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Document 22009D0089

    Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009, del 3 luglio 2009 , che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    GU L 277 del 22.10.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/89(2)/oj

    22.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 277/41


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 89/2009

    del 3 luglio 2009

    che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2009 del 29 maggio 2009 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (4).

    (5)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 36/2009 della Commissione, dell'11 luglio 2008, che stabilisce l'elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2008 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (5),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

    1)

    dopo il punto 18y [regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene inserito il punto seguente:

    «18z.

    32008 R 1338: regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag.70).

    Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

    Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal presente regolamento, ad eccezione dei dati di cui all'allegato II (Assistenza sanitaria) e all'allegato III (Cause di decesso).»;

    2)

    dopo il punto 18va [regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione] viene inserito il punto seguente:

    «18vb.

    32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).»;

    3)

    dopo il punto 18an [regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione] viene inserito il punto seguente:

    «18ao.

    32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag.7).»;

    4)

    dopo il punto 4af [regolamento (CE) n. 1165/2007 della Commissione] viene inserito il punto seguente:

    «4ag.

    32009 R 0036: regolamento (CE) n. 36/2009 della Commissione, dell'11 luglio 2008, che stabilisce l’elenco Prodcom dei prodotti industriali per il 2008 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 18 del 22.1.2009, pag. 1).»

    Articolo 2

    I testi dei regolamenti (CE) n. 1338/2008, (CE) n. 19/2009, (CE) n. 20/2009 e (CE) n. 36/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 4 luglio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 232 del 3.9.2009, pag. 30.

    (2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

    (3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3.

    (4)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7.

    (5)  GU L 18 del 22.1.2009, pag. 1.

    (6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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