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Document 22011D0105

    Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2011, del 30 settembre 2011 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 318 del 1.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/105(2)/oj

    1.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/43


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 105/2011

    del 30 settembre 2011

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1o luglio 2011 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (2).

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 471/2009 abroga, con effetto dal 1o gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo ma deve continuare ad applicarsi agli Stati EFTA e, pertanto, deve essere abrogato ai sensi dell’accordo con effetto dal 1o gennaio 2012,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato XXI dell’accordo è così modificato:

    1)

    il punto 8 [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] diventa il punto 8a;

    2)

    prima del nuovo punto 8a [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] è inserito il seguente punto:

    «8.

    32009 R 0471: Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    a)

    Gli Stati EFTA pongono in atto le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento entro il 1o gennaio 2012.

    b)

    Per gli Stati EFTA, tutti i riferimenti al sistema di sdoganamento centralizzato e le relative disposizioni sono non pertinenti.

    c)

    Per il Liechtenstein, il testo dell’articolo 2, lettera a), è così redatto:

    «“merci”: tutti i beni mobili, esclusa l’energia elettrica;»

    d)

    Il testo dell’articolo 2, lettera b), è sostituito da quanto segue:

    «Il territorio statistico del SEE comprende, di norma, i territori doganali delle parti contraenti. Le parti contraenti definiscono i loro territori statistici di conseguenza.

    Tuttavia, per la Norvegia, nel territorio statistico si intendono inclusi l’arcipelago delle Svalbard e l’isola Jan Mayen.

    Il Liechtenstein è dispensato dalla raccolta dei dati sul commercio tra Svizzera e Liechtenstein. Il Liechtenstein raccoglie soltanto i dati sulle importazioni e sulle esportazioni dirette, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi.

    Per l’Islanda il territorio statistico comprende il territorio doganale.»

    e)

    Il Liechtenstein è dispensato dalla raccolta dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1), lettera e).

    f)

    L’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k), non si applica agli Stati EFTA.

    g)

    La classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata quantomeno al livello delle prime 6 cifre.

    h)

    L’articolo 5, paragrafo 1, non si applica al Liechtenstein.

    i)

    L’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punto ii), non si applica agli Stati EFTA.

    j)

    L’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punto iii), non si applica al Liechtenstein.

    k)

    L’articolo 6 non si applica per i dati statistici che gli Stati EFTA sono dispensati dal raccogliere a norma dell’articolo 5.

    l)

    L’articolo 7 non si applica agli Stati EFTA.

    m)

    L’articolo 9, paragrafo 2, non si applica al Liechtenstein.

    n)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, i risultati statistici di cui all’articolo 10 che consentono di identificare indirettamente gli esportatori e gli importatori non vengono divulgati, anche in assenza di una richiesta in tal senso presentata da un importatore o da un esportatore, ma vengono divulgati soltanto i codici a due cifre del Sistema armonizzato.»

    3)

    Il testo del nuovo punto 8a [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2012.

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 471/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Kurt JÄGER


    (1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.

    (2)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

    (3)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

    (4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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