Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0014

    Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2011, del 1 °aprile 2011 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 171 del 30.6.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/14(2)/oj

    30.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 171/11


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 14/2011

    del 1o aprile 2011

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 128/2010 del 10 dicembre 2010 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acroleina come principio attivo nell’allegato I della direttiva (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/8/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il warfarin sodico come principio attivo nell’allegato I della direttiva (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/9/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di estendere l’inclusione nell’allegato I della direttiva del principio attivo fosfuro d’alluminio che rilascia fosfina al tipo di prodotto 18 definito nell’allegato V (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/10/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell’allegato I della direttiva (5).

    (6)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/11/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell’allegato I della direttiva (6).

    (7)

    Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/122/CE della Commissione, del 25 febbraio 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un’applicazione del cadmio (7),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo XV dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

    1)

    al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32010 L 0005: Direttiva 2010/5/UE della Commissione dell’8 febbraio 2010 (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 24),

    32010 L 0008: Direttiva 2010/8/UE della Commissione del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 37),

    32010 L 0009: Direttiva 2010/9/UE della Commissione del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 40),

    32010 L 0010: Direttiva 2010/10/UE della Commissione del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 44),

    32010 L 0011: Direttiva 2010/11/UE della Commissione del 9 febbraio 2010 (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 47).»;

    2)

    al punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32010 D 0122: Decisione 2010/122/UE della Commissione del 25 febbraio 2010 (GU L 49 del 26.2.2010, pag. 32).»

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2010/5/UE, 2010/8/UE, 2010/9/UE, 2010/10/UE, 2010/11/UE e della decisione 2010/122/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 2 aprile 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (8).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente f.f.

    Gianluca GRIPPA


    (1)  GU L 85 del 31.3.2011, pag. 11.

    (2)  GU L 36 del 9.2.2010, pag. 24.

    (3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 37.

    (4)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 40.

    (5)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 44.

    (6)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 47.

    (7)  GU L 49 del 26.2.2010, pag. 32.

    (8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


    Top