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Document 22012D0020
Decision of the EEA Joint Committee No 20/2012 of 10 February 2012 amending Annex IX (Financial services) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2012, del 10 febbraio 2012 , che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
GU L 161 del 21.6.2012, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 20/2012
del 10 febbraio 2012
che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2011 del 21 ottobre 2011 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (2), rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 31ea (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell’allegato IX dell’accordo viene aggiunto il seguente punto:
«31eb. |
32009 R 1060: Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1060/2009, rettificato dalla GU L 350 del 29.12.2009, pag. 59, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 81.
(2) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.
(3) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.