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Document 22012A0426(01)

    Convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

    GU C 121 del 26.4.2012, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2024

    Related Council decision

    26.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 121/5


    CONVENZIONE MONETARIA

    tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

    2012/C 121/02

    L'UNIONE EUROPEA,

    e

    LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o gennaio 1999 l'euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui l'Italia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (1), del 3 maggio 1998.

    (2)

    Prima dell'introduzione dell'euro l'Italia e la Repubblica di San Marino avevano concluso accordi bilaterali in materia monetaria, da ultimo la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusa il 21 dicembre 1991.

    (3)

    Nella dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con la Repubblica di San Marino che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

    (4)

    Il 29 novembre 2000 è stata conclusa la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino (2).

    (5)

    Conformemente alla presente convenzione monetaria, la Repubblica di San Marino utilizza l'euro come moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Assicura che le norme dell'Unione europea (UE) in materia di banconote e monete denominate in euro, comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione, siano applicabili nel suo territorio. La Repubblica di San Marino adotta tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e coopera con la Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e con Europol. La Repubblica di San Marino, fino a quando non avrà firmato un accordo di cooperazione con Europol, coopera con quest'ultima tramite le autorità italiane competenti nel settore.

    (6)

    Occorre che la Repubblica di San Marino tenga in particolar conto le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), segnatamente gli inviti rivolti ai suoi membri e ai membri degli organi regionali analoghi al GAFI affinché applichino le contromisure necessarie nei confronti di giurisdizioni riconosciute ad alto rischio. La Repubblica di San Marino, che è rappresentata nel comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, tiene debitamente conto delle raccomandazioni formulate o che saranno formulate nelle relazioni di valutazione reciproca sulla Repubblica di San Marino per migliorarne la risposta alle minacce di riciclaggio di capitali.

    (7)

    La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l'obbligo di includere gli strumenti finanziari della Repubblica di San Marino negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.

    (8)

    La Repubblica di San Marino dispone di un settore bancario che prevede di operare in stretta cooperazione con quello dell'area dell'euro. Per assicurare un trattamento più equo occorre pertanto che siano progressivamente rese applicabili alla Repubblica di San Marino le disposizioni legislative pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria e finanziaria, quelle relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante nonché all'obbligo di comunicazione dei dati statistici.

    (9)

    Occorre istituire un comitato misto composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l'applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete e valutare le misure adottate dalla Repubblica di San Marino per l'attuazione della normativa UE in materia.

    (10)

    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    La Repubblica di San Marino ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (3) e il regolamento (CE) n. 974/98, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro. La Repubblica di San Marino conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.

    Articolo 2

    La Repubblica di San Marino non emette banconote, monete o sostituti monetari di alcun tipo se non dopo aver concordato con l'Unione europea le condizioni di tali emissioni. L'emissione delle monete in euro a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

    Articolo 3

    Il massimale annuo (in termini di valore) per l'emissione delle monete in euro da parte della Repubblica di San Marino è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:

    una parte fissa, il cui importo iniziale per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente convenzione è fissato a 2 600 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell'inflazione (sulla base dell'inflazione IAPC in Italia) negli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati al momento del calcolo, sia di eventuali tendenze significative sul mercato delle monete da collezione in euro,

    una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse dalla Repubblica italiana negli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, moltiplicato per il numero di abitanti della Repubblica di San Marino.

    Articolo 4

    1.   Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.

    2.   La Repubblica di San Marino notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione europea che ne verifica la conformità alle norme UE.

    Articolo 5

    1.   Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della Repubblica italiana.

    2.   In deroga al paragrafo 1, la Repubblica di San Marino può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.

    3.   Almeno il 70 % delle monete in euro destinate alla circolazione sono introdotte al valore nominale a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente convenzione. La percentuale raggiunge l'80 % dopo tre anni. In seguito il comitato misto può rivedere periodicamente l'adeguatezza delle percentuali.

    4.   La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all'articolo 3. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte della Repubblica di San Marino è effettuata in linea con gli orientamenti dell'Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare le monete da collezione da quelle destinate alla circolazione.

    Articolo 6

    1.   Il volume delle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2.   La Repubblica di San Marino comunica ogni anno alla Commissione europea e alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Comunica inoltre alla Commissione le condizioni previste di emissione delle monete, in particolare la percentuale di monete da collezione e le modalità dettagliate di introduzione delle monete destinate alla circolazione.

