debito di emittenti (banche escluse) controllati da soggetti dell'Unione. In caso di approvazione delle suddette domande gli emittenti (banche escluse) potranno negoziare a condizioni commerciali l'accesso alle reti di sportelli bancomat gestiti dalle banche locali. |
B. ALTRI
1. |
|
(1) Ad esempio, generalmente le società di persone e le imprese individuali non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli istituti finanziari di deposito di Singapore. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta del prestatore di servizi finanziari dell'altra parte tra succursali e controllate, né la limita in alcun altro modo.
(2) I prodotti di assicurazione vita in questione comprendono le polizze contro gli infortuni, l'assicurazione malattia a lungo termine e le polizze con scadenza superiore a cinque anni.
(3) Resta inteso che gli adeguamenti compensativi non vanno considerati inadeguati unicamente perché il livello generale di impegni successivo all'introduzione della nuova misura non è significativamente più favorevole agli scambi nel sottosettore bancario di quanto non fosse prima dell'introduzione della nuova misura.
ALLEGATO 9-A
ENTI CENTRALI CHE AGGIUDICANO APPALTI CONFORMEMENTE AL PRESENTE ACCORDO
PARTE 1
IMPEGNI DI SINGAPORE
Merci (specificate all'allegato 9-D) |
Soglia: 50 000 DSP |
Servizi (specificati all'allegato 9-E) |
Soglia: 50 000 DSP |
Costruzioni (specificate all'allegato 9-F) |
Soglia: 5 000 000 DSP |
Elenco degli enti:
|
Auditor-General's Office |
|
Attorney-General's Chambers |
|
Cabinet Office |
|
Istana |
|
Judicature |
|
Ministry of Transport |
|
Ministry of Culture, Community and Youth |
|
Ministry of Education |
|
Ministry of Environment and Water Resources |
|
Ministry of Finance |
|
Ministry of Foreign Affairs |
|
Ministry of Health |
|
Ministry of Home Affairs |
|
Ministry of Communications and Information |
|
Ministry of Manpower |
|
Ministry of Law |
|
Ministry of National Development |
|
Ministry of Social and Family Development |
|
Ministry of Trade and Industry |
|
Parliament |
|
Presidential Councils |
|
Prime Minister's Office |
|
Public Service Commission |
|
Ministry of Defence |
Il presente accordo si applica agli acquisti da parte del Ministry of Defence di Singapore delle categorie seguenti di FSC (sono escluse le altre), fatte salve le decisioni del governo di Singapore di cui alle disposizioni dell'articolo 9.3, paragrafo 1, (Sicurezza ed eccezioni generali).
FSC |
Descrizione |
22 |
Attrezzature ferroviarie |
23 |
Macchine a effetto suolo, veicoli a motore, rimorchi e motocicli |
24 |
Trattori |
25 |
Componenti per sistemi di movimentazione |
26 |
Pneumatici e camere d'aria |
29 |
Accessori per motori |
30 |
Apparecchiature di trasmissione meccanica della potenza |
31 |
Cuscinetti |
32 |
Macchine e attrezzature di lavorazione del legno |
34 |
Macchinari di lavorazione dei metalli |
35 |
Apparecchiature di servizio e commerciali |
36 |
Macchinari industriali speciali |
37 |
Macchinari e apparecchiature agricoli |
38 |
Apparecchiature di costruzione, estrazione, escavazione e manutenzione di autostrade |
39 |
Apparecchiature di movimentazione dei materiali, |
40 |
Cordami, cavi, catene ed accessori |
41 |
Apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria |
42 |
Apparecchiature antincendio, di salvataggio e di sicurezza |
43 |
Pompe e compressori |
44 |
Forni industriali, generatori di vapore e seccatoi |
45 |
Apparecchiature idrauliche, di riscaldamento e sanitarie |
46 |
Apparecchiature di purificazione dell'acqua e di trattamento delle acque di scarico |
47 |
Tubi, tubature, maniche e accessori |
48 |
Valvole |
51 |
Utensili a mano |
52 |
Strumenti di misura |
53 |
Ferramenta e abrasivi |
54 |
Strutture prefabbricate e impalcature |
55 |
Legname, masonite, compensato e fogli di legno |
56 |
Materiali da costruzione e edificazione |
61 |
Cavo elettrico e apparecchiature di produzione e distribuzione di energia |
62 |
Lampade e accessori elettrici |
63 |
Sistemi di allarme, di segnalazione e di rilevamento per la sicurezza |
65 |
Apparecchiature e prodotti medici, dentistici e veterinari |
67 |
Apparecchiature fotografiche |
68 |
Sostanze e prodotti chimici |
69 |
Materiali e apparecchiature di addestramento |
70 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dei dati e loro unità |
71 |
Mobili |
72 |
Mobili e apparecchi domestici e commerciali |
73 |
Apparecchiature per la preparazione e la fornitura di alimenti |
74 |
Macchine per ufficio, sistemi di trattamento testi e attrezzature di videoregistrazione |
75 |
Forniture e apparecchi per ufficio |
76 |
Libri, mappe ed altre pubblicazioni |
77 |
Strumenti musicali, fonografi e apparecchi radio domestici |
78 |
Apparecchiature di ricreazione e atletismo |
79 |
Apparecchiature e prodotti di pulizia |
80 |
Pennelli, vernici, sigillatori e adesivi |
81 |
Contenitori, materiali e prodotti per imballaggi |
83 |
Tessuti, pelli, pellicce, abiti e calzature, tende e bandiere |
84 |
Abbigliamento, attrezzature personali e stemmi |
85 |
Prodotti da toilette |
87 |
Prodotti agricoli |
88 |
Animali vivi |
89 |
Sussistenza |
91 |
Combustibili, lubrificanti, oli e cere |
93 |
Materiali fabbricati non metallici |
94 |
Materiali grezzi non metallici |
95 |
Barre, lamine e forme in metallo |
96 |
Minerali metalliferi e non metalliferi e loro derivati |
99 |
Diversi |
Note all'allegato 9-A, parte 1:
1. |
Il presente accordo non si applica agli appalti relativi a:
|
2. |
Il presente accordo non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato. |
PARTE 2
IMPEGNI DELL'UNIONE
Merci (specificate all'allegato 9-D) |
Soglia: 130 000 DSP |
Servizi (specificati all'allegato 9-E) |
Soglia: 130 000 DSP |
Lavori (specificati all'allegato 9-F) |
Soglia: 5 000 000 DSP |
1. Enti dell'Unione
Consiglio dell'Unione europea
Commissione europea
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
2. Amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'Unione
BELGIO
|
|
||||
SPF Chancellerie du Premier Ministre; |
FOD Kanselarij van de Eerste Minister; |
||||
SPF Personnel et Organisation; |
FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; |
||||
SPF Budget et Contrôle de la Gestion; |
FOD Budget en Beheerscontrole; |
||||
SPF Technologie de l'Information et de la Communication Fedict); |
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); |
||||
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement; |
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; |
||||
SPF Intérieur; |
FOD Binnenlandse Zaken; |
||||
SPF Finances; |
FOD Financiën; |
||||
SPF Mobilité et Transports; |
FOD Mobiliteit en Vervoer; |
||||
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; |
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg; |
||||
SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale; |
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid; |
||||
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; |
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; |
||||
SPF Justice; |
FOD Justitie; |
||||
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; |
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; |
||||
Ministère de la Défense; |
Ministerie van Landsverdediging; |
||||
Service public de programmation |
Programmatorische Overheidsdienst |
||||
Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale; |
Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; |
||||
Service public fédéral de Programmation Développement durable; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; |
||||
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; |
||||
|
|
||||
Office national de Sécurité sociale; |
Rijksdienst voor sociale Zekerheid; |
||||
Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants; |
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; |
||||
Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; |
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; |
||||
Office national des Pensions; |
Rijksdienst voor Pensioenen; |
||||
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; |
Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; |
||||
Fond des Maladies professionnelles; |
Fonds voor Beroepsziekten; |
||||
Office national de l'Emploi; |
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; |
||||
La Poste (1) |
De Post (1) |
BULGARIA
1. |
Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly) |
2. |
Администрация на Президента (Administration of the President) |
3. |
Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers) |
4. |
Конституционен съд (Constitutional Court) |
5. |
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) |
6. |
Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs) |
7. |
Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior) |
8. |
Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations) |
9. |
Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform) |
10. |
Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food) |
11. |
Министерство на здравеопазването (Ministry of Health) |
12. |
Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy) |
13. |
Министерство на културата (Ministry of Culture) |
14. |
Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science) |
15. |
Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water) |
16. |
Министерство на отбраната (Ministry of Defence) |
17. |
Министерство на правосъдието (Ministry of Justice) |
18. |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works) |
19. |
Министерство на транспорта (Ministry of Transport) |
20. |
Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy) |
21. |
Министерство на финансите (Ministry of Finance) |
22. |
държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (enti statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altri organismi statali istituiti per legge o con decreto del Consiglio dei Ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo): |
23. |
Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency) |
24. |
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission) |
25. |
Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security) |
26. |
Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition) |
27. |
Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection) |
28. |
Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination) |
29. |
Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission) |
30. |
Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission) |
31. |
Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria) |
32. |
Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria) |
33. |
Агенция за приватизация (Privatization Agency) |
34. |
Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control) |
35. |
Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology) |
36. |
Държавна агенция «Архиви» (State Agency «Archives») |
37. |
Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (State Agency «State Reserve and War-Time Stocks») |
38. |
Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees) |
39. |
Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad) |
40. |
Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection) |
41. |
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications) |
42. |
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance) |
43. |
Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports) |
44. |
Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism) |
45. |
Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places) |
46. |
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration) |
47. |
Национален статистически институт (National Statistical Institute) |
48. |
Агенция «Митници» (Customs Agency) |
49. |
Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency) |
50. |
Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency) |
51. |
Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency) |
52. |
Държавна агенция «Национална сигурност» (State Agency «National Security») |
53. |
Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities) |
54. |
Агенция по вписванията (Registry Agency) |
55. |
Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency) |
56. |
Агенция по заетостта (Employment Agency) |
57. |
Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency) |
58. |
Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency) |
59. |
Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency) |
60. |
Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (General Directorate «Civil Aviation Administration») |
61. |
Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision) |
62. |
Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling) |
63. |
Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Executive Agency «Automobile Administration») |
64. |
Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Executive Agency «Hail Suppression») |
65. |
Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Executive Agency «Bulgarian Accreditation Service») |
66. |
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Executive Agency «General Labour Inspectorate») |
67. |
Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Executive Agency «Railway Administration») |
68. |
Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Executive Agency «Maritime Administration») |
69. |
Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Executive Agency «National Film Centre») |
70. |
Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Executive Agency «Port Administration») |
71. |
Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Executive Agency «Exploration and Maintenance of the Danube River») |
72. |
Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (National Infrastructure Fund) |
73. |
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting) |
74. |
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises) |
75. |
Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines) |
76. |
Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine) |
77. |
Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency) |
78. |
Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources) |
79. |
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture) |
80. |
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry) |
81. |
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control) |
82. |
Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency) |
83. |
Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration) |
84. |
Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection) |
85. |
Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate) |
86. |
Национална агенция за приходите (National Revenue Agency) |
87. |
Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service) |
88. |
Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection) |
89. |
Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service) |
90. |
Държавна агенция по горите (State Forestry Agency) |
91. |
Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission) |
92. |
Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency) |
93. |
Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training) |
94. |
Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission) |
95. |
Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Material-technical Ensuring and Social Service» at the Ministry of the Interior) |
96. |
Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Operative Investigation» at the Ministry of the Interior) |
97. |
Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи (Directorate «Financial and Resource Ensuring» at the Ministry of the Interior) |
98. |
Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация» (Executive Agency «Military Clubs and Information») |
99. |
Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната» (Executive Agency «State Property at the Ministry of Defence») |
100. |
Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»(Executive Agency «Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property») |
101. |
Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната» (Executive Agency «Social Activities at the Ministry of Defence») |
102. |
Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation) |
103. |
Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection) |
104. |
Национална служба «Полиция» (National Office «Police») |
105. |
Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението» (National Office «Fire Safety and Protection of the Population») |
106. |
Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service) |
107. |
Служба «Военна информация» (Military Information Service) |
108. |
Служба «Военна полиция» (Military Police) |
109. |
Авиоотряд 28 (Airsquad 28) |
REPUBBLICA CECA
1. |
Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport) |
2. |
Ministerstvo financí (Ministry of Finance) |
3. |
Ministerstvo kultury (Ministry of Culture) |
4. |
Ministerstvo obrany (Ministry of Defence) |
5. |
Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development) |
6. |
Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs) |
7. |
Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade) |
8. |
Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice) |
9. |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports) |
10. |
Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior) |
11. |
Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs) |
12. |
Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health) |
13. |
Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture) |
14. |
Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment) |
15. |
Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic) |
16. |
Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic) |
17. |
Kancelář prezidenta (Office of the President) |
18. |
Český statistický úřad (Czech Statistical Office) |
19. |
Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre) |
20. |
Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office) |
21. |
Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection) |
22. |
Bezpečnostní informační služba (Security Information Service) |
23. |
Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority) |
24. |
Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic) |
25. |
Vězeňská služba (Prison Service) |
26. |
Český báňský úřad (Czech Mining Authority) |
27. |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition) |
28. |
Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves) |
29. |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety) |
30. |
Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office) |
31. |
Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic) |
32. |
Ústavní soud (Constitutional Court) |
33. |
Nejvyšší soud (Supreme Court) |
34. |
Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court) |
35. |
Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office) |
36. |
Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office) |
37. |
Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights) |
38. |
Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic) |
39. |
Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office) |
40. |
Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office) |
41. |
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic) |
DANIMARCA
1. |
Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office |
2. |
Statsministeriet — The Prime Minister's Office |
3. |
Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs |
4. |
Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment 5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni |
5. |
Domstolsstyrelsen — The Court Administration |
6. |
Finansministeriet — Ministry of Finance 5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni |
7. |
Forsvarsministeriet — Ministry of Defence 5 styrelser og institutioner — 5 agenzie e istituzioni |
8. |
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — varie agenzie e istituzioni, fra cui Statens Serum Institut |
9. |
Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — capo della polizia, procuratore generale, 1 direzione e varie agenzie |
10. |
Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane |
11. |
Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — un dipartimento e varie istituzioni |
12. |
Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies |
13. |
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agenzia |
14. |
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 direzioni e istituzioni |
15. |
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — varie agenzie e istituzioni, fra cui i laboratori nazionali Risø e gli edifici della ricerca e dell'istruzione nazionali |
16. |
Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner —1 agenzia e varie istituzioni |
17. |
Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agenzie e varie istituzioni |
18. |
Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet |
19. |
Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions |
20. |
Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — varie agenzie e istituzioni |
21. |
Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions |
GERMANIA
1. |
Federal Foreign Office |
Auswärtiges Amt |
2. |
Federal Chancellery |
Bundeskanzleramt |
3. |
Federal Ministry of Labour and Social Affairs |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
4. |
Federal Ministry of Education and Research |
Bundesministerium für Bildung und Forschung |
5. |
Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection |
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
6. |
Federal Ministry of Finance |
Bundesministerium der Finanzen |
7. |
Federal Ministry of the Interior (esclusivamente merci per uso civile) |
Bundesministerium des Innern |
8. |
Federal Ministry of Health |
Bundesministerium für Gesundheit |
9. |
Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth |
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
10. |
Federal Ministry of Justice |
Bundesministerium der Justiz |
11. |
Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung |
12. |
Federal Ministry of Economic Affairs and Technology |
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
13. |
Federal Ministry for Economic Co-operation and Development |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
14. |
Federal Ministry of Defence |
Bundesministerium der Verteidigung |
15. |
Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety |
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
ESTONIA
1. |
Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia) |
2. |
Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia) |
3. |
Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia) |
4. |
Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia) |
5. |
Õiguskantsler (Legal Chancellor) |
6. |
Riigikantselei (The State Chancellery) |
7. |
Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia) |
8. |
Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research) |
9. |
Justiitsministeerium (Ministry of Justice) |
10. |
Kaitseministeerium (Ministry of Defence) |
11. |
Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment) |
12. |
Kultuuriministeerium (Ministry of Culture) |
13. |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications) |
14. |
Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture) |
15. |
Rahandusministeerium (Ministry of Finance) |
16. |
Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs) |
17. |
Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs) |
18. |
Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs) |
19. |
Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate) |
20. |
Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office) |
21. |
Teabeamet (The Information Board) |
22. |
Maa-amet (Estonian Land Board) |
23. |
Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate) |
24. |
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture) |
25. |
Muinsuskaitseamet (The Heritage Board) |
26. |
Patendiamet (Patent Office) |
27. |
Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority) |
28. |
Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board) |
29. |
Riigihangete Amet (Public Procurement Office) |
30. |
Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate) |
31. |
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board) |
32. |
Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board) |
33. |
Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority) |
34. |
Maksu- ja Tolliamet (Tax and Customs Board) |
35. |
Statistikaamet (Statistics Estonia) |
36. |
Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board) |
37. |
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board) |
38. |
Piirivalveamet (National Board of Border Guard) |
39. |
Politseiamet (National Police Board) |
40. |
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (Forensic Service Centre) |
41. |
Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police) |
42. |
Päästeamet (The Rescue Board) |
43. |
Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate) |
44. |
Ravimiamet (State Agency of Medicines) |
45. |
Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board) |
46. |
Tööturuamet (Labour Market Board) |
47. |
Tervishoiuamet (Health Care Board) |
48. |
Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate) |
49. |
Tööinspektsioon (Labour Inspectorate) |
50. |
Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration) |
51. |
Maanteeamet (Estonian Road Administration) |
52. |
Veeteede Amet (Maritime Administration) |
53. |
Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police) |
54. |
Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency) |
55. |
Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces) |
GRECIA
1. |
Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior) |
2. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs) |
3. |
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance) |
4. |
Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development) |
5. |
Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice) |
6. |
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion) |
7. |
Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture) |
8. |
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity) |
9. |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works) |
10. |
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection) |
11. |
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications) |
12. |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food) |
13. |
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy) |
14. |
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace) |
15. |
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication) |
16. |
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information) |
17. |
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth) |
18. |
Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality) |
19. |
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security) |
20. |
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad) |
21. |
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry) |
22. |
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology) |
23. |
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports) |
24. |
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works) |
25. |
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service) |
26. |
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council) |
27. |
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation) |
28. |
Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office) |
29. |
Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory) |
30. |
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund) |
31. |
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens) |
32. |
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki) |
33. |
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace) |
34. |
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean) |
35. |
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina) |
36. |
Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras) |
37. |
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia) |
38. |
Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete) |
39. |
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School) |
40. |
Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital) |
41. |
Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital) |
42. |
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration) |
43. |
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation) |
44. |
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation) |
45. |
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation) |
46. |
Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff) |
47. |
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff) |
48. |
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff) |
49. |
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission) |
50. |
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education) |
51. |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence) |
52. |
Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce) |
53. |
Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA) |
SPAGNA
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación y Ciencia
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Vivienda
FRANCIA
1. Ministères
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
Ministère chargé de l'éducation nationale
Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
Secrétariat d'Etat aux transports
Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère chargé de la culture et de la communication
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Secrétariat d'Etat à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie
Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative
Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
Secrétariat d'Etat aux affaires européennes
Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme
Secrétariat d'Etat à la politique de la ville
Secrétariat d'Etat à la solidarité
Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire
2. Etablissements publics nationaux
Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d'outre-mer
Académie des technologies
Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)
Agences de l'eau
Agence de biomédecine
Agence pour l'enseignement du français à l'étranger
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
Agence pour la garantie du droit des mineurs
Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Velasquez
Centre d'enseignement zootechnique
Centre d'études de l'emploi
Centre hospitalier national des Quinze-Vingts
Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
Centre national des arts plastiques
Centre national de la cinématographie
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés
Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
Collège de France
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d'art dramatique
Ecole centrale de Lille
Ecole centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures
École française d'archéologie d'Athènes
École française d'Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
Ecole du Louvre
École nationale d'administration
École nationale de l'aviation civile (ENAC)
École nationale des Chartes
École nationale d'équitation
Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
Écoles nationales d'ingénieurs
Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski et d'alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École de viticulture — Avize (Marne)
Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon
Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut français d'archéologie orientale du Caire
Institut géographique national
Institut National des Appellations d'origine
Institut national des hautes études de sécurité
Institut de veille sanitaire
Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
Institut National d'Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles — Parigi
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
Institut national des jeunes sourds — Chambéry
Institut national des jeunes sourds — Metz
Institut national des jeunes sourds — Parigi
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)
Institut National des Sciences de l'Univers
Institut National des Sports et de l'Education Physique
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d'administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres
Musée de l'armée
Musée Gustave-Moreau
Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée national de la Légion d'honneur
Musée de la Poste
Muséum National d'Histoire Naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office National de l'eau et des milieux aquatiques
Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
Palais de la découverte
Parcs nationaux
Universités
3. Institutions, autorités et juridictions indépendantes
Présidence de la République
Assemblée Nationale
Sénat
Conseil constitutionnel
Conseil économique et social
Conseil supérieur de la magistrature
Agence française contre le dopage
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Autorité de sûreté nucléaire
Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Commission d'accès aux documents administratifs
Commission consultative du secret de la défense nationale
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Commission nationale de déontologie de la sécurité
Commission nationale du débat public
Commission nationale de l'informatique et des libertés
Commission des participations et des transferts
Commission de régulation de l'énergie
Commission de la sécurité des consommateurs
Commission des sondages
Commission de la transparence financière de la vie politique
Conseil de la concurrence
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Défenseur des enfants
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
Haute autorité de santé
Médiateur de la République
Cour de justice de la République
Tribunal des Conflits
Conseil d'Etat
Cours administratives d'appel
Tribunaux administratifs
Cour des Comptes
Chambres régionales des Comptes
Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)
4. Autre organisme public national
Union des groupements d'achats publics (UGAP)
Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)
Autorité indépendante des marchés financiers
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
CROAZIA
1. |
Croatian Parliament |
2. |
President of the Republic of Croatia |
3. |
Office of the President of the Republic of Croatia |
4. |
Office of the President of the Republic of Croatia dopo la fine del mandato |
5. |
Government of the of the Republic of Croatia |
6. |
Offices of the Government of the Republic of Croatia |
7. |
Ministry of Economy |
8. |
Ministry of Regional Development and EU Funds |
9. |
Ministry of Finance |
10. |
Ministry of Defence |
11. |
Ministry of Foreign and European Affairs |
12. |
Ministry of the Interior |
13. |
Ministry of Justice |
14. |
Ministry of Public Administration |
15. |
Ministry of Entrepreneurship and Crafts |
16. |
Ministry of Labour and Pension System |
17. |
Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure |
18. |
Ministry of Agriculture |
19. |
Ministry of Tourism |
20. |
Ministry of Environmental and Nature Protection |
21. |
Ministry of Construction and Physical Planning |
22. |
Ministry of Veterans' Affairs |
23. |
Ministry of Social Policy and Youth |
24. |
Ministry of Health |
25. |
Ministry of Science, Education and Sports |
26. |
Ministry of Culture |
27. |
State administrative organisations |
28. |
County state administration offices |
29. |
Constitutional Court of the Republic of Croatia |
30. |
Supreme Court of the Republic of Croatia |
31. |
Courts |
32. |
State Judiciary Council |
33. |
State attorney's offices |
34. |
State Prosecutor's Council |
35. |
Ombudsman's offices |
36. |
State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures |
37. |
Croatian National Bank |
38. |
State agencies and offices |
39. |
State Audit Office |
IRLANDA
1. |
President's Establishment |
2. |
Houses of the Oireachtas — [Parliament] |
3. |
Department of the Taoiseach — [Prime Minister] |
4. |
Central Statistics Office |
5. |
Department of Finance |
6. |
Office of the Comptroller and Auditor General |
7. |
Office of the Revenue Commissioners |
8. |
Office of Public Works |
9. |
State Laboratory |
10. |
Office of the Attorney General |
11. |
Office of the Director of Public Prosecutions |
12. |
Valuation Office |
13. |
Commission for Public Service Appointments |
14. |
Office of the Ombudsman |
15. |
Chief State Solicitor's Office |
16. |
Department of Justice, Equality and Law Reform |
17. |
Courts Service |
18. |
Prisons Service |
19. |
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests |
20. |
Department of the Environment, Heritage and Local Government |
21. |
Department of Education and Science |
22. |
Department of Communications, Energy and Natural Resources |
23. |
Department of Agriculture, Fisheries and Food |
24. |
Department of Transport |
25. |
Department of Health and Children |
26. |
Department of Enterprise, Trade and Employment |
27. |
Department of Arts, Sports and Tourism |
28. |
Department of Defence |
29. |
Department of Foreign Affairs |
30. |
Department of Social and Family Affairs |
31. |
Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs |
32. |
Arts Council |
33. |
National Gallery |
ITALIA
I. Enti acquirenti:
1. |
Presidenza del Consiglio dei Ministri |
2. |
Ministero degli Affari Esteri |
3. |
Ministero dell'Interno |
4. |
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) |
5. |
Ministero della Difesa |
6. |
Ministero dell'Economia e delle Finanze |
7. |
Ministero dello Sviluppo Economico |
8. |
Ministero del Commercio internazionale |
9. |
Ministero delle Comunicazioni |
10. |
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali |
11. |
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare |
12. |
Ministero delle Infrastrutture |
13. |
Ministero dei Trasporti |
14. |
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale |
15. |
Ministero della Solidarietà sociale |
16. |
Ministero della Salute |
17. |
Ministero dell'Istruzione dell' università e della ricerca |
18. |
Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche |
II. Altri enti pubblici nazionali:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) (2)
CIPRO
1. |
|
2. |
Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers) |
3. |
Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives) |
4. |
Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service) |
5. |
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic) |
6. |
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic) |
7. |
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission) |
8. |
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission) |
9. |
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman)) |
10. |
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition) |
11. |
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Service) |
12. |
Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau) |
13. |
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic) |
14. |
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Office of the Personal Character Data Protection Commissioner) |
15. |
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Office of the Commissioner for the Public Aid) |
16. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Tender Review Body) |
17. |
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Cooperative Societies' Supervision and Development Authority) |
18. |
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Refugees' Review Body) |
19. |
Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence) |
20. |
|
21. |
|
22. |
|
23. |
|
24. |
|
25. |
Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs) |
26. |
|
27. |
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Εducation and Culture) |
28. |
|
29. |
|
LETTONIA
A) Ministrijas, īpašu ministru sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri, segretariati dei ministeri per incarichi speciali e istituzioni subordinate)
1. |
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Defence e istituzioni subordinate) |
2. |
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministry of Foreign Affairs e istituzioni subordinate) |
3. |
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Economics e istituzioni subordinate) |
4. |
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Finance e istituzioni subordinate) |
5. |
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of the Interior Affairs e istituzioni subordinate) |
6. |
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Education and Science e istituzioni subordinate) |
7. |
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministry of Culture e istituzioni subordinate) |
8. |
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Welfare e istituzioni subordinate) |
9. |
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Transport e istituzioni subordinate) |
10. |
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Justice e istituzioni subordinate) |
11. |
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Health e istituzioni subordinate) |
12. |
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Environmental Protection and Regional Development e istituzioni subordinate) |
13. |
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministry of Agriculture e istituzioni subordinate) |
14. |
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministries for Special Assignments e istituzioni subordinate) |
B) Citas valsts iestādes (Altre istituzioni statali):
1. |
Augstākā tiesa (Supreme Court) |
2. |
Centrālā vēlēšanu komisija (Central Election Commission) |
3. |
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Financial and Capital Market Commission) |
4. |
Latvijas Banka (Bank of Latvia) |
5. |
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Prosecutor's Office e istituzioni sotto la sua supervisione) |
6. |
Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (The Parliament e istituzioni subordinate) |
7. |
Satversmes tiesa (Constitutional Court) |
8. |
Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (State Chancellery e istituzioni sotto la sua supervisione) |
9. |
Valsts kontrole (State Audit Office) |
10. |
Valsts prezidenta kanceleja (Chancellery of the State President) |
11. |
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Other state institutions not subordinate to ministries):
Altre istituzioni statali |
LITUANIA
Prezidentūros kanceliarija (Office of the President)
Seimo kanceliarija (Office of the Seimas)
Seimui atskaitingos institucijos: (Institutions Accountable to the Seimas):
Lietuvos mokslo taryba (Science Council);
Seimo kontrolierių įstaiga (The Seimas Ombudsmen's Office);
Valstybės kontrolė (National Audit Office);
Specialiųjų tyrimų tarnyba (Special Investigation Service);
Valstybės saugumo departamentas (State Security Department);
Konkurencijos taryba (Competition Council);
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Genocide and Resistance Research Centre);
Vertybinių popierių komisija (Lithuanian Securities Commission);
Ryšių reguliavimo tarnyba (Communications Regulatory Authority);
Nacionalinė sveikatos taryba (National Health Board);
Etninės kultūros globos taryba (Council for the Protection of Ethnic Culture);
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Office of Equal Opportunities Ombudsperson);
Valstybinė kultūros paveldo komisija (National Cultural Heritage Commission);
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Children's Rights Ombudsman Institution);
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (State Price Regulation Commission of Energy Resources);
Valstybinė lietuvių kalbos komisija (State Commission of the Lithuanian Language);
Vyriausioji rinkimų komisija (Central Electoral Committee);
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Chief Commission of Official Ethics);
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Office of the Inspector of Journalists' Ethics).
Vyriausybės kanceliarija (Office of the Government)
Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni responsabili dinanzi al governo):
Ginklų fondas (Weaponry Fund);
Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Information Society Development Committee);
Kūno kultūros ir sporto departamentas (Department of Physical Education and Sports);
Lietuvos archyvų departamentas (Lithuanian Archives Department);
Mokestinių ginčų komisija (Commission on Tax Disputes);
Statistikos departamentas (Department of Statistics);
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Department of National Minorities and Lithuanians Living Abroad);
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (State Tobacco and Alcohol Control Service);
Viešųjų pirkimų tarnyba (Public Procurement Office);
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (State Nuclear Power Safety Inspectorate);
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate);
Valstybinė lošimų priežiūros komisija (State Gaming Control Commission);
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (State Food and Veterinary Service);
Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Chief Administrative Disputes Commission);
Draudimo priežiūros komisija (Insurance Supervisory Commission);
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Lithuanian State Science and Studies Foundation);
Konstitucinis Teismas (Constitutional Court)
Lietuvos bankas (Bank of Lithuania).
Aplinkos ministerija (Ministry of Environment)
Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministy of Environment):
Generalinė miškų urėdija (Directorate General of State Forests);
Lietuvos geologijos tarnyba (Geological Survey of Lithuania);
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Lithuanian Hydrometereological Service);
Lietuvos standartizacijos departamentas (Lithuanian Standards Board);
Nacionalinis akreditacijos biuras (Lithuanian National Accreditation Bureau);
Valstybinė metrologijos tarnyba (State Metrology Service);
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (State Service for Protected Areas);
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (State Territory Planning and construction Inspectorate).
Finansų ministerija (Ministry of Finance)
Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Finance):
Muitinės departamentas (Lithuania Customs);
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Service of Technological Security of State Documents);
Valstybinė mokesčių inspekcija (State Tax Inspectorate);
Finansų ministerijos mokymo centras (Training Centre of the Ministry of Finance).
Krašto apsaugos ministerija (Ministry of National Defence)
Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of National Defence):
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Second Investigation Department);
Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Centralised Finance and Property Service);
Karo prievolės administravimo tarnyba (Military Enrolment Administration Service);
Krašto apsaugos archyvas (National Defence Archives Service);
Krizių valdymo centras (Crisis Management Centre);
Mobilizacijos departamentas (Mobilisation Department);
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Communication and Information Systems Service);
Infrastruktūros plėtros departamentas (Infrastructure Development Department);
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Civil Resistance Centre);
Lietuvos kariuomenė (Lithuanian Armed Forces);
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Military Units and Services of the National Defence System).
Kultūros ministerija (Ministry of Culture)
Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Culture):
Kultūros paveldo departamentas (Department for the Lithuanian Cultural Heritage);
Valstybinė kalbos inspekcija (State Language Commission).
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministry of Social Security and Labour)
Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Social Security and Labour):
Garantinio fondo administracija (Administration of Guarantee Fund);
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (State Child Rights Protection and Adoption Service);
Lietuvos darbo birža (Lithuanian Labour Exchange);
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Lithuanian Labour Market Training Authority);
Trišalės tarybos sekretoriatas (Tripartite Council Secretoriat);
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Social Services Monitoring Department);
Darbo inspekcija (Labour Inspectorate);
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (State Social Insturance Fund Board);
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Disability and Working Capacity Establishment Service);
Ginčų komisija (Disputes Commission);
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (State Centre of Compensatory Technique for the Disabled);
Neįgaliųjų reikalų departamentas (Department of the Affairs of the Disabled).
Susisiekimo ministerija (Ministry of Transport and Communications)
Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Transport and Communications):
Lietuvos automobilių kelių direkcija (Lithuanian Road Administration);
Valstybinė geležinkelio inspekcija (State Railway Inspectorate);
Valstybinė kelių transporto inspekcija (State Road Transport Inspectorate);
Pasienio kontrolės punktų direkcija (Border Control Points Directorate).
Sveikatos apsaugos ministerija (Ministry of Health)
Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Health):
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (State Health Care Accreditation Agency);
Valstybinė ligonių kasa (State Patient Fund);
Valstybinė medicininio audito inspekcija (State Medical Audit Inspectorate);
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (State Medicines Control Agency);
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Lithuanian Forensic Psychiatry and Narcology Service);
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (State Public Health Service);
Farmacijos departamentas (Department of Pharmacy);
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Health Emergency Centre of the Ministry of Health);
Lietuvos bioetikos komitetas (Lithuanian Bioethics Committee);
Radiacinės saugos centras (Radiation Protection Centre).
Švietimo ir mokslo ministerija (Ministry of Education and Science)
Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Education and Science):
Nacionalinis egzaminų centras (National Examination Centre);
Studijų kokybės vertinimo centras (Centre for Quality Assessment in Higher Education).
Teisingumo ministerija (Ministry of Justice)
Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Justice):
Kalėjimų departamentas (Department of Imprisonment Establishments);
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (National Consumer Rights Protection Board);
Europos teisės departamentas (European Law Department).
Ūkio ministerija (Ministry of Economy)
Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Economy):
Įmonių bankroto valdymo departamentas (Enterprise Bankruptcy Management Department);
Valstybinė energetikos inspekcija (State Energy Inspectorate);
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (State Non Food Products Inspectorate);
Valstybinis turizmo departamentas (Lithuanian State Department of Tourism).
Užsienio reikalų ministerija (Ministry of Foreign Affairs)
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (rappresentanze diplomatiche e consolari nonché rappresentanze presso le organizzazioni internazionali).
Vidaus reikalų ministerija (Ministry of the Interior)
Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of the Interior):
Asmens dokumentų išrašymo centras (Personalisation of Identity Documents Centre);
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Financial Crime Investigation Service);
Gyventojų registro tarnyba (Residents' Register Service);
Policijos departamentas (Police Department);
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Fire-Prevention and Rescue Department);
Turto valdymo ir ūkio departamentas (Property Management and Economics Department);
Vadovybės apsaugos departamentas (VIP Protection Department);
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (State Border Guard Department);
Valstybės tarnybos departamentas (Civil Service Department);
Informatikos ir ryšių departamentas (IT and Communications Department);
Migracijos departamentas (Migration Department);
Sveikatos priežiūros tarnyba (Health Care Department);
Bendrasis pagalbos centras (Emergency Response Centre).
Žemės ūkio ministerija (Ministry of Agriculture)
Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni subordinate al Ministry of Agriculture):
Nacionalinė mokėjimo agentūra (National Paying Agency);
Nacionalinė žemės tarnyba (National Land Service);
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (State Plant Protection Service);
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (State Animal Breeding Supervision Service);
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (State Seed and Grain Service);
Žuvininkystės departamentas (Fisheries Department).
