Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1214(01)

    Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

    GU L 331 del 14.12.2017, p. 4–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    14.12.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 331/4


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

    L'UNIONE EUROPEA, di seguito «Unione»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito «Cile»,

    dall'altra,

    di seguito denominate collettivamente «parti»,

    CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo un solido partenariato commerciale basato su principi e valori comuni che si riflettono nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra;

    DETERMINATE a contribuire allo sviluppo e all'espansione dei propri settori del biologico con la creazione di nuove opportunità di esportazione;

    DETERMINATE a promuovere il commercio di prodotti biologici e convinte che il presente accordo favorirà il commercio di prodotti coltivati e ottenuti con metodo biologico tra le parti;

    ALLO SCOPO di raggiungere un livello elevato di rispetto dei principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici;

    IMPEGNATE a potenziare la cooperazione normativa su questioni relative alla produzione biologica;

    RICONOSCENDO l'importanza della reciprocità e della trasparenza negli scambi internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

    TENENDO PRESENTE che l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli scambi incoraggia i membri dell'OMC a essere disponibili ad accettare come equivalenti i regolamenti tecnici di altri membri, anche se differiscono dai propri, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri;

    CONSTATANDO che la fiducia costante nella continua affidabilità delle procedure di valutazione e del sistema di controllo dell'altra parte è un elemento essenziale di tale accettazione dell'equivalenza;

    BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo che istituisce l'OMC e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Scopo

    Scopo del presente accordo è promuovere il commercio di prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico tra l'Unione e il Cile, nel rispetto dei principi di non discriminazione e reciprocità.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

    1)   «equivalenza»: la capacità di leggi, regolamenti, nonché di sistemi di controllo e di certificazione diversi di conseguire gli stessi obiettivi;

    2)   «autorità competente»: un'agenzia ufficiale che ha giurisdizione sulle leggi e sui regolamenti di cui all'allegato III o all'allegato IV e che è responsabile dell'attuazione del presente accordo;

    3)   «autorità di controllo»: un'autorità di uno Stato membro al quale la pertinente autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle leggi e ai regolamenti elencati nell'allegato III;

    4)   «organismo di controllo»: un soggetto privato indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle leggi e ai regolamenti di cui all'allegato III o IV.

    Articolo 3

    Riconoscimento dell'equivalenza

    1.   Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, l'Unione riconosce le leggi e i regolamenti del Cile elencati nell'allegato IV come equivalenti alle proprie leggi e regolamenti di cui all'allegato III.

    2.   Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il Cile riconosce le leggi e i regolamenti dell'Unione elencati nell'allegato III come equivalenti alle proprie leggi e regolamenti di cui all'allegato IV.

    3.   In caso di modifica, revoca, sostituzione o aggiunta apportate alle leggi e ai regolamenti di cui all'allegato III o IV, le nuove norme sono considerate equivalenti alle norme dell'altra parte salvo obiezione dell'altra parte secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

    4.   Se una parte ritiene che le leggi, i regolamenti o le procedure e le pratiche amministrative dell'altra parte non soddisfino più i requisiti di equivalenza, essa trasmette all'altra parte una richiesta motivata di modificare le leggi, i regolamenti o le procedure amministrative o pratiche pertinenti e di garantire un adeguato lasso di tempo, che non deve essere inferiore a tre mesi, per garantire l'equivalenza. Se, dopo la scadenza di tale termine, la parte interessata ritiene ancora che le condizioni di equivalenza non siano soddisfatte, essa può sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle leggi e dei regolamenti di cui all'allegato III o IV per quanto riguarda i pertinenti prodotti elencati nell'allegato I o II.

    5.   La decisione di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle leggi e dei regolamenti di cui all'allegato III o IV per quanto riguarda i pertinenti prodotti elencati nell'allegato I o II può essere adottata anche dopo la scadenza di un periodo di preavviso di tre mesi, qualora una parte abbia omesso di fornire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6 o non concordi su una valutazione inter pares a norma dell'articolo 7.

    6.   Per quanto riguarda i prodotti non elencati nell'allegato I o II, e a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), l'equivalenza è esaminata su richiesta di una delle parti da un comitato misto istituito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

    Articolo 4

    Importazione e immissione sul mercato

    1.   L'Unione accetta l'importazione nel proprio territorio e l'immissione sul mercato in qualità di prodotti biologici dei prodotti di cui all'allegato I, purché detti prodotti siano conformi alle leggi e ai regolamenti del Cile elencati nell'allegato IV e sia accompagnato da un certificato di ispezione di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto dal Cile e indicato all'Unione conformemente al paragrafo 3.

