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Document 22008D0951
2008/951/EC: Decision No 2/2008 of the ACP-EC Council of Ministers of 18 November 2008 on the allocation of resources to Somalia from the 10th European Development Fund
2008/951/CE: Decisione n. 2/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 18 novembre 2008 , in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo
2008/951/CE: Decisione n. 2/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 18 novembre 2008 , in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo
GU L 338 del 17.12.2008, p. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/53 |
DECISIONE N. 2/2008 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 18 novembre 2008
in merito all’assegnazione di risorse alla Somalia nel quadro del decimo Fondo europeo di sviluppo
(2008/951/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (1), in particolare l’articolo 93, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE (2), è stato stanziato un importo di 149 milioni di euro destinato alla cooperazione per finanziare lo sviluppo in Somalia fino alla fine del 2007, a titolo dell’ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo (FES), conformemente all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato ACP-CE. Tale disposizione consente al Consiglio dei ministri ACP-CE di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE i quali, mancando di istituzioni statuali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare l’accordo di partenariato ACP-CE. |
(2) |
Con decisione n. 3/2007 (3) del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, che modifica la decisione n. 3/2001, a tale assegnazione di risorse alla Somalia è stato aggiunto un importo di 36 144 798 EUR nel quadro del nono FES. |
(3) |
L’accordo di partenariato ACP-CE modificato, che contiene nell’allegato I ter il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 (4), è entrato in vigore il 1o luglio 2008. L’articolo 93, paragrafo 6, di tale accordo è tuttora d’applicazione nei confronti della Somalia. |
(4) |
Per continuare a sostenere la popolazione della Somalia, è opportuno stanziare risorse a tale fine nel quadro del decimo FES, relativo al periodo 2008-2013. |
(5) |
Le risorse a favore della Somalia nel decimo FES dovrebbero essere analoghe a quelle assegnate a paesi del gruppo ACP che hanno ratificato l’accordo di partenariato ACP-CE. Se la Somalia è stata inclusa nel modello di assegnazione degli aiuti del decimo FES, basato sul criterio delle necessità e dei risultati di cui all’articolo 3 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE, l’assegnazione dovrebbe ammontare a 212 milioni di euro per il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, i programmi e i progetti nei settori prioritari o non prioritari dell’assistenza comunitaria, e a 3,8 milioni di euro per imprevisti, quali definiti allo stesso articolo. Tali importi dovrebbero essere pertanto stanziati a titolo di sostegno speciale. |
(6) |
Il Consiglio dei ministri ACP-CE del 25 maggio 2007 ha convenuto di delegare al Comitato degli ambasciatori la responsabilità di completare i lavori di revisione del sostegno speciale alla Somalia nel quadro del decimo FES, |
DECIDE:
Articolo 1
1. È prelevato dalla riserva per la cooperazione nazionale e regionale del decimo FES un importo di 215,8 milioni di euro a titolo di sostegno speciale per la Somalia, conformemente all’articolo 93, paragrafo 6, dell’accordo di partenariato ACP-CE. Di questo importo:
a) |
212 milioni di euro sono destinati al potenziamento delle istituzioni e ad attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. Tale stanziamento viene programmato secondo una strategia di assistenza specifica; |
b) |
3,8 milioni di euro sono destinati a coprire necessità impreviste quali aiuti d’urgenza, ove non possano essere finanziate dal bilancio dell’UE. |
2. La Commissione funge da ordinatore nazionale per la programmazione e l’esecuzione di tale assegnazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE.
Articolo 2
La Commissione europea è invitata a prendere le misure necessarie per applicare la presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 2008.
Il presidente
del Comitato degli ambasciatori ACP-CE su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE
P. SELLAL
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27.
(2) GU L 56 del 27.2.2002, pag. 23.
(3) GU L 175 del 5.7.2007, pag. 36.
(4) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.