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Document 22013D0449

    2013/449/UE: Decisione n. 1/2013 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 7 agosto 2013 , concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di tenere conto della particolare situazione dell’isola Mauritius con riguardo alle conserve di tonnetto striato

    GU L 240 del 7.9.2013, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/449/oj

    7.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/36


    DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

    del 7 agosto 2013

    concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, al fine di tenere conto della particolare situazione dell’isola Mauritius con riguardo alle conserve di tonnetto striato

    (2013/449/UE)

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

    visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altro, in particolare l’articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra i paesi dell’Africa orientale e australe, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.

    (2)

    Il protocollo n. 1 dell’APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l’importazione nell’Unione europea di prodotti originari degli Stati dell’Africa orientale e australe («Stati dell’ESA»).

    (3)

    Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli Stati dell’ESA.

    (4)

    Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 5, quando una domanda di deroga riguarda uno Stato insulare, essa è esaminata con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dell’incidenza economica e sociale della decisione da prendere, in particolare per quanto riguarda l’occupazione e la necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato insulare e delle sue difficoltà.

    (5)

    Il 29 novembre il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha concesso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, una deroga automatica (2) agli Stati dell’ESA beneficiari (Mauritius, Seychelles e Madagascar) per 8 000 tonnellate di conserve di tonno e 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

    (6)

    Oltre alla deroga automatica di cui sopra, Mauritius ha chiesto una deroga per un quantitativo di 6 000 tonnellate di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, e 1604 14 18 e 1604 20 70, fabbricati da partite di tonno delle specie Katsuwonus pelamis (tonnetto striato), Thunnus alalunga (tonno bianco) Thunnus albacares (albacora) e Thunnus obesus (tonno obeso) importati nell’Unione dal 1o aprile 2013 al 31 dicembre 2013 a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell’APE interinale.

    (7)

    I trasformatori di tonno mauriziani dipendono fortemente dai pescherecci/dalle tonniere con reti a circuizione dell’UE per la fornitura di tonno originario nell’ambito dell’APE interinale. Le catture recenti di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) originario dell’Oceano indiano sono diminuite, provocando nuove difficoltà per i trasformatori mauriziani di fronte a una domanda crescente di prodotti a base di tonnetto striato nell’Unione europea. La concessione di una deroga per i prodotti derivati dall’albacora (Thunus albacares) non è giustificata dato che sono aumentate le catture di albacora originario dell’Oceano indiano. È dunque opportuno concedere una deroga solo per il tonnetto striato.

    (8)

    Negli ultimi cinque anni le esportazioni di conserve di tonno da Mauritius all’Unione sono costantemente aumentate.

    (9)

    Mauritius beneficia del contingente globale previsto dalla deroga automatica concessa a tutti gli Stati dell’ESA beneficiari (Mauritius, Seychelles e Madagascar). In caso di utilizzo parziale del contingente da parte degli altri Stati dell’ESA beneficiari, Mauritius potrebbe beneficiare anche di eventuali riassegnazioni annuali di quantitativi non utilizzati da detti Stati. Considerata la recente applicazione provvisoria dell’APE interinale, non è ancora stato possibile un monitoraggio adeguato del tasso di utilizzazione della deroga automatica in modo da verificare i modelli di riassegnazione dei quantitativi non utilizzati tra gli Stati beneficiari dell’ESA.

    (10)

    Mauritius può rifornirsi di tonno originario al di fuori dell’Oceano indiano a norma degli articoli 4 e 5 del protocollo n. 1 dell’APE interinale.

    (11)

    I negoziati APE in corso tra l’Unione europea e altri Stati ACP da cui Mauritius può rifornirsi di tonno originario per la sua industria di trasformazione possono offrire possibilità alternative di approvvigionamento di tonno originario nel prossimo futuro.

    (12)

    È pertanto opportuno concedere a Mauritius una deroga per 2 000 tonnellate di conserve di tonnetto striato in modo da permettere all’industria esistente di continuare le sue esportazioni nell’Unione.

    (13)

    L’eventuale riassegnazione dei quantitativi non utilizzati tra gli Stati beneficiari dell’ESA e il cumulo di cui all’APE interinale giustificano la concessione di una deroga in via temporanea. Per garantire la certezza del diritto agli operatori, è opportuno concedere la deroga per un periodo di un anno a decorrere dal 1o aprile 2013.

    (14)

    Per poter beneficiare della deroga, i materiali non originari che possono essere utilizzati per la fabbricazione di conserve di tonnetto striato dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70, devono essere tonnetto striato congelato (Katsuwonus pelamis) della voce SA 0303.

    (15)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce le regole relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità degli Stati dell’ESA, le autorità doganali dell’Unione e la Commissione, è necessario che le suddette regole si applichino mutatis mutandis ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dalla presente decisione.

    (16)

    Per consentire un controllo efficace dell’applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell’ESA comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga al protocollo n. 1 dell’APE interinale e conformemente all’articolo 42, paragrafi 1 e 5, dello stesso protocollo, le conserve di tonnetto striato delle voce SA 1604 ottenute da tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) non originario della voce SA 0303 sono considerate originarie di Mauritius ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 si applica per un anno ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell’allegato della presente decisione provenienti da Mauritius che sono dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2014.

    Articolo 3

    I quantitativi indicati in allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 4

    Le autorità doganali di Mauritius effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

    Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’articolo 1 recano un riferimento alla presente decisione.

    Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Mauritius trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR. 1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d’ordine di detti certificati.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

    «Derogation — Decision No 1/2013 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 7 August 2013»;

    «Dérogation — Décision n. 1/2013 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 7 août 2013».

    Articolo 6

    1.   Mauritius e l’Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.

    2.   Qualora l’Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l’inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all’articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all’articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell’APE interinale.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2013.

    Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

    Per il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE

    I presidenti

    Vivianne FOCK TAVE

    Péter KOVÁCS


    (1)  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

    (2)  GU L 347 del 15.12.2012, pag. 38.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


    ALLEGATO

    N. d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativi

    (tonnellate)

    09.1620

    ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

    Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis) conservati (1)

    1.4.2013 – 31.3.2014

    2 000


    (1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604


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