Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0156

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2012, del 28 settembre 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

GU L 341 del 13.12.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/156/oj

13.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/6


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 156/2012

del 28 settembre 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

l’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2012 del 13 luglio 2012 (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (2) deve essere integrato nell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo 1, dell’accordo, dopo il punto 45zzm [Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«45zzn.

32012 R 0130: Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 130/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 29.

(2)  GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Top