Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0159

    Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2014, del 9 luglio 2014 , che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE [2015/94]

    GU L 15 del 22.1.2015, p. 87–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/94/oj

    22.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 15/87


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 159/2014

    del 9 luglio 2014

    che modifica alcuni allegati e protocolli dell'accordo SEE [2015/94]

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 128 dell'accordo SEE stabilisce che qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro dell'Unione europea, di diventare parte contraente dell'accordo SEE e che le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le parti contraenti e lo Stato richiedente.

    (2)

    A seguito della conclusione positiva dei negoziati sull'allargamento dell'Unione europea, la Repubblica di Croazia («la nuova parte contraente») ha chiesto di diventare parte dell'accordo SEE.

    (3)

    L'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo (1) («l'accordo sull'allargamento del SEE») è stato firmato l'11 aprile 2014.

    (4)

    A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, con l'entrata in vigore di tale accordo le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 30 giugno 2011, diventano vincolanti per la nuova parte contraente nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali parti contraenti e secondo le modalità e condizioni stabilite nell'accordo sull'allargamento del SEE.

    (5)

    Dal 30 giugno 2011, una serie di atti dell'UE è stata integrata nell'accordo SEE con decisioni del Comitato misto SEE.

    (6)

    Al fine di garantire l'omogeneità dell'accordo SEE e la certezza del diritto per i privati e gli operatori economici, occorre chiarire che gli atti dell'UE cui è fatto riferimento o contenuti nelle suddette decisioni diventano vincolanti per la nuova parte contraente dall'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE.

    (7)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo sull'allargamento del SEE, laddove a seguito della partecipazione della nuova parte contraente siano richiesti adattamenti degli atti dell'UE integrati nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE, non previsti dall'accordo sull'allargamento del SEE, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

    (8)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, a qualsiasi disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (2) («atto di adesione del 9 dicembre 2011») o adottata conformemente ad esso, ma non ripresa nell'accordo sull'allargamento del SEE, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

    (9)

    A norma del protocollo 44 dell'accordo SEE sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello Spazio economico europeo, inserito nell'accordo SEE mediante l'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo sull'allargamento del SEE, la procedura decisionale stabilita dall'accordo SEE si applica alle decisioni adottate dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011.

    (10)

    Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati e i protocolli dell'accordo SEE.

    (11)

    Le modifiche del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (3) del Consiglio, previste dall'atto di adesione del 9 dicembre 2011, devono essere integrate nell'accordo SEE.

    (12)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che adegua il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 per quanto riguarda il numero di campioni delle combinazioni di antiparassitario/prodotto che la Croazia è tenuta a prelevare e analizzare (4).

    (13)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (5).

    (14)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa, a motivo dell'adesione della Croazia (6).

    (15)

    Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti (7).

    (16)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (8).

    (17)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di appalti pubblici a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (9).

    (18)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (10).

    (19)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (11).

    (20)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (12).

    (21)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (13).

    (22)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (14).

    (23)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di servizi finanziari a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (15).

    (24)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto societario a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (16).

    (25)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (17).

    (26)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/26/UE della Commissione, dell'8 febbraio 2013, che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria, a motivo dell'adesione della Croazia (18).

    (27)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/290/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti e le unità veterinarie del sistema TRACES in considerazione dell'adesione della Croazia (19).

    (28)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/291/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013 (20).

    (29)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/346/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (21).

    (30)

    Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali (22).

    (31)

    Poiché l'accordo SEE estende il mercato interno agli Stati EFTA, per il buon funzionamento del mercato interno la presente decisione deve applicarsi ed entrare in vigore senza indebiti ritardi.

    (32)

    Poiché l'accordo sull'allargamento del SEE non è ancora entrato in vigore, pur essendo applicabile a titolo provvisorio, anche la presente decisione si applica provvisoriamente, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo suddetto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le decisioni del Comitato misto SEE adottate dopo il 30 giugno 2011 sono vincolanti per la nuova parte contraente.