Teismai (Courts):
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (The Supreme Court of Lithuania);
Lietuvos apeliacinis teismas (The Court of Appeal of Lithuania);
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (The Supreme Administrative Court of Lithuania);
Apygardų teismai (County courts);
Apygardų administraciniai teismai (County administrative courts);
Apylinkių teismai (District courts);
Nacionalinė teismų administracija (National Courts Administration)
Generalinė prokuratūra (The Prosecutor's Office)
Kiti centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos) (Other Central Public Administration Entities (institutions, establishments, agencies):
— |
Muitinės kriminalinė tarnyba (Customs Criminal Service); |
— |
Muitinės informacinių sistemų centras (Customs Information Systems Centre); |
— |
Muitinės laboratorija (Customs Laboratory); |
— |
Muitinės mokymo centras (Customs Training Centre); |
LUSSEMBURGO
1. |
Ministère d'Etat |
2. |
Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée) |
3. |
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture |
4. |
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement |
5. |
Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
6. |
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur |
7. |
Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique |
8. |
Ministère de l'Egalité des chances |
9. |
Ministère de l'Environnement Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement |
10. |
Ministère de la Famille et de l'Intégration Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite |
11. |
Ministère des Finances |
12. |
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'Etat – Centre des Technologies de l'informatique de l'Etat |
13. |
Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg– Inspection générale de Police |
14. |
Ministère de la Justice Ministère de la Justice: Etablissements Pénitentiaires |
15. |
Ministère de la Santé Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique |
16. |
Ministère de la Sécurité sociale |
17. |
Ministère des Transports |
18. |
Ministère du Travail et de l'Emploi |
19. |
Ministère des Travaux publics Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées |
UNGHERIA
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministry of National Resources)
Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministry of Rural Development)
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministry of National Development)
Honvédelmi Minisztérium (Ministry of Defence)
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministry of Public Administration and Justice)
Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministry for National Economy)
Külügyminisztérium (Ministry of Foreign Affairs)
Miniszterelnöki Hivatal (Prime Minister's Office)
Belügyminisztérium, (Ministry of Internal Affairs)
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Central Services Directorate)
MALTA
1. |
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister) |
2. |
Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity) |
3. |
Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment) |
4. |
Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance) |
5. |
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure) |
6. |
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture) |
7. |
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs) |
8. |
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment) |
9. |
Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) |
10. |
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care) |
11. |
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs) |
12. |
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology) |
13. |
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications) |
14. |
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads) |
15. |
L-Uffiċċju tal-President (Office of the President) |
16. |
Uffiċċju ta 'l-iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Office of the Clerk of the House of Representatives) |
PAESI BASSI
MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN — (MINISTRY OF GENERAL AFFAIRS)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid — (Advisory Council on Government Policy) |
— |
Rijksvoorlichtingsdienst: — (The Netherlands Government Information Service) |
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES — (MINISTRY OF THE INTERIOR)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Centrale Archiefselectiedienst (CAS) — (Central Records Selection Service) |
— |
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) — (General Intelligence and Security Service) |
— |
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) — (Personnel Records and Travel Documents Agency) |
— |
Agentschap Korps Landelijke Politiediensten — (National Police Services Agency) |
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN — (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS)
— |
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) — (Directorate-general for Regional Policy and Consular Affairs) |
— |
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) — (Directorate-general for Political Affairs) |
— |
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) — (Directorate-general for International Cooperation) |
— |
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) — (Directorate-general for European Cooperation) |
— |
Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) — (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) |
— |
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS — servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vice segretario generale |
— |
Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) — (varie missioni estere) |
MINISTERIE VAN DEFENSIE — (MINISTRY OF DEFENCE)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Commando Diensten Centra (CDC) — (Support Command) |
— |
Defensie Telematica Organisatie (DTO) — (Defence Telematics Organisation) |
— |
Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Central Directorate) |
— |
De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst — (Defence Real Estate Service, Regional Directorates) |
— |
Defensie Materieel Organisatie (DMO) — (Defence Material Organisation) |
— |
Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — National Supply Agency of the Defence Material Organisation |
— |
Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie — Logistic Centre of the Defence Material Organisation |
— |
Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie — Maintenance Establishment of the Defence Material Organisation |
— |
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) — Defence Pipeline Organisation |
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN — (MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Centraal Planbureau (CPB) — (Netherlands Bureau for Economic Policy Analyses) |
— |
Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) — (Industrial Property Office) |
— |
SenterNovem — (SenterNovem – Agency for sustainable innovation) |
— |
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) — (State Supervision of Mines) |
— |
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) — (Netherlands Competition Authority) |
— |
Economische Voorlichtingsdienst (EVD) — (Netherlands Foreign Trade Agency) |
— |
Agentschap Telecom — (Radiocommunications Agency) |
— |
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) — (Professional and innovative procurement, network for contracting authorities) |
— |
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid — (Coordination of Central Government Purchasing) |
— |
Octrooicentrum Nederland — (Netherlands Patent Office) |
— |
Consumentenautoriteit — (Consumer Authority) |
MINISTERIE VAN FINANCIËN — (MINISTRY OF FINANCE)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Belastingdienst Automatiseringscentrum — (Tax and Custom Computer and Software Centre) |
— |
Belastingdienst — (Tax and Customs Administration) |
— |
de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen — (le varie direzioni della Belastingdienst nei Paesi Bassi) |
— |
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) — (Fiscal Information and Investigation Service (compreso l' Economic Investigation Service)) |
— |
Belastingdienst Opleidingen — (Centro di formazione fiscale e doganale) |
— |
Dienst der Domeinen — (State Property Service) |
MINISTERIE VAN JUSTITIE — (MINISTRY OF JUSTICE)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Dienst Justitiële Inrichtingen — (Correctional Institutions Agency) |
— |
Raad voor de Kinderbescherming — (Child Care and Protection Agency) |
— |
Centraal Justitie Incasso Bureau — (Central Fine Collection Agency) |
— |
Openbaar Ministerie — (Public Prosecution Service) |
— |
Immigratie en Naturalisatiedienst — (Immigration and Naturalisation Service) |
— |
Nederlands Forensisch Instituut — (Netherlands Forensic Institute) |
— |
Dienst Terugkeer & Vertrek — (Repatriation and Departure Agency) |
MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT — (MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE AND FOOD QUALITY)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Dienst Regelingen (DR) — (National Service for the Implementation of Regulations (Agency)) |
— |
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) — (Plant Protection Service (Agency)) |
— |
Algemene Inspectiedienst (AID) — (General Inspection Service) |
— |
Dienst Landelijk Gebied (DLG) — (Government Service for Sustainable Rural Development) |
— |
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) — (Food and Consumer Product Safety Authority) |
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN — (MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Inspectie van het Onderwijs — (Inspectorate of Education) |
— |
Erfgoedinspectie — (Inspectorate of Heritage) |
— |
Centrale Financiën Instellingen — (Central Funding of Institutions Agency) |
— |
Nationaal Archief — (National Archives) |
— |
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid — (Advisory Council for Science and Technology Policy) |
— |
Onderwijsraad — (Education Council) |
— |
Raad voor Cultuur — (Council for Culture) |
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID — (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND EMPLOYMENT)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Inspectie Werk en Inkomen — (the Work and Income Inspectorate) |
— |
Agentschap SZW- (SZW Agency) |
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT — (MINISTRY OF TRANSPORT, PUBLIC WORKS AND WATERMANAGEMENT)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart — (Directorate-general for Transport and Civil Aviation) |
— |
Directoraat-generaal Personenvervoer — Directorate-general for Passenger Transport) |
— |
Directoraat-generaal Water — (Directorate-general of Water Affairs) |
— |
Centrale diensten — (Servizi centrali) |
— |
Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat — (Shared services Organisation Transport and Water management) (nuova organizzazione) |
— |
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI — (Royal Netherlands Meteorological Institute) |
— |
Rijkswaterstaat, Bestuur — (Public Works and Water Management, Board) |
— |
De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat — (Ciascun servizio regionale del Directorate-general of Public Works and Water Management) |
— |
De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat — (Ciascun servizio specialistico del Directorate-general of Public Works and Water Management) |
— |
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT — (Advisory Council for Geo-information and ICT) |
— |
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) – (Advisory Council for Traffic and Transport) |
— |
Bouwdienst – (Service for Construction) |
— |
Corporate Dienst — (Corporate Service) |
— |
Data ICT Dienst — (Service for Data and IT) |
— |
Dienst Verkeer en Scheepvaart — (Service for Traffic and Ship Transport) |
— |
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) — (Service for Road and Hydraulic Engineering) |
— |
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) — (National Institute for Coastal and Marine Management) |
— |
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) — (National Institute for Sweet Water Management and Water Treatment) |
— |
Waterdienst — (Service for Water) |
— |
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie — (Inspectorate Transport and Water Management, Main Directorate) |
— |
Port state Control |
— |
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) — (Directorate of Development of Supervision of Communication and Research) |
— |
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht — Management Unit «Air» |
— |
Toezichthouder Beheer Eenheid Water — Management Unit «Water» |
— |
Toezichthouder Beheer Eenheid Land — Management Unit «Land» |
MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER — (MINISTRY FOR HOUSING, SPATIAL PLANNING AND THE ENVIRONMENT)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie — (Directorate General for Housing, Communities and Integration) |
— |
Directoraat-generaal Ruimte — (Directorate General for Spatial Policy) |
— |
Directoraat-general Milieubeheer — (Directorate General for Environmental Protection) |
— |
Rijksgebouwendienst — (Government Buildings Agency) |
— |
VROM Inspectie — (Inspectorate) |
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT — (MINISTRY OF HEALTH, WELFARE AND SPORTS)
— |
Bestuursdepartement — (servizi centrali per le politiche e il personale) |
— |
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken — (Inspectorate for Health Protection and Veterinary Public Health) |
— |
Inspectie Gezondheidszorg — (Health Care Inspectorate) |
— |
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming — (Youth Services and Youth Protection Inspectorate) |
— |
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) — (National Institute of Public Health and Environment) |
— |
Sociaal en Cultureel Planbureau — (Social and Cultural Planning Office) |
— |
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen — (Medicines Evaluation Board Agency) |
TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (SECOND CHAMBER OF THE STATES GENERAL)
EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL — (FIRST CHAMBER OF THE STATES GENERAL)
RAAD VAN STATE — (COUNCIL OF STATE)
ALGEMENE REKENKAMER — (NETHERLANDS COURT OF AUDIT)
NATIONALE OMBUDSMAN — (NATIONAL OMBUDSMAN)
KANSELARIJ DER NEDERLANDSE ORDEN — (CHANCELLERY OF THE NETHERLANDS ORDER)
KABINET DER KONINGIN — (QUEEN'S CABINET)
RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTBANKEN — (JUDICIAL MANAGEMENT AND ADVISORY BOARD AND COURTS OF LAW)
AUSTRIA
A. Entità attualmente contemplate dall'accordo:
1. |
Bundeskanzleramt (Federal Chancellery) |
2. |
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Federal Ministry for european and international Affairs) |
3. |
Bundesministerium für Finanzen (Federal Ministry of Finance) |
4. |
Bundesministerium für Gesundheit (Federal Ministry of Health) |
5. |
Bundesministerium für Inneres (Federal Ministry of Interior) |
6. |
Bundesministerium für Justiz (Federal Ministry of Justice) |
7. |
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Federal Ministry of Defence and Sport) |
8. |
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Federal Ministry for Agriculture and Forestry, the Environment and Water Management) |
9. |
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Federal Ministry for Employment, Social Affairs and Consumer Protection) |
10. |
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Federal Ministry for Education, Art and Culture) |
11. |
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology) |
12. |
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry for Economic Affairs, Family and Youth) |
13. |
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Federal Ministry for Science and Research) |
14. |
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Federal Office for Calibration and Measurement) |
15. |
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Austrian Research and Test Centre Arsenal Ltd) |
16. |
Bundesanstalt für Verkehr (Federal Institute for Traffic) |
17. |
Bundesbeschaffung G.m.b.H (Federal Procurement Ltd) |
18. |
Bundesrechenzentrum G.m.b.H (Federal Data Processing Centre Ltd) |
B. Tutti gli altri enti del governo centrale, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.
POLONIA
1. |
Kancelaria Prezydenta RP (Chancellery of the President) |
2. |
Kancelaria Sejmu RP (Chancellery of the Sejm) |
3. |
Kancelaria Senatu RP (Chancellery of the Senate) |
4. |
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Chancellery of the Prime Minister) |
5. |
Sąd Najwyższy (Supreme Court) |
6. |
Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Administrative Court) |
7. |
Sądy powszechne - rejonowe, okręgowe i apelacyjne (Common Court of Law - District Court, Regional Court, Appellate Court) |
8. |
Trybunat Konstytucyjny (Constitutional Court) |
9. |
Najwyższa Izba Kontroli (Supreme Chamber of Control) |
10. |
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Office of the Human Rights Defender) |
11. |
Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Office of the Children's Rigths Ombudsman) |
12. |
Biuro Ochrony Rządu (Government Protection Bureau) |
13. |
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (The National Security Office) |
14. |
Centralne Biuro Antykorupcyjne (Central Anticorruption Bureau) |
15. |
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and Social Policy) |
16. |
Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance) |
17. |
Ministerstwo Gospodarki (Ministry of Economy) |
18. |
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry of Regional Development) |
19. |
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministry of Culture and National Heritage) |
20. |
Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministry of National Education) |
21. |
Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministry of National Defence) |
22. |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
23. |
Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministry of the State Treasury) |
24. |
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministry of Justice) |
25. |
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy) |
26. |
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministry of Science and Higher Education) |
27. |
Ministerstwo Środowiska (Ministry of Environment) |
28. |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministry of Internal Affairs) |
29. |
Ministrestwo Administracji i Cyfryzacji (Ministry of Administration and Digitisation) |
30. |
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs) |
31. |
Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health) |
32. |
Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministry of Sport and Tourism) |
33. |
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Patent Office of the Republic of Poland) |
34. |
Urząd Regulacji Energetyki (The Energy Regulatory Authority of Poland) |
35. |
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Office for Military Veterans and Victims of Repression) |
36. |
Urząd Transportu Kolejowego (Office for Railroad Transport) |
37. |
Urząd Dozoru Technicznego (Office of Technical Inspection) |
38. |
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (The Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products) |
39. |
Urząd do Spraw Cudzoziemców (Office for Foreigners) |
40. |
Urząd Zamówień Publicznych (Public Procurement Office) |
41. |
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office for Competition and Consumer Protection) |
42. |
Urząd Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Office) |
43. |
Urząd Komunikacji Elektronicznej (Office of Electronic Communication) |
44. |
Wyższy Urząd Górniczy (State Mining Authority) |
45. |
Główny Urząd Miar (Main Office of Measures) |
46. |
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (The Main Office of Geodesy and Cartography) |
47. |
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (The General Office of Building Control) |
48. |
Główny Urząd Statystyczny (Main Statistical Office) |
49. |
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (National Broadcasting Council) |
50. |
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Inspector General for the Protection of Personal Data) |
51. |
Państwowa Komisja Wyborcza (State Election Commission) |
52. |
Państwowa Inspekcja Pracy (National Labour Inspectorate) |
53. |
Rządowe Centrum Legislacji (Government Legislation Centre) |
54. |
Narodowy Fundusz Zdrowia (National Health Fund) |
55. |
Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Science) |
56. |
Polskie Centrum Akredytacji (Polish Accreditation Centre) |
57. |
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polish Centre for Testing and Certification) |
58. |
Polska Organizacja Turystyczna (Polish National Tourist Office) |
59. |
Polski Komitet Normalizacyjny (Polish Committee for Standardisation) |
60. |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social Insurance Institution) |
61. |
Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority) |
62. |
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Head Office of State Archives) |
63. |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Agricultural Social Insurance Fund) |
64. |
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (The General Directorate of National Roads and Motorways) |
65. |
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (The Main Inspectorate for the Inspection of Plant and Seeds Protection) |
66. |
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (The National Headquarters of the State Fire-Service) |
67. |
Komenda Główna Policji (Polish National Police) |
68. |
Komenda Główna Straży Granicxnej (The Chief Boarder Guards Command) |
69. |
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (The Main Inspectorate of Commercial Quality of Agri-Food Products) |
70. |
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (The Main Inspectorate for Environment Protection) |
71. |
Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Main Inspectorate of Road Transport) |
72. |
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Main Pharmaceutical Inspectorate) |
73. |
Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate) |
74. |
Główny Inspektorat Weterynarii (The Main Veterinary Inspectorate) |
75. |
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Agency) |
76. |
Agencja Wywiadu (Foreign Intelligence Agency) |
77. |
Agencja Mienia Wojskowego (Agency for Military Property) |
78. |
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (Military Real Estate Agency) |
79. |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture) |
80. |
Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency) |
81. |
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency) |
82. |
Państwowa Agencja Atomistyki (National Atomic Energy Agency) |
83. |
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polish Air Navigation Services Agency) |
84. |
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems) |
85. |
Agencja Rezerw Materiałowych (The Material Reserves Agency) |
86. |
Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland) |
87. |
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (The National Fund for Environmental Protection and Water Management) |
88. |
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (National Disabled Persons Rehabilitation Fund) |
89. |
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (National Remembrance Institute - Commission for Prosecution of Crimes Against the Polish Nation) |
90. |
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (The Committee of Protection of Memory of Combat and Martyrdom) |
91. |
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej (Customs Service of the Republic of Poland) |
92. |
Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe» (State Forest Enterprise «Lasy Państwowe») |
93. |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development) |
94. |
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda (Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica istituite dai ministeri, dal governo centrale o dai voivoda). |
PORTOGALLO
1. |
Presidência do Conselho de Ministros (Presidency of the Council of Ministers) |
2. |
Ministério das Finanças (Ministry of Finance) |
3. |
Ministério da Defesa Nacional (Ministry of Defence) |
4. |
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministry of Foreign Affairs and Portuguese Communities) |
5. |
Ministério da Administração Interna (Ministry of Internal Affairs) |
6. |
Ministério da Justiça (Ministry of Justice) |
7. |
Ministério da Economia (Ministry of Economy) |
8. |
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministry of Agriculture, Rural Development and Fishing) |
9. |
Ministério da Educação (Ministry of Education) |
10. |
Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministry of Science and University Education) |
11. |
Ministério da Cultura (Ministry of Culture) |
12. |
Ministério da Saúde (Ministry of Health) |
13. |
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministry of Labour and Social Solidarity) |
14. |
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministry of Public Works, Transports and Housing) |
15. |
Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministry of Cities, Land Management and Environment) |
16. |
Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministry for Qualification and Employment) |
17. |
Presidença da Republica (Presidency of the Republic) |
18. |
Tribunal Constitucional (Constitutional Court) |
19. |
Tribunal de Contas (Court of Auditors) |
20. |
Provedoria de Justiça (Ombudsman) |
ROMANIA
Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration)
Senatul României (Romanian Senate)
Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies)
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court)
Curtea Constituţională (Constitutional Court)
Consiliul Legislativ (Legislative Council)
Curtea de Conturi (Court of Accounts)
Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy)
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Prosecutor's Office Attached to the Supreme Court)
Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government)
Cancelaria primului ministru (Chancellery of the Prime Minister)
Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs)
Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministry of Economy and Finance)
Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice)
Ministerul Apărării (Ministry of Defense)
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (Ministry of Interior and Administration Reform)
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse (Ministry of Labor and Equal Opportunities)
Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (Ministry for Small and Medium Sized Enterprises, Trade, Tourism and Liberal Professions)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agricultural and Rural Development)
Ministerul Transporturilor (Ministry of Transport)
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei (Ministry of Development, Public, Works and Housing)
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului (Ministry of Education, Research and Youth)
Ministerul Sănătăţii Publice (Ministry of Public Health)
Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs)
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (Ministry of Communications and Information Technology)
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ministry of Environment and Sustainable Development)
Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service)
Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service)
Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service)
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunication Service)
Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council)
Consiliul Concurenţei (CC) (Competition Council)
Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department)
Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police)
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National Authority for Regulation and Monitoring Public Procurement)
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (National Council for Solving the Contests)
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) (National Authority for Regulating Community Services Public Utilities)
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection)
Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority)
Autoritatea Feroviară Română (Romanian Railway Authority)
Autoritatea Rutieră Română (Romanian Road Authority)
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului-şi Adopţie (National Authority for the Protection of Child Rights and Adoption)
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons)
Autoritatea Naţională pentru Tineret (National Authority for Youth)
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica (National Authority for Scientific Research)
Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (National Authority for Communications)
Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (National Authority for Informational Society Services)
Autoritatea Electorală Permanente (Permanent Electoral Authority)
Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency for Governmental Strategies)
Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency)
Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sports)
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (National Agency for Employment)
Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Authority for Electrical Energy Regulation)
Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation)
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources)
Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment)
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration)
Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială (Agency For Offsetting Special Technique Procurements)
Agenţia Naţională Anti-doping (National Anti-Doping Agency)
Agenţia Nucleară (Nuclear Agency)
Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (National Agency for Family Protection)
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei (National Authority for Equality of Chances between Men and Women)
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (National Agency for Environmental Protection)
Agenţia naţională Antidrog (National Anti-drugs Agency)
SLOVENIA
1. |
Predsednik Republike Slovenije (President of the Republic of Slovenia) |
2. |
Državni zbor (The National Assembly) |
3. |
Državni svet (The National Council) |
4. |
Varuh človekovih pravic (The Ombudsman) |
5. |
Ustavno sodišče (The Constitutional Court) |
6. |
Računsko sodišče (The Court of Audits) |
7. |
Državna revizijska komisja (The National Review Commission) |
8. |
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (The Slovenian Academy of Science and Art) |
9. |
Vladne službe (The Government Services) |
10. |
Ministrstvo za finance (Ministry of Finance) |
11. |
Ministrstvo za notranje zadeve (Ministry of Internal Affairs) |
12. |
Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministry of Foreign Affairs) |
13. |
Ministrstvo za obrambo (Ministry of Defence) |
14. |
Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice) |
15. |
Ministrstvo za gospodarstvo (Ministry of the Economy) |
16. |
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministry of Agriculture, Forestry and Food) |
17. |
Ministrstvo za promet (Ministry of Transport) |
18. |
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy) |
19. |
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministry of Labour, Family and Social Affairs) |
20. |
Ministrstvo za zdravje (Ministry of Health) |
21. |
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministry of Higher Education, Science and Technology) |
22. |
Ministrstvo za kulturo (Ministry of Culture) |
23. |
Ministerstvo za javno upravo (Ministry of Public Administration) |
24. |
Vrhovno sodišče Republike Slovenije (The Supreme Court of the Republic of Slovenia) |
25. |
Višja sodišča (Higher Courts) |
26. |
Okrožna sodišča (District Courts) |
27. |
Okrajna sodišča (County Courts) |
28. |
Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (The Supreme Prosecutor of the Republic of Slovenia) |
29. |
Okrožna državna tožilstva (Districts' State Prosecutors) |
30. |
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Social Attorney of the Republic of Slovenia) |
31. |
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (National Attorney of the Republic of Slovenia) |
32. |
Upravno sodišče Republike Slovenije (Administrative Court of the Republic of Slovenia) |
33. |
Senat za prekrške Republike Slovenije (Senat of Minor Offenses of the Republic of Slovenia) |
34. |
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Higher Labour and Social Court) |
35. |
Delovna in sodišča (Labour Courts) |
36. |
Upravne note (Local Administrative Units) |
SLOVACCHIA
Ministeri e altri organi dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 sulla struttura delle attività del governo e sulle autorità dell'amministrazione statale centrale modificata dagli emendamenti successivi:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministry of Economy of the Slovak Republic)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministry of Finance of the Slovak Republic)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministry of Interior of the Slovak Republic)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministry of Defence of the Slovak Republic)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministry of Justice of the Slovak Republic)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of Environment of the Slovak Republic)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministry of Culture of the Slovak Republic)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministry of Health Service of the Slovak Republic)
Úrad vlády Slovenskej republiky (The Government Office of the Slovak Republic)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Antimonopoly Office of the Slovak Republic)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (Statistical Office of the Slovak Republic)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (The Office of Land Surveyor, Cartography and Cadastre of the Slovak Republic)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Slovak Office of Standards, Metrology and Testing)
Úrad pre verejné obstarávanie (The Office for Public Procurement)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Industrial Property Office of the Slovak Republic)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (The Administration of State Material Reserves of the Slovak Republic)
Národný bezpečnostný úrad (National Security Authority)
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (The Office of the President of the Slovak Republic)
Národná rada Slovenskej republiky (National Council of the Slovak Republic)
Ústavný súd Slovenskej republiky (Constitutional Court of the Slovak Republic)
Najvyšší súd Slovenskej republiky (Supreme Court of the Slovak Republic)
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Public Prosecution of the Slovak Republic)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Supreme Audit Office of the Slovak Republic)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Telecommunications Office of the Slovak Republic)
Poštový úrad (Postal Regulatory Office)
Úrad na ochranu osobných údajov (Office for Personal Data Protection)
Kancelária verejného ochrancu práv (Ombudsman's Office)
Úrad pre finančný trh (Office for the Finance Market)
FINLANDIA
OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET (OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE)
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET
(MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS)
Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Finnish Communications Regulatory Authority)
Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE (Finnish Vehicle Administration)**
Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen (Finnish Civil Aviation Authority)
Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet (Finnish Meterological Institute)
Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket (The Finnish Maritime Administration)
Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)
Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK (Rail Administration)
Rautatievirasto – Järnvägsverket (Finnish Railway Agency)
Tiehallinto – Vägförvaltningen (Road Administration)
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY)
Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Finnish Food Safety Authority)
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (National Land Survey of Finland)
Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket (The Countryside Agency)
OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET (MINISTRY OF JUSTICE)
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Office of the Data Protection Ombudsman)
Tuomioistuimet – domstolar (Courts of Law)
Korkein oikeus – Högsta domstolen (Supreme Court)
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Supreme Administrative Court)
Hovioikeudet – hovrätter (Courts of Appeal)
Käräjäoikeudet – tingsrätter (District Courts)
Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Administrative Courts)
Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Market Court)
Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Labour Court)
Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Insurance Court)
Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Consumer Complaint Board)
Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Prison Service)
HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna (the European Institute for Crime Prevention and Control)
Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå (Office of Bankruptcy Ombudsman)**
Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral (Legal Management Service)**
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral (Legal Administrative Computing Center)
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)
Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen (Legal Register Centre)
Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor (Accident Investigation Board)
Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket (Criminal sanctions Agency)
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (Training Institute for Prison and Probation Services)
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande (National Council for Crime Prevention)
Saamelaiskäräjät – Sametinget (The Saami Parliament)
Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet (the Office of the Prosecutor General)
OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET (MINISTRY OF EDUCATION)
Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (National Board of Education)
Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Finnish Board of Film Classification)
PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET (MINISTRY OF DEFENCE)
Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Finnish Defence Forces)
SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET (MINISTRY OF THE INTERIOR)
Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Central Criminal Police)
Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (National Traffic Police)
Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Frontier Guard)
Suojelupoliisi – Skyddspolisen (Police protection)
Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan (Police College)
Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral (Police Technical Centre)
Pelastusopisto – Räddningsverket (Emergency Services)
Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket (Emergency Response Centre)
Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket (Immigration Authority)
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral (Interior Management Service)
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors (Helsinki Police Department)
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Reception centres for Asylum Seekers)
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET (MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH)
Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Unemployment Appeal Board)
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Appeal Tribunal)
Lääkelaitos – Läkemedelsverket (National Agency for Medicines)
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (National Authority for Medicolegal Affairs)
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety)
Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet (National Public Health Institute)
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling (Centre for Pharmacotherapy Development ROHTO)
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral (the National Product Control Agency's SSTV)
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes (Health and Social Care Research and Development Center STAKES)
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ – ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET
(MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY)
Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Finnish Consumer Agency)
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Finnish Competition Authority)
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (National Board of Patents and Registration)
Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (National Conciliators' Office)
Työneuvosto – Arbetsrådet (Labour Council)
Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket (Energy Market Authority)
Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen (Geological Survey of Finland)
Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen (The National Emergency Supply Agency)
Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen (National Consumer Research Center)
Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande (Finnish Tourist Board)
Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen (Centre for Metrology and Accrediattion)
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus –Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Finnish Funding Agency for Technology and Innovation)
Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen (Safety Technology Authority)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral (VTT Technical Research Centre of Finland)
Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden (Discrimination Tribunal)
Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå (Office of the Ombudsman for Minorities)
ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET (MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS)
VALTIONEUVOSTON KANSLIA – STATSRÅDETS KANSLI (PRIME MINISTER'S OFFICE)
VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET (MINISTRY OF FINANCE)
Valtiokonttori – Statskontoret (State Treasury)
Verohallinto – Skatteförvaltningen (Tax Administration)
Tullilaitos – Tullverket (Customs)
Tilastokeskus – Statistikcentralen (Statistics Finland)
Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskningscentral (Government Institute for Economic Research)
Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Population Register Centre)
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET (MINISTRY OF ENVIRONMENT)
Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Finnish Environment Institute)
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (The Housing Finance and Development Centre of Finland)
VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO – STATENS REVISIONSVERK (NATIONAL AUDIT OFFICE)
SVEZIA
Royal Academy of Fine Arts |
Akademien för de fria konsterna |
National Board for Consumer Complaints |
Allmänna reklamationsnämnden |
Labour Court |
Arbetsdomstolen |
Swedish Employment Services |
Arbetsförmedlingen |
National Agency for Government Employers |
Arbetsgivarverk, statens |
National Institute for Working Life |
Arbetslivsinstitutet |
Swedish Work Environment Authority |
Arbetsmiljöverket |
Swedish Inheritance Fund Commission |
Arvsfondsdelegationen |
Museum of Architecture |
Arkitekturmuseet |
National Archive of Recorded Sound and Moving Images |
Ljud och bildarkiv, statens |
The Office of the Childrens' Ombudsman |
Barnombudsmannen |
Swedish Council on Technology Assessment in Health Care |
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens |
Royal Library |
Kungliga biblioteket |
National Board of Film Censors |
Biografbyrå, statens |
Dictionary of Swedish Biography |
Biografiskt lexikon, svenskt |
Swedish Accounting Standards Board |
Bokföringsnämnden |
Swedish Companies Registration Office |
Bolagsverket |
National Housing Credit Guarantee Board |
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) |
National Housing Board |
Boverket |
National Council for Crime Prevention |
Brottsförebyggande rådet |
Criminal Victim Compensation and Support Authority |
Brottsoffermyndigheten |
National Board of Student Aid |
Centrala studiestödsnämnden |
Data Inspection Board |
Datainspektionen |
Ministries (Government Departments) |
Departementen |
National Courts Administration |
Domstolsverket |
National Electrical Safety Board |
Elsäkerhetsverket |
Swedish Energy Markets Inspectorate |
Energimarknadsinspektionen |
Export Credits Guarantee Board |
Exportkreditnämnden |
Swedish Fiscal Policy Council |
Finanspolitiska rådet |
Financial Supervisory Authority |
Finansinspektionen |
National Board of Fisheries |
Fiskeriverket |
National Institute of Public Health |
Folkhälsoinstitut, statens |
Swedish Research Council for Environment |
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas |
National Fortifications Administration |
Fortifikationsverket |
National Mediation Office |
Medlingsinstitutet |
Defence Material Administration |
Försvarets materielverk |
National Defence Radio Institute |
Försvarets radioanstalt |
Swedish Museums of Military History |
Försvarshistoriska museer, statens |
National Defence College |
Försvarshögskolan |
The Swedish Armed Forces |
Försvarsmakten |
Social Insurance Office |
Försäkringskassan |
Geological Survey of Sweden |
Geologiska undersökning, Sveriges |
Geotechnical Institute |
Geotekniska institut, statens |
The National Rural Development Agency |
Glesbygdsverket |
Graphic Institute and the Graduate School of Communications |
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning |
The Swedish Broadcasting Commission |
Granskningsnämnden för radio och TV |
Swedish Government Seamen's Service |
Handelsflottans kultur- och fritidsråd |
Ombudsman for the Disabled |
Handikappombudsmannen |
Board of Accident Investigation |
Haverikommission, statens |
Courts of Appeal (6) |
Hovrätterna (6) |
Regional Rent and Tenancies Tribunals (12) |
Hyres- och arendenämnder (12) |
Committee on Medical Responsibility |
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd |
National Agency for Higher Education |
Högskoleverket |
Supreme Court |
Högsta domstolen |
National Institute for Psycho-Social Factors and Health |
Institut för psykosocial miljömedicin, statens |
National Institute for Regional Studies |
Institut för tillväxtpolitiska studier |
Swedish Institute of Space Physics |
Institutet för rymdfysik |
International Programme Office for Education and Training |
Internationella programkontoret för utbildningsområdet |
Swedish Migration Board |
Migrationsverket |
Swedish Board of Agriculture |
Jordbruksverk, statens |
Office of the Chancellor of Justice |
Justitiekanslern |
Office of the Equal Opportunities Ombudsman |
Jämställdhetsombudsmannen |
National Judicial Board of Public Lands and Funds |
Kammarkollegiet |
Administrative Courts of Appeal (4) |
Kammarrätterna (4) |
National Chemicals Inspectorate |
Kemikalieinspektionen |
National Board of Trade |
Kommerskollegium |
Swedish Agency for Innovation Systems |
Verket för innovationssystem (VINNOVA) |
National Institute of Economic Research |
Konjunkturinstitutet |
Swedish Competition Authority |
Konkurrensverket |
College of Arts, Crafts and Design |
Konstfack |
College of Fine Arts |
Konsthögskolan |
National Museum of Fine Arts |
Nationalmuseum |
Arts Grants Committee |
Konstnärsnämnden |
National Art Council |
Konstråd, statens |
National Board for Consumer Policies |
Konsumentverket |
National Laboratory of Forensic Science |
Kriminaltekniska laboratorium, statens |
Prison and Probation Service |
Kriminalvården |
National Paroles Board |
Kriminalvårdsnämnden |
Swedish Enforcement Authority |
Kronofogdemyndigheten |
National Council for Cultural Affairs |
Kulturråd, statens |
Swedish Coast Guard |
Kustbevakningen |
National Land Survey |
Lantmäteriverket |
Royal Armoury |
Livrustkammaren/Skoklosters slott/Hallwylska museet |
National Food Administration |
Livsmedelsverk, statens |
The National Gaming Board |
Lotteriinspektionen |
Medical Products Agency |
Läkemedelsverket |
County Administrative Courts (24) |
Länsrätterna (24) |
County Administrative Boards (24) |
Länsstyrelserna (24) |
Market Court |
Marknadsdomstolen |
Swedish Meteorological and Hydrological Institute |
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges |
Modern Museum |
Moderna museet |
Swedish National Collections of Music |
Musiksamlingar, statens |
Swedish Agency for Disability Policy Coordination |
Myndigheten för handikappolitisk samordning |
Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education |
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning |
Commission for state grants to religious communities |
Nämnden för statligt stöd till trossamfun |
Museum of Natural History |
Naturhistoriska riksmuseet |
National Environmental Protection Agency |
Naturvårdsverket |
Scandinavian Institute of African Studies |
Nordiska Afrikainstitutet |
Nordic School of Public Health |
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap |
Recorders Committee |
Notarienämnden |
Swedish National Board for Intra Country Adoptions |
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor |
Swedish Agency for Economic and Regional Growth |
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) |
Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman |
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering |
Court of Patent Appeals |
Patentbesvärsrätten |
Patents and Registration Office |
Patent- och registreringsverket |
Swedish Population Address Register Board |
Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden |
Swedish Polar Research Secretariat |
Polarforskningssekretariatet |
Press Subsidies Council |
Presstödsnämnden |
The Council of the European Social Fund in Sweden |
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige |
The Swedish Radio and TV Authority |
Radio- och TV-verket |
Government Offices |
Regeringskansliet |
Supreme Administrative Court |
Regeringsrätten |
Central Board of National Antiquities |
Riksantikvarieämbetet |
National Archives |
Riksarkivet |
Bank of Sweden |
Riksbanken |
Parliamentary Administrative Office |
Riksdagsförvaltningen |
The Parliamentary Ombudsmen |
Riksdagens ombudsmän, JO |
The Parliamentary Auditors |
Riksdagens revisorer |
National Debt Office |
Riksgäldskontoret |
National Police Board |
Rikspolisstyrelsen |
National Audit Bureau |
Riksrevisionen |
Travelling Exhibitions Service |
Riksutställningar, Stiftelsen |
National Space Board |
Rymdstyrelsen |
Swedish Council for Working Life and Social Research |
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap |
National Rescue Services Board |
Räddningsverk, statens |
Regional Legal-aid Authority |
Rättshjälpsmyndigheten |
National Board of Forensic Medicine |
Rättsmedicinalverket |
Sami (Lapp) School Board |
Sameskolstyrelsen |
Sami (Lapp) Schools |
Sameskolor |
National Maritime Administration |
Sjöfartsverket |
National Maritime Museums |
Maritima museer, statens |
Swedish Commission on Security and Integrity Protection |
Säkerhets- och intregritetsskyddsnämnden |
Swedish Tax Agency |
Skatteverket |
National Board of Forestry |
Skogsstyrelsen |
National Agency for Education |
Skolverk, statens |
Swedish Institute for Infectious Disease Control |
Smittskyddsinstitutet |
National Board of Health and Welfare |
Socialstyrelsen |
National Inspectorate of Explosives and Flammables |
Sprängämnesinspektionen |
National Government Employee and Pensions Board |
Statens pensionsverk |
Statistics Sweden |
Statistiska centralbyrån |
Agency for Administrative Development |
Statskontoret |
Swedish Radiation Safety Authority |
Strålsäkerhetsmyndigheten |
Swedish International Development Cooperation Authority |
Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, SIDA |
National Board of Psychological Defence and Conformity Assessment |
Styrelsen för psykologiskt försvar |
Swedish Board for Accreditation |
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll |
Swedish Institute |
Svenska Institutet, stiftelsen |
Library of Talking Books and Braille Publications |
Talboks- och punktskriftsbiblioteket |
District and City Courts (97) |
Tingsrätterna (97) |
Judges Nomination Proposal Committee |
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet |
Armed Forces' Enrolment Board |
Totalförsvarets pliktverk |
Swedish Defence Research Agency |
Totalförsvarets forskningsinstitut |
Swedish Board of Customs |
Tullverket |
Swedish Tourist Authority |
Turistdelegationen |
The National Board of Youth Affairs |
Ungdomsstyrelsen |
Universities and University Colleges |
Universitet och högskolor |
Aliens Appeals Board |
Utlänningsnämnden |
National Seed Testing and Certification Institute |
Utsädeskontroll, statens |
Swedish National Road Administration |
Vägverket |
National Water Supply and Sewage Tribunal |
Vatten- och avloppsnämnd, statens |
National Agency for Higher Education |
Verket för högskoleservice (VHS) |
Swedish Agency for Economic and Regional Development |
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) |
Swedish Research Council |
Vetenskapsrådet' |
National Veterinary Institute |
Veterinärmedicinska anstalt, statens |
Swedish National Road and Transport Research Institute |
Väg- och transportforskningsinstitut, statens |
National Plant Variety Board |
Växtsortnämnd, statens |
Swedish Prosecution Authority |
Åklagarmyndigheten |
Swedish Emergency Management Agency |
Krisberedskapsmyndigheten |
Board of Appeals of the Manna Mission |
Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag |
REGNO UNITO
Cabinet Office
|
Office of the Parliamentary Counsel |
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
|
Competition Commission |
|
Gas and Electricity Consumers' Council |
|
Office of Manpower Economics |
Department for Children, Schools and Families
Department of Communities and Local Government
|
Rent Assessment Panels |
Department for Culture, Media and Sport
|
British Library |
|
British Museum |
|
Commission for Architecture and the Built Environment |
|
The Gambling Commission |
|
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) |
|
Imperial War Museum |
|
Museums, Libraries and Archives Council |
|
National Gallery |
|
National Maritime Museum |
|
National Portrait Gallery |
|
Natural History Museum |
|
Science Museum |
|
Tate Gallery |
|
Victoria and Albert Museum |
|
Wallace Collection |
Department for Environment, Food and Rural Affairs
|
Agricultural Dwelling House Advisory Committees |
|
Agricultural Land Tribunals |
|
Agricultural Wages Board and Committees |
|
Cattle Breeding Centre |
|
Countryside Agency |
|
Plant Variety Rights Office |
|
Royal Botanic Gardens, Kew |
|
Royal Commission on Environmental Pollution |
Department of Health
|
Dental Practice Board |
|
National Health Service Strategic Health Authorities |
|
NHS Trusts |
|
Prescription Pricing Authority |
Department for Innovation, Universities and Skills
|
Higher Education Funding Council for England |
|
National Weights and Measures Laboratory |
|
Patent Office |
Department for International Development
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
|
Legal Secretariat to the Law Officers |
Department for Transport
|
Maritime and Coastguard Agency |
Department for Work and Pensions
|
Disability Living Allowance Advisory Board |
|
Independent Tribunal Service |
|
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) |
|
Occupational Pensions Regulatory Authority |
|
Regional Medical Service |
|
Social Security Advisory Committee |
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
|
Wilton Park Conference Centre |
Government Actuary's Department
Government Communications Headquarters
Home Office
|
HM Inspectorate of Constabulary |
House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
|
Defence Equipment & Support |
|
Meteorological Office |
Ministry of Justice
|
Boundary Commission for England |
|
Combined Tax Tribunal |
|
Council on Tribunals |
|
Court of Appeal - Criminal |
|
Employment Appeals Tribunal |
|
Employment Tribunals |
|
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) |
|
Immigration Appellate Authorities |
|
Immigration Adjudicators |
|
Immigration Appeals Tribunal |
|
Lands Tribunal |
|
Law Commission |
|
Legal Aid Fund (England and Wales) |
|
Office of the Social Security Commissioners |
|
Parole Board and Local Review Committees |
|
Pensions Appeal Tribunals |
|
Public Trust Office |
|
Supreme Court Group (England and Wales) |
|
Transport Tribunal |
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments
National School of Government
Northern Ireland Assembly Commission
Northern Ireland Court Service
|
Coroners Courts |
|
County Courts |
|
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland |
|
Crown Court |
|
Enforcement of Judgements Office |
|
Legal Aid Fund |
|
Magistrates' Courts |
|
Pensions Appeals Tribunals |
Northern Ireland, Department for Employment and Learning
Northern Ireland, Department for Regional Development
Northern Ireland, Department for Social Development
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
Northern Ireland Office
|
Crown Solicitor's Office |
|
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland |
|
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland |
|
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland |
|
Police Service of Northern Ireland |
|
Probation Board for Northern Ireland |
|
State Pathologist Service |
Office of Fair Trading
Office for National Statistics
|
National Health Service Central Register |
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
|
The Revenue and Customs Prosecutions Office |
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Rural Payments Agency
Scotland, Auditor-General
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
Scotland, General Register Office
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
Scotland, Registers of Scotland
The Scotland Office
The Scottish Ministers
|
Architecture and Design Scotland |
|
Crofters Commission |
|
Deer Commission for Scotland |
|
Lands Tribunal for Scotland |
|
National Galleries of Scotland |
|
National Library of Scotland |
|
National Museums of Scotland |
|
Royal Botanic Garden, Edinburgh |
|
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland |
|
Scottish Further and Higher Education Funding Council |
|
Scottish Law Commission |
|
Community Health Partnerships |
|
Special Health Boards |
|
Health Boards |
|
The Office of the Accountant of Court |
|
High Court of Justiciary |
|
Court of Session |
|
HM Inspectorate of Constabulary |
|
Parole Board for Scotland |
|
Pensions Appeal Tribunals |
|
Scottish Land Court |
|
Sheriff Courts |
|
Scottish Police Services Authority |
|
Office of the Social Security Commissioners |
|
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees |
|
Keeper of the Records of Scotland |
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
|
Office of Government Commerce |
|
United Kingdom Debt Management Office |
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
The Welsh Ministers
|
Higher Education Funding Council for Wales |
|
Local Government Boundary Commission for Wales |
|
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales |
|
Valuation Tribunals (Wales) |
|
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards |
|
Welsh Rent Assessment Panels |
Note all'allegato 9-A, parte 2:
1. |
Per «amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione» si intendono anche eventuali enti subordinati di qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro dell'Unione purché tali enti subordinati non abbiano una personalità giuridica distinta. |
2. |
Per quanto riguarda gli appalti indetti da enti competenti in materia di difesa e di sicurezza, sono coperti solo i materiali non sensibili e non bellici che figurano nell'elenco accluso all'allegato 9-D. |
(1) Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.
