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Document 22013D0198
Decision of the EEA Joint Committee No 198/2013 of 8 November 2013 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 92 del 27.3.2014, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/24 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 198/2013
dell’8 novembre 2013
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1). |
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande spiritose non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 9 [regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32012 R 0164: Regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012 (GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1)». |
Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 164/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Thórir IBSEN
(1) GU L 53 del 25.2.2012, pag. 1.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.