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Document 22012D0145

    Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 309 del 8.11.2012, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/145(2)/oj

    8.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 309/30


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 145/2012

    del 13 luglio 2012

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (1) abroga, con effetto dal 1o luglio 2011, la direttiva 71/349/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

    (2)

    La direttiva 2011/17/UE abroga, con effetto dal 1o dicembre 2015, le direttive del Consiglio 71/317/CEE (3), 71/347/CEE (4), 74/148/CEE (5), 75/33/CEE (6), 76/765/CEE (7), 76/766/CEE (8) e 86/217/CEE (9), che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 1o dicembre 2015.

    (3)

    Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il capitolo IX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:

    1)

    il testo del punto 7 (Direttiva 71/349/CEE del Consiglio) è soppresso;

    2)

    il testo dei punti 2 (Direttiva 71/317/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio), 10 (Direttiva 74/148/CEE del Consiglio), 11 (Direttiva 75/33/CEE del Consiglio), 17 (Direttiva 76/765/CEE del Consiglio), 18 (Direttiva 76/766/CEE del Consiglio) e 26 (Direttiva 86/217/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o dicembre 2015.

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2011/17/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (10).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Atle LEIKVOLL


    (1)  GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1.

    (2)  GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15.

    (3)  GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14.

    (4)  GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1.

    (5)  GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3.

    (6)  GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.

    (7)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143.

    (8)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149.

    (9)  GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48.

    (10)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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