(2) Fa funzione di ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.
ALLEGATO 9-B
ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DI LIVELLO INFERIORE A QUELLO CENTRALE CHE AGGIUDICANO APPALTI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
PARTE 1
IMPEGNI DI SINGAPORE
Non applicabile a Singapore (Tale categoria di enti non è presente a Singapore).
PARTE 2
IMPEGNI DELL'UNIONE
Merci (specificate all'allegato 9-D) |
Soglia: 200 000 DSP |
Servizi (specificati all'allegato 9-E) |
Soglia: 200 000 DSP |
Lavori (specificati all'allegato 9-F) |
Soglia: 5 000 000 DSP |
1. |
Tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali
Tutte le amministrazioni aggiudicatrici delle unità amministrative di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (1). Ai fini del capo 9 (Appalti pubblici) e del presente allegato:
|
2. |
Tutte le amministrazioni aggiudicatrici che sono organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti pubblici (2)
Per «organismo di diritto pubblico» si intende un organismo:
Un elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico è fornito di seguito. |
Elenco indicativo delle amministrazioni aggiudicatrici aventi carattere di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva UE sugli appalti
Belgio
Organismi
A
— |
Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers |
— |
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen |
— |
Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle |
— |
Agence wallonne à l'Exportation |
— |
Agence wallonne des Télécommunications |
— |
Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées |
— |
Aquafin |
— |
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft |
— |
Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces – Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid |
B
— |
Banque nationale de Belgique – Nationale Bank van België |
— |
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft |
— |
Berlaymont 2000 |
— |
Bibliothèque royale Albert Ier – Koninklijke Bilbliotheek Albert I |
— |
Bruxelles-Propreté – Agence régionale pour la Propreté – Net–Brussel – Gewestelijke Agentschap voor Netheid |
— |
Bureau d'Intervention et de Restitution belge – Belgisch Interventie en Restitutiebureau |
— |
Bureau fédéral du Plan – Federaal Planbureau |
C
— |
Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen |
— |
Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden |
— |
Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen |
— |
Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade |
— |
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart |
— |
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd «Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten») |
— |
Centre d'Etude de l'Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie |
— |
Centre de recherches agronomiques de Gembloux |
— |
Centre hospitalier de Mons |
— |
Centre hospitalier de Tournai |
— |
Centre hospitalier universitaire de Liège |
— |
Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest |
— |
Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding |
— |
Centre régional d'Aide aux Communes |
— |
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën |
— |
Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent |
— |
Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz – Contrôle comité voor Elekticiteit en Gas |
— |
Comité national de l'Energie – Nationaal Comité voor de Energie |
— |
Commissariat général aux Relations internationales |
— |
Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie |
— |
Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique |
— |
Conseil central de l'Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven |
— |
Conseil économique et social de la Région wallonne |
— |
Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad |
— |
Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie |
— |
Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises – Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen |
— |
Conseil supérieur des Classes moyennes |
— |
Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie |
D
— |
Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung |
— |
Dienst voor de Scheepvaart |
— |
Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs |
— |
Domus Flandria |
E
— |
Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française |
— |
Export Vlaanderen |
F
— |
Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven |
— |
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector |
— |
Fonds bijzondere Jeugdbijstand |
— |
Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires |
— |
Fonds culturele Infrastructuur |
— |
Fonds de Participation |
— |
Fonds de Vieillissement – Zilverfonds |
— |
Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp |
— |
Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française |
— |
Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom |
— |
Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen |
— |
Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises |
— |
Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers |
— |
Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest |
— |
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie |
— |
Fonds Film in Vlaanderen |
— |
Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen |
— |
Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade |
— |
Fonds piscicole de Wallonie |
— |
Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten |
— |
Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens |
— |
Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales – Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën |
— |
Fonds voor flankerend economisch Beleid |
— |
Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine |
G
— |
Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten |
— |
Grindfonds |
H
— |
Herplaatsingfonds |
— |
Het Gemeenschapsonderwijs |
— |
Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten |
I
— |
Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie |
— |
Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie |
— |
Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle |
— |
Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer |
— |
Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie |
— |
Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises |
— |
Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen |
— |
Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring |
— |
Institut du Patrimoine wallon |
— |
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen |
— |
Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut |
— |
Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine – Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing |
— |
Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen |
— |
Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap |
— |
Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap |
— |
Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven |
— |
Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden |
— |
Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers |
— |
Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen |
— |
Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie |
— |
Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden |
— |
Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen |
— |
Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium |
— |
Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België |
— |
Institut scientifique de Service public en Région wallonne |
— |
Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur |
— |
Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen |
— |
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer |
— |
Instituut voor het archeologisch Patrimonium |
— |
Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen |
— |
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant |
J
— |
Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België |
K
— |
Kind en Gezin |
— |
Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen |
L
— |
Loterie nationale – Nationale Loterij |
M
— |
Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk |
— |
Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika |
— |
Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis |
— |
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België |
O
— |
Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België |
— |
Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense – Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie |
— |
Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi |
— |
Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen |
— |
Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités – Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen |
— |
Office de la Naissance et de l'Enfance |
— |
Office de Promotion du Tourisme |
— |
Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid |
— |
Office for Foreign Investors in Wallonia |
— |
Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés – Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers |
— |
Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten |
— |
Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie |
— |
Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst |
— |
Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling |
— |
Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture |
— |
Office régional pour le Financement des Investissements communaux |
— |
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi |
— |
Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel |
— |
Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem |
— |
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest |
— |
Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België |
— |
Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles – Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen |
P
— |
Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten |
— |
Participatiemaatschappij Vlaanderen |
— |
Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij |
R
— |
Radio et Télévision belge de la Communauté française |
— |
Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea |
S
— |
Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp |
— |
Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden |
— |
Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon |
— |
Société de Garantie régionale |
— |
Sociaal economische Raad voor Vlaanderen |
— |
Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées –Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen |
— |
Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement |
— |
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois |
— |
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon |
— |
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut |
— |
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur |
— |
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège |
— |
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg |
— |
Société publique de Gestion de l'Eau |
— |
Société wallonne du Logement et sociétés agréées |
— |
Sofibail |
— |
Sofibru |
— |
Sofico |
T
— |
Théâtre national |
— |
Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg |
— |
Toerisme Vlaanderen |
— |
Tunnel Liefkenshoek |
U
— |
Universitair Ziekenhuis Gent |
V
— |
Vlaams Commissariaat voor de Media |
— |
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding |
— |
Vlaams Egalisatie Rente Fonds |
— |
Vlaamse Hogescholenraad |
— |
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen |
— |
Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek |
— |
Vlaamse interuniversitaire Raad |
— |
Vlaamse Landmaatschappij |
— |
Vlaamse Milieuholding |
— |
Vlaamse Milieumaatschappij |
— |
Vlaamse Onderwijsraad |
— |
Vlaamse Opera |
— |
Vlaamse Radio- en Televisieomroep |
— |
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt |
— |
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde |
— |
Vlaams Fonds voor de Lastendelging |
— |
Vlaams Fonds voor de Letteren |
— |
Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap |
— |
Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw |
— |
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden |
— |
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie |
— |
Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie |
— |
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen |
— |
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds |
— |
Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing |
— |
Vlaams Zorgfonds |
— |
Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen |
Bulgaria
Organismi
— |
Икономически и социален съвет (Economic and Social Council) |
— |
Национален осигурителен институт (National Social Security Institute) |
— |
Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund) |
— |
Български червен кръст (Bulgarian Red Cross) |
— |
Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences) |
— |
Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science) |
— |
Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation) |
— |
Българско национално радио (Bulgarian National Radio) |
— |
Българска национална телевизия (Bulgarian National Television) |
Categorie
Imprese statali ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, della Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):
— |
Национална компания «Железопътна инфраструктура» |
— |
ДП «Пристанищна инфраструктура» |
— |
ДП «Ръководство на въздушното движение» |
— |
ДП «Строителство и възстановяване» |
— |
ДП «Транспортно строителство и възстановяване» |
— |
ДП «Съобщително строителство и възстановяване» |
— |
ДП «Радиоактивни отпадъци» |
— |
ДП «Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда» |
— |
ДП «Български спортен тотализатор» |
— |
ДП «Държавна парично-предметна лотария» |
— |
ДП «Кабиюк», Шумен |
— |
ДП «Фонд затворно дело» |
— |
Държавни дивечовъдни станции (State game breeding stations) |
Università statali, istituite ai sensi dell'articolo 13 della Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
— |
Аграрен университет – Пловдив (Agricultural University – Plovdiv) |
— |
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив (Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv) |
— |
Академия на Министерството на вътрешните работи |
— |
Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий» (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo) |
— |
Висше военноморско училище «Н. Й. Вапцаров» – Варна (N. Y. Vaptsarov Naval Academy – Varna) |
— |
Висше строително училище «Любен Каравелов» – София (Civil Engineering Higher School «Lyuben Karavelov» – Sofia) |
— |
Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» – София (Higher School of Transport «Todor Kableshkov» – Sofia) |
— |
Военна академия «Г. С. Раковски» – София (Military Academy «G. S. Rakovski» – Sofia) |
— |
Национална музикална академия «Проф. Панчо Владигеров» – София (State Academy of Music «Prof. Pancho Vladigerov» – Sofia) |
— |
Икономически университет – Варна (University of Economics – Varna) |
— |
Колеж по телекомуникации и пощи – София (College of Telecommunications and Posts – Sofia) |
— |
Лесотехнически университет - София (University of Forestry – Sofia) |
— |
Медицински университет «Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов» – Варна (Medical University «Prof. D-r Paraskev Stoyanov» – Varna) |
— |
Медицински университет – Плевен (Medical University – Pleven) |
— |
Медицински университет – Пловдив (Medical University – Plovdiv) |
— |
Медицински университет – София (Medical University – Sofia) |
— |
Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» – София (University of Mining and Geology «St. Ivan Rilski» – Sofia) |
— |
Национален военен университет «Васил Левски» – Велико Търново (National Military University «Vasil Levski» – Veliko Tarnovo) |
— |
Национална академия за театрално и филмово изкуство «Кръстьо Сарафов» – София (National Academy of Theatre and Film Arts «Krasyo Sarafov» – Sofia) |
— |
Национална спортна академия «Васил Левски» – София (National Sports Academy «Vasil Levski» – Sofia) |
— |
Национална художествена академия – София (National Academy of Arts – Sofia) |
— |
Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» (Plovdiv University «Paisiy Hilendarski») |
— |
Русенски университет «Ангел Кънчев» (Ruse University «Angel Kanchev») |
— |
Софийски университет «Св. Климент Охридски» (Sofia University «St. Kliment Ohridski») |
— |
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София (Specialised Higher School on Library Science and Information Technologies – Sofia) |
— |
Стопанска академия «Д. А. Ценов» – Свищов (Academy of Economics «D. A. Tsenov» – Svishtov) |
— |
Технически университет – Варна (Technical University – Varna) |
— |
Технически университет – Габрово (Technical University – Gabrovo) |
— |
Технически университет – София (Technical University – Sofia) |
— |
Тракийски университет - Стара Загора (Trakia University – Stara Zagora) |
— |
Университет «Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас (University «Prof. D-r Asen Zlatarov» – Burgas) |
— |
Университет за национално и световно стопанство – София (University of National and World Economy – Sofia) |
— |
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy – Sofia) |
— |
Университет по хранителни технологии – Пловдив (University of Food Technologies – Plovdiv) |
— |
Химико-технологичен и металургичен университет - София (University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia) |
— |
Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» (Shumen University «Konstantin Preslavski») |
— |
Югозападен университет «Неофит Рилски» – Благоевград (South-West University «Neofit Rilski» – Blagoevgrad) |
Scuole statali e municipali ai sensi della Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)
Istituti culturali ai sensi della Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):
— |
Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (National Library St. Cyril and St. Methodius) |
— |
Българска национална фонотека (Bulgarian National Records Library) |
— |
Българска национална филмотека (Bulgarian National Film Library) |
— |
Национален фонд «Култура» (National Culture Fund) |
— |
Национален институт за паметниците на културата (National Institute for Monuments of Culture) |
— |
Театри (Teatri) |
— |
Опери, филхармонии и ансамбли (Teatri d'opera e d'operetta, filarmoniche, complessi musicali) |
— |
Музеи и галерии (Musei e gallerie) |
— |
Училища по изкуствата и културата (Scuole artistiche e culturali) |
— |
Български културни институти в чужбина (Istituti culturali bulgari all'estero) |
Istituti medici statali e/o municipali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)
Istituti medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
— |
Домове за медико-социални грижи за деца (Strutture sanitarie e sociali per l'infanzia) |
— |
Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ (Strutture sanitarie per l'assistenza psichiatrica ospedaliera) |
— |
Центрове за спешна медицинска помощ (Centri di pronto soccorso) |
— |
Центрове за трансфузионна хематология (Centri ematologici trasfusionali) |
— |
Болница «Лозенец» (Hospital «Lozenets») |
— |
Военномедицинска академия (Military Medical Academy) |
— |
Медицински институт на Министерство на вътрешните работи (Medical Institute to the Ministry of the Interior) |
— |
Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Medical institutions to the Ministry of Justice) |
— |
Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Medical institutions to the Ministry of Transport) |
Persone giuridiche a carattere non commerciale istituite per rispondere alle esigenze di interesse generale ai sensi della «акона за юридическите лица с нестопанска цел» (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 21, della Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).
Repubblica ceca
— |
Pozemkový fond e altri fondi statali |
— |
Česká národní banka |
— |
Česká televize |
— |
Český rozhlas |
— |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní |
— |
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky |
— |
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR |
— |
Università |
e altri soggetti giuridici istituiti mediante legge speciale che, per la propria gestione e in conformità alla normativa di bilancio, utilizzano fondi del bilancio pubblico, fondi statali, contributi di istituzioni internazionali, fondi del bilancio delle autorità distrettuali o delle divisioni territoriali indipendenti.
Danimarca
Organismi
— |
Danmarks Radio |
— |
Det landsdækkende TV2 |
— |
Danmarks Nationalbank |
— |
Sund og Bælt Holding A/S |
— |
A/S Storebælt |
— |
A/S Øresund |
— |
Øresundskonsortiet |
— |
Metroselskabet I/S |
— |
Arealudviklingsselskabet I/S |
— |
Statens og Kommunernes Indkøbsservice |
— |
Arbejdsmarkedets Tillægspension |
— |
Arbejdsmarkedets Feriefond |
— |
Lønmodtagernes Dyrtidsfond |
— |
Naviair |
Categorie
— |
De Almene Boligorganisationer (organismi per l'edilizia popolare) |
— |
Andre forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi) |
— |
Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Università, cfr. decreto nr. 1368 sulle università del 7 dicembre 2007) |
Germania
Categorie
Persone giuridiche di diritto pubblico
Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali, specie nei settori seguenti:
1) Autorità
— |
Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente), |
— |
berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – (associazioni professionali rappresentative di avvocati, notai, consulenti fiscali, commercialisti, architetti, medici e farmacisti), |
— |
Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) – (associazioni aziendali e commerciali: associazioni agricole e artigianali, camere dell'industria e del commercio, corporazioni artigianali, associazioni di commercianti), |
— |
Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger)– (assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni), |
— |
kassenärztliche Vereinigungen – (associazioni di medici delle casse malattia), |
— |
Genossenschaften und Verbände – (cooperative e altre associazioni). |
2) Istituti e fondazioni
Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specialmente nei settori seguenti:
— |
Rechtsfähige Bundesanstalten – (istituzioni federali con capacità giuridica), |
— |
Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (enti pensionistici e opere universitarie e scolastiche), |
— |
Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (fondazioni per la cultura, il benessere e l'assistenza). |
Persone giuridiche di diritto privato
Enti aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggetti al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici dei comuni):
— |
Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten)– (sanità: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e smaltimento delle carcasse), |
— |
Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – (cultura: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici), |
— |
Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – (settore sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, case del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, per donne maltrattate, per anziani, per senzatetto), |
— |
Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – (sport: piscine, impianti sportivi), |
— |
Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – (sicurezza: pompieri, pronto intervento), |
— |
Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) (istruzione: centri di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione, corsi serali per adulti), |
— |
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – (scienze, ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, organismi di promozione della ricerca), |
— |
Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – (servizi di nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche), |
— |
Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) – (edilizia ed edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica, imprese - purché operanti per il pubblico interesse - e assegnazione alloggi), |
— |
Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (economia: organismi per la promozione dello sviluppo economico), |
— |
Friedhofs- und Bestattungswesen – (cimiteri e pompe funebri), |
— |
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – (cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione). |
Estonia
— |
Eesti Kunstiakadeemia |
— |
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia |
— |
Eesti Maaülikool |
— |
Eesti Teaduste Akadeemia |
— |
Eesti Rahvusringhaaling |
— |
Tagatisfond |
— |
Kaitseliit |
— |
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
— |
Eesti Haigekassa |
— |
Eesti Kultuurkapital |
— |
Notarite Koda |
— |
Rahvusooper Estonia |
— |
Eesti Rahvusraamatukogu |
— |
Tallinna Ülikool |
— |
Tallinna Tehnikaülikool |
— |
Tartu Ülikool |
— |
Eesti Advokatuur |
— |
Audiitorkogu |
— |
Eesti Töötukassa |
— |
Eesti Arengufond |
Categorie
Altre persone giuridiche di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto privato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.7.2007, 15, 76).
Irlanda
Organismi
— |
Enterprise Ireland [marketing, tecnologia e sviluppo delle imprese] |
— |
Forfás [strategia e consulenze per le imprese, il commercio, la scienza, la tecnologia e l'innovazione] |
— |
Industrial Development Authority |
— |
FÁS [formazione industriale e all'impiego] |
— |
Health and Safety Authority |
— |
Bord Fáilte Éireann – [Sviluppo turistico] |
— |
CERT [formazione nel settore alberghiero, della ristorazione e del turismo] |
— |
Irish Sports Council |
— |
National Roads Authority |
— |
Údarás na Gaeltachta – [Autorità per le regioni di lingua gaelica] |
— |
Teagasc [ricerca, formazione e sviluppo nel settore dell'agricoltura] |
— |
An Bord Bia – [Promozione dell'industria alimentaare] |
— |
Irish Horseracing Authority |
— |
Bord na gCon – [Supporto e sviluppo delle corse dei cani] |
— |
Marine Institute |
— |
Bord Iascaigh Mhara – [Sviluppo della pesca] |
— |
Equality Authority |
— |
Legal Aid Board |
— |
Forbas [Forbairt] |
Categorie
— |
Health Service Executive |
— |
Ospedali e istituzioni pubbliche simili |
— |
Comitati per l'insegnamento professionale |
— |
Scuole e istituti di istruzione pubblica |
— |
Enti centrali e regionali per la pesca |
— |
Organizzazioni turistiche regionali |
— |
Autorità nazionali di regolamentazione e di appello [ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, della pianificazione, ecc.] |
— |
Agenzie istituite per svolgere funzioni particolari o soddisfare esigenze di settori pubblici [per es. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority ecc.] |
— |
Altri organismi pubblici che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico. |
Grecia
Categorie
a) |
Imprese pubbliche ed enti pubblici. |
b) |
Persone giuridiche di diritto privato, di proprietà dello Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato. |
c) |
Persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa la Greek Central Association of Local Authorities (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), ad associazioni locali dei comuni, (aree amministrative locali) nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, per almeno il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico. |
Spagna
Categorie
— |
Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público, — [legislazione nazionale spagnola sugli appalti] –, a norma del suo articolo 3, diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado — (amministrazione generale dello Stato) -, dell'Administración de las Comunidades Autónomas — (amministrazione delle regioni autonome) – e delle Corporaciones Locales — (enti locali). |
— |
Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social – (enti di gestione e servizi comuni della sanità e della sicurezza sociale). |
Francia
Organismi
— |
Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture |
Categorie
1) Organismi pubblici nazionali:
— |
Académie des Beaux-arts |
— |
Académie française |
— |
Académie des inscriptions et belles-lettres |
— |
Académie des sciences |
— |
Académie des sciences morales et politiques |
— |
Banque de France |
— |
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement |
— |
Ecoles d'architecture |
— |
Imprimerie Nationale |
— |
Institut national de la consommation |
— |
Reunion des musées nationaux |
— |
Thermes nationaux – Aix-les-Bains |
— |
Ecole Technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) |
— |
Ecole de Sylviculture de Crogny |
— |
Ecole de Viticulture et d'œnologie de la Tour Blanche (Gironde) |
— |
Groupements d'intérêt public; esempi:
|
2) Organismi pubblici amministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale:
— |
Collèges |
— |
Lycées |
— |
Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole |
— |
Etablissements publics hospitaliers (par exemple: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller) |
— |
Offices publics de l'habitat |
3) Associazioni di enti territoriali:
— |
Etablissements publics de coopération intercommunale |
— |
Institutions interdépartementales et interrégionales |
— |
Syndicat des transports d'Ile-de-France |
Croazia
— |
Agency Alan d.o.o. |
— |
APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency |
— |
National Folk Dance Ensemble of Croatia «Lado» |
— |
CARnet (Croatian Academic and Research Network) |
— |
Help and care centres |
— |
Social welfare centres |
— |
Social care homes |
— |
Health care centres |
— |
State archives |
— |
State Institute for Nature Protection |
— |
Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel |
— |
Fund for Indemnification of Seized Property |
— |
Fund for Reconstruction and Development of Vukovar |
— |
Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities |
— |
Environmental Protection and Energy Efficiency Fund |
— |
Croatian Academy of Science and Arts |
— |
Croatian Bank for Reconstruction and Development |
— |
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.) |
— |
Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery) |
— |
Croatian Heritage Foundation |
— |
Croatian Chamber of Agriculture |
— |
Croatian Radio Television |
— |
Croatian Association of Technological Culture |
— |
Croatian Audiovisual Centre |
— |
Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik |
— |
Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs |
— |
Croatian Mine Action Centre |
— |
Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War |
— |
Croatian Olympic Committee |
— |
Croatian Energy Market Operator |
— |
Croatian Paralympic Committee |
— |
Croatian Register of Shipping |
— |
Croatian Conservation Institute |
— |
Croatian Deaf Sport Federation |
— |
Croatian Institute of Emergency Medicine |
— |
Croatian National Institute of Public Health |
— |
Croatian Institute for Mental Health |
— |
Croatian Institute for Pension Insurance |
— |
Croatian Standards Institute |
— |
Croatian Institute for Telemedicine |
— |
Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping |
— |
Croatian National Institute of Transfusion Medicine |
— |
Croatian Employment Service |
— |
Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work |
— |
Croatian Institute for Health Insurance |
— |
Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health |
— |
Jadrolinija (shipping company) |
— |
Public Institution Croatian Olympic Centre |
— |
Higher education public institutions |
— |
National parks public institutions |
— |
Nature parks public institutions |
— |
Public scientific institutes |
— |
Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of Croatia or local and regional self-government units |
— |
Penitentiaries |
— |
Clinical hospitals |
— |
Clinical hospital centres |
— |
Clinics |
— |
«Miroslav Krleža» Institute of Lexicography |
— |
Port Authorities |
— |
Sanatoriums |
— |
Pharmacies founded by the units of regional self-government |
— |
Matica hrvatska (Matrix Croatia) |
— |
International Centre for Underwater Archaeology |
— |
National and University Library |
— |
National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living |
— |
National Foundation for Civil Society Development |
— |
National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia |
— |
National Centre for External Evaluation of Education |
— |
National Council for Higher Education |
— |
National Council for Science |
— |
Official Gazette (Narodne novine d.d.) |
— |
Educational/correctional institutes |
— |
Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government |
— |
General hospitals |
— |
Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation) |
— |
Polyclinics |
— |
Special hospitals |
— |
Central Register of Insured Persons |
— |
University Computing Centre |
— |
Sports associations |
— |
Sports federations |
— |
Emergency medical treatment institutions |
— |
Palliative care institutions |
— |
Health care institutions |
— |
Foundation of Police Solidarity |
— |
Prisons |
— |
Institute for the Restoration of Dubrovnik |
— |
Institute for Seed and Seedlings |
— |
Public health institutes |
— |
Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.) |
— |
County road administrations |
— |
Center for Monitoring business activities in the energy sector and investments |
Italia
Organismi
— |
Società Stretto di Messina S.p.A. |
— |
Mostra d'oltremare S.p.A. |
— |
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC |
— |
Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. ENAV |
— |
ANAS S.p.A |
Categorie
— |
Consorzi per le opere idrauliche |
— |
Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università |
— |
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza |
— |
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici |
— |
Enti di ricerca e sperimentazione |
— |
Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza |
— |
Consorzi di bonifica |
— |
Enti di sviluppo e di irrigazione |
— |
Consorzi per le aree industriali |
— |
Enti preposti a servizi di pubblico interesse |
— |
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero |
— |
Enti culturali e di promozione artistica |
Cipro
— |
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου |
— |
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
— |
Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων |
— |
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου |
— |
Εφοριακό Συμβούλιο |
— |
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών |
— |
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου |
— |
Πανεπιστήμιο Κύπρου |
— |
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου |
— |
Ένωση Δήμων |
— |
Ένωση Κοινοτήτων |
— |
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας |
— |
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής |
— |
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
— |
Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού |
— |
Κεντρικό Ταμείο Αδειών |
— |
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου |
— |
Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου |
— |
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας |
— |
Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας |
— |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου |
— |
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου |
— |
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης |
— |
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών |
— |
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου |
— |
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών |
— |
Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης |
— |
Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας |
— |
Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων |
— |
Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας |
— |
Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων |
— |
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών |
— |
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου |
— |
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου |
— |
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου |
— |
Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων |
— |
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου |
— |
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού |
— |
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου |
— |
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου |
— |
Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών |
— |
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού |
— |
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης |
— |
Συμβούλια Αποχετεύσεων (questa categoria si riferisce a Συμβούλια Αποχετεύσεων istituita e operante secondo le disposizioni dell'Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) del 1971) |
— |
Συμβούλια Σφαγείων (questa categoria si riferisce a Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων gestito dagli enti locali, istituito e operante secondo le disposizioni del Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) del 2003) |
— |
Σχολικές Εφορείες (questa categoria si riferisce a Σχολικές Εφορείες istituita e operante secondo le disposizioni del Σχολικών Εφορειών Νόμου N. 108 de 2003) |
— |
Ταμείο Θήρας |
— |
Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών |
— |
Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου |
— |
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας |
— |
Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου |
— |
Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων |
— |
Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού |
— |
Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου |
Lettonia
— |
Soggetti di diritto privato che effettuano acquisti a norma della «Publisko iepirkumu likuma prasībām» |
Lituania
— |
Enti di ricerca e di istruzione (istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca scientifica, parchi di ricerca e tecnologici e altri istituti e organismi la cui attività riguarda la valutazione o l'organizzazione di attività di ricerca e di istruzione) |
— |
Enti di istruzione (istituti di istruzione superiore, scuole professionali, scuole di istruzione generale, istituti pre-scolastici, istituti di istruzione informale, istituti di istruzione speciali e altri istituti) |
— |
Enti culturali (teatri, musei, biblioteche e altre istituzioni) |
— |
Enti nazionali del sistema sanitario lituano (istituti per la protezione sanitaria individuale, istituti per la protezione sanitaria pubblica, istituti di attività farmaceutiche e altri istituti di assistenza sanitaria, ecc.) |
— |
Enti previdenziali |
— |
Enti di cultura fisica e sportiva (associazioni sportive, scuole sportive, centri sportivi, impianti sportivi e altri enti) |
— |
Enti del sistema di difesa nazionale |
— |
Enti per la protezione dell'ambiente |
— |
Enti per la sicurezza e l'ordine pubblico |
— |
Enti della protezione civile e di soccorso |
— |
Prestatori di servizi turistici (centri di informazioni turistiche e altri enti che forniscono servizi turistici) |
— |
Altre persone di diritto pubblico e privato a norma delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici («Valstybės žinios» (Gazzetta ufficiale) n. 84-2000, 1996; n. 4-102.2006). |
Lussemburgo
— |
Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:
|
— |
Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. |
Ungheria
Organismi
— |
Egyes költségvetési szervek (determinati organismi di bilancio) |
— |
Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organismi di gestione dei fondi statali specifici) |
— |
A közalapítványok (fondazioni pubbliche) |
— |
A Magyar Nemzeti Bank |
— |
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. |
— |
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság |
— |
A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság |
— |
A közszolgálati műsorszolgáltatók (organismi pubblici di radiodiffusione) |
— |
Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (organismi pubblici di radiodiffusione finanziati a maggioranza con fondi pubblici) |
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Az Országos Rádió és Televízió Testület |
Categorie
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Enti istituiti per rispondere a esigenze di interesse generale, non di natura industriale o commerciale, e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico) |
— |
Enti istituiti da legge che ne determina i compiti pubblici e il funzionamento e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico) |
— |
Enti istituiti da enti pubblici e da essi controllati per svolgere determinate attività di base |
Malta
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Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
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— |
Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
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— |
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)
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Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)
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Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
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Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
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Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
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Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) |
— |
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
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— |
Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
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— |
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
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— |
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads) |
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Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
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— |
Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
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Paesi Bassi
Organismi
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministry of the Interior)
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Ministerie van Economische Zaken (Ministry of Economic Affairs)
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Ministry of Finance
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Ministry of Justice
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Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministry of Education, Culture and Science) |
Le autorità competenti di:
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scuole pubbliche o scuole private finanziate con fondi pubblici per l'istruzione primaria ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria); |
— |
scuole pubbliche o scuole private finanziate con fondi pubblici per l'istruzione primaria speciale ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria); |
— |
scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici per l'istruzione speciale e secondaria ai sensi della Wet op de expertisecentra (legge sui centri risorse); |
— |
scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici per l'istruzione secondaria ai sensi della Wet op het Voortgezet Onderwijs (legge sull'istruzione secondaria); |
— |
scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici ai sensi della Wet Educatie en Beroepsonderwijs (legge sull'istruzione e sull'istruzione professionale); |
— |
università e istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici, Open University, e cliniche universitarie, ai sensi della Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (legge sull'istruzione superiore e sulla ricerca scientifica); |
— |
servizi di consulenza scolastica ai sensi della Wet op het primair onderwijs (legge sull'istruzione primaria) o della Wet op de expertisecentra (legge sui centri risorse); |
— |
centri nazionali per insegnanti ai sensi della Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (legge sulle sovvenzioni per le attività nazionali di sostegno all'istruzione); |
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organismi di radiodiffusione ai sensi della Mediawet (legge sui media), a condizione che gli organismi siano finanziati per oltre il 50 % dal Ministry of Education, Culture and Science; |
— |
servizi ai sensi della Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (legge sulla privatizzazione dei servizi nazionali); |
— |
altri organismi e istituti nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza che ricevono più del 50 % dei finanziamenti dal Ministry of Education, Culture and Science. |
— |
tutti gli enti sovvenzionati dal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per oltre il 50 %, per esempio:
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— |
Ministry of Social Affairs and Employment
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Ministry of Transport, Communications and Public Works
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— |
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment
|
— |
Ministry of Health, Welfare and Sport
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Austria
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Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della «Rechnungshof» (Corte dei Conti) non aventi carattere industriale o commerciale. |
Polonia
1. |
Università e accademie pubbliche
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2. |
Enti culturali a livello regionale e locale |
3. |