    3.   Al momento della firma della presente convenzione la Repubblica di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della convenzione.

    Articolo 7

    1.   La presente convenzione non pregiudica il diritto della Repubblica di San Marino di continuare ad emettere monete in oro denominate in scudi.

    2.   Le monete da collezione e le monete in oro denominate in scudi emesse dalla Repubblica di San Marino non hanno corso legale nell'Unione europea.

    Articolo 8

    1.   La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente convenzione, in materia di:

    a)

    banconote e monete in euro;

    b)

    normativa in materia bancaria e finanziaria, in particolare per quanto riguarda le attività e la vigilanza degli istituti interessati;

    c)

    prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni, nonché l'obbligo di comunicazione di dati statistici. Per quanto riguarda la normativa relativa alla raccolta dei dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie per tener conto della situazione specifica di San Marino) sono convenuti con la Banca centrale europea entro 18 mesi dall'inizio della raccolta effettiva dei dati statistici;

    d)

    misure necessarie all'utilizzo dell'euro in quanto moneta unica adottate in base all'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2.   Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dalla Repubblica di San Marino entro i termini specificati nell'allegato, che decorrono dall'entrata in vigore della presente convenzione.

    3.   I massimali di cui all'articolo 3:

    a)

    sono automaticamente e temporaneamente ridotti di 1/3 se e quando un termine specificato nell'allegato non è rispettato, fino a quando non siano adottati gli atti giuridici o le norme UE in questione;

    b)

    possono essere ridotti temporaneamente di 1/2 con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa audizione dei rappresentanti della Repubblica di San Marino se e quando la Repubblica di San Marino ometta per più di due anni di conformarsi ad uno o più atti giuridici o norme UE elencati nell'allegato, che ha adottato nei tempi previsti.

    Il massimale è ripristinato secondo la stessa procedura non appena la Repubblica di San Marino ha adottato le misure opportune per rimediare alle questioni che hanno determinato la riduzione temporanea.

    4.   La Repubblica di San Marino può chiedere assistenza tecnica alle entità che costituiscono la delegazione dell'Unione europea al fine di agevolare l'attuazione della normativa UE in materia.

    5.   Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l'attuazione da parte della Repubblica di San Marino dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme aggiunti all'allegato.

    6.   In casi eccezionali il comitato misto può modificare un termine vigente indicato nell'allegato.

    7.   L'allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 9

    Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel territorio della Repubblica di San Marino possono avere accesso ai sistemi di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento titoli dell'area dell'euro a condizioni adeguate che saranno fissate dalla Banca d'Italia, in accordo con la Banca centrale europea.

    Articolo 10

    1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in seno al comitato misto.

    2.   L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto, o la Repubblica di San Marino possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l'altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.

    Articolo 11

    1.   È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino e dell'Unione europea. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per consenso. La delegazione dell'Unione europea si compone di rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea.

    2.   Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di San Marino. Il comitato misto adotta le decisioni all'unanimità.

    3.   Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 5 e 8. Esso esamina le misure adottate dalla Repubblica di San Marino e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione.

    4.   L'Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l'entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell'articolo 13.

    Articolo 12

    Ciascuna parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.

    Articolo 13

    La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.

    Articolo 14

    La convenzione monetaria del 29 novembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 novembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012 in due originali in lingua inglese

    Per l'Unione europea

    Olli REHN

    Vicepresidente della Commissione europea responsabile degli Affari economici e monetari e dell'euro

    Per la Repubblica di San Marino

    Antonella MULARONI

    Ministro degli Affari esteri


    (1)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 209 del 27.7.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.


    ALLEGATO

    DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE

    TERMINI PER L'ATTUAZIONE

    (A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE)

    Prevenzione del riciclaggio di denaro

    Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15

    modificato da:

     

    Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1

     

    Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46

     

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7

     

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    integrata con:

     

    Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103

     

    Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29

     

    Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1

     

    Rettifica del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (non riguarda la versione italiana)

     

    Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9

     

    Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1

    1 anno

    Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4

    1 anno

    Prevenzione della frode e della falsificazione

    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6

    modificato da:

    Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1

    1 anno

    Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro, GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44

    1 anno

    Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1

    modificato da:

    Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro, GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5

    1 anno

    Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1

    modificato da:

    Decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3

    1 anno

    Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione, GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1

    1 anno

    Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1

    1 anno

    Disposizioni sulle banconote e monete in euro

    Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6

    modificato da:

    Regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione, GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2

    1 anno

    Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 1999, sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

    1 anno

    Conclusioni del Consiglio, del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002, sulle monete da collezione

    1 anno

    Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale [C(2008) 8625], GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52

    1 anno

    Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [C(2001) 600 def.], GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3

    1 anno

    Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione, GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1

    1 anno

    Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro, GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20

    1 anno

    Decisione BCE/2003/4 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16

    1 anno

    Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni, GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4

    1 anno

    BCE/2010/14: Decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1

    1 anno

    Normativa bancaria e finanziaria

    Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26

    6 anni

    Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1

    6 anni

    Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25

    6 anni

    Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione), GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201

    modificato da:

     

    Direttiva 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 54

     

    Direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 97

     

    Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97

     

    Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3

     

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    4 anni

    Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1

    modificato da:

     

    Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo, GU L 87 del 28.3.2007, pag. 9

     

    Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1

     

    Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1

     

    Direttiva 2008/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 81 del 20.3.2008, pag 38

     

    Direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio, GU L 196 del 28.7.2009, pag. 14

     

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7

     

    Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97

     

    Direttiva 2010/16/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di un determinato ente dall'ambito di applicazione, GU L 60 del 10.3.2010, pag. 15

     

    Direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3

     

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    4 anni

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7

    4 anni

    Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1

    Rettifica della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007), GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5

    modificato da:

    Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97

    4 anni

    Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1

    Rettifica della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, GU L 60 del 3.3.1987, pag. 17

    modificato da:

     

    Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28

     

    Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16

     

    Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1

    4 anni

    Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5

    modificato da:

     

    Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9

     

    Direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso, GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3

    4 anni

    Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15

    6 anni

    Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40

    6 anni

    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE, GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1

    modificato da:

     

    Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari, GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9

     

    Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40

     

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    6 anni

    Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1

    Rettifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18

    modificato da:

     

    Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze, GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60

     

    Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, GU L 247 del, 21.9.2007, pag. 1

     

    Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33

     

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    integrata con:

     

    Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26

     

    Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1

    6 anni

    Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001, GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11

    6 anni

    Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43

    modificato da:

    Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37

    6 anni

    Raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti, GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52

    6 anni

    Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22

    6 anni

    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45

    modificato da:

     

    Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti, GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37

     

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    6 anni

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120

    4 anni

    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12

    4 anni

    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84

    4 anni

    Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1

    4 anni

    Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico, GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162

    4 anni

    Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici (articolo 6, paragrafo 1, del mandato)

    Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32), GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14

    modificato da:

    Regolamento (UE) n. 883/2011 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 25/2009 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32), GU L 228 del 3.9.2011, pag. 13

    4 anni

    Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18), GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24

    modificato da:

     

    Regolamento (UE) n. 674/2010 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2010/7), GU L 196 del 28.7.2010, pag. 23

     

    Regolamento (UE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7), GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 75

     

    Regolamento (CE) n. 2181/2004 della Banca centrale europea, del 16 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2004/21), GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42

    4 anni

    Indirizzo BCE/2007/9 della Banca centrale europea, del 1o Agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione), GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1

    Rettifica dell'indirizzo BCE/2007/9 della Banca centrale europea, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione), GU L 84 del 26.3.2008, pag. 393

    modificato da:

     

    Indirizzo BCE/2008/31 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione), GU L 53 del 26.2.2009, pag. 76

     

    Indirizzo BCE/2009/23 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2009, che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari, GU L 16 del 21.1.2010, pag. 6

     

    Indirizzo BCE/2011/13 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2011, che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari, GU L 228 del 3.9.2011, pag. 37

    4 anni

    Indirizzo BCE/2002/7 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali, GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 24

    modificato da:

     

    Indirizzo BCE/2005/13 della Banca centrale europea, del 17 novembre 2005, che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali, GU L 30 del 2.2.2006, pag. 1

     

    Indirizzo BCE/2006/6 della Banca centrale europea, del 20 aprile 2006, che modifica l'Indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali, GU L 115 del 28.4.2006, pag. 46

     

    Indirizzo BCE/2007/13 della Banca centrale europea, del 15 novembre 2007, che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali, GU L 311 del 29.11.2007, pag. 47

     

    Indirizzo BCE/2008/6 della Banca centrale europea, del 26 agosto 2008, che modifica l'indirizzo BCE/2002/7 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali, GU L 259 del 27.9.2008, pag. 12

    4 anni


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