    2.   Il Cile accetta l'importazione nel proprio territorio e la commercializzazione in qualità di prodotti biologici dei prodotti di cui all'allegato II, a condizione che il prodotto sia conforme alle leggi e ai regolamenti dell'Unione elencati nell'allegato III e sia accompagnato da un certificato rilasciato da un'autorità di controllo o da un organismo di controllo dell'Unione in conformità della risoluzione n. 7880 della Direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 29 novembre 2011, che fissa il contenuto minimo dei certificati per i prodotti dell'agricoltura biologica, nell'ambito della legge n. 20.089.

    3.   Ciascuna parte riconosce le autorità o gli organismi di controllo indicati dall'altra parte come responsabili dello svolgimento dei controlli pertinenti per quanto riguarda i prodotti biologici oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3 e del rilascio del certificato di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai fini della loro importazione e immissione sul mercato nel territorio dell'altra parte.

    La parte importatrice, in collaborazione con l'altra parte, assegna numeri di codice a ogni autorità o organismo di controllo indicato dall'altra parte.

    Articolo 5

    Etichettatura

    1.   I prodotti importati dal territorio di una parte dall'altra parte a norma del presente accordo sono conformi ai requisiti di etichettatura stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dell'altra parte, elencati negli allegati III e IV. Tali prodotti possono recare il logo biologico dell'Unione, il logo biologico cileno o entrambi i loghi, come stabilito nelle pertinenti leggi e regolamenti, a condizione che siano rispettati i requisiti di etichettatura per il rispettivo logo o per entrambi i loghi.

    2.   Le parti si impegnano a evitare qualsiasi abuso dei termini riferiti alla produzione biologica, compresi derivati o abbreviazioni quali «bio» ed «eco», in relazione ai prodotti che sono oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3.

    3.   Le parti si impegnano a proteggere il logo biologico dell'Unione e il logo biologico cileno stabiliti dalle pertinenti leggi e regolamenti, in particolare, avverso qualsiasi abuso o imitazione. Le parti garantiscono che il logo biologico dell'Unione e il logo biologico cileno sono utilizzati solo per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di prodotti conformi alle leggi e ai regolamenti di cui agli allegati III e IV.

    Articolo 6

    Scambio di informazioni

    Le parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente accordo. In particolare, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna parte invia all'altra:

    una relazione che contiene informazioni in merito ai tipi e ai quantitativi di prodotti biologici esportati nel quadro del presente accordo, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente, e

    una relazione sulle attività di controllo e sorveglianza svolte dall'autorità competente, sui risultati ottenuti e sulle misure correttive adottate, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

    In qualsiasi momento, ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte circa:

    gli aggiornamenti dell'elenco delle proprie autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo, comprese le pertinenti informazioni di contatto (in particolare l'indirizzo e l'indirizzo Internet),

    le modifiche o le abrogazioni che intende apportare per quanto riguarda le leggi o i regolamenti di cui agli allegati III e IV, le proposte di nuove disposizioni legislative o regolamentari o le pertinenti modifiche alle procedure e alle pratiche amministrative relative ai prodotti biologici di cui agli allegati I e II,

    le modifiche o le abrogazioni adottate per quanto riguarda le leggi o dei regolamenti di cui agli allegati III e IV, le nuove disposizioni legislative o le pertinenti modifiche alle procedure e alle pratiche amministrative relative ai prodotti biologici di cui agli allegati I e II, e

    le modifiche degli indirizzi Internet di cui all'allegato V.

    Articolo 7

    Revisioni tra pari

    1.   A seguito di un preavviso di almeno tre mesi, ciascuna parte autorizza i funzionari o gli esperti designati dall'altra parte a effettuare verifiche tra pari sul proprio territorio per accertare che le autorità e gli organismi di controllo pertinenti effettuino i controlli necessari a norma del presente accordo.

    2.   Ciascuna parte collabora con l'altra parte e la assiste, nella misura consentita dalle leggi applicabili, nello svolgimento delle revisioni tra pari di cui al paragrafo 1, che possono comprendere le visite agli uffici delle autorità e degli organismi di controllo pertinenti, degli impianti di lavorazione e degli operatori riconosciuti.

    Articolo 8

    Comitato misto sui prodotti biologici

    1.   Le parti istituiscono un comitato misto sui prodotti biologici («comitato misto») composto da rappresentanti dell'Unione debitamente designati, da un lato, e da rappresentanti del governo del Cile, dall'altro.

    2.   In sede di comitato misto si terranno consultazioni per facilitare l'attuazione del presente accordo e promuoverne lo scopo.

