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Document 22010D0096
Decision of the EEA Joint Committee No 96/2010 of 2 July 2010 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2010, del 2 luglio 2010 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2010, del 2 luglio 2010 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 277 del 21.10.2010, p. 53–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 96/2010
del 2 luglio 2010
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2009 del 3 luglio 2009 (1). |
(2) |
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell’accordo per quanto riguarda le azioni dell’Unione finanziate dal bilancio generale dell’Unione relative all’attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 7 del protocollo 31 dell’accordo è così modificato:
1) |
al paragrafo 6, i termini «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010»; |
2) |
al paragrafo 7, i termini «anni 2006, 2007, 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010»; |
3) |
al paragrafo 8, i termini «anni 2008 e 2009» sono sostituiti da «anni 2008, 2009 e 2010». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (2).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L 277 del 22.10.2009, pag. 49.
(2) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.