Parchi nazionali
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4. |
Scuole primarie e secondarie pubbliche |
5. |
Emittenti radio e televisive pubbliche
|
6. |
Musei, teatri, biblioteche e altri enti culturali pubblici
|
7. |
Istituti pubblici di ricerca, istituti di ricerca e sviluppo e altri istituti di ricerca |
8. |
Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica il cui organo di finanziamento è un'autorità regionale o locale o una loro associazione |
9. |
Altri
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Portogallo
— |
Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (istituzioni pubbliche non a carattere commerciale o industriale), |
— |
Serviços públicos personalizados – (servizi pubblici dotati di personalità giuridica), |
— |
Fundações Públicas – (fondazioni pubbliche) |
— |
Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità), |
— |
INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola) |
— |
Instituto do Consumidor – (Institute for the Consumer) |
— |
Instituto de Meteorologia – (Institute for Meteorology) |
— |
Instituto da Conservação da Natureza – (Institute for Natural Conservation) |
— |
Instituto da Agua – (Water Institute) |
— |
ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal |
— |
Instituto do Sangue – (Portuguese Blood Institute) |
Romania
— |
Academia Română (Romanian Academy) |
— |
Biblioteca Naţională a României (Romanian National Library) |
— |
Arhivele Naţionale (National Archives) |
— |
Institutul Diplomatic Român (Romanian Diplomatic Institute) |
— |
Institutul Cultural Român (Romanian Cultural Institute) |
— |
Institutul European din România (European Institute of Romania) |
— |
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (Investigation Institute of Communism Crimes) |
— |
Institutul de Memorie Culturală (Institute for Cultural Memory) |
— |
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (National Agency for Education and Training Community Programs) |
— |
Centrul European UNESCO pentru Invăţământul Superior (UNESCO European Centre for Higher Education) |
— |
Comisia Naţională a României pentru UNESCO (Romanian National Commission for UNESCO) |
— |
Societatea Română de Radiodifuziune (Romanian Radio-Broadcasting Company) |
— |
Societatea Română de Televiziune (Romanian Television Company) |
— |
Societatea Naţională pentru Radiocomunicaţii (National Radio Communication Company) |
— |
Centrul Naţional al Cinematografiei (National Cinematography Centre) |
— |
Studioul de Creaţie Cinematografică (Studio of Cinematography Creation) |
— |
Arhiva Naţională de Filme (National Film Archive) |
— |
Muzeul Naţional de Artă Contemporană (National Museum of Contemporary Art) |
— |
Palatul Naţional al Copiilor (National Children's Palace) |
— |
Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate (National Centre for Scholarships Abroad) |
— |
Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor (Agency for Student Support) |
— |
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (Romanian Olympic and Sports Committee) |
— |
Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN) (Agency for Youth European Cooperation) |
— |
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT) (National Agency for Supporting Youth Initiatives) |
— |
Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport (National Research Institute for Sports) |
— |
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (National Council for Combating Discrimination) |
— |
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (State Secretariat for December 1989 Revolutionaries Problems) |
— |
Secretariatul de Stat pentru Culte (State Secretariat for Cults) |
— |
Agenţia Naţională pentru Locuinţe (National Agency for Housing) |
— |
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (National House of Pension and Other Social Insurance Right) |
— |
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (National House of Health Insurance) |
— |
Inspecţia Muncii (Labor Inspection) |
— |
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale (Central State Office for Special Problems) |
— |
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (General Inspectorate for Emergency Situations) |
— |
Agenţia Naţională de Consultanţă Agrícola (National Agency for Agricultural Counseling) |
— |
Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie (National Agency for Improvement and Zoo-technical Reproduction) |
— |
Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară (Central Laboratory of Phytosanitary Quarantine) |
— |
Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Central Laboratory for Seeds and Planting Material Quality) |
— |
Insitutul pentru Controlul produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (Institute for the Control of Veterinary Biological Products and Medicine) |
— |
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică şi Veterinară (Hygiene Institute of Veterinary Public Health) |
— |
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (Institute for Diagnosis and Animal Health) |
— |
Institutul de Stat pentru Testarea şi Inregistrarea Soiurilor (State Institute for Variety Testing and Registration) |
— |
Banca de Resurse GeneticeVegetale (Vegetal Genetically Resources Bank) |
— |
Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonele Miniere (National Agency for the Development and the Implementation of the Mining Regions Reconstruction Programs) |
— |
Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase (National Agency for Dangerous Chemical Substances) |
— |
Agenţia Naţională de Controlul Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice (National Agency for the Control of Strategic Exports and Prohibition of Chemical Weapons) |
— |
Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» Tulcea (Administration for Natural Biosphere Reservation «Danube-Delta» Tulcea) |
— |
Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) (National Forests Administration) |
— |
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat (National Administration of State Reserves) |
— |
Administraţia Naţională Apele Române (National Administration of Romanian Waters) |
— |
Administraţia Naţională de Meteorologie (National Administration of Meteorology) |
— |
Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor (National Commission for Materials Recycling) |
— |
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (National Commission for Nuclear Activity Control) |
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Agenţia Manageriala de Cercetare Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic (Managerial Agency for Scientific Research, Innovation and Technology Transfer- AMCSIT) |
— |
Oficiul pentru Administrare şi Operare al Infrastructurii de Comunicaţii de Date «RoEduNet» (Office for Administration and Operation of Data Communication Network – RoEduNe) |
— |
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (State Inspection for the Control of Boilers, Pressure Vessels and Hoisting Equipment) |
— |
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (Romanian Centre for Instruction and Training of Personnel Engaged in Naval Transport) |
— |
Inspectoratul Navigaţiei Civile (INC) (Inspectorate for Civil Navigation) |
— |
Regia Autonomă Registrul Auto Român (Autonomous Public Service Undertaking - Romanian Auto Register) |
— |
Agenţia Spaţială Română (Romanian Space Agency) |
— |
Scoala Superioară de Aviaţie Civilă (Superior School of Civil Aviation) |
— |
Aeroclubul României (Romanian Air-club) |
— |
Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni (Training Centre for Industry Personnel Busteni) |
— |
Centrul Român de Comerţ Exterior (Romanian Centre for Foreign Trade) |
— |
Centrul de Formare şi Management Bucureşti (Management and Formation Centre for Commerce Bucharest) |
— |
Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii militare (Research Agency for Military Techniques and Technology) |
— |
Asociaţia Română de Standardizare (ASRO) (Romanian Association of Standardization) |
— |
Asociaţia de Acreditare din România (RENAR) (Romanian Accreditation Association) |
— |
Comisia Naţională de Prognoză (CNP) (National Commission for Prognosis) |
— |
Institutul Naţional de Statistică (INS) (National Institute for Statistics) |
— |
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) (National Commission for Transferable Securities) |
— |
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) (Insurance Supervisory Commission) |
— |
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Supervisory Commission of Private Pensions System) |
— |
Consiliul Economic şi Social (CES) (Economic and Social Council) |
— |
Agenţia Domeniilor Statului (Agency of State Domains) |
— |
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (National Trade Register Office) |
— |
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) (Authority for State Assets Recovery) |
— |
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (National Council for Study of the Security Archives) |
— |
Avocatul Poporului (Peoples' Attorney) |
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Institutul Naţional de Administraţie (INA) (National Institute of Administration) |
— |
Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (National Inspectorate for Personal Records) |
— |
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) (State Office for Inventions and Trademarks) |
— |
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) (Romanian Copyright Office) |
— |
Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice (National Office for Historical Monuments) |
— |
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor (ONPCSB) (National Office for Preventing and Combating Money Laundering) |
— |
Biroul Român de Metrologie Legală (Romanian Bureau of Legal Metrology) |
— |
Inspectoratul de Stat în Construcţii (State Inspectorate for Constructions) |
— |
Compania Naţională de Investiţii (National Company for Investments) |
— |
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (Romanian National Company of Motorways and National Roads) |
— |
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (National Agency for Land Registering and Real Estate Advertising) |
— |
Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare (National Administration of Land Improvements) |
— |
Garda Financiară (Financial Guard) |
— |
Garda Naţională de Mediu (National Guard for Environment) |
— |
Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (National Institute for Criminological Expertise) |
— |
Institutul Naţional al Magistraturii (National Institute of Magistracy) |
— |
Scoala Nationala de Grefieri (National School for Court Clerks) |
— |
Administraţia Generală a Penitenciarelor (General Administration of Penitentiaries) |
— |
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (The National Registry Office for Classified Information (ORNISS) |
— |
Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority) |
— |
Banca Naţională a României (National Bank of Romania) |
— |
Regia Autonomă «Monetăria Statului» (Autonomous Public Service Undertaking «State Mint of Romania») |
— |
Regia Autonomă «Imprimeria Băncii Naţionale» (Autonomous Public Service Undertaking «Printing House of the National Bank») |
— |
Regia Autonomă «Monitorul Oficial» (Autonomous Public Service Undertaking «Official Gazette») |
— |
Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor (National Office for Heroes Cult) |
— |
Oficiul Român pentru Adopţii (Romanian Adoption Office) |
— |
Oficiul Român pentru Imigrări (Romanian Emigration Office) |
— |
Compania Naţională «Loteria Română» (National Company «Romanian Lottery») |
— |
Compania Naţională «ROMTEHNICA» (National Company «ROMTEHNICA») |
— |
Naţională «ROMARM» (National Company «ROMARM») |
— |
Agenţia Naţională pentru Romi (National Agency for Roms) |
— |
Agenţia Naţională de Presă «ROMPRESS» (National News Agency «ROMPRESS») |
— |
Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» (Autonomous Public Service Undertaking «Administration of State Patrimony and Protocol») |
— |
Institute și Centre de Cercetare (Istituti e centri di ricerca) |
— |
Institute și Centre de Cercetare (Istituti e centri di ricerca) |
— |
Instituții de Invățământ de Stat (Istituti statali di istruzione) |
— |
Universități de Stat (Università statali) |
— |
Muzee (Musei) |
— |
Biblioteci de Stat (Biblioteche statali) |
— |
Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură, (Teatri statali, opere, orchestre filarmoniche, istituti e centri culturali) |
— |
Reviste (Riviste) |
— |
Edituri (Case editrici) |
— |
Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (Ispettorati scolastici, culturali e di culto) |
— |
Complexuri, Federaţii şi Cluburi Sportive (Federazioni e club sportivi) |
— |
Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Staţii Ambulanţă (Ospedali, sanatori, cliniche, unità mediche, istituti di medicina legale, servizi di ambulanza) |
— |
Unităţi de Asistenţă Socială (Centri di assistenza sociale) |
— |
Tribunale (Tribunali) |
— |
Judecătorii (Giudici) |
— |
Curți de Apel (Corti di appello) |
— |
Penitenciare (Penitenziari) |
— |
Parchetele de pe lângă Instanţele Judecătoreşti (Procure) |
— |
Unități Militare (Unità militari) |
— |
Instanțe Militare (Tribunali militari) |
— |
Inspectorate de Poliție (Ispettorati di polizia) |
— |
Centre de Odihnă (Case di riposo) |
Slovenia
— |
Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (istituti pubblici per la salute dei bambini, l'istruzione e lo sport) |
— |
Javni zavodi s področja zdravstva (istituti pubblici per la sanità) |
— |
Javni zavodi s področja socialnega varstva (istituti pubblici per la sicurezza sociale) |
— |
Javni zavodi s področja kulture (istituti pubblici per la cultura) |
— |
Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (istituti pubblici per la scienza e la ricerca) |
— |
Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (istituti pubblici per l'agricoltura e le foreste) |
— |
Javni zavodi s področja okolja in prostora (istituti pubblici per l'ambiente e la pianificazione territoriale) |
— |
Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (istituti pubblici per le attività economiche) |
— |
Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (istituti pubblici per le piccole imprese e il turismo) |
— |
Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (istituti pubblici per l'ordine pubblico e la sicurezza) |
— |
Agencije (agenzie) |
— |
Skladi socialnega zavarovanja (fondi per la sicurezza sociale) |
— |
Javni skladi AN ravni države in an ravni občin (fondi pubblici a livello del governo centrale e delle comunità locali) |
— |
Družba za avtoceste v RS (Motorway Company in the Republic of Slovenia) |
— |
Soggetti istituiti dallo Stato o da organi locali e che rientrano nell'ambito del bilancio della Repubblica di Slovenia o degli enti locali |
— |
Altre persone giuridiche, corrispondenti alla definizione di cui alla ZJN-2, articolo 3, secondo paragrafo |
Slovacchia
— |
Qualsiasi persona giuridica costituita o istituita da un regolamento giuridico specifico o da una misura amministrativa specifica per rispondere alle esigenze di interesse generale, priva di carattere industriale o commerciale, e che allo stesso tempo soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
|
Tali persone sono organismi di diritto pubblico che esercitano l'attività, per esempio:
— |
a norma della legge n. 532/2010 Coll. sulla radio e la televisione slovacca, |
— |
a norma della legge n. 581/2004 Coll. sulle compagnie di assicurazione sanitaria, modificata dalla legge n. 719/2004 Coll. che istituisce l'assicurazione per la salute pubblica a norma della legge n. 580/2004 Coll. sull'assicurazione sanitaria, modificata dalla legge n. 718/2004 Coll., |
— |
a norma della legge n. 121/2005 Coll., con cui è stata promulgata la versione consolidata della legge n. 461/2003 Coll. sull'assicurazione sociale, come modificata. |
Finlandia
Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.
Svezia
Tutti gli organismi non commerciali i cui contratti pubblici sono soggetti al controllo della Swedish Competition Authority, tra cui ad esempio:
— |
Nordiska Museet (Nordic Museum) |
— |
Tekniska Museet (National Museum of Science and Technology) |
Regno Unito
Organismi
— |
Design Council |
— |
Health and Safety Executive |
— |
National Research Development Corporation |
— |
Public Health Laboratory Service Board |
— |
Advisory, Conciliation and Arbitration Service |
— |
Commission for the New Towns |
— |
National Blood Authority |
— |
National Rivers Authority |
— |
Scottish Enterprise |
— |
Ordnance Survey |
— |
Financial Services Authority |
Categorie
— |
Scuole sovvenzionate |
— |
Università e college finanziati a maggioranza da altre amministrazioni aggiudicatrici |
— |
Musei e gallerie nazionali |
— |
Consigli per la ricerca |
— |
Autorità incaricate della lotta contro gli incendi |
— |
National Health Service Strategic Health Authorities |
— |
Autorità di polizia |
— |
New Town Development Corporations (società per lo sviluppo di nuove città) |
— |
Urban Development Corporations (società per lo sviluppo urbano) |
(1) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU UE L 154 del 21.6.2003, come modificato.
(2) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 65), come modificata.
ALLEGATO 9-C
ENTI PUBBLICI E ALTRI ENTI CHE AGGIUDICANO APPALTI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
PARTE 1
IMPEGNI DI SINGAPORE
Merci (specificate all'allegato 9-D) |
Soglia: 400 000 DSP |
Servizi (specificati all'allegato 9-E) |
Soglia: 400 000 DSP |
Costruzioni (specificate all'allegato 9-F) |
Soglia: 5 000 000 DSP |
Elenco degli enti:
|
Accounting and Corporate Regulating Authority |
|
Agency for Science, Technology and Research |
|
Agri-Food & Veterinary Authority |
|
Board of Architects |
|
Building and Construction Authority |
|
Casino Regulatory Authority |
|
Central Provident Fund Board |
|
Civil Aviation Authority of Singapore |
|
Civil Service College |
|
Competition Commission of Singapore |
|
Council for Estate Agents |
|
Council for Private Education |
|
Economic Development Board |
|
Energy Market Authority |
|
Health Promotion Board |
|
Health Sciences Authority |
|
Hotels Licensing Board |
|
Housing and Development Board |
|
Info–communications Development Authority of Singapore |
|
Inland Revenue Authority of Singapore |
|
Institute of Southeast Asian Studies |
|
Institute of Technical Education |
|
International Enterprise Singapore |
|
Intellectual Property Office of Singapore |
|
Land Transport Authority of Singapore |
|
Jurong Town Corporation |
|
Maritime and Port Authority of Singapore |
|
Media Development Authority |
|
Monetary Authority of Singapore |
|
Nanyang Technological University |
|
Nanyang Polytechnic |
|
National Arts Council |
|
National Environment Agency |
|
National Heritage Board |
|
National Library Board |
|
National Parks Board |
|
National University of Singapore |
|
Ngee Ann Polytechnic |
|
Preservation of Monuments Board |
|
Professional Engineers Board |
|
Public Transport Council |
|
Public Utilities Board |
|
Republic Polytechnic |
|
Science Centre Board |
|
Sentosa Development Corporation |
|
Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises |
|
Singapore Examinations and Assessment Board |
|
Singapore Land Authority |
|
Singapore Nursing Board |
|
Singapore Polytechnic |
|
Singapore Sports Council |
|
Singapore Tourism Board |
|
Singapore Workforce Development Agency |
|
Standards, Productivity and Innovation Board |
|
Temasek Polytechnic |
|
Traditional Chinese Medicine Practioners Board |
|
Urban Redevelopment Authority |
Note all'allegato 9-C, parte 1:
1. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato. |
2. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti di beni o servizi indetti dal Public Utilities Board qualora tali appalti siano:
|
PARTE 2
IMPEGNI DELL'UNIONE
Merci (specificate all'allegato 9-D) |
Soglia: 400 000 DSP |
Servizi (specificati all'allegato 9-E) |
Soglia: 400 000 DSP |
Lavori (specificati all'allegato 9-F) |
Soglia: 5 000 000 DSP |
Tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva dell'UE «settori speciali» (1) e che sono amministrazioni aggiudicatrici (ad esempio quelli di cui agli allegati 9-A e 9-B) o imprese pubbliche (2) e che esercitano una o più delle attività seguenti:
a) |
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, o l'alimentazione di tali reti con acqua potabile; |
b) |
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, oppure l'alimentazione di tali reti con l'elettricità; |
c) |
la messa a disposizione di aeroporti o di altri terminali di trasporto ai vettori aerei; |
d) |
la messa a disposizione di porti marittimi o interni o di altri terminali di trasporto ai vettori marittimi o fluviali; |
e) |
la messa disposizione o la gestione di reti (3) destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto urbano ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo; o |
f) |
la messa disposizione o la gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore del trasporto ferroviario (4). |
Gli elenchi indicativi di amministrazioni aggiudicatrici e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui sopra sono forniti dopo le note.
Note all'allegato 9-C, parte 2:
1. |
Gli appalti finalizzati all'esercizio di una delle attività di cui sopra, qualora esposti alla concorrenza sul mercato interessato, non rientrano nell'ambito del presente accordo. |
2. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti degli enti aggiudicatori inseriti nel presente allegato:
|
3. |
L'alimentazione con acqua potabile o elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico facente capo a un ente aggiudicatore che non è un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi dei paragrafi a) o b) del presente allegato qualora:
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4. |
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5. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti:
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Elenco settoriale indicativo di enti aggiudicatori e imprese pubbliche che soddisfano i criteri di cui all'allegato 9-C, parte 2
I. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
Belgio
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Enti locali e consorzi di enti locali, per questa parte delle loro attività |
— |
Société Wallonne des Eaux |
— |
Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening |
Bulgaria
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«Тузлушка гора» – ЕООД, Антоново |
— |
«В И К – Батак» – ЕООД, Батак |
— |
«В и К – Белово» – ЕООД, Белово |
— |
«Водоснабдяване и канализация Берковица» – ЕООД, Берковица |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Благоевград |
— |
«В и К – Бебреш» – ЕООД, Ботевград |
— |
«Инфрастрой» – ЕООД, Брацигово |
— |
«Водоснабдяване» – ЕООД, Брезник |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕАД, Бургас |
— |
«Лукойл Нефтохим Бургас» АД, Бургас |
— |
«Бързийска вода» – ЕООД, Бързия |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Варна |
— |
«ВиК» ООД, к.к. Златни пясъци |
— |
«Водоснабдяване и канализация Йовковци» – ООД, Велико Търново |
— |
«Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг» – ЕООД, Велинград |
— |
«ВИК» – ЕООД, Видин |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Враца |
— |
«В И К» – ООД, Габрово |
— |
«В И К» – ООД, Димитровград |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Добрич |
— |
«Водоснабдяване и канализация – Дупница» – ЕООД, Дупница |
— |
ЧПСОВ, в.с. Елени |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Исперих |
— |
«Аспарухов вал» ЕООД, Кнежа |
— |
«В И К – Кресна» – ЕООД, Кресна |
— |
«Меден кладенец» – ЕООД, Кубрат |
— |
«ВИК» – ООД, Кърджали |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Кюстендил |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Ловеч |
— |
«В и К – Стримон» – ЕООД, Микрево |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Монтана |
— |
«Водоснабдяване и канализация – П» – ЕООД, Панагюрище |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Перник |
— |
«В И К» – ЕООД, Петрич |
— |
«Водоснабдяване, канализация и строителство» – ЕООД, Пещера |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Плевен |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Пловдив |
— |
«Водоснабдяване–Дунав» – ЕООД, Разград |
— |
«ВКТВ» – ЕООД, Ракитово |
— |
ЕТ «Ердуван Чакър», Раковски |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Русе |
— |
«Екопроект-С» ООД, Русе |
— |
«УВЕКС» – ЕООД, Сандански |
— |
«ВиК-Паничище» ЕООД, Сапарева баня |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕАД, Свищов |
— |
«Бяла» – ЕООД, Севлиево |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Силистра |
— |
«В и К» – ООД, Сливен |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Смолян |
— |
«Софийска вода» – АД, София |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, София |
— |
«Стамболово» – ЕООД, Стамболово |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Стара Загора |
— |
«Водоснабдяване и канализация-С» – ЕООД, Стрелча |
— |
«Водоснабдяване и канализация – Тетевен» – ЕООД, Тетевен |
— |
«В и К – Стенето» – ЕООД, Троян |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Търговище |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Хасково |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ООД, Шумен |
— |
«Водоснабдяване и канализация» – ЕООД, Ямбол |
Repubblica ceca
Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore della gestione dell'acqua ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), della legge n. 134/2016 sugli appalti pubblici.
Esempi di enti aggiudicatori:
— |
Veolia Voda Česká Republika, a.s. |
— |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. |
— |
Severočeská vodárenská společnost a.s. |
— |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. |
— |
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.Severočeská vodárenská společnost a.s. |
Danimarca
— |
Enti fornitori di acqua conformemente all'articolo 3, comma 3, della lov om vandforsyning m.v., cfr. regolamento di consolidamento n. 71 del 17 gennaio 2007. |
Germania
— |
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Eigenbetriebsverordnungen o delle Eigenbetriebsgesetze dei Länder (imprese di servizi pubblici) |
— |
Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit dei Länder |
— |
Enti per la produzione di acqua ai sensi della Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12 febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002. |
— |
Imprese di proprietà pubblica per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze, in particolare le Gemeindeverordnungen dei Länder. |
— |
Imprese istituite ai sensi della Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il 5 gennaio 2007, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 10 novembre 2006, o con status giuridico di Kommanditgesellschaft (società in accomandita), per la produzione o distribuzione di acqua sulla base di un contratto speciale con enti regionali o locali. |
Estonia
— |
Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
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Irlanda
Enti di produzione o distribuzione dell'acqua ai sensi del Local Government [Sanitary Services] Act 1878 to 1964
Grecia
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«Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.» («Ε.Υ.Δ.Α.Π.» or «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.»). Lo status giuridico della società è disciplinato dalle disposizioni della legge di consolidamento 2190/1920, dalla 2414/1996 e inoltre dalle disposizioni della legge 1068/80 e della legge 2744/1999. |
— |
«Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.») disciplinata dalle disposizioni della legge n. 2937/2001 (Gazzetta ufficiale greca 169 Α') e della legge n. 2651/1998 (Gazzetta ufficiale greca 248 Α'). |
— |
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου» («ΔΕΥΑΜΒ»), che opera a norma della legge 890/1979. |
— |
«Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης», (imprese comunali per l'approvvigionamento idrico e la rete fognaria che producono e distribuiscono acqua a norma della legge 1069/80 del 23 agosto 1980. |
— |
«Σύνδεσμοι Ύδρευσης», (consorzi municipali e comunali per la distribuzione dell'acqua) che operano a norma del decreto presidenziale 410/1995, in applicazione del Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (codice dei comuni). |
— |
«Δήμοι και Κοινότητες», (municipalità e comuni) che operano a norma del decreto legge 410/1995, in applicazione del Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων (codice dei comuni). |
Spagna
— |
Mancomunidad de Canales de Taibilla |
— |
Aigües de Barcelona SA, y sociedades filiales |
— |
Canal de Isabel II |
— |
Agencia Andaluza del Agua |
— |
Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental |
— |
Altri enti pubblici che fanno parte o dipendono dalle «Comunidades Autónomas» e dalle «Corporaciones locales» e che operano nel settore della distribuzione dell'acqua potabile |
— |
Altri enti privati che usufruiscono di diritti speciali o esclusivi concessi dalle «Corporaciones locales» nel settore della distribuzione dell'acqua potabile |
Francia
Enti regionali o locali ed organismi pubblici locali che esercitano attività di produzione o di distribuzione di acqua potabile:
— |
Régies des eaux (ad esempio: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles); |
— |
Organismi responsabili del trasporto, dell'erogazione e della produzione di acqua (ad esempio: Syndicat des eaux d'Ile de France, syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin). |
Croazia
Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio pubblico in relazione alla produzione, trasmissione e distribuzione di acqua potabile e di fornitura di acqua potabile a reti fisse, quali gli enti istituiti dalle autonomie locali che fungono da erogatori pubblici di servizi di approvvigionamento idrico o di drenaggio a norma della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale 153/09 e 130/11).
Italia
— |
Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, a norma del testo unico delle leggi sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R 4 ottobre 1986, n. 902 nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli da 112 a 116 |
— |
Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141) |
— |
Ente acquedotti siciliani istituito dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 2/2 e dalla legge regionale 9 agosto 1980, n. 81, in liquidazione con legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 (art. 1) |
— |
Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge del 5 luglio 1963, n. 9. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – confluita in ABBANOA S.p.A: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no 7 (art. 5, comma 1)- Legge finanziaria 2005 |
Cipro
— |
Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, distributing water in municipal and other areas pursuant to the περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350. |
Lettonia
— |
Soggetti di diritto pubblico e privato che producono, trasportano e distribuiscono acqua potabile a un sistema fisso e che effettuano acquisti a norma della legge «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums» |
Lituania
— |
Enti in conformità dei requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che effettuano attività di produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile a norma della legge sull'acqua potabile e sulla gestione delle acque reflue della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 82-3260, 2006) |
Lussemburgo
— |
Servizi degli enti locali responsabili della distribuzione dell'acqua |
— |
Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la legge del 23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata dalla legge del 23 dicembre 1958 e dalla legge del 29 luglio 1981 e con la legge del 31 luglio 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre:
|
Ungheria
— |
Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile ai sensi degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1995. évi LVII. törvény a villamos energiáról. |
Malta
— |
Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation) |
— |
Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services) |
Paesi Bassi
Enti di produzione o distribuzione dell'acqua ai sensi della Waterleidingwet
Austria
Enti locali e consorzi di enti locali che producono, trasportano e distribuiscono acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder federali
Polonia
Società di gestione dell'acqua e delle fognature ai sensi della ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, che effettuano attività economiche finalizzate alla fornitura di servizi idrici o fognari al pubblico, fra cui:
— |
AQUANET S.A., Poznań |
— |
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach |
— |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie |
— |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Wrocław |
— |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. |
— |
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. |
— |
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A, |
— |
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu |
— |
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. |
— |
Wodociągi Ustka Sp. z o.o. |
— |
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź |
— |
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin |
Portogallo
— |
Sistemi intercomunali – Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, alterado pelo Decreto-Lei No 176/99 do 25 October 1999, Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e del Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato. |
— |
Sistemi municipali – Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi della Lei 53-F/2006, do 29 de Dezembro 2006, e del Decreto-Lei No 379/93 do 5 de Novembro 1993, modificato dal Decreto-Lei No 176/99 del 25 ottobre 1999, dal Decreto-Lei No 439-A/99 do 29 de Outubro 1999 e dal Decreto-Lei No 103/2003 do 23 de Maio 2003. |
Romania
Departamente ale Autorităţilor locale şi Companii care produc, transportă şi distribuie apă (dipartimenti degli enti locali e società che producono, trasportano e distribuiscono l'acqua), per esempio:
— |
S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba |
— |
S.C. APA –C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba |
— |
S.C. APA –C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba |
— |
Compania de Apă Arad |
— |
S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeş, Argeş |
— |
S.C. APA Canal 2000 S.A. Piteşti, Argeş |
— |
S.C. APA Canal S.A. Oneşti, Bacău |
— |
Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor |
— |
R.A.J.A. Aquabis Bistriţa, Bistriţa-Năsăud |
— |
S.C. APA Grup SA Botoşani, Botoşani |
— |
Compania de Apă, Braşov, Braşov |
— |
R.A. APA, Brăila, Brăila |
— |
S.C. Ecoaquasa Sucursala Călăraşi, Călăraşi, Călăraşi |
— |
S.C. Compania de Apă Someş S.A., Cluj, Cluj-Napoca |
— |
S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj |
— |
Regia Autonomă Judeţeană de Apă, Constanţa, Constanţa |
— |
R.A.G.C. Târgovişte, Dâmboviţa |
— |
R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj |
— |
S.C. Apa-Canal S.A., Baileşti, Dolj |
— |
S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara |
— |
R.A.J.A.C. Iaşi, Iaşi |
— |
Direcţia Apă-Canal, Paşcani, Iaşi |
— |
Societatea Naţională a Apelor Minerale (SNAM) |
Slovenia
Enti che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile, in conformità dell'atto di concessione rilasciata in forza della Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) e delle decisioni adottate dai comuni.
Mat. Št. |
Naziv |
Poštna Št. |
Kraj |
5015731 |
Javno Komunalno Podjetje Komunala Trbovlje D.O.O. |
1420 |
Trbovlje |
5067936 |
Komunala D.O.O. Javno Podjetje Murska Sobota |
9000 |
Murska Sobota |
5067804 |
Javno Komunalno Podjetje Komunala Kočevje D.O.O. |
1330 |
Kočevje |
5075556 |
Loška Komunala, Oskrba Z Vodo In Plinom, D.D. Škofja Loka |
4220 |
Škofja Loka |
5222109 |
Komunalno Podjetje Velenje D.O.O. Izvajanje Komunalnih Dejavnosti D.O.O. |
3320 |
Velenje |
5072107 |
Javno Komunalno Podjetje Slovenj Gradec D.O.O. |
2380 |
Slovenj Gradec |
1122959 |
Komunala Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Gornji Grad |
3342 |
Gornji Grad |
1332115 |
Režijski Obrat Občine Jezersko |
4206 |
Jezersko |
1332155 |
Režijski Obrat Občine Komenda |
1218 |
Komenda |
1357883 |
Režijski Obrat Občine Lovrenc Na Pohorju |
2344 |
Lovrenc Na Pohorju |
1563068 |
Komuna, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Beltinci |
9231 |
Beltinci |
1637177 |
Pindža Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Petrovci |
9203 |
Petrovci |
1683683 |
Javno Podjetje Edš - Ekološka Družba, D.O.O. Šentjernej |
8310 |
Šentjernej |
5015367 |
Javno Podjetje Kovod Postojna, Vodovod, Kanalizacija, D.O.O., Postojna |
6230 |
Postojna |
5015707 |
Komunalno Podjetje Vrhnika Proizvodnja In Distribucija Vode, D.D. |
1360 |
Vrhnika |
5016100 |
Komunalno Podjetje Ilirska Bistrica |
6250 |
Ilirska Bistrica |
5046688 |
Javno Podjetje Vodovod – Kanalizacija, D.O.O. Ljubljana |
1000 |
Ljubljana |
5062403 |
Javno Podjetje Komunala Črnomelj D.O.O. |
8340 |
Črnomelj |
5063485 |
Komunala Radovljica, Javno Podjetje Za Komunalno Dejavnost, D.O.O. |
4240 |
Radovljica |
5067731 |
Komunala Kranj, Javno Podjetje, D.O.O. |
4000 |
Kranj |
5067758 |
Javno Podjetje Komunala Cerknica D.O.O. |
1380 |
Cerknica |
5068002 |
Javno Komunalno Podjetje Radlje D.O.O. Ob Dravi |
2360 |
Radlje Ob Dravi |
5068126 |
Jkp, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Slovenske Konjice |
3210 |
Slovenske Konjice |
5068134 |
Javno Komunalno Podjetje Žalec D.O.O. |
3310 |
Žalec |
5073049 |
Komunalno Podjetje Ormož D.O.O. |
2270 |
Ormož |
5073103 |
Kop Javno Komunalno Podjetje Zagorje Ob Savi, D.O.O. |
1410 |
Zagorje Ob Savi |
5073120 |
Komunala Novo Mesto D.O.O., Javno Podjetje |
8000 |
Novo Mesto |
5102103 |
Javno Komunalno Podjetje Log D.O.O. |
2390 |
Ravne Na Koroškem |
5111501 |
Okp Javno Podjetje Za Komunalne Storitve Rogaška Slatina D.O.O. |
3250 |
Rogaška Slatina |
5112141 |
Javno Podjetje Komunalno Stanovanjsko Podjetje Litija, D.O.O. |
1270 |
Litija |
5144558 |
Komunalno Podjetje Kamnik D.D. |
1241 |
Kamnik |
5144574 |
Javno Komunalno Podjetje Grosuplje D.O.O. |
1290 |
Grosuplje |
5144728 |
Ksp Hrastnik Komunalno - Stanovanjsko Podjetje D.D. |
1430 |
Hrastnik |
5145023 |
Komunalno Podjetje Tržič D.O.O. |
4290 |
Tržič |
5157064 |
Komunala Metlika Javno Podjetje D.O.O. |
8330 |
Metlika |
5210461 |
Komunalno Stanovanjska Družba D.O.O. Ajdovščina |
5270 |
Ajdovščina |
5213258 |
Javno Komunalno Podjetje Dravograd |
2370 |
Dravograd |
5221897 |
Javno Podjetje Komunala D.O.O. Mozirje |
3330 |
Mozirje |
5227739 |
Javno Komunalno Podjetje Prodnik D.O.O. |
1230 |
Domžale |
5243858 |
Komunala Trebnje D.O.O. |
8210 |
Trebnje |
5254965 |
Komunala, Komunalno Podjetje D.O.O., Lendava |
9220 |
Lendava - Lendva |
5321387 |
Komunalno Podjetje Ptuj D.D. |
2250 |
Ptuj |
5466016 |
Javno Komunalno Podjetje Šentjur D.O.O. |
3230 |
Šentjur |
5475988 |
Javno Podjetje Komunala Radeče D.O.O. |
1433 |
Radeče |
5529522 |
Radenska-Ekoss, Podjetje Za Stanovanjsko, Komunalno In Ekološko Dejavnost, Radenci D.O.O. |
9252 |
Radenci |
5777372 |
Vit-Pro D.O.O. Vitanje; Komunala Vitanje, Javno Podjetje D.O.O. Vitanje |
3205 |
Vitanje |
5827558 |
Komunalno Podjetje Logatec D.O.O. |
1370 |
Logatec |
5874220 |
Režijski Obrat Občine Osilnica |
1337 |
Osilnica |
5874700 |
Režijski Obrat Občine Turnišče |
9224 |
Turnišče |
5874726 |
Režijski Obrat Občine Črenšovci |
9232 |
Črenšovci |
5874734 |
Režijski Obrat Občine Kobilje |
9223 |
Dobrovnik |
5881820 |
Režijski Obrat Občina Kanal Ob Soči |
5213 |
Kanal |
5883067 |
Režijski Obrat Občina Tišina |
9251 |
Tišina |
5883148 |
Režijski Obrat Občina Železniki |
4228 |
Železniki |
5883342 |
Režijski Obrat Občine Zreče |
3214 |
Zreče |
5883415 |
Režijski Obrat Občina Bohinj |
4264 |
Bohinjska Bistrica |
5883679 |
Režijski Obrat Občina Črna Na Koroškem |
2393 |
Črna Na Koroškem |
5914540 |
Vodovod - Kanalizacija Javno Podjetje D.O.O. Celje |
3000 |
Celje |
5926823 |
Jeko - In, Javno Komunalno Podjetje, D.O.O., Jesenice |
4270 |
Jesenice |
5945151 |
Javno Komunalno Podjetje Brezovica D.O.O. |
1352 |
Preserje |
5156572 |
Kostak, Komunalno In Stavbno Podjetje D.D. Krško |
8270 |
Krško |
1162431 |
Vodokomunalni Sistemi Izgradnja In Vzdrževanje Vodokomunalnih Sistemov D.O.O. Velike Lašče |
|
Velike Lašče |
1314297 |
Vodovodna Zadruga Golnik, Z.O.O. |
4204 |
Golnik |
1332198 |
Režijski Obrat Občine Dobrovnik |
9223 |
Dobrovnik - Dobronak |
1357409 |
Režijski Obrat Občine Dobje |
3224 |
Dobje Pri Planini |
1491083 |
Pungrad, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Bodonci |
9265 |
Bodonci |
1550144 |
Vodovodi In Kanalizacija Nova Gorica D.D. |
5000 |
Nova Gorica |
1672860 |
Vodovod Murska Sobota Javno Podjetje D.O.O. |
9000 |
Murska Sobota |
5067545 |
Komunalno Stanovanjsko Podjetje Brežice D.D. |
8250 |
Brežice |
5067782 |
Javno Podjetje - Azienda Publica Rižanski Vodovod Koper D.O.O. - S.R.L. |
6000 |
Koper - Capodistria |
5067880 |
Mariborski Vodovod Javno Podjetje D.D. |
2000 |
Maribor |
5068088 |
Javno Podjetje Komunala D.O.O. Sevnica |
8290 |
Sevnica |
5072999 |
Kraški Vodovod Sežana Javno Podjetje D.O.O. |
6210 |
Sežana |
5073251 |
Hydrovod D.O.O. Kočevje |
1330 |
Kočevje |
5387647 |
Komunalno-Stanovanjsko Podjetje Ljutomer D.O.O. |
9240 |
Ljutomer |
5817978 |
Vodovodna Zadruga Preddvor, Z.B.O. |
4205 |
Preddvor |
5874505 |
Režijski Obrat Občina Laško |
Laško |
|
5880076 |
Režijski Obrat Občine Cerkno |
5282 |
Cerkno |
5883253 |
Režijski Obrat Občine Rače Fram |
2327 |
Rače |
5884624 |
Vodovodna Zadruga Lom, Z.O.O. |
4290 |
Tržič |
5918375 |
Komunala, Javno Podjetje, Kranjska Gora, D.O.O. |
4280 |
Kranjska Gora |
5939208 |
Vodovodna Zadruga Senično, Z.O.O. |
4294 |
Križe |
1926764 |
Ekoviz D.O.O. |
9000 |
Murska Sobota |
5077532 |
Komunala Tolmin, Javno Podjetje D.O.O. |
5220 |
Tolmin |
5880289 |
Občina Gornja Radgona |
9250 |
Gornja Radgona |
1274783 |
Wte Wassertechnik Gmbh, Podružnica Kranjska Gora |
4280 |
Kranjska Gora |
1785966 |
Wte Bled D.O.O. |
4260 |
Bled |
1806599 |
Wte Essen |
3270 |
Laško |
5073260 |
Komunalno Stanovanjsko Podjetje D.D. Sežana |
6210 |
Sežana |
5227747 |
Javno Podjetje Centralna Čistilna Naprava Domžale - Kamnik D.O.O. |
1230 |
Domžale |
1215027 |
Aquasystems Gospodarjenje Z Vodami D.O.O. |
2000 |
Maribor |
1534424 |
Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Mežica |
2392 |
Mežica |
1639285 |
Čistilna Naprava Lendava D.O.O. |
9220 |
Lendava - Lendva |
5066310 |
Nigrad Javno Komunalno Podjetje D.D. |
2000 |
Maribor |
5072255 |
Javno Podjetje-Azienda Pubblica Komunala Koper, D.O.O. - S.R.L. |
6000 |
Koper - Capodistria |
5156858 |
Javno Podjetje Komunala Izola, D.O.O. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.R.L. |
6310 |
Izola - Isola |
5338271 |
Gop Gradbena, Organizacijska In Prodajna Dejavnost, D.O.O. |
8233 |
Mirna |
5708257 |
Stadij, D.O.O., Hruševje |
6225 |
Hruševje |
5144647 |
Komunala, Javno Komunalno Podjetje Idrija, D.O.O. |
5280 |
Idrija |
5105633 |
Javno Podjetje Okolje Piran |
6330 |
Piran - Pirano |
5874327 |
Režijski Obrat Občina Kranjska Gora |
4280 |
Kranjska Gora |
1197380 |
Čista Narava, Javno Komunalno Podjetje D.O.O. Moravske Toplice |
9226 |
Moravske Toplice |
Slovacchia
— |
Enti che gestiscono sistemi idrici pubblici in relazione alla produzione o al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile al pubblico sulla base di una licenza commerciale e di un certificato di competenza professionale per la gestione di sistemi idrici pubblici concessi a norma della legge n. 442/2002 Coll. modificata dalle leggi n. 525/2003 Coll., n. 364/2004 Coll., n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll., |
— |
Enti che gestiscono un impianto di gestione delle acque nel rispetto delle condizioni di cui alla legge n. 364/2004 Coll. modificata dalle leggi n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll., sulla base dell'autorizzazione rilasciata a norma della legge n. 135/1994 Coll. modificata dalle leggi n. 52/1982 Coll., n. 595/1990 Coll., n. 128/1991 Coll., n. 238/1993 Coll., n. 416/2001 Coll., n. 533/2001 Coll. e contemporaneamente assicurano il trasporto o la distribuzione di acqua potabile al pubblico ai sensi della legge n. 442/2002 Coll. modificata dalle leggi n. 525/2003 Coll., n. 364/2004 Coll., n. 587/2004 Coll. e n. 230/2005 Coll. |
Per esempio:
— |
Bratislavská vodárenská spoločnost’, a.s. |
— |
Západoslovenská vodárenská spoločnost’, a.s. |
— |
Považská vodárenská spoločnost’, a.s. |
— |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
— |
Stredoslovenská vodárenská spoločnost’, a.s. |
— |
Podtatranská vodárenská spoločnost’, a.s. |
— |
Východoslovenská vodárenská spoločnost’, a.s. |
Finlandia
— |
Autorità di fornitura dell'acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki//lagen om vattenjänster (119/2001). |
Svezia
Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in forza della lagen (2006:412) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Regno Unito
— |
Un'impresa designata quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del Water Industry Act. 1991; |
— |
Un'autorità responsabile della gestione delle acque e delle fognature istituita dall'articolo 62 del Local Government etc (Scotland) Act. 1994. |
The Department for Regional Development (Irlanda del Nord)
II. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
Belgio
Enti locali e consorzi di enti locali, per questa parte delle loro attività.
