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Document 22017D1053

Decisione del Comitato misto SEE n. 264/2015, del 30 ottobre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1053]

GU L 161 del 22.6.2017, pp. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1053/oj

22.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 264/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1053]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piridato in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(6)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1106: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70),

32015 R 1115: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015 (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22),

32015 R 1154: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015 (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18),

32015 R 1166: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015 (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34),

32015 R 1201: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015 (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37).»;

2)

Al punto 13zs [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

32015 R 1106: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1106 della Commissione, dell'8 luglio 2015 (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70).»;

3)

Dopo il punto 13zzzzv [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/762 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzw.

32015 R 1115: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1115 della Commissione, del 9 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva piridato in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22).

13zzzzx.

32015 R 1154: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1154 della Commissione, del 14 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18).

13zzzzy.

32015 R 1166: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1166 della Commissione, del 15 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34).

13zzzzz.

32015 R 1201: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1201 della Commissione, del 22 luglio 2015, che rinnova l'approvazione della sostanza fenexamid in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1106, (UE) 2015/1115, (UE) 2015/1154, (UE) 2015/1166 e (UE) 2015/1201 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES


(1)   GU L 181 del 9.7.2015, pag. 70.

(2)   GU L 182 del 10.7.2015, pag. 22.

(3)   GU L 187 del 15.7.2015, pag. 18.

(4)   GU L 188 del 16.7.2015, pag. 34.

(5)   GU L 195 del 23.7.2015, pag. 37.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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