    Articolo 2

    I testi delle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1 sono redatti e autenticati dalle parti contraenti nella lingua croata.

    Articolo 3

    Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XXVII, al punto 9 (regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    1 2012 J003: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).»

    Articolo 4

    Le disposizioni transitorie di cui all'allegato I della presente decisione sono integrate nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante.

    Articolo 5

    1.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato II della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 R 0517: Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).»

    2.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato III della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 R 0519: Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).»

    3.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

    Articolo 6

    1.   Nei punti degli allegati dell'accordo SEE indicati nell'allegato IV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0015: Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172).»

    2.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato V della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0016: Direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184).»

    3.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0017: Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193).»

    4.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0018: Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230).»

    5.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato VIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0020: Direttiva 2013/20/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234).»

    6.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato IX della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0021: Direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 240).»

    7.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato X della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0022: Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356).»

    8.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XI della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0023: Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362).»

    9.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0024: Direttiva 2013/24/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).»

    10.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XIII della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0025: Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).»

    11.   Nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE indicati nell'allegato XIV della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 L 0026: Direttiva 2013/26/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 376).»

    12.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

    13.   Gli altri adattamenti resi necessari dagli atti integrati dai paragrafi precedenti sono elencati nella parte II dei rispettivi allegati della presente decisione.

    Articolo 7

    1.   Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 D 0290: Decisione di esecuzione 2013/290/UE della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 22).»

    2.   Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, al punto 74 [regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 R 0481: Regolamento (UE) n. 481/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 5).»

    3.   Laddove un trattino di cui ai paragrafi precedenti sia il primo da aggiungere nel punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:».

    Articolo 8

    Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

    1.

    Al punto 121 (decisione 2003/803/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute nel seguente atto:

    32013 R 0656: Regolamento (UE) n. 656/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che istituisce misure transitorie relative al modello di passaporto rilasciato in Croazia per cani, gatti e furetti (GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 35).»

    2.

    Al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto il titolo riguardante le disposizioni transitorie è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32013 D 0291: Decisione di esecuzione 2013/291/UE della Commissione, del 14 giugno 2013, che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d'origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 25).»

    3.

    Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 58 (decisione 2007/17/CE della Commissione) è inserito il punto seguente:

    «59.

    32013 D 0346: Decisione di esecuzione 2013/346/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 12).

    Questo atto non si applica all'Islanda.»

    4.

    Nella parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 48 (decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

    «49.

    32013 D 0347: Decisione di esecuzione 2013/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2013, recante approvazione di piani di emergenza presentati dalla Croazia per il controllo di alcune malattie animali (GU L 183 del 2.7.2013, pag. 13).

    Questo atto non si applica all'Islanda.»

    Articolo 9

    I testi dei regolamenti (UE) n. 481/2013, (UE) n. 517/2013, (UE) n. 519/2013 e (UE) n. 68/2014, delle direttive 2013/15/UE, 2013/16/UE, 2013/17/UE, 2013/18/UE, 2013/20/UE, 2013/21/UE, 2013/22/UE, 2013/23/UE, 2013/24/UE, 2013/25/UE e 2013/26/UE e delle decisioni di esecuzione 2013/290/UE e 2013/291/UE nelle lingue islandese e norvegese e del regolamento (UE) n. 656/2013 e delle decisioni di esecuzione 2013/346/UE e 2013/347/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (23) oppure, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE.

    In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica provvisoriamente dalla data di adozione.

    La presente decisione non pregiudica gli eventuali obblighi costituzionali indicati dalle parti contraenti in relazione alle decisioni del Comitato misto SEE di cui all'articolo 1.

    Articolo 11

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 18.

    (2)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

    (3)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (4)  GU L 139 del 25.5.2013, pag. 5.

    (5)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

    (6)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.

    (7)  GU L 190 dell'11.7.2013, pag. 35.

    (8)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172.

    (9)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 184.

    (10)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193.

    (11)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 230.

    (12)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

    (13)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 240.

    (14)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 356.

    (15)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362.

    (16)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365.

    (17)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368.

