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Document 22010D0002

    Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2010, del 29 gennaio 2010 , che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 101 del 22.4.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/2(3)/oj

    22.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 101/7


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 2/2010

    del 29 gennaio 2010

    che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

    (2)

    L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2009 del 4 dicembre 2009 (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (3).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (4).

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 152/2009 abroga le direttive della Commissione 71/250/CEE (5), 71/393/CEE (6), 72/199/CEE (7), 73/46/CEE (8), 76/371/CEE (9), 76/372/CEE (10), 78/633/CEE (11), 81/715/CEE (12), 84/425/CEE (13), 86/174/CEE (14), 93/70/CEE (15), 93/117/CE (16), 98/64/CE (17), 1999/27/CE (18), 1999/76/CE (19), 2000/45/CE (20), 2002/70/CE (21) e 2003/126/CE (22), che sono state integrate nell’accordo e devono pertanto essere soppresse ai sensi dello stesso.

    (6)

    La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    il testo dei punti 1zc (direttiva 2002/70/CE della Commissione), 13 (direttiva 86/174/CEE della Commissione), 19 (prima direttiva 71/250/CEE della Commissione), 20 (seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione), 21 (terza direttiva 72/199/CEE della Commissione), 22 (quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione), 25 (prima direttiva 76/371/CEE della Commissione), 26 (settima direttiva 76/372/CEE della Commissione), 27 (ottava direttiva 78/633/CEE della Commissione), 28 (nona direttiva 81/715/CEE della Commissione), 29 (decima direttiva 84/425/CEE della Commissione), 30 (undicesima direttiva 93/70/CEE della Commissione), 31 (dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione), 31c (direttiva 98/64/CE della Commissione), 31f (direttiva 1999/27/CE della Commissione), 31 g (direttiva 1999/76/CE della Commissione), 31 h (direttiva 2000/45/CE della Commissione) e 31i (direttiva 2003/126/CE della Commissione) è soppresso;

    2)

    dopo il punto 1zzzzza [regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

    «1zzzzzb.

    32009 R 0124: regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7).»;

    3)

    dopo il punto 31n (decisione 2007/363/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

    «31o.

    32009 R 0152: regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).»

    Articolo 2

    Dopo il punto 54zzzzb del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo [regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

    «54zzzzc.

    32009 R 0124: regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio (GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7).»

    Articolo 3

    I testi dei regolamenti (CE) n. 124/2009 e (CE) n. 152/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 30 gennaio 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (23).

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2010.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 5.

    (2)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 14.

    (3)  GU L 40 dell’11.2.2009, pag. 7.

    (4)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13.

    (6)  GU L 279 del 20.12.1971, pag. 7.

    (7)  GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6.

    (8)  GU L 83 del 30.3.1973, pag. 21.

    (9)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

    (10)  GU L 102 del 15.4.1976, pag. 8.

    (11)  GU L 206 del 29.7.1978, pag. 43.

    (12)  GU L 257 del 10.9.1981, pag. 38.

    (13)  GU L 238 del 6.9.1984, pag. 34.

    (14)  GU L 130 del 16.5.1986, pag. 53.

    (15)  GU L 234 del 17.9.1993, pag. 17.

    (16)  GU L 329 del 30.12.1993, pag. 54.

    (17)  GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.

    (18)  GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36.

    (19)  GU L 207 del 6.8.1999, pag. 13.

    (20)  GU L 174 del 13.7.2000, pag. 32.

    (21)  GU L 209 del 6.8.2002, pag. 15.

    (22)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

    (23)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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