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Document 22012D0741
2012/741/EU: Decision No 1/2012 of the EU-Korea Committee on Trade and Sustainable Development of 27 June 2012 on the adoption of the rules of operation of the Civil Society Forum as required by Article 13.13 of the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
2012/741/UE: Decisione n. 1/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012 , relativa all’adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di cui all’articolo 13.13 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
2012/741/UE: Decisione n. 1/2012 del comitato UE-Corea per il commercio e lo sviluppo sostenibile, del 27 giugno 2012 , relativa all’adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di cui all’articolo 13.13 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
GU L 331 del 1.12.2012, p. 52–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/52 |
DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO UE-COREA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
del 27 giugno 2012
relativa all’adozione delle modalità di funzionamento del forum della società civile di cui all’articolo 13.13 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra
(2012/741/UE)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 13.13,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 13.13 dell’accordo prevede che i membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle parti si riuniscano in un forum della società civile. |
(2) |
La composizione del forum della società civile garantisce una rappresentanza equilibrata dei membri dei gruppi consultivi nazionali. |
(3) |
Le parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile il funzionamento del forum della società civile entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono stabilite le modalità di funzionamento del forum della società civile, che figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2012
Per il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile
Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Corea
Kyungduck AN
Sanghoon KIM
Il copresidente del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile dell’Unione europea
Peter THOMPSON
ALLEGATO
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE
Articolo 1
Il forum della società civile è composto da 12 membri del gruppo consultivo nazionale dell’UE e da 12 membri dei gruppi consultivi nazionali della Corea, designati dagli stessi gruppi consultivi nazionali. I membri possono essere accompagnati da esperti in qualità di consulenti. I rappresentanti del forum della società civile di ciascuna parte comprendono almeno tre rappresentanti rispettivamente di organizzazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali e organizzazioni non governative operanti in campo ambientale.
Articolo 2
Il forum della società civile è copresieduto dall’UE e dalla Corea. I copresidenti sono nominati rispettivamente dal gruppo consultivo nazionale dell’UE e dai gruppi consultivi nazionali coreani tra i partecipanti al forum della società civile.
I copresidenti redigono l’ordine del giorno delle riunioni del forum della società civile sulla base delle richieste dei rispettivi gruppi consultivi nazionali. L’ordine del giorno comprende inoltre regolarmente i seguenti punti:
a) |
informazioni delle parti sull’attuazione del capo «Commercio e sviluppo sostenibile» dell’accordo; |
b) |
rapporti sulle consultazioni intraprese a norma dell’articolo 13.14 e sui lavori svolti dal gruppo di esperti a norma dell’articolo 13.15. |
Articolo 3
Il forum della società civile si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Seul, salvo se diversamente concordato dalle parti. Una riunione straordinaria può essere convocata su richiesta di uno dei gruppi consultivi nazionali.