    (18)  GU L 158 del 10.6.2013, pag. 376.

    (19)  GU L 164 del 18.6.2013, pag. 22.

    (20)  GU L 164 del 18.6.2013, pag. 25.

    (21)  GU L 183 del 2.7.2013, pag. 12.

    (22)  GU L 183 del 2.7.2013, pag. 13.

    (23)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO I

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE

    L'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE è così modificato:

    al punto 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 7, punto 2).»

    L'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE è così modificato:

    1)

    al punto 1f (direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 10, sezione V, punto 3).»

    ;

    2)

    al punto 14c (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 10, sezione II).»

    Il protocollo 47 (Sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE è così modificato:

    prima del testo di adattamento del punto 8 [regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio] dell'appendice 1 è aggiunto quanto segue:

    «Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'Atto di adesione del 9 dicembre 2011 per la Croazia (allegato V, capitolo 4, punto 3).»


    ALLEGATO II

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE.

    Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

    A.

    Al capitolo I (Questioni veterinarie):

    parte 1.1, punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio];

    parte 1.1, punto 7c [regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    parte 1.1, punto 10 [regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    parte 1.1, punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    parte 1.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    parte 6.1, punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    parte 7.1, punto 8b [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    parte 7.1, punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    B.

    Al capitolo II (Alimenti per animali):

    punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

    A.

    Al capitolo I (Veicoli a motore):

    punto 45zy [regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    B.

    Al capitolo XI (Tessili):

    punto 4d [regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    C.

    Al capitolo XII (Prodotti alimentari):

    punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    D.

    Al capitolo XV (Sostanze pericolose):

    punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    Allegato VI (Sicurezza sociale):

    punto 1 [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    Allegato XIII (Trasporti):

    punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio];

    punto 5 [recisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio];

    punto 25a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 32a [regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 39 [regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio].

    Allegato XX (Ambiente):

    punto 1ea [regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    Allegato XXI (Statistiche):

    punto 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 7f [regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 7 h [regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 18i [regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio];

    punto 19dc [regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 19o [regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 19 q [regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio];

    punto 19 t [regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 19x [regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 25 [regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 25a [regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 25b [regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio];

    punto 25c [regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

    Allegato XXII (Diritto societario):

    punto 10a [regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio).

    Protocollo 26 (Sui poteri e le funzioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato):

    articolo 2, punto 1 [regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio].


    ALLEGATO III

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE.

    Al capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):

    parte 1.2, punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione);

    parte 1.2, punto 115 [regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione];

    parte 1.2, punto 141 [regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione];

    parti 2.2 e 4.2, punti 33 e 85 rispettivamente [regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione];

    parte 4.2, punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione];

    parte 6.2, punto 39 (decisione 98/536/CE della Commissione);

    parte 7.2, punto 14 (decisione 98/179/CE della Commissione);

    parte 7.2, punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione);

    parte 9.2, punto 4 (decisione 2006/778/CE della Commissione).

    Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

    A.

    Al capitolo I (Veicoli a motore):

    punto 45zr [regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione];

    punto 45zu [regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione];

    punto 45zze [regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione];

    punto 45zzh [regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione];

    punto 45zzl [regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione];

    punto 45zzm [regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione].

    B.

    Al capitolo XV (Sostanze pericolose):

    punto 12 l (decisione 2000/657/CE della Commissione);

    punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    Allegato X (Servizi d'interesse generale):

    punto 1b (decisione 2009/767/CE della Commissione).

    Allegato XIII (Trasporti):

    punto 37da (decisione 2007/756/CE della Commissione);

    punto 42gb [regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione].

    Allegato XX (Ambiente):

    punto 32cb [regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione].

    Allegato XXI (Statistiche):

    punto 1k [regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione];

    punto 1 l [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione];

    punto 4ca [regolamento (CE) n. 772/2005 della Commissione];

    punto 7bb (decisione 2008/861/CE della Commissione);

    punto 7i [regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione];

    punto 18wb [regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione];

    punto 19 s [regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio].

