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Document 22012D0186

    Decisione del Comitato misto SEE n. 186/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    GU L 341 del 13.12.2012, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/186/oj

    13.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/40


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 186/2012

    del 28 settembre 2012

    che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 152/2012, del 26 luglio 2012 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 21at (direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il punto seguente:

    «21ata.

    32011 D 0092: Decisione 2011/92/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che introduce il questionario da utilizzare ai fini della prima relazione relativa all’attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 19).»

    Articolo 2

    I testi della decisione 2011/92/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 115/2012, del 15 giugno 2012 (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

    (2)  GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 19.

    (3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

    (4)  GU L 270 del 4.10.2012, pag. 270


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