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Document 22017D2019
Decision of the EEA Joint Committee No 69/2016 of 29 April 2016 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement [2017/2019]
Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2019]
Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2016, del 29 aprile 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2019]
GU L 300 del 16.11.2017, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 69/2016
del 29 aprile 2016
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2019]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Brema, Assia e Bassa Sassonia (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda. |
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(4) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32015 D 2278: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 55).» |
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/2278 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN
(1) GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 55.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.