— |
Société de Production d'Electricité / Elektriciteitsproductie Maatschappij. |
— |
Electrabel / Electrabel |
— |
Elia |
Bulgaria
Enti titolari di una licenza per la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'erogazione pubblica o la fornitura al pubblico di elettricità ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/9.12.2003):
— |
АЕЦ Козлодуй - ЕАД |
— |
Болкан Енерджи АД |
— |
Брикел - ЕАД |
— |
Българско акционерно дружество Гранитоид АД |
— |
Девен АД |
— |
ЕВН България Електроразпределение АД |
— |
ЕВН България Електроснабдяване АД |
— |
ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1 |
— |
Енергийна компания Марица Изток III - АД |
— |
Енерго-про България - АД |
— |
ЕОН България Мрежи АД |
— |
ЕОН България Продажби АД |
— |
ЕРП Златни пясъци АД |
— |
ЕСО ЕАД |
— |
ЕСП «Златни пясъци» АД |
— |
Златни пясъци-сервиз АД |
— |
Калиакра Уинд Пауър АД |
— |
НЕК ЕАД |
— |
Петрол АД |
— |
Петрол Сторидж АД |
— |
Пиринска Бистрица-Енергия АД |
— |
Руно-Казанлък АД |
— |
Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД |
— |
Слънчев бряг АД |
— |
ТЕЦ - Бобов Дол ЕАД |
— |
ТЕЦ - Варна ЕАД |
— |
ТЕЦ «Марица 3» – АД |
— |
ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД |
— |
Топлофикация Габрово – ЕАД |
— |
Топлофикация Казанлък – ЕАД |
— |
Топлофикация Перник – ЕАД |
— |
Топлофикация Плевен – ЕАД |
— |
ЕВН България Топлофикация – Пловдив - ЕАД |
— |
Топлофикация Русе – ЕАД |
— |
Топлофикация Сливен – ЕАД |
— |
Топлофикация София – ЕАД |
— |
Топлофикация Шумен – ЕАД |
— |
Хидроенергострой ЕООД |
— |
ЧЕЗ България Разпределение АД |
— |
ЧЕЗ Електро България АД |
Repubblica ceca
Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi nel settore dell'elettricità ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera c), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, e successive modificazioni.
Esempi di enti aggiudicatori:
— |
ČEPS, a.s. |
— |
ČEZ, a. s. |
— |
Dalkia Česká republika, a.s. |
— |
PREdistribuce, a.s. |
— |
Plzeňská energetika a.s. |
— |
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. |
Danimarca
— |
Enti di produzione di elettricità in forza di una licenza concessa a norma dell'articolo 10 della lov om elforsyning, cfr. regolamento di consolidamento n. 1115 dell'8 novembre 2006. |
— |
Enti di trasporto di elettricità in forza di una licenza concessa a norma dell'articolo 19 della lov om elforsyning, cfr. regolamento di consolidamento n. 1115 dell'8 novembre 2006. |
— |
Trasporto di elettricità effettuato da Energinet Danmark o da controllate interamente di proprietà di Energinet Danmark a norma della lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, cfr. legge n. 1384 del 20 dicembre 2004. |
Germania
Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese statali, che forniscono energia ad altre imprese, gestiscono una rete di approvvigionamento energetico o hanno il potere di disporre di una rete di approvvigionamento energetico in forza della proprietà, a norma dell'articolo 3, paragrafo 18, della Gesetz über die Elektrizitäts-und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo il 9 dicembre 2006.
Estonia
— |
Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
|
Irlanda
— |
The Electricity Supply Board |
— |
ESB Independent Energy [ESBIE – electricity supply] |
— |
Synergen Ltd. [electricity generation] |
— |
Viridian Energy Supply Ltd. [electricity supply] |
— |
Huntstown Power Ltd. [electricity generation] |
— |
Bord Gáis Éireann [electricity supply] |
— |
Electricity Suppliers and Generators licensed under the Electricity Regulation Act 1999 |
— |
EirGrid plc |
Grecia
«Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», istituita con legge 1468/1950 relativa all'istituzione della περί ιδρύσεως της ΔΕΗ e che opera a norma della legge 2773/1999 e del decreto presidenziale 333/1999.
Spagna
— |
Red Eléctrica de España, S.A. |
— |
Endesa, S.A. |
— |
Iberdrola, S.A. |
— |
Unión Fenosa, S.A. |
— |
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. |
— |
Electra del Viesgo, S.A. |
— |
Altri enti che effettuano la produzione, il trasporto e la distribuzione di elettricità, a norma della Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico e della relativa normativa di attuazione. |
Francia
— |
Électricité de France, istituita con la Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz dell'8 aprile 1946, e successive modificazioni, che ne regola anche il funzionamento. |
— |
RTE, gestore della rete di trasporto dell'elettricità. |
— |
Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della Loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dell'8 aprile 1946, e successive modificazioni (imprese di distribuzione a economia mista, régies o servizi simili composti da enti regionali o locali). Es.: Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg |
— |
Compagnie nationale du Rhône |
— |
Electricité de Strasbourg |
Croazia
Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di costruzione (messa a disposizione) di reti fisse o di gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio pubblico in relazione alla produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità e all'alimentazione di tali reti con l'elettricità; quali gli enti impegnati in tali attività in base alla licenza per le attività energetiche conformemente alla legge sull'energia (Gazzetta ufficiale 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10).
Italia
— |
Società del gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, a norma del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni. |
— |
TERNA — Rete elettrica nazionale SpA |
— |
Altre imprese operanti sulla base di concessioni a norma del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 |
Cipro
— |
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου istituita dalla περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. |
— |
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς istituita a norma dell'articolo 57 della Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) του 2003 |
Altri soggetti, enti o imprese che svolgono un'attività di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e che operano sulla base di una licenza rilasciata in forza dell'articolo 34 della περί Ρύθμισης της αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν. 122(Ι)/2003.
Lettonia
VAS «Latvenergo» e altre imprese che producono, trasportano e distribuiscono elettricità e che effettuano acquisti a norma della legge «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums».
Lituania
— |
State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant |
— |
Akcinė bendrovė «Lietuvos energija» |
— |
Akcinė bendrovė «Lietuvos elektrinė» |
— |
Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai |
— |
Akcinė bendrovė «VST» |
— |
Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che effettuano attività di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità a norma della legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 66-1984, 2000; 107-3964, 2004) e della legge sull'energia nucleare della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2771, 1996). |
Lussemburgo
— |
Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o distribuzione dell'elettricità ai sensi della convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg dell'11 novembre 1927, approvata dalla legge del 4 gennaio 1928. |
— |
Gli enti locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'elettricità. |
— |
Société électrique de l'Our (SEO). |
— |
Syndicat de communes SIDOR. |
Ungheria
Enti che producono, trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról.
Malta
Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation)
Paesi Bassi
Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una licenza (vergunning) concessa dalle amministrazioni provinciali a norma della Provinciewet. Per esempio:
— |
Essent |
— |
Nuon |
Austria
Enti gestori di reti di trasmissione o di distribuzione conformemente alla Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I No 143/1998, e successive modificazioni, o delle Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dei nove Länder
Polonia
Società energetiche ai sensi della ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, fra cui:
— |
BOT Elektrownia «Opole» S.A., Brzezie |
— |
BOT Elektrownia Bełchatów S.A, |
— |
BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia |
— |
Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu |
— |
Elektrociepłownia Chorzów «ELCHO» Sp. z o.o. |
— |
Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o. |
— |
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. |
— |
Elektrociepłownia Rzeszów S.A. |
— |
Elektrociepłownie Warszawskie S.A. |
— |
Elektrownia «Kozienice» S.A. |
— |
Elektrownia Stalowa «Wola» S.A. |
— |
Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk |
— |
Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa |
— |
ENEA S.A., Poznań |
— |
Energetyka Sp. z o.o, Lublin |
— |
EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław |
— |
ENION S.A., Kraków |
— |
Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice |
— |
Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk |
— |
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. |
— |
Łódzki Zakład Energetyczny S.A, |
— |
PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa |
— |
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa |
— |
Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice |
— |
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. |
— |
PSE-Operator S.A., Warszawa |
— |
Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A, |
— |
Zakład Elektroenergetyczny «Elsen» Sp. z o.o., Częstochowa |
— |
Zakład Energetyczny Białystok S.A, |
— |
Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. |
— |
Zakład Energetyczny Toruń S.A. |
— |
Zakład Energetyczny Warszawa-Teren |
— |
Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. |
— |
Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. |
— |
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo |
— |
Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. |
— |
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. |
— |
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, |
— |
Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. Z.ο.ο. |
— |
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. |
— |
Energetyka Południe S.A. |
Portogallo
1. Produzione di elettricità
Enti che producono elettricità in conformità al:
— |
Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento dos sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade; |
— |
Decreto-Lei no 172/2006, de 23 de Agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do SEN, regulamentando o diploma a trás referido. |
— |
Enti che producono elettricità con un regime speciale ai sensi del Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio, com a redacção dada pelos Decretos-Lei no 168/99, de 18 de Maio, no 313/95, de 24 de Novembro, no 538/99, de 13 de Dezembro, no 312/2001 e no 313/2001, ambos de 10 de Dezembro, Decreto-Lei no 339-C/2001, de 29 de Dezembro, Decreto-Lei no 68/2002, de 25 de Março, Decreto-Lei no 33-A/2005, de 16 de Fevereiro, Decreto-Lei no 225/2007, de 31 de Maio e Decreto-Lei no 363/2007, de 2 Novembro. |
2. Trasporto di elettricità:
Enti che trasportano elettricità in conformità al:
— |
Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto. |
3. Distribuzione di elettricità:
— |
Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei no 29/2006, de 15 de Fevereiro, e do Decreto-lei no 172/2006, de 23 de Agosto. |
— |
Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei no 184/95, de 27 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei no 56/97, de 14 de Março e do Decreto-Lei no 344-B/82, de 1 de Setembro, com a redacção dada pelos Decreto-Lei no 297/86, de 19 de Setembro, Decreto-Lei no 341/90, de 30 de Outubro e Decreto-Lei no 17/92, de 5 de Fevereiro. |
Romania
— |
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA Bucureşti (Commercial Company for Electrical Power Production Hidroelectrica – SA Bucharest) |
— |
Societatea Naţională «Nuclearelectrica» SA (Nuclearelectrica S.A. National Company) |
— |
Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica SA (Commercial Company for Electrical Power and Thermal Energy Production Termoelectrica SA) |
— |
S.C. Electrocentrale Deva S.A. (SC Power Stations Deva SA) |
— |
S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. (SC Power Stations Bucharest SA) |
— |
S.C. Electrocentrale Galaţi SA (SC Power Stations Galaţi SA) |
— |
S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA (SC Power Stations Termoelectrica SA) |
— |
S.C. Complexul Energetic Craiova SA (Commercial Company Craiova Energy Complex) |
— |
S.C. Complexul Energetic Rovinari SA (Commercial Company Rovinari Energy Complex) |
— |
S.C. Complexul Energetic Turceni SA (Commercial Company Turceni Energy Complex) |
— |
Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA Bucureşti («Transelectrica» Romanian Power Grid Company) |
— |
Societatea Comercială Electrica SA, Bucureşti |
— |
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice |
— |
«Electrica Distribuţie Muntenia Nord» S.A |
— |
S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice |
— |
«Electrica Furnizare Muntenia Nord» S.A |
— |
S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud (Electrical Energy Distribution and Supply Branch Electrica Muntenia Sud) |
— |
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution) |
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«Electrica Distribuţie Transilvania Sud» S.A |
— |
S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply) |
— |
«Electrica Furnizare Transilvania Sud» S.A |
— |
S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Distribution) |
— |
«Electrica Distribuţie Transilvania Nord» S.A |
— |
S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice (Commercial Company for Electrical Energy Supply) |
— |
«Electrica Furnizare Transilvania Nord» S.A |
— |
Enel Energie |
— |
Enel Distribuţie Banat |
— |
Enel Distribuţie Dobrogea |
— |
E.ON Moldova SA |
— |
CEZ Distribuţie |
Slovenia
Enti che producono, trasportano o distribuiscono elettricità ai sensi dell'Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99):
Mat. Št. |
Naziv |
Poštna Št. |
Kraj |
1613383 |
Borzen D.O.O. |
1000 |
Ljubljana |
5175348 |
Elektro Gorenjska D.D. |
4000 |
Kranj |
5223067 |
Elektro Celje D.D. |
3000 |
Celje |
5227992 |
Elektro Ljubljana D.D. |
1000 |
Ljubljana |
5229839 |
Elektro Primorska D.D. |
5000 |
Nova Gorica |
5231698 |
Elektro Maribor D.D. |
2000 |
Maribor |
5427223 |
Elektro - Slovenija D.O.O. |
1000 |
Ljubljana |
5226406 |
Javno Podjetje Energetika Ljubljana, D.O.O. |
1000 |
Ljubljana |
1946510 |
Infra D.O.O. |
8290 |
Sevnica |
2294389 |
Sodo Sistemski Operater Distribucijskega Omrežja Z Električno Energijo, D.O.O. |
2000 |
Maribor |
5045932 |
Egs-Ri D.O.O. |
2000 |
Maribor |
Slovacchia
Enti che, sulla base di un'autorizzazione, assicurano la produzione, il trasporto mediante un sistema di reti di trasmissione, la distribuzione e la fornitura al pubblico di elettricità mediante rete di distribuzione a norma della legge n. 656/2004 Coll.
Per esempio:
— |
Slovenské elektrárne, a.s. |
— |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |
— |
Západoslovenská energetika, a.s. |
— |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
— |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Finlandia
Enti municipali e imprese pubbliche che producono elettricità ed enti responsabili della manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione dell'elettricità e del trasporto di elettricità o del sistema elettrico in forza di una licenza a norma della sezione 4 o 16 della sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (386/1995) e a norma di laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).
Svezia
Enti di trasporto o distribuzione di elettricità in forza di una concessione rilasciata in base alla ellagen (1997:857)
Regno Unito
— |
Soggetti titolari di una licenza a norma dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989 |
— |
Soggetti titolari di una licenza a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'Electricity (Northern Ireland) Order 1992 |
— |
National Grid Electricity Transmission plc |
— |
System Operation Northern Irland Ltd |
— |
Scottish & Southern Energy plc |
— |
SPTransmission plc |
III. Installazioni aeroportuali
Belgio
— |
Brussels International Airport Company |
— |
Belgocontrol |
— |
Luchthaven Antwerpen |
— |
Internationale Luchthaven Oostende-Brugge |
— |
Société Wallonne des Aéroports |
— |
Brussels South Charleroi Airport |
— |
Liège Airport |
Bulgaria
Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (General Directorate «Civil Aviation Administration»)
ДП «Ръководство на въздушното движение»
Operatori aeroportuali di aeroporti civili per uso pubblico stabiliti dal Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, della Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/1.12.1972):
— |
«Летище София» ЕАД |
— |
«Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД |
— |
«Летище Пловдив» ЕАД |
— |
«Летище Русе» ЕООД |
— |
«Летище Горна Оряховица» ЕАД |
Repubblica ceca
Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la messa a disposizione e la gestione di aeroporti (a norma del punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici e successive modificazioni).
Esempi di enti aggiudicatori:
— |
Česká správa letišť, s.p. |
— |
Letiště Karlovy Vary s.r.o. |
— |
Letiště Ostrava, a.s. |
— |
Správa Letiště Praha, s. p. |
Danimarca
— |
Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, della lov om luftfart, cfr. legge di consolidamento n. 731 del 21 giugno 2007. |
Germania
— |
Aeroporti quali definiti all'articolo 38, paragrafo 2, punto 1, della Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 5 gennaio 2007. |
Estonia
— |
Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
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Irlanda
— |
Aeroporti di Dublino, Cork e Shannon gestiti da Aer Rianta – Irish Airports. |
— |
Aeroporti che operano in base ad una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di passeggeri, posta e merci. |
Grecia
— |
«Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» («ΥΠΑ»), operante in base al decreto legge n.714/70, modificato dalla legge n. 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal decreto presidenziale 56/89, e successive modificazioni. |
— |
La società «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» con sede a Spata, operante a norma del decreto legislativo n. 2338/95, Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, «ίδρυση της εταιρείας “Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις»). |
— |
«Φορείς Διαχείρισης» a norma del Decreto presidenziale 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Gazzetta ufficiale greca Α 137) |
Spagna
— |
Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) |
Francia
— |
Aeroporti gestiti da enti pubblici in forza degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code de l'aviation civile |
— |
Aeroporti gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in forza dell'articolo R.223-2 del code de l'aviation civile |
— |
Aeroporti gestiti in forza di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione temporanea |
— |
Aeroporti istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo L. 221-1 del code de l'aviation civile |
— |
Aeroporti la cui proprietà è stata trasferita agli enti regionali o locali o a un gruppo di essi a norma della legge n. 2004-809 «relative aux libertés et responsabilités locales», del 13 agosto 2004, in particolare l'articolo 28:
|
— |
Aeroporti pubblici civili la cui gestione è stata concessa ad una Chambre de commerce et d'industrie (articolo 7 della legge n. 2005-357 «relative aux aéroports», del 21 aprile 2005, e Décret n. 2007-444 «relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat», del 23 febbraio 2007).
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— |
Altri aeroporti civili pubblici esclusi dal trasferimento ad enti regionali e locali a norma del decreto n. 2005-1070 del 24 agosto 2005, modificato:
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— |
Aéroports de Paris (legge n. 2005-357 del 20 aprile 2005 e decreto n. 2005-828 del 20 luglio 2005) |
Croazia
Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di gestione di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto aereo; quali gli enti che esercitano dette attività conformemente alla legge sugli aeroporti (Gazzetta ufficiale 19/98 e 14/11).
Italia
— |
Dal 1o gennaio 1996 il decreto legislativo 25 novembre 1995, n. 497, relativo alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, prorogato diverse volte e successivamente convertito nella legge 21 dicembre 1996, n. 665, ha stabilito la trasformazione dell'ente in società per azioni (S.p.A) a partire dal 1o gennaio 2001. |
— |
Enti di gestione istituiti da leggi speciali. |
— |
Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del Codice della navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327. |
— |
Enti aeroportuali, comprese le società di gestione SEA (Milano) e ADR (Fiumicino). |
Cipro
Lettonia
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Valsts akciju sabiedrība «Latvijas gaisa satiksme» (società pubblica di Stato a responsabilità limitata «Latvijas gaisa satiksme»). |
— |
Valsts akciju sabiedrība «Starptautiskā lidosta “Rīga”» (società pubblica di Stato a responsabilità limitata «International airport “Rīga”»). |
— |
SIA Aviasabiedrība «Liepāja» (Aviacompany Liepaja Ltd.). |
Lituania
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State Enterprise Vilnius International Airport |
— |
State Enterprise Kaunas Airport |
— |
State Enterprise Palanga International Airport |
— |
State Enterprise «Oro navigacija» |
— |
Municipal Enterprise «Šiaulių oro uostas» |
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Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore degli impianti aeroportuali a norma della legge sull'aviazione della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 94-2918, 2000). |
Lussemburgo
— |
Aéroport du Findel. |
Ungheria
— |
Aeroporti che operano a norma degli articoli 162 e 163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. |
— |
Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér gestito da Budapest Airport Rt. in base alla 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről e al 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről. |
Malta
— |
L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Malta International Airport) |
Paesi Bassi
Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet. Per esempio:
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Luchthaven Schiphol |
Austria
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Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 253/1957, come modificata. |
Polonia
— |
Impresa pubblica «Porty Lotnicze» che opera in base alla ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym «Porty Lotnicze» |
— |
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. |
— |
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. |
— |
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice |
— |
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o |
— |
Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o. |
— |
Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o. |
— |
Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o. o. |
— |
Port Lotniczy Wrocław S.A. |
— |
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie |
— |
Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka |
— |
Porty Lotnicze «Mazury- Szczytno» Sp. z o. o. w Szczytnie |
— |
Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost |
Portogallo
— |
ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., istituita a norma del Decreto-Lei No 404/98 do 18 de Dezembro 1998. |
— |
NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., istituita a norma del Decreto — Lei n. 404/98 del 18 dicembre 1998. |
— |
ANAM – Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., istituita a norma del Decreto-Lei No 453/91 do 11 de Dezembro 1991. |
Romania
— |
Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» SA (National Company «Bucharest Airports S.A.») |
— |
Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa» (National Company «International Airport Mihail Kogălniceanu-Constanţa» S.A.) |
— |
Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia»-SA (National Company International «International Airport Timişoara-Traian Vuia»-S.A.) |
— |
Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT SA» (Autonomous Public Service Undertaking «Romanian Air Traffic Services Administration ROMAT S.A.») |
— |
Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale (Airports under Local Councils' subordination) |
— |
SC Aeroportul Arad SA (Arad Airport S.A. Commercial Company) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Bacău (Autonomous Public Service Undertaking Bacău Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare (Autonomous Public Service Undertaking Baia Mare Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca (Autonomous Public Service Undertaking Cluj Napoca Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Craiova (Autonomous Public Service Undertaking International Craiova Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Iaşi (Autonomous Public Service Undertaking Iaşi Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Oradea (Autonomous Public Service Undertaking Oradea Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare (Autonomous Public Service Undertaking Satu-Mare Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Sibiu (Autonomous Public Service Undertaking Sibiu Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Suceava (Autonomous Public Service Undertaking Suceava Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureş (Autonomous Public Service Undertaking Târgu Mureş Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Tulcea (Autonomous Public Service Undertaking Tulcea Airport) |
— |
Regia Autonomă Aeroportul Caransebeş |
Slovenia
Aeroporti civili pubblici che operano a norma della Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01)
Mat. Št. |
Naziv |
Poštna Št. |
Kraj |
1589423 |
Letalski Center Cerklje Ob Krki |
8263 |
Cerklje Ob Krki |
1913301 |
Kontrola Zračnega Prometa D.O.O. |
1000 |
Ljubljana |
5142768 |
Aerodrom Ljubljana D.D. |
4210 |
Brnik-Aerodrom |
5500494 |
Aerodrom Portorož, D.O.O. |
6333 |
Sečovlje – Sicciole |
Slovacchia
Enti che gestiscono aeroporti in base a un'autorizzazione rilasciata dall'autorità pubblica ed enti che forniscono servizi di telecomunicazioni a norma della legge n. 143/1998 Coll. modificata dalle leggi n. 57/2001 Coll., n. 37/2002 Coll., n. 136/2004 Coll. e n. 544/2004 Coll.
Per esempio:
— |
Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava |
— |
Letisko Poprad – Tatry, a.s. |
— |
Letisko Košice, a.s. |
Finlandia
Aeroporti gestiti dal «Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia» o da un'impresa municipale o pubblica a titolo della ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) e della laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005).
Svezia
— |
Aeroporti pubblici che operano a norma della luftfartslagen (1957:297). |
— |
Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata a norma della suddetta legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva. |
Regno Unito
— |
Enti locali che gestiscono un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali o altri terminali utilizzati dai vettori aerei |
— |
Operatori aeroportuali ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestiscono un aeroporto nel rispetto del regolamento economico di cui alla parte IV del predetto Act |
— |
Highland and Islands Airports Limited |
— |
An airport operator within the meaning of the Airports (Northern Ireland) Order 1994 |
— |
BAA Ltd. |
IV. Porti marittimi o interni o altri terminali
Belgio
— |
Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen |
— |
Havenbedrijf van Gent |
— |
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen |
— |
Port autonome de Charleroi |
— |
Port autonome de Namur |
— |
Port autonome de Liège |
— |
Port autonome du Centre et de l'Ouest |
— |
Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel |
— |
Waterwegen en Zeekanaal |
— |
De Scheepvaart |
Bulgaria
ДП «Пристанищна инфраструктура»
Enti che, in forza di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza nazionale o loro parti, elencati nell'allegato 1 dell'articolo 103a della Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):
— |
«Пристанище Варна» ЕАД |
— |
«Порт Балчик» АД |
— |
«БМ Порт» АД |
— |
«Пристанище Бургас» ЕАД |
— |
«Пристанищен комплекс – Русе» ЕАД |
— |
«Пристанищен комплекс – Лом» ЕАД |
— |
«Пристанище Видин» ЕООД |
— |
«Драгажен флот – Истър» АД |
— |
«Дунавски индустриален парк» АД |
Enti che, in forza di diritti speciali o esclusivi, gestiscono porti per trasporti pubblici di importanza regionale o loro parti, elencati nell'allegato 2 dell'articolo 103a della Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.2.2000):
— |
«Фиш Порт» АД |
— |
Кораборемонтен завод «Порт - Бургас» АД |
— |
«Либърти металс груп» АД |
— |
«Трансстрой – Бургас» АД |
— |
«Одесос ПБМ» АД |
— |
«Поддържане чистотата на морските води» АД |
— |
«Поларис 8» ООД |
— |
«Лесил» АД |
— |
«Ромпетрол – България» АД |
— |
«Булмаркет – ДМ» ООД |
— |
«Свободна зона – Русе» ЕАД |
— |
«Дунавски драгажен флот» – АД |
— |
«Нарен» ООД |
— |
«ТЕЦ Свилоза» АД |
— |
НЕК ЕАД – клон «АЕЦ – Белене» |
— |
«Нафтекс Петрол» ЕООД |
— |
«Фериботен комплекс» АД |
— |
«Дунавски драгажен флот Дуним» АД |
— |
«ОМВ България» ЕООД |
— |
СО МАТ АД – клон Видин |
— |
«Свободна зона – Видин» ЕАД |
— |
«Дунавски драгажен флот Видин» |
— |
«Дунав турс» АД |
— |
«Меком» ООД |
— |
«Дубъл Ве Ко» ЕООД |
Repubblica ceca
Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che gestiscono un'area geografica specifica per la messa a disposizione e la gestione di porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto per vettori aerei, marittimi o fluviali (a norma del punto 4, paragrafo 1, lettera i), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, e successive modificazioni).
Esempi di enti aggiudicatori:
— |
České přístavy, a.s. |
Danimarca
— |
Porti, quali definiti all'articolo 1 della lov om havne, n. 326 del 28 maggio 1999. |
Germania
— |
Porti marittimi appartenenti, interamente o parzialmente, agli enti territoriali (Länder, Kreise, Gemeinden). |
— |
Porti interni soggetti alla Hafenordnung in forza delle Wassergesetze dei Länder |
Estonia
— |
Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
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Irlanda
— |
Porti disciplinati dagli Harbours Acts dal 1946 al 2000 |
— |
Porto di Rosslare Harbour gestito a norma dei Fishguard and Rosslare Railways e Harbours Acts 1899. |
Grecia
— |
«Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Β. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ε. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Η. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Κ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Λ. Α.Ε.»), a norma della legge n. 2932/01. |
— |
«Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία» («Ο.Λ.Ρ. Α.Ε») (Ente del porto di Rafina), a norma della legge n. 2932/01 |
— |
(Port Authorities) |
— |
Altri porti, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (Municipal and Prefectural Ports) disciplinati dal decreto presidenziale n. 649/1977, dalla legge n. 2987/02, dal decreto presidenziale n. 362/97 e dalla legge n. 2738/99. |
Spagna
— |
Ente público Puertos del Estado |
— |
Autoridad Portuaria de Alicante |
— |
Autoridad Portuaria de Almería – Motril |
— |
Autoridad Portuaria de Avilés |
— |
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras |
— |
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz |
— |
Autoridad Portuaria de Baleares |
— |
Autoridad Portuaria de Barcelona |
— |
Autoridad Portuaria de Bilbao |
— |
Autoridad Portuaria de Cartagena |
— |
Autoridad Portuaria de Castellón |
— |
Autoridad Portuaria de Ceuta |
— |
Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao |
— |
Autoridad Portuaria de Gijón |
— |
Autoridad Portuaria de Huelva |
— |
Autoridad Portuaria de Las Palmas |
— |
Autoridad Portuaria de Málaga |
— |
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra |
— |
Autoridad Portuaria de Melilla |
— |
Autoridad Portuaria de Pasajes |
— |
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife |
— |
Autoridad Portuaria de Santander |
— |
Autoridad Portuaria de Sevilla |
— |
Autoridad Portuaria de Tarragona |
— |
Autoridad Portuaria de Valencia |
— |
Autoridad Portuaria de Vigo |
— |
Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa |
— |
Altre autorità portuali delle «Comunidades Autónomas» di Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia. |
Francia
— |
Port autonome de Paris istituito con la legge n. 68-917 relative au port autonome de Paris del 24 ottobre 1968. |
— |
Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port del 20 maggio 1923, approvata dalla legge del 26 aprile 1924. |
— |
Porti autonomi dotati di personalità giuridica disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes.
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— |
Porti privi di personalità giuridica, di proprietà dello Stato (decreto n. 2006-330 fixant la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, del 20 marzo 2006), la cui gestione è stata concessa alle Chambres de commerce et d'industrie locali:
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— |
Porti privi di personalità giuridica la cui proprietà è stata trasferita agli enti regionali o locali e la cui gestione è stata affidata alle Chambres de commerce et d'industrie locali (articolo 30 della legge n. 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, del 13 agosto 2004, modificata dalla Loi n.2006-1771 del 30 dicembre 2006):
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— |
Voies navigables de France, ente pubblico disciplinato dall'articolo 124 della legge n. 90-1168 del 29 dicembre 1990, modificata. |
Croazia
Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di gestione di un'area geografica per la messa a disposizione di porti marittimi, porti fluviali e altri terminali di trasporto a operatori del trasporto marittimo o fluviale; quali gli enti che esercitano dette attività a norma della legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (Gazzetta ufficiale nn. 158/03, 100/04, 141/06 e 38/09).
Italia
— |
Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. |
— |
Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del Codice della navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. |
Cipro
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου istituito dal περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973.
Lettonia
Autorità che gestiscono i porti a norma della legge «Likums par ostām»:
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Rīgas brīvostas pārvalde |
— |
Ventspils brīvostas pārvalde |
— |
Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde |
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Salacgrīvas ostas pārvalde |
— |
Skultes ostas pārvalde |
— |
Lielupes ostas pārvalde |
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Engures ostas pārvalde |
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Mērsraga ostas pārvalde |
— |
Pāvilostas ostas pārvalde |
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Rojas ostas pārvalde |
Altre istituzioni che effettuano acquisti a norma della legge «Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums» e che gestiscono i porti a norma della legge «Likumu par ostām».
Lituania
— |
Impresa statale Klaipėda State Sea Port Administration che opera conformemente alla legge della Repubblica di Lituania sulla direzione del porto marittimo statale di Klaipėda (Gazzetta ufficiale n. 53-1245, 1996). |
— |
Impresa statale «Vidaus vandens kelių direkcija» che opera in conformità del Codice del trasporto sulle vie navigabili interne della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 105-2393, 1996); |
— |
Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore dei porti marittimi o interni o di altri terminali a norma del Codice del trasporto sulle vie navigabili interne della Repubblica di Lituania. |
Lussemburgo
— |
Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle, del 22 luglio 1963, come modificata. |
Ungheria
— |
Porti che operano a norma degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről. |
Malta
— |
L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority) |
Paesi Bassi
Enti aggiudicatori nel settore dei porti marittimi, porti fluviali o altri terminali. Per esempio:
— |
Havenbedrijf Rotterdam |
Austria
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Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei Gemeinden. |
Polonia
Enti istituiti sulla base della ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, fra cui:
— |
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. |
— |
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. |
— |
Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. |
— |
Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. |
— |
Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. |
— |
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. |
— |
Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska |
Portogallo
— |
APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., a norma del Decreto-Lei No 335/98 do 3 de Novembro 1998. |
— |
APL – Administração do Porto de Lisboa, S.A., a norma del Decreto-Lei No 336/98 of do 3 de Novembro 1998. |
— |
APS – Administração do Porto de Sines, S.A., a norma del Decreto-Lei No 337/98 do 3 de Novembro 1998. |
— |
APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., a norma del Decreto-Lei No 338/98 do 3 de Novembro 1998. |
— |
APA – Administração do Porto de Aveiro, S.A., a norma del Decreto-Lei No 339/98 do 3 de Novembro 1998. |
— |
Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), a norma del Decreto-Lei No 146/2007, do 27 de Abril 2007. |
Romania
— |
Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» SA Constanţa |
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Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile SA» |
— |
Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale «RADIONAV» SA |
— |
Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» |
— |
Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» |
— |
Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» SA |
— |
Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea şi Turnul-Măgurele |
Slovenia
Porti marittimi, totalmente o parzialmente di proprietà dello Stato, che effettuano servizio economico pubblico a norma della Pomorski Zakonik (Uradni list RS, 56/99).
Mat. Št. |
Naziv |
Poštna Št. |
Kraj |
5144353 |
LUKA KOPER D.D. |
6000 |
KOPER - CAPODISTRIA |
5655170 |
Sirio d.o.o. |
6000 |
KOPER |
Slovacchia
Enti che operano porti interni non pubblici per attività di trasporto fluviale da parte di vettori sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità statale o enti istituiti dall'autorità statale per la gestione di porti fluviali pubblici a norma della legge n. 338/2000 Coll. modificata dalle leggi n. 57/2001 Coll. e n. 580/2003 Coll.
Finlandia
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Porti operanti a titolo della laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) e porti istituiti su licenza a titolo della sezione 3 della/laki yksityisistä yleisistä satamista//lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994). |
— |
Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal. |
Svezia
Porti e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.
Regno Unito
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Gli enti locali che gestiscono un'area geografica per la messa a disposizione di impianti portuali marittimi o interni o altri terminali utilizzati da vettori operanti per via marittima o via navigabile interna |
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Le autorità portuali ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964 |
— |
British Waterways Board |
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Le autorità portuali ai sensi della section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970 |
V. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
Belgio
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Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel |
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Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut) / Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut) |
— |
Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) |
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Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi |
Bulgaria
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«Метрополитен» ЕАД, София |
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«Столичен електротранспорт» ЕАД, София |
— |
«Столичен автотранспорт» ЕАД, София |
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«Бургасбус» ЕООД, Бургас |
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«Градски транспорт» ЕАД, Варна |
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«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Враца |
— |
«Общински пътнически транспорт» ЕООД, Габрово |
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«Автобусен транспорт» ЕООД, Добрич |
— |
«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Добрич |
— |
«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Пазарджик |
— |
«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Перник |
— |
«Автобусни превози» ЕАД, Плевен |
— |
«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Плевен |
— |
«Градски транспорт Пловдив» ЕАД, Пловдив |
— |
«Градски транспорт» ЕООД, Русе |
— |
«Пътнически превози» ЕАД, Сливен |
— |
«Автобусни превози» ЕООД, Стара Загора |
— |
«Тролейбусен транспорт» ЕООД, Хасково |
Repubblica ceca
Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi di ferrovia urbana, tranviari, filoviari o di autobus ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, e successive modificazioni.
