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Document 22011D0083

2011/83/UE: Decisione n. 1/2010 del comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 13 dicembre 2010 , relativa alle modifiche delle appendici dell’allegato 4

GU L 32 del 8.2.2011, p. 9–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/83(1)/oj

8.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/9


DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 13 dicembre 2010

relativa alle modifiche delle appendici dell’allegato 4

(2011/83/UE)

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. L’allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici, come indicato nella «dichiarazione comune sull’applicazione dell’allegato 4» acclusa all’accordo (ad eccezione dell’appendice 5, adottata al momento della conclusione dell’accordo).

(3)

Le appendici dell’allegato 4 sono state sostituite rispettivamente dalla decisione n. 1/2004 del comitato misto per l’agricoltura allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione (1), e dalle decisioni del comitato misto per l’agricoltura n. 2/2005 (2) e n. 1/2008 (3).

(4)

Dall’entrata in vigore delle suddette decisioni è stata modificata la normativa fitosanitaria delle parti in settori che incidono sull’accordo.

(5)

Occorre pertanto modificare nuovamente le appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti,

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 dell’accordo sono sostituite dalle appendici allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Berna, il 13 dicembre 2010.

Per il comitato misto per l’agricoltura

Il presidente e capo della delegazione dell’Unione europea

Paul VAN GELDORP

Il capo della delegazione svizzera

Jacques CHAVAZ

Il segretario del comitato misto per l’agricoltura

Małgorzata ŚLIWIŃSKA-KLENNER


(1)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.

(2)  GU L 78 del 24.3.2005, pag. 50.

(3)  GU L 27 del 31.1.2008, pag. 21.


ALLEGATO

«APPENDICE 1

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRI OGGETTI

A.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle parti, in relazione ai quali le parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1.   Vegetali e prodotti vegetali

1.1.   Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

 

Beta vulgaris L.

 

Camellia spp.

 

Humulus lupulus L.

 

Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

 

Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch.

 

Viburnum spp.

1.2.   Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all’impollinazione

 

Amelanchier Med.

 

Chaenomeles Lindl.

 

Crataegus L.

 

Cydonia Mill.

 

Eriobotrya Lindl.

 

Malus Mill.

 

Mespilus L.

 

Pyracantha Roem.

 

Pyrus L.

 

Sorbus L.

1.3.   Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4.   Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

1.5.   Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

a)

ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonché

b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1)

Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 80

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

2.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1.   Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

 

Abies Mill.

 

Apium graveolens L.

 

Argyranthemum spp.

 

Aster spp.

 

Brassica spp.

 

Castanea Mill.

 

Cucumis spp.

 

Dendranthema (DC) Des Moul.

 

Dianthus L. e relativi ibridi

 

Exacum spp.

 

Fragaria L.

 

Gerbera Cass.

 

Gypsophila L.

 

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

 

Lactuca spp.

 

Larix Mill.

 

Leucanthemum L.

 

Lupinus L.

 

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

 

Picea A. Dietr.

 

Pinus L.

 

Platanus L.

 

Populus L.

 

Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L.

 

Pseudotsuga Carr.

 

Quercus L.

 

Rubus L.

 

Spinacia L.

 

Tanacetum L.

 

Tsuga Carr.

 

Verbena L.

 

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2.   Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3.   Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

 

Araceae

 

Marantaceae

 

Musaceae

 

Persea spp.

 

Strelitziaceae

2.4.   Sementi e bulbi destinati all’impianto

 

Allium ascalonicum L.

 

Allium cepa L.

 

Allium schoenoprasum L.

 

Helianthus annuus L.

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

 

Medicago sativa L.

 

Phaseolus L.

2.5.   Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L.

Vegetali di Palmae, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

 

Areca catechu L.

 

Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

 

Borassus flabellifer L.

 

Brahea Mart.

 

Butia Becc.

 

Calamus merrillii Becc.

 

Caryota maxima Blume ex Mart.

 

Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

 

Chamaerops L.

 

Cocos nucifera L.

 

Corypha elata Roxb.

 

Corypha gebang Mart.

 

Elaeis guineensis Jacq.

 

Jubaea Kunth.

 

Livistona R. Br.

 

Metroxylon sagu Rottb.

 

Oreodoxa regia Kunth.

 

Phoenix L.

 

Sabal Adans.

