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Document 22016D1312
Decision of the EEA Joint Committee No 129/2015 of 30 April 2015 amending Protocol 47 (on the abolition of technical barriers to trade in wine) to the EEA Agreement [2016/1312]
Decisione del comitato misto SEE n. 129/2015, del 30 aprile 2015, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2016/1312]
Decisione del comitato misto SEE n. 129/2015, del 30 aprile 2015, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2016/1312]
GU L 211 del 4.8.2016, p. 90–91
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.8.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/90 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 129/2015
del 30 aprile 2015
che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2016/1312]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 11 [Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32013 R 0753: Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013 (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 21).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 753/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 21.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.