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Document 22012D0098

    Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2012, del 30 aprile 2012 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 248 del 13.9.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/98(2)/oj

    13.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 248/36


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 98/2012

    del 30 aprile 2012

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2012 del 30 marzo 2012 (1).

    (2)

    È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 27b [regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione], è inserito il punto seguente:

    «27c.

    32011 R 0691: Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    per quanto riguarda l’Islanda, gli allegati I, II e III del regolamento devono essere attuati entro 2 anni dal primo termine di trasmissione;

    b)

    questo regolamento non si applica al Liechtenstein.»

    Articolo 2

    I testi del regolamento (UE) n. 691/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente ff

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 53.

    (2)  GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

    (3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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