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Document 22017D0051
Decision No 1/2016 of the Joint Committee on Agriculture of 16 November 2016 on amending Annex 10 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products [2017/51]
Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l'agricoltura, del 16 novembre 2016, relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]
Decisione n. 1/2016 del Comitato misto per l'agricoltura, del 16 novembre 2016, relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]
GU L 7 del 12.1.2017, p. 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 7/20 |
DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA
del 16 novembre 2016
relativa alla modifica dell'allegato 10 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/51]
IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito «l'accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
(2) |
L'allegato 10 dell'accordo riguarda il riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi. |
(3) |
A norma dell'articolo 6 dell'allegato 10 dell'accordo, il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» esamina tutte le questioni relative all'allegato 10 e alla sua applicazione, esaminando periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato suddetto. Il gruppo di lavoro formula in particolare proposte che presenta al comitato onde adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato suddetto. Ha pertanto proposto al comitato di modificare l'allegato in questione al fine di includere gli agrumi nel campo di applicazione, in seguito al riconoscimento delle norme fitosanitarie per questo tipo di prodotto. Inoltre, l'allegato 10 dovrebbe riflettere l'adozione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato 10, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 1 dell'allegato 10 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1
Campo d'applicazione
Il presente allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi o secchi e per i quali l'Unione europea ha fissato norme di commercializzazione o ha riconosciuto norme alternative alla norma generale dell'Unione in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2017.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2016
Per il Comitato misto per l'agricoltura
La presidente e capo della delegazione dell'Unione europea
Susana MARAZUELA-AZPIROZ
Il capo della delegazione svizzera
Krisztina BENDE
Il segretario del Comitato
Ioannis VIRVILIS
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).