Esempi di enti aggiudicatori:
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Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost |
— |
Dopravní podnik města Brna, a.s. |
— |
Dopravní podnik Ostrava a.s. |
— |
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. |
— |
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. |
Danimarca
— |
DSB |
— |
DSB S-tog A/S |
— |
Enti che forniscono servizi pubblici di autobus (servizi ordinari regolari) in base ad autorizzazione rilasciata a norma della Lov om buskørelse, cfr. il regolamento di consolidamento n. 107 del 19 febbraio 2003 |
— |
Metroselskabet I/S |
Germania
Imprese che, sulla base di un'autorizzazione, forniscono servizi pubblici di trasporto su brevi distanze ai sensi della Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 31 ottobre 2006
Estonia
— |
Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
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Irlanda
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Iarnród Éireann [Irish Rail] |
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Railway Procurement Agency |
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Luas [Dublin Light Rail] |
— |
Bus Éireann [Irish Bus] |
— |
Bus Átha Cliath [Dublin Bus] |
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Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport Act 1932, modificato. |
Grecia
— |
«Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Pireaeus Trolley Buses S.A), istituita e operante a norma del decreto legislativo n. 768/1970 (Α'273), della legge n. 588/1977 (Α'148) e della legge n. 2669/1998 (Α'283). |
— |
«Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς» («Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.») (Athens-Piraeus Electric Railways), istituita e operante a norma delle leggi n. 352/1976 (Α' 147) e n. 2669/1998 (Α'283). |
— |
«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.» («Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.») (Athens Urban Transport Organization S.A), istituita e operante a norma delle leggi n. 2175/1993 (Α' 211) e n. 2669/1998 (Α'283). |
— |
«Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.» («Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.») (Company of Thermal Buses S.A.), istituita e operante a norma delle leggi n. 2175/1993 (Α'211) e n. 2669/1998 (Α'283). |
— |
«Αττικό Μετρό Α.Ε.», che è stata istituita e e opera a norma della legge n. 1955/1991 |
— |
«Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» («Ο.Α.Σ.Θ.»), istituita e operante a norma del decreto n. 3721/1957, del decreto legge n. 716/1970, della legge n. 866/79 e della legge n. 2898/2001 (Α'71). |
— |
«Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων» («Κ.Τ.Ε.Λ.»), gestiti a norma della legge n. 2963/2001 (Α'268). |
— |
«Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω», denominate rispettivamente «ΡΟΔΑ» e «ΔΕΑΣ ΚΩ», che operano a norma della legge n. 2963/2001 (Α'268). |
Spagna
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico urbano ai sensi della «Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local del 2 aprile 1985; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local» e relativa normativa regionale, ove opportuno. |
— |
Enti che forniscono servizi pubblici di autobus ai sensi della disposizione transitoria numero tre della «Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres». |
Esempi:
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Empresa Municipal de Transportes de Madrid |
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Empresa Municipal de Transportes de Málaga |
— |
Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca |
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Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona |
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Empresa Municipal de Transportes de Valencia |
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Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM) |
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Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA) |
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Entitat Metropolitana de Transport - AMB |
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Eusko Trenbideak, s.a. |
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Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa |
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Ferrocariles de la Generalitat Valenciana |
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Consorcio de Transportes de Mallorca |
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Metro de Madrid |
— |
Metro de Málaga, S.A., |
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Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) |
Francia
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 7-II della Loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982. |
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Régie des transports de Marseille |
— |
RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône |
— |
Régie départementale des transports du Jura |
— |
RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne |
— |
Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des transports d'Ile-de-France in forza dell'Ordonnance n. 59-151 del 7 gennaio 1959, e successive modificazioni, e dei relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella regione Ile-de-France. |
— |
Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997. |
— |
Enti regionali o locali o gruppi di enti regionali o locali che sono autorità organizzative per i trasporti (ad esempio: Communauté urbaine de Lyon) |
Croazia
Gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (Legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale No. 90/11) che sono imprese pubbliche o amministrazioni aggiudicatrici e che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di messa a disposizione o gestione di reti per i servizi pubblici di trasporto mediante ferrovie urbane, sistemi automatizzati, tram, autobus, filobus e funivia; quali gli enti che esercitano dette attività come servizio pubblico conformemente alla legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11).
Italia
Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale.
Per esempio:
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Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico sulla base di un'autorizzazione a norma del decreto 1 dicembre 2006, n. 316, del Ministero dei trasporti «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale». |
— |
Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4 o 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. |
— |
Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166. |
— |
Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
— |
Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. |
— |
Enti, società e imprese e enti locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. |
— |
Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. |
Cipro
Lettonia
Soggetti di diritto pubblico e privato che forniscono servizi di trasporto passeggeri mediante autobus, filovia e/o tranvia almeno nelle città seguenti: Riga, Jurmala Liepaja, Daugavpils, Jelgava, Rezekne and Ventspils.
Lituania
— |
Akcinė bendrovė «Autrolis» |
— |
Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus autobusai» |
— |
Uždaroji akcinė bendrovė «Kauno autobusai» |
— |
Uždaroji akcinė bendrovė «Vilniaus troleibusai» |
— |
Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; 4-102, 2006) e che operano nel settore di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus ai sensi del codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 119-2772, 1996). |
Lussemburgo
— |
Chemins de fer luxembourgeois (CFL). |
— |
Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg. |
— |
Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE). |
— |
Le imprese di autobus, che operano a norma del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées. |
Ungheria
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico mediante autobus locale e sulle lunghe distanze ai sensi degli articoli 162 e 163 del 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. |
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico nazionale di passeggeri mediante ferrovia ai sensi degli articoli 162-163 della 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről e 2005. évi CLXXXIII. törvény a villamos energiáról. |
Malta
— |
L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority) |
Paesi Bassi
Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer. Per esempio:
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RET (Rotterdam) |
— |
HTM (Den Haag) |
— |
GVB (Amsterdam) |
Austria
— |
Enti autorizzati alla fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, modificata, o della Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, come modificata. |
Polonia
— |
Enti che forniscono servizi di ferrovia urbana e che operano sulla base di una concessione rilasciata a norma della ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, |
— |
Enti che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano mediante autobus e che operano sulla base di un'autorizzazione a norma della ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ed enti che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano, fra cui:
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Portogallo
— |
Metropolitano de Lisboa, E.P., a norma del Decreto-Lei No 439/78 do 30 de Dezembro de 1978 |
— |
Enti locali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla legge n. 58/98, del 18 agosto 1998, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei No 159/99 do 14 de Septembro 1999 |
— |
Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della legge 10/90 del 17 marzo 1990. |
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98 del Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto No 37272 do 31 de Dezembro 1948). |
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei No 688/73 do 21 de Dezembro 1973 |
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto-Lei No 38144 do 31 de Dezembro 1950 |
— |
Metro do Porto, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, do 15 December 1998, modificato dal Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre 2001 |
— |
Normetro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre 1998, modificato dal Decreto-Lei No 261/2001 do 26 de Septembro 2001 |
— |
Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, ai sensi del Decreto-Lei No 24/95 do 8 de Fevereiro 1995 |
— |
Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei No 10/2002 do 24 de Janeiro 2002 |
— |
Metro do Mondego, S.A, ai sensi del Decreto-Lei No 337/99 do 24 de Agosto 1999 |
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enti locali e imprese comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei n. 159/99, del 14 settembre 1999. |
Romania
— |
S.C. de Transport cu Metroul Bucureşti – «Metrorex» SA (Bucharest Subway Transport Commercial Company «METROREX S.A.») |
— |
Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători (Local Autonomous Public Service Undertakings for Urban Passenger Transport) |
Slovenia
Società che forniscono servizi pubblici di trasporto urbano mediante autobus ai sensi della Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).
Mat. Št. |
Naziv |
Poštna Št. |
Kraj |
1540564 |
AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA D.O.O. Dekani |
6271 |
DEKANI |
5065011 |
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota D.D. |
9000 |
MURSKA SOBOTA |
5097053 |
Alpetour Potovalna Agencija |
4000 |
Kranj |
5097061 |
ALPETOUR, Špedicija In Transport, D.D. Škofja Loka |
4220 |
ŠKOFJA LOKA |
5107717 |
INTEGRAL BREBUS Brežice D.O.O. |
8250 |
BREŽICE |
5143233 |
IZLETNIK CELJE D.D. Prometno In Turistično Podjetje Celje |
3000 |
CELJE |
5143373 |
AVRIGO DRUŽBA ZA AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM D.D. NOVA GORICA |
5000 |
NOVA GORICA |
5222966 |
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
1000 |
LJUBLJANA |
5263433 |
CERTUS AVTOBUSNI PROMET MARIBOR D.D. |
2000 |
MARIBOR |
5352657 |
I & I - Avtobusni Prevozi D.D. Koper |
6000 |
KOPER - CAPODISTRIA |
5357845 |
Meteor Cerklje |
4207 |
Cerklje |
5410711 |
KORATUR Avtobusni Promet In Turizem D.D. Prevalje |
2391 |
PREVALJE |
5465486 |
INTEGRAL, Avto. Promet Tržič, D.D. |
4290 |
TRŽIČ |
5544378 |
KAM-BUS Družba Za Prevoz Potnikov, Turizem In Vzdrževanje Vozil, D.D. Kamnik |
1241 |
KAMNIK |
5880190 |
MPOV Storitve In Trgovina D.O.O. Vinica |
8344 |
VINICA |
Slovacchia
— |
Vettori che effettuano, in base a una licenza, trasporto pubblico di passeggeri mediaten tranvia, filovia, mezzi speciali o funivia ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 164/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 58/1997 Coll., n. 260/2001 Coll., n. 416/2001 Coll. e n. 114/2004 Coll., |
— |
Vettori che effettuano servizi pubblici di trasporto regolare domestico mediante autobus sul territorio della Repubblica slovacca o anche sulla parte del territorio di un altro Stato o su una determinata parte del territorio della Repubblica slovacca sulla base dell'autorizzazione a effettuare servizi di trasporto mediante autobus e sulla base della licenza di trasporto per itinerari specifici rilasciate a norma della legge n. 168/1996 Coll. modificata dalle leggi n. 386/1996 Coll., n. 58/1997 Coll., n. 340/2000 Coll., n. 416/2001 Coll., n. 506/2002 Coll., n. 534/2003 Coll. e n. 114/2004 Coll. |
Per esempio:
— |
Dopravný podnik Bratislava, a.s. |
— |
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |
— |
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |
— |
Dopravný podnik mesta Žilina, a.s. |
Finlandia
Enti che prestano servizio di trasporto di linea con autocorriere nel quadro di una licenza speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillstandspliktig persontrafik pa väg (343/1991) e enti municipali di trasporto e imprese pubbliche che prestano servizi di trasporto pubblico mediante autobus, ferrovia o ferrovia sotterranea, o che gestiscono una rete per la prestazione di detti servizi di trasporto.
Svezia
— |
Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in forza della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg. |
— |
Enti pubblici o privati che prestano servizi di filovia o di autobus in forza della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik and yrkestrafiklagen (1998:490). |
Regno Unito
— |
London Regional Transport |
— |
London Underground Limited |
— |
Transport for London |
— |
Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater London Authority Act 1999 |
— |
Strathclyde Passenger Transport Executive |
— |
Greater Manchester Passenger Transport Executive |
— |
Tyne and Wear Passenger Transport Executive |
— |
Brighton Borough Council |
— |
South Yorkshire Passenger Transport Executive |
— |
South Yorkshire Supertram Limited |
— |
Blackpool Transport Services Limited |
— |
Conwy County Borough Council |
— |
Un soggetto che fornisce un servizio locale a Londra quale definito al paragrafo 179(1) del Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) a norma di un accordo sottoscritto dalla Transport for London di cui al paragrafo 156(2) di detta legge o a norma di un accordo di filiale di trasporto quale definito dal paragrafo 169 di detta legge. |
— |
Northern Ireland Transport Holding Company |
— |
Un soggetto titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi del paragrafo 4(1) del Transport Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da detta licenza. |
VI. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari
Belgio
— |
SNCB Holding/NMBS Holding |
— |
Société nationale des Chemins de fer belges//Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. |
— |
Infrabel |
Bulgaria
— |
Национална компания «Железопътна инфраструктура» |
— |
«Български държавни железници» ЕАД |
— |
«БДЖ – Пътнически превози» ЕООД |
— |
«БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)» ЕООД |
— |
«БДЖ – Товарни превози» ЕООД |
— |
«Българска Железопътна Компания» АД |
— |
«Булмаркет – ДМ» ООД |
Repubblica ceca
Tutti gli enti aggiudicatori nei settori che forniscono servizi ferroviari ai sensi della definizione di cui alla sezione 4, paragrafo 1, lettera f), della legge n. 134/2006 sugli appalti pubblici, come modificata.
Esempi di enti aggiudicatori:
— |
ČD Cargo, a.s. |
— |
České dráhy, a.s |
— |
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
Danimarca
— |
DSB |
— |
DSB S-tog A/S |
— |
Metroselskabet I/S |
Germania
— |
Deutsche Bahn AG. |
— |
Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 26 febbraio 2008. |
Estonia
— |
Enti operanti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici (RT I 21.2.2007, 15, 76) e dell'articolo 14 delle legge sulla concorrenza (RT I 2001, 56 332):
|
Irlanda
— |
Iarnród Éireann [/Irish Rail] |
— |
Railway Procurement Agency |
Grecia
— |
«Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» («Ο.Σ.Ε. Α.Ε.»), in conformità della legge n. 2671/98. |
— |
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» in conformità della legge n. 2366/95. |
Spagna
— |
Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). |
— |
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). |
— |
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). |
— |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). |
— |
Eusko Trenbideak (Bilbao). |
— |
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV). |
— |
Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca). |
— |
Ferrocarril de Soller |
— |
Funicular de Bulnes |
Francia
— |
Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi d'orientation des transports intérieurs n. 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II, capitolo 1. |
— |
Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla legge n. 97-135 del 13 febbraio 1997. |
Croazia
Imprese pubbliche che corrispondono agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 6 della Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (legge sugli appalti pubblici, Gazzetta ufficiale n. 90/11) che, in forza di regolamenti speciali, esercitano l'attività di messa a disposizione o di gestione di reti per i servizi di trasporto ferroviario pubblico.
Italia
— |
Ferrovie dello Stato S. p. A., comprese le società partecipate |
— |
Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base ad una concessione rilasciata a norma dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. |
— |
Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della legge 4 giugno 1949, n. 410 – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. |
— |
Enti, società e imprese o enti locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. |
— |
Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dall'articolo 45 della legge 1 agosto 2002, n. 166. |
Cipro
Lettonia
— |
Valsts akciju sabiedrība «Latvijas dzelzceļš» |
— |
Valsts akciju sabiedrība «Pasažieru vilciens» |
Lituania
— |
Akcinė bendrovė «Lietuvos geležinkeliai». |
— |
Altri enti in conformità ai requisiti di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, della legge sugli appalti pubblici della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 84-2000, 1996; n. 4-102, 2006) e che operano nel settore dei servizi ferroviari a norma del codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale n. 72-2489, 2004). |
Lussemburgo
— |
Chemins de fer luxembourgeois (CFL). |
Ungheria
— |
Enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario al pubblico ai sensi degli articoli 162-163 di 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről and 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről e sulla base di un'autorizzazione a norma di 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről. |
Per esempio:
— |
Magyar Államvasutak (MÁV) |
Malta
Paesi Bassi
Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari. Per esempio:
— |
Nederlandse Spoorwegen |
— |
ProRail |
Austria
— |
Österreichische Bundesbahn. |
— |
Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH. |
— |
Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl. n. 60/1957, come modificata. |
Polonia
Enti che forniscono servizi di trasporto ferroviario che operano sulla base dell'ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego «Polskie Koleje Państwowe» z dnia 8 września 2000 r., fra cui: fra cui:
— |
PKP Intercity Sp. z.o.o. |
— |
PKP Przewozy Regionalne Sp. z.o.o. |
— |
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |
— |
«Koleje Mazowieckie - KM» Sp. z.o.o. |
— |
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z.ο.ο. |
— |
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z.o.o. |
Portogallo
— |
CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., a norma del Decreto — Lei n. 109/77 do 23 de Março 1977. |
— |
REFER, E.P., a norma del Decreto-Lei n.104/97 do 29 de Abril 1997. |
— |
RAVE, S.A, a norma del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 de Dezembro 2000. |
— |
Fertagus, S.A., a norma del Decreto-Lei 78/2005 del 13 aprile. |
— |
Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90 do 17 de Março 1990. |
— |
Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90 do 17 de Março 1990, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi. |
Romania
— |
Compania Naţională Căi Ferate – CFR; |
— |
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă «CFR – Marfă»; |
— |
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR – Călători» |
Slovenia
Mat. Št. |
Naziv |
Poštna Št. |
Kraj |
5142733 |
Slovenske železnice, d. o. o. |
1000 |
LJUBLJANA |
Slovacchia
— |
Enti che gestiscono ferrovie, funicolari e impianti connessi ai sensi della legge n. 258/1993 Coll. modificata dalle leggi n. 152/1997 Coll. e n. 259/2001 Coll., |
— |
Enti che sono vettori che forniscono trasporti ferroviari al pubblico ai sensi della legge n. 164/1996, modificata dalle leggi n. 58/1997, n. 260/2001, n. 416/2001 e n. 114/2004, e sulla base del decreto governativo n. 662 del 7 luglio 2004. |
Per esempio:
— |
Železnice Slovenskej republiky, a.s. |
— |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
Finlandia
VR Osakeyhtiö/ /VR Aktiebolag
Svezia
— |
Enti pubblici che gestiscono servizi ferroviari in conformità della Järnvägslagen (2004:519) e della järnvägsförordningen (2004:526). |
— |
Enti pubblici regionali e locali che gestiscono trasporti ferroviari regionali o locali ai sensi della lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. |
— |
Enti privati che effettuano servizi ferroviari in forza di una autorizzazione accordata ai sensi del Förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono conformi all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva. |
Regno Unito
— |
Network Rail plc |
— |
Eurotunnel plc |
— |
Northern Ireland Transport Holding Company |
— |
Northern Ireland Railways Company Limited |
— |
Fornitori di servizi ferroviari che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dal Ministero dei trasporti o da altra autorità competente. |
(1) Ai fini del presente allegato si intende per direttiva UE «settori speciali» la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, p. 243).
(2) Conformemente alla direttiva dell'UE «settori speciali», per «imprese pubbliche» si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in forza di norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando in ognuno dei casi seguenti nei quali le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente:
— |
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa; |
— |
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, |
— |
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. |
(3) Nei servizi di trasporto si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
(4) Ad esempio la messa a disposizione o la gestione di reti (quali definite alla nota 4) destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario convenzionale o ad alta velocità.
(5) «Impresa collegata»: qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19) o nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di rapporti di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.
(6) Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al presente paragrafo.
(7) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
ALLEGATO 9-D
MERCI
PARTE 1
IMPEGNI DI SINGAPORE
Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli appalti di tutte le merci appaltate dai soggetti di cui agli allegati da 9-A a 9-C, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente accordo.
PARTE 2
IMPEGNI DELL'UNIONE
1. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli appalti per l'acquisizione di tutte le merci appaltate dai soggetti di cui agli allegati da 9-A a 9-C, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente accordo. |
2. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica esclusivamente alle merci illustrate ai capitoli della nomenclatura combinata di cui sotto e appaltate dai Ministeri della Difesa o e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza negli Stati membri dell'Unione:
|
ALLEGATO 9-E
SERVIZI
PARTE 1
IMPEGNI DI SINGAPORE
Il capo 9 (Appalti pubblici)si applica a i servizi seguenti di cui al documento MTN.GNS/W/120:
CPC |
Descrizione |
||||||||||||
61 |
Servizi di vendita, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; |
||||||||||||
633 |
Servizi di riparazione di beni di consumo personali e per la casa |
||||||||||||
641-643 |
Alberghi e ristoranti (compreso il catering) |
||||||||||||
712 |
Altri servizi di trasporto terrestre |
||||||||||||
74710 |
Agenzie di viaggio e operatori turistici |
||||||||||||
7472 |
Servizi delle guide turistiche |
||||||||||||
7512 |
Servizi di corriere |
||||||||||||
7523 |
Posta elettronica |
||||||||||||
7523 |
Messaggeria vocale |
||||||||||||
7523 |
Informazioni in linea e consultazione di basi di dati |
||||||||||||
7523 |
Scambio elettronico di dati |
||||||||||||
81 |
Servizi finanziari3 4 |
||||||||||||
82 |
Servizi immobiliari5 |
||||||||||||
84 |
Servizi informatici e servizi correlati |
||||||||||||
862 |
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
||||||||||||
8671 |
Servizi di architettura |
||||||||||||
864 |
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
||||||||||||
865 |
Servizi di consulenza gestionale |
||||||||||||
866 |
Servizi connessi alla consulenza gestionale |
||||||||||||
8672 |
Servizi di ingegneria |
||||||||||||
8673 |
Servizi di ingegneria integrati |
||||||||||||
86742 |
Servizi urbanistici e paesaggistici |
||||||||||||
8675 |
Servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria |
||||||||||||
8676 |
Servizi tecnici di prova e analisi |
||||||||||||
871 |
Servizi pubblicitari |
||||||||||||
87201 |
Servizi di ricerca dei quadri |
||||||||||||
87202 |
Servizi di collocamento del personale di ufficio e di altro personale |
||||||||||||
87203 |
Servizi di sostegno per le funzioni di ufficio |
||||||||||||
874 |
Servizi di pulizia degli edifici |
||||||||||||
87905 |
Servizi di traduzione e interpretazione |
||||||||||||
88442 |
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto6 |
||||||||||||
924 |
Servizi di istruzione per gli adulti |
||||||||||||
932 |
Servizi veterinari |
||||||||||||
94 |
Servizi di smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico e altri servizi di protezione ambientale |
||||||||||||
96112 |
Servizi di produzione di pellicole cinematografiche e videocassette |
||||||||||||
96113 |
Servizi di distribuzione di pellicole cinematografiche e di video |
||||||||||||
96121 |
Servizi di proiezione cinematografica |
||||||||||||
96122 |
Servizi di proiezione di videocassette |
||||||||||||
9619 |
Altri servizi di intrattenimento |
||||||||||||
96311 |
Servizi di biblioteca |
||||||||||||
964 |
Servizi sportivi e altri servizi ricreativi7 |
||||||||||||
— |
Servizi di biotecnologia |
||||||||||||
— |
Servizi per le mostre |
||||||||||||
— |
Ricerche di mercato commerciali |
||||||||||||
— |
Servizi di arredamento di interni, esclusa l'architettura |
||||||||||||
— |
Servizi professionali e di consulenza in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca e attività estrattiva, compresi i servizi petroliferi |
||||||||||||
— |
Servizi di telecomunicazione8 Servizi di telecomunicazione di base9, inclusa la rivendita (infrastrutture e servizi):
Servizi mobili11, inclusa la rivendita (infrastrutture e servizi):
|
Note all'allegato 9-E, parte 1:
1. |
L’impegno riguardante i servizi è assoggettato alle limitazioni e alle condizioni indicate nell’elenco di impegni specifici di cui all'allegato 8-B e relative appendici. |
2. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) presente accordo non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato. |
3. |
Sono esclusi la gestione di attivi e altri servizi finanziari appaltati dal Ministry of Finance e dalla Monetary Authority of Singapore per la gestione di riserve ufficiali in valuta estera e altre attività estere del governo di Singapore. |
4. |
Sono esclusi la gestione di attivi e altri servizi finanziari appaltati dal Central Provident Fund Board. |
5. |
Sono compresi solo i servizi di consulenza immobiliare, di aste e di valutazione. |
6. |
È esclusa la stampa della normativa governativa e della gazzetta. |
7. |
Sono esclusi il gioco d'azzardo e le scommesse |
8. |
Nei servizi di telecomunicazione non rientrano i servizi di trasmissione radiotelevisiva, che consistono nella catena ininterrotta di trasmissione con o senza filo necessaria per la ricezione e/o visualizzazione di segnali di programmi sonori e/o visivi da tutto o da parte del pubblico. |
9. |
I servizi di telecomunicazione di base possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare. |
10. |
Sono compresi i servizi voce, dati e fax. |
11. |
I servizi mobili possono essere prestati attraverso la tecnologia satellitare. |
PARTE 2
IMPEGNI DELL'UNIONE
Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica ai servizi seguenti, individuati in conformità alla classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC) provvisoria, quale contenuta nel documento MTN.GNS/W/120*:
Oggetto |
Numero di riferimento CPC |
||||
Servizi di manutenzione e di riparazione |
6112, 6122, 633, 886 |
||||
Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta |
712 (escluso 71235), 7512, 87304 |
||||
Trasporto della posta per via terrestre, escluse le ferrovie, e per via aerea |
71235, 7321 |
||||
Servizi di telecomunicazione |
752 |
||||
Servizi finanziari
|
ex 81 812, 814 |
||||
Servizi informatici e affini |
84 |
||||
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
||||
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione |
864 |
||||
Servizi di consulenza gestionale e affini |
865, 866*** |
||||
Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi di architettura del paesaggio, servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi tecnici di prova e analisi |
8671, 8672, 8673, 86742, 8675, 8676 |
||||
Servizi pubblicitari |
871 |
||||
Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà |
874, da 82201 a 82206 |
||||
Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto |
88442 |
||||
Reti fognarie e smaltimento dei rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
Note all'allegato 9-E, parte due:
1. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6 del presente allegato, gli impegni assunti dall'Unione in materia di servizi non si applicano alle concessioni di servizi di cui all'allegato 9-I. |
2. |
Gli impegni dell'Unione in materia di servizi sono soggetti alle restrizioni e alle condizioni specificate nell’elenco diimpegni specifici dell'Unione nell'ambito del capo 8 (Scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico). |
3.* |
Sono esclusi i servizi che i gli enti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati. |
4.** |
|
5.*** |
Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione. |
6. |
Se la revisione in corso della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici portasse a un ampliamento della gamma di servizi e concessioni di servizi interamente coperti da tale normativa, le parti, su richiesta di una di esse, esamineranno la possibilità di ampliare l'accesso ai servizi e alle concessioni di servizi per offrire opportunità di accesso al mercato equilibrate alle due parti. Le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, istituito in applicazione dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), gli elenchi degli impegni di cui al presente allegato per riflettere il risultato del suddetto esame. |
7. |
Se la revisione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici portasse a un ulteriore chiarimento o allo sviluppo di norme applicabili alle concessioni di servizi, e se l'esame di ulteriori possibilità di accesso al mercato delle concessioni di servizi condotto dalle parti avesse esito positivo, sulla base della precedente nota 6, l'Unione, su richiesta di Singapore, esamina la possibilità di riflettere tali sviluppi nel capo 9 (Appalti pubblici) o nel presente allegato. A seguito di tale riesame, le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubbliciadattare le norme applicabili alle concessioni di servizi di cui al capo 9 (Appalti pubblici) o i loro elenchi di impegni di cui all'allegato 9-F. |
ALLEGATO 9-F
CONCESSIONI DI SERVIZI E LAVORI DI COSTRUZIONE
PARTE 1
IMPEGNI DI SINGAPORE
Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica agli appalti da parte degli enti contemplati dagli allegati da 9-A a 9-C dei seguenti servizi di costruzione ai sensi della divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti quale contenuta nel documento MTN.GNS/W/120:
Elenco dei servizi di costruzione compresi:
CPC |
Descrizione |
512 |
Lavori generali di costruzione di edifici |
513 |
Lavori generali di costruzione di ingegneria civile |
514, 516 |
Lavori di installazione e montaggio |
517 |
Lavori di completamento e rifinitura di edifici |
511, 515, 518 |
Altri |
Note all'allegato 9-F, parte 1:
1. |
L’impegno riguardante i servizi di costruzione è assoggettata alle limitazioni e condizioni di cui all'allegato 8-B e relative appendici. |
2. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica agli appalti indetti da un ente disciplinato per conto di un ente non disciplinato. |
PARTE 2
IMPEGNI DELL'UNIONE
A. Servizi di costruzione
Il capo 9 (Appalti pubblici) si applica a tutti i servizi di costruzione elencati alla divisione 51, CPC appaltati dagli enti contemplati negli allegati da 9-A a 9-C:
B. Concessioni di lavori
I contratti di concessioni di lavori aggiudicati dagli enti specificati agli allegati 9-A e 9-B, sono inclusi nel regime di trattamento nazionale, purché il valore del contratto di concessione dei lavori sia pari o superiore a 5 000 000 DSP.
Note all'allegato 9-F, parte 2:
1. |
In sede di aggiudicazione degli appalti per contratti di concessioni di lavori gli enti aggiudicatori dell'Unione di cui agli allegati 9-A e 9-B accordano ai servizi e ai fornitori di Singapore, compresi i fornitori stabiliti in loco di Singapore, un trattamento non meno favorevole di quello che accordano ai servizi e ai fornitori domestici nel quadro del regime interno dell'Unione per le concessioni di lavori, (di seguito denominato «regime di trattamento nazionale»), purché il valore di tali appalti sia pari o superiore a 5 000 000 DSP. Nel quadro del regime di trattamento nazionale l'Unione, compresi i suoi Stati membri e i suoi enti appaltanti:
|
2. |
Se la revisione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici portasse a un ulteriore chiarimento o allo sviluppo di norme applicabili alle concessioni di lavori, l'Unione, su richiesta di Singapore, esaminerà la possibilità di riflettere tali sviluppi nel presente allegato. A seguito di tale riesame le parti possono, con decisione del comitato per lo scambio di servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici adattare le disposizioni applicabili alle concessioni di lavori di cui al capo 9 (Appalti pubblici) o i loro impegni di cui a presente allegato. |
Elenco della divisione 51, CPC
Gruppo |
Classe |
Sottoclasse |
Titolo |
Corrispondenza ISCI |
SEZIONE 5 |
|
|
COSTRUZIONI E LAVORI DI COSTRUZIONE: TERRA |
|
DIVISIONE 51 |
|
|
LAVORI DI COSTRUZIONE |
|
511 |
|
|
Lavori di pre-edificazione sul cantiere |
|
|
5111 |
51110 |
Servizi di ricognizione sul campo |
4510 |
|
5112 |
51120 |
Lavori di demolizione |
4510 |
|
5113 |
51130 |
Lavori di pulitura e preparazione del cantiere |
4510 |
|
5114 |
51140 |
Lavori di scavo e rimozione terra |
4510 |
|
5115 |
51150 |
Lavori di preparazione del sito per l'estrazione |
4510 |
|
5116 |
51160 |
Lavori di ponteggio |
4520 |
512 |
|
|
Lavori di costruzione di edifici |
|
|
5121 |
51210 |
Di una o due abitazioni |
4520 |
|
5122 |
51220 |
Di varie abitazioni |
4520 |
|
5123 |
51230 |
Di grandi magazzini o edifici industriali |
4520 |
|
5124 |
51240 |
Di edifici commerciali |
4520 |
|
5125 |
51250 |
Di edifici per attività d'intrattenimento pubblico |
4520 |
|
5126 |
51260 |
Di alberghi, ristoranti e simili |
4520 |
|
5127 |
51270 |
Di edifici scolastici |
4520 |
|
5128 |
51280 |
Di edifici adibiti alla sanità |
4520 |
|
5129 |
51290 |
Di edifici di altro tipo |
4520 |
513 |
|
|
Lavori di costruzione d'ingegneria civile |
|
|
5131 |
51310 |
Di autostrade (tranne le autostrade sopraelevate), strade urbane e extraurbane, ferrovie e piste aeroportuali |
4520 |
|
5132 |
51320 |
Di ponti, autostrade sopraelevate, tunnel e sottopassaggi |
4520 |
|
5133 |
51330 |
Di canali, porti, dighe e altre opere idrauliche |
4520 |
|
5134 |
51340 |
Di condotti, linee di comunicazione e linee elettriche (cavi) a lunga distanza |
4520 |
|
5135 |
51350 |
Di condotti e cavi locali; lavori ausiliari |
4520 |
|
5136 |
51360 |
Di costruzioni per l'estrazione e la manifattura |
4520 |
|
5137 |
|
Di costruzioni sportive e ricreative |
|
|
|
51371 |
Di stadi e terreni sportivi |
4520 |
|
|
51372 |
Di altri impianti sportivi e ricreativi (ad es. piscine, campi da tennis, campi da golf) |
4520 |
|
5139 |
51390 |
Opere d'ingegneria non classificate altrove |
4520 |
514 |
5140 |
51400 |
Montaggio e installazione di opere prefabbricate |
4520 |
515 |
|
|
Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale |
|
|
5151 |
51510 |
Edificazione di fondamenta, compresi i piloni |
4520 |
|
5152 |
51520 |
Trivellazione di pozzi d'acqua |
4520 |
|
5153 |
51530 |
Lavori di copertura e impermeabilizzazione esterna |
4520 |
|
5154 |
51540 |
Strutture in calcestruzzo |
4520 |
|
5155 |
51550 |
Centinatura e erezione di strutture in acciaio (compresa la saldatura) |
4520 |
|
5156 |
51560 |
Lavori edili |
4520 |
|
5159 |
51590 |
Altri lavori di costruzione speciali per il settore commerciale |
4520 |
516 |
|
|
Installazioni varie per l'edilizia |
|
|
5161 |
51610 |
Impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento d'aria |
4530 |
|
5162 |
51620 |
Installazione di tubature idrauliche e di canalizzazioni |
4530 |
|
5163 |
51630 |
Costruzione di impianti a gas |
4530 |
|
5164 |
|
Opere di elettricità |
|
|
|
51641 |
Lavori di cablaggio e di connessione elettrici |
4530 |
|
|
51642 |
Installazione d'impianti di allarme antincendio |
4530 |
|
|
51643 |
Installazione d'impianti di allarme antifurto |
4530 |
|
|
51644 |
Installazione di antenne residenziali |
4530 |
|
|
51649 |
Altri lavori di elettricità |
4530 |
|
5165 |
51650 |
Lavori di isolamento (cavi elettrici, acqua, riscaldamento, insonorizzazione) |
4530 |
|
5166 |
51660 |
Opere di recinzione e installazione di ringhiere |
4530 |
|
5169 |
|
Altri lavori d'installazione |
|
|
|
51691 |
Installazione di ascensori e scale mobili |
4530 |
|
|
51699 |
Altri lavori d'installazione non classificati altrove |
4530 |
517 |
|
|
Lavori di completamento e rifinitura di edifici |
|
|
5171 |
51710 |
Posa in opera di vetrate e installazione di vetri di finestre |
4540 |
|
5172 |
51720 |
Lavori di intonacatura |
4540 |
|
5173 |
51730 |
Lavori di tinteggiatura |
4540 |
|
5174 |
51740 |
Lavori di piastrellamento di pavimenti e pareti |
4540 |
|
5175 |
51750 |
Altri lavori di ricopertura di pavimenti e pareti, tappezzatura di pareti |
4540 |
|
5176 |
51760 |
Lavori di falegnameria di legno e metallo e di carpenteria |
4540 |
|
5177 |
51770 |
Lavori di decorazione interiore |
4540 |
|
5178 |
51780 |
Posa in opera di elementi ornamentali |
4540 |
|
5179 |
51790 |
Altri lavori di completamento e rifinitura di edifici |
4540 |
518 |
5180 |
51800 |
Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore |
4550 |
ALLEGATO 9-G
NOTE GENERALI E DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9.4
PARTE 1
RISERVE DI SINGAPORE
nessuna.
PARTE 2
RISERVE DELL'UNIONE
1. |
Il capo 9 (Appalti pubblici) non si applica:
|
2. |
Gli appalti degli enti aggiudicatori di cui agli allegati 9-A e 9-B in relazione ad attività nel campo dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e nel settore postale non rientrano nel presente accordo se non contemplati dall'allegato 9-C. |
3. |
La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda l'applicazione del capo 9 (Appalti pubblici) alle isole Åland (Ahvenanmaa). |
ALLEGATO 9-H
MEZZI DI PUBBLICAZIONE
1.
Per l'Unione:il sistema informativo per gli appalti pubblici europei:
http://simap.europa.eu/index_it.htm
la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2.
Per Singapore:
a) |
Per il paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 9.5 (Informazioni sul sistema di appalti): The Republic of Singapore Government Gazette |
b) |
Per il paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 9.5 (Informazioni sul sistema di appalti): The Government Electronic Business portal (GeBIZ) http://www.gebiz.gov.sg/ |
ALLEGATO 9-I
PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO
1.
Le parti convengono che per partenariato pubblico-privato (di seguito denominato «PPP») si intende un accordo contrattuale tra un ente appaltante e un fornitore per la prestazione di una serie di servizi, nel quale il fornitore riveste un ruolo importante, in particolare in riferimento al fatto che i rischi generalmente a carico del settore pubblico (quali ad esempio i rischi operativi o finanziari) sono parzialmente o pienamente trasferiti al fornitore.
