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Document 22011A1217(01)
Monetary Agreement between the European Union and the Principality of Andorra
Accordo Monetario tra l'Unione europea e il Principato d’Andorra
Accordo Monetario tra l'Unione europea e il Principato d’Andorra
OJ C 369, 17.12.2011, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2023
17.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 369/1 |
ACCORDO MONETARIO
tra l'Unione europea e il Principato d’Andorra
2011/C 369/01
L'UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Commissione europea,
e
IL PRINCIPATO D'ANDORRA,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o gennaio 1999 l'euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui la Spagna e la Francia, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998. |
(2) |
Prima della conclusione del presente accordo, il Principato d'Andorra non aveva una moneta ufficiale e non aveva concluso alcun accordo monetario con uno Stato membro o un paese terzo. Le banconote e le monete spagnole e francesi, che avevano di fatto corso ad Andorra, sono state sostituite da banconote e monete in euro a partire dal 1o gennaio 2002. Il principato d'Andorra ha anche emesso alcune monete da collezione denominate in diner. |
(3) |
In conformità al presente accordo monetario, l'euro è la moneta ufficiale del Principato d'Andorra. Il Principato d'Andorra ha pertanto il diritto di emettere monete in euro e l'obbligo di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro emesse dall'Eurosistema e dagli Stati membri che hanno adottato l'euro. Il Principato d'Andorra deve assicurare che le norme dell'Unione europea in materia di banconote e monete denominate in euro, comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione, siano applicabili nel suo territorio. |
(4) |
Il Principato d'Andorra dispone di un settore bancario significativo che opera in stretta cooperazione con quello dell'area euro. Per assicurare un trattamento più equo occorre pertanto che siano progressivamente rese applicabili al Principato d'Andorra le disposizioni legislative pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria e finanziaria, quelle relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante nonché all'obbligo di comunicazione dei dati statistici. |
(5) |
Il presente accordo non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l'obbligo di includere gli strumenti finanziari del Principato d'Andorra negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. |
(6) |
Occorre istituire un comitato misto, composto di rappresentanti del Principato d'Andorra e dell'Unione europea, incaricato di esaminare l'applicazione del presente accordo, di decidere il massimale annuo per l'emissione delle monete e di valutare le misure adottate dal Principato d'Andorra per attuare la normativa pertinente dell'Unione europea. La delegazione dell'Unione europea deve essere composta di rappresentanti della Commissione europea, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Banca centrale europea. |
(7) |
La Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere l'organo competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il Principato d'Andorra ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98. Il Principato d'Andorra conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.
Articolo 2
1. Il Principato d'Andorra non emette banconote. L'emissione delle monete in euro a decorrere dal 1o luglio 2013 è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.
2. Il diritto di emettere le monete in euro a decorrere dal 1o luglio 2013 è soggetto alle condizioni seguenti:
a) |
l'adozione preventiva da parte del Principato d'Andorra di tutti gli atti giuridici e di tutte le norme dell'Unione europea elencate nell'allegato del presente accordo, per i quali esiste un termine di recepimento di 12 o 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso; |
b) |
la firma da parte del Principato d'Andorra, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, del protocollo d'accordo multilaterale dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari sulla consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni. |
Articolo 3
Il massimale annuo (in termini di valore) per l'emissione delle monete in euro da parte del Principato d'Andorra è calcolato dal comitato misto istituito dal presente accordo, quale somma di:
— |
una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2013 è fissato a 2 342 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell'inflazione (sulla base dell'inflazione IAPC nell'area euro nel corso dei dodici mesi precedenti) sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro, |
— |
una parte variabile, corrispondente al numero medio (in valore) pro capite di monete emesse nell'area euro nel corso dei dodici mesi precedenti moltiplicato per il numero di abitanti del Principato d'Andorra. |
Articolo 4
1. Le monete in euro emesse dal Principato d'Andorra sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
2. Il Principato d'Andorra notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità alle norme dell'Unione europea.
Articolo 5
1. Le monete in euro emesse dal Principato d'Andorra sono coniate dalla zecca dell'Unione europea di propria scelta, che deve tuttavia avere esperienza nel conio di monete in euro. Il comitato misto deve essere informato di qualsiasi cambiamento di contraente.
2. Almeno l'80 % delle monete in euro destinate alla circolazione sono introdotte al valore facciale. Il comitato misto può decidere di aumentare tale percentuale.
3. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte del Principato d'Andorra è effettuata in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.
Articolo 6
1. Ai fini dell'approvazione, da parte della Banca centrale europea, del volume totale dell'emissione del Regno di Spagna e della Repubblica francese, in conformità all'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la metà del volume delle monete in euro emesse dal Principato d'Andorra è aggiunta al volume delle monete emesse dal Regno di Spagna, mentre l'altra metà è aggiunta al volume delle monete emesse dalla Repubblica francese.
2. Entro e non oltre il 1o settembre di ogni anno il Principato d'Andorra comunica alla Commissione europea, al Regno di Spagna e alla Repubblica francese il valore nominale totale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Esso comunica inoltre alla Commissione europea le condizioni previste per l'emissione di tali monete, in particolare la percentuale di monete da collezione e le modalità dettagliate di introduzione delle monete destinate alla circolazione.
Articolo 7
1. Il presente accordo non pregiudica il diritto del Principato d'Andorra di continuare ad emettere monete da collezione in diner.
