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Document 22012D0178

    Decisione del Comitato misto SEE n. 178/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    GU L 341 del 13.12.2012, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/178(2)/oj

    13.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 341/32


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 178/2012

    del 28 settembre 2012

    che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 135/2012 del Comitato misto SEE, del 13 luglio 2012 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto concerne i sistemi per il rilevamento di esplosivi (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea (3).

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

    1)

    al punto 66ha [regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 R 1141: Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011 (GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22).»

    2)

    al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32011 R 1087: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011 (GU L 281 del 28.10.2011, pag. 12).»

    Articolo 2

    I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 e del regolamento (UE) n. 1141/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.

    (2)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 12.

    (3)  GU L 293 dell’11.11.2011, pag. 22.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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