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Document 22011D0130
Decision of the EEA Joint Committee No 130/2011 of 2 December 2011 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2011, del 2 dicembre 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 76 del 15.3.2012, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 76/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 130/2011
del 2 dicembre 2011
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2011 del 21 ottobre 2011 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 253/2011 della Commissione, del 15 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XIII (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/296/UE della Commissione, del 21 maggio 2010, relativa all’istituzione di un registro per i biocidi (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:
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1) |
al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
dopo il punto 12zy (decisione 2010/675/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
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Articolo 2
I testi del regolamento (UE) n. 253/2011 e della decisione 2010/296/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 341 del 22.12.2011, pag. 80.
(2) GU L 69 del 16.3.2011, pag. 7.
(3) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 26.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.