2. Le monete da collezione in diner emesse dal Principato d'Andorra non hanno corso legale nell'Unione europea.
Articolo 8
1. Il Principato d'Andorra si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione europea elencati nell'allegato del presente accordo nei settori seguenti:
a) |
banconote e monete in euro; |
b) |
legislazione in materia bancaria e finanziaria, in particolare per quanto riguarda le attività e la sorveglianza delle istituzioni interessate; |
c) |
prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione dei mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante (per i quali occorre firmare un accordo con Europol), norme relative alle medaglie e ai gettoni e obblighi di comunicazione dei dati statistici. Per quanto riguarda la legislazione relativa alla raccolta dei dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie per tener conto della situazione specifica d'Andorra) sono convenute con la Banca centrale europea entro 18 mesi dall'inizio della raccolta effettiva dei dati statistici; |
d) |
misure necessarie all'utilizzo dell'euro in quanto moneta unica adottate in base all'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dal Principato d'Andorra entro i termini indicati nell'allegato.
3. Ai fini dell'attuazione della pertinente legislazione dell'Unione, il Principato d'Andorra può chiedere assistenza tecnica, con particolare riguardo alla raccolta di dati statistici, alle entità che fanno parte della delegazione dell'Unione europea.
4. Una volta all'anno, o più spesso se necessario, la Commissione modifica l'allegato per prendere in considerazione i nuovi testi giuridici e normativi pertinenti dell'Unione europea e le modifiche apportate ai testi esistenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l'attuazione, da parte del Principato d'Andorra, dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme aggiunti all'allegato.
5. In circostanze eccezionali il comitato misto può rivedere un termine esistente specificato nell'allegato.
6. L'allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 9
Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel territorio del principato d'Andorra possono avere accesso ai sistemi di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento dei titoli nell'area euro secondo le modalità e alle condizioni fissate dalle autorità competenti della Spagna o della Francia, in accordo con la Banca centrale europea.
Articolo 10
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall'applicazione del presente accordo e che non possano essere risolte in seno al comitato misto.
2. L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e agendo su raccomandazione della delegazione dell'Unione europea in seno al comitato misto, o il Principato d'Andorra possono adire la Corte di giustizia se ritengono che l'altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dal presente accordo. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte, e non può costituire oggetto di ricorso.
3. Se l'Unione europea o il Principato d'Andorra non adottano le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l'altra parte può porre fine all'accordo mediante un preavviso di tre mesi.
Articolo 11
1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti del Principato d'Andorra e dell'Unione europea. La delegazione dell'Unione europea si compone di rappresentanti della Commissione europea (che la presiede), del Regno di Spagna e della Repubblica francese, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea.
2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno. La presidenza è esercitata alternativamente, per un periodo di un anno, da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Principato d'Andorra. Il comitato misto decide all'unanimità.
3. Il Comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 8. La delegazione dell'Unione europea informa il Principato d'Andorra dei progetti legislativi dell'Unione europea in corso di discussione nei settori di cui all'articolo 8. Il comitato misto esamina inoltre le misure adottate dal Principato d'Andorra e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente accordo.
4. L'Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l'entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 12
Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ogni parte può porre fine al presente accordo con un preavviso di un anno.
Articolo 13
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica, da parte di ciascuna delle parti, dell'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica che sono loro proprie.
Articolo 14
Il presente accordo è concluso e firmato in quattro lingue (catalano, francese, inglese e spagnolo) e i testi in ciascuna di queste lingue fanno ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2011
Per l'Unione europea
Olli REHN
Membro della Commissione europea
Per il Principato d'Andorra
Antoni MARTÍ PETIT
Capo del governo
ALLEGATO
Disposizioni giuridiche da attuare |
Termine per l'attuazione (a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo) |
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Prevenzione del riciclaggio di denaro |
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Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) modificata da:
integrata da:
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18 mesi |
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Prevenzione della frode e della falsificazione |
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Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6) modificato da: regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1) |
18 mesi |
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Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44) |
18 mesi |
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Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1) modificato da: regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5) |
18 mesi |
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Decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1) modificata da: decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, che modifica la decisione quadro 2000/383/GAI relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 3) |
18 mesi |
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Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37) |
18 mesi |
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Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50) modificata da:
integrata da: decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1) |
18 mesi |
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Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1) |
18 mesi |
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Decisione 2010/597/UE della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1) |
18 mesi |
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Disposizioni sulle banconote e monete in euro |
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Regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6) modificato da: regolamento (CE) n. 423/1999 del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 975/98 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2) |
12 mesi |
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Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro |
12 mesi |
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Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione |
12 mesi |
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Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale [C(2008) 8625] (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52) |
12 mesi |
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Comunicazione 2001/C/ 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [C(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3) |
12 mesi |
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Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1) |
12 mesi |
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Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20) |
12 mesi |
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Decisione 2003/205/CE della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2003/4) (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16) |
12 mesi |
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Legislazione in materia bancaria e finanziaria |
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Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201) modificata da:
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4 anni |
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Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) modificata da:
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4 anni |
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Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) |
4 anni |
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Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag .1) Rettifica della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007) (GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5) modificata da: direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97) |
4 anni |
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Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:
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4 anni |
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Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5). modificata da:
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4 anni |
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Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15) |
6 anni |
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Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40) |
6 anni |
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Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, e recante modifica delle direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) modificata da:
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6 anni |
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Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1) Rettifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 18) modificata da:
integrata da:
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6 anni |
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Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11) |
6 anni |
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Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43) modificata da: direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37) |
6 anni |
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Raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52) |
6 anni |
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Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22) |
6 anni |
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Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45) modificata da:
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6 anni |
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Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120) |
4 anni |
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Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). |
4 anni |
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Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) |
4 anni |
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Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1) |
4 anni |
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Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162) |
4 anni |
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Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (articolo 6, paragrafo 1, del mandato) |
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Regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14) |
4 anni |
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Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24) modificato da:
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4 anni |
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Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1) Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 393) modificato da:
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4 anni |
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Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2002/7, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 24) modificato da:
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4 anni |