    3.   Il comitato misto espleta le seguenti funzioni:

    a)

    gestire il presente accordo, adottando le decisioni necessarie ai fini della sua attuazione e del suo buon funzionamento;

    b)

    esaminare le richieste di una parte di aggiornare o estendere a nuovi prodotti l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I o II e di adottare una decisione per modificare l'allegato I o II se l'equivalenza è riconosciuta dall'altra parte;

    c)

    migliorare la cooperazione in materia di leggi, regolamenti, norme e procedure di valutazione della conformità in materia di produzione biologica e, a tale scopo, discutere qualsiasi altra questione tecnica o regolamentare relativa alle norme di produzione biologica e ai sistemi di controllo, al fine di accrescere la convergenza tra leggi, regolamenti e norme;

    d)

    esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente accordo.

    4.   In conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti attuano le decisioni adottate dal comitato misto a norma del paragrafo 3, lettera b), e si informano reciprocamente entro tre mesi dalla loro adozione (1).

    5.   Il comitato misto delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.

    6.   Il comitato misto informa il comitato per le norme, i regolamenti tecnici e la valutazione della conformità istituito a norma dell'articolo 88 dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, delle proprie decisioni e del proprio operato.

    7.   Il comitato misto si riunisce una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Cile, in una data stabilita di comune accordo. Con l'accordo di entrambe le parti, una riunione del comitato misto può svolgersi in video o teleconferenza.

    8.   Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.

    Articolo 9

    Composizione delle controversie

    Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione tra le parti nell'ambito del comitato misto. Le parti presentano al comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.

    Articolo 10

    Riservatezza

    I rappresentanti, esperti e altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare alcuna informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale.

    Articolo 11

    Riesame

    1.   Se una delle parti desidera un riesame dell'accordo, trasmette all'altra parte una richiesta motivata.

    2.   Le parti possono incaricare il comitato misto di esaminare tale richiesta e, se del caso, di presentare raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati su parti del presente accordo che non possono essere modificate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b).

    Articolo 12

    Applicazione dell'accordo

    Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento dello scopo del presente accordo.

    Articolo 13

    Allegati

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 14

    Ambito di applicazione territoriale

    Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Cile.

    Articolo 15

    Entrata in vigore e durata

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica definitiva di ciascuna parte del completamento delle necessarie procedure interne.

    Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni ed è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo se l'Unione o il Cile notificano all'altra parte la propria opposizione a tale proroga prima della scadenza del periodo iniziale.

    Ciascuna delle due parti può comunicare all'altra parte per iscritto la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto tre mesi dopo la notifica.

    Articolo 16

    Testi facenti fede

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Fatto a Bruxelles, il ventisette aprile dell'anno duemila diciassette.

    Per l'Unione europea

    Per il governo della Repubblica del Cile


    (1)  Il Cile attua le decisioni del comitato misto facendo ricorso ad accordi di esecuzione (Acuerdos de Ejecución), conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, quarto comma, della Costituzione politica della Repubblica del Cile (Constitución Política de la República de Chile).


    ALLEGATO I

    Prodotti biologici provenienti dal Cile, per i quali l'Unione riconosce l'equivalenza

    Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato

    Osservazioni

    0409

    Miele naturale

     

    06

    PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA; BULBI, RADICI E AFFINI; FIORI RECISI E PIANTE ORNAMENTALI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono inclusi soltanto se non trasformati

     

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

    0603 90

    Altro

     

    0604

    Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

    0604 90

    Altro

     

    07

    ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI

     

    08

    FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

     

    09

    CAFFÈ, TÈ, MATE* E SPEZIE

    *Escluso

    10

    CEREALI

     

    11

    PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

     

    12

    SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    1211

    Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

    Inclusi solo se non trasformati o trasformati per uso alimentare

    1212 21

    Alghe

    Escluse

    1212 21

    destinate al consumo umano

    Escluse

    1212 29

    Altro

    Escluso

    13

    GOMMA LACCA; GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

    Escluse

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare

    1302 11

    Oppio

    Escluso

    1302 19

    Altro

    Escluso

    14

    MATERIE DA INTRECCIO; PRODOTTI VEGETALI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

     

    15

    GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare

    1503

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare

    1505

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.

    Esclusi

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Esclusi

    1515 30

    Olio di ricino e sue frazioni

    Escluso

    1515 90

    Altro

    Per questo sottocapitolo, l'olio di jojoba è escluso. Altri prodotti sono inclusi solo se trasformati per uso alimentare

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare

    1518

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

    Esclusi

    1520

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    Escluse

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

    Escluse tranne le cere vegetali se trasformate per uso alimentare

    17

    ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

     

    18

    CACAO E SUE PREPARAZIONI

     

    19

    PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DI PASTICCERIA

     

    20

    PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

     

    21

    PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

     

    22

    BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

    Esclusi

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Escluse

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

    Inclusi solo se trasformati da prodotti agricoli, per uso alimentare

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Incluse solo se utilizzate per uso alimentare

    Condizioni:

    I prodotti biologici di cui al presente allegato devono essere prodotti agricoli non trasformati ottenuti in Cile e prodotti agricoli trasformati destinati a un uso alimentare che sono stati trasformati in Cile con ingredienti ottenuti con metodo di produzione biologico, ottenuti in Cile o importati in Cile dall'Unione o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto come equivalente dall'Unione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.