 

Syagrus Mart.

 

Trachycarpus H. Wendl.

 

Trithrinax Mart.

 

Washingtonia Raf.

2.6.   Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

 

Camassia Lindl.

 

Chionodoxa Boiss.

 

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

 

Galanthus L.

 

Galtonia candicans (Baker) Decne

 

Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort.

 

Hyacinthus L.

 

Iris L.

 

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

 

Muscari Mill.

 

Narcissus L.

 

Ornithogalum L.

 

Puschkinia Adams

 

Scilla L.

 

Tigridia Juss.

 

Tulipa L.

B.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1.   Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi

2.   Sementi

2.1.   Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay

 

Cruciferae

 

Gramineae eccetto Oryza spp.

 

Trifolium spp.

2.2.   Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle parti

 

Allium ascalonicum L.

 

Allium cepa L.

 

Allium porrum L.

 

Allium schoenoprasum L.

 

Capsicum spp.

 

Helianthus annuus L.

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

 

Medicago sativa L.

 

Phaseolus L.

 

Prunus L.

 

Rubus L.

 

Zea mays L.

2.3.   Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

 

Triticum

 

Secale

 

X Triticosecale

3.   Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

 

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada

 

Apium graveolens L. (ortaggi a foglia)

 

Aster spp. originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

 

Camellia spp.

 

Conifere (Coniferales)

 

Dendranthema (DC) Des Moul.

 

Dianthus L.

 

Eryngium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

 

Gypsophila L.

 

Hypericum L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

 

Lisianthus L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

 

Ocimum L. (ortaggi a foglia)

 

Orchidaceae (fiori recisi)

 

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

 

Populus L.

 

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

 

Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch.

 

Rosa L., originaria di paesi extraeuropei (fiori recisi)

 

Quercus L.

 

Solidago L.

 

Trachelium L., originario di paesi extraeuropei (fiori recisi)

 

Viburnum spp.

4.   Frutta

 

Annona L., originaria di paesi extraeuropei

 

Cydonia L., originaria di paesi extraeuropei

 

Diospyros L., originario di paesi extraeuropei

 

Malus Mill., originario di paesi extraeuropei

 

Mangifera L., originaria di paesi extraeuropei

 

Momordica L.

 

Passiflora L., originaria di paesi extraeuropei

 

Prunus L., originario di paesi extraeuropei

 

Psidium L., originario di paesi extraeuropei

 

Pyrus L., originario di paesi extraeuropei

 

Ribes L., originario di paesi extraeuropei

 

Solanum melongena L.

 

Syzygium Gaertn., originario di paesi extraeuropei

 

Vaccinium L., originario di paesi extraeuropei

5.   Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

6.   Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

a)

ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’altra parte:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia,

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada,

conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakstan, Russia e Turchia,

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;

nonché

b)

corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 40

Segatura

ex 4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 93

Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95

Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno

c)

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori,

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

7.   Terra e mezzo di coltura

a)

terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba,

b)

terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

Turchia,

Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,

paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8.   Corteccia, separata del tronco, di

conifere (Coniferales) originarie di paesi non europei

Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

9.   Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti

 

Triticum

 

Secale

 

X Triticosecale

C.   Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1.   Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

 

Clausena Burm. f.

 

Murraya Koenig ex L.

1.2.   Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

1.3.   Sementi

Oryza spp.

1.4.   Frutta

 

Citrus L. e relativi ibridi

 

Fortunella Swingle e relativi ibridi

 

Poncirus Raf. e relativi ibridi

2.   Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione in Svizzera

3.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l’importazione in uno Stato membro della Comunità

3.1.   Vegetali, esclusi frutti e sementi

 

Citrus L. e relativi ibridi

 

Fortunella Swingle e relativi ibridi

 

Poncirus Raf. e relativi ibridi

4.   Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l’importazione in Svizzera

4.1.   Vegetali

 

Cotoneaster Ehrh.

 

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

«APPENDICE 2

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  (2)

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata

Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione

Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione

Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America

Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada

Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa

Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario

Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea

Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone

Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino

Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio

Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)

Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata

Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell

Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale

Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)

Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916205.1)

Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916202.1).

«APPENDICE 4 (3)

ZONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 E RELATIVE PRESCRIZIONI SPECIALI

Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1

(2)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 aprile 2010.»

(3)  Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30.4.2010.»


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