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Document 22013D0188

Decisione del Comitato misto SEE n. 188/2013, dell’ 8 novembre 2013 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 92 del 27.3.2014, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/188/oj

27.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 188/2013

dell’8 novembre 2013

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 244/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di fosfato tricalcico [E 341 (iii)] nelle preparazioni nutritive destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 256/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di ascorbato di sodio (E 301) nelle preparazioni di vitamina D destinate ad essere utilizzate negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 0244: Regolamento (UE) n. 244/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013 (GU L 77 del 20.3.2013, pag. 3),

32013 R 0256: Regolamento (UE) n. 256/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 24)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 244/2013 e (UE) n. 256/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN


(1)  GU L 77 del 20.3.2013, pag. 3.

(2)  GU L 79 del 21.3.2013, pag. 24.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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