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Document 22012D0145
Decision of the EEA Joint Committee No 145/2012 of 13 July 2012 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2012, del 13 luglio 2012 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 309 del 8.11.2012, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/30 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 145/2012
del 13 luglio 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (1) abroga, con effetto dal 1o luglio 2011, la direttiva 71/349/CEE del Consiglio (2), che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(2) |
La direttiva 2011/17/UE abroga, con effetto dal 1o dicembre 2015, le direttive del Consiglio 71/317/CEE (3), 71/347/CEE (4), 74/148/CEE (5), 75/33/CEE (6), 76/765/CEE (7), 76/766/CEE (8) e 86/217/CEE (9), che sono integrate nell’accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 1o dicembre 2015. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo IX dell’allegato II dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
il testo del punto 7 (Direttiva 71/349/CEE del Consiglio) è soppresso; |
2) |
il testo dei punti 2 (Direttiva 71/317/CEE del Consiglio), 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio), 10 (Direttiva 74/148/CEE del Consiglio), 11 (Direttiva 75/33/CEE del Consiglio), 17 (Direttiva 76/765/CEE del Consiglio), 18 (Direttiva 76/766/CEE del Consiglio) e 26 (Direttiva 86/217/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o dicembre 2015. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2011/17/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (10).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1.
(2) GU L 239 del 25.10.1971, pag. 15.
(3) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 14.
(4) GU L 239 del 25.10.1971, pag. 1.
(5) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 3.
(6) GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.
(7) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 143.
(8) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 149.
(9) GU L 152 del 6.6.1986, pag. 48.
(10) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.