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Document 22014D0946

    2014/946/UE: Decisione n. 1/2014 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia, del 17 dicembre 2014 , che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 367 del 23.12.2014, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/946/oj

    23.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 367/119


    DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA

    del 17 dicembre 2014

    che sostituisce il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    (2014/946/UE)

    IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-SERBIA,

    visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1), firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008, in particolare l'articolo 44,

    visto il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 44 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra («l'accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione, la Serbia, la Turchia e qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione.

    (2)

    L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.

    (3)

    La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico. La Serbia e gli altri partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani occidentali sono stati invitati ad aderire al sistema del cumulo diagonale paneuropeo dell'origine previsto dall'agenda di Salonicco, approvata dal Consiglio europeo del giugno 2003. Essi sono stati invitati ad aderire alla convenzione con una decisione della conferenza ministeriale euromediterranea dell'ottobre 2007.

    (4)

    L'Unione e la Serbia hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 12 novembre 2012.

    (5)

    L'Unione e la Serbia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 1o luglio 2013. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Serbia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o settembre 2013.

    (6)

    Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le parti contraenti all'interno della zona del cumulo, la transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno favorevole rispetto a quella precedentemente esistente nel quadro del protocollo n. 3.

    (7)

    È pertanto opportuno sostituire il protocollo n. 3 con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo n. 3 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

    Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

    Il presidente

    J. JOKSIMOVIĆ


    (1)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

    (2)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.


    ALLEGATO

    Protocollo n. 3

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («la convenzione»).

    Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

    Articolo 2

    Composizione delle controversie

    Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

    Articolo 3

    Modifiche del protocollo

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 4

    Recesso dalla convenzione

    1.   Se l'Unione europea o la Serbia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Serbia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

    2.   Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Serbia.

    Articolo 5

    Disposizioni transitorie — Cumulo

    1.   In deroga all'articolo 3 dell'appendice I della convenzione, le norme sul cumulo di cui agli articoli 3 e 4 del protocollo n. 3 del presente accordo, quale adottato dall'Unione europea e dalla Serbia alla conclusione dell'accordo (2), continuano ad applicarsi tra le parti del presente accordo fino a che la convenzione diventa applicabile per tutte le parti contraenti della convenzione elencate in detti articoli.

    2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia e i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.


    (1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

    (2)  GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.


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