Possibili tipi di accordi PPP
2. |
Ai fini del capo 9 (Appalti pubblici) e del presente allegato, i PPP comprendono, tra l'altro, i tipi di accordi seguenti:
|
Trattamento dei PPP nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici dell'Unione europea e di Singapore
3. |
Ai fini del capo 9 (Appalti pubblici) e del presente allegato:
|
Copertura del PPP e norme applicabili al PPP
4. |
Il PPP è copertè a titolo del capo 9 (Appalti pubblici) fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 (Portata e campo di applicazione). |
5. |
Gli impegni di cui al capo 9 (Appalti pubblici) si applicano soltanto ai contratti PPP conclusi tra un ente appaltante coperto e un fornitore al quale è aggiudicato il PPP. Il capo 9 (Appalti pubblici) non disciplina:
|
ALLEGATO 10–A
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI DI CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI
SEZIONE A
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE
|
Stato membro |
Indicazione geografica |
Descrizione o classe del prodotto (1) |
1. |
Cipro |
Κουμανδαρία/Commandaria |
Vino |
2. |
Cipro |
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania |
Bevanda spiritosa |
3. |
Repubblica ceca |
České pivo |
Birre |
4. |
Repubblica ceca |
Budějovické pivo |
Birre |
5. |
Repubblica ceca |
Budějovický měšt'anský var |
Birre |
6. |
Repubblica ceca |
Českobudějovické pivo |
Birre |
7. |
Repubblica ceca |
Žatecký chmel |
Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Luppolo |
8. |
Germania |
Mittelrhein |
Vino |
9. |
Germania |
Rheinhessen |
Vino |
10. |
Germania |
Rheingau |
Vino |
11. |
Germania |
Mosel |
Vino |
12. |
Germania |
Franken |
Vino |
13. |
Germania |
Korn / Kornbrand (2) |
Bevanda spiritosa |
14. |
Germania |
Bayerisches Bier |
Birre |
15. |
Germania |
Münchener Bier |
Birre |
16. |
Germania |
Hopfen aus der Hallertau |
Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Luppolo |
17. |
Germania |
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Salsicce |
18. |
Germania |
Schwarzwälder Schinken |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
19. |
Germania |
Aachener Printen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
20. |
Germania |
Nürnberger Lebkuchen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
21. |
Germania |
Lübecker Marzipan |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
22. |
Germania |
Bremer Klaben |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
23. |
Danimarca |
Danablu |
Formaggio |
24. |
Irlanda |
Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky |
Bevanda spiritosa |
25. |
Irlanda |
Irish cream |
Bevanda spiritosa |
26. |
Grecia |
Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki) |
Vino |
27. |
Grecia |
Ούζο/Ouzo (3) |
Bevanda spiritosa |
28. |
Grecia |
Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas) |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola |
29. |
Grecia |
Σάμος (Samos) |
Vino |
30. |
Grecia |
Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou) |
Gomme e resine naturali – Gomma da masticare |
31. |
Grecia |
Φέτα (Feta) |
Formaggio |
32. |
Spagna |
Málaga |
Vino |
33. |
Spagna |
Rioja |
Vino |
34. |
Spagna |
Jerez – Xérès – Sherry o Jerez o Xérès o Sherry |
Vino |
35. |
Spagna |
Manzanilla – Sanlúcar de Barrameda |
Vino |
36. |
Spagna |
La Mancha |
Vino |
37. |
Spagna |
Cava |
Vino |
38. |
Spagna |
Navarra |
Vino |
39. |
Spagna |
Valencia |
Vino |
40. |
Spagna |
Somontano |
Vino |
41. |
Spagna |
Ribera del Duero |
Vino |
42. |
Spagna |
Penedès |
Vino |
43. |
Spagna |
Bierzo |
Vino |
44. |
Spagna |
Empordà |
Vino |
45. |
Spagna |
Priorat |
Vino |
46. |
Spagna |
Rueda |
Vino |
47. |
Spagna |
Rías Baixas |
Vino |
48. |
Spagna |
Jumilla |
Vino |
49. |
Spagna |
Toro |
Vino |
50. |
Spagna |
Valdepeñas |
Vino |
51. |
Spagna |
Cataluña |
Vino |
52. |
Spagna |
Alicante |
Vino |
53. |
Spagna |
Utiel–requena |
Vino |
54. |
Spagna |
Brandy de Jerez |
Bevanda spiritosa |
55. |
Spagna |
Pacharán Navarro |
Bevanda spiritosa |
56. |
Spagna |
Baena |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
57. |
Spagna |
Sierra Mágina |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
58. |
Spagna |
Aceite del Baix Ebre–Montsía / Oli del Baix Ebre–Montsía |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
59. |
Spagna |
Aceite del Bajo Aragón |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
60. |
Spagna |
Antequera |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
61. |
Spagna |
Priego de Córdoba |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
62. |
Spagna |
Sierra de Cádiz |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
63. |
Spagna |
Sierra de Segura |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
64. |
Spagna |
Sierra de Cazorla |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
65. |
Spagna |
Siurana |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
66. |
Spagna |
Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
67. |
Spagna |
Les Garrigues |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
68. |
Spagna |
Estepa |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
69. |
Spagna |
Guijuelo |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
70. |
Spagna |
Jabugo |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
71. |
Spagna |
Jamón de Teruel / Paleta de Teruel |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
72. |
Spagna |
Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Salsicce |
73. |
Spagna |
Mahón–Menorca |
Formaggio |
74. |
Spagna |
Queso Manchego |
Formaggio |
75. |
Spagna |
Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi |
76. |
Spagna |
Jijona |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria – Torrone |
77. |
Spagna |
Turrón de Alicante |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
78. |
Spagna |
Azafrán de la Mancha |
Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Zafferano |
79. |
Francia |
Beaujolais |
Vino |
80. |
Francia |
Bordeaux |
Vino |
81. |
Francia |
Bourgogne |
Vino |
82. |
Francia |
Chablis |
Vino |
83. |
Francia |
Champagne |
Vino |
84. |
Francia |
Graves (Graves de Vayres) |
Vino |
85. |
Francia |
Médoc |
Vino |
86. |
Francia |
Moselle |
Vino |
87. |
Francia |
Saint–Emilion |
Vino |
88. |
Francia |
Sauternes |
Vino |
89. |
Francia |
Haut–Médoc |
Vino |
90. |
Francia |
Alsace |
Vino |
91. |
Francia |
Côtes du Rhône |
Vino |
92. |
Francia |
Languedoc (coteaux du Languedoc) |
Vino |
93. |
Francia |
Côtes du Roussillon |
Vino |
94. |
Francia |
Châteauneuf–du–Pape |
Vino |
95. |
Francia |
Côtes de Provence |
Vino |
96. |
Francia |
Margaux |
Vino |
97. |
Francia |
Touraine |
Vino |
98. |
Francia |
Anjou |
Vino |
99. |
Francia |
Pays d'Oc |
Vino |
100. |
Francia |
Val de Loire |
Vino |
101. |
Francia |
Cognac |
Bevanda spiritosa |
102. |
Francia |
Armagnac |
Bevanda spiritosa |
103. |
Francia |
Calvados |
Bevanda spiritosa |
104. |
Francia |
Comté |
Formaggio |
105. |
Francia |
Reblochon / Reblochon de Savoie |
Formaggio |
106. |
Francia |
Roquefort |
Formaggio |
107. |
Francia |
Camembert de Normandie |
Formaggio |
108. |
Francia |
Brie de Meaux |
Formaggio |
109. |
Francia |
Emmental de Savoie |
Formaggio |
110. |
Francia |
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi–cuits |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte |
111. |
Francia |
Huîtres de Marennes Oléron |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati – Ostriche |
112. |
Francia |
Canards à foie gras du Sud–Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Anatre |
113. |
Francia |
Jambon de Bayonne |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
114. |
Francia |
Huile d'olive de Haute–Provence |
Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) Olio d'oliva |
115. |
Francia |
Huile essentielle de lavande de Haute–Provence |
Olio essenziale – Lavanda |
116. |
Italia |
Aceto balsamico tradizionale di Modena |
Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Salse |
117. |
Italia |
Aceto balsamico di Modena |
Altri prodotti di cui all'allegato I del trattato (spezie, ecc.) – Salse |
118. |
Italia |
Cotechino Modena |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
119. |
Italia |
Zampone Modena |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
120. |
Italia |
Bresaola della Valtellina |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
121. |
Italia |
Mortadella Bologna |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
122. |
Italia |
Prosciutto di Parma |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
123. |
Italia |
Prosciutto di San Daniele |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
124. |
Italia |
Prosciutto Toscano |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
125. |
Italia |
Provolone Valpadana |
Formaggio |
126. |
Italia |
Taleggio |
Formaggio |
127. |
Italia |
Asiago |
Formaggio |
128. |
Italia |
Fontina |
Formaggio |
129. |
Italia |
Gorgonzola |
Formaggio |
130. |
Italia |
Grana Padano |
Formaggio |
131. |
Italia |
Mozzarella di Bufala Campana |
Formaggio |
132. |
Italia |
Parmigiano Reggiano |
Formaggio |
133. |
Italia |
Pecorino Romano |
Formaggio |
134. |
Italia |
Pecorino Sardo |
Formaggio |
135. |
Italia |
Pecorino Toscano |
Formaggio |
136. |
Italia |
Arancia Rossa di Sicilia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
137. |
Italia |
Cappero di Pantelleria |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
138. |
Italia |
Kiwi Latina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
139. |
Italia |
Lenticchia di Castelluccio di Norcia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
140. |
Italia |
Mela Alto Adige / Südtiroler apfel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
141. |
Italia |
Pesca e nettarina di Romagna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
142. |
Italia |
Pomodoro di Pachino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
143. |
Italia |
Grappa |
Bevanda spiritosa |
144. |
Italia |
Chianti |
Vino |
145. |
Italia |
Marsala |
Vino |
146. |
Italia |
Asti |
Vino |
147. |
Italia |
Barbaresco |
Vino |
148. |
Italia |
Bardolino (superiore) |
Vino |
149. |
Italia |
Barolo |
Vino |
150. |
Italia |
Brachetto d'Acqui |
Vino |
151. |
Italia |
Brunello di Montalcino |
Vino |
152. |
Italia |
Vino nobile di Montepulciano |
Vino |
153. |
Italia |
Bolgheri Sassicaia |
Vino |
154. |
Italia |
Dolcetto d'Alba |
Vino |
155. |
Italia |
Franciacorta |
Vino |
156. |
Italia |
Lambrusco di Sorbara |
Vino |
157. |
Italia |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
Vino |
158. |
Italia |
Montepulciano d’Abruzzo |
Vino |
159. |
Italia |
Soave |
Vino |
160. |
Italia |
Campania |
Vino |
161. |
Italia |
Sicilia |
Vino |
162. |
Italia |
Toscano/a |
Vino |
163. |
Italia |
Veneto |
Vino |
164. |
Italia |
Conegliano - Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco |
Vino |
165. |
Ungheria |
Tokaj |
Vino |
166. |
Ungheria |
Törkölypálinka |
Bevanda spiritosa |
167. |
Ungheria |
Pálinka |
Bevanda spiritosa |
168. |
Ungheria |
Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) |
169. |
Austria |
Jägertee / Jagertee / Jagatee |
Bevanda spiritosa |
170. |
Austria |
Inländerrum |
Bevanda spiritosa |
171. |
Austria |
Tiroler Speck |
Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) – Prosciutti |
172. |
Austria |
Steirischer Kren |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
173. |
Polonia |
Polska Wódka/Polish Vodka |
Bevanda spiritosa |
174. |
Polonia |
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte |
Bevanda spiritosa |
175. |
Polonia |
Polish Cherry |
Bevanda spiritosa |
176. |
Portogallo |
Queijo S. Jorge |
Formaggio |
177. |
Portogallo |
Vin de Madère / Madère / Madera / Madeira Wijn / Vino di Madera / / Madeira Wein / Madeira Wine / Madeira / Vinho da Madeira |
Vino |
178. |
Portogallo |
Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin de Porto / Port Wine / Port / vinho do Porto / Porto |
Vino |
179. |
Portogallo |
Douro |
Vino |
180. |
Portogallo |
Dão |
Vino |
181. |
Portogallo |
Bairrada |
Vino |
182. |
Portogallo |
Vinho Verde |
Vino |
183. |
Portogallo |
Alentejo |
Vino |
184. |
Romania |
Dealu Mare |
Vino |
185. |
Romania |
Murfatlar |
Vino |
186. |
Romania |
Cotnari |
Vino |
187. |
Romania |
Coteşti |
Vino |
188. |
Romania |
Panciu |
Vino |
189. |
Romania |
Recaş |
Vino |
190. |
Romania |
Odobeşti |
Vino |
191. |
Romania |
Târnave |
Vino |
192. |
Slovacchia |
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
Vino |
193. |
Finlandia |
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka / Vodka of Finland |
Bevanda spiritosa |
194. |
Finlandia |
Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur |
Bevanda spiritosa |
195. |
Svezia |
Svensk Vodka/Swedish Vodka |
Bevanda spiritosa |
196. |
Regno Unito |
Scotch Whisky |
Bevanda spiritosa |
SEZIONE B
Indicazioni geografiche di Singapore
(1) Conformemente alla classificazione per l'indicazione geografica di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, quale stabilita nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.
(2) Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).
(3) Prodotto della Grecia o di Cipro.
ALLEGATO 10–B
INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
SEZIONE A
Indicazioni geografiche dell'Unione
SEZIONE B
Indicazioni geografiche di Singapore
ALLEGATO 11-A
PRINCIPI APPLICABILI AD ALTRE SOVVENZIONI
1.
Di norma una parte non concede altre sovvenzioni relative allo scambio di merci e alla prestazione di servizi che non siano oggetto della disciplina di cui all'articolo 11.7 (Sovvenzioni vietate), nella misura in cui esse incidano o rischino di incidere sugli scambi commerciali delle parti.
2.
Nonostante il paragrafo 1, una parte può concedere le sovvenzioni seguenti, qualora siano necessarie per conseguire un obiettivo di interesse pubblico e gli importi delle sovvenzioni in questione si limitino al minimo necessario per il conseguimento di tale obiettivo e i suoi effetti sugli scambi dell'altra parte siano limitati:
a) |
le sovvenzioni a carattere sociale concesse ai singoli consumatori, a condizione che siano accordate senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; |
b) |
le sovvenzioni destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; |
c) |
le sovvenzioni destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure in cui si abbia una grave forma di sottoccupazione; |
d) |
le sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una delle parti; |
e) |
le sovvenzioni destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività o lo sviluppo di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi di una delle parti o la concorrenza tra le parti (1); |
f) |
le sovvenzioni concesse ad imprese incaricate della gestione di servizi chiaramente definiti di interesse economico generale, purché tali sovvenzioni siano limitate ai costi della prestazione di tali servizi; |
g) |
le sovvenzioni destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi di una delle due parti e la concorrenza tra le parti, e |
h) |
le sovvenzioni destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse regionale o bilaterale. |
(1) Questa categoria può comprendere, tra l'altro, le sovvenzioni con finalità di ricerca, sviluppo e innovazione chiaramente definite, le sovvenzioni per la formazione o la creazione di posti di lavoro, le sovvenzioni in campo ambientale e le sovvenzioni a favore delle piccole e medie imprese, definite come imprese con meno di 250 dipendenti.
ALLEGATO 14-A
REGOLE DI PROCEDURA DELL'ARBITRATO
Disposizioni generali
1. |
Ai fini del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e del presente allegato si intende per:
|
2. |
Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie), salvo diverso accordo tra le parti. |
3. |
Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le parti. |
Notifiche
4. |
Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto il giorno dell'invio. |
5. |
Una parte fornisce una copia elettronica di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte e contestazioni, così come una copia cartacea dei documenti, a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra parte. |
6. |
Tutte le comunicazioni sono indirizzate rispettivamente al direttore generale della direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore della divisione per l’America settentrionale e l’Europa del Ministero per il Commercio e l’industria di Singapore. |
7. |
Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra parte. |
8. |
Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento è trasmesso il giorno lavorativo successivo. |
9. |
A seconda del contenuto delle disposizioni oggetto della controversia, tutte le richieste e le notifiche indirizzate al comitato per il commercio conformemente al capo 14 (Risoluzione delle controversie) sono inviate in copia anche agli altri comitati specializzati pertinenti istituiti dall'accordo. |
Avvio del procedimento arbitrale
10. |
|
11. |
|
Comunicazioni iniziali
12. |
La parte attrice fa pervenire le proprie comunicazioni scritte iniziali entro venti giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta fa pervenire la propria replica scritta entro venti giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale. |
Lavori dei collegi arbitrali
13. |
Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale. |
14. |
Salvo altrimenti disposto al capo 14 (Risoluzione delle controversie), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, in particolare mediante telefono, fax o collegamento informatico. |
15. |
Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni. |
16. |
La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata. |
17. |
Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni. |
18. |
Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. |
Sostituzione
19. |
In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). |
20. |
Se una parte ritiene che un arbitro debba essere sostituito perché non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato 14-B («codice di condotta»), detta parte informa l'altra parte entro quindici giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro. |
21. |
Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). |
22. |
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, è designato un nuovo arbitro. La parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro dieci giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale. Qualora l'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato stabilito nel periodo prescritto all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, la parte che aveva designato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di una scelta di detta parte, il presidente del comitato per il commercio o il suo delegato seleziona un arbitro se:
|
23. |
Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). |
24. |
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna delle parti può chiedere che la questione venga sottoposta a un terzo neutrale. Se le parti non riescono a concordare sul terzo neutrale, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale è definitiva.
Se tale persona decide che il presidente del collegio arbitrale in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, le parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le parti non concordano sul nuovo presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato per il commercio, o il suo delegato, seleziona un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 14.20 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. I rimanenti membri della lista escludono, se del caso, la persona che aveva deciso che il presidente non soddisfaceva i requisiti del codice di condotta. La designazione del nuovo presidente è completata entro cinque giorni dalla data della constatazione della necessità di sostituire il presidente. |
25. |
I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono espletate le procedure di cui alle regole 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente allegato. |
Audizioni
26. |
Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione non si svolge a porte chiuse, tali informazioni vengono messe a disposizione del pubblico dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo dissenso di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione. |
27. |
Salvo diverso accordo tra le parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è Singapore e a Singapore se la parte attrice è l'Unione. |
28. |
Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle parti. |
29. |
Per l'intera durata delle audizioni tutti gli arbitri sono presenti. |
30. |
Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono presenziare a un'audizione:
Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale. |
31. |
Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte trasmette contemporaneamente al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno oralmente per conto di quella parte e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione. |
32. |
Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le parti, se le audizioni sono aperte al pubblico, si applicano le disposizioni seguenti:
Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale può condurre l'audizione a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti. |
33. |
Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:
Comunicazioni
Contestazioni
|
34. |
Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'audizione. |
35. |
Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso alle parti. |
36. |
Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione. |
Domande scritte
37. |
Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande scritte del collegio arbitrale. |
38. |
Ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte. |
Riservatezza
39. |
Qualora le audizioni del collegio arbitrale si siano svolte a porte chiuse conformemente alla regola 32 del presente allegato, le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle audizioni, delle discussioni, della relazione interinale del collegio arbitrale nonché di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e di tutte le comunicazioni con lo stesso. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se le osservazioni trasmesse da una parte al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale parte fornisce anche, su richiesta dell'altra parte, entro quindici giorni, una versione non riservata delle osservazioni che può essere comunicata al pubblico. Le disposizioni del presente allegato non precludono a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni considerate riservate da quest'ultima. |
Contatti unilaterali
40. |
Il collegio arbitrale non si incontra, non sente, né entra in alcun modo in contatto con una parte in assenza dell'altra parte. |
41. |
Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri. |
Comunicazioni amicus curiae
42. |
Salvo diverso accordo tra le parti, entro tre giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può considerare comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle parti, purché tali comunicazioni vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a quindici cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale. |
43. |
La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la cittadinanza o luogo di stabilimento di tale persona, la natura delle attività e delle fonti di finanziamento di tale persona, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è inviata nelle lingue scelte dalle parti in conformità della regola 46 del presente allegato. |
44. |
Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle regole 42 e 43 del presente allegato. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Tutte le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. |
Casi urgenti
45. |
Nei casi urgenti di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente allegato e comunica tali adeguamenti alle parti. |
Traduzione e interpretazione
46. |
Durante le consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 10, lettera b), del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento arbitrale. |
47. |
Le parti possono formulare osservazioni sulla traduzione di un documento predisposta conformemente al presente allegato. |
48. |
In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo è stato negoziato in inglese. |
Computo dei termini
49. |
Qualora, in applicazione della regola 8 del presente allegato, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento. |
Altre procedure
50. |
Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 14.10 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 14.12 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione dei lodi del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure. |
51. |
Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 14.10 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 14.11 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 14.12 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 14.13 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale successivamente alla sospensione degli obblighi), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato di quindici giorni. |
ALLEGATO 14-B
CODICE DI CONDOTTA PER GLI ARBITRI E I MEDIATORI
Definizioni
1. |
Ai fini del presente codice di condotta si intende per:
|
Responsabilità nei confronti della procedura
2. |
Nel corso dell'intero procedimento i candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo per quanto riguarda le questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta. |
Obblighi di dichiarazione
3. |
Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 14 (Risoluzione delle controversie), ogni candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti. |
4. |
I candidati o gli arbitri sono tenuti a comunicare al comitato per il commercio unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti. |
5. |
In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che possono intervenire in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle parti. |
Doveri degli arbitri
6. |
In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza. |
7. |
Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere. |
8. |
Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino. |
9. |
Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento. |
Indipendenza e imparzialità degli arbitri
10. |
Ciascun arbitro é indipendente e imparziale e deve evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. |
11. |
Nessun arbitro contrae direttamente o indirettamente obblighi o accetta vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle sue funzioni. |
12. |
Nessun arbitro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati, e ogni arbitro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. |
13. |
Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale. |
14. |
Gli arbitri evitano di allacciare relazioni, o di acquisire interessi finanziari, tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità. |
Obblighi degli ex arbitri
15. |
Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale. |
Riservatezza
16. |
Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in qualsiasi momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né in alcun caso divulga o si avvale di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri. |
17. |
Un arbitro non divulga, integralmente o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 14 (Risoluzione delle controversie). |
18. |
Nessun arbitro o ex arbitro divulga, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro a tale riguardo. |
Spese
19. |
Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo. |
Mediatori
20. |
Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori. |
PROTOCOLLO 1
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 Definizioni
SEZIONE 2
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2 Prescrizioni generali
ARTICOLO 3 Cumulo dell'origine
ARTICOLO 4 Prodotti interamente ottenuti
ARTICOLO 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
ARTICOLO 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
ARTICOLO 7 Unità da prendere in considerazione
ARTICOLO 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
ARTICOLO 9 Assortimenti
ARTICOLO 10 Elementi neutri
ARTICOLO 11 Separazione contabile
SEZIONE 3
REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 12 Principio di territorialità
ARTICOLO 13 Non alterazione
ARTICOLO 14 Esposizioni
SEZIONE 4
RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
SEZIONE 5
DICHIARAZIONE D'ORIGINE
ARTICOLO 16 Prescrizioni generali
ARTICOLO 17 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
ARTICOLO 18 Esportatore autorizzato
ARTICOLO 19 Validità della dichiarazione di origine
ARTICOLO 20 Presentazione della dichiarazione di origine
ARTICOLO 21 Importazione con spedizioni scaglionate
ARTICOLO 22 Esenzioni dalla dichiarazione di origine
ARTICOLO 23 Documenti giustificativi
ARTICOLO 24 Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi
ARTICOLO 25 Discordanze ed errori formali
ARTICOLO 26 Importi espressi in euro
SEZIONE 6
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 27 Cooperazione tra autorità competenti
ARTICOLO 28 Verifica delle dichiarazioni di origine
ARTICOLO 29 Indagini amministrative
ARTICOLO 30 Risoluzione delle controversie
ARTICOLO 31 Sanzioni
SEZIONE 7
CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 32 Applicazione del presente protocollo
ARTICOLO 33 Condizioni particolari
SEZIONE 8
Disposizioni finali
ARTICOLO 34 Modifiche del presente protocollo
ARTICOLO 35 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Elenco delle appendici
ALLEGATO A: NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO B
ALLEGATO B: ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
ALLEGATO B bis: ADDENDUM DELL'ALLEGATO B
ALLEGATO C: MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
ALLEGATO D: PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN SONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE
ALLEGATO E: TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
Dichiarazioni comuni
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante il Principato di Andorra
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la Repubblica di San Marino
DICHIARAZIONE COMUNE riguardante la revisione delle norme d'origine di cui al protocollo 1
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini del presente protocollo:
a) |
per "paese ASEAN" si intende uno Stato membro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che non è parte del presente accordo; |
b) |
i "capitoli", le "voci" e le "sottovoci" sono i capitoli, le voci e le sottovoci figuranti nella nomenclatura, che costituisce il sistema armonizzato con le modifiche indicate nella raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, del 26 giugno 2004; |
c) |
il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, voce o sottovoce del sistema armonizzato; |
d) |
per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati in un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario oppure, in mancanza di tale documento, in un'unica fattura; |
e) |
per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana; |
f) |
per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione o a Singapore, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; |
g) |
i "materiali fungibili" sono i materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche, e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito; |
h) |
per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; |
i) |
per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio; |
j) |
per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
k) |
per "prodotto" si intende il prodotto che è fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; e |
l) |
per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione o a Singapore. |
2. Ai fini del comma 1, lettera f), se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" può riferirsi all'impresa appaltante.
SEZIONE 2
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2
Prescrizioni generali
Ai fini del presente accordo i prodotti seguenti sono considerati originari di una parte:
a) |
i prodotti interamente ottenuti in una parte a norma dell'articolo 4; e |
b) |
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 5. |
ARTICOLO 3
Cumulo dell'origine
1. In deroga all'articolo 2 (Prescrizioni generali) sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti in quella parte incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti). Non è necessario che i materiali dell'altra parte abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. I materiali originari di un paese ASEAN che applica un accordo preferenziale con l'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 sono considerati materiali originari di una parte se sono incorporati in un prodotto ottenuto in quella parte, purché abbiano subito in quella parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
3. Ai fini del paragrafo 2, l'origine dei materiali è determinata in base alle norme di origine applicabili nel quadro degli accordi preferenziali dell'Unione con tali paesi.
4. Ai fini del paragrafo 2, il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi ASEAN in una parte e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine, in base alla quale questi materiali potrebbero essere esportati direttamente nell'Unione.
5. Il cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 7 può essere applicato soltanto a condizione che:
a) |
i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:
|
b) |
gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione. |
6. Le dichiarazioni di origine rilasciate in applicazione del paragrafo 4 recano una delle voci seguenti:
a) |
"Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA"; oppure |
b) |
"Application du paragraphe 2 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour". |
7. I materiali che figurano nell'allegato C del presente protocollo sono esclusi dal cumulo di cui ai paragrafi da 2 a 6 laddove al momento dell'importazione del prodotto:
a) |
la preferenza tariffaria applicabile ai materiali in una parte non sia la stessa per tutti i paesi interessati dal cumulo; e |
b) |
i materiali in questione beneficerebbero, grazie al cumulo, di un trattamento tariffario più favorevole rispetto a quello di cui avrebbero fruito se fossero stati esportati direttamente in una parte. |
8. Su richiesta di una parte, con decisione adottata in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare l'allegato C del presente protocollo. Le richieste di modifica vanno comunicate all'altra parte almeno due mesi prima della riunione di detto comitato.
9. I materiali originari di un paese ASEAN sono considerati materiali originari di una parte se sono ulteriormente trasformati o incorporati in uno dei prodotti ivi ottenuti, che figurano nell'allegato D del presente protocollo, purché abbiano subito in quella parte lavorazioni o trasformazioni che consistono in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti).
10. Ai fini del paragrafo 9, l'origine dei materiali è determinata conformemente alle norme di origine preferenziale applicabili ai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (nel seguito "SPG") di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1).
11. Ai fini del paragrafo 9, il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi ASEAN in una parte e da utilizzare in ulteriori lavorazioni o trasformazioni è stabilito mediante una prova dell'origine in conformità delle regole preferenziali applicabili ai paesi beneficiari dell'SPG, come stabilito nel regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione.
12. Il cumulo di cui ai paragrafi da 9 a 13 può essere applicato soltanto a condizione che:
a) |
i paesi ASEAN coinvolti nell'acquisizione del carattere originario si siano impegnati a:
|
b) |
gli impegni di cui alla lettera a) siano stati notificati all'Unione. |
13. Le dichiarazioni di origine rilasciate in applicazione del paragrafo 9 recano una delle seguenti voci:
a) |
"Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA"; oppure |
b) |
"Application du paragraphe 9 de l'article 3 du protocole no 1 de l'ALE UE/Singapour". |
14. Su richiesta di una parte, con decisione adottata in seno al comitato doganale, istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare l'allegato D del presente protocollo. Le richieste di modifica vanno comunicate all'altra parte almeno due mesi prima della riunione del comitato.
15. Il cumulo di cui ai paragrafi da 9 a 13 cessa di essere applicato quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
ARTICOLO 4
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano interamente ottenuti in una parte:
a) |
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; |
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; |
c) |
gli animali vivi, ivi nati ed allevati; |
d) |
i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; |
e) |
i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; |
f) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
g) |
i prodotti dell'acquacoltura a partire da pesci, crostacei e molluschi ivi nati e allevati; |
h) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali di una parte dalle sue navi; |
i) |
i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); |
j) |
gli articoli usati ivi raccolti, a condizione che servano soltanto al recupero delle materie prime; |
k) |
gli scarti e i residui di operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
l) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali di una parte, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e |
m) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad l). |
2. Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, lettera h), e al paragrafo 1, lettera i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) |
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione o a Singapore; |
b) |
che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore; e |
c) |
che soddisfano una delle condizioni seguenti:
|
ARTICOLO 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini della lettera b) dell'articolo 2 (Requisiti generali) i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo.
2. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nel presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui il prodotto che ha acquisito il carattere originario è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i paragrafi 4 e 5, i materiali non originari di cui non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto, secondo le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato B o B bis del presente protocollo, possono nondimeno essere utilizzati purché il loro valore totale o peso netto accertato non superi:
a) |
il dieci per cento del peso del prodotto per i prodotti rientranti nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24 del sistema armonizzato, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16; |
b) |
il dieci per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per gli altri prodotti, ad eccezione di quelli compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato per i quali si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato A del presente protocollo. |
4. Il paragrafo 3 non può essere interpretato in modo tale da consentire alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo di materiali non originari, specificate nell'elenco di cui all'allegato B del presente protocollo.
5. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 4 (Prodotti interamente ottenuti). Fatti salvi l'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) e il paragrafo 2 dell'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), la tolleranza prevista in tali paragrafi si applica tuttavia alla somma di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco di cui all'allegato B del presente protocollo relativamente al prodotto stesso, devono essere interamente ottenuti.
ARTICOLO 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, a prescindere dal rispetto o meno delle prescrizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati), le lavorazioni o trasformazioni seguenti:
a) |
operazioni di conservazione volte a garantire che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il deposito; |
b) |
scomposizione e composizione di confezioni; |
c) |
lavaggio, pulitura; spolveratura, rimozione di ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
d) |
stiratura e pressatura di tessili e articoli tessili; |
e) |
semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
f) |
sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; lucidatura e brillatura dei cereali e del riso; |
g) |
operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; |
h) |
sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
i) |
affilatura, semplice macinatura o semplice taglio; |
j) |
vaglio, cernita, selezione, classificazione, gradazione, assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); |
k) |
semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; |
l) |
apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
m) |
semplice miscelatura di prodotti anche di specie diverse; miscelatura di zucchero con qualsiasi altra sostanza; |
n) |
semplice aggiunta di acqua o diluizione, disidratazione oppure denaturazione dei prodotti; |
o) |
semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti; |
p) |
cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) ad o); oppure |
q) |
macellazione di animali. |
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.
3. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1 si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione o a Singapore.
ARTICOLO 7
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
2. Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.
Qualora, in forza della regola generale di interpretazione 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio sia considerato congiuntamente al prodotto ai fini della classificazione, l'imballaggio è preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono compresi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
ARTICOLO 9
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale di interpretazione 3 del sistema armonizzato, si considerano originari laddove tutti i prodotti che li compongono siano originari. Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme purché il valore dei prodotti non originari non superi il quindici per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
ARTICOLO 10
Elementi neutri
Per stabilire se un prodotto è originario di una parte non occorre determinare l'origine degli elementi seguenti eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) |
energia e combustibile; |
b) |
impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione; |
c) |
macchine, utensili, filiere e forme; pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati; lubrificanti, grassi, materiali compositi ed altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; guanti, occhiali, calzature, abbigliamento, dispositivi e forniture di sicurezza; attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per testare o ispezionare il prodotto; catalizzatori e solventi; e |
d) |
altre merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto. |
ARTICOLO 11
Separazione contabile
1. Se nella lavorazione o nella trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili originari e non originari, le autorità doganali competenti possono autorizzare, su richiesta scritta degli operatori economici, la gestione dei materiali secondo il metodo della separazione contabile, senza che detti materiali debbano essere tenuti in scorte separate.
2. Le autorità governative competenti possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a condizioni da essi ritenute appropriate.
3. L'autorizzazione è concessa solo se il ricorso al metodo della separazione contabile può garantire in qualsiasi dato momento che il numero di prodotti ottenuti, che potrebbero essere considerati originari dell'Unione o di Singapore, è identico a quello risultante dall'applicazione di un metodo di separazione fisica delle scorte.
4. Se autorizzato, si applica il metodo di separazione contabile quale ad esempio la determinazione della media, il metodo LIFO (last-in, first-out - ultimo ad entrare, primo ad uscire) o il metodo FIFO (first-in, first-out - primo ad entrare, primo ad uscire) e l'applicazione del metodo usato è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nell'Unione o a Singapore, in base al luogo in cui il prodotto è fabbricato.
5. Un fabbricante che adotta il metodo della segregazione contabile emette o richiede dichiarazioni di origine per la quantità di prodotti che può essere considerata originaria della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti della parte esportatrice, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa alla modalità secondo la quale i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità governative competenti controllano il modo in cui sono utilizzate le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 e possono revocarle qualora il fabbricante faccia un qualunque uso improprio dell'autorizzazione o non ottemperi a qualunque altra condizione di cui al presente protocollo.
SEZIONE 3
REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 12
Principio di territorialità
1. Le condizioni di cui alla sezione 2, relative all'acquisizione del carattere originario, devono essere soddisfatte in una parte senza interruzione.
2. Le merci originarie esportate da una parte in un paese terzo e successivamente reimportate devono essere considerate merci non originarie, a meno che si forniscano alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
a) |
le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
b) |
non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese terzo o nel corso dell'esportazione. |
ARTICOLO 13
Non alterazione
1. I prodotti dichiarati per l'importazione in una parte devono essere gli stessi prodotti esportati dall'altra parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie a conservarli in buono stato o diverse dall'aggiunta o dall'apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, prima di essere dichiarati ai fini dell'importazione.
2. Il deposito di prodotti o spedizioni è ammesso solo se i prodotti restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
3. Fatta salva la sezione 5, il frazionamento delle spedizioni può avvenire laddove effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità solo se le spedizioni restano sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.
4. I paragrafi da 1 a 3 si considerano osservati salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario; in tali casi, le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di fornire le prove dell'osservanza; le prove possono essere presentate in qualsiasi forma, compresi documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico o prove materiali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli oppure qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
ARTICOLO 14
Esposizioni
1. I prodotti originari, spediti per un'esposizione in un paese diverso da una parte e venduti dopo l'esposizione per essere importati in una parte, beneficiano all'importazione delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:
a) |
un esportatore ha spedito detti prodotti da una parte nel paese in cui si tiene l'esposizione e ve li ha esposti; |
b) |
l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti ad una persona in una parte; |
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione, o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e |
d) |
dal momento in cui sono stati inviati per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali della parte importatrice va presentata, secondo le normali procedure, una dichiarazione di origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 5, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
SEZIONE 4
RESTITUZIONE O ESENZIONE
ARTICOLO 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari dell'Unione o di Singapore, per i quali è rilasciata o compilata una dichiarazione di origine conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 5, non sono soggetti nell'Unione o a Singapore ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti i regimi di restituzione, sgravio o esenzione, parziale o totale, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente, applicabili nell'Unione o a Singapore ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali restituzioni, sgravi o esenzioni si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati ma non quando sono trattenuti in una parte per essere il consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi, come definiti a norma dell'articolo 7 (Unità da prendere in considerazione), paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili, come definiti a norma dell'articolo 8 (Accessori, pezzi di ricambio e utensili), e ai prodotti degli assortimenti, come definiti a norma dell'articolo 9 (Assortimenti), se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali contemplati nel presente protocollo.
SEZIONE 5
DICHIARAZIONE DI ORIGINE
ARTICOLO 16
Prescrizioni generali
1. I prodotti originari dell'Unione importati a Singapore e i prodotti originari di Singapore importati nell'Unione beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione (nel seguito denominata "dichiarazione di origine"). La dichiarazione di origine è rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che deve descrivere il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
2. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano, nei casi specificati all'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine), del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 17
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
1. Una dichiarazione di origine di cui all'articolo 16 (Prescrizioni generali) può essere compilata:
a) |
nell'Unione:
|
b) |
a Singapore da un esportatore che:
|
2. Una dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti interessati possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti appropriati di cui all'articolo 23 (Documenti giustificativi), atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e il soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.
4. Una dichiarazione di origine deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato E del presente protocollo, conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta a penna e in stampatello. Nel caso delle esportazioni da Singapore, la dichiarazione di origine deve essere compilata nella versione inglese mentre, nel caso delle esportazioni dall'Unione, la dichiarazione di origine può figurare in una delle versioni linguistiche di cui all'allegato E del presente protocollo.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 18 (Esportatore autorizzato) non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. In deroga al paragrafo 1, una dichiarazione di origine può eccezionalmente essere compilata dopo l'esportazione ("attestazione retroattiva"), a condizione che sia presentata nella parte importatrice entro due anni, nel caso dell'Unione, ed entro un anno, nel caso di Singapore, dall'ingresso delle merci nel territorio.
