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Document 22012D0020

    Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

    GU L 161 del 21.6.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/20(2)/oj

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 161/26


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 20/2012

    del 10 febbraio 2012

    che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (2), rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 31ea (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:

    «31eb.

    32009 R 1060: Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 1060/2009, rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente f.f.

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 81.

    (2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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