    Allegato XXII (Diritto societario):

    punto 10fd (decisione 2011/30/UE della Commissione).

    Protocollo 21 (Sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese):

    articolo 3, paragrafo 1, punto 2 [regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione];

    articolo 3, paragrafo 1, punto 4 [regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione).

    Protocollo 47 (Sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino):

    appendice 1, punto 11 [regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione).


    ALLEGATO IV

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è inserito nei seguenti punti dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE.

    A.

    Al capitolo I (Veicoli a motore):

    punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio);

    punto 4 (direttiva 70/221/CEE del Consiglio);

    punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio);

    punto 10 (direttiva 71/320/CEE del Consiglio);

    punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio);

    punto 14 (direttiva 74/61/CEE del Consiglio);

    punto 16 (direttiva 74/408/CEE del Consiglio);

    punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio);

    punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio);

    punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio);

    punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio);

    punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio);

    punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio);

    punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio);

    punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio);

    punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio);

    punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio);

    punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio);

    punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio);

    punto 36 (direttiva 78/318/CEE del Consiglio);

    punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio);

    punto 45r (direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45 t (direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45y (direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45za (direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45zc (direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45zzs (direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 45zzt (direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

    B.

    Al capitolo II (Trattori agricoli o forestali):

    punto 11 (direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio);

    punto 17 (direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio);

    punto 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio);

    punto 23 (direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 31 (direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

    C.

    Al capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi):

    punto 3e (direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO V

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE:

    punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO VI

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 3, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE:

    punto 21ar (direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO VII

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE:

    punto 41 (direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO VIII

    PARTE I

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 5, è inserito nei seguenti punti degli allegati dell'accordo SEE.

    Al capitolo I (Questioni veterinarie) dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie):

    parte 1.1, punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio);

    parte 3.1, punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio);

    parte 3.1, punto 9a (direttiva 2000/75/CE del Consiglio);

    parte 4.1, Punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio);

    parte 4.1, Punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio);

    parte 5.1, punto 6a (direttiva 2002/99/CE del Consiglio);

    parte 7.1, punto 2 (direttiva 96/23/CE del Consiglio);

    parte 7.1, punto 8a (direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    parte 8.1, punto 2 (direttiva 2009/156/CE del Consiglio).

    Al capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

    punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio).

    PARTE II

    ALTRI ADATTAMENTI RESI NECESSARI DALL'ADESIONE

    Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo I, parte 1.1, il testo dell'adattamento b) del punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) è sostituito dal seguente:

    «29.

    Il territorio della Repubblica d'Islanda.

    30.

    Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard.»


    ALLEGATO IX

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 6, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 6, è inserito nei seguenti punti del capitolo XV (Sostanze pericolose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE:

    punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio);

    punto 12r (direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO X

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 7, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 7, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE:

    punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio);

    punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 24c (direttiva 1999/37/CE del Consiglio);

    punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 36a (direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio);

    punto 47a (direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO XI

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 8, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 8, è inserito nei seguenti punti dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE:

    punto 1 (direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO XII

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 9, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 9, è inserito nei seguenti punti dell'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE:

    punto 1 (direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 2 (direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 3 (direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio);

    secondo trattino (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) del punto 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio);

    punto 9 (direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).


    ALLEGATO XIII

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 10, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 10, è inserito nei seguenti punti dell'allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE:

    punto 1 (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio);

    punto 2a (direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);

    punto 4 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio).


    ALLEGATO XIV

    ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 11, DELLA DECISIONE

    Il trattino di cui all'articolo 6, paragrafo 11, è inserito nei seguenti punti del capitolo XII (Prodotti alimentari) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE:

    punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione);

    punto 54zzzv (direttiva 2006/141/CE della Commissione).


    Top