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Document 22012D0219

Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2012, del 7 dicembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

GU L 81 del 21.3.2013, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/219/oj

21.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 219/2012

del 7 dicembre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (1).

(2)

Il regolamento delegato (UE) n. 626/2011 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la direttiva 2002/31/CE della Commissione (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto non prima del 1o gennaio 2013.

(3)

Le direttive 79/531/CEE (3) e 86/594/CEE del Consiglio (4), che sono integrate nell’accordo SEE, sono state abrogate nell’UE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo accordo.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) e 3 (direttiva 86/594/CEE del Consiglio) del capitolo IV è soppresso;

2)

il testo del punto 4h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) del capitolo IV è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013;

3)

dopo il punto 4l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione] del capitolo IV è inserito il seguente punto:

«4m.

32011 R 0626: Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).»;

4)

il testo della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 1 e della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 2 è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013.

Articolo 2

L’allegato IV dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 11h (direttiva 2002/31/CE della Commissione) è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013;

2)

dopo il punto 11l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«11m.

32011 R 0626: Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1) (5).

(5)  Elencato a titolo puramente informativo: per l’applicazione si veda l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni).»;"

3)

il testo della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 5 e della sezione 7 (direttiva 2002/31/CE della Commissione) dell’appendice 6 è soppresso con effetto non prima del 1o gennaio 2013.

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’8 dicembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 217/2012 del 7 dicembre 2012 (6).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)   GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1.

(2)   GU L 86 del 3.4.2002, pag. 26.

(3)   GU L 145 del 13.6.1979, pag. 7.

(4)   GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

(6)  Cfr. pag. 17.


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