ARTICOLO 18
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono autorizzare qualsiasi esportatore, che esporta prodotti a norma del presente accordo, a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti interessati (nel seguito denominato "esportatore autorizzato"). L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie all'accertamento del carattere originario dei prodotti e del soddisfacimento degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione assegnano all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Tale revoca avviene se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso scorretto dell'autorizzazione.
ARTICOLO 19
Validità della dichiarazione di origine
1. Una dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice. Il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le dichiarazioni di origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale laddove l'inosservanza del termine sia dovuta a circostanze eccezionali.
3. Nei casi di presentazione tardiva diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le dichiarazioni di origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
ARTICOLO 20
Presentazione della dichiarazione di origine
Ai fini della richiesta di trattamento tariffario preferenziale le dichiarazioni di origine devono essere presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte. Dette autorità possono richiedere la traduzione di una dichiarazione di origine.
ARTICOLO 21
Importazione con spedizioni scaglionate
Nel caso in cui, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, siano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati, secondo la definizione della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
ARTICOLO 22
Esenzioni dalla dichiarazione di origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una dichiarazione di origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e purchénon sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, se è evidente che, per loro natura e quantità, tali prodotti non sono essere destinati a scopi commerciali.
3. Il valore complessivo di tali prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 23
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari dell'Unione o di Singapore e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:
a) |
una prova diretta delle trasformazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna; |
b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte, ove sono utilizzati conformemente al diritto interno; oppure |
c) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione dei materiali in una parte, rilasciati o compilati in una parte, ove sono utilizzati in conformità al diritto interno. |
ARTICOLO 24
Conservazione delle dichiarazioni e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione di origine e i documenti di cui al paragrafo 3, dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine).
2. Le autorità doganali della parte importatrice conservano per almeno tre anni le dichiarazioni di origine a loro presentate.
3. Conformemente a quanto previsto dalla normativa ivi vigente, ciascuna delle parti consente agli esportatori sul proprio territorio di conservare la documentazione o le registrazioni su qualsiasi supporto, a condizione che possano essere reperite e stampate.
ARTICOLO 25
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione di origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della dichiarazione di origine, se viene opportunamente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, su una dichiarazione di origine, il documento non è respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza di quanto in esso riportato.
ARTICOLO 26
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), comma 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine), paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti siano fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 17 (Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine), comma 1, lettera a), punto ii) e dell'articolo 22 (Esenzioni dalla dichiarazione di origine) in base alla valuta figurante nella fattura, secondo l'importo fissato dalla parte in questione.
3. Gli importi che devono essere utilizzati in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta nazionale degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Uno Stato membro dell'Unione può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il cinque per cento dal risultato della conversione. Uno Stato membro dell'Unione può lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al quindici per cento del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riesaminati dalle parti in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) su richiesta dell'Unione o di Singapore. Nel procedere a detto riesame, le parti valutano l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, le parti possono decidere, in seno al comitato doganale, di modificare gli importi espressi in euro.
SEZIONE 6
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 27
Cooperazione tra autorità competenti
1. Le autorità doganali delle parti si comunicano, tramite la Commissione europea, gli indirizzi delle autorità doganali responsabili della verifica delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, tramite le relative autorità competenti, nella verifica dell'autenticità delle dichiarazioni di origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
ARTICOLO 28
Verifica delle dichiarazioni di origine
1. Le verifiche a posteriori delle dichiarazioni di origine sono effettuate su campioni casuali o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi per dubitare dell'autenticità di tali documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'adempimento degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice l'originale o una copia della dichiarazione di origine, se era stata presentata, indicando, se del caso, i motivi che giustificano l'indagine. A corredo della richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevuti, che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni fornite nelle dichiarazioni di origine.
3. La verifica è effettuata a cura delle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere prove e di procedere a ispezioni dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Se le autorità doganali della parte importatrice decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, deve essere offerta all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, con riserva di applicazione delle misure cautelari ritenute necessarie. L'eventuale sospensione del trattamento preferenziale è ripristinata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte delle autorità doganali della parte importatrice, del carattere originario dei prodotti interessati o dell'adempimento delle altre prescrizioni del presente protocollo.
5. Gli esiti della verifica sono comunicati al più presto alle autorità doganali che l'hanno richiesta, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari delle parti e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a consentire alle autorità doganali richiedenti di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali richiedenti li escludono dal trattamento preferenziale, salvo in circostanze eccezionali.
ARTICOLO 29
Indagini amministrative
1. Laddove dagli esiti della procedura di verifica o da qualsiasi altra informazione sostanziale disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente protocollo, la parte esportatrice conduce, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, indagini appropriate o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. Gli esiti di tali indagini sono comunicati alla parte che richiede la verifica.
2. La parte che richiede la verifica può presenziare alle indagini, fatte salve le condizioni che possono essere stabilite dall'autorità competente nella parte esportatrice.
3. Nel caso in cui una parte constati, in base a informazioni oggettive, un ripetuto inadempimento (2) nel fornire cooperazione amministrativa a norma della presente sezione, o una frode sistematica ed intenzionale perpetrata dall'altra parte, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati conformemente al paragrafo 4.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle condizioni seguenti:
a) |
la parte che ha constatato quanto indicato al paragrafo 3 lo notifica senza indugio al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 (Comitato per il commercio), unitamente alle informazioni oggettive e alle azioni raccomandate da intraprendere. All'atto della ricezione di detta notifica, il comitato per il commercio delibera in merito alle azioni appropriate da intraprendere sulla scorta di tutte le informazioni e delle risultanze obiettive pertinenti, nell'intento di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nel corso di tali consultazioni, il prodotto interessato o i prodotti interessati beneficia o beneficiano del trattamento preferenziale; |
b) |
qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato per il commercio senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodottointeressato o i prodotti interessati nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per rispondere alle preoccupazioni della parte. La sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al comitato per il commercio; |
c) |
le sospensioni temporanee di cui al presente articolo sono commisurate agli effetti sugli interessi finanziari della parte interessata, derivanti dalla situazione che ha dato adito alla constatazione della parte di cui al paragrafo 3. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili qualora alla data di scadenza non siano sostanzialmente mutate le condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale; e |
d) |
le sospensioni temporanee e il relativo rinnovo sono notificati al comitato per il commercio subito dopo la relativa adozione. Le sospensioni sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per il commercio allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione. |
ARTICOLO 30
Risoluzione delle controversie
1. Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui all'articolo 28 (Verifica delle dichiarazioni di origine) che non sia possibile risolvere tra le autorità competenti che richiedono una verifica e le autorità competenti incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposti al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).
2. La risoluzione di tutte le controversie tra l'importatore e le autorità competenti della parte importatrice ha luogo secondo la legislazione di tale parte.
ARTICOLO 31
Sanzioni
Le parti prevedono procedimenti sanzionatori a carico di chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
SEZIONE 7
CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 32
Applicazione del presente protocollo
1. Il termine "Unione" non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari di Singapore importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione, ai sensi del protocollo 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (3). Singapore riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati nell'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione e originari dell'Unione.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 33 (Condizioni particolari).
ARTICOLO 33
Condizioni particolari
1. Purché siano stati trasportati direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 13 (Non alterazione), si considerano:
a) |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
b) |
prodotti originari di Singapore:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appongono l'indicazione "Singapore" e "Ceuta e Melilla" sulle dichiarazioni di origine per i prodotti originari, rispettivamente, di tali territori.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
SEZIONE 8
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 34
Modifiche del presente protocollo
Con decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare le disposizioni del presente protocollo.
In seguito alla conclusione di un accordo di libero scambio tra l'Unione ed uno o più paesi ASEAN, le parti possono, con decisione adottata in seno al comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), modificare o adattare il presente protocollo e in particolare l'allegato C menzionato all'articolo 3 (Cumulo dell'origine), paragrafo 7, al fine di garantire coerenza tra le norme d'origine applicabili nell'ambito degli scambi preferenziali tra i paesi ASEAN e l'Unione.
ARTICOLO 35
Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito
Il presente accordo può applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo, e che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito, in regime di deposito provvisorio nel territorio delle parti, in magazzini doganali o zone franche, a condizione che venga presentata alle autorità doganali della parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una dichiarazione di origine compilata a posteriori unitamente, se richiesto, ai documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente a norma dell'articolo 13 (Non alterazione).
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUUE L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(2) Ai fini dell'articolo 29 (Indagini amministrative), paragrafo 3, un ripetuto inadempimento nel fornire cooperazione amministrativa significa, tra l'altro, la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti interessati o un reiterato rifiuto di procedere ad indagini e/o alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti, per un periodo continuativo di dieci mesi.
ALLEGATO A
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO NELL'ALLEGATO B
Nota 1 – Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter ritenere che detti prodotti siano stati sufficientemente lavorati o trasformati a norma dell'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) del protocollo. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
a) |
attraverso le lavorazioni o le trasformazioni non è superato un contenuto massimo di materiali non originari; |
b) |
a seguito delle lavorazioni o delle trasformazioni i prodotti fabbricati rientrano in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre applicabile del sistema armonizzato diversa rispetto alla rispettiva voce a quattro cifre o alla sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato relative ai materiali utilizzati; |
c) |
è effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; e |
d) |
le lavorazioni o le trasformazioni sono effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti. |
Nota 2 – Struttura dell'elenco
2.1. |
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato; la seconda colonna riporta la descrizione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni voce menzionata nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex": ciò significa che le regole della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più numeri di voce raggruppati insieme o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti della colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell'elenco compaiono più norme, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3. |
2.4. |
Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare. |
Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme
3.1. |
Le disposizioni di cui all'articolo 5 (Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati) del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove tali prodotti sono utilizzati o in un altro stabilimento di una parte. |
3.2. |
A norma dell'articolo 6 (Lavorazioni o trasformazioni insufficienti) del protocollo, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate devono consistere in operazioni più complesse di quelle elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco. Fatta salva la disposizione di cui al primo comma, le norme dell'elenco specificano le lavorazioni o le trasformazioni minime richieste; l'esecuzione di ulteriori lavorazioni o trasformazioni conferisce il carattere di prodotto originario; mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni minori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti, ma non lo è in uno stadio successivo. Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario, a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti, ma non lo è in uno stadio successivo. Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (Materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. L'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …" oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto" significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli corrispondenti alla stessa descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
3.4. |
Quando una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che debbano essere utilizzati tutti questi materiali. |
3.5. |
Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale norma non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa condizione. |
3.6. |
Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Non devono inoltre essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. |
I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401, e che sono coltivati o raccolti nel territorio di un paese beneficiario, sono considerati originari del territorio di quel paese, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese. |
4.2. |
Nei casi in cui la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale. |
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. |
Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami. Salvo diversa indicazione, inoltre, tale espressione comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
5.2. |
Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
5.3. |
I termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano nell'elenco i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici e artificiali oppure fibre o filati di carta. |
5.4. |
Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materie tessili miste
6.1. |
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4). |
6.2. |
La tolleranza di cui alla nota 6.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Esempio: Un filato della voce5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. Si possono quindi utilizzare fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine, a condizione che il loro peso totale non superi il 10 % del peso del filato. Esempio: Un tessuto di lana della voce5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine o filati di lana che non soddisfano le norme di origine, o una combinazione di entrambi, a condizione che il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio: Se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce5407, essa sarebbe ovviamente un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
6.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20 %. |
6.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. |
Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota si possono utilizzare i materiali tessili (ad eccezione di fodere e controfodere) che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, a condizione che questi siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
7.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere liberamente utilizzati nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio: Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzo di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili. |
7.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti di cui al capitolo 27
8.1. |
I "trattamenti specifici" ai fini delle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle operazioni seguenti:
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8.2. |
I "trattamenti specifici" ai fini delle voci2710, 2711 e 2712 consistono nelle operazioni seguenti:
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8.3. |
Ai fini delle voci ex 2707 e 2713 operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe, non conferiscono il carattere di prodotto originario. |
ALLEGATO B
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O DELLE TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Descrizione del prodotto |
Lavorazioni o trasformazioni cui vengono sottoposti i materiali non originari e che conferiscono loro il carattere di prodotto originario |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti |
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Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili utilizzate sono interamente ottenute |
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ex capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, eccetto: |
Tutti i pesci e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti |
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ex 0301 10 |
Pesci ornamentali d'acqua salata da acquacoltura |
Ivi allevati da uova, larve, pesciolini o avannotti per un periodo non inferiore a 2 mesi, nel corso del quale il valore delle uova, delle larve, dei pesciolini, degli avannotti utilizzati non ecceda il 65 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di pesce, adatti al consumo umano |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0306 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, adatti al consumo umano |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, adatti al consumo umano |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0511 91 |
Uova di pesce e lattimi non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 7 |
Ortaggi, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 0701 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dello zucchero (3) utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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da 1501 a 1504 |
Grassi di maiale, di pollame, di animali delle specie bovina, ovina o caprina, di pesci, ecc. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1505 , 1506 e 1520 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina). Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Glicerina, greggia; acque e liscivie glicerinose. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 e 1517 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari o dalle loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto finale |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri (compreso il cioccolato bianco), non contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui
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ex capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex 1901 20 ex 1901 90 ex 1902 19 ex 1902 20 ex 1902 30 ex 1905 90 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi, di frutta, anche a guscio, o di altre parti di piante; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero (10) utilizzato non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; eccetto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex 2101 11 ex 2101 12 ex 2101 20 ex 2103 10 ex 2103 90 ex 2104 10 ex 2106 90 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e delle voci 2207 e 2208 , in cui:
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali del capitolo 10 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto finale |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati non supera il 30 % del peso complessivo dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
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2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Tutti i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco del capitolo 24 sono interamente ottenuti |
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ex 2402 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e il tabacco da fumo della sottovoce 2403 10 , in cui almeno il 10 % del peso di tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati è costituito da tabacco non lavorato interamente ottenuto o da cascami di tabacco di cui alla voce 2401 |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2707 |
Oli nei quali il peso dei costituenti aromatici supera quello dei costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, di cui oltre il 65 % del volume viene distillato ad una temperatura fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti maggiormente specifici (16) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti maggiormente specifici (17) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche (18) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altre trasformazioni, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche (19) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono comunque utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di oli da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o una o più trasformazioni maggiormente specifiche (20) oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di elementi radioattivi o di isotopi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 2 0 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 . Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce, a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45 |
Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); Glicerolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2906 , 2909 , 2910 , 2912 -2918 , 2920 , 2924 , 2931 , 2933 , 2934 , 2942 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3404 |
Cere artificiali e cere preparate:
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; alcune sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, eccetto quelli della stessa sottovoce del prodotto ed i materiali della sottovoce 2905 44 . Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie: eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3903 , 3905 , 3906 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (21) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3908 , 3909 , 3913 , 3915 -3917 , 3920 , 3921 , 3922 , 3924 , 3925 , 3926 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4002.99 |
Altra gomma sintetica e fatturato (factis), derivati da oli, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4010 |
Cinghie di trasmissione o di trasporto, |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: |
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Rigenerazione di pneumatici usati |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 4011 e 4012 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 41 |
Pelli gregge (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4101 a 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equini (freschi, o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche, o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1, lettera c), del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi, o salati, secchi, trattati con calce, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1, lettera b), o 1, lettera c), del capitolo 41 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 o 4106 91 oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 e 4106 92 , solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco |
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Capitolo 42 |
Articoli in cuoio; selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; loro lavori; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e articoli in legno; carbone di legna; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno |
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Liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, eccetto il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4503 |
Lavori di sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, di sparto o di altre materie da intreccio; lavori da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 50 |
Seta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione (22) |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (23) |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani di animali; filati e tessuti di crine; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (24) |
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ex capitolo 52 |
Cotone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (25) |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (26) |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura oppure filatura di fibre naturali |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura, a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (27) |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (28) |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia; eccetto: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali oppure Floccaggio accompagnato da tintura o stampa (29) |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, si possono utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (30) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto oppure Unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (31) |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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Fabbricazione a partire da (32):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche rivestiti, costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (33):
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5606 |
Filati rivestiti, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , rivestite (diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" |
Fabbricazione a partire da (34):
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Fabbricazione di tessuti "tufted" accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica (35) |
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Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, si possono utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Tintura di filati accompagnata da tessitura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (36) |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o stampa |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliato; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (37) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (38): |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (39) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura Possono essere utilizzate soltanto le fibre sotto elencate: - - filati di cocco - - filati di politetrafluoroetilene (40), - - filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, - - filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, - - monofilato di politetrafluoroetilene (41), - - filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), - - filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici filato (42), - - monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico |
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Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco (43) oppure Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia oppure Lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura oppure Floccaggio accompagnato da tintura o da stampa oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia oppure Torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) oppure Tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto: |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 e ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed altri accessori per vestiario confezionati per bambini piccoli (bebè), ricamati |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6210 e ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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ex 6212 |
Reggiseni, bustini, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia |
Tessitura a maglia e confezione (compreso il taglio) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (81) oppure Confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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Fabbricazione:
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l'agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) (7) |
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- - Ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) (10) |
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- - Altri |
Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o fibre sintetiche in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (7) |
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6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ogni caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (7) (9) oppure Spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 66 |
Ombrelli da pioggia o da sole, ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 ) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose o semipreziose, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; bigiotteria; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci 7106 , 7108 e 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure Fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7117 |
Bigiotteria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ferro e acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Prodotti semilavorati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o 7206 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7207 |
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7218 91 e 7218 99 |
Prodotti semilavorati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7218 10 |
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da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o dai materiali semilavorati della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7218 |
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7224 90 |
Prodotti semilavorati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 , 7205 o della sottovoce 7224 10 |
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da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; barre e profilati, in altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o dai materiali semilavorati delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire dai materiali semilavorati della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ) e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (escluso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e della voce 7606 |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i materiali della voce 7802 |
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Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 82 |
Oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli delle voci da 8202 a 8205 . Gli utensili delle voci da 8202 a 8205 si possono tuttavia incorporare, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (ad esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione:
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8211 |
Coltelli a lama tranciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 8208 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (ad esempio tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina, tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8401 |
Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8410 , 8411 , 8412 , 8413 |
Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas; altri motori e macchine motrici; Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri autocarrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o di movimentazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8431 |
Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente nelle macchine delle voci da 8425 a 8430 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8443 |
Macchinari per la stampa |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a sfere o a rulli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi; ingranaggi; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di semiconduttori o dischi "wafer", di dispositivi a semiconduttore, circuiti integrati elettronici o monitor a schermo piatto; parti ed accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Electric generating sets and rotary converters |
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8504 |
Unità di alimentazione elettrica per macchine automatiche di elaborazione dei dati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8506 |
Pile e batterie di pile elettriche; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8507 8513 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma rettangolare (compresa la forma quadrata); Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (ad esempio a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8517.69 |
Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza fili (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori idonei ad essere utilizzati esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile a stato solido, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o di altri fenomeni, registrati o meno, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione oppure la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti idonee all'uso esclusivamente o principalmente con gli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8535 a 8537 |
Apparecchiature elettriche per la commutazione, la protezione o il collegamento di circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi a raggi catodici per videomonitor |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8542.31 a 8542.33 e 8542.39 |
Circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Operazione di diffusione, in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopante appropriato, anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo |
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8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), dotati o meno di connettori; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di connettori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materiale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (ad esempio: boccole a vite) annegate nella massa, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- Microassemblaggi elettronici |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Veicoli diversi da quelli costruiti per circolare unicamente su rotaie, loro parti ed accessori; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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- - Inferiore o uguale a 50 cm3 |
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- - Superiore a 50 cm3 |
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8714 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 : |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Paracaduti a motore ("rotochute") |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 8804 oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navi, battelli ed altri natanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, fotografia, cinematografia, misura, controllo, precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9005 , 9006 , 9007 , 9008 |
Binocoli, cannocchiali, altri telescopi ottici e loro sostegni, altri strumenti di astronomia e loro sostegni; Apparecchi fotografici, apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinematografia o la microproiezione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più nello specifico altrove, laser diversi dai diodi laser, altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi. |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o meno, anche combinati fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 91 |
Orologi e loro parti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura). Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, paraffina, stearina, gomme o resine naturali, paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata (ad eccezione della gelatina della voce 3503 ) e lavori di gelatina non indurita |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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9603 |
Scope e spazzole (comprese le spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli), scope meccaniche per l'impiego a mano, non a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, eccetto quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore complessivo di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto |
(1) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(2) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(3) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(4) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(5) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(6) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(7) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(8) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(9) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(10) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(11) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(12) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(13) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(14) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(15) Cfr. la nota introduttiva 4.2.
(16) Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nelle note introduttive 8.1 e 8.3.
(17) Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nella nota introduttiva 8.2.
(18) Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nella nota introduttiva 8.2.
(19) Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nella nota introduttiva 8.2.
(20) Le condizioni particolari relative alle "trasformazioni specifiche" sono esposte nelle note introduttive 8.1 e 8.3.
(21) Nel caso di prodotti composti da materiali classificati alle voci da 3901 a 3906 e nel caso di prodotti classificati alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.
(22) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(23) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(24) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(25) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(26) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(27) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(28) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(29) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(30) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(31) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(32) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 5.
(33) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 5.
(34) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 5.
(35) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(36) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(37) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(38) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(39) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(40) L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(41) L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(42) L'impiego di tale materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(43) Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con materiali tessili misti cfr. la nota introduttiva 6.
(44) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
ALLEGATO B bis
ADDENDUM ALL'ALLEGATO B
Disposizioni comuni
1. |
Per i prodotti di seguito descritti, tuttavia limitatamente ad un contigente annuo, possono applicarsi anche le seguenti norme, in luogo di quelle esposte nell'allegato B per i prodotti originari di Singapore. |
2. |
Una dichiarazione di origine compilata a norma del presente allegato contiene la seguente indicazione in inglese: "Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA". |
3. |
L'importazione nell'Unione di prodotti a titolo di tali deroghe è ammessa su presentazione di una dichiarazione firmata dall'esportatore autorizzato, attestante che i prodotti in questione soddisfano le condizioni della deroga. |
4. |
Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione. |
5. |
I contingenti indicati nella tabella seguente saranno gestiti dalla Commissione europea secondo il principio "first-come, first-served" ("primo arrivato, primo servito"). I quantitativi esportati da Singapore nell'Unione a titolo di queste deroghe saranno calcolati in base alle importazioni nell'Unione.
|
ALLEGATO C
MATERIALI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
Sistema armonizzato |
Descrizione dei materiali |
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, dei volatili della voce 0105 |
ex 0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate |
Capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
0709 51 ex 0710 80 0711 51 0712 31 |
Funghi, freschi o refrigerati, temporaneamente conservati, secchi |
0710 40 2005 80 |
Mais dolce |
1006 |
Riso |
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 14 ex 1108 19 |
Farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellet, cereali schiacciati o in fiocchi, amido di riso |
1604 e 1605 |
Preparazioni e conserve di pesce; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce; crostacei preparati o conservati, molluschi e altri invertebrati acquatici |
1701 e 1702 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, altri zuccheri, succedanei del miele e zuccheri e melassi caramellati |
ex 1704 90 |
Prodotti a base di zuccheri, non contenenti cacao, diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum) |
ex 1806 10 |
Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore al 65 % |
1806 20 |
Cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao diverso dal cacao in polvere |
ex 1901 90 |
Altre preparazioni alimentari contenenti, in peso, meno del 40 % di cacao, diverse dagli estratti di malto, contenenti meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o isoglucosio e meno di 5 % di glucosio, di amido o fecola |
2003 10 |
Funghi, preparati o conservati ma non in aceto o acido acetico |
ex 2101 12 |
Preparazioni a base di caffè |
ex 2101 20 |
Preparazioni a base di tè o mate |
ex 2106 90 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse dai concentrati di proteine e dalle sostanze proteiche testurizzate: sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati diversi dagli sciroppi di isoglucosio, di glucosio e di maltodestrina; preparazione contenente più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, del 5 % di saccarosio o isoglucosio, del 5 % di glucosio o di amido o fecola. |
ex 3302 10 |
Miscele di sostanze odorose del tipo utilizzato nell'industria delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda e contenenti più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, del 5 % di saccarosio o isoglucosio, del 5 % di glucosio o di amido o fecola. |
3302 10 29 |
Preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, diverse da quelle con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 %, e contenenti, in peso, più dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, più del 5 % di saccarosio o isoglucosio e più del 5 % di glucosio, di amido o fecola |
ALLEGATO D
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 9, PER I QUALI I MATERIALI ORIGINARI DI UN PAESE ASEAN VENGONO CONSIDERATI COME MATERIALI ORIGINARI DI UNA PARTE
Codice SA |
Descrizione |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; oli usati |
2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
2912 -2914 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide: derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
2930 |
Tiocomposti organici |
2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
2935 |
Solfonammidi |
2942 |
Altri composti organici |
3215 |
Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
4010 |
Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
8483 |
Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; alloggiamenti per cuscinetti e cuscinetti lisci per alberi; ingranaggi; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento (compresi i giunti di articolazione) |
8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (ad esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione |
8506 |
Pile e batterie di pile |
8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "schede intelligenti" ed altri supporti per la registrazione del suono o altri fenomeni, registrati o meno, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 |
8546 |
Isolatori per l'elettricità di qualsiasi materiale |
8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (ad esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia |
9006 |
Apparecchi fotografici (diversi dagli apparecchi cinematografici); apparecchi e dispositivi, comprese lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro |
ALLEGATO E
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no … (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (2) sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje ili ovlaštenje nadležnog državnog tijela br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.'
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … származásúak (2).
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih vladnih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung. (2)
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)
DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. |
Singapore accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato. |
2. |
Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. |
Singapore accetta come prodotti originari dell'Unione a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. |
2. |
Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. |
DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLE NORME D'ORIGINE DI CUI AL PROTOCOLLO 1
1. |
Le parti convengono di sottoporre a riesame le norme d'origine contenute nel protocollo 1 e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una delle parti. |
2. |
Gli allegati da B a D del protocollo 1 saranno adattati conformemente alle modifiche periodiche apportate al sistema armonizzato. |
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata nell'Unione da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.
Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore a Singapore, l'Unique Entity Number deve essere indicato in questo spazio.
(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce a prodotti originari dell'Unione, l'esportatore utilizza il simbolo "UE". Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante il simbolo "CM".
(3) Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione è contenuta nel documento stesso.
(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo di firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
INTESE DA 1 A 5 E DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLE UNIONI DOGANALI
INTESA 1
IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 16.6 (FISCALITÀ)
Le parti convengono che con l'espressione «disposizioni del presente accordo» di cui all'articolo 16.6 (Fiscalità), paragrafo 1, si intendono le disposizioni che:
a) |
accordano un trattamento non discriminatorio alle merci secondo le modalità e nella misura di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci); |
b) |
ostano al mantenimento in vigore o all'istituzione di dazi doganali o misure fiscali nei confronti delle merci secondo le modalità e nella misura di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci); e |
c) |
accordano un trattamento non discriminatorio ai prestatori di servizi e agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui al capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico), sezione A (Disposizioni generali), sezione B (Prestazione transfrontaliera di servizi), sezione C (Stabilimento) e sezione E (Quadro normativo), sottosezione 6 (Servizi finanziari). |
INTESA 2
IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI
Per quanto riguarda la regola 10 di cui all'allegato 14-A, le parti confermano l'intesa seguente:
1. |
La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali. |
2. |
L'importo esatto della retribuzione e delle spese è definito dalle parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 10 di cui all'allegato 14-A. |
3. |
Le parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale. |
INTESA 3
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini della presente intesa si intende per:
a) |
«normativa doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale; |
b) |
«autorità richiedente»: l'autorità doganale competente, designata a tal fine da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base alla presente intesa; |
c) |
«autorità interpellata»: l'autorità doganale competente, designata a tal fine da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base alla presente intesa; |
d) |
«dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; |
e) |
«operazione contraria alla normativa doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della normativa doganale; |
f) |
«autorità doganale»: le autorità doganali di Singapore, le autorità doganali degli Stati membri o i servizi competenti della Commissione europea, a seconda dei casi. |
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Nelle questioni doganali connesse con gli scambi le parti si prestano assistenza reciproca attraverso le rispettive autorità doganali secondo le modalità e le condizioni di cui alla presente intesa per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa per quanto riguarda:
a) |
le merci dichiarate all'importazione nella parte richiedente come esportate o riesportate dall'altra parte e non come originarie di detta parte; |
b) |
le merci dichiarate all'importazione nella parte richiedente come originarie dell'altra parte per scopi diversi dall'applicazione di preferenze tariffarie nel quadro del presente accordo. |
2. L'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi di cui alla presente intesa è complementare a quella contemplata all'articolo 29 (Indagini amministrative) del protocollo 1 (sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa).
3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi riguardanti merci in transito o trasbordate nel territorio di una parte e destinate al territorio dell'altra parte è fornita, nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, solo secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 27 (Cooperazione tra autorità competenti), all'articolo 28 (Verifica delle dichiarazioni di origine) e all'articolo 29 (Indagini amministrative) del protocollo 1 (sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa). Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti riesaminano le modalità dell'assistenza in relazione alle merci in transito o trasbordate nel territorio di una parte e destinate al territorio dell'altra parte.
4. L'assistenza nelle questioni doganali connesse con gli scambi non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui quest'ultima autorizzi la comunicazione di tali informazioni.
5. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nella presente intesa.
6. L'assistenza da fornire a norma della presente intesa riguarda solo le transazioni commerciali connesse a un'operazione contraria alla normativa doganale che ha avuto luogo non oltre tre anni prima della data della domanda di assistenza.
7. Le parti non sono tenute a modificare il loro regime o le loro procedure doganali al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente intesa.
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, basata sul ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale per quanto riguarda qualsiasi categoria di merci di cui all'articolo 2 (Campo di applicazione), paragrafo 1, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente una o più delle informazioni seguenti che possono consentire a quest'ultima di garantire la corretta applicazione della normativa doganale:
a) |
nome e recapito dell'esportatore o dell'agente; |
b) |
informazioni sulla spedizione riguardanti il numero del container, le dimensioni, il nome della nave e del trasportatore, il paese di origine, il luogo di esportazione e la descrizione del carico; |
c) |
numero di classificazione, quantità e valore dichiarato; |
d) |
tutte le altre informazioni che le parti ritengono necessarie a determinare se è stata effettuata un'operazione contraria alla normativa doganale. |
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata indica:
a) |
se le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; o |
b) |
se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. |
3. L'autorità interpellata non è tenuta a fornire informazioni che non siano già a sua disposizione.
4. Ai fini del paragrafo 1, per ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale, si intende un sospetto basato su una o più delle informazioni fattuali pertinenti seguenti ottenute da fonti pubbliche o private:
a) |
dati storici indicanti che un determinato importatore, esportatore, fabbricante, produttore o un'altra società che interviene nella circolazione delle merci dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte non ha rispettato la normativa doganale di una delle parti; |
b) |
dati storici indicanti che una parte o l'insieme delle imprese che intervengono nella circolazione di merci appartenenti a un determinato settore di prodotti dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte, qualora la circolazione delle merci dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte non abbia rispettato la normativa doganale di una delle parti, o |
c) |
altre informazioni che le autorità doganali delle parti ritengono sufficienti nel contesto di una particolare domanda. |
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le parti possono prestarsi assistenza reciproca mediante le rispettive autorità doganali, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, fornendo in particolare le informazioni riguardanti:
a) |
attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare le autorità doganali dell'altra parte; |
b) |
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; |
c) |
merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale; |
d) |
persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale, o |
e) |
mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale. |
ARTICOLO 5
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma della presente intesa sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentire all'autorità interpellata di rispondervi. Nel caso di una situazione urgente possono essere accettate domande orali, le quali immediatamente dopo sono tuttavia confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:
a) |
autorità richiedente; |
b) |
misura richiesta; |
c) |
oggetto e motivo della domanda; |
d) |
disposizioni giuridiche o regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti; |
e) |
informazioni i il più possibile precise ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine; |
f) |
sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; |
g) |
motivi del ragionevole sospetto di un'operazione contraria alla normativa doganale. |
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Tale requisito non si applica ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 6
Evasione delle domande
1. Al fine di evadere una domanda di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze, a fornire le informazioni già in suo possesso. L'autorità interpellata può, a propria discrezione, fornire un'ulteriore assistenza svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata, o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente intesa.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
ARTICOLO 7
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini, corredandoli, se del caso, di documenti giustificativi o altri elementi pertinenti.
2. Tali informazioni possono essere in formato elettronico.
ARTICOLO 8
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di alcuni requisiti o condizioni qualora la parte alla quale è stata chiesta l'assistenza a titolo della presente intesa ritenga che tale assistenza:
a) |
possa arrecare pregiudizio alla sua sovranità; |
b) |
possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 9 (Scambio di informazioni e riservatezza), paragrafo 2, o |
c) |
implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. |
2. Su richiesta dell'autorità interpellata l'assistenza può essere differita qualora questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni sono comunicate quanto prima all'autorità richiedente.
ARTICOLO 9
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma della presente intesa sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi pertinenti della parte che le ha ricevute. La parte che riceve le informazioni ne mantiene la riservatezza.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in una forma ritenuta adeguata dalla parte che potrebbe fornirli.
3. Ciascuna parte dispone di procedure volte a garantire che le informazioni riservate, comprese le informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della persona che le fornisce, presentate in relazione all'applicazione della normativa doganale della parte siano trattate come informazioni riservate e protette dalla divulgazione non autorizzata.
4. La parte che riceve le informazioni le utilizza soltanto per gli scopi indicati nella domanda. Se una parte desidera utilizzare tali informazioni per altri fini, ottiene preventivamente l'accordo scritto dell'autorità che le ha fornite.
5. La parte che riceve le informazioni può utilizzarle nel quadro dei suoi procedimenti amministrativi o giudiziari, se pertinente, purché tutte le informazioni definite sensibili dalla parte che le ha fornite non siano utilizzate senza il consenso scritto di quest'ultima.
6. Fatto salvo il paragrafo 5, le informazioni fornite da una parte all'altra parte non sono divulgate ai mezzi di comunicazione né a qualsiasi altra persona o entità diversa dalle autorità doganali della parte richiedente, pubblicate o rese altrimenti disponibili al pubblico senza il consenso scritto della parte che ha fornito le informazioni.
7. Qualora l'utilizzo delle informazioni ottenute da una parte sia soggetto all'autorizzazione della parte che ha fornito le informazioni in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6, tale utilizzo è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta parte.
ARTICOLO 10
Spese di assistenza
1. La parte che riceve la domanda si assume l'onere di tutte le spese ordinarie sostenute per dare esecuzione alla domanda. La parte che presenta la domanda si assume l'onere delle spese relative a esperti e testimoni, nonché, se del caso, interpreti e traduttori.
2. Se durante l'espletamento di una domanda risulta che per dare seguito alla stessa siano necessarie spese sostanziali o di carattere straordinario, le parti si consultano per definire le modalità e le condizioni alle quali può essere effettuato o proseguito l'espletamento della domanda.
ARTICOLO 11
Attuazione
1. L'attuazione della presente intesa spetta, nel caso di Singapore, alle autorità doganali di Singapore e, nel caso dell'Unione, ai servizi competenti della Commissione europea e, se pertinente, alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alla presente intesa.
3. Le parti riconoscono che, considerate le risorse limitate delle rispettive autorità doganali, è opportuno ridurre le domande al minimo indispensabile.
ARTICOLO 12
Altri accordi
Tenendo conto delle competenze rispettive dell'Unione e degli Stati membri, la presente intesa:
a) |
non pregiudica gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; |
b) |
è considerata complementare agli accordi di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale già conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Singapore, ma prevale su qualsiasi disposizione di tali accordi che risulti incompatibile con la presente intesa; |
c) |
non pregiudica le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito della presente intesa che possa interessare l'Unione. |
ARTICOLO 13
Consultazioni
1. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità della presente intesa, la parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato doganale istituito in forza dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).
2. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) e il capo 15 (Meccanismo di mediazione) non si applicano ad alcuna questione attinente alla presente intesa.
INTESA 4
RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROGRAMMI DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO (AEO)
In relazione all'articolo 6.3 (Cooperazione doganale), paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 6.17 (Comitato doganale), paragrafo 2, le parti hanno raggiunto l'intesa seguente:
Le parti riconoscono che trarranno un vantaggio reciproco da una collaborazione volta a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e ad agevolare gli scambi legittimi.
Le parti si adoperano per giungere al riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato («AEO») e trovano un accordo al riguardo mediante decisione del comitato doganale istituito in forza dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati).
Le parti convengono di iniziare i lavori per il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO.
Le parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo al fine di giungere a un accordo sul riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi AEO, idealmente dopo un anno e al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alle unioni doganali
1. |
L'Unione ricorda che i paesi che hanno concluso un'unione doganale con l'Unione europea hanno l'obbligo di allinearsi alla tariffa doganale comune e, progressivamente, al regime doganale preferenziale dell'Unione, adottando le misure necessarie e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi interessati. L'Unione ha pertanto invitato Singapore ad avviare negoziati con gli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione e i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie a norma del presente accordo, al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994. |
2. |
Singapore ha informato l'Unione che avvierà negoziati con i paesi interessati alla data della firma del presente accordo al fine di concludere accordi bilaterali che istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994. |