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Document 22012D0122

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012, del 15 giugno 2012 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

GU L 270 del 4.10.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/122(2)/oj

4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 122/2012

del 15 giugno 2012

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 del protocollo 31 è così modificato:

1)

il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

«5.   Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2001, ai programmi di cui al quinto e al sesto trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2002, ai programmi di cui al settimo e all’ottavo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2004, ai programmi di cui al nono, al decimo e all’undicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2007, al programma di cui al dodicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2009 e al programma di cui al tredicesimo trattino del paragrafo 8 a decorrere dal 1o gennaio 2012.»;

2)

al paragrafo 8 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0940: Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 39.

(2)  GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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