    ALLEGATO II

    Prodotti biologici dell'Unione per i quali il Cile riconosce l'equivalenza

    Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato

    Osservazioni

    01

    ANIMALI VIVI

    Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

    02

    CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

    Le carni e le frattaglie commestibili provenienti dalla caccia e dalla pesca di animali selvatici sono escluse.

    03

    PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

    La pesca di animali selvatici è esclusa.

    04

    LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

     

    05

    PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi:

     

    0501

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

     

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

     

    0502 10

    Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

     

    0502 90

    Altro

     

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

     

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

     

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

     

    0510

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

     

    0511 91

    Altro

     

    0511 99

    Spugne naturali di origine animale

     

    06

    PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA; BULBI, RADICI E AFFINI; FIORI RECISI E PIANTE ORNAMENTALI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono inclusi soltanto se non trasformati:

     

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

    0603 90

    Altro

     

    0604

    Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

    0604 90

    Altro

     

    07

    ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI

     

    08

    FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

     

    09

    CAFFÈ, TÈ, MATE* E SPEZIE

    *Escluso

    10

    CEREALI

     

    11

    PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

     

    12

    SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    1211

    Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

    Inclusi solo se non trasformati o trasformati per uso alimentare o come alimenti animali

    13

    GOMMA LACCA; GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

    Escluse

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali

    1302 11

    Oppio

    Escluso

    1302 19

    Altro

    Escluso

    14

    MATERIE DA INTRECCIO; Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

     

    15

    GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali

    1503

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali

    1505

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.

    Esclusi

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    Esclusi

    1515 30

    Olio di ricino e sue frazioni

    Esclusi

    1515 90

    Altro

    Per questo sottocapitolo, l'olio di jojoba è escluso. Altri prodotti sono inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali

    1520

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali.

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:

    Solo le cere vegetali sono incluse se trasformate per uso alimentare o come alimenti animali

    16

    PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

     

    17

    ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

     

    18

    CACAO E SUE PREPARAZIONI

     

    19

    PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DI PASTICCERIA

     

    20

    PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

     

    21

    PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

     

    22

    BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:

     

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

    Esclusi

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Escluse

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

    Inclusi solo se trasformati da prodotti agricoli, per uso alimentare

    23

    RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

     

    I seguenti codici del presente capitolo sono limitati:

     

    2307

    Fecce di vino; tartaro greggio

    Il tartaro greggio è escluso

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Incluse solo se utilizzate per uso alimentare

    45

    SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

    Inclusi solo se non trasformati

    53

    ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

    Inclusi solo se non trasformati

    Condizioni:

    I prodotti biologici elencati nel presente allegato sono prodotti agricoli trasformati e non trasformati ottenuti o trasformati nell'Unione.


    ALLEGATO III

    Normativa in materia di produzione biologica applicabile nell'Unione

    Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 517/2013 del Consiglio.

    Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione.

    Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931.


    ALLEGATO IV

    Normativa in materia di produzione biologica applicabile in Cile

    Legge n. 20.089, del 17 gennaio 2006, che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

    Decreto n. 3, del 29 gennaio 2016, del ministero dell'agricoltura, che approva il regolamento della legge n. 20.089 che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

    Decreto n. 2, del 22 gennaio 2016, del ministero dell'agricoltura, che approva le norme tecniche della legge n. 20.089 che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

    Risoluzione n. 569 della direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 7 febbraio 2007, che stabilisce norme per la registrazione degli organismi di certificazione dei prodotti biologici.

    Risoluzione n. 1110 della direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 4 marzo 2008, che approva l'etichetta ufficiale per i prodotti biologici ed equivalenti.

    Risoluzione n. 7880 della direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 29 novembre 2011, che stabilisce il contenuto minimo dei certificati dell'agricoltura biologica, nel contesto della legge 20.089.


    ALLEGATO V

    Indirizzi Internet a cui possono essere consultati le leggi e i regolamenti di cui agli allegati III e IV, compresa qualsiasi modifica, revoca, sostituzione o aggiunta, e le versioni consolidate, o qualsiasi nuova normativa per i prodotti elencati nell'allegato I o II a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b):

    Unione:

    http://eur-lex.europa.eu

    Cile:

    http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-agricolas/132/normativas


    Top