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Document 22017D1306

Decisione del comitato misto SEE n. 23/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1306]

GU L 189 del 20.7.2017, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1306/oj

20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (1).

(2)

La direttiva 2013/29/UE abroga la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 4 (Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

« 32013 L 0029: Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo della direttiva 2013/29/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(2)   GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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