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Document 22014D0061

Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2014, del 10 aprile 2014 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

GU L 256 del 28.8.2014, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/61/oj

28.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2014

del 10 aprile 2014

che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2 (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XX dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21apg [Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione] dell’allegato XX dell’accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0206: Regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014 (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 27).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 206/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 65 del 5.3.2014, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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