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Document 22009D0014

    Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    GU L 73 del 19.3.2009, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/14(1)/oj

    19.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 73/50


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 14/2009

    del 5 febbraio 2009

    che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 129/2008 del 5 dicembre 2008 (1).

    (2)

    La direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (2) è stata integrata nell’accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 152/2005 (3) del 2 dicembre 2005, che prevede adattamenti nazionali specifici.

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l’effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (4).

    (4)

    Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (5),

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

    1)

    al punto 66r (direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32008 L 0049: direttiva 2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008 (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 17).»;

    2)

    al punto 66ra [regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

    «66rb.

    32008 R 0351: regolamento (CE) n. 351/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 7).»

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2008/49/CE e del regolamento (CE) n. 351/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 36.

    (2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.

    (3)  GU L 53 del 23.2.2006, pag. 53.

    (4)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 17.

    (5)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 7.

    (6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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