This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22014D0175
Decision of the EEA Joint Committee No 175/2014 of 25 September 2014 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement [2015/1243]
Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1243]
Decisione del Comitato misto SEE n. 175/2014, del 25 settembre 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1243]
GU L 202 del 30.7.2015, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 175/2014
del 25 settembre 2014
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1243]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 119/2014 della Commissione, del 7 febbraio 2014, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il lievito arricchito di cromo, utilizzato per la fabbricazione di integratori alimentari, e il cromo(III) lattato triidrato aggiunto agli alimenti (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 155/2014 della Commissione, del 19 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 175/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(5) |
Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:
1. |
ai punti 54zzi (direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
|
2. |
Dopo il punto 80 [regolamento (UE) n. 1066/2013 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:
|
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 119/2014, (UE) n. 155/2014 e (UE) n. 175/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 44.
(2) GU L 50 del 20.2.2014, pag. 11.
(3) GU L 56 del 26.